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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 135/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 135/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni” riservato in decisione all'esito di trattazione scritta del 5.3.2025;
TRA
EL AT (c.f.: [...]), rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.:
[...]), Fabio D'Auria (c.f.: [...]) e
Valeria D'Auria (c.f.: [...]) unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone.
Ricorrente
E TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Regione Campania (c.f.: 80011990639) in persona del Presidente della
Giunta Regionale legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla
Via Santa Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (c.f.:
[...]) in virtù di procura generale ad lites per notar AN
IE di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.09.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D.
1775/1933, il 6.04.2021, il ricorrente ha convenuto in giudizio la Regione
Campania perché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del RI AT (affluente del fiume Sarno) in data
11.10.2015, venga condannata a risarcire i danni subiti, compresi quelli morali per la lesione del diritto al lavoro, nella misura da quantificarsi in corso di causa, con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
In punto di fatto AT EL ha esposto che:
--coltiva sulla base di comodato verbale un terreno riportato in catasto al foglio 1 del Comune di Angri, della totale estensione di mq. 4.871, sito nelle vicinanze del RI AT, individuato in catasto con le particelle 1.204
(mq 767) e 1206 (mq 1.205) in comodato verbale da AT EL, con la particella 1510 (mq 2.899), in comodato verbale da US EN;
--in data 10 ottobre 2015, detti fondi, a causa l'esondazione del RI
AT (affluente del fiume Sarno), sono stati completamente sommersi da notevoli quantità di acqua inquinata, mista a fango, melma ed altre sostanze estranee da esso esondati;
--l'inondazione ha causato ingenti danni, provocando la distruzione delle coltivazioni di cavoli verze su mq 4.600 per un raccolto stimato di circa n. 13.000 cespi, oltre al danneggiamento dell'impianto di irrigazione, dei mezzi tecnici e prodotti di scorta;
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--dopo l'allagamento, che ha provocato anche il deposito sui terreni di fango misto a melma per circa 2 cm, “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessario un approfondito e non ordinario lavoro di pulizia e risistemazione superficiale del terreno, che durò parecchie settimane, pertanto, a causa del tempo impiegato per il ripristino, il ricorrente perse, di fatto, un ulteriore succedaneo ciclo produttivo” (così l'atto introduttivo, pagina 2).
--“il RI UA … si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti e detriti di ogni genere, melma e fanghi che riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività del corso d'acqua in parola”
(così l'atto introduttivo, pagina 2).
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di condannare la Regione Campania – previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità nel verificarsi dell'evento – al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli morali, con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
Con comparsa depositata il 25.10.2021, si è costituita la Regione Campania, la quale ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
Consorzio di Bonifica Comprensorio del Sarno, dell'Autorità di Bacino e del
Comune competente per territorio, invocando i compiti di vigilanza, manutenzione e polizia idraulica sull'asta fluviale ad essi spettanti, oltre alle competenze del Comune in tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani e di immissione nei fiumi delle fognature.
In particolare, la Regione ha illustrato che il canale in questione (RI
AT) è un'opera di bonifica che fa parte del comprensorio di bonifica integrale (trattasi di alveo artificiale), ai sensi del R.D. 215/1933 sul quale, ai sensi del Piano di Classifica del Consorzio, il Consorzio stesso ha compiti di gestione nonché di manutenzione, di guisa che può esigere il pagamento dei canoni da tutti i proprietari di terreni posti sulle sponde dei fiumi;
ha specificato che per i corsi d'acqua artificiali l'art. 54 del citato RD 215/1933 indica i compiti dei Consorzi nella gestione e manutenzione delle opere
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artificiali di bonifica e la legge regionale 4/2003 dispone che i Consorzi abbiano direttamente la gestione dei canali artificiali di bonifica.
L'amministrazione regionale ha, altresì, rilevato la prescrizione del diritto azionato ove non venga dimostrata con precisione la data dell'esondazione, giacché nessuna richiesta di risarcimento danni per i fatti per cui è causa è stata mai inoltrata dal ricorrente.
Gradatamente, nel merito, la Regione ha dedotto che la domanda è infondata, atteso che le allegazioni sono carenti e mancano idonei elementi probatori sia dei pretesi danni che del nesso causale tra l'esondazione e i medesimi. In particolare, ha esposto che il danno da inquinamento poteva essere dimostrato attraverso analisi di campioni di terreno, mentre i danni alla produttività agricola del fondo avrebbero dovuto essere dimostrati con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali, nonché del fascicolo aziendale e del quaderno di campagna, richiesti per legge alle aziende agricole produttrici e comprovanti l'esercizio di attività agricola.
Inoltre, la Regione ha evidenziato il concorso del fatto colposo del ricorrente ex art. 1227, commi 1 e 2 c.c. per avere violato le fasce di rispetto nel fissare gli spazi dedicati alle produzioni agricole, e l'obbligo dei proprietari confinanti di manutenere le sponde degli argini.
Ha concluso chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva, la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'avvenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. ove non venga dimostrata la data dell'esondazione e, nel merito, di rigettare la domanda perché infondata e, comunque, non provata;
il tutto, con vittoria di spese ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza in data 10-20/01.2023 il giudice delegato ha ammesso la prova testimoniale richiesta dagli attori, limitando a due il numero dei testi da escutere.
Escussi i testi all'udienza del 9 gennaio 2024, e rinviata – su istanza dei difensori - la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
5.3.2024, svolta in trattazione scritta, il giudice delegato, viste le conclusioni, ha rimesso le parti dinanzi al collegio per la discussione, ai sensi dell'art. 180
R.D. 1775/33, per l'udienza collegiale del 5 marzo 2025.
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Disposta la trattazione scritta in data 13.02.2025, acquisite le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate il 24.2.2025, il tribunale nella composizione indicata in epigrafe, in data 5.03.2025, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione formulata dalla Regione Campania in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente è superata dal fatto che il ricorrente è conduttore del fondo, come egli stesso in sede di libero interrogatorio ha confermato e come risulta dalla deposizione del CTP all'udienza di escussione dei testimoni, dinanzi al giudice delegato, svolta il 9 gennaio 2024.
Lo stesso ricorrente ha poi confermato la circostanza dedotta in ricorso che i terreni di causa siano di proprietà dei due suoi zii US EN e AT
US; a tale riguardo, i certificati catastali in atti, attestano la proprietà delle particelle coltivate da AT EL in capo a AT US e
US EN (deve ritenersi un mero errore materiale l'indicazione a pagina 1 del ricorso di “AT EL” quale proprietario che avrebbe dato in comodato al ricorrente le particelle 1204 e 1206).
Sempre in via preliminare, la prescrizione non è maturata, attesa la notifica dell'atto introduttivo il 7 settembre 2020, circa 1 mese prima del compimento del quinquennio dai fatti di causa.
***
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alla coltivazione di verze e al fondo condotto a titolo di comodato dalle acque provenienti dal RI AT, affluente del fiume Sarno;
dunque, gli spetta la dimostrazione che siffatti danni siano stati causati dall'esondazione dell'Alveo in parola.
Più in generale, grava sull'istante la dimostrazione che i danni richiesti siano stati causati dall'esondazione del corso d'acqua, mentre all'ente costituito compete la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito (ex multis da ultimo Cass. S.U. ord. 20943 del 30/06/2022 est. Curzio;
Cass.
2660/13).
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Proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass.
Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Sul punto, nessun dubbio può esservi circa l'origine delle acque che hanno causato il danno, attese le risultanze istruttorie.
La prova dell'allagamento della coltivazione di verza si evince dai rilievi fotografici allegati alla perizia di parte ma anche dalla deposizione del CTP dott. Sorrentino, il quale è stato sentito come testimone dal giudice designato ed ha confermato il suo elaborato.
In particolare, il dott. Sorrentino ha dichiarato di essersi recato sul luogo di causa nella giornata dell'11 ottobre 2015 durante l'allagamento, di aver visto le verze sott'acqua e di aver accertato che l'acqua esondava dal RI
AT, distante dal fondo di causa “100-120 metri”.
Peraltro, in senso sfavorevole alla eccezionalità dell'evento, che potrebbe escludere la responsabilità della Regione, deve osservarsi che la convenuta, su cui grava il relativo onere probatorio, nulla ha eccepito ovvero dimostrato.
Va, altresì, esclusa la responsabilità esclusiva o concorrente del danneggiato per il mancato rispetto della fascia fluviale così come disciplinato dall'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904. L'eccezione, formulata in modo assai generico è smentita dalla circostanza che il fondo coltivato da AT EL dista almeno 100 metri dal RI AT;
attesa la detta distanza si palesa in radice di stile, generica e comunque infondata l'eccezione circa l'obbligo dei proprietari confinanti di manutenere le sponde degli argini.
***
Per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di ben 6 anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal
Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
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Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte ha indicato varie voci di danno che, in quanto parte integrante del ricorso, devono essere esaminate una ad una.
Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture, che si assumono rese incommerciabili, si è trattato della perdita della verza su 4.600 mq per un raccolto ipotizzato e stimato di circa n. 13.000 cespi.
Il perito ha presentato un'ipotesi di stima indicando il prezzo di € 0,89 a chilo,
e, tenuto conto che per ogni mq si possono coltivare n 3,6 cavoli-verza, ha quantificato il danno in euro 13.248,00 per la perdita del raccolto, oltre ad euro 5.152,00 per la preparazione del terreno, per un danno totale di euro
18.400,00.
Per la perdita dei prodotti suddetti, di cui nel presente giudizio non è emersa una prova precisa sulla quantità coltivata, deve necessariamente operarsi una quantificazione presuntiva ed in via equitativa.
Non vi è prova né testimoniale né documentale che l'intera estensione di
4.600 mq fosse coltivata, né che l'intero raccolto sia andato perso e distrutto, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Né i testimoni hanno riferito di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle piante oggetto dell'allagamento.
La teste Sansone Palma non è risultata completamente attendibile, avendo dichiarato dapprima di essere stata assunta dall'azienda, poi di non ricordare nemmeno “da che anno a che anno” risultasse assunta per l'azienda del ricorrente;
ha inoltre detto, dapprima, di essere andata sul posto “ad estirpare tutte le verze”, poi, invece ha dichiarato: “Il ragazzo era scoraggiato e gli dicemmo che saremmo andati a dare una mano pure noi, andai giusto un paio
d'ora a fare compagnia, comunque dopo 20 giorni il terreno era ancora pieno di questa melma”. Subito dopo, ancora, nel verbale di udienza si legge quanto segue: “Durante la lettura del verbale la teste aggiunge: “non so se è necessario comunque abbiamo dato una mano a tirare due verze da terra, oltre alla compagnia”.
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E' evidente la contraddizione della teste sul tipo di aiuto che è andata a dare, se si trattò di pulizia del fondo dalle verze marcite o di mero sostegno affettivo al ricorrente.
Del resto, non vi è documentazione dell'azienda, e nemmeno il titolare sa bene se e quando la sua attività sia stata modificata – giuridicamente – da quella di sedicente “coltivatore diretto” allo schema di “impresa agricola”.
Sul punto, queste le sue imprecise, a tratti confuse, asserzioni:
“All'inizio ho iniziato con la mia famiglia poi ho aperto l'azienda e ho preso più operai, ho vari appezzamenti di terra e sono in crescita”.
“All'inizio quando?” chiede il giudice.
Risponde: “Ho iniziato da piccolo proprio il periodo preciso non lo ricordo”
Il giudice chiede: “Mi ha detto che ha aperto l'azienda”.
Risponde: “Più o meno questo era l'anno 2014-2015”.
Il giudice chiede: “ma che intende per aperto l'azienda?”.
Risponde: “Intendo che abbiamo registrato i terreni tutti gli appezzamenti che coltivavo già i miei zii che mi davano una mano li ho registrati come operai, adesso loro stanno in pensione sono AT US e US
EN”.
Alla domanda se ricorda quando ha registrato i contratti e ha assunto gli zii risponde:
“L'ho fatto tramite un dottore agrario, ho assunto, fatto i contratti ed è stata una cosa lunga, lui mi ha seguito tutta la procedura e abbiamo impiegato circa un paio di anni, dopo ho assunto gli operai. Adesso la verità quest'anno ancora devo assumere nessuno”.
ADR: “Ogni anno ho dai 3 ai 5 operai, qualche anno anche 5”.
Alla domanda del giudice se ricorda quando ha fatto la prima assunzione, risponde:
“No precisamente non lo ricordo”.
ADR: “Ho iniziato come coltivatore diretto, sto facendo il passaggio a imprenditore agricolo individuale, da 3 anni ma non so perchè non è ancora avvenuto: al momento ho circa 3 ettari di terra;
non risulto ancora come imprenditore agricolo, ma sto ancora come coltivatore diretto”.
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Alla domanda: “nell'anno dell'alluvione cosa coltivava e con chi?”, risponde:
“Coltivavo verza, di tanto in tanto mi dava una mano mia zia, mio zio e anche mio fratello, principalmente lo facevo io, quando qualcuno poteva mi veniva ad aiutare un paio d'ore; solo in inverno facevo la verza;
dipende dall'annata il guadagno su quel fondo” (così nel verbale di udienza del 9.01.2024).
A questo punto, va dato atto, sempre ai fini della precisa quantificazione dei danni per la perdita del raccolto, che non risultano prodotti nè il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
E' agevole peraltro constatare che già gli importi rivendicati (cf perizia di parte) a titolo di danno per la perdita dei prodotti agricoli sono di importo tale
(pari ad oltre tredicimila euro) da superare il limite di volume di affari di euro
7.000,00 oltre il quale scatta l'onere di pagamento dell'IVA per ogni operazioni di vendita a norma del comma 6 dell'art. 34 del dpr 633/1972 che così statuisce: “I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume
d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso,
l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
e successive modificazioni”. Pertanto è ben strano che un coltivatore che conduce un'impresa di non modesto fatturato non abbia inteso, a fronte di una domanda risarcitoria, già solo per la perdita della produzione agricola pari ad oltre diecimila euro, produrre in giudizio documenti certamente in suo possesso, che avrebbero fornito una prova immediata e incontrovertibile del preteso danno.
Manca, altresì, il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs
99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Pertanto, mancando la prova anche solo presuntiva delle quantità di colture prodotte nel 2015, in difetto dei dati sull'effettiva quantità di prodotto in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (su cui nemmeno il ricorrente sa riferire), da ricavare dai documenti aziendali, non resi disponibili, mancando altresì la prova sia dell'effettiva coltivazione di tutta l'area indicata in ricorso, sia della destinazione al macero di tutte le
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coltivazioni, tenuto, infine conto dei mancati costi di mediazione e commercializzazione non sostenuti, può dunque riconoscersi per i danni alle coltivazioni in atto in via equitativa l'importo di euro 5.299,00 pari al 40% di quanto indicato dal perito.
***
Per la mancata coltura succedanea nulla è dimostrato circa l'impossibilità di utilizzare il terreno nel ciclo produttivo successivo. A tutto voler concedere, anche a ritenere la prova della mancata coltura successiva insita nel mero fatto dell'allagamento, non viene chiarito quale coltura successiva non è stata fatta, cioè se quella dell'anno successivo oppure quella del trimestre o semestre successivo, di guisa che il deficit di allegazione si traduce in una carenza assoluta di prova di quale coltura successiva sia stata impossibile.
Peraltro, il ricorrente ha dichiarato che dopo l'alluvione ha coltivato verza per un paio di anni, che l'anno successivo ha guadagnato 6-7mila euro coltivando cavolfiori, il che smentisce ulteriormente un danno da mancata coltura successiva.
***
Va altresì evidenziato che l'allegazione contenuta in ricorso che il “non ordinario lavoro di pulizia e risistemazione […]durò diverse settimane”, è del tutto sfornita di prova.
La teste Sansone sa soltanto di essere stata un paio d'ore, dopo l'alluvione, insieme al suo fidanzato, fratello del ricorrente, sul terreno di causa, ma nulla più; dichiara, inoltre, di non aver visto altre persone intente a lavori di pulizia dopo l'alluvione.
Il CTP dott. Sorrentino ammette di aver indicato al ricorrente dei lavori da egli valutati necessari, ma di non sapere se effettivamente quei lavori indicati nella CTP furono eseguiti e da chi, non avendo affatto seguito le opere di pulizia e risistemazione.
Nessun altro dato è emerso dall'istruttoria circa le modalità e l'effettivo svolgimento di tali attività.
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Attese le scarne e in parte contraddittorie risultanze dell'esame testimoniale, in assenza di ulteriori prove, il capo di domanda riferito alla ripulitura da detriti vari va rigettato.
Parimenti non può liquidarsi nulla per “Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni”, attività di cui non vi è affatto prova.
***
In merito al capo di domanda avente ad oggetto ripristino dei luoghi per la coltivabilità, tramite ripristino della fertilità ed eliminazione delle alterazioni delle superfici, va debitamente posto in rilievo che anche questa richiesta è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultraspecialistico, tra i quali persino “idonei prodotti indicati dal SESIRCA”, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Tutte queste attività (cf la perizia di parte richiamata), che si mostrano del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Invero, la perizia di parte è formulata con ogni evidenza secondo alcuni criteri generali in linea di principio validi per ogni ipotesi di risistemazione e fertilizzazione di un suolo, ma non con specifico riferimento alle caratteristiche ed alle vicende dei terreni per cui è causa.
La stessa è un insieme di informazioni tecniche, più di natura valutativa che descrittiva delle opere effettivamente occorse.
Soltanto in via presuntiva può dunque ritenersi svolto un lavoro di pulizia fatto in economia, senza impiego di imprese e di maestranze specializzate, per il quale appare equo attribuire al ricorrente la somma di euro 1.500,00.
***
Il perito di parte ha, poi, elencato (sempre nell'elaborato in atti) altri danni per ripristino dell'impianto irriguo.
Nulla è emerso dalla prova testimoniale a tale proposito.
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Inoltre, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la natura, l'estensione e l'effettivo danneggiamento dell'impianto di irrigazione esistente, nessuna somma può essere riconosciuta.
***
Va dato atto che la richiesta di risarcimento per perdita del lavoro, formulata con un apposito capo nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nelle note di precisazione delle conclusioni, nelle successive note di trattazione scritta e nella comparsa conclusionale in data in data 20.2.2025.
Ad ogni modo appare infondato, avendo ad oggetto il danno per violazione di un generico diritto al lavoro.
Non si comprende esattamente quale sia il danno “al lavoro” per il quale è chiesto il risarcimento. Se infatti si riferisce all'impossibilità della ricorrente di svolgere la sua attività e, dunque, di produrre reddito, non vengono in rilievo danni morali, bensì patrimoniali consistenti nel mancato guadagno. Né
è ravvisabile, nel caso di specie, una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Tanto si osserva in continuità con l'orientamento espresso già da questo Trap
(es. sent. Trap Napoli n. 4823/2015) e da altri Trap (es. Trap Milano in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014).
Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in Euro
6.799,00 in favore di EL AT.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né
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su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
Infine, una volta quantificati i danni, occorre esaminare l'eccezione della
Regione circa il suo preteso difetto di legittimazione passiva
Attesa la prova emersa in corso di giudizio, tra l'altro dalla sintesi degli articoli di giornale che attestano l'esistenza di canne detriti e altri nell'alveo
(cf doc. n. 5 della produzione di parte della convenuta), deve che ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell'alveo in questione, di guisa che deve ritenersi dimostrata la responsabilità della
Regione Campania per i danni subiti dal ricorrente.
Come accertato dal tribunale procedente in analoga fattispecie, l'alveo in questione rientra nell'elenco dei colatori secondari di cui al vigente piano di classifica. Il canale di competenza della Regione Campania è in gestione al
Consorzio di Bonifica per le sole opere di manutenzione ordinaria. Non vi è dubbio, quindi, che l'alveo faccia parte del comprensorio di bonifica integrale e che, comunque, rientri, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua (sul punto cfr. TSAP sentenza n. 69/96).
E' noto, infatti, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione sia dei canali artificiali sia del corpo idrico naturale e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque
(T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (“per la manutenzione delle opere di bonifica integrale,
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la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica”) e art. 8 (“i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale”) della L.R. Campania n 23/1985.
E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003
(cfr. ora art. 7 comma 4, art. 9).
Ferma la responsabilità del Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione dell'alveo inserito nel proprio comprensorio di bonifica, ciò non esclude, tuttavia, la concorrente responsabilità della Regione Campania.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77, sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
E' peraltro opportuno anche ricordare la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie ha così deciso: “Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità
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esclusiva nel caso di danni da esondazione…..; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione
(ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso
d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua”.
In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che alla
Regione competa l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972), mentre al
Consorzio spetti la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale
(cfr. art. 3 comma 4 L.R. Campania n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello
Statuto del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del
26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del
TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli Enti), va rilevato che la Regione legittimamente
è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del Consorzio e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
Anche il richiamo dell'Ente convenuto alla circostanza che vi sia un inadeguato sistema fognario, con ogni conseguenza in tema di scarico di acque reflue negli alvei e di eventuale responsabilità di altri Enti, per questioni che non fanno parte dell'odierno thema decidendum, non fa altro che confermare la responsabilità della Regione - avveduta dei danni alle acque pubbliche, ma inerte – per aver omesso di vigilare e di impedire condotte pregiudizievoli per il regolare flusso delle acque pubbliche.
***
Con riguardo alle spese di giudizio, la reciproca soccombenza, la notevole riduzione dell'importo richiesto dall'istante, costituisce ragione grave per la
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compensazione dell'onorario per ½, che nella residua parte, insieme alle spese per esborsi documentati, è posto a carico della Regione e liquidato secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e
Valeria D'Auria dichiaratisi (come da note conclusionali) anticipatari nella misura di metà per ognuno.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 135/2021 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da AT
EL nei confronti della Regione Campania e, per l'effetto, condanna la
Regione, al pagamento, in favore di AT EL dell'importo complessivo di Euro 6.799,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (11 ottobre 2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la Regione Campania a pagare al ricorrente la residua parte, che liquida in euro 132,00 per esborsi ed euro
1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%,
IVA e CAP con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e
Valeria D'Auria dichiaratisi anticipatari, nella misura di metà per ognuno.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, addì 5.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ n. 135/2021 r.g.a.c.c. 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 135/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni” riservato in decisione all'esito di trattazione scritta del 5.3.2025;
TRA
EL AT (c.f.: [...]), rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.:
[...]), Fabio D'Auria (c.f.: [...]) e
Valeria D'Auria (c.f.: [...]) unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone.
Ricorrente
E TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Regione Campania (c.f.: 80011990639) in persona del Presidente della
Giunta Regionale legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla
Via Santa Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (c.f.:
[...]) in virtù di procura generale ad lites per notar AN
IE di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.09.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D.
1775/1933, il 6.04.2021, il ricorrente ha convenuto in giudizio la Regione
Campania perché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del RI AT (affluente del fiume Sarno) in data
11.10.2015, venga condannata a risarcire i danni subiti, compresi quelli morali per la lesione del diritto al lavoro, nella misura da quantificarsi in corso di causa, con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
In punto di fatto AT EL ha esposto che:
--coltiva sulla base di comodato verbale un terreno riportato in catasto al foglio 1 del Comune di Angri, della totale estensione di mq. 4.871, sito nelle vicinanze del RI AT, individuato in catasto con le particelle 1.204
(mq 767) e 1206 (mq 1.205) in comodato verbale da AT EL, con la particella 1510 (mq 2.899), in comodato verbale da US EN;
--in data 10 ottobre 2015, detti fondi, a causa l'esondazione del RI
AT (affluente del fiume Sarno), sono stati completamente sommersi da notevoli quantità di acqua inquinata, mista a fango, melma ed altre sostanze estranee da esso esondati;
--l'inondazione ha causato ingenti danni, provocando la distruzione delle coltivazioni di cavoli verze su mq 4.600 per un raccolto stimato di circa n. 13.000 cespi, oltre al danneggiamento dell'impianto di irrigazione, dei mezzi tecnici e prodotti di scorta;
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--dopo l'allagamento, che ha provocato anche il deposito sui terreni di fango misto a melma per circa 2 cm, “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessario un approfondito e non ordinario lavoro di pulizia e risistemazione superficiale del terreno, che durò parecchie settimane, pertanto, a causa del tempo impiegato per il ripristino, il ricorrente perse, di fatto, un ulteriore succedaneo ciclo produttivo” (così l'atto introduttivo, pagina 2).
--“il RI UA … si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti e detriti di ogni genere, melma e fanghi che riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività del corso d'acqua in parola”
(così l'atto introduttivo, pagina 2).
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di condannare la Regione Campania – previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità nel verificarsi dell'evento – al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli morali, con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
Con comparsa depositata il 25.10.2021, si è costituita la Regione Campania, la quale ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
Consorzio di Bonifica Comprensorio del Sarno, dell'Autorità di Bacino e del
Comune competente per territorio, invocando i compiti di vigilanza, manutenzione e polizia idraulica sull'asta fluviale ad essi spettanti, oltre alle competenze del Comune in tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani e di immissione nei fiumi delle fognature.
In particolare, la Regione ha illustrato che il canale in questione (RI
AT) è un'opera di bonifica che fa parte del comprensorio di bonifica integrale (trattasi di alveo artificiale), ai sensi del R.D. 215/1933 sul quale, ai sensi del Piano di Classifica del Consorzio, il Consorzio stesso ha compiti di gestione nonché di manutenzione, di guisa che può esigere il pagamento dei canoni da tutti i proprietari di terreni posti sulle sponde dei fiumi;
ha specificato che per i corsi d'acqua artificiali l'art. 54 del citato RD 215/1933 indica i compiti dei Consorzi nella gestione e manutenzione delle opere
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artificiali di bonifica e la legge regionale 4/2003 dispone che i Consorzi abbiano direttamente la gestione dei canali artificiali di bonifica.
L'amministrazione regionale ha, altresì, rilevato la prescrizione del diritto azionato ove non venga dimostrata con precisione la data dell'esondazione, giacché nessuna richiesta di risarcimento danni per i fatti per cui è causa è stata mai inoltrata dal ricorrente.
Gradatamente, nel merito, la Regione ha dedotto che la domanda è infondata, atteso che le allegazioni sono carenti e mancano idonei elementi probatori sia dei pretesi danni che del nesso causale tra l'esondazione e i medesimi. In particolare, ha esposto che il danno da inquinamento poteva essere dimostrato attraverso analisi di campioni di terreno, mentre i danni alla produttività agricola del fondo avrebbero dovuto essere dimostrati con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali, nonché del fascicolo aziendale e del quaderno di campagna, richiesti per legge alle aziende agricole produttrici e comprovanti l'esercizio di attività agricola.
Inoltre, la Regione ha evidenziato il concorso del fatto colposo del ricorrente ex art. 1227, commi 1 e 2 c.c. per avere violato le fasce di rispetto nel fissare gli spazi dedicati alle produzioni agricole, e l'obbligo dei proprietari confinanti di manutenere le sponde degli argini.
Ha concluso chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva, la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'avvenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. ove non venga dimostrata la data dell'esondazione e, nel merito, di rigettare la domanda perché infondata e, comunque, non provata;
il tutto, con vittoria di spese ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza in data 10-20/01.2023 il giudice delegato ha ammesso la prova testimoniale richiesta dagli attori, limitando a due il numero dei testi da escutere.
Escussi i testi all'udienza del 9 gennaio 2024, e rinviata – su istanza dei difensori - la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
5.3.2024, svolta in trattazione scritta, il giudice delegato, viste le conclusioni, ha rimesso le parti dinanzi al collegio per la discussione, ai sensi dell'art. 180
R.D. 1775/33, per l'udienza collegiale del 5 marzo 2025.
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Disposta la trattazione scritta in data 13.02.2025, acquisite le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate il 24.2.2025, il tribunale nella composizione indicata in epigrafe, in data 5.03.2025, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione formulata dalla Regione Campania in ordine alla legittimazione attiva del ricorrente è superata dal fatto che il ricorrente è conduttore del fondo, come egli stesso in sede di libero interrogatorio ha confermato e come risulta dalla deposizione del CTP all'udienza di escussione dei testimoni, dinanzi al giudice delegato, svolta il 9 gennaio 2024.
Lo stesso ricorrente ha poi confermato la circostanza dedotta in ricorso che i terreni di causa siano di proprietà dei due suoi zii US EN e AT
US; a tale riguardo, i certificati catastali in atti, attestano la proprietà delle particelle coltivate da AT EL in capo a AT US e
US EN (deve ritenersi un mero errore materiale l'indicazione a pagina 1 del ricorso di “AT EL” quale proprietario che avrebbe dato in comodato al ricorrente le particelle 1204 e 1206).
Sempre in via preliminare, la prescrizione non è maturata, attesa la notifica dell'atto introduttivo il 7 settembre 2020, circa 1 mese prima del compimento del quinquennio dai fatti di causa.
***
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alla coltivazione di verze e al fondo condotto a titolo di comodato dalle acque provenienti dal RI AT, affluente del fiume Sarno;
dunque, gli spetta la dimostrazione che siffatti danni siano stati causati dall'esondazione dell'Alveo in parola.
Più in generale, grava sull'istante la dimostrazione che i danni richiesti siano stati causati dall'esondazione del corso d'acqua, mentre all'ente costituito compete la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito (ex multis da ultimo Cass. S.U. ord. 20943 del 30/06/2022 est. Curzio;
Cass.
2660/13).
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Proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass.
Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Sul punto, nessun dubbio può esservi circa l'origine delle acque che hanno causato il danno, attese le risultanze istruttorie.
La prova dell'allagamento della coltivazione di verza si evince dai rilievi fotografici allegati alla perizia di parte ma anche dalla deposizione del CTP dott. Sorrentino, il quale è stato sentito come testimone dal giudice designato ed ha confermato il suo elaborato.
In particolare, il dott. Sorrentino ha dichiarato di essersi recato sul luogo di causa nella giornata dell'11 ottobre 2015 durante l'allagamento, di aver visto le verze sott'acqua e di aver accertato che l'acqua esondava dal RI
AT, distante dal fondo di causa “100-120 metri”.
Peraltro, in senso sfavorevole alla eccezionalità dell'evento, che potrebbe escludere la responsabilità della Regione, deve osservarsi che la convenuta, su cui grava il relativo onere probatorio, nulla ha eccepito ovvero dimostrato.
Va, altresì, esclusa la responsabilità esclusiva o concorrente del danneggiato per il mancato rispetto della fascia fluviale così come disciplinato dall'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904. L'eccezione, formulata in modo assai generico è smentita dalla circostanza che il fondo coltivato da AT EL dista almeno 100 metri dal RI AT;
attesa la detta distanza si palesa in radice di stile, generica e comunque infondata l'eccezione circa l'obbligo dei proprietari confinanti di manutenere le sponde degli argini.
***
Per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di ben 6 anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal
Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
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Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte ha indicato varie voci di danno che, in quanto parte integrante del ricorso, devono essere esaminate una ad una.
Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture, che si assumono rese incommerciabili, si è trattato della perdita della verza su 4.600 mq per un raccolto ipotizzato e stimato di circa n. 13.000 cespi.
Il perito ha presentato un'ipotesi di stima indicando il prezzo di € 0,89 a chilo,
e, tenuto conto che per ogni mq si possono coltivare n 3,6 cavoli-verza, ha quantificato il danno in euro 13.248,00 per la perdita del raccolto, oltre ad euro 5.152,00 per la preparazione del terreno, per un danno totale di euro
18.400,00.
Per la perdita dei prodotti suddetti, di cui nel presente giudizio non è emersa una prova precisa sulla quantità coltivata, deve necessariamente operarsi una quantificazione presuntiva ed in via equitativa.
Non vi è prova né testimoniale né documentale che l'intera estensione di
4.600 mq fosse coltivata, né che l'intero raccolto sia andato perso e distrutto, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Né i testimoni hanno riferito di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle piante oggetto dell'allagamento.
La teste Sansone Palma non è risultata completamente attendibile, avendo dichiarato dapprima di essere stata assunta dall'azienda, poi di non ricordare nemmeno “da che anno a che anno” risultasse assunta per l'azienda del ricorrente;
ha inoltre detto, dapprima, di essere andata sul posto “ad estirpare tutte le verze”, poi, invece ha dichiarato: “Il ragazzo era scoraggiato e gli dicemmo che saremmo andati a dare una mano pure noi, andai giusto un paio
d'ora a fare compagnia, comunque dopo 20 giorni il terreno era ancora pieno di questa melma”. Subito dopo, ancora, nel verbale di udienza si legge quanto segue: “Durante la lettura del verbale la teste aggiunge: “non so se è necessario comunque abbiamo dato una mano a tirare due verze da terra, oltre alla compagnia”.
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E' evidente la contraddizione della teste sul tipo di aiuto che è andata a dare, se si trattò di pulizia del fondo dalle verze marcite o di mero sostegno affettivo al ricorrente.
Del resto, non vi è documentazione dell'azienda, e nemmeno il titolare sa bene se e quando la sua attività sia stata modificata – giuridicamente – da quella di sedicente “coltivatore diretto” allo schema di “impresa agricola”.
Sul punto, queste le sue imprecise, a tratti confuse, asserzioni:
“All'inizio ho iniziato con la mia famiglia poi ho aperto l'azienda e ho preso più operai, ho vari appezzamenti di terra e sono in crescita”.
“All'inizio quando?” chiede il giudice.
Risponde: “Ho iniziato da piccolo proprio il periodo preciso non lo ricordo”
Il giudice chiede: “Mi ha detto che ha aperto l'azienda”.
Risponde: “Più o meno questo era l'anno 2014-2015”.
Il giudice chiede: “ma che intende per aperto l'azienda?”.
Risponde: “Intendo che abbiamo registrato i terreni tutti gli appezzamenti che coltivavo già i miei zii che mi davano una mano li ho registrati come operai, adesso loro stanno in pensione sono AT US e US
EN”.
Alla domanda se ricorda quando ha registrato i contratti e ha assunto gli zii risponde:
“L'ho fatto tramite un dottore agrario, ho assunto, fatto i contratti ed è stata una cosa lunga, lui mi ha seguito tutta la procedura e abbiamo impiegato circa un paio di anni, dopo ho assunto gli operai. Adesso la verità quest'anno ancora devo assumere nessuno”.
ADR: “Ogni anno ho dai 3 ai 5 operai, qualche anno anche 5”.
Alla domanda del giudice se ricorda quando ha fatto la prima assunzione, risponde:
“No precisamente non lo ricordo”.
ADR: “Ho iniziato come coltivatore diretto, sto facendo il passaggio a imprenditore agricolo individuale, da 3 anni ma non so perchè non è ancora avvenuto: al momento ho circa 3 ettari di terra;
non risulto ancora come imprenditore agricolo, ma sto ancora come coltivatore diretto”.
_______________________________________________________________________ n. 135/2021 r.g.a.c.c. 8 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Alla domanda: “nell'anno dell'alluvione cosa coltivava e con chi?”, risponde:
“Coltivavo verza, di tanto in tanto mi dava una mano mia zia, mio zio e anche mio fratello, principalmente lo facevo io, quando qualcuno poteva mi veniva ad aiutare un paio d'ore; solo in inverno facevo la verza;
dipende dall'annata il guadagno su quel fondo” (così nel verbale di udienza del 9.01.2024).
A questo punto, va dato atto, sempre ai fini della precisa quantificazione dei danni per la perdita del raccolto, che non risultano prodotti nè il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
E' agevole peraltro constatare che già gli importi rivendicati (cf perizia di parte) a titolo di danno per la perdita dei prodotti agricoli sono di importo tale
(pari ad oltre tredicimila euro) da superare il limite di volume di affari di euro
7.000,00 oltre il quale scatta l'onere di pagamento dell'IVA per ogni operazioni di vendita a norma del comma 6 dell'art. 34 del dpr 633/1972 che così statuisce: “I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume
d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso,
l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
e successive modificazioni”. Pertanto è ben strano che un coltivatore che conduce un'impresa di non modesto fatturato non abbia inteso, a fronte di una domanda risarcitoria, già solo per la perdita della produzione agricola pari ad oltre diecimila euro, produrre in giudizio documenti certamente in suo possesso, che avrebbero fornito una prova immediata e incontrovertibile del preteso danno.
Manca, altresì, il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs
99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Pertanto, mancando la prova anche solo presuntiva delle quantità di colture prodotte nel 2015, in difetto dei dati sull'effettiva quantità di prodotto in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (su cui nemmeno il ricorrente sa riferire), da ricavare dai documenti aziendali, non resi disponibili, mancando altresì la prova sia dell'effettiva coltivazione di tutta l'area indicata in ricorso, sia della destinazione al macero di tutte le
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coltivazioni, tenuto, infine conto dei mancati costi di mediazione e commercializzazione non sostenuti, può dunque riconoscersi per i danni alle coltivazioni in atto in via equitativa l'importo di euro 5.299,00 pari al 40% di quanto indicato dal perito.
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Per la mancata coltura succedanea nulla è dimostrato circa l'impossibilità di utilizzare il terreno nel ciclo produttivo successivo. A tutto voler concedere, anche a ritenere la prova della mancata coltura successiva insita nel mero fatto dell'allagamento, non viene chiarito quale coltura successiva non è stata fatta, cioè se quella dell'anno successivo oppure quella del trimestre o semestre successivo, di guisa che il deficit di allegazione si traduce in una carenza assoluta di prova di quale coltura successiva sia stata impossibile.
Peraltro, il ricorrente ha dichiarato che dopo l'alluvione ha coltivato verza per un paio di anni, che l'anno successivo ha guadagnato 6-7mila euro coltivando cavolfiori, il che smentisce ulteriormente un danno da mancata coltura successiva.
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Va altresì evidenziato che l'allegazione contenuta in ricorso che il “non ordinario lavoro di pulizia e risistemazione […]durò diverse settimane”, è del tutto sfornita di prova.
La teste Sansone sa soltanto di essere stata un paio d'ore, dopo l'alluvione, insieme al suo fidanzato, fratello del ricorrente, sul terreno di causa, ma nulla più; dichiara, inoltre, di non aver visto altre persone intente a lavori di pulizia dopo l'alluvione.
Il CTP dott. Sorrentino ammette di aver indicato al ricorrente dei lavori da egli valutati necessari, ma di non sapere se effettivamente quei lavori indicati nella CTP furono eseguiti e da chi, non avendo affatto seguito le opere di pulizia e risistemazione.
Nessun altro dato è emerso dall'istruttoria circa le modalità e l'effettivo svolgimento di tali attività.
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Attese le scarne e in parte contraddittorie risultanze dell'esame testimoniale, in assenza di ulteriori prove, il capo di domanda riferito alla ripulitura da detriti vari va rigettato.
Parimenti non può liquidarsi nulla per “Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni”, attività di cui non vi è affatto prova.
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In merito al capo di domanda avente ad oggetto ripristino dei luoghi per la coltivabilità, tramite ripristino della fertilità ed eliminazione delle alterazioni delle superfici, va debitamente posto in rilievo che anche questa richiesta è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultraspecialistico, tra i quali persino “idonei prodotti indicati dal SESIRCA”, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Tutte queste attività (cf la perizia di parte richiamata), che si mostrano del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Invero, la perizia di parte è formulata con ogni evidenza secondo alcuni criteri generali in linea di principio validi per ogni ipotesi di risistemazione e fertilizzazione di un suolo, ma non con specifico riferimento alle caratteristiche ed alle vicende dei terreni per cui è causa.
La stessa è un insieme di informazioni tecniche, più di natura valutativa che descrittiva delle opere effettivamente occorse.
Soltanto in via presuntiva può dunque ritenersi svolto un lavoro di pulizia fatto in economia, senza impiego di imprese e di maestranze specializzate, per il quale appare equo attribuire al ricorrente la somma di euro 1.500,00.
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Il perito di parte ha, poi, elencato (sempre nell'elaborato in atti) altri danni per ripristino dell'impianto irriguo.
Nulla è emerso dalla prova testimoniale a tale proposito.
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Inoltre, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la natura, l'estensione e l'effettivo danneggiamento dell'impianto di irrigazione esistente, nessuna somma può essere riconosciuta.
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Va dato atto che la richiesta di risarcimento per perdita del lavoro, formulata con un apposito capo nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nelle note di precisazione delle conclusioni, nelle successive note di trattazione scritta e nella comparsa conclusionale in data in data 20.2.2025.
Ad ogni modo appare infondato, avendo ad oggetto il danno per violazione di un generico diritto al lavoro.
Non si comprende esattamente quale sia il danno “al lavoro” per il quale è chiesto il risarcimento. Se infatti si riferisce all'impossibilità della ricorrente di svolgere la sua attività e, dunque, di produrre reddito, non vengono in rilievo danni morali, bensì patrimoniali consistenti nel mancato guadagno. Né
è ravvisabile, nel caso di specie, una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Tanto si osserva in continuità con l'orientamento espresso già da questo Trap
(es. sent. Trap Napoli n. 4823/2015) e da altri Trap (es. Trap Milano in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014).
Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in Euro
6.799,00 in favore di EL AT.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né
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su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
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Infine, una volta quantificati i danni, occorre esaminare l'eccezione della
Regione circa il suo preteso difetto di legittimazione passiva
Attesa la prova emersa in corso di giudizio, tra l'altro dalla sintesi degli articoli di giornale che attestano l'esistenza di canne detriti e altri nell'alveo
(cf doc. n. 5 della produzione di parte della convenuta), deve che ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell'alveo in questione, di guisa che deve ritenersi dimostrata la responsabilità della
Regione Campania per i danni subiti dal ricorrente.
Come accertato dal tribunale procedente in analoga fattispecie, l'alveo in questione rientra nell'elenco dei colatori secondari di cui al vigente piano di classifica. Il canale di competenza della Regione Campania è in gestione al
Consorzio di Bonifica per le sole opere di manutenzione ordinaria. Non vi è dubbio, quindi, che l'alveo faccia parte del comprensorio di bonifica integrale e che, comunque, rientri, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una “piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua (sul punto cfr. TSAP sentenza n. 69/96).
E' noto, infatti, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione sia dei canali artificiali sia del corpo idrico naturale e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque
(T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (“per la manutenzione delle opere di bonifica integrale,
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la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica”) e art. 8 (“i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale”) della L.R. Campania n 23/1985.
E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003
(cfr. ora art. 7 comma 4, art. 9).
Ferma la responsabilità del Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione dell'alveo inserito nel proprio comprensorio di bonifica, ciò non esclude, tuttavia, la concorrente responsabilità della Regione Campania.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77, sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
E' peraltro opportuno anche ricordare la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie ha così deciso: “Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità
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esclusiva nel caso di danni da esondazione…..; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione
(ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso
d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua”.
In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che alla
Regione competa l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972), mentre al
Consorzio spetti la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale
(cfr. art. 3 comma 4 L.R. Campania n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello
Statuto del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del
26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del
TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli Enti), va rilevato che la Regione legittimamente
è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del Consorzio e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
Anche il richiamo dell'Ente convenuto alla circostanza che vi sia un inadeguato sistema fognario, con ogni conseguenza in tema di scarico di acque reflue negli alvei e di eventuale responsabilità di altri Enti, per questioni che non fanno parte dell'odierno thema decidendum, non fa altro che confermare la responsabilità della Regione - avveduta dei danni alle acque pubbliche, ma inerte – per aver omesso di vigilare e di impedire condotte pregiudizievoli per il regolare flusso delle acque pubbliche.
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Con riguardo alle spese di giudizio, la reciproca soccombenza, la notevole riduzione dell'importo richiesto dall'istante, costituisce ragione grave per la
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compensazione dell'onorario per ½, che nella residua parte, insieme alle spese per esborsi documentati, è posto a carico della Regione e liquidato secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e
Valeria D'Auria dichiaratisi (come da note conclusionali) anticipatari nella misura di metà per ognuno.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 135/2021 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da AT
EL nei confronti della Regione Campania e, per l'effetto, condanna la
Regione, al pagamento, in favore di AT EL dell'importo complessivo di Euro 6.799,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (11 ottobre 2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la Regione Campania a pagare al ricorrente la residua parte, che liquida in euro 132,00 per esborsi ed euro
1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%,
IVA e CAP con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e
Valeria D'Auria dichiaratisi anticipatari, nella misura di metà per ognuno.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, addì 5.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ n. 135/2021 r.g.a.c.c. 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
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