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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/11/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 1220 dell'anno 2023 all'esito dell'udienza del 27.10.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Silvio Battista e Gianluca Animoso ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Palatucci n. 20/B;
APPELLANTE
E
nata ad [...] il [...], C.F. rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Antonio Picciocchi e Biancamaria D'Agostino ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via S. Pescatori n. 1/A; con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, C.F. e Parte_2
P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
come da procura in atti, dall'avv. Carmine Cusano ed elettivamente domiciliati in Avellino alla via
Piave n. 59;
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 179/2023 del 10.02.2023 il giudice di pace ha rigettato la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la condanna della stessa alla rimozione delle cause delle infiltrazioni e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, incluso quello esistenziale, quantificati in complessivi € 4.000,00, per difetto di legittimazione attiva osservando che la visura catastale prodotta dalla medesima non costituiva prova della titolarità di un bene non avendo effetti giuridici.
1/8 Con atto di appello depositato in data 22.03.2023 ha chiesto al Tribunale di Avellino Parte_1 di dichiarare la sussistenza di un rapporto di continenza tra la causa preveniente e la causa prevenuta introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e, in via subordinata e nel merito, di dichiarare l'appellata responsabile dei danni da infiltrazione derivanti al proprio immobile CP_1
condannandola al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 cc. In punto di fatto l'appellante ha riproposto le difese contenute dell'atto di citazione evidenziando di essere proprietaria di un appartamento sito in un condominio ubicato in Avellino alla Piazza Garibaldi n. 12 e di aver subito,
a partire dal mese di luglio 2020, danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante, posto al primo piano, di proprietà della convenuta odierna appellata. La parte ha, poi, precisato che , marito della Testimone_1
convenuta proprietaria dell'appartamento posto al piano superiore, aveva CP_1 comunicato in data 21.07.2020 alla una formale denuncia di sinistro e Controparte_2
che, in data 13.08.2020, veniva eseguito un sopralluogo da parte dell'amministratore del condominio , escludendo qualsivoglia coinvolgimento delle parti comuni;
di aver Parte_3 diffidato, con raccomandata del 24.08.2020, la convenuta all'eliminazione della CP_1
causa delle infiltrazioni, rimasta inevasa, e di essere stata costretta ad abbandonare il proprio alloggio. La parte ha, ancora, dedotto che la convenuta pur avendo inizialmente CP_1
riconosciuto la sua responsabilità, aveva assunto nel giudizio di primo grado una posizione difensiva aderente alle eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa e che la consulenza espletata nel corso del giudizio aveva ricondotto la responsabilità delle infiltrazioni alle perdite dell'impianto di scarico e agli allacciamenti presenti nei bagni di proprietà dell'appartamento posto al piano superiore, quantificando i lavori necessari in euro 1.908,34 oltre IVA. La parte ha richiamato, inoltre, l'accertamento di inabitabilità dell'immobile eseguito dall e l'intervento dei Parte_4
Vigili del Fuoco, rappresentando di aver promosso, nelle more del giudizio di primo grado, un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. recante r.g. n. 122/2023. Tra i motivi di appello, la parte appellante ha contestato la violazione dell'art. 39, comma 2 c.p.c. per non aver il giudicante dichiarato la continenza tra le cause e l'erronea statuizione in ordine al difetto di legittimazione attiva.
Con comparsa di costituzione del 29.05.2023 si è costituita in giudizio l'appellata
[...] eccependo l'improponibilità dell'appello proposto per non aver l'appellante Controparte_2
depositato il fascicolo di primo grado. Nel merito la parte ha chiesto il rigetto della domanda principale e di quella di garanzia formulata dalla convenuta. In ordine al primo motivo di appello 2/8 proposto dall'appellante, la parte ha osservato che il ricorso depositato dalla controparte ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. non era stato documentato in atti ed era stato azionato contestualmente all'udienza di discussione. In riferimento al secondo motivo di appello, la parte ha osservato che la proprietà dell'immobile non poteva essere provata con la sola produzione della visura catastale.
Infine, la parte ha richiamato tutte le eccezioni sollevate in primo grado, evidenziando che l'appellata non aveva stipulato alcuna polizza assicurativa. CP_1
Con comparsa del 5.06.2025 si è costituita in giudizio eccependo, in via CP_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, comma 2, e 348 c.p.c. nonché
l'estinzione del giudizio stante la mancata riassunzione/riattivazione dello stesso, nel precedente grado, entro tre mesi dalla data di sospensione. Nel merito, la parte ha chiesto di rigettare la domanda per infondatezza o, in via subordinata, di essere manlevata dalla appellata
[...]
In punto di fatto, la parte ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dalla CP_2
controparte evidenziando che il sinistro era stato denunciato dal marito , titolare Testimone_1
della polizza e che il sopralluogo condominiale del 13 agosto 2020 aveva escluso responsabilità delle parti comuni. Infine, la parte ha precisato di essersi associata all'eccezione sollevata dall'assicurazione, osservando che la parte attrice si era limitata a produrre una semplice visura catastale, inidonea a provare la titolarità del diritto reale e che la prova della proprietà non poteva essere supplita da comportamenti processuali o presunti riconoscimenti. In riferimento al danno non patrimoniale, la parte ha dedotto che la domanda di risarcimento del danno esistenziale e non patrimoniale risultava non provata e sfornita di adeguata allegazione.
All'esito dell'udienza del 14.12.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Con comparse conclusionali le parti appellate e si sono CP_1 Controparte_2
riportate alle conclusioni e alle osservazioni rassegnate in atti chiedendo la decisione della causa.
Con comparsa conclusionale del 17.10.2025 la parte appellante si è riportata alle medesime conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare la sussistenza di un rapporto di continenza tra la causa preveniente e la causa prevenuta introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e, in via subordinata, nel merito, di dichiarare l'appellata
[...]
responsabile del danno subito dall'appellante e, per l'effetto, di condannarla al CP_1 risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. e per responsabilità aggravata ex art. 96, co.
1, c.p.c.
3/8 Ciò premesso, in via preliminare, deve essere rigettato il motivo di appello relativo all'omessa statuizione in ordine alla continenza da parte del giudice di pace evidenziando, in merito, che la richiesta di spostamento della competenza è stata avanzata dalla parte attrice solo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.1.2023 (cfr. Cass. ordinanza n. 12843/2005). Infatti, una volta che la causa preveniente sia pervenuta alla fase decisoria è oggettivamente impossibile la realizzazione del simultaneus processus alla quale è apprestata la disposizione di cui all'art. 39 comma
2 cpc (v. anche Cass. n. 18819/2004).
Deve essere, poi, soggiunto che, nel caso in esame, non sussiste la carenza di legittimazione attiva in capo all'appellante come ritenuto dal giudice di pace nella sentenza oggetto del presente appello.
Infatti, se non è revocabile in dubbio che “Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso…”, la prova del predetto diritto, nel caso come quello in esame, non è soggetta al particolare rigore delle azioni di accertamento dei diritti reali, ma può essere desunta da una serie di elementi acquisiti in giudizio. La Cassazione, in merito, ha affermato che “Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati ad un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” (Cass. n. 18841 del 2016; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 897/2017).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame complessivo della documentazione prodotta emergono elementi idonei a comprovare la titolarità dell'immobile interessato da infiltrazioni nonostante l'appellante non abbia prodotto in giudizio l'atto di provenienza. In particolare, oltre alla visura catastale già versata in atti dall'attrice, il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado ha confermato, a seguito dei riscontri effettuati, che l'unità immobiliare oggetto di causa risulta interamente di proprietà di sin dal 6.10.2018, per effetto di vicende successorie. Parte_1
Peraltro, risulta in atti depositata la denuncia di sinistro del 21.07.2020 (cfr. all. 9) inviata da Tes_1
e la comunicazione dell'amministratore condominiale inviata alla convenuta il 17.08.2020
[...]
(cfr. all. 12) nelle quali è indicata come proprietaria dell'appartamento sottostante. Tali Pt_1 elementi, complessivamente considerati, consentono di superare l'eccezione sollevata, dovendosi riconoscere all'appellante la qualità di proprietaria e, dunque, la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni arrecati al proprio immobile. 4/8 Passando al merito vale osservare che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni da infiltrazione subiti e, per l'effetto, di condannarla sia alla rimozione delle cause di infiltrazione che al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, incluso il danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa, quantificati in complessivi € 4.000,00 mentre con il presente atto di appello la parte limita la sua domanda alla richiesta risarcitoria.
In merito si osserva che l'attrice nel giudizio di primo grado ha prodotto sia documentazione fotografica che n. 2 verbali di sopralluogo e che dall'esame delle fotografie prodotte (cfr. all. 3 e 6 dell'atto introduttivo) emerge chiaramente il fenomeno infiltrativo che ha colpito l'unità immobiliare e il conseguente distacco dell'intonaco dal punto centrale del bagno nonché le macchie di umidità persistenti. Deve essere, poi, soggiunto che, nel corso del giudizio di primo grado, sono state accertate le problematiche infiltrative nell'appartamento sito al piano rialzato in un condominio ubicato in Avellino alla Piazza Garibaldi n. 12, distinto al foglio n. 38, particella n.
3160, sub. 14. Infatti dall'esame della relazione del 25.05.2022 dell emerge che, Parte_4 all'esito del sopralluogo dell'unità operativa, venivano riscontrate “profonde e copiose infiltrazioni di acqua al soffitto, con muffe diffuse, tali da propagarsi sul soffitto della camera adiacente” e “rigonfiamenti dell'intonaco e distacchi di calcinacci sul pavimento e nella vasca da bagno”, corredate, poi, da un intenso odore di umido e che, pertanto, veniva dichiarata l'inabitabilità dell'intero appartamento stante l'impraticabilità del servizio igienico. Inoltre, risulta provato l'intervento dei Vigili del Fuoco in data
7.05.2022, i quali hanno rilevato le infiltrazioni d'acqua, comunicando la necessità di dover eseguire i lavori di manutenzione al fine di evitare ulteriori aggravamenti dello stato dei luoghi. Quanto agli esiti della ctu vale soggiungere che il consulente ing. ha verificato i danni riportati Persona_1
nell'appartamento di proprietà dell'appellante constatando gravi infiltrazioni provenienti dalla soprastante unità immobiliare che avevano alterato gli intonaci, le tinteggiature del soffitto evidenziando, in particolare, “1. Alterazione e distacco delle tinteggiature e degli intonaci;
2. Formazione di muffe, presenza di rigonfiamenti e crepe dell'intonaco con caduta dei pezzi distaccati;
3. Espulsione dei copriferri in calcestruzzo di un travetto del solaio a causa dei fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo ed ossidazione dei ferri di armatura del solaio.” (cfr. pagina 9 della relazione). Il c.t.u. ha, poi, precisato che i fenomeni suindicati erano localizzati precisamente al centro del solaio del bagno e che erano derivanti da perdite non riconducibili alla colonna di scarico, ma alla parete divisoria dei due bagni posti nell'appartamento al piano superiore, ove sussistevano gli allacci dei servizi sanitari. Inoltre, il c.t.u. ha evidenziato che l'appartamento di proprietà della appallata era stato recentemente CP_1
5/8 ristrutturato al fine di ottenere due bagni in luogo dell'unico presente prima e che, al fine di risolvere il problema, andrebbe dapprima sistemato l'appartamento superiore per poi intervenire successivamente in quello di proprietà dell'appellante. In riferimento alla quantificazione della spesa necessaria alla riparazione del danno, il consulente ha allegato, previo computo metrico, una spesa pari ad € 1.908,34 oltre iva.
In ordine alle osservazioni delle parti, il c.t.u. ha evidenziato che l'ing. , quale c.t.p. Persona_2 di parte convenuta, aveva contestato l'origine delle infiltrazioni senza alcuna prova o evidenza tecnica. In merito, il consulente ha osservato che la fecale non aveva ricevuto alcun tipo di manutenzione poiché non era stato necessario e ha confermato che le infiltrazioni si erano verificate successivamente alla manutenzione straordinaria effettuata da Inoltre, CP_1
il consulente ha ribadito che l'infiltrazione era ubicata in corrispondenza della parete di divisione dei due bagni posti al piano superiore, ove si trovavano tutti gli allacci degli apparecchi igienico- sanitari e ha precisato che la colonna montante fecale condominiale era la tubatura verticale racchiusa all'intero del cassonetto, mentre tutte le diramazioni provenienti dai bagni che scaricano al suo interno, fanno parte dell'impianto di scarico dei bagni di proprietà dell'appartamento stesso e, dunque, non potevano in alcun modo essere attribuibili al . CP_3
Ritiene, quindi, il Tribunale che la consulenza redatta dal c.t.u. incaricato si presenta esaustiva e congruamente motivata in ordine alla ricostruzione del luogo, al nesso di causalità dei fenomeni infiltrativi, all'individuazione e alla quantificazione dei danni complessivi riportati dall'unità immobiliare, logica nelle argomentazioni e, peraltro, condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Ne deriva che la parte convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno CP_1 patrimoniale, quantificato in € 2.327,00 comprensivi di iva, come risultante dalla relazione peritale depositata in atti.
La domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere, invece, rigettata per carenza di allegazioni specifiche e di prova. Invero, in merito la parte ha genericamente dedotto di aver patito a causa delle predette infiltrazioni un danno esistenziale, consistente nello sconvolgimento delle sue abitudini di vita e si è limitata a dedurre genericamente di aver subito disagi e turbamenti derivanti dall'inagibilità dell'immobile, senza fornire elementi concreti atti a dimostrare un effettivo pregiudizio di natura esistenziale o morale e neanche allegando la data dell'asserito trasferimento.
In ordine alla domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti della compagnia
[...] vale osservare quanto segue. Dalla scheda di polizza “Multirischi abitazione n. Controparte_2
6/8 1/39331/148/102509399/2, riferita all'immobile di proprietà della convenuta e dalle relative condizioni generali (cfr. allegato n. 8 della convenuta), emerge che la garanzia si estende al contraente e al coniuge convivente (pagg. 14 e 81 del file pdf) obbligando la compagnia, entro i limiti del massimale, a tenere indenni gli assicurati per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla proprietà, uso o conduzione dei locali assicurati. In particolare, l'abitazione della convenuta risulta essere garantito dalla formula “Responsabilità civile – chiave oro”, che copre anche i danni derivanti da spargimento o fuoriuscita d'acqua, occlusione di scarichi e rottura di tubazioni. Ne deriva che l'eccezione della parte risulta destituita di fondamento. Dunque, poiché il danno accertato deriva da perdite dell'impianto idrico-sanitario dell'abitazione assicurata, deve ritenersi operante la copertura assicurativa, con la conseguente manleva da parte della nei CP_2
confronti di CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto processuale tra l'appellante e Parte_1
l'appellata sono compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento CP_1
parziale delle domande e sono poste a carico dell'appellata per la restante parte tenuto conto del valore della causa, che si determina in base al decisum, dell'omesso espletamento della fase istruttoria nel presente giudizio e dei valori medi previsti nel D.M. 147 del 2022.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte appellata CP_1
Nel rapporto processuale tra parte appellata e chiamata in causa le spese di lite CP_1 seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori minimi indicati nel
Dm citato in ragione del grado di complessità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza n. 179/2023, emessa dal giudice di pace di Avellino a definizione del giudizio recante R.G.
n. 149/2021, accerta la responsabilità della convenuta per i danni accertati CP_1
nell'appartamento di proprietà attorea e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in complessivi € 2.327,00, come indicato dal computo metrico allegato alla relazione peritale depositata nel primo grado di giudizio dall'ing. , oltre interessi legali dalla Per_1 data dell'evento dannoso e fino alla data della pubblicazione della presente decisione da calcolarsi 7/8 sulla somma devalutata al momento dell'evento e di volta in volta rivalutata anno per anno ed interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- compensa le spese di lite nella misura della metà nel rapporto tra e Parte_1 CP_1
[...]
- condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della CP_1 Parte_1 restante parte di spese di lite di entrambi i giudizi che si liquidano in € 1.483,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, ed euro 149,5 per spese vive;
- pone definitivamente a carico dell'appellata le spese di ctu liquidate nel giudizio di CP_1 primo grado;
- accoglie la domanda di garanzia proposta dall'appellata nei confronti di CP_1 [...]
e, per l'effetto, condanna a tenere indenne Parte_2 Parte_2
l'appellata di tutte le somme, anche di lite e di ctu, che sarà tenuto a corrispondere in CP_1
favore di parte attrice e per ctu;
- condanna la chiamata in causa al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta CP_4
liquidate in complessivi 1.483,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge con attribuzione ai legali che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso all'esito dell'udienza del 27.10.2025 il 17.11.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
8/8