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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale Civile di Reggio Calabria in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 132/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
L'Avv. , nato a [...] (R.C.) il 9.01.1962, C.F. Parte_1
( ,) e residente a [...] A, CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Sergio Mazzù CF. ( , presso il cui studio sito in CodiceFiscale_2
Reggio Calabria alla Via San Francesco da Paola n. 14 è elettivamente domiciliato
Attore
CONTRO
“Via Roma,16 C”, CF. ( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa , nata Controparte_2
a Catanzaro il 16.11., CF.( ), ed ivi residente in [...]
dir. Triglia n.44, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Catanoso per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Melito Porto Salvo via Arcina n.20
Convenuto
E
Con
“ , (C.F. ), in persona del titolare TR P.IVA_2
pagina 1 di 17 Sig. ,( CF: ), rappresentata e difesa, giusta TR CodiceFiscale_4
procura in calce rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Dario
Polimeni del Foro di Reggio Calabria, presso il cui studio, in Reggio Calabria alla via
Santa Caterina 134, ha eletto domicilio
Convenuta
E
(P.Iva ), con sede in Mogliano NE ed Controparte_5 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in via A. Anile n. 3 di Lamezia Terme presso lo studio dell'Avv. Antonello Bevilacqua CF.( ), che la rappresenta e C.F._5
difende in forza di procura speciale per atto Notaio di Persona_1
Mogliano NE , Rep. N. 186905 racc. n. 30367 del 18.12.2014 in atti.
Terza chiamata
OGGETTO: Risarcimento danni ex art. 2051 cc
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.02.2025 l'Avv. Mazzù Sergio per l'attore, l'Avv. Gaetano Catanoso per il convenuto l'Avv. Polimeni Dario per la terza PA
chiamata e l'Avv. Elisabetta Caridi, per delega TR
del'Avv. Antonello Bevilacqua, per precisavano le conclusioni Controparte_5
riportandosi ai propri scritti difensivi e verbali di causa.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 13.01.2021 L'Avv. conveniva in Parte_1
giudizio il e la ditta per PA TR
sentire accertare la loro responsabilità in relazione al sinistro occorsogli in data
23.10.2015 allorquando, mentre percorreva la Via Roma, sul marciapiede antistante il condominio, scivolava sul pavimento di vetro cemento, costituente un lucernario al pagina 2 di 17 servizio della proprietà soggetto ad opere di restauro da parte della CP_7 CP_4
.
[...]
Per le lesioni subite nell'occorso chiedeva il risarcimento dei danni che quantificava complessivamente in € 8.539,83.
Si costituiva in giudizio il convenuto negando Controparte_1
ogni responsabilità in relazione all'incidente occorso all'attore. Affermava al riguardo di non aver commissionato alla ditta la riparazione del lucernario che fornisce luce e funge da copertura alla proprietà di un condomino. Chiedeva la chiamata in manleva della responsabile civile del Condominio. Controparte_5
Si costituiva in giudizio la ditta eccependo la TR
prescrizione dell'azione proposta nei suoi confronti e il difetto di legittimazione passiva.
Nel merito contestava ogni responsabilità chiedendo il rigetto della domanda. In subordine chiedeva accertarsi il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la quale Controparte_5
contestava la domanda chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e diritto, essendo la responsabilità dell'accaduto interamente addebitabile all'attore; in via subordinata chiedeva accogliersi la domanda solo nei confronti della convenuta ditta TR
; in via ulteriormente subordinata chiedeva rigettarsi la domanda di TR
garanzia limitatamente alle spese processuali.
Il G.I. con ordinanza del 08.11.2023, ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti con le memorie ex art. 183 c.p.c.
Espletata la prova per testi, il giudice disponeva CTU medica sulla persona di Parte_1
.
[...]
La causa, istruita documentalmente e mediante l'assunzione delle prove testimoniali, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 12.02.2025 veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
pagina 3 di 17 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
Con l'atto introduttivo del giudizio ha citato in giudizio il Parte_1
e la ditta per ottenere il PA TR
ristoro dei danni , quantificato in € 8.539,83, subiti a causa delle lesioni riportate in data
23.10.2015 allorquando, mentre si accingeva ad entrare all'interno del CP_1
convenuto, scivolava su un lucernario collocato sul marciapiede antistante l'ingresso al Co civico , procurandosi la “contusione del polso sinistro con infrazione della stiloide radiale e contusione del rachide L/S con una prognosi di 25 giorni”. Assumeva al riguardo che la responsabilità dell'accaduto fosse riconducibile sia al condominio che avrebbe commissionato i lavori di restauro, sia alla ditta che aveva eseguito i lavori di riparazione sul lucernario, senza predisporre la messa in sicurezza, attraverso la recinzione dei lavori con modalità chiaramente visibili e individuabili.
Il Condominio, costituendosi in giudizio ha negato ogni addebito di responsabilità affermando di non aver commissionato alla i TR
lavori di restauro del lucernario ed ha contestato sia l'accadimento dei fatti, sia il quantum.
Ha chiesto, altresì, autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni
, responsabile civile del Condominio, per esserne comunque Controparte_5
manlevato e tenerlo indenne da qualsiasi azione e/o domanda risarcitoria avanzata dall'attore in virtù, della polizza n.760845481, anche con riferimento alle spese di resistenza ai sensi dell'art.1913 comma 3 c.p.c.
Regolarmente citata in giudizio in garanzia, la , costituendosi, ha Controparte_5
sostenuto le ragioni del , affermando, comunque, che, in caso di condanna, CP_1
di non essere tenuta al pagamento delle spese processuali, in forza delle clausole contrattuali stipulate dal . CP_1
pagina 4 di 17 La società costituendosi in giudizio ha eccepito la TR
prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2043 cc , il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha affermato che la responsabilità del sinistro era interamente addebitabile all'attore posto che la zona oggetto d'intervento era stata adeguatamente messa in sicurezza e che, data l'ora del sinistro l'insidia era perfettamente visibile ed evitabile. In ogni caso contestava il quantum.
Preliminarmente va trattata la questione concernente di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . TR
Occorre rilevare che nel caso di specie l'eccezione è stata proposta dalla convenuta, ritenendo di non essere titolare dell'obbligazione oggetto della richiesta di condanna, gravante invece su altro soggetto. Si deve pertanto ritenere che la difesa della società, attraverso l'utilizzo di un termine che sotto il profilo strettamente tecnico evoca un'eccezione di puro rito, abbia inteso nella sostanza proporre una questione che attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda in concreto proposta.
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va anzitutto detto che la questione deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc. secondo il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“.
Tale responsabilità ha carattere oggettivo, ovvero, perché possa configurarsi in concreto
è necessario che sussista il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato. Il danneggiato deve quindi dimostrare la relazione tra il soggetto che si assume responsabile ed il bene nonché il nesso causale fra tale bene ed il danno subito;
di contro, il responsabile, per andare esente dovrà dimostrare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile, ovvero per caso fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili, in grado di elidere il nesso eziologico che lega l'evento lesivo alla cosa
( corte di Cassazione 15 gennaio 2003 n.472).
Secondo la descrizione del sinistro effettuata dall'attore, la caduta sarebbe avvenuta sul pavimento di vetro-cemento antistante l'entrata dell'edificio, a causa delle opere di pagina 5 di 17 restauro volte a di riparare i vetro-mattoni lesionati o mancanti presenti sui marciapiedi in prossimità della scalinata dell'edificio. Sul punto il Condominio contestando la proprietà della zona in cui è avvenuta la caduta, ha affermato che essa costituisce un lucernario al servizio del sottostante cantinato appartenente ad un condomino ed ha negato di aver commissionato i lavori di ristrutturazione alla ditta . TR
Ciò posto, rileva questo Giudice che nella specie il lucernario, sebbene collocato sul marciapiede svolge la funzione di copertura rispetto ai sottostanti vani facenti parte dello stabile. Quando un manufatto svolge funzione di piano di calpestio di chi vi transita e, nel contempo, di copertura di una proprietà sottostante, la posizione di custode spetta al proprietario che beneficia di essa ( Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 19 aprile
2018 n. 9625)..
Per tale ragione, sussiste in capo al l'obbligo di manutenzione della CP_1
copertura in vetro cemento e/o la tenutezza al risarcimento dei danni subiti dal passante che abbia inciampato nella piastrella lesionata e/o mancante di vetrocemento che copre il sottostante lucernario CP_7
In applicazione dei principi statuiti dalla Corte Suprema con la pronuncia n. 9140/2013, può ritenersi raggiunta la prova che il fatto si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore e che la causa sia riconducibile alle opere di manutenzione (cemento fresco) effettuate dalla ditta, non correttamente segnalate. A tali conclusioni si perviene attraverso l'esame della documentazione in atti.
Il verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale in data 23.10.2015 che ha rappresentato i luoghi nell'immediatezza, anche attraverso riproduzione fotografica, ha evidenziato la presenza in loco di cemento fresco appena collocato per riparare mattoni di vetro lesionati e mancanti sul marciapiede a ridosso della scalinata dell'edificio, nonché la presenza di orme sul cemento e la mancanza di segnalazione dei lavori in corso.
Giova precisare che, con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale, redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso pagina 6 di 17 deve riconoscersi - ex art. 2700 c.c. in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento;
il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (cfr. Cass. n.
14038/05). E' altrettanto vero, però, che, in relazione a dette circostanze, tali verbali forniscono pur sempre al giudice un materiale indiziario utilizzabile se non superato da prova contraria (Cass. 10128/2003, Cass. 9620/2003, Cass. 5435/99).
Ritiene questo giudice di dare valore probatorio a quanto rilevato dai verbalizzanti posto che i testi escussi di parte convenuta hanno fornito sulla circostanza versioni non coincidenti e, per alcuni versi contrastanti.
In particolare, quanto dichiarato dal teste , non è utilizzabile posto Testimone_1
che egli è condomino dello stabile e in quanto tale portatore di un interesse diretto nell'esito del giudizio che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio e che, pertanto lo rende incapace di testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc.
Il teste , dipendente della ditta ha riferito che i lavori Testimone_2 TR
furono effettuati in data 22.10.2025 e che al termine di essi fu collocato il nastro di segnalazione dell'area di cantiere. Dello stesso tenore la testimonianza di Testimone_3
e che hanno collocato temporalmente l'esecuzione dei lavori al giorno Testimone_4
prima dell'evento. Tale versione dei fatti non è convincente posto che, la realizzazione dei lavori di manutenzione il giorno prima del sinistro, non è compatibile con quanto riscontrato dai verbalizzanti al momento del sopralluogo, ovvero che il cemento fosse pagina 7 di 17 fresco.
Ulteriore elemento significativo è fornito dalla missiva dell'08.11.2016 a firma dell'amministratore del , che sostanzialmente ha riconosciuto il Parte_2
fatto storico, nonché dalle affermazioni contenute nelle difese del e della CP_1
che, non ha sostanzialmente contestato il fatto. TR
Ne consegue che le censure sollevate in ordine alla prova del nesso causale vanno disattese.
Può dunque ragionevolmente ritenersi che l'incidente occorso all'Avv. sia Pt_1
avvenuto secondo le modalità descritte in citazione e che la causa sia riconducibile all'insidiosità della zona interessata dai lavori di manutenzione, non adeguatamente segnalati.
Benchè il Condominio abbia negato di aver commissionato i lavori, non v'è dubbio che la ditta ha eseguito i lavori di ripristino per conto del . Ciò è TR CP_1
dimostrato dall'email del 21.10.2015 indirizzata dall'amministratrice del condominio alla ditta, in atti, con la quale ha espressamente commissionato la riparazione dei mattoni di vetro-cemento dissestati e dalla fattura del 30.10.2015 n. 314, ove sono descritti tali lavori, depositati nel fascicolo di parte del convenuto . CP_1
Ciò posto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo esercitato -. (Cass. 17/03/2021, n.
7553; ed anche Cass.01/02/2018, n. 2480 ).
Tanto basta per affermare che gli effetti della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c,. gravante sul committente, che è venuto meno all'obbligo di vigilanza sui CP_1
lavori commissionati vengano estesi anche alla ditta TR
pagina 8 di 17 , incaricata dei lavori di ristrutturazione, che ha omesso di predisporre adeguata CP_4
segnalazione dei lavori in corso;
così come risultato, anche dal verbale della polizia municipale, che ha irrogato una sanzione al riguardo.
Dagli atti di causa non è emerso alcun particolare evento che possa far ritenere realizzatasi la ricorrenza di un caso fortuito si da interrompere la sequenza fatto- evento- responsabilità. In assenza di caso fortuito, che non risulta provato, si ritiene che il e la debbano rispondere solidalmente ex art. 2051 e 2055 CC, in CP_1 CP_8
relazione ai danni subiti dall'attore.
Ciò posto, la difesa di , costituendosi ha TR
eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento essendo stata l'azione proposta oltre il quinquennio dall'accadimento del fatto.
Tale eccezione va disattesa.
Si rileva sul punto che ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, si deve tenere conto non solo della conoscibilità del danno ma anche della riconducibilità del pregiudizio subito all' autore dell'illecito.
Posto che l'art. 2947 c.c. va collegato all'art. 2935 c.c., nonché all'art. 2043 c.c., emerge come non solo il dies a quo deve essere individuato nel momento di verificazione del danno, ma il danneggiato deve essere messo in condizioni di percepirne anche l'ingiustizia, nonché la sua riconducibilità eziologica alla condotta dolosa o colposa di un terzo, ovvero più semplicemente la possibilità risarcitoria. (Cass.
n. 10072/2010).
Pertanto, e per quello che qui rileva, va fissato il seguente principio “l'art. 2947, coordinato con gli artt. 2059 e 2935 c.c., va interpretato nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui si verifica il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza;
da quando ha avuto la concreta possibilità di percepire che il danno da lei patito andava ascritto alla condotta illecita di un terzo
Nella specie la responsabilità di si è evidenziata TR
pagina 9 di 17 nel verbale della polizia municipale del 23.10.2015 che ha sanzionato la società per aver eseguito i lavori senza adottare le adeguate misure di sicurezza. Tale verbale è stato trasmesso dall'amministratore del condominio al legale dell'Avv. con la Pt_1
raccomandata del 14.03.2016, ricevuta il 18.03.2016, cosicché è da tale data che può farsi decorrere il termine prescrizionale.
Posto che l'atto di citazione è stato notificato ad TR
tramite Pec in data 13.01.2021 si ritiene che al momento della proposizione della domanda il quinquennio non era decorso.
Quindi, nessun termine prescrizionale è maturato.
Va disattesa infine la domanda proposta da di rigettare la Controparte_5
domanda di garanzia spiegata dal chiamante nei suoi confronti, CP_1
relativamente alla refusione delle spesse di lite e peritali, in quanto il condominio non avendo invocato il patto di gestione della lite ( art.34 Condizioni di Assicurazioni, doc.3)
. si è costituito in giudizio autonomamente, con un proprio difensore di fiducia.
Al riguardo, L'art. 1917, comma terzo, c.c., prevede che le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La Cassazione ha affermato che tale comma non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato - dove si discute sulla fondatezza dell'azione di garanzia - ma soltanto le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l'assicuratore direttamente assume di sé quale gestore della lite.
Il comma non concernerebbe, inoltre, le spese di lite dovute dal danneggiante-assicurato al danneggiato riuscito vittorioso nel giudizio le quali, in quanto spese del danneggiato- attore, debbono essere rifuse dal danneggiante assicurato in virtù
del principio della soccombenza. Si tratta di spese che rappresentano un accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato, e che devono quindi gravare integralmente sull'assicuratore, entro i limiti del massimale, esulando in tal modo dalle due regole contenute nel terzo comma dell'art. 1917 (Cass. civ., sez. III, 20.11.2012, n. 20322:
pagina 10 di 17 "Rispetto alle spese processuali va preliminarmente chiarito che rilevano quelle al cui pagamento l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso. Spese che - distinte da quelle sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato regolate dal terzo comma del medesimo articolo
- costituiscono, secondo la giurisprudenza costante della Corte, un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., e gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (tra le tante, Cass. 15.3. 2004, n. 5242. Cass. civile, 11.9.2014, n. 19176).
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 09.02.2021 n. 3011 ha ribadito che, nel caso in cui l'assicurato sia chiamato in giudizio per il risarcimento di un danno coperto dalla polizza assicurativa, questi ha sempre diritto alla rifusione delle cosiddette “spese di resistenza”, vale a dire quelle spese sostenute per farsi difendere da un avvocato di fiducia, ciò anche quando la stessa polizza assicurativa preveda la cosiddetta “tutela legale”. L'assicurato può scegliere liberamente se difendersi in giudizio e, soprattutto, può scegliere un proprio legale di fiducia diverso da quello proposto dalla
Compagnia Assicurativa, conservando il diritto alla rifusione delle spese sostenute per detto legale da parte della propria Compagnia di Assicurazione. Ciò in virtù dell'art. 1917, comma terzo, cc.
In particolare, la Corte ha statuito che “se la medesima polizza copre contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all'assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato art. 1917 c.c.”
Pertanto, la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto pagina 11 di 17 alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 c.c. Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 luglio 2022, n. 21220.
Nel caso in oggetto, accertata l'esistenza di un capitale assicurato, si ritiene che sussistono, quindi, le condizioni per l'applicabilità della norma di cui all'articolo 1917
c.c., comma 3.
Per quanto attiene al quantum del danno non patrimoniale richiesto, dalla compatibilità delle lesioni causate all'attore con la dinamica dell'incidente, come accertate dal CTU, dalla documentazione medica prodotta dall'istante, non può che essere dichiarata la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'istante nei confronti dei convenuti.
L'espletata CTU medico-legale che, nella sua interezza per coerenza e rigore logico e scientifico si condivide, ha accertato a carico dell'attore, una invalidità temporanea parziale I.T.P. al 75% di gg. 25; una invalidità temporanea parziale I.T.P. al 50% di gg
30; e una invalidità permanente nella misura del 3 %.
Va esclusa la voce di danno inerente al danno morale.
Si rileva che non essendovi né specifica allegazione, né prova alcuna del danno morale, non sussistono sofferenze soggettive tali da giustificare un ulteriore personalizzazione del danno.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico da invalidità permanente, con riferimento ai criteri risarcitori, in ossequio all'orientamento adottato da tempo da questo Tribunale, trovano applicazione le c.d. Tabelle elaborate dagli uffici giudiziari milanesi (nella specie, la versione pubblicata nel 2024), quale sicuro ed obiettivo parametro di riferimento per la liquidazione del danno alla salute, anche in ragione della sua rilevanza applicativa dal punto di vista statistico nel contesto nazionale, tanto da potersene reputare l'uso conforme a ragioni di opportunità e logica (v., in tal senso, Cass.
30 giugno 2011, n. 14402). Dette tabelle per altro, incorporano in partenza ed in via tendenzialmente automatica nel nuovo valore del c.d. punto l'aumento per la pagina 12 di 17 componente del danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”.
Ne consegue che all'attore va liquidato: a) il danno alla salute da inabilità temporanea, secondo quanto accertato dal c.t.u., applicando, nell'ambito del range tabellare. il valore minimo euro 115,00, in difetto di specifici elementi che legittimino una diversa quantificazione: quindi, € 2.156,25 per ITP al 75%; € 1725.00 per l'ITP al 50%, per complessivi euro € 3.881,25 b) il danno alla salute da invalidità permanente al 3%, secondo quanto prima evidenziato alla luce delle conclusioni del c.t.u., va risarcito tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (53 anni) e di tutte le circostanze del caso concreto dedotte e provate: ne consegue un risarcimento pari ad €
3.480,00,
Lo stesso, inoltre, ha diritto al rimborso delle spese mediche sostenute a causa dell'infortunio in quanto documentate e ritenute congrue dal c.t.u. nella misura di €
202,14 .
Pertanto, all'avv. spetta, a titolo di risarcimento del danno Parte_1
biologico, la complessiva somma, di € 7.563,39 ( € 3.881,25 per inabilità temporanea +
€ 3.480,00 per inabilità permanente + € 202,14 ).
Sulla somma ottenuta vanno aggiunti – trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore – gli interessi c.d. da lucro cessante (d'ufficio anche in assenza di una espressa domanda), in quanto riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Quest'ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati - al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Sez. Un.
n.1712 del 1995; nonché Cass. n.492 del 2001) – sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del sinistro
(23.10.2015) a quella di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli pagina 13 di 17 interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento della suddetta somma, quindi, vanno condannati in solido i convenuti e la ditta , PA TR
rispettivamente in persona dei legali rappresentanti pro tempore.
Essendo imputabile al convenuto l'obbligazione risarcitoria fatta valere CP_1
dall'attore, risulta fondata la domanda di manleva, considerata la validità e l'operatività della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi al momento dell'evento lesivo.
Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esplicitate, la in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro- tempore deve essere condannata, a corrispondere all'attore tutte le somme che il ” sarà tenuto a versare, a titolo di PA
risarcimento danni in esecuzione della presente sentenza, interessi e spese processuali
,comprese quelle di consulenza tecnica (ai sensi dell'art. 1917, co.1, c.c).
Infine, il ha richiesto, anche, la condanna alla refusione delle spese CP_1
processuali in suo favore per resistere in giudizio all'azione risarcitoria del danneggiato a carico dell'assicurazione.
Ne discende che, la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5
tempore, dovrà rifondere al convenuto, in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, quale assicurato, le spese di lite, per la sua costituzione e difesa in giudizio
(ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c.).
Le spese di c.t.u., già liquidate per anticipazione con separato decreto, si pongono, a carico delle parti convenute in solido.
Le spese, seguono la soccombenza e vanno liquidate in rapporto al valore della causa ed in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Pertanto, vanno liquidati complessivamente per l'attore euro 5.341,00 di cui €
pagina 14 di 17 5.077,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre c.p.a. ed i.v.a., secondo il seguente schema: fase di studio euro € 919,00, fase introduttiva euro € 389,00, fase istruttoria euro € 1.680,00, fase decisoria euro € 1.701,00, in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta e, si pongono a carico del e di PA
, in persona dei legali rappresentanti pro- tempore, TR
in solido.
Inoltre, vanno liquidati complessivamente per il convenuto euro 2.777,00 CP_1
di cui € 2.540,00 per compensi, € 237,00 per esborsi, oltre c.p.a. ed i.v.a , secondo il seguente schema: fase di studio € 460,00, fase introduttiva € 389,00, fase istruttoria €
840,00, fase decisoria euro 400,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. ( Parte_3 [...]
,) nei confronti del ” c.f.( C.F._1 Controparte_9
) e di (cf: ), P.IVA_1 TR C.F._6
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché nei confronti della terza chiamata (P.IVA ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto condanna, in solido, il
[...]
”, CF.( ) ed CP_6 P.IVA_1 TR
(CF: ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a C.F._6
titolo di risarcimento del danno in favore dell'Avv. della Parte_1
somma che si liquida complessivamente in € 7.563,39, già rivalutata, oltre interessi legali dal 23.10.2015 fino al saldo, da calcolarsi dalla data dell'illecito
(23.10.2015) sino alla data della liquidazione sulla somma devalutata alla data del pagina 15 di 17 sinistro e via via rivalutata con cadenza annuale, secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
- Accoglie la domanda di manleva proposta dal ( Controparte_9
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti P.IVA_1
della società assicuratrice, chiamata in causa e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne il CP_5
( c.f. ), in persona del legale PA P.IVA_1
rappresentante pro tempore delle somme di quanto lo stesso sarà tenuto a pagare in forza della presente sentenza in favore dell'Avv. . Parte_1
- Condanna il (c.f. ) ed PA P.IVA_1 [...]
( cf: ), in persona dei TR C.F._6
rispettivi legali rappresentanti, alla refusione delle spese di lite a favore dell'attore, secondo i criteri indicati in motivazione, in complessivi euro 5.341,00 di cui € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre il 15% su quest'ultimi a titolo di spese forfettariamente determinate, ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.:
- Condanna le in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore a tenere indenne il in persona PA
dell'amministratore e legale rappresentante pro- tempore, al rimborso di dette spese, ai sensi dell'art.1917 1 comma, c.c.;
- Liquida le spese processuali sostenute dal in PA
persona del legale rappresentante pro tempore, secondo i criteri indicati in motivazione, in complessivi euro 2.777,00 di cui, € 237,00 per esborsi, € 2.540,00 per compensi, oltre il 15% su quest'ultimi a titolo di spese forfettariamente determinate, ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre IVA e CPA come per legge, e condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
pagina 16 di 17 tempore, ai sensi dell'art.1917 3 comma, c.c., al rimborso di dette spese in favore di parte convenuta.
- Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU;
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Reggio Calabria, 13 giugno.2025
IL GOP
dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale Civile di Reggio Calabria in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 132/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
L'Avv. , nato a [...] (R.C.) il 9.01.1962, C.F. Parte_1
( ,) e residente a [...] A, CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Sergio Mazzù CF. ( , presso il cui studio sito in CodiceFiscale_2
Reggio Calabria alla Via San Francesco da Paola n. 14 è elettivamente domiciliato
Attore
CONTRO
“Via Roma,16 C”, CF. ( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa , nata Controparte_2
a Catanzaro il 16.11., CF.( ), ed ivi residente in [...]
dir. Triglia n.44, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Catanoso per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Melito Porto Salvo via Arcina n.20
Convenuto
E
Con
“ , (C.F. ), in persona del titolare TR P.IVA_2
pagina 1 di 17 Sig. ,( CF: ), rappresentata e difesa, giusta TR CodiceFiscale_4
procura in calce rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Dario
Polimeni del Foro di Reggio Calabria, presso il cui studio, in Reggio Calabria alla via
Santa Caterina 134, ha eletto domicilio
Convenuta
E
(P.Iva ), con sede in Mogliano NE ed Controparte_5 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in via A. Anile n. 3 di Lamezia Terme presso lo studio dell'Avv. Antonello Bevilacqua CF.( ), che la rappresenta e C.F._5
difende in forza di procura speciale per atto Notaio di Persona_1
Mogliano NE , Rep. N. 186905 racc. n. 30367 del 18.12.2014 in atti.
Terza chiamata
OGGETTO: Risarcimento danni ex art. 2051 cc
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12.02.2025 l'Avv. Mazzù Sergio per l'attore, l'Avv. Gaetano Catanoso per il convenuto l'Avv. Polimeni Dario per la terza PA
chiamata e l'Avv. Elisabetta Caridi, per delega TR
del'Avv. Antonello Bevilacqua, per precisavano le conclusioni Controparte_5
riportandosi ai propri scritti difensivi e verbali di causa.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 13.01.2021 L'Avv. conveniva in Parte_1
giudizio il e la ditta per PA TR
sentire accertare la loro responsabilità in relazione al sinistro occorsogli in data
23.10.2015 allorquando, mentre percorreva la Via Roma, sul marciapiede antistante il condominio, scivolava sul pavimento di vetro cemento, costituente un lucernario al pagina 2 di 17 servizio della proprietà soggetto ad opere di restauro da parte della CP_7 CP_4
.
[...]
Per le lesioni subite nell'occorso chiedeva il risarcimento dei danni che quantificava complessivamente in € 8.539,83.
Si costituiva in giudizio il convenuto negando Controparte_1
ogni responsabilità in relazione all'incidente occorso all'attore. Affermava al riguardo di non aver commissionato alla ditta la riparazione del lucernario che fornisce luce e funge da copertura alla proprietà di un condomino. Chiedeva la chiamata in manleva della responsabile civile del Condominio. Controparte_5
Si costituiva in giudizio la ditta eccependo la TR
prescrizione dell'azione proposta nei suoi confronti e il difetto di legittimazione passiva.
Nel merito contestava ogni responsabilità chiedendo il rigetto della domanda. In subordine chiedeva accertarsi il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la quale Controparte_5
contestava la domanda chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e diritto, essendo la responsabilità dell'accaduto interamente addebitabile all'attore; in via subordinata chiedeva accogliersi la domanda solo nei confronti della convenuta ditta TR
; in via ulteriormente subordinata chiedeva rigettarsi la domanda di TR
garanzia limitatamente alle spese processuali.
Il G.I. con ordinanza del 08.11.2023, ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti con le memorie ex art. 183 c.p.c.
Espletata la prova per testi, il giudice disponeva CTU medica sulla persona di Parte_1
.
[...]
La causa, istruita documentalmente e mediante l'assunzione delle prove testimoniali, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 12.02.2025 veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
pagina 3 di 17 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
Con l'atto introduttivo del giudizio ha citato in giudizio il Parte_1
e la ditta per ottenere il PA TR
ristoro dei danni , quantificato in € 8.539,83, subiti a causa delle lesioni riportate in data
23.10.2015 allorquando, mentre si accingeva ad entrare all'interno del CP_1
convenuto, scivolava su un lucernario collocato sul marciapiede antistante l'ingresso al Co civico , procurandosi la “contusione del polso sinistro con infrazione della stiloide radiale e contusione del rachide L/S con una prognosi di 25 giorni”. Assumeva al riguardo che la responsabilità dell'accaduto fosse riconducibile sia al condominio che avrebbe commissionato i lavori di restauro, sia alla ditta che aveva eseguito i lavori di riparazione sul lucernario, senza predisporre la messa in sicurezza, attraverso la recinzione dei lavori con modalità chiaramente visibili e individuabili.
Il Condominio, costituendosi in giudizio ha negato ogni addebito di responsabilità affermando di non aver commissionato alla i TR
lavori di restauro del lucernario ed ha contestato sia l'accadimento dei fatti, sia il quantum.
Ha chiesto, altresì, autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni
, responsabile civile del Condominio, per esserne comunque Controparte_5
manlevato e tenerlo indenne da qualsiasi azione e/o domanda risarcitoria avanzata dall'attore in virtù, della polizza n.760845481, anche con riferimento alle spese di resistenza ai sensi dell'art.1913 comma 3 c.p.c.
Regolarmente citata in giudizio in garanzia, la , costituendosi, ha Controparte_5
sostenuto le ragioni del , affermando, comunque, che, in caso di condanna, CP_1
di non essere tenuta al pagamento delle spese processuali, in forza delle clausole contrattuali stipulate dal . CP_1
pagina 4 di 17 La società costituendosi in giudizio ha eccepito la TR
prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2043 cc , il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha affermato che la responsabilità del sinistro era interamente addebitabile all'attore posto che la zona oggetto d'intervento era stata adeguatamente messa in sicurezza e che, data l'ora del sinistro l'insidia era perfettamente visibile ed evitabile. In ogni caso contestava il quantum.
Preliminarmente va trattata la questione concernente di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . TR
Occorre rilevare che nel caso di specie l'eccezione è stata proposta dalla convenuta, ritenendo di non essere titolare dell'obbligazione oggetto della richiesta di condanna, gravante invece su altro soggetto. Si deve pertanto ritenere che la difesa della società, attraverso l'utilizzo di un termine che sotto il profilo strettamente tecnico evoca un'eccezione di puro rito, abbia inteso nella sostanza proporre una questione che attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda in concreto proposta.
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va anzitutto detto che la questione deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc. secondo il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“.
Tale responsabilità ha carattere oggettivo, ovvero, perché possa configurarsi in concreto
è necessario che sussista il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato. Il danneggiato deve quindi dimostrare la relazione tra il soggetto che si assume responsabile ed il bene nonché il nesso causale fra tale bene ed il danno subito;
di contro, il responsabile, per andare esente dovrà dimostrare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile, ovvero per caso fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili, in grado di elidere il nesso eziologico che lega l'evento lesivo alla cosa
( corte di Cassazione 15 gennaio 2003 n.472).
Secondo la descrizione del sinistro effettuata dall'attore, la caduta sarebbe avvenuta sul pavimento di vetro-cemento antistante l'entrata dell'edificio, a causa delle opere di pagina 5 di 17 restauro volte a di riparare i vetro-mattoni lesionati o mancanti presenti sui marciapiedi in prossimità della scalinata dell'edificio. Sul punto il Condominio contestando la proprietà della zona in cui è avvenuta la caduta, ha affermato che essa costituisce un lucernario al servizio del sottostante cantinato appartenente ad un condomino ed ha negato di aver commissionato i lavori di ristrutturazione alla ditta . TR
Ciò posto, rileva questo Giudice che nella specie il lucernario, sebbene collocato sul marciapiede svolge la funzione di copertura rispetto ai sottostanti vani facenti parte dello stabile. Quando un manufatto svolge funzione di piano di calpestio di chi vi transita e, nel contempo, di copertura di una proprietà sottostante, la posizione di custode spetta al proprietario che beneficia di essa ( Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 19 aprile
2018 n. 9625)..
Per tale ragione, sussiste in capo al l'obbligo di manutenzione della CP_1
copertura in vetro cemento e/o la tenutezza al risarcimento dei danni subiti dal passante che abbia inciampato nella piastrella lesionata e/o mancante di vetrocemento che copre il sottostante lucernario CP_7
In applicazione dei principi statuiti dalla Corte Suprema con la pronuncia n. 9140/2013, può ritenersi raggiunta la prova che il fatto si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore e che la causa sia riconducibile alle opere di manutenzione (cemento fresco) effettuate dalla ditta, non correttamente segnalate. A tali conclusioni si perviene attraverso l'esame della documentazione in atti.
Il verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale in data 23.10.2015 che ha rappresentato i luoghi nell'immediatezza, anche attraverso riproduzione fotografica, ha evidenziato la presenza in loco di cemento fresco appena collocato per riparare mattoni di vetro lesionati e mancanti sul marciapiede a ridosso della scalinata dell'edificio, nonché la presenza di orme sul cemento e la mancanza di segnalazione dei lavori in corso.
Giova precisare che, con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale, redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso pagina 6 di 17 deve riconoscersi - ex art. 2700 c.c. in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento;
il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (cfr. Cass. n.
14038/05). E' altrettanto vero, però, che, in relazione a dette circostanze, tali verbali forniscono pur sempre al giudice un materiale indiziario utilizzabile se non superato da prova contraria (Cass. 10128/2003, Cass. 9620/2003, Cass. 5435/99).
Ritiene questo giudice di dare valore probatorio a quanto rilevato dai verbalizzanti posto che i testi escussi di parte convenuta hanno fornito sulla circostanza versioni non coincidenti e, per alcuni versi contrastanti.
In particolare, quanto dichiarato dal teste , non è utilizzabile posto Testimone_1
che egli è condomino dello stabile e in quanto tale portatore di un interesse diretto nell'esito del giudizio che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio e che, pertanto lo rende incapace di testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc.
Il teste , dipendente della ditta ha riferito che i lavori Testimone_2 TR
furono effettuati in data 22.10.2025 e che al termine di essi fu collocato il nastro di segnalazione dell'area di cantiere. Dello stesso tenore la testimonianza di Testimone_3
e che hanno collocato temporalmente l'esecuzione dei lavori al giorno Testimone_4
prima dell'evento. Tale versione dei fatti non è convincente posto che, la realizzazione dei lavori di manutenzione il giorno prima del sinistro, non è compatibile con quanto riscontrato dai verbalizzanti al momento del sopralluogo, ovvero che il cemento fosse pagina 7 di 17 fresco.
Ulteriore elemento significativo è fornito dalla missiva dell'08.11.2016 a firma dell'amministratore del , che sostanzialmente ha riconosciuto il Parte_2
fatto storico, nonché dalle affermazioni contenute nelle difese del e della CP_1
che, non ha sostanzialmente contestato il fatto. TR
Ne consegue che le censure sollevate in ordine alla prova del nesso causale vanno disattese.
Può dunque ragionevolmente ritenersi che l'incidente occorso all'Avv. sia Pt_1
avvenuto secondo le modalità descritte in citazione e che la causa sia riconducibile all'insidiosità della zona interessata dai lavori di manutenzione, non adeguatamente segnalati.
Benchè il Condominio abbia negato di aver commissionato i lavori, non v'è dubbio che la ditta ha eseguito i lavori di ripristino per conto del . Ciò è TR CP_1
dimostrato dall'email del 21.10.2015 indirizzata dall'amministratrice del condominio alla ditta, in atti, con la quale ha espressamente commissionato la riparazione dei mattoni di vetro-cemento dissestati e dalla fattura del 30.10.2015 n. 314, ove sono descritti tali lavori, depositati nel fascicolo di parte del convenuto . CP_1
Ciò posto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo esercitato -. (Cass. 17/03/2021, n.
7553; ed anche Cass.01/02/2018, n. 2480 ).
Tanto basta per affermare che gli effetti della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c,. gravante sul committente, che è venuto meno all'obbligo di vigilanza sui CP_1
lavori commissionati vengano estesi anche alla ditta TR
pagina 8 di 17 , incaricata dei lavori di ristrutturazione, che ha omesso di predisporre adeguata CP_4
segnalazione dei lavori in corso;
così come risultato, anche dal verbale della polizia municipale, che ha irrogato una sanzione al riguardo.
Dagli atti di causa non è emerso alcun particolare evento che possa far ritenere realizzatasi la ricorrenza di un caso fortuito si da interrompere la sequenza fatto- evento- responsabilità. In assenza di caso fortuito, che non risulta provato, si ritiene che il e la debbano rispondere solidalmente ex art. 2051 e 2055 CC, in CP_1 CP_8
relazione ai danni subiti dall'attore.
Ciò posto, la difesa di , costituendosi ha TR
eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento essendo stata l'azione proposta oltre il quinquennio dall'accadimento del fatto.
Tale eccezione va disattesa.
Si rileva sul punto che ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, si deve tenere conto non solo della conoscibilità del danno ma anche della riconducibilità del pregiudizio subito all' autore dell'illecito.
Posto che l'art. 2947 c.c. va collegato all'art. 2935 c.c., nonché all'art. 2043 c.c., emerge come non solo il dies a quo deve essere individuato nel momento di verificazione del danno, ma il danneggiato deve essere messo in condizioni di percepirne anche l'ingiustizia, nonché la sua riconducibilità eziologica alla condotta dolosa o colposa di un terzo, ovvero più semplicemente la possibilità risarcitoria. (Cass.
n. 10072/2010).
Pertanto, e per quello che qui rileva, va fissato il seguente principio “l'art. 2947, coordinato con gli artt. 2059 e 2935 c.c., va interpretato nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui si verifica il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza;
da quando ha avuto la concreta possibilità di percepire che il danno da lei patito andava ascritto alla condotta illecita di un terzo
Nella specie la responsabilità di si è evidenziata TR
pagina 9 di 17 nel verbale della polizia municipale del 23.10.2015 che ha sanzionato la società per aver eseguito i lavori senza adottare le adeguate misure di sicurezza. Tale verbale è stato trasmesso dall'amministratore del condominio al legale dell'Avv. con la Pt_1
raccomandata del 14.03.2016, ricevuta il 18.03.2016, cosicché è da tale data che può farsi decorrere il termine prescrizionale.
Posto che l'atto di citazione è stato notificato ad TR
tramite Pec in data 13.01.2021 si ritiene che al momento della proposizione della domanda il quinquennio non era decorso.
Quindi, nessun termine prescrizionale è maturato.
Va disattesa infine la domanda proposta da di rigettare la Controparte_5
domanda di garanzia spiegata dal chiamante nei suoi confronti, CP_1
relativamente alla refusione delle spesse di lite e peritali, in quanto il condominio non avendo invocato il patto di gestione della lite ( art.34 Condizioni di Assicurazioni, doc.3)
. si è costituito in giudizio autonomamente, con un proprio difensore di fiducia.
Al riguardo, L'art. 1917, comma terzo, c.c., prevede che le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La Cassazione ha affermato che tale comma non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato - dove si discute sulla fondatezza dell'azione di garanzia - ma soltanto le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l'assicuratore direttamente assume di sé quale gestore della lite.
Il comma non concernerebbe, inoltre, le spese di lite dovute dal danneggiante-assicurato al danneggiato riuscito vittorioso nel giudizio le quali, in quanto spese del danneggiato- attore, debbono essere rifuse dal danneggiante assicurato in virtù
del principio della soccombenza. Si tratta di spese che rappresentano un accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato, e che devono quindi gravare integralmente sull'assicuratore, entro i limiti del massimale, esulando in tal modo dalle due regole contenute nel terzo comma dell'art. 1917 (Cass. civ., sez. III, 20.11.2012, n. 20322:
pagina 10 di 17 "Rispetto alle spese processuali va preliminarmente chiarito che rilevano quelle al cui pagamento l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso. Spese che - distinte da quelle sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato regolate dal terzo comma del medesimo articolo
- costituiscono, secondo la giurisprudenza costante della Corte, un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., e gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (tra le tante, Cass. 15.3. 2004, n. 5242. Cass. civile, 11.9.2014, n. 19176).
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 09.02.2021 n. 3011 ha ribadito che, nel caso in cui l'assicurato sia chiamato in giudizio per il risarcimento di un danno coperto dalla polizza assicurativa, questi ha sempre diritto alla rifusione delle cosiddette “spese di resistenza”, vale a dire quelle spese sostenute per farsi difendere da un avvocato di fiducia, ciò anche quando la stessa polizza assicurativa preveda la cosiddetta “tutela legale”. L'assicurato può scegliere liberamente se difendersi in giudizio e, soprattutto, può scegliere un proprio legale di fiducia diverso da quello proposto dalla
Compagnia Assicurativa, conservando il diritto alla rifusione delle spese sostenute per detto legale da parte della propria Compagnia di Assicurazione. Ciò in virtù dell'art. 1917, comma terzo, cc.
In particolare, la Corte ha statuito che “se la medesima polizza copre contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all'assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato art. 1917 c.c.”
Pertanto, la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto pagina 11 di 17 alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 c.c. Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 luglio 2022, n. 21220.
Nel caso in oggetto, accertata l'esistenza di un capitale assicurato, si ritiene che sussistono, quindi, le condizioni per l'applicabilità della norma di cui all'articolo 1917
c.c., comma 3.
Per quanto attiene al quantum del danno non patrimoniale richiesto, dalla compatibilità delle lesioni causate all'attore con la dinamica dell'incidente, come accertate dal CTU, dalla documentazione medica prodotta dall'istante, non può che essere dichiarata la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'istante nei confronti dei convenuti.
L'espletata CTU medico-legale che, nella sua interezza per coerenza e rigore logico e scientifico si condivide, ha accertato a carico dell'attore, una invalidità temporanea parziale I.T.P. al 75% di gg. 25; una invalidità temporanea parziale I.T.P. al 50% di gg
30; e una invalidità permanente nella misura del 3 %.
Va esclusa la voce di danno inerente al danno morale.
Si rileva che non essendovi né specifica allegazione, né prova alcuna del danno morale, non sussistono sofferenze soggettive tali da giustificare un ulteriore personalizzazione del danno.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico da invalidità permanente, con riferimento ai criteri risarcitori, in ossequio all'orientamento adottato da tempo da questo Tribunale, trovano applicazione le c.d. Tabelle elaborate dagli uffici giudiziari milanesi (nella specie, la versione pubblicata nel 2024), quale sicuro ed obiettivo parametro di riferimento per la liquidazione del danno alla salute, anche in ragione della sua rilevanza applicativa dal punto di vista statistico nel contesto nazionale, tanto da potersene reputare l'uso conforme a ragioni di opportunità e logica (v., in tal senso, Cass.
30 giugno 2011, n. 14402). Dette tabelle per altro, incorporano in partenza ed in via tendenzialmente automatica nel nuovo valore del c.d. punto l'aumento per la pagina 12 di 17 componente del danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”.
Ne consegue che all'attore va liquidato: a) il danno alla salute da inabilità temporanea, secondo quanto accertato dal c.t.u., applicando, nell'ambito del range tabellare. il valore minimo euro 115,00, in difetto di specifici elementi che legittimino una diversa quantificazione: quindi, € 2.156,25 per ITP al 75%; € 1725.00 per l'ITP al 50%, per complessivi euro € 3.881,25 b) il danno alla salute da invalidità permanente al 3%, secondo quanto prima evidenziato alla luce delle conclusioni del c.t.u., va risarcito tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (53 anni) e di tutte le circostanze del caso concreto dedotte e provate: ne consegue un risarcimento pari ad €
3.480,00,
Lo stesso, inoltre, ha diritto al rimborso delle spese mediche sostenute a causa dell'infortunio in quanto documentate e ritenute congrue dal c.t.u. nella misura di €
202,14 .
Pertanto, all'avv. spetta, a titolo di risarcimento del danno Parte_1
biologico, la complessiva somma, di € 7.563,39 ( € 3.881,25 per inabilità temporanea +
€ 3.480,00 per inabilità permanente + € 202,14 ).
Sulla somma ottenuta vanno aggiunti – trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore – gli interessi c.d. da lucro cessante (d'ufficio anche in assenza di una espressa domanda), in quanto riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Quest'ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati - al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Sez. Un.
n.1712 del 1995; nonché Cass. n.492 del 2001) – sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del sinistro
(23.10.2015) a quella di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli pagina 13 di 17 interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento della suddetta somma, quindi, vanno condannati in solido i convenuti e la ditta , PA TR
rispettivamente in persona dei legali rappresentanti pro tempore.
Essendo imputabile al convenuto l'obbligazione risarcitoria fatta valere CP_1
dall'attore, risulta fondata la domanda di manleva, considerata la validità e l'operatività della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi al momento dell'evento lesivo.
Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esplicitate, la in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro- tempore deve essere condannata, a corrispondere all'attore tutte le somme che il ” sarà tenuto a versare, a titolo di PA
risarcimento danni in esecuzione della presente sentenza, interessi e spese processuali
,comprese quelle di consulenza tecnica (ai sensi dell'art. 1917, co.1, c.c).
Infine, il ha richiesto, anche, la condanna alla refusione delle spese CP_1
processuali in suo favore per resistere in giudizio all'azione risarcitoria del danneggiato a carico dell'assicurazione.
Ne discende che, la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5
tempore, dovrà rifondere al convenuto, in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, quale assicurato, le spese di lite, per la sua costituzione e difesa in giudizio
(ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c.).
Le spese di c.t.u., già liquidate per anticipazione con separato decreto, si pongono, a carico delle parti convenute in solido.
Le spese, seguono la soccombenza e vanno liquidate in rapporto al valore della causa ed in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Pertanto, vanno liquidati complessivamente per l'attore euro 5.341,00 di cui €
pagina 14 di 17 5.077,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre c.p.a. ed i.v.a., secondo il seguente schema: fase di studio euro € 919,00, fase introduttiva euro € 389,00, fase istruttoria euro € 1.680,00, fase decisoria euro € 1.701,00, in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta e, si pongono a carico del e di PA
, in persona dei legali rappresentanti pro- tempore, TR
in solido.
Inoltre, vanno liquidati complessivamente per il convenuto euro 2.777,00 CP_1
di cui € 2.540,00 per compensi, € 237,00 per esborsi, oltre c.p.a. ed i.v.a , secondo il seguente schema: fase di studio € 460,00, fase introduttiva € 389,00, fase istruttoria €
840,00, fase decisoria euro 400,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. ( Parte_3 [...]
,) nei confronti del ” c.f.( C.F._1 Controparte_9
) e di (cf: ), P.IVA_1 TR C.F._6
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché nei confronti della terza chiamata (P.IVA ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto condanna, in solido, il
[...]
”, CF.( ) ed CP_6 P.IVA_1 TR
(CF: ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a C.F._6
titolo di risarcimento del danno in favore dell'Avv. della Parte_1
somma che si liquida complessivamente in € 7.563,39, già rivalutata, oltre interessi legali dal 23.10.2015 fino al saldo, da calcolarsi dalla data dell'illecito
(23.10.2015) sino alla data della liquidazione sulla somma devalutata alla data del pagina 15 di 17 sinistro e via via rivalutata con cadenza annuale, secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
- Accoglie la domanda di manleva proposta dal ( Controparte_9
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti P.IVA_1
della società assicuratrice, chiamata in causa e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne il CP_5
( c.f. ), in persona del legale PA P.IVA_1
rappresentante pro tempore delle somme di quanto lo stesso sarà tenuto a pagare in forza della presente sentenza in favore dell'Avv. . Parte_1
- Condanna il (c.f. ) ed PA P.IVA_1 [...]
( cf: ), in persona dei TR C.F._6
rispettivi legali rappresentanti, alla refusione delle spese di lite a favore dell'attore, secondo i criteri indicati in motivazione, in complessivi euro 5.341,00 di cui € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre il 15% su quest'ultimi a titolo di spese forfettariamente determinate, ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.:
- Condanna le in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore a tenere indenne il in persona PA
dell'amministratore e legale rappresentante pro- tempore, al rimborso di dette spese, ai sensi dell'art.1917 1 comma, c.c.;
- Liquida le spese processuali sostenute dal in PA
persona del legale rappresentante pro tempore, secondo i criteri indicati in motivazione, in complessivi euro 2.777,00 di cui, € 237,00 per esborsi, € 2.540,00 per compensi, oltre il 15% su quest'ultimi a titolo di spese forfettariamente determinate, ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre IVA e CPA come per legge, e condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
pagina 16 di 17 tempore, ai sensi dell'art.1917 3 comma, c.c., al rimborso di dette spese in favore di parte convenuta.
- Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU;
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Reggio Calabria, 13 giugno.2025
IL GOP
dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda
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