Con decorrenza dal 1 gennaio 1961, gli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:
"I Comuni e le Provincie possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo.
Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purche', contemporaneamente:
a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime;
b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile;
c) per le Provincie, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1).
A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime".