Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3928 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
13.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. EN LL, presso il cui studio elettivamente domicilia in
T'IN (CE) alla via Tenente Leone D'Anna n.24, giusta procura in atti;
E
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
EN LL, presso il cui studio elettivamente domicilia in T'IN (CE) alla via Tenente Leone D'Anna n.24, giusta procura in atti;
RICORRENTI
1
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 16.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Orta di Atella
(CE) il 26.06.2009, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi minorenni, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
Con decreto depositato in data 14.11.2024 il giudice delegato, rilevata la mancata regolamentazione del diritto di visita con i figli minori, fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23.01.2025, disponendo l'integrazione dei patti di divorzio in ordine al predetto profilo.
All'udienza che precede, nessuno compariva e il giudice delegato disponeva nuovamente l'integrazione degli accordi, rinviando all'udienza del 27.03.2025
(anticipata al 13.02.2025).
All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso e nell'atto integrativo depositato in data 29.01.2025. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione sul visto del PM, che nulla opponeva. 2 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa (nr.
12293/2020) del 12.11.2020 e pubblicata in data 20.11.2020; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si trascrivono:
1) I figli minori e EN LL affidati ad entrambi i genitori secondo la Per_1 disciplina dell'affidamento condiviso con domicilio privilegiato con la madre presso
l'abitazione sita in Orta di Atella alla Via San Massimo n. 20;
2) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 300.00, somma che sarà versata entro il giorno
5 di ogni mese mediante bonifico bancario sulle coordinate intestate alla sig.ra
[...]
. Parte_1
4) Il sig. provvederà a versare il 50% delle spese extra assegno relative Parte_2 ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” secondo la normativa vigente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la
3 frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5)Il sig. rinuncia Parte_2 alla sua quota pari al 50% di assegno unico in favore dei figli, che gestirà la sig.ra
nell'interesse dei figli. Parte_1
In ordine alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario con i figli minori, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo di cui all'atto integrativo depositato in data 29.01.2025, che di seguito si riporta:
4 Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse dei minori;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
5 (c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), contratto in Orta di Atella (CE) il 26.06.2009 (atto n.36, C.F._2
Parte II, Serie A, anno 2009);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 2.4.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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