Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 10528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10528 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10528/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03268/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3268 del 2023, proposto da Open Fiber s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio PEC come da registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
nei confronti
Fibercop s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Pistis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Carlo Alberto Mario Corazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
per l'annullamento:
- della nota dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM del 19 dicembre 2022 avente ad oggetto la “ commercializzazione dei servizi di accesso Semi-GPON di FiberCop nelle more del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 110/21/CONS ” con cui l'Autorità ha preso atto “ che i prezzi praticati da parte di TIM/FiberCop sono quelli corrispondente all'attuale Offerta di coinvestimento e che, allo stato, non si riscontrano i presupposti paventati da codesta Società in merito alla mancata applicazione del principio di non discriminazione tra i co-investitori ”;
- della nota della medesima Autorità prot. n. 0015970 del 20 gennaio 2023 avente ad oggetto “ Istanza di accesso agli atti ai sensi e in conformità della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della Delibera n. 383/17/CONS – commercializzazione dei servizi di accesso Semi-GPON di FiberCop nelle more del procedimento istruttorio avviato con Delibera n. 110/21/CONS ” con cui è stata respinta l'istanza di accesso presentata da Open Fiber s.p.a.;
- di ogni altro atto ulteriore, presupposto o comunque connesso, ivi incluso l'art. 13, co. 1, lett. a) ed e) del Regolamento AGCOM in materia di diritto d'accesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni – Roma, di Fibercop s.p.a., di Telecom Italia s.p.a. e di Fastweb s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto l’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.;
Visto l’articolo 84, comma 4, cod. proc. amm.;
Letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente in data 27 maggio 2025;
Ritenuto che il contenuto della richiamata dichiarazione renda inequivocabile la sopravvenuta carenza d’interesse di parte ricorrente alla decisione del gravame;
Considerato, infine, che la complessità della vicenda sottesa alla presente controversia giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO