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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2904/2012 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di rivalsa per mancato contributo al mantenimento dei figli
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Gaetano Ferrante Parte_1
ATTRICE
E
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Nazionale 144
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/12/2017, a seguito di ordine di rinnovazione dell'originario atto di citazione che aveva portato all'iscrizione nell'anno 2012 del presente giudizio, , nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] conveniva in giudizio , Controparte_1 esponendo che aveva avuto con il predetto due figli, e Parte_2
, del cui mantenimento il padre non si era mai Persona_1 occupato. A prova produceva gli estratti di nascita dei figli Parte_2
e , che il padre aveva
[...] Persona_1 Controparte_1 dichiarato all'anagrafe come suoi figli naturali, nati fuori dal matrimonio con la sig.ra , riconosciuti quali suoi figli sin dal momento della nascita. Parte_1
L'attrice chiedeva, pertanto, al giudice la condanna del convenuto al pagamento in suo favore di una somma, da quantificare in via equitativa, come rimborso di quanto
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speso per il mantenimento dei figli minori. Non si costituiva in giudizio il convenuto, sebbene ad esso ritualmente notificato l'atto di citazione, dopo che il giudice ne aveva disposto la rinnovazione.
Sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, assunta la testimonianza di , figlio primogenito dell'attrice, la causa Parte_2 veniva riservata in decisione.
Alcuna incertezza vi è in ordine ai rapporti di filiazione dei due figli delle parti in causa, atteso che essi risultano dalle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale dell'anagrafe, che fanno piena prova fino a querela di falso.
Lo stesso testimone ha confermato in giudizio che la ha provveduto Parte_1 da sola al mantenimento ed alla educazione dei figli e Parte_2
dalla nascita ad oggi e che il non Persona_1 Controparte_1 ha mai partecipato economicamente al mantenimento, all'educazione, alla cura e crescita dei suoi figli naturali.
Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, va considerato che l'obbligo al mantenimento, per giurisprudenza unanime, decorre dalla nascita del figlio (ex multis Cass. Civ. Sez. I n. 8042 del 14.08.1998) e non dall'atto del riconoscimento o della domanda giudiziale e che tale obbligo, non ha esclusivamente natura alimentare e prescinde dallo stato di bisogno del minore o dell'altro genitore. Il riconoscimento del figlio naturale, infatti, comporta l'assunzione di tutti gli obblighi propri della procreazione legittima, senza che abbia rilievo la circostanza che i genitori siano conviventi o meno e le vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
Ne consegue che nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali (Cass. Civ. Sez. I, n.
15063 del 22.11.2000) alla stregua del principio che si trae dall'articolo 148 c.c. come richiamato dall'articolo 261 c.c. per la filiazione naturale.
Relativamente alla quantificazione delle somme dovute all'attrice va tenuto conto che il primogenito è nato in [...] il [...] e che il Parte_2 secondo figlio è nato a [...] il [...], Persona_1 divenendo maggiorenni rispettivamente in data 5/8/2006 e in data 30/12/2010.
Considerato il costo della vita nel periodo di riferimento, crescere un figlio in Italia fino alla maggiore età comportava all'epoca una spesa minima di circa 90.000,00.
In mancanza di precise allegazioni e specifiche prove da parte attrice, appare equo e
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congrua, secondo una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., determinare l'esborso patrimoniale per la crescita di ciascun figlio in euro 120.000.00 in via forfettarie e alla data della domanda giudiziale, cui vanno aggiunti i soli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo ex art. 1284 comma 4 c.c.
Essendo i figli due, la somma per il mantenimento di entrambi è pari ad euro
240.000,00 che vanno rimborsati per la metà all'attrice, sulla quale incombeva l'obbligo di contribuzione in pari quota.
Riguardo al diritto dall'attrice ad ottenere il risarcimento da parte del CP_1 anche del danno non patrimoniale, va detto che tale danno è stato indicato in
[...] modo generico ed evanescente solo come ipotesi di danno esistenziale che la mancata cura e mantenimento avrebbe cagionato ai due figli dell'attrice, per cui in mancanza di indicazioni di circostanze specifiche e concrete e della relativa prova, la domanda non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 120.000.00 in via equitativa e forfettaria, oltre interessi legali moratori dalla data della notifica della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo ex art. 1284 comma 4 c.c..
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Condanna il convenuto al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nocera Inferiore, 5/03/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
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