Art. 63.
I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1919, n. 75 .
I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1919, n. 75 .