Sentenza 9 aprile 2025
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01349/2026REG.PROV.COLL.
N. 05108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5108 del 2025, proposto da Ministero Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
NA Di GL, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Lauritano, Guido Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 7025/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NA Di GL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. ER UL
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza gravata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellata avverso il giudizio del 4 giugno del 2024 relativo alla sua non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 10/D2 – Lingua e Letteratura Greca, ricevuto nell’ambito della tornata abilitativa indetta con Decreto del Direttore Generale delle Istituzioni della formazione superiore n.1796 del 27 ottobre del 2023, presso il Ministero dell’Università e della Ricerca.
La parte, a supporto del gravame, espone le seguenti circostanze:
- col primo motivo di ricorso era stata dedotta la violazione dell’art.3 della L. n.241 del 1990 dell’art. 5 del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023, dell’art. 16, comma 3, lettera i) della Legge n. 240/2010, degli artt. 4 e 7 del Decreto del Ministro Istruzione , Università e Ricerca 7 giugno 2016 n. 120, e dell’art. 5, comma 4, del Decreto di indizione del procedimento de quo - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per difetto di istruttoria – difetto assoluto di motivazione;
- secondo l’allora parte ricorrente, la motivazione presentava infatti profili di contraddittorietà, in quanto sarebbero state espresse valutazioni riconducibili a quella individuale di un solo commissario, con particolare riferimento alla coerenza delle pubblicazioni, e non sarebbero state tenute in considerazione le valutazioni positive espresse da altri Commissari;
- col secondo motivo era stata dedotta la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., dell’art. 5 del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023, dell’art. 16, comma 3, lettera i) della Legge n. 240/2010, degli artt. 4 e 7 del Decreto del Ministro Istruzione , Università e Ricerca 7 giugno 2016 n. 120, e dell’art. 5, comma 4, del Decreto di indizione del procedimento de quo - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per difetto di istruttoria – difetto assoluto di motivazione;
- secondo la ricorrente la Commissione aveva espresso una motivazione insufficiente e contraddittoria, perché avrebbe valutato negativamente le pubblicazioni, senza analizzarne i contenuti e senza tenere in conto tutti i criteri di valutazione di cui all’art.4 del D.M. n.120 del 2016;
- col terzo motivo di appello è stata dedotta la violazione dell’art. 24 della Costituzione, della Legge n. 240/2010, dell’art. 4 del D.M. 120/2016 e dell’art. 5 del decreto di indizione del procedimento de quo - eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà – manifesto travisamento;
- secondo la ricorrente la Commissione avrebbe manifestamente errato circa il contenuto intrinseco delle pubblicazioni, avendo espresso giudizi errati sotto il profilo scientifico;
- con memoria e documenti depositati il 2 settembre del 2024 la difesa erariale contestava l’avverso gravame, eccependone inammissibilità e comunque infondatezza;
- con la sentenza n.7025 del 9 aprile del 2025 il TAR Lazio accoglieva in parte qua il ricorso ritenendo fondate le censure relative al difetto di motivazione con particolare riferimento alla circostanza, dedotta dalla parte, che nonostante le sue pubblicazioni risultassero edite su Riviste di fascia A, il che ne avrebbe dovuto far presumere significatività e, la Commissione non avrebbe speso alcuna considerazione in proposito, limitandosi ad aggettivarle quali lavori modesti ed estemporanei.
Tanto premesso, la parte deduce i seguenti motivi di appello avverso la suddetta decisione: error in iudicando sull’asserito difetto di motivazione del diniego espresso dalla Commissione ASN a discapito della dott.ssa Di GL.
2. Si è costituita in giudizio la parte appellata NA Di GL, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
Con l’occasione la medesima parte ha altresì spiegato appello incidentale affidandolo ai seguenti motivi: violazione art. 24 della Costituzione, dell’art. 7 del d.m. l. 240/2010, dell’art. 4 del d.m. 120/2016 e dell’art. 5 del decreto di indizione del procedimento de quo - eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà - manifesta travisamento, con essi contestando sia il giudizio di non congruenza col settore disciplinare 10 D2, che la valutazione complessivamente negativa che la Commissione aveva espresso sulla sua produzione scientifica.
DIRITTO
3. L’unico motivo dell’appello principale contesta alla sentenza impugnata di aver ritenuto non esaustivo il giudizio espresso dalla Commissione sulle pubblicazioni scientifiche presentate all’esame dalla parte appellata, deducendo che, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, la valutazione riservatale era in realtà coerente al valore dei lavori proposti ed esaustiva, con riferimento a tutti i parametri di cui al D.M. n.120 del 2016 e che non si era limitata a valutare solo quello della coerenza di cui all’art. lett. a) del suddetto decreto ministeriale.
In questo senso, la parte appellante, richiamando il testo del giudizio collegiale, ma anche, in alcune parti, quello delle valutazioni singolarmente espresse dai componenti, evidenzia come la Commissione abbia, in applicazione dell’art.7 del citato D.M., valutato le dieci pubblicazioni presentate dalla candidata utilizzando tutti i profili previsti, e concludendo nel senso che le stesse erano solo parzialmente coerenti con le tematiche del Settore Concorsuale 10/D2, e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti.
In particolare, secondo la doglianza in esame: quanto al profilo di cui alla lett. b) art.7 citato, l’organo consultivo ha puntualmente rilevato che l’apporto personale dell’appellata è stato chiaramente individuato con riferimento all’unico lavoro in collaborazione, e dunque che alcuna incompletezza sarebbe ricavabile dal relativo giudizio; quanto ai criteri sub lett. d) ed e) – collocazione editoriale, quantità e continuità della produzione, parimenti risulterebbe pienamente applicati dalla Commissione che, pur rilevando la loro collocazione su riviste di buon livello, li ha ritenuti recenti, in quanto circoscritti all’ultimo quadriennio, dunque espressione di discontinuità, con valutazione che, in questo caso, trova ulteriori ed ampie precisazioni nei giudizi individuali espressi dai singoli componenti; quanto ai criteri di cui alle lett. a), c) ed f) (coerenza con il settore, qualità e rilevanza dei lavori) sia il giudizio collegiale che quelli individuali conterrebbero una disamina analitica che ha permesso di cogliere, per ciascuno di essi, sia gli elementi positivi, che quelli, preminenti, di carattere negativo, che evidenziano carenze metodologiche e contenutistiche, e che hanno indotto la Commissione a ritenere che gli studi della parte appellata esprimono un contributo solo estemporaneo e limitato. Giudizio che, secondo la parte appellante, da un lato, evidenzia l’intenzione dei commissari di stigmatizzare l’emergenza di evidenti carenze nel profilo curriculare, dall’altro è senz’altro esaustivo, concentrandosi tra tutti i criteri - come è giusto che sia, essendo il più indicativo in tal senso - in particolare sul profilo qualitativo della produzione scientifica della candidata, ritenuto dalla Commissione non elevato.
D’altronde – aggiunge la doglianza in esame – che le pubblicazioni dell’appellata siano solo parzialmente coerenti con il settore concorsuale 10/D2 e altresì superficiali, e dunque che il giudizio riservatole da questa commissione fosse corretto, sembrerebbe trovare conferma nel giudizio dedicatole, da altra commissione, in occasione della candidatura avanzata per l’ASN sul diverso settore 10/D4 FILOLOGIA CLASSICA E TARDO ANTICA
In questo caso, infatti, diversamente che per la 10 D2, sarebbe stata ritenuta la coerenza delle sue pubblicazioni con quel settore disciplinare, e infatti ciò le ha consentito di essere ammessa alla relativa valutazione, ma tuttavia i suoi lavori sono stati parimenti ritenuti affetti da carenze metodologiche e contenutistiche, nonché di carattere meramente compilativo. Il che, nella prospettiva dell’appellante, corrobora il negativo giudizio di cui oggi si controverte.
4. Dal canto suo, la parte appellata – sarà bene precisarlo in limine trattandosi di questione connessa alla precedente– ritiene che il primo giudice, accogliendo il suddetto motivo di gravame, abbia implicitamente inteso stigmatizzare l’operato della Commissione anche nella parte in cui non ha ritenuto coerente col settore disciplinare, le suddette pubblicazioni, (ossia anche con riferimento ai criteri sub a) c) e d) del D.M. e non solo con quelli d) ed e) NdR).
Da ciò deriverebbe – nella prospettiva dell’appellata che, peraltro, in questo senso, ha riproposto il secondo motivo di ricorso nell’appello incidentale – che quale momento prescrittivo, dalla decisione gravata discenderebbe un’ulteriore indicazione rivolta alla Commissione che, al momento della riedizione del potere valutativo, dovrebbe dare per presupposto il dato che la produzione scientifica dell’appellata sia coerente col settore disciplinare 10 D2.
Effetto prescrittivo che – aggiunge sempre la parte appellante incidentale – non essendo stato oggetto di puntuale contestazione da parte dell’appellante principale, sarebbe oramai divenuto irrevocabile.
5. Iniziando la disamina col motivo proposto dall’appellante principale, esso è infondato.
5.1. Innanzitutto, contrariamente a quanto ivi evidenziato, con riferimento al periodo in cui risultano pubblicati i lavori della parte appellata – ossia il quadriennio 2020/2024 – la Commissione non ha espresso alcun giudizio, tanto meno negativo, riguardo ad essi, ma si è limitata a registrare il suddetto dato, in modo che, in assenza di commenti sul punto, esso è da ritenersi asettico e riepilogativo.
Questo significa che la Commissione non solo non ha stigmatizzato la brevità del periodo nel quale la candidata ha prodotto i suddetti lavori, ma tanto meno ne ha criticato la dis-continuità. La quale constatazione, a sua volta, priva questo dato di qualsivoglia valenza motivazionale.
5.2. Questa prima precisazione consente allora di validare vieppiù l’osservazione del primo giudice – che poi ha rappresentato il motivo prevalente, se non unico, che lo ha condotto ad accogliere il ricorso, e cioè che la Commissione non ha sufficientemente valutato le pubblicazioni della parte, benché esse fossero apparse su riviste di fascia A, ossia particolarmente prestigiose.
In altre parole il deficit motivazionale – che anche questo Collegio ritiene evidente – nel giudizio della Commissione risiede nel fatto che quest’ultima, pur avendo dato atto della autorevole, con riferimento al SSD, collocazione editoriale delle pubblicazioni, ha del tutto omesso, o quanto meno sub-valutato quest’ultimo dato, che è, se non altro per fatto notorio, di norma oltre modo significativo sia della rilevanza della pubblicazione, che della stessa sua afferenza al relativo settore disciplinare.
La suddetta condotta è, per vero, effettivamente sintomatica di un difetto di motivazione nell’espressione dei giudizi da parte della Commissione , soprattutto allorquando si consideri che: a) la suddetta collocazione editoriale, lasciava intravedere, se non addirittura presumere, un elevato livello scientifico dei lavori; b) la Commissione ha invece affermato che il contributo dell’appellata, come visto era modesto ed estemporaneo, così utilizzando aggettivazioni che mal si conciliano con l’alta specializzazione che caratterizza l’ordinaria produzione editoriale di quelle riviste e che, per tale motivo, si presentano non congruamente motivate ,se non vagamente (l’utilizzo dell’avverbio di modo “impreciso” è voluto NdR) contraddittorie.
In definitiva, va confermato l’arresto che, sul punto, è stato espresso dal giudice di primo grado e dunque rinnovato l’ordine, ivi contenuto, di rivalutare la domanda della parte appellata, ad opera di una Commissione in diversa composizione.
6. Il motivo con cui l’appellante incidentale contesta la decisione sulla ritenuta incoerenza della sua produzione scientifica con il settore disciplinare 10/D2 è parimenti infondato, così come non è corretta la ricostruzione dalla stessa proposta, secondo cui il giudice di primo grado si sarebbe, implicitamente, pronunciato nel senso della congruenza dei suoi lavori col predetto settore disciplinare.
6.1. Infatti, e innanzitutto, dalla lettura della sentenza gravata quel suddetto momento conformativo-prescrittivo, nel senso preteso dall’appellante incidentale, non emerge.
Al contrario in essa si legge testualmente che la Commissione avrebbe dovuto valutare fra l’altro, ai sensi della lett. f), proprio la rilevanza della produzione scientifica nel settore di riferimento, il che significa che quel giudice ha inteso ordinare, alla nuova Commissione proprio di verificare se il suddetto requisito sussista o meno nella produzione scientifica della candidata, senza affatto anticipare alcun giudizio di merito.
6.2. Del resto, laddove ciò avesse fatto, il giudice di prime cure sarebbe senz’altro incorso in errore perché avrebbe indebitamente violato la sfera della discrezionalità tecnica riservata alla Commissione di concorso, e, in seconda battuta, all’amministrazione titolare del relativo potere.
6.3. Né vi erano elementi in atti che deponevano, in senso inequivoco, per l’esistenza di detta coerenza. Al contrario è innegabile che il giudizio espresso dalla Commissione sul punto della non rilevanza dei suddetti lavori– indubbiamente, come visto al paragrafo precedente, eccessivamente ellittico e non esaustivo – abbia trovato comunque un elemento di riscontro estrinseco nella valutazione riservata, ai medesimi lavori, dalla Commissione per l’ASN relativa al SSD 10/D FILOLOGICA CLASSICA E TARDO ANTICA, che ha ritenuto, al contrario, coerenti dette pubblicazioni con quel diverso settore.
Infatti, seppure è vero che i due giudizi tecnici non sono necessariamente fra loro incompatibili, risulta anche altamente improbabile che le medesime pubblicazioni possano rilevare, per così dire, in utroque , in relazione a due diversi settori disciplinari ed è piuttosto verosimile che la pertinenza all’uno, escluda la ricomprensibilità di quei lavori nell’altro.
In definitiva allo stato non è possibile né affermare, ma neppure negare che tra il SSD 12/D e la produzione scientifica dell’appellata vi sia o meno congruenza. La relativa indagine, del resto, spetta esclusivamente alla nuova commissione di concorso per l’ASN che l’amministrazione dovrà provvedere a nominare.
7. Il terzo motivo di appello incidentale stigmatizza la decisione della Commissione, ritenendola viziata sotto il profilo del difetto di motivazione e del travisamento dei presupposti, nella valutazione qualitativa della produzione della candidata.
La parte appellante ritiene che sia la sua Monografia, dedicata alla scoperta e alla pubblicazione della tesi di laurea inedita di RG SQ, che le tre pubblicazioni di storia degli studi classici siano state oggetto di un’erronea e travisata valutazione da parte della Commissione.
In particolare, secondo la doglianza, i predetti studi – ingiustamente giudicati dalla Commissione come una mera trascrizione di documenti, accompagnati da elementari note esplicative – avrebbero invece apportato conoscenze innovative nel settore disciplinare di riferimento, riscuotendo, non a caso, commenti particolarmente lusinghieri, anche da parte di illustri studiosi della materia, nella comunità scientifica di riferimento. Giudizi che hanno motivato il loro apprezzamento rilevando come la ricercatrice abbia lodevolmente corredato i documenti da lei reperiti e pubblicati con approfondite note esplicative, ossia dando un giudizio totalmente opposto a quello espresso dall’organo consultivo.
In ogni caso, aggiunge, vi sarebbe contraddittorietà nel giudizio perché, mentre il giudizio di superficialità dei lavori sembrerebbe essere stato espresso in linea di principio, e con riferimento a tutti i lavori, la critica viene poi successivamente e specificamente declinata solo con riferimento alla suddetta monografia.
7.1. Il motivo è infondato innanzitutto perché, come è evidente anche dalla sua articolazione analitica riferita, con dovizia di considerazioni tecniche, a ciascun lavoro, pretende di impingere in valutazioni di merito che sono sottratte, in quanto tali, alla cognizione del giudice di legittimità.
7.2. D’altro canto è evidente che, per il tramite del suddetto scrutinio, l’appellante incidentale pretende inammissibilmente di sostituire il giudizio tecnico-discrezionale espresso da lei, e da altri studiosi, foss’anche autorevoli, a quello elaborato dalla Commissione di concorso che era, al contrario, nell’occorso, l’unica ed esclusiva titolare del relativo potere.
7.3. Tanto meno si ravvisa, nei giudizi della Commissione, la contestata contraddittorietà.
In realtà l’organo tecnico ha espresso un giudizio – secondo cui si tratterebbe di lavori sostanzialmente compilativi e poco approfonditi – che riguarda tutta la produzione scientifica e che viene puntualmente riportato a commento delle singole pubblicazioni, sebbene sia più specificamente ribadito in relazione alla monografia. Il che è per vero anche comprensibile, trattandosi del lavoro più importante, sotto il profilo della ponderosità, presentato nella procedura di valutazione dall’appellante incidentale.
7.4. Il suddetto giudizio di scarso approfondimento scientifico, del resto, come ricordato, trova una conferma nei risultati cui è giunta – analizzando i medesimi lavori – anche la Commissione di valutazione dell’ASN con riferimento al SSD 10 D, il che conferma che, quello qui in contestazione, non può ritenersi viziato.
7.5. In definitiva, sul punto non può che concludersi che, ad un giudizio intrinseco di legittimità, l’unico consentito in questa sede, l’analisi dei lavori dell’appellante incidentale che emerge dai lavori della commissione, così come i giudizi da questa espressi, si presentano non irragionevoli e tanto meno dis-funzionali ed incoerenti.
8. Questi motivi inducono al rigetto sia dell’appello principale che dell’appello incidentale.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposto, li rigetta entrambi.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER HI, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
ER UL, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER UL | ER HI |
IL SEGRETARIO