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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11432/2025 R.G., chiamata all'udienza del 13/10/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. M. Falco e dall'avv. M. Falco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/8/2025, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha evocato in giudizio l' e, premessi i fatti costitutivi della propria domanda, ha CP_2 rassegnato le seguenti conclusioni: “1- dichiarare il diritto dello stesso a percepire la prestazione della indennità di accompagnamento in ragione della sussistenza di tutti i requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente a decorrere dal 28/06/2023, e del requisito sanitario accertato con il decreto di omologa ex art. 45 bis 5° comma
c.p.c. R.G.N. 2988/2023, emesso il 28/01/202 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di
Bari,
2- condannare l' in CP_1 Parte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità ut supra precisata, a corrispondere: - in favore della parte ricorrente l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 28/06/2023, oltre gli interessi legali da computarsi dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non percepito compenso alcuno, le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, deducendo di aver liquidato il dovuto, come da documentazione amministrativa allegata;
precisava di aver provveduto all'esecuzione del decreto di omologa R.G. n. 2988/2024 in data 18/9/2025 e che gli arretrati e gli interessi legali spettanti sarebbero stati erogati unitamente alla rata di pensione di novembre 2025.
All'udienza odierna, parte ricorrente ha dato dell'avvenuto pagamento della prestazione e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, atteso che il pagamento è avvenuto in epoca successiva alla presentazione del ricorso
(8/8/2025), vale a dire nel mese di settembre 2025; parte resistente si è riportata alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione. La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata, pertanto, decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
Pag. 2 di 4 anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza odierno); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo provveduto a liquidare la prestazione in data 18/9/2025 (cfr. all. memoria) ed avendo dedotto che gli arretrati e gli interessi spettanti verranno corrisposti unitamente alla rata del mese di novembre 2025, come da prospetto di liquidazione in atti (cfr. all. memoria), vale a dire in epoca successiva al deposito del ricorso (8/8/2025).
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, emerge che l' ha provveduto a liquidare la prestazione dovuta solamente in data CP_2
18/9/2025 e provvederà ad erogare gli arretrati nel mese di novembre 2025 (cfr. comunicazione all. memoria), ovvero dopo la data presentazione del ricorso;
ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con distrazione. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del Parte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 8/8/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_2 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 13/10/2025
Il Giudice
Pag. 3 di 4 (Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11432/2025 R.G., chiamata all'udienza del 13/10/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. M. Falco e dall'avv. M. Falco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/8/2025, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha evocato in giudizio l' e, premessi i fatti costitutivi della propria domanda, ha CP_2 rassegnato le seguenti conclusioni: “1- dichiarare il diritto dello stesso a percepire la prestazione della indennità di accompagnamento in ragione della sussistenza di tutti i requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente a decorrere dal 28/06/2023, e del requisito sanitario accertato con il decreto di omologa ex art. 45 bis 5° comma
c.p.c. R.G.N. 2988/2023, emesso il 28/01/202 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di
Bari,
2- condannare l' in CP_1 Parte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità ut supra precisata, a corrispondere: - in favore della parte ricorrente l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 28/06/2023, oltre gli interessi legali da computarsi dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non percepito compenso alcuno, le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, deducendo di aver liquidato il dovuto, come da documentazione amministrativa allegata;
precisava di aver provveduto all'esecuzione del decreto di omologa R.G. n. 2988/2024 in data 18/9/2025 e che gli arretrati e gli interessi legali spettanti sarebbero stati erogati unitamente alla rata di pensione di novembre 2025.
All'udienza odierna, parte ricorrente ha dato dell'avvenuto pagamento della prestazione e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, atteso che il pagamento è avvenuto in epoca successiva alla presentazione del ricorso
(8/8/2025), vale a dire nel mese di settembre 2025; parte resistente si è riportata alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione. La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata, pertanto, decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
Pag. 2 di 4 anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza odierno); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo provveduto a liquidare la prestazione in data 18/9/2025 (cfr. all. memoria) ed avendo dedotto che gli arretrati e gli interessi spettanti verranno corrisposti unitamente alla rata del mese di novembre 2025, come da prospetto di liquidazione in atti (cfr. all. memoria), vale a dire in epoca successiva al deposito del ricorso (8/8/2025).
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, emerge che l' ha provveduto a liquidare la prestazione dovuta solamente in data CP_2
18/9/2025 e provvederà ad erogare gli arretrati nel mese di novembre 2025 (cfr. comunicazione all. memoria), ovvero dopo la data presentazione del ricorso;
ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con distrazione. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona del Parte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 8/8/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_2 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 13/10/2025
Il Giudice
Pag. 3 di 4 (Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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