Articolo 63 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 62Articolo 64
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30 luglio 1952
Art. 63.
I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1919, n. 75 .
Entrata in vigore il 30 luglio 1952