TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3054/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3054/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALIZIA Parte_1 C.F._1 ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VIA F. SAVINI 53 TERAMOpresso il difensore avv. GALIZIA ANTONELLA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ADRIANA URBANI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALIZIA C.F._3 ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F. SAVINI 53 64100 TERAMOpresso il difensore avv. GALIZIA ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. DI BERNARDO VITTORIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SALARA 49/G BASCIANOpresso il difensore avv. DI BERNARDO VITTORIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e poi i suoi eredi che hanno riassunto il processo interrotto, Parte_2 chiesero al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi rustici condotti in locazione da nel comune di Tossicia e quelli della società agricola , Parte_1 CP_1 essendovi uno scostamento tra mappe catastali e situazione reale;
cui la società confinante oppone in riconvenzionale domanda di usucapione , essendo stato il detto bene posseduto nella attuale consistenza, essendo le parti convinte della giustezza del confine, da oltre 40 anni;
dopo il frazionamento, avutosi nel 196, il bene passò alla società convenuta in forza di permuta da
[...]
Condotta istruttoria con prova per testi e CTU, fatte precisare le conclusioni e non Per_1 concessi i termini per le memorie conclusionali, in quanto non richiesti e quindi ritenuti rinunciati, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La consulenza tecnica con il quesito esaminata la documentazione in certi, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine, descriva il CTU lo stato degli immobili per cui è causa ed accerti il CTU la corrispondenza tra il confine ad oggi risultante e quello determinabile sulla base degli atti di provenienza, nonché in base ai parametri stabiliti dagli strumenti urbanistici locali applicabili ed eventualmente sulla base di tali dati provveda alla rideterminazione. Gli immobili sono situati nel comune di Tossicia in frazione Camerale località Coronella. Sono terreni in zona agricola, distinti in catasto al foglio 4, particelle 311 e 73, di proprietà e particelle 144 e 146 di proprietà della società agricola Pt_1 [...]
I terreni sono caratterizzati da giacitura in marcato declivio con linea di massima CP_1 pendenza orientata in posizione sud - nord, ed esposizione prevalente a nord. Il soprassuolo della particella 144, anche se catastalmente classificato quale seminativo, è in massima parte caratterizzato dalla presenza di una piantagione di alto fusto costituita da alberi di noce disposti in filari regolari. Il soprassuolo della particella numero 311 è in massima parte coltivato a seminativo, tuttavia si rileva la presenza di porzioni boschive. Sui terreni sussistono un muro con sovrastante ringhiera a recinzione del fabbricato ad uso residenziale di proprietà del signor e Parte_1 piante ad alto fusto. classe 69 ricorda che il confine è da sempre quello e che ha Persona_2 visto il fratello dell'attore incaricato delle pulizie. Si tratta di un muretto fino alla strada vicinale.
ha confermato, ricordando le particelle perché tempo fa le cedette in permuta. Il teste Persona_1 di parte attrice ricorda di aver visto effettuare sfalci anche altre la linea del muretto, che fu Pt_2 costruito solo nel 2003.Riveste però capitale importanza ai fini del decidere il primo filare di noci, seguito da altre file regolari, che secondo parte attrice insiste totalmente sulla particella che lui rivendica. Vi è poi l'affermazione che il muretto fu messo in maniera approssimativa;
comunque il teste che lo fece apporre, geometra, attesta che fu apposto di comune accordo, anche se secondo il teste di parte attrice quel muretto non segnava il confine, in quanto la originaria parte attrice sfalciava anche oltre quel muretto;
ciò però contrasta con il fatto non controverso che è posto a tre metri dalla piantagione di noci, e dal confine segnato dalla diversità di piantagioni, noci da una parte olivi dall'altra. Ora, come è ribadito da Cassazione, 28826/24, L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei pagina 2 di 3 confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa e univoca,
l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto e il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica. Secondo Cassazione, 21377/24, nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8327 del 01/09/1997, Rv. 507421; conf. Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 12322 del 23/06/2020, Rv. 658460). Ora, trattandosi indubbiamente di frazionamento, ma essendovi un confine di piantagioni ( noci da una parte, olivi dall'altra), per di più a distanza di tre metri dal muretto;
non resta che non considerare incerta la confinazione, che comunque è segnata da piantagioni diverse, da un muro di confine;
ed anche se non corrispondente alla linea catastale, va comunque considerato che la rivendica di parte convenuta va accolta, anche per la maggiore attendibilità dei testi di parte convenuta, che lì vivono e coltivano, piuttosto che il geometra parte attrice. Pertanto, essendovi una azione di regolamento di confini che fronteggia una azione di rivendica, si deve affermare che l'alto fusto delle noci, ben effigiate in foto e parte di un filare, attesta che il proprietario della piantagione la ha lì piantata da almeno quarant'anni. Del resto il frazionamento dei fratelli cui si fa riferimento ammonta al 1965, e pur Pt_1 attribuendovi il giusto valore negoziale non è incompatibile logicamente con la successiva azione di rivendica, ed essendo il possesso continuo attestato dalle piante ad alto fusto che ivi dimorano, a crescita notoriamente lenta, come i noci. Ne consegue che la domanda di accertamento di confini è respinta;
e va accolta la domanda di rivendica. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge la domanda attrice, accoglie la domanda di parte convenuta, e dichiara l'usucapione a favore della azienda convenuta foglio 4 particella 144 e 146; con confine delimitato dal muro di cinta della abitazione di parte attrice, proseguente in linea retta fino alla fine della particella 73.
Condanna parte attrice a pagare le spese di lite, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate. Teramo, 15 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3054/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALIZIA Parte_1 C.F._1 ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VIA F. SAVINI 53 TERAMOpresso il difensore avv. GALIZIA ANTONELLA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ADRIANA URBANI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALIZIA C.F._3 ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F. SAVINI 53 64100 TERAMOpresso il difensore avv. GALIZIA ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. DI BERNARDO VITTORIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SALARA 49/G BASCIANOpresso il difensore avv. DI BERNARDO VITTORIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e poi i suoi eredi che hanno riassunto il processo interrotto, Parte_2 chiesero al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi rustici condotti in locazione da nel comune di Tossicia e quelli della società agricola , Parte_1 CP_1 essendovi uno scostamento tra mappe catastali e situazione reale;
cui la società confinante oppone in riconvenzionale domanda di usucapione , essendo stato il detto bene posseduto nella attuale consistenza, essendo le parti convinte della giustezza del confine, da oltre 40 anni;
dopo il frazionamento, avutosi nel 196, il bene passò alla società convenuta in forza di permuta da
[...]
Condotta istruttoria con prova per testi e CTU, fatte precisare le conclusioni e non Per_1 concessi i termini per le memorie conclusionali, in quanto non richiesti e quindi ritenuti rinunciati, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La consulenza tecnica con il quesito esaminata la documentazione in certi, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine, descriva il CTU lo stato degli immobili per cui è causa ed accerti il CTU la corrispondenza tra il confine ad oggi risultante e quello determinabile sulla base degli atti di provenienza, nonché in base ai parametri stabiliti dagli strumenti urbanistici locali applicabili ed eventualmente sulla base di tali dati provveda alla rideterminazione. Gli immobili sono situati nel comune di Tossicia in frazione Camerale località Coronella. Sono terreni in zona agricola, distinti in catasto al foglio 4, particelle 311 e 73, di proprietà e particelle 144 e 146 di proprietà della società agricola Pt_1 [...]
I terreni sono caratterizzati da giacitura in marcato declivio con linea di massima CP_1 pendenza orientata in posizione sud - nord, ed esposizione prevalente a nord. Il soprassuolo della particella 144, anche se catastalmente classificato quale seminativo, è in massima parte caratterizzato dalla presenza di una piantagione di alto fusto costituita da alberi di noce disposti in filari regolari. Il soprassuolo della particella numero 311 è in massima parte coltivato a seminativo, tuttavia si rileva la presenza di porzioni boschive. Sui terreni sussistono un muro con sovrastante ringhiera a recinzione del fabbricato ad uso residenziale di proprietà del signor e Parte_1 piante ad alto fusto. classe 69 ricorda che il confine è da sempre quello e che ha Persona_2 visto il fratello dell'attore incaricato delle pulizie. Si tratta di un muretto fino alla strada vicinale.
ha confermato, ricordando le particelle perché tempo fa le cedette in permuta. Il teste Persona_1 di parte attrice ricorda di aver visto effettuare sfalci anche altre la linea del muretto, che fu Pt_2 costruito solo nel 2003.Riveste però capitale importanza ai fini del decidere il primo filare di noci, seguito da altre file regolari, che secondo parte attrice insiste totalmente sulla particella che lui rivendica. Vi è poi l'affermazione che il muretto fu messo in maniera approssimativa;
comunque il teste che lo fece apporre, geometra, attesta che fu apposto di comune accordo, anche se secondo il teste di parte attrice quel muretto non segnava il confine, in quanto la originaria parte attrice sfalciava anche oltre quel muretto;
ciò però contrasta con il fatto non controverso che è posto a tre metri dalla piantagione di noci, e dal confine segnato dalla diversità di piantagioni, noci da una parte olivi dall'altra. Ora, come è ribadito da Cassazione, 28826/24, L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei pagina 2 di 3 confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa e univoca,
l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto e il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica. Secondo Cassazione, 21377/24, nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8327 del 01/09/1997, Rv. 507421; conf. Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 12322 del 23/06/2020, Rv. 658460). Ora, trattandosi indubbiamente di frazionamento, ma essendovi un confine di piantagioni ( noci da una parte, olivi dall'altra), per di più a distanza di tre metri dal muretto;
non resta che non considerare incerta la confinazione, che comunque è segnata da piantagioni diverse, da un muro di confine;
ed anche se non corrispondente alla linea catastale, va comunque considerato che la rivendica di parte convenuta va accolta, anche per la maggiore attendibilità dei testi di parte convenuta, che lì vivono e coltivano, piuttosto che il geometra parte attrice. Pertanto, essendovi una azione di regolamento di confini che fronteggia una azione di rivendica, si deve affermare che l'alto fusto delle noci, ben effigiate in foto e parte di un filare, attesta che il proprietario della piantagione la ha lì piantata da almeno quarant'anni. Del resto il frazionamento dei fratelli cui si fa riferimento ammonta al 1965, e pur Pt_1 attribuendovi il giusto valore negoziale non è incompatibile logicamente con la successiva azione di rivendica, ed essendo il possesso continuo attestato dalle piante ad alto fusto che ivi dimorano, a crescita notoriamente lenta, come i noci. Ne consegue che la domanda di accertamento di confini è respinta;
e va accolta la domanda di rivendica. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge la domanda attrice, accoglie la domanda di parte convenuta, e dichiara l'usucapione a favore della azienda convenuta foglio 4 particella 144 e 146; con confine delimitato dal muro di cinta della abitazione di parte attrice, proseguente in linea retta fino alla fine della particella 73.
Condanna parte attrice a pagare le spese di lite, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate. Teramo, 15 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3