TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/10/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5311/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/09/2025,
da
, con il patrocinio dell'avv. MOSCHINO MOMONICA, e Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. GORGHETTO ELISA Parte_2
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
23/10/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
22/10/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5311/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (CF: Parte_1
), n. a RZ (TV) il 21/07/1967, e C.F._1 [...]
(CF: ), n. a San Donà di Piave (VE) il Parte_2 C.F._2
18/08/1969, che hanno contratto matrimonio il 29/10/1994 a SALGAREDA
(TV), atto trascritto al n. 17, parte II, Serie A, anno 1994, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. RAPPORTI PERSONALI TRA I CONIUGI: I coniugi Sig.ri Parte_1
e continueranno a vivere separati di tetto e di Parte_2
mensa, nel reciproco rispetto.
1.2 I coniugi Sig.ri e reciprocamente Parte_1 Parte_2 rinunciano a qualunque domanda di addebito e ad ogni conseguente richiesta risarcitoria per la fine del loro matrimonio.
1.3 La Sig.ra a partire dal giorno della Parte_2
sottoscrizione del presente ricorso ed entro i successivi 10 giorni,
trasferirà altrove la propria residenza anagrafica. Se sarà
necessario e previo accordo per le vie brevi con il Sig. Parte_1
completerà le operazioni di asporto dei suoi effetti personali
[...]
dall'immobile adibito a casa coniugale;
2. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI:
2.1 I coniugi reciprocamente rinunciano al mantenimento per sé stessi e si dichiarano economicamente indipendenti.
2.2 I coniugi dichiarano di avere già estinto il conto corrente cointestato che era radicato presso la Controparte_1
filiale di Ponte di Piave, senza nulla più pretendere l'una dall'altro.
2.3 Il Sig. acquisterà la quota di comproprietà della Parte_1
casa coniugale sita in Salgareda (TV), alla via Antiga n. 1/2, int.
B, catastalmente censita al N.C.E.U. sez. urb. B, foglio n. 5,
particella n. 146, sub 17, cat. A/2 (abitazione) e sez. urb. B,
foglio n. 5, particella n. 146, sub 24, cat. C/6 (autorimessa) della
Sig.ra al prezzo di € Parte_2
62.500,00(sessantaduemilacinquecento/00). E ciò avanti designando
Notaio, con spese a carico del Sig. nel termine del Parte_1
prossimo 30 ottobre 2025 (salvo gravi e comprovati motivi che dovessero giustificare una proroga). La Sig.ra accetta di vendere la sua quota di Parte_2
comproprietà al Sig. al prezzo di € 62.500,00 Parte_1
(sessantaduemilacinquecento/00).
I coniugi fin d'ora chiedono che al rogando atto notarile di trasferimento della quota siano applicati i benefici fiscali e tributari di cui alla L. 74/1987 perché avverrà in esecuzione del presente accordo di separazione.
2.4 Nel more della stipula del relativo atto notarile la casa coniugale sita in Salgareda, alla via Antiga n. 1/2, int. B,
continuerà ad essere occupata esclusivamente dal Sig. Parte_1
che, fino al mese dell'acquisto della quota della Sig.ra le Pt_2
corrisponderà una indennità di occupazione pari ad € 250,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese. Contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
la somma di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) a titolo di indennità di occupazione per i mesi da marzo 2025 fino a luglio 2025,
con rinuncia da parte della Sig.ra per i pregressi mesi da Pt_2
novembre 2024 a febbraio 2025.
Le citate somme saranno corrisposte sul conto corrente intestato alla Sig.ra presso Banca di Credito Cooperativo BCC, filiale Pt_2
di Chiarano, codice iban: [...].
2.5 spese e compensi professionali del presente giudizio compensati.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SALGAREDA (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 28/10/2025.
Il presidente dott.ssa Susanna Menegazzi