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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/11/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa BE AN in esito all'udienza del 04.11.2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nei procedimenti riuniti iscritti al n. 4697/2022 R.G. , 5310/2024 R.G. e 6140/2024 vertenti
TRA
, C.F. n.q. di titolare della ditta individuale “Sicil Parte_1 C.F._1
Audio service di , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Controparte_1
Santonocito;
OPPONENTE
CONTRO
, C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Maria Antonietta Nieddu e Antonello Monoriti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07 settembre 2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso i seguenti atti:
- ordinanza ingiunzione n. OI-000243887 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa CP_2 di € 19.500,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2010 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017; - ordinanza ingiunzione n. OI-000243888 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa CP_2 di € 24.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2011 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017;
- ordinanza ingiunzione n. OI-000243889 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa CP_2 di € 29.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2012 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017;
- ordinanza ingiunzione n. OI-000243891 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa CP_2 di € 34.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2013 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017;
- ordinanza ingiunzione n. OI-000243268) con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa CP_2 di € 39.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2014 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017;
- ordinanza ingiunzione n. OI-000243270 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa CP_2 di € 43.500,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2015 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017;
- ordinanza ingiunzione n. OI-000243680 (prot. 4800.22/07/2022.0378720) con la quale l' ha CP_2 inflitto al ricorrente la sanzione amministrativa di € 43.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2016 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017.
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 proponeva opposizione avverso Parte_1 ordinanza ingiunzione n. OI-003053222 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa di CP_2
€ 5.895,40 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2017 (atto notificato in data 16.09.2024) nonché del presupposto atto di accertamento dell'11.02.2019, mai notificato.
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2024 proponeva opposizione avverso Parte_1 ordinanza ingiunzione n.OI-001961401 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa di CP_2
€ 4.604,40 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2018 (atto notificato in data 24.01.2024) nonché del presupposto atto di accertamento del 08.11.2019, mai notificato.
I procedimenti venivano successivamente riuniti a quello iscritto a ruolo in epoca anteriore stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Il osservava di non avere mai avuto legale conoscenza degli avvisi di accertamento che Pt_1 costituiscono l'atto presupposto al quale consegue il provvedimento di irrogazione della sanzione.
Eccepiva l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagare le somme dovute a titolo di sanzione per inosservanza del termine di cui all'art. 14 l. 689/81.
Rilevava, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione risultando ampiamente maturato il termine di cinque anni previsto dall'art. 28 l. 689/81 in assenza di atti interruttivi.
Evidenziava l'illegittimità e iniquità delle sanzioni inflitte poiché l'importo complessivo della sanzione, derivante dal cumulo materiale delle singole sanzioni inflitte con ciascuna ordinanza ingiunzione, era palesemente abnorme e si poneva al di fuori di ogni logica sottesa alla pretesa punitiva che persegua un autentico scopo rieducativo o anche retributivo.
Chiedeva di sospendere l'efficacia delle ordinanze ingiunzioni e annullare gli atti opposti per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
in via subordinata, di applicare la sanzione irrogata al minimo di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario. CP_
2. L' si costituiva in tutti i giudizi, contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in dritto.
Rilevava che il termine di cui al richiamato art. 14 non è infatti applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Contestava l'eccezione di prescrizione osservando che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione.
Nel merito evidenziava che il ricorrente non contestava specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata.
Osservava, infine, che si era proceduto a una rideterminazione delle relative sanzioni amministrative secondo le indicazioni di cui al Msg Hermes n. 3516 del 27/09/2022.
Concludeva, chiedendo di respingere il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. L'udienza del 04.11.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
4. Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento CP_ all'ordinanza ingiunzione n. OI-003053222 impugnata nel procedimento n. 5310/2024 poiché l costituendosi in giudizio ha depositato atto di disposizione n. 480000-25-0629 del 23.05.2025 con il quale è stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione annualità 2017 con la seguente motivazione: “ Mancato rispetto del termine di notificazione dell'atto di accertamento della violazione entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/81, così come richiamato con messaggio Hermes n. 004144 del 06/12/2024”.
5. Le restanti ordinanze ingiunzioni opposte recano ingiunzioni di pagamento a titolo di sanzioni amministrative per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali rispettivamente per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 8/2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. 4 maggio
2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Le ordinanze traggono origine dagli atti di accertamento espressamente menzionati negli atti opposti, con i quali sarebbero state contestate all'opponente le violazioni di cui sopra: CP_ in particolare, le ordinanze ingiunzioni OI-000243887, OI-000243888, OI-000243889, OI-
000243891, OI-000243268, OI-000243270, OI-000243680 si riferiscono all'atto di accertamento n..
.4800.29/08/2017.0248802 del 29.08.2017, l'ordinanza ingiunzione n. OI-001961401 si CP_2 riferisce all'atto di accertamento n. .4800.08/11/2019.0495226 del 08/11/2019. CP_2
6. Il ricorrente lamenta la violazione dei termini di cui all'art. 14 legge n. 689/1981, essendo le omissioni contributive risalenti al 2010 e annualità successive sino al 2018 con sanzioni richieste solo con le ordinanze ingiunzioni del 10.08.2022 e del 24.01.2024. Ha altresì eccepito che, anche qualora gli atti di accertamento indicati nelle ordinanze ingiunzioni fossero stati ritualmente notificati,
l' sarebbe comunque incorso nella violazione del termine per la contestazione stabilito dalla CP_3 disposizione menzionata.
L'art. 14 legge n. 689/1981, infatti, prevede che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…” e precisa, all'ultimo comma, che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Ai fini della verifica della tempestività della contestazione occorre altresì tenere conto di quanto previsto dall'art. 103, comma 6-bis, D.L. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020, a norma del quale “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Non è revocabile in dubbio l'applicabilità del termine di cui all'art. 14 legge n. 689/1981 alla fattispecie in esame, essendo prevista sia da una lettura coordinata degli artt. 3, c. 6, e 6 del D.Lgs. n.
8/2016 (come peraltro confermato dalla circolare attuativa n. 32 del 25.2.2022, secondo cui “il CP_2 provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
…omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981…”), sia dall'art. 23, comma 2, D.L. n. 48/2023, conv. in legge n. 85/2023, a norma del quale “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1- bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per
i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”, desumendosi quindi che per le violazioni antecedenti al 2023 trova piena applicazione il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 legge n. 689/1981.
L' ha documentato l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento CP_2
.4800.29/08/2017.0248802 del 29.08.2017 in data 31.08.2017, dell'atto di accertamento n. CP_2 CP_2
n. .4800.08/11/2019.0495226 del 08.11.2019 in data 21.11.2019. CP_2
Tuttavia, le contestazioni risultano evidentemente tardive rispetto alla data delle violazioni e del loro accertamento.
Posto che l'Ente avrebbe potuto agevolmente e tempestivamente rilevare l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sin dalla data di scadenza dei termini per il versamento dei contributi omessi e, pertanto, dal mese successivo a quello a cui le denunce mensili si Pt_2 riferivano, e trattandosi di violazioni facilmente rilevabili dall , che non implicavano CP_3 accertamenti istruttori di particolare complessità, comunque non dedotti né documentati dall' CP_3 stesso, la contestazione delle superiori violazioni è avvenuta, in assenza di ulteriori riscontri probatori, in violazione del termine perentorio di 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del
1981, con conseguente estinzione delle sanzioni amministrative impugnate.
7. Le opposizioni sono dunque meritevoli di accoglimento e le ordinanze ingiunzioni opposte devono essere annullate.
Le ulteriori domande ed eccezioni risultano assorbite dalla superiore statuizione.
8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale, del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi. Esse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Cesare Santonocito, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 con i ricorsi riuniti al n. 4697//2022 R.G nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per l'ordinanza ingiunzione n. OI-003053222 con riferimento al giudizio n. 5310/2024 R.G.;
- accoglie per il resto il ricorso e annulla le ordinanze-ingiunzioni opposte;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_2 spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 129,00 per rimborso contributo unificato ed € 12.228,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 05 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
BE AN
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott.ssa BE AN in esito all'udienza del 04.11.2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nei procedimenti riuniti iscritti al n. 4697/2022 R.G. , 5310/2024 R.G. e 6140/2024 vertenti
TRA
, C.F. n.q. di titolare della ditta individuale “Sicil Parte_1 C.F._1
Audio service di , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Controparte_1
Santonocito;
OPPONENTE
CONTRO
, C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Maria Antonietta Nieddu e Antonello Monoriti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07 settembre 2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso i seguenti atti:
- ordinanza ingiunzione n. OI-000243887 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa CP_2 di € 19.500,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2010 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017; - ordinanza ingiunzione n. OI-000243888 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa CP_2 di € 24.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2011 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017;
- ordinanza ingiunzione n. OI-000243889 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa CP_2 di € 29.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2012 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017;
- ordinanza ingiunzione n. OI-000243891 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa CP_2 di € 34.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2013 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017;
- ordinanza ingiunzione n. OI-000243268) con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa CP_2 di € 39.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2014 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017;
- ordinanza ingiunzione n. OI-000243270 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa CP_2 di € 43.500,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2015 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017;
- ordinanza ingiunzione n. OI-000243680 (prot. 4800.22/07/2022.0378720) con la quale l' ha CP_2 inflitto al ricorrente la sanzione amministrativa di € 43.000,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2016 (atto notificato in data 10.08.2022) nonché del presupposto atto di accertamento del 31.08.2017.
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 proponeva opposizione avverso Parte_1 ordinanza ingiunzione n. OI-003053222 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa di CP_2
€ 5.895,40 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2017 (atto notificato in data 16.09.2024) nonché del presupposto atto di accertamento dell'11.02.2019, mai notificato.
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2024 proponeva opposizione avverso Parte_1 ordinanza ingiunzione n.OI-001961401 con la quale l' ha inflitto la sanzione amministrativa di CP_2
€ 4.604,40 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1893 e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - in riferimento all'annualità 2018 (atto notificato in data 24.01.2024) nonché del presupposto atto di accertamento del 08.11.2019, mai notificato.
I procedimenti venivano successivamente riuniti a quello iscritto a ruolo in epoca anteriore stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Il osservava di non avere mai avuto legale conoscenza degli avvisi di accertamento che Pt_1 costituiscono l'atto presupposto al quale consegue il provvedimento di irrogazione della sanzione.
Eccepiva l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagare le somme dovute a titolo di sanzione per inosservanza del termine di cui all'art. 14 l. 689/81.
Rilevava, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione risultando ampiamente maturato il termine di cinque anni previsto dall'art. 28 l. 689/81 in assenza di atti interruttivi.
Evidenziava l'illegittimità e iniquità delle sanzioni inflitte poiché l'importo complessivo della sanzione, derivante dal cumulo materiale delle singole sanzioni inflitte con ciascuna ordinanza ingiunzione, era palesemente abnorme e si poneva al di fuori di ogni logica sottesa alla pretesa punitiva che persegua un autentico scopo rieducativo o anche retributivo.
Chiedeva di sospendere l'efficacia delle ordinanze ingiunzioni e annullare gli atti opposti per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
in via subordinata, di applicare la sanzione irrogata al minimo di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario. CP_
2. L' si costituiva in tutti i giudizi, contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in dritto.
Rilevava che il termine di cui al richiamato art. 14 non è infatti applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Contestava l'eccezione di prescrizione osservando che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione.
Nel merito evidenziava che il ricorrente non contestava specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata.
Osservava, infine, che si era proceduto a una rideterminazione delle relative sanzioni amministrative secondo le indicazioni di cui al Msg Hermes n. 3516 del 27/09/2022.
Concludeva, chiedendo di respingere il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. L'udienza del 04.11.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
4. Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento CP_ all'ordinanza ingiunzione n. OI-003053222 impugnata nel procedimento n. 5310/2024 poiché l costituendosi in giudizio ha depositato atto di disposizione n. 480000-25-0629 del 23.05.2025 con il quale è stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione annualità 2017 con la seguente motivazione: “ Mancato rispetto del termine di notificazione dell'atto di accertamento della violazione entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/81, così come richiamato con messaggio Hermes n. 004144 del 06/12/2024”.
5. Le restanti ordinanze ingiunzioni opposte recano ingiunzioni di pagamento a titolo di sanzioni amministrative per mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali rispettivamente per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 8/2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. 4 maggio
2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Le ordinanze traggono origine dagli atti di accertamento espressamente menzionati negli atti opposti, con i quali sarebbero state contestate all'opponente le violazioni di cui sopra: CP_ in particolare, le ordinanze ingiunzioni OI-000243887, OI-000243888, OI-000243889, OI-
000243891, OI-000243268, OI-000243270, OI-000243680 si riferiscono all'atto di accertamento n..
.4800.29/08/2017.0248802 del 29.08.2017, l'ordinanza ingiunzione n. OI-001961401 si CP_2 riferisce all'atto di accertamento n. .4800.08/11/2019.0495226 del 08/11/2019. CP_2
6. Il ricorrente lamenta la violazione dei termini di cui all'art. 14 legge n. 689/1981, essendo le omissioni contributive risalenti al 2010 e annualità successive sino al 2018 con sanzioni richieste solo con le ordinanze ingiunzioni del 10.08.2022 e del 24.01.2024. Ha altresì eccepito che, anche qualora gli atti di accertamento indicati nelle ordinanze ingiunzioni fossero stati ritualmente notificati,
l' sarebbe comunque incorso nella violazione del termine per la contestazione stabilito dalla CP_3 disposizione menzionata.
L'art. 14 legge n. 689/1981, infatti, prevede che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…” e precisa, all'ultimo comma, che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Ai fini della verifica della tempestività della contestazione occorre altresì tenere conto di quanto previsto dall'art. 103, comma 6-bis, D.L. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020, a norma del quale “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Non è revocabile in dubbio l'applicabilità del termine di cui all'art. 14 legge n. 689/1981 alla fattispecie in esame, essendo prevista sia da una lettura coordinata degli artt. 3, c. 6, e 6 del D.Lgs. n.
8/2016 (come peraltro confermato dalla circolare attuativa n. 32 del 25.2.2022, secondo cui “il CP_2 provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
…omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981…”), sia dall'art. 23, comma 2, D.L. n. 48/2023, conv. in legge n. 85/2023, a norma del quale “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1- bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per
i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”, desumendosi quindi che per le violazioni antecedenti al 2023 trova piena applicazione il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 legge n. 689/1981.
L' ha documentato l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento CP_2
.4800.29/08/2017.0248802 del 29.08.2017 in data 31.08.2017, dell'atto di accertamento n. CP_2 CP_2
n. .4800.08/11/2019.0495226 del 08.11.2019 in data 21.11.2019. CP_2
Tuttavia, le contestazioni risultano evidentemente tardive rispetto alla data delle violazioni e del loro accertamento.
Posto che l'Ente avrebbe potuto agevolmente e tempestivamente rilevare l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sin dalla data di scadenza dei termini per il versamento dei contributi omessi e, pertanto, dal mese successivo a quello a cui le denunce mensili si Pt_2 riferivano, e trattandosi di violazioni facilmente rilevabili dall , che non implicavano CP_3 accertamenti istruttori di particolare complessità, comunque non dedotti né documentati dall' CP_3 stesso, la contestazione delle superiori violazioni è avvenuta, in assenza di ulteriori riscontri probatori, in violazione del termine perentorio di 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del
1981, con conseguente estinzione delle sanzioni amministrative impugnate.
7. Le opposizioni sono dunque meritevoli di accoglimento e le ordinanze ingiunzioni opposte devono essere annullate.
Le ulteriori domande ed eccezioni risultano assorbite dalla superiore statuizione.
8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale, del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi. Esse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Cesare Santonocito, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 con i ricorsi riuniti al n. 4697//2022 R.G nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per l'ordinanza ingiunzione n. OI-003053222 con riferimento al giudizio n. 5310/2024 R.G.;
- accoglie per il resto il ricorso e annulla le ordinanze-ingiunzioni opposte;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_2 spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 129,00 per rimborso contributo unificato ed € 12.228,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 05 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
BE AN