Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2114/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2114/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 3.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. FERRARA OLIMPIA ( ) VIA C.F._2
SALVATORE GARGIULO, 14 ROCCAPIEMONTE;
dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3
in VIA VECCHIA LAVORATE,155 84087 SARNO, presso lo studio dell'Avv.
CRESCENZO DOMENICO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 CodiceFiscale_5
PIAZZA MARCONI 13 SARNO, presso lo studio dell'Avv. BENISATTO ANTONIO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._7
PIAZZA MARCONI 13 84087 SARNO, presso lo studio dell'Avv. BENISATTO
SALVATORE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CONVENUTO
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Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata aperta la successione di , nato il Persona_1
27.4.1928 e deceduto a Sarno il 12.4.1996 e di , nata il [...] e Persona_2
deceduta in Sarno il 7.6.2007.
era proprietario di sette piccoli appezzamenti di terreno situati in Persona_1
zona agricola del Comune di Sarno di qualità seminativo-irriguo e di tre fabbricati tutti posti a sud/sud-est del centro abitato. era proprietaria al momento del decesso di due piccoli Persona_2
appezzamenti di terreno, di qualità seminativo-irriguo, situati in zona agricola del Comune di
Sarno posti a sud del predetto centro abitato e di ulteriore piccolo appezzamento di terreno, di qualità seminativo-irriguo, situato in zona agricola del Comune di San Valentino Torio posto ad est del predetto centro abitato.
ha redatto testamento pubblico in data 13.3.1996 in favore del Persona_1
figlio attribuendogli il fabbricato sito in Sarno alla via Nuova Lavorate n. 97, non CP_3
ancora ultimato, composto da un piano interrato, da un piano rialzato e da un primo piano
(foglio 29 part.lla 2245) e due piccole porzioni di terreno individuate al foglio 29 part.lle
1478-1479; lasciandogli la quota disponibile del patrimonio e la riserva ai soggetti previsti dalla legge.
è deceduta ab intestato e pertanto, ha lasciato quali loro eredi i Persona_2
figli , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ciascuno avente diritto ad una quota dell'eredità pari ad 1/4.
, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, Controparte_2
ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il riconoscimento di un'indennità per aver costruito in proprio il fabbricato, da lui detenuto, di via Nuova Lavorate in Sarno foglio
29 part.lla 1477.
In virtù del principio di accessione di cui all'art. 934 c.c. qualunque costruzione esistente sul suolo appartiene al proprietario di questo.
Pagina 2 di 6 Pertanto, il fabbricato costruito da sul suolo del genitore Controparte_2 Persona_1
appartiene a quest'ultimo e, dunque, al momento del decesso del de cuius è entrato
[...]
a far parte dell'asse ereditario.
Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, della Suprema Corte, “Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore” (cfr. Cass. 5135 del 21/02/2019).
La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari" che "sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sostenute per l'edificazione dell'opera" (Cass., sez. un., n. 3873/2018).
Alla luce della documentazione agli atti (cfr. fatture allegate quietanzate con dicitura
“pagato” apposta dal creditore cfr. sul punto Cass. 22655/2011 secondo cui: “Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione "pagato", o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sempreché tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 cod. civ.; né si richiede, peraltro, che la dichiarazione di quietanza annotata sulla fattura sia autografa, potendo la stessa essere costituita anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura "pagato") e delle dichiarazioni testimoniali, sulla cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare, il Tribunale ritiene che abbia fornito la prova di aver sostenuto spese, per la costruzione del Controparte_2
fabbricato identificato al foglio 29 part.lla 1477, per euro 39.038,43, oltre interessi legali dalla domanda riconvenzionale (18.7.2013) alla data di pronuncia della presente decisione per un ammontare complessivo di euro 44.251,25.
Ne discende che vanta nei confronti dei germani il credito di euro Controparte_2
14.750,41 ciascuno, che andrà detratto dal conguaglio che il primo è tenuto a versare in favore degli altri coeredi per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria.
Pagina 3 di 6 Con riguardo, poi, alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU ing. di Persona_3 divisibilità pro quota dell'immobile, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale dell'immobile ed alle risultanze di causa.
Va considerato che “ In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore. “ Così di recente anche Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n. 11857.
Il Tribunale, tenuto conto dell'utilizzo, allo stato attuale, dei vari immobili ritiene di derogare al principio del sorteggio procedendo ad una assegnazione diretta delle quote elaborate in sede peritale.
In particolare, quanto alle condizioni obiettive, lo scrivente giudice ritiene necessario valorizzare il possesso attuale dei beni facenti parte del compendio ereditario, anche al fine di non pregiudicare il valore economico degli stessi e la destinazione d'uso già impressa per volontà delle parti posseditrici e di evitare dispendiosi conguagli in denaro, onde evitare che l'assegnazione mediante estrazione a sorte si traduca in un maggior aggravio per le parti.
Le due masse ereditarie sono state stimate dal ctu complessivamente in euro 624.750 e pertanto, tenuto conto delle quote spettanti agli eredi in base alle disposizioni testamentarie di e della successione ab intestato di avremo: Persona_1 Persona_2 CP_3
quota pari a 40/93 euro 268.828,00; quota pari a 15/79 euro 118.641,00; CP_2 Pt_1
quota pari a 15/79 euro 118.641,00; quota pari a 15/79 euro 118.641,00. CP_1
Pertanto, tenuto conto dell'ipotesi divisionale suggerita dal ctu a pag. 21 assegna: 1) a il fabbricato identificato al catasto del Comune di Sarno foglio 29 part.lla 2245 e i CP_3
Pagina 4 di 6 seguenti terreni identificati al catasto del Comune di Sarno al foglio 29 part.lle 1096, 1478,
1479, 1722 e foglio 30 part.lle 528, 546, 737, 1184 e 1668 (dal valore complessivo di euro
225.750,00) ; 2) ad il fabbricato identificato al catasto del Comune di Sarno foglio 29 CP_2
part.lla 1477 (dal valore complessivo di euro 272.000,00); 3) a il piano terra del CP_1
fabbricato sito in Sarno identificato al catasto al foglio 29 part.lla 198 ed il 50% del cortile
(dal valore complessivo di euro 53.000,00); 4) a il primo piano del fabbricato sito in Pt_1
Sarno identificato al catasto al foglio 29 part.lla 198 ed il 50% del cortile (dal valore complessivo di euro 74.000,00).
Detratte le spese sostenute da per la costruzione del fabbricato, Controparte_2
quest'ultimo è tenuto a versare a titolo di eccedenza: 1) in favore di la somma di euro CP_3
28.327,59, oltre interessi legali dal 7.12.2015 (data di stima effettuata dal ctu) al soddisfo;
2) in favore di la somma di euro 50.890,59, oltre interessi legali dal 7.12.2015 (data CP_1
di stima effettuata dal ctu) al soddisfo;
3) in favore di la somma di euro 29.890,59, Pt_1
oltre interessi legali dal 7.12.2015 (data di stima effettuata dal ctu) al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass.
13.5.2015, n. 9813).
La condanna al pagamento delle spese processuali è infatti una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione.
Pertanto, le spese di lite e quelle della ctu, nel caso di specie, vanno poste a carico della massa ereditaria e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara aperta la successione testamentaria ed ab intestato di , Persona_1
nato il [...] e deceduto a Sarno il 12.4.1996 e di , nata il Persona_2
3.4.1930 e deceduta in Sarno il 7.6.2007.
2) Dichiara ad essi succeduti i figli , , Controparte_3 Controparte_2 CP_1
e ;
[...] Parte_1
Pagina 5 di 6 3) dichiara comodamente divisibile la massa ereditaria oggetto delle predette eredità;
4) assegna a: A) il fabbricato identificato al catasto del Comune di Sarno foglio CP_3
29 part.lla 2245 e i seguenti terreni identificati al catasto del Comune di Sarno al foglio 29 part.lle 1096, 1478, 1479, 1722 e foglio 30 part.lle 528, 546, 737, 1184 e
1668; B) ad il fabbricato identificato al catasto del Comune di Sarno foglio 29 CP_2
part.lla 1477; C) a il piano terra del fabbricato sito in Sarno identificato al CP_1
catasto al foglio 29 part.lla 198 ed il 50% del cortile;
D) a il primo piano del Pt_1
fabbricato sito in Sarno identificato al catasto al foglio 29 part.lla 198 ed il 50% del cortile;
5) condanna a versare a titolo di eccedenza in favore di la Controparte_2 CP_3
somma di euro 28.327,59, oltre interessi legali dal 7.12.2015 al soddisfo;
in favore di la somma di euro 50.890,59, oltre interessi legali dal 7.12.2015 al soddisfo;
CP_1
in favore di la somma di euro 29.890,59, oltre interessi legali dal 7.12.2015 al Pt_1
soddisfo;
6) Pone le spese del giudizio a carico della massa ereditaria e liquida quelle spettanti a in euro 527,00 per spese vive ed euro 18.000,00 per compenso, Parte_1
oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Olimpia Ferrara;
liquida quelle relative a in euro 18.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e Controparte_3
rimb. forf. del 15%; liquida quelle relative a in euro 18.000,00 Controparte_1
per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Domenico
Crescenzo; liquida quelle relative a in euro 18.000,00 per Controparte_2
compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
7) Pone definitivamente a carico della massa ereditaria le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 01/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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