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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/11/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1371/2022, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , elettivamente domiciliati in Grosseto, Via Trento Parte_4 C.F._4
n. 86, presso lo studio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
ATTORI
contro
(C.F. con la mandataria in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 3 presso lo studio dell'avv.
GI CI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Controparte_3 C.F._5
Piazza San Michele n. 3, presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Niccolò Antichi che lo rappresenta e difense giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
e
. (C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 3 presso lo studio dell'avv.
GI CI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
e
(C.F. , in persona del procuratore, Controparte_5 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Dei Barberi n. 108, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
SI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
nonché
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_6 P.IVA_4
e difesa dagli Avv.ti Daniele Bresciani e Claudio Marconi giusta procura allegata al ricorso per intervento depositato il 12.12.2014 nell'ambito della procedura esecutiva n. 268/2012 R.G.EI., allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_7 P.IVA_5
domiciliata in Empoli (FI), Via XI Febbraio n. 113, presso lo studio dell'Avv. Alberto Migliorini che la rappresenta giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
e
QUALE MANDATARIA DI CP_8 Controparte_9
; Controparte_10
; Controparte_11
; Controparte_12
Controparte_13
; CP_14
Controparte_15
; Controparte_16
; CP_17
; CP_18
CONVENUTI CONTUMACI Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 268/2012
R.G.EI. (+ 131/2015 R.G.EI.)
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 3.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto da
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, quali esecutati nell'ambito della procedura esecutiva n. 268/2012 R.G.EI. (+ Parte_4
131/2015 R.G.EI.), all'esito dell'ordinanza emessa in data 21.5.2022, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di sospensione ivi formulata. Parte attrice deduceva quale unico motivo di opposizione la nullità del contratto di mutuo agrario del 5.8.2011 per difetto originario di causa (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), giacché le somme mutuate, in deroga a quanto stabilito dall'art. 43 TUB, erano state destinate al pagamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario con condanna alle restituzione delle somme versate a titolo di rata e delle somme acquisite in sede esecutiva, nonché con condanna ex art. 96 c.p.c. del creditore opposto.
Si costituivano , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, cessionaria di parte Controparte_1 Controparte_19
mutuante del contratto de quo, formulava le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Grosseto, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: In Via preliminare: a.- accertare e dichiarare
l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente,
respingere la richiesta di sospensione delle procedure esecutive immobiliari riunite nn° 268/2012 REI e
131/2015 REI, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
Nel merito in via principale: b.-
accertare e dichiarare la validità e l'efficacia di titolo esecutivo del contratto di mutuo del 5.08.2011, e per
l'effetto, respingere integralmente l'opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. proposta da Parte_1
, e , per i motivi di cui alla narrativa del Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_4
presente atto;
c.- accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità ex art. 96 comma 2 cpc e dell' art. 2043
c.c. in capo alla e, quindi, l'infondatezza della domanda di risarcimento danni ex adverso Controparte_1
avanzata, della domanda di ripetizione dell'indebito e di assegnazione delle somme che verranno ricavate dalla
vendita, per quanto in precedenza argomentato, e per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione ex art.
615 comma II c.p.c. proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] , per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
In via subordinata ed in via riconvenzionale: Parte_4
d.- con riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di declaratoria
di nullità del contratto di mutuo del 5.08.2011, accertare e dichiarare la conversione del suddetto mutuo
fondiario/agrario in ordinario contratto di finanziamento ipotecario sussistendone i presupposti, con condanna
di , e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal
giorno del pagamento o in subordine della domanda In Via Subordinata gradata e sempre In Via
Riconvenzionale: e.- con riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accertamento di nullità
del suddetto contratto di mutuo e di rigetto della domanda di accertamento di conversione del medesimo
contratto in finanziamento ipotecario, condannare , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva
[...] Parte_4
somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda;
f.- con
riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente,
condannare ex art. 2033 c.c. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro
[...]
3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda”. Il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 25.10.2022 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, VI co. c.p.c.
All'udienza del 20.6.2023 le parti si riportavano alle richieste formulate e con ordinanza del 23.6.2023
veniva concesso termine alle parti per esperire il procedimento di mediazione.
All'udienza del 13.2.2024 parte attrice dava atto di aver depositato verbale negativo di mediazione e insisteva nelle richieste istruttorie formulate. Con ordinanza emessa in pari data veniva disposta l'acquisizione dei fascicoli nn. 268/2012 e 131/2015 R.G.EI. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.6.2025, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento. Con l'opposizione in oggetto, gli attori lamentano la nullità del contratto di mutuo agrario azionato dal creditore opposto per difetto originario della causa legale, essendo stato Controparte_1
il mutuo concluso per il pagamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario.
Giova evidenziare che per mutuo di scopo deve intendersi quel contratto preordinato alla realizzazione di una finalità necessaria;
destinazione che entra a far parte della struttura stessa del negozio, connotandone il profilo causale.
In particolare, l'elemento caratterizzante di tali fattispecie è che una somma di danaro venga concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale.
Con riferimento alla nullità del mutuo azionato, parte attrice ha dedotto che l'importo finanziato è
stato impiegato dalla mutuataria non per le prescritte finalità agrarie, ma per estinguere pregresse posizioni debitorie. Ciò determinerebbe la mancanza di causa delle operazioni di finanziamento concluse unicamente per ottenere un nuovo credito al di fuori dei presupposti causali tipici del contratto di mutuo agrario.
Al fine di una corretta indagine occorre ricorrere ad un'interpretazione sistematica delle norme applicate raccordandole con quelle pattizie espresse dalle parti nei due contratti.
Ebbene l'art. 43 TUB, richiamato nei contratti, qualifica al n.
1. l'oggetto del credito agrario “Il credito
agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e
zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali”. Nel successivo n. 3 vengono specificate che per attività connesse e collaterali si intendono “attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività
individuate dal CICR”.
Ciò detto, deve , inoltre, rilevarsi che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né
l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili a garanzia ipotecaria (Cass., III civile, 20 aprile 2007, n. 9511; conforme conforme, Cass., n. 4792/2012).
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “nel mutuo fondiario, il finanziamento dietro garanzia
ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene
l'illiceità” (Cass., 28663/2013). Sotto tale profilo con recente arresto le Sezioni Unite della Suprema
Corte hanno affermato che “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita
dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché
non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate
a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione
frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale
destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod.
proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (cfr. Cass. SU n. 5841/2025).
Alla stregua dei principi fin qui esposti, si rileva che, nella fattispecie in esame, benché il contratto di mutuo in oggetto sia stato qualificato come “agrario” e richiami l'art. 43 TUB, le parti, all'art. 1,
hanno concordemente ed espressamente individuato quale finalità del finanziamento, il consolidamento di alcune pregresse passività della società mutuataria, ivi espressamente menzionate, e non quella tipica prevista in materia di credito agrario dal richiamato art. 43 TUB.
Conseguentemente, la circostanza che tali somme siano state realmente impiegate per la finalità
concretamente indicata dalle parti nella clausola di destinazione, come indicato anche da parte opponente, esclude qualsiasi deviazione rispetto a quanto espressamente pattuito dalle parti.
Invero, dalla documentazione in atti, risulta che con contratto di mutuo concluso con atto a rogito del Notaio del 5.8.2011 la ha concesso a titolo di prestito agli Controparte_19
odierni opponenti, l'importo di 3.213.000,00 euro, da restituirsi in rate semestrali, per la durata di anni trenta (cfr. all. 1 atto di citazione) “per la realizzazione del prospettato programma di investimenti
concernente ripianamento passività dell'azienda agraria nonché l'affrancazione dai vincoli di riservato
dominio a favore di ” e non vi è alcun ulteriore e specifico riferimento all' individuazione CP_20
concreta del programma di investimenti.
Inoltre, dall'art. 3 si evince che la somma mutuata è stata consegnata alla parte mutuataria che ne ha rilasciato “ampia e liberatoria quietanza”.
A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, i mutuatari hanno poi concesso alla banca il diritto di iscrivere ipoteca sui beni immobili descritti nel contratto (art. 6). Vi è dunque, già nella pattuizione iniziale tra le parti e nell'intenzione dei contraenti una generica destinazione del finanziamento ai motivi individuati dalla mutuataria ed una disponibilità della banca ad effettuare tale finanziamento coincidente al ripianamento di passività pregresse.
Nel caso di specie, pertanto, in cui l'erogazione di denaro si è concretamente realizzata, come emerge dalla lettura dell'art. 3 del contratto di mutuo de quo, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito da parte del mutuatario, deve, dunque, ribadirsi che il negozio in esame risulta un idoneo titolo esecutivo trattandosi di un mutuo fondiario che non configura, alla luce della disciplina di cui agli artt. 38 seg. d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, un'ipotesi di mutuo di scopo.
Resta, dunque, assorbite ogni ulteriore domanda.
In conclusione, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza del presente giudizio di merito e vanno poste a carico di parte attrice in solido come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo con riferimento alla posizione di al valore del credito contestato considerando, altresì, la Controparte_1
diminuzione per la non complessità delle singole fasi del giudizio e per gli ulteriori creditori, parti necessarie, il valore indeterminabile in ragione dell'unico motivo di opposizione e dell'effettiva attività difensiva svolta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e in solido alla rifusione delle spese
[...] Parte_4
processuali in favore di che liquida in € 24.668,00 per compenso Controparte_1
professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge,
nonché in favore di , Controparte_3 Controparte_4
, , che
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
liquida in € 7.600,00 ciascuno oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Grosseto, lì 4/11/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1371/2022, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , elettivamente domiciliati in Grosseto, Via Trento Parte_4 C.F._4
n. 86, presso lo studio dell'Avv. GIACOMO DE CESARIS che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
ATTORI
contro
(C.F. con la mandataria in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 3 presso lo studio dell'avv.
GI CI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Controparte_3 C.F._5
Piazza San Michele n. 3, presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Niccolò Antichi che lo rappresenta e difense giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
e
. (C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 3 presso lo studio dell'avv.
GI CI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
e
(C.F. , in persona del procuratore, Controparte_5 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Dei Barberi n. 108, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
SI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
nonché
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_6 P.IVA_4
e difesa dagli Avv.ti Daniele Bresciani e Claudio Marconi giusta procura allegata al ricorso per intervento depositato il 12.12.2014 nell'ambito della procedura esecutiva n. 268/2012 R.G.EI., allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_7 P.IVA_5
domiciliata in Empoli (FI), Via XI Febbraio n. 113, presso lo studio dell'Avv. Alberto Migliorini che la rappresenta giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
e
QUALE MANDATARIA DI CP_8 Controparte_9
; Controparte_10
; Controparte_11
; Controparte_12
Controparte_13
; CP_14
Controparte_15
; Controparte_16
; CP_17
; CP_18
CONVENUTI CONTUMACI Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 268/2012
R.G.EI. (+ 131/2015 R.G.EI.)
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 3.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto da
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, quali esecutati nell'ambito della procedura esecutiva n. 268/2012 R.G.EI. (+ Parte_4
131/2015 R.G.EI.), all'esito dell'ordinanza emessa in data 21.5.2022, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di sospensione ivi formulata. Parte attrice deduceva quale unico motivo di opposizione la nullità del contratto di mutuo agrario del 5.8.2011 per difetto originario di causa (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), giacché le somme mutuate, in deroga a quanto stabilito dall'art. 43 TUB, erano state destinate al pagamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario con condanna alle restituzione delle somme versate a titolo di rata e delle somme acquisite in sede esecutiva, nonché con condanna ex art. 96 c.p.c. del creditore opposto.
Si costituivano , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, cessionaria di parte Controparte_1 Controparte_19
mutuante del contratto de quo, formulava le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di
Grosseto, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: In Via preliminare: a.- accertare e dichiarare
l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente,
respingere la richiesta di sospensione delle procedure esecutive immobiliari riunite nn° 268/2012 REI e
131/2015 REI, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
Nel merito in via principale: b.-
accertare e dichiarare la validità e l'efficacia di titolo esecutivo del contratto di mutuo del 5.08.2011, e per
l'effetto, respingere integralmente l'opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. proposta da Parte_1
, e , per i motivi di cui alla narrativa del Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_4
presente atto;
c.- accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità ex art. 96 comma 2 cpc e dell' art. 2043
c.c. in capo alla e, quindi, l'infondatezza della domanda di risarcimento danni ex adverso Controparte_1
avanzata, della domanda di ripetizione dell'indebito e di assegnazione delle somme che verranno ricavate dalla
vendita, per quanto in precedenza argomentato, e per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione ex art.
615 comma II c.p.c. proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] , per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
In via subordinata ed in via riconvenzionale: Parte_4
d.- con riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di declaratoria
di nullità del contratto di mutuo del 5.08.2011, accertare e dichiarare la conversione del suddetto mutuo
fondiario/agrario in ordinario contratto di finanziamento ipotecario sussistendone i presupposti, con condanna
di , e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal
giorno del pagamento o in subordine della domanda In Via Subordinata gradata e sempre In Via
Riconvenzionale: e.- con riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accertamento di nullità
del suddetto contratto di mutuo e di rigetto della domanda di accertamento di conversione del medesimo
contratto in finanziamento ipotecario, condannare , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva
[...] Parte_4
somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda;
f.- con
riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente,
condannare ex art. 2033 c.c. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro
[...]
3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda”. Il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 25.10.2022 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, VI co. c.p.c.
All'udienza del 20.6.2023 le parti si riportavano alle richieste formulate e con ordinanza del 23.6.2023
veniva concesso termine alle parti per esperire il procedimento di mediazione.
All'udienza del 13.2.2024 parte attrice dava atto di aver depositato verbale negativo di mediazione e insisteva nelle richieste istruttorie formulate. Con ordinanza emessa in pari data veniva disposta l'acquisizione dei fascicoli nn. 268/2012 e 131/2015 R.G.EI. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.6.2025, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento. Con l'opposizione in oggetto, gli attori lamentano la nullità del contratto di mutuo agrario azionato dal creditore opposto per difetto originario della causa legale, essendo stato Controparte_1
il mutuo concluso per il pagamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario.
Giova evidenziare che per mutuo di scopo deve intendersi quel contratto preordinato alla realizzazione di una finalità necessaria;
destinazione che entra a far parte della struttura stessa del negozio, connotandone il profilo causale.
In particolare, l'elemento caratterizzante di tali fattispecie è che una somma di danaro venga concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale.
Con riferimento alla nullità del mutuo azionato, parte attrice ha dedotto che l'importo finanziato è
stato impiegato dalla mutuataria non per le prescritte finalità agrarie, ma per estinguere pregresse posizioni debitorie. Ciò determinerebbe la mancanza di causa delle operazioni di finanziamento concluse unicamente per ottenere un nuovo credito al di fuori dei presupposti causali tipici del contratto di mutuo agrario.
Al fine di una corretta indagine occorre ricorrere ad un'interpretazione sistematica delle norme applicate raccordandole con quelle pattizie espresse dalle parti nei due contratti.
Ebbene l'art. 43 TUB, richiamato nei contratti, qualifica al n.
1. l'oggetto del credito agrario “Il credito
agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e
zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali”. Nel successivo n. 3 vengono specificate che per attività connesse e collaterali si intendono “attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività
individuate dal CICR”.
Ciò detto, deve , inoltre, rilevarsi che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né
l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili a garanzia ipotecaria (Cass., III civile, 20 aprile 2007, n. 9511; conforme conforme, Cass., n. 4792/2012).
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “nel mutuo fondiario, il finanziamento dietro garanzia
ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene
l'illiceità” (Cass., 28663/2013). Sotto tale profilo con recente arresto le Sezioni Unite della Suprema
Corte hanno affermato che “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita
dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché
non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate
a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione
frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale
destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod.
proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (cfr. Cass. SU n. 5841/2025).
Alla stregua dei principi fin qui esposti, si rileva che, nella fattispecie in esame, benché il contratto di mutuo in oggetto sia stato qualificato come “agrario” e richiami l'art. 43 TUB, le parti, all'art. 1,
hanno concordemente ed espressamente individuato quale finalità del finanziamento, il consolidamento di alcune pregresse passività della società mutuataria, ivi espressamente menzionate, e non quella tipica prevista in materia di credito agrario dal richiamato art. 43 TUB.
Conseguentemente, la circostanza che tali somme siano state realmente impiegate per la finalità
concretamente indicata dalle parti nella clausola di destinazione, come indicato anche da parte opponente, esclude qualsiasi deviazione rispetto a quanto espressamente pattuito dalle parti.
Invero, dalla documentazione in atti, risulta che con contratto di mutuo concluso con atto a rogito del Notaio del 5.8.2011 la ha concesso a titolo di prestito agli Controparte_19
odierni opponenti, l'importo di 3.213.000,00 euro, da restituirsi in rate semestrali, per la durata di anni trenta (cfr. all. 1 atto di citazione) “per la realizzazione del prospettato programma di investimenti
concernente ripianamento passività dell'azienda agraria nonché l'affrancazione dai vincoli di riservato
dominio a favore di ” e non vi è alcun ulteriore e specifico riferimento all' individuazione CP_20
concreta del programma di investimenti.
Inoltre, dall'art. 3 si evince che la somma mutuata è stata consegnata alla parte mutuataria che ne ha rilasciato “ampia e liberatoria quietanza”.
A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, i mutuatari hanno poi concesso alla banca il diritto di iscrivere ipoteca sui beni immobili descritti nel contratto (art. 6). Vi è dunque, già nella pattuizione iniziale tra le parti e nell'intenzione dei contraenti una generica destinazione del finanziamento ai motivi individuati dalla mutuataria ed una disponibilità della banca ad effettuare tale finanziamento coincidente al ripianamento di passività pregresse.
Nel caso di specie, pertanto, in cui l'erogazione di denaro si è concretamente realizzata, come emerge dalla lettura dell'art. 3 del contratto di mutuo de quo, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito da parte del mutuatario, deve, dunque, ribadirsi che il negozio in esame risulta un idoneo titolo esecutivo trattandosi di un mutuo fondiario che non configura, alla luce della disciplina di cui agli artt. 38 seg. d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, un'ipotesi di mutuo di scopo.
Resta, dunque, assorbite ogni ulteriore domanda.
In conclusione, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza del presente giudizio di merito e vanno poste a carico di parte attrice in solido come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo con riferimento alla posizione di al valore del credito contestato considerando, altresì, la Controparte_1
diminuzione per la non complessità delle singole fasi del giudizio e per gli ulteriori creditori, parti necessarie, il valore indeterminabile in ragione dell'unico motivo di opposizione e dell'effettiva attività difensiva svolta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e in solido alla rifusione delle spese
[...] Parte_4
processuali in favore di che liquida in € 24.668,00 per compenso Controparte_1
professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge,
nonché in favore di , Controparte_3 Controparte_4
, , che
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
liquida in € 7.600,00 ciascuno oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Grosseto, lì 4/11/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolò