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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/09/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1310/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1310/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.03.1993, residente in [...], Pizza Italia n.24; e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in LO UO SI (LO), Pizza Italia n.24;
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Valentina Ferri.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.). Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile. Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...], C.F._2
Pizza Italia n. 24, autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in LO UO SI (LO), Pizza Italia n. 24, con tutti gli arredi e suppellettili viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà con il figlio Parte_1 Per_1
pagina 1 di 5 3. Il sig. lascerà la casa famigliare entro due mesi dal deposito del ricorso, asportando i Parte_2 propri effetti personali, e si trasferirà a vivere presso l'abitazione di proprietà della madre a Mignete di LO UO SI (LO);
4. A decorrere dal mese successivo all'uscita di casa del sig. le spese condominiali Parte_2 ordinarie saranno totalmente a carico della sig.ra mentre le spese straordinarie Parte_1 continueranno ad essere ripartite al 50% tra le parti;
5. La rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare continuerà ad essere onorato dalle parti, in ragione del 50% ciascuno. Qualora la sig.ra istauri una stabile convivenza con altra persona presso l'immobile, Parte_1 che sin da ora il sig. autorizza, la sig.ra si farà carico interamente del Parte_2 Parte_1 pagamento della rata del mutuo;
6. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 abitativa presso la madre, nella casa familiare sita in LO UO SI (LO), Pizza Italia n. 24, anche ai fini della residenza;
7. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione, al fine di assicurare al figlio minore una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore;
8. Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta o variazione della residenza abituale di saranno assunte di comune accordo tra i genitori, Per_1 secondo il dettato espresso dell'art. 155, comma 3, c.c., tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente e cioè in concreto da colui che in quell'occasione abbia il minore presso di sé, conformemente a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.;
9. Tenendo conto che il sig. lavora nella ristorazione, su turni variabili di settimana in Parte_2 settimana, dal lunedì alla domenica e con un giorno settimanale variabile di riposo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
• Due pomeriggi alla settimana, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e degli impegni del figlio, dall'uscita di scuola, con possibilità di pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Qualora il bambino non desideri dormire presso il padre, verrà riaccompagnato dalla madre che sin da ora conferma la propria disponibilità;
• Nel giorno di riposo settimanale del sig. Parte_2
- qualora cada dal lunedì al venerdì, con prelievo dall'uscita di scuola, con possibilità di pernotto a riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Qualora il bambino non desideri dormire presso il padre, verrà riaccompagnato dalla madre che sin da ora conferma la propria disponibilità;
- qualora cada nel finesettimana, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 9:00 e riaccompagnamento presso la madre dopo aver cenato, entro le ore 21:00. Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra i giorni della settimana Parte_2 Parte_1 successiva di sua spettanza non appena i turni di lavoro saranno a lui noti. Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, con anticipo di due giorni, eventuali giorni in cui non potrà tenere il figlio presso di sé per impedimenti personali o lavorativi. In tal caso la pagina 2 di 5 giornata non goduta da ciascun genitore potrà essere recuperato dal medesimo compatibilmente con le esigenze e l'accordo dell'altro genitore e nel rispetto dei desideri e degli impegni di Per_1
10. Durante le vacanze estive, coincidenti con il periodo di sospensione delle attività scolastiche, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive. Le Per_1 vacanze estive saranno decise e concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
pertanto, i genitori si comunicheranno l'un l'altro il proprio completo piano ferie;
nel caso in cui entrambi possano godere delle ferie solo nel mese di agosto, potrà restare ad anni alterni con uno dei Per_1 genitori dal giorno 1 al giorno 15 e con l'altro dal giorno 16 a fine mese. Durante i periodi di vacanze estive, la turnazione di cui al punto 9 rimarrà sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza;
Solo per l'estate 2025, il padre potrà tenere con sè per cinque giorni consecutivi, attesa la Per_1 tenera età del minore e l'abitudine alla presenza della madre;
11. Il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano verranno alternati da ciascun genitore di anno in anno (il giorno di Natale verrà trascorso con un genitore, il giorno successivo con l'altro, con inversione dei due giorni nell'anno successivo), così come il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Il periodo 31/12 e 01/01, invece, verrà trascorso ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
12. Nel giorno della “festa della mamma” e del compleanno materno e nel giorno della “festa del papà” e del compleanno paterno, il figlio resterà rispettivamente con la madre e con il padre;
13. I genitori si impegnano a trascorrere insieme il compleanno del figlio;
14. Il sig. continuerà a versare il 50% della rata mensile del mutuo accesso per l'acquisto Parte_2 della casa coniugale e contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con la corresponsione alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese della somma mensile di: Parte_1
- Euro 350,00, con rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dal mese successivo all'uscita di casa del padre, sino a quando il sig. vivrà a titolo gratuito presso l'abitazione Parte_2 della propria madre dove si trasferirà;
- Euro 300,00, con rivalutazione annuale ISTAT, se il sig. dovesse corrispondere Parte_2 un canone di locazione per il proprio alloggio. Qualora la sig.ra si faccia interamente carico del pagamento della rata del mutuo Parte_1 contratto per la casa coniugale, instaurando una stabile convivenza presso l'abitazione con un nuovo compagno, il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con la Parte_2 corresponsione alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese della somma mensile di: Parte_1
- Euro 450,00, con rivalutazione annuale ISTAT, sino a quando il sig. vivrà a titolo Parte_2 gratuito presso l'abitazione della propria madre;
- Euro 350,00, con rivalutazione annuale ISTAT, se il sig. dovesse corrispondere Parte_2 un canone di locazione per il proprio alloggio;
15. In ogni caso, i genitori sosteranno per il 50% ciascuno le spese straordinarie relative al figlio come da protocollo in uso presso il Tribunale: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
pagina 3 di 5 Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella normale programmazione didattica;
d) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) e) assicurazione scolastica;
f)fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) trasposto pubblico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le iscrizioni per gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scuot); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida;
h)acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nella immediatezza della richiesta (massimo 10gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
16. La sig.ra percepirà in via esclusiva dall'INPS l'erogazione dell'Assegno Unico per il Parte_1 figlio minore, con impegno del sig. di sottoscrivere la relativa modulistica qualora Parte_2 fosse necessario;
17. Le parti usufruiranno nella misura del 50% ciascuna delle detrazioni fiscali delle spese relative al figlio;
18. L'automobile Opel Mokka GS 1.2 benzina T100CV, intestata alla sig.ra rimarrà Parte_1 in uso esclusivo alla stessa, la quale si farà carico dell'intero finanziamento sottoscritto per l'acquisto;
19. La sig.ra si farà carico dell'intero finanziamento sottoscritto con AGOS Ducato S.p.A. Parte_1 per Euro 8.648,75, intestato al sig. contratto per il rifacimento dei serramenti della Parte_2 casa coniugale nel 2023, per la durata di sette anni e con una rata mensile di Euro 100,00 circa;
20. Il sig. si farà esclusivamente carico dell'intero finanziamento sottoscritto nel 2025 con Parte_2
COMPASS – Gruppo Mediobanca per esigenze famigliari, di circa Euro 7.200,00, da restituirsi in tre anni con rate mensili pari ad Euro 251,99;
pagina 4 di 5 21. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo di passaporto e carta d'identità e di tutti i documenti validi per l'espatrio del figlio minore, con obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali cambi di domicilio e di residenza;
22. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti l'uno dall'altro, godendo ciascuno di redditi propri, e non sussistono i presupposti per prestazioni di mantenimento e/o alimentari. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Paullo (MI) in data 01.06.2019, trascritto
[...] nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto N.
2 - Parte II - Serie A - Anno 2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo. Così deciso in Lodi, il 16/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1310/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.03.1993, residente in [...], Pizza Italia n.24; e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in LO UO SI (LO), Pizza Italia n.24;
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Valentina Ferri.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.). Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile. Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...], C.F._2
Pizza Italia n. 24, autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in LO UO SI (LO), Pizza Italia n. 24, con tutti gli arredi e suppellettili viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà con il figlio Parte_1 Per_1
pagina 1 di 5 3. Il sig. lascerà la casa famigliare entro due mesi dal deposito del ricorso, asportando i Parte_2 propri effetti personali, e si trasferirà a vivere presso l'abitazione di proprietà della madre a Mignete di LO UO SI (LO);
4. A decorrere dal mese successivo all'uscita di casa del sig. le spese condominiali Parte_2 ordinarie saranno totalmente a carico della sig.ra mentre le spese straordinarie Parte_1 continueranno ad essere ripartite al 50% tra le parti;
5. La rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa famigliare continuerà ad essere onorato dalle parti, in ragione del 50% ciascuno. Qualora la sig.ra istauri una stabile convivenza con altra persona presso l'immobile, Parte_1 che sin da ora il sig. autorizza, la sig.ra si farà carico interamente del Parte_2 Parte_1 pagamento della rata del mutuo;
6. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 abitativa presso la madre, nella casa familiare sita in LO UO SI (LO), Pizza Italia n. 24, anche ai fini della residenza;
7. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione, al fine di assicurare al figlio minore una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore;
8. Le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta o variazione della residenza abituale di saranno assunte di comune accordo tra i genitori, Per_1 secondo il dettato espresso dell'art. 155, comma 3, c.c., tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente e cioè in concreto da colui che in quell'occasione abbia il minore presso di sé, conformemente a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.;
9. Tenendo conto che il sig. lavora nella ristorazione, su turni variabili di settimana in Parte_2 settimana, dal lunedì alla domenica e con un giorno settimanale variabile di riposo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio:
• Due pomeriggi alla settimana, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e degli impegni del figlio, dall'uscita di scuola, con possibilità di pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Qualora il bambino non desideri dormire presso il padre, verrà riaccompagnato dalla madre che sin da ora conferma la propria disponibilità;
• Nel giorno di riposo settimanale del sig. Parte_2
- qualora cada dal lunedì al venerdì, con prelievo dall'uscita di scuola, con possibilità di pernotto a riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Qualora il bambino non desideri dormire presso il padre, verrà riaccompagnato dalla madre che sin da ora conferma la propria disponibilità;
- qualora cada nel finesettimana, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 9:00 e riaccompagnamento presso la madre dopo aver cenato, entro le ore 21:00. Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra i giorni della settimana Parte_2 Parte_1 successiva di sua spettanza non appena i turni di lavoro saranno a lui noti. Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, con anticipo di due giorni, eventuali giorni in cui non potrà tenere il figlio presso di sé per impedimenti personali o lavorativi. In tal caso la pagina 2 di 5 giornata non goduta da ciascun genitore potrà essere recuperato dal medesimo compatibilmente con le esigenze e l'accordo dell'altro genitore e nel rispetto dei desideri e degli impegni di Per_1
10. Durante le vacanze estive, coincidenti con il periodo di sospensione delle attività scolastiche, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive. Le Per_1 vacanze estive saranno decise e concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
pertanto, i genitori si comunicheranno l'un l'altro il proprio completo piano ferie;
nel caso in cui entrambi possano godere delle ferie solo nel mese di agosto, potrà restare ad anni alterni con uno dei Per_1 genitori dal giorno 1 al giorno 15 e con l'altro dal giorno 16 a fine mese. Durante i periodi di vacanze estive, la turnazione di cui al punto 9 rimarrà sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza;
Solo per l'estate 2025, il padre potrà tenere con sè per cinque giorni consecutivi, attesa la Per_1 tenera età del minore e l'abitudine alla presenza della madre;
11. Il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano verranno alternati da ciascun genitore di anno in anno (il giorno di Natale verrà trascorso con un genitore, il giorno successivo con l'altro, con inversione dei due giorni nell'anno successivo), così come il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Il periodo 31/12 e 01/01, invece, verrà trascorso ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
12. Nel giorno della “festa della mamma” e del compleanno materno e nel giorno della “festa del papà” e del compleanno paterno, il figlio resterà rispettivamente con la madre e con il padre;
13. I genitori si impegnano a trascorrere insieme il compleanno del figlio;
14. Il sig. continuerà a versare il 50% della rata mensile del mutuo accesso per l'acquisto Parte_2 della casa coniugale e contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con la corresponsione alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese della somma mensile di: Parte_1
- Euro 350,00, con rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dal mese successivo all'uscita di casa del padre, sino a quando il sig. vivrà a titolo gratuito presso l'abitazione Parte_2 della propria madre dove si trasferirà;
- Euro 300,00, con rivalutazione annuale ISTAT, se il sig. dovesse corrispondere Parte_2 un canone di locazione per il proprio alloggio. Qualora la sig.ra si faccia interamente carico del pagamento della rata del mutuo Parte_1 contratto per la casa coniugale, instaurando una stabile convivenza presso l'abitazione con un nuovo compagno, il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio con la Parte_2 corresponsione alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese della somma mensile di: Parte_1
- Euro 450,00, con rivalutazione annuale ISTAT, sino a quando il sig. vivrà a titolo Parte_2 gratuito presso l'abitazione della propria madre;
- Euro 350,00, con rivalutazione annuale ISTAT, se il sig. dovesse corrispondere Parte_2 un canone di locazione per il proprio alloggio;
15. In ogni caso, i genitori sosteranno per il 50% ciascuno le spese straordinarie relative al figlio come da protocollo in uso presso il Tribunale: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
pagina 3 di 5 Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella normale programmazione didattica;
d) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) e) assicurazione scolastica;
f)fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) trasposto pubblico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le iscrizioni per gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scuot); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida;
h)acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nella immediatezza della richiesta (massimo 10gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
16. La sig.ra percepirà in via esclusiva dall'INPS l'erogazione dell'Assegno Unico per il Parte_1 figlio minore, con impegno del sig. di sottoscrivere la relativa modulistica qualora Parte_2 fosse necessario;
17. Le parti usufruiranno nella misura del 50% ciascuna delle detrazioni fiscali delle spese relative al figlio;
18. L'automobile Opel Mokka GS 1.2 benzina T100CV, intestata alla sig.ra rimarrà Parte_1 in uso esclusivo alla stessa, la quale si farà carico dell'intero finanziamento sottoscritto per l'acquisto;
19. La sig.ra si farà carico dell'intero finanziamento sottoscritto con AGOS Ducato S.p.A. Parte_1 per Euro 8.648,75, intestato al sig. contratto per il rifacimento dei serramenti della Parte_2 casa coniugale nel 2023, per la durata di sette anni e con una rata mensile di Euro 100,00 circa;
20. Il sig. si farà esclusivamente carico dell'intero finanziamento sottoscritto nel 2025 con Parte_2
COMPASS – Gruppo Mediobanca per esigenze famigliari, di circa Euro 7.200,00, da restituirsi in tre anni con rate mensili pari ad Euro 251,99;
pagina 4 di 5 21. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo di passaporto e carta d'identità e di tutti i documenti validi per l'espatrio del figlio minore, con obbligo di comunicarsi reciprocamente gli eventuali cambi di domicilio e di residenza;
22. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti l'uno dall'altro, godendo ciascuno di redditi propri, e non sussistono i presupposti per prestazioni di mantenimento e/o alimentari. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Paullo (MI) in data 01.06.2019, trascritto
[...] nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto N.
2 - Parte II - Serie A - Anno 2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo. Così deciso in Lodi, il 16/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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