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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 248/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio presentato il 01/02/2025 da:
- , Parte_1
con il difensore avv. BELTRAMINI CAMILLA;
contro
- , Controparte_1
con il difensore avv. MARTINIS ILARIA;
con l'intervento del P.M. in sede;
CONCLUSIONI
Per la ricorrente e per il resistente concordemente:
- 1 -
mantenimento della figlia con il versamento al sig. Persona_1 Parte_1 di un assegno mensile di € 260,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come previsto e disciplinato dal Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, e che l'assegno unico e universale per la figlia venga percepito per l'intero dal padre;
- dare atto che le parti concordano che ai fini fiscali sarà a Persona_1
carico totale del padre, sig. ; Parte_1
- dare atto che la sig.ra si impegna a versare al sig. Controparte_1
quanto ricevuto a titolo di assegno unico universale per la figlia Parte_1 per i mesi da ottobre 2023 a maggio 2024, per l'importo Persona_1 complessivo di € 2.063,00 entro il 10 maggio 2025;
- dare atto che le parti concordano che la differenza tra quanto versato dalla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia e l'importo di € CP_1
260,00 qui concordato, per i mesi di febbraio, mese di deposito della domanda del sig. , e marzo e aprile 2025, per la somma complessiva di € 480,00 sarà versato Pt_1 dalla sig.ra al sig. con rate mensili di € 100,00 da versare CP_1 Pt_1 contestualmente all'assegno mensile sino al saldo;
- dare atto che le parti, con il versamento delle predette somme, nulla pretendono reciprocamente per il mantenimento della figlia per il Persona_1
periodo antecedente a maggio 2025;
- spese di lite compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 18/05/2013 a La coppia CP_2
non ha avuto figli ma la moglie ha adottato la figlia del marito, nata Persona_1
il 2.5.2007 e rimasta orfana di madre nel 2015.
Tra e è stata Parte_1 Controparte_1
pronunciata sentenza di divorzio dal Tribunale di Udine il 10.11.2022 (n.
- 2 -
999/2022), con la quale, per quanto di interesse, veniva disciplinato l'affido, il collocamento e il mantenimento della minore.
Il ricorrente ha chiesto col ricorso in epigrafe che venissero modificate le condizioni allora stabilite consensualmente posto che nell'agosto 2023 la figlia si era decisa a trasferirsi dal padre.
La resistente si è costituita in giudizio proponendosi di versare un contributo nel mantenimento della figlia, dando atto che effettivamente quest'ultima si era trasferita dal padre.
Nelle more le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo complessivo e all'udienza del 14.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, hanno rassegnato le conclusioni congiunte in epigrafe riportate.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni congiunte in quanto conformi agli interessi della figlia, peraltro da poco maggiorenne.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni rassegnate da e Parte_1
, e per l'effetto, definitivamente pronunciando, a Controparte_1
parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza del
Tribunale di Udine del 10.11.2022,
- dispone che la sig.ra contribuisca, a far data da Controparte_1
maggio 2025, al mantenimento della figlia con il versamento al sig. Persona_1
di un assegno mensile di € 260,00, da versare entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come previsto e disciplinato dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, e che l'assegno unico e universale per la figlia venga percepito per l'intero dal padre;
- 3 -
- dà atto che le parti concordano che ai fini fiscali sarà a carico Persona_1
totale del padre, sig. ; Parte_1
- dà atto che la sig.ra si impegna a versare al sig. Controparte_1
quanto ricevuto a titolo di assegno unico universale per la figlia Parte_1 per i mesi da ottobre 2023 a maggio 2024, per l'importo Persona_1 complessivo di € 2.063,00 entro il 10 maggio 2025;
- dà atto che le parti concordano che la differenza tra quanto versato dalla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia e l'importo di € CP_1
260,00 qui concordato, per i mesi di febbraio, mese di deposito della domanda del sig. , e marzo e aprile 2025, per la somma complessiva di € 480,00 sarà versato Pt_1 dalla sig.ra al sig. con rate mensili di € 100,00 da versare CP_1 Pt_1 contestualmente all'assegno mensile sino al saldo;
- dà atto che le parti, con il versamento delle predette somme, nulla pretendono reciprocamente per il mantenimento della figlia per il Persona_1
periodo antecedente a maggio 2025;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 15.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
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