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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1863/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1863 dell'anno 2023
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Vittorio Parte_1
Gabriele, ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Volturno n.
2, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Scaminaci ed elettivamente all'indirizzo p.e.c.:
giusta procura in atti Email_1
Resistente
***
Con ricorso depositato in data 27.10.23 ha spiegato Parte_1 ricorso in opposizione ex art. 22, l. n. 689/81, avverso:
- l'ordinanza n. 33/2023, del 13.9.2023 – Reg. Generale n. 1725 del
14.9.2023 notificata il 27.9.2023, relativa alla sanzione amministrativa di cui al Verbale di Contestazione per illecito amministrativo n. 15/2018, del 26.9.2018, elevato da Regione
Carabinieri Forestale “Calabria”, per la violazione dell'art. 5, comma 1, D.Lgs n. 209/2003, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.112,27;
- l'ordinanza n. 34/2023, del 13.9.2023 – Reg del valore. Generale
n. 1726 del 14.9.2023, notificata il 27.9.2023, relativa alla sanzione amministrativa di cui al Verbale di Contestazione per illecito amministrativo n. 16/2018, del 26.9.2018, elevato da Regione
Carabinieri Forestale “Calabria”, per la violazione dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n. 209/2003,con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.112,27.
I Militari hanno contestato al la violazione della fattispecie di Parte_1 cui all'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 209/2003, a motivo dell'abbandono di due autoveicoli destinati alla demolizione, uno marca “Suzuki”, modello
“TA”, ed un altro marca “Fiat”, modello “Cinquecento”, entrambi di sua proprietà, come gli accertatori hanno avuto modo di inferire dall'interrogazione della banca dati “ACI”, omettendo così di consegnarle ad un centro di raccolta o a concessionario autorizzato.
Il ricorrente ha eccepito la mancanza dei presupposti per l'emissione del provvedimento di accertamento, ed in particolare l'elemento soggettivo, rappresentando di aver lasciato tali autovetture ben custodite all'interno di immobile di sua proprietà, nella esclusiva disponibilità della sua ex coniuge assegnataria dell'immobile in questione quale casa familiare in forza della sentenza di separazione n. 728/2005 resa dal Tribunale di Trapani. Ha precisato di non aver più fatto accesso presso il suddetto immobile dopo il formale rilascio avvenuto in favore della moglie nell'anno 2004 (producendo all'uopo il relativo verbale, cfr. all. 2) e di aver appreso solo nel 2018, dopo la notifica dei verbali di contestazione summenzionati che le sue autovetture fossero state spostate dall'interno dell'abitazione sita in
Trapani, frazione Xitta, nella via Marsala n. 469 sulla strada antistante l'ingresso della villetta, circostanza a motivo della quale ha sporto denuncia innanzi ai Carabinieri del Nucleo CP_2
2 In punto di diritto, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3, l. n. 689/81, per l'applicazione della sanzione amministrativa, dovendoglisi applicare l'esimente della buona fede, stante l'inconsapevolezza relativa allo stato di abbandono delle proprie autovetture, che egli ha creduto – per converso – correttamente custodite all'interno dell'ex casa coniugale.
Pertanto, ha, dunque, chiesto dl Tribunale di: “ritenere Parte_1
e dichiarare la nullità delle Ordinanze Ingiunzione 33 e 34 del 14.9.2023 emesse dal notificate in data 27.9.2023 in Controparte_1 quanto l'illecito amministrativo contestato non è addebitabile al Sig. Parte_1
.
[...]
Costituendosi in giudizio, il ha Controparte_1 avversato, sia in un punto di fatto, che in punto di diritto, le deduzioni del ricorrente, sottolineando il dato oggettivo circa lo stato di abbandono delle due autovetture (ritrovate dai Militari entrambe prive di targa, non marcianti, con i pneumatici totalmente sgonfi, e la Suzuki TA priva anche del lunotto posteriore), e la non conformità di tale dato rispetto a quanto dichiarato dal in sede di denunzia, ovvero di avere lasciato le Parte_1 auto con le targhe originali perfettamente funzionanti all'interno dell'immobile di sua proprietà.
Parte resistente ha, dunque, chiesto al Tribunale di: “Rigettare le domande del ricorrente poiché totalmente infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare l'efficacia delle due ordinanze ingiunzione impugnate, condannando il ricorrente al pagamento delle sanzioni irrogate con le stesse ordinanze”.
*****
Con le due ordinanze ingiunzione impugnate è stato contestato al ricorrente la violazione del D. Lgs 24 Giugno 2003 n. 209 art. 5 c. 1, sanzionata dall'art. 13 comma 2, per aver omesso, in qualità di proprietario, la consegna ad un centro raccolta autorizzato rispettivamente di due veicoli a motore accertati come veicoli fuori uso perché in evidente stato di abbandono e quindi rifiuti destinati
3 alla demolizione, come meglio specificati nei due verbali notificati al ricorrente.
Il D. Lgs 24 Giugno 2003 n. 209 e s.m.i., attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, si applica ai veicoli così definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia. L' art. 3 al comma 2 del citato d.lgs. stabilisce che “Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):… d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono”.
Per qualificare un veicolo come "fuori uso" e quindi "rifiuto" è sufficiente che dallo stato in cui si trova si possa desumere la volontà di abbandono da parte del proprietario del veicolo e la oggettiva inidoneità a svolgere la sua funzione
((in tal senso Cass. pen. n.15302/2021; Cass. Pen., sez. III, 20492/2014; Cass.
Pen., sez. III, 21963/2005). La citata normativa si pone l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, affinché siano protette, conservate e migliorate le qualità di questo;
di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;
nonché di determinare presupposti e condizioni che assicurino un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali dei veicoli (cfr. art. 2, D.l.gs. 209/2003). A tal proposito, il legislatore ha previsto che il veicolo destinato alla demolizione debba essere consegnato dal detentore ad un centro di raccolta autorizzato (art. 5, co. 1, D.lgs. 209/2003).
Da tali disposizioni si desume come ciò che rileva ai fini della qualificazione del veicolo come rifiuto e, quindi, della sua destinazione alla demolizione è il fatto oggettivo che esso si trovi in “evidente stato di abbandono”, con conseguente irrilevanza della volontà del proprietario o di chi ha il potere di disporne. In altri termini il veicolo si deve considerare abbandonato e, quindi, destinato alla
4 demolizione non perché lo ha deciso il proprietario ma perché la sua condizione oggettiva è inequivoco indice di tale destinazione.
Nel caso di specie, non è in contestazione la condizione di abbandono in cui sono stati trovati i due veicoli di proprietà del;
non è, dunque, Parte_1 contestata la oggettiva sussumibilità degli stessi nel concetto di “veicoli fuori uso” ex art. 5 citato.
Ciò che è, invece, contestata è la riferibilità soggettiva di tale infrazione all'odierno ricorrente, il quale ha affermato che, pur essendone proprietario, non ne aveva più la disponibilità da anni, ovvero sin da quando, rilasciando l'immobile destinato a casa coniugale alla sua ex coniuge, ha ivi lasciato custodite entrambe le autovetture.
Orbene, ai fini della normativa richiamata per “detentore" si intende, come chiarito dalla lett. c art. 3 co.1, il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo.
Nel caso di specie, va confermata la responsabilità per l'illecito oggetto dell'ordinanza impugnata stante la pacifica qualità di proprietario del veicolo rivestita dal , non essendo stato dimostrato che terzi soggetti ne Parte_1 avessero effettivamente la detenzione.
Il ricorrente non ha allegato alcun titolo dal quale inferire che terzi avessero avuto, nel periodo in cui è stata comminata la sanzione, la giuridica disponibilità.
Vero è poi che nel verbale di rilascio dell'immobile alla ex coniuge nell'anno
004 (cfr. all. 4) è fatta menzione della presenza, all'interno della villetta della
Suzuki di proprietà del ricorrente, ma tale dato non prova che egli non ne fosse tornato nella piena disponibilità, tanto più che a fronte della espressa manifestazione di volontà dello stesso di riprendere possesso della suddetta autovettura al più presto. In seno al predetto verbale, poi, non è stato fatto alcun riferimento alla presenza della Fiat 500.
Non costa, poi, alcun atto dal quale ricavare che il avesse reclamato Parte_1 la consegna delle proprie autovetture, né risultano rinunzie pregresse rispetto a
5 quella presentata solo in data 30.10.2018, ovvero solo dopo i verbali n. 15 e 16 del 26.9.2018.
Conseguentemente, l'odierno opponente, in quanto proprietario dei veicoli in questione e dunque giuridicamente tenuto alla loro custodia, ed in assenza di una prova positiva circa la detenzione degli stessi in capo a terzi, deve ritenersi responsabile dell'infrazione contestata, a nulla rilevando il dato della presenza della autovetture su stradella privata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in ossequio ai parametri dettati dal D.M. 147/2022, oltre spese generali, e oneri riflessi
(CPDEL E ). CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione
- condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 1.278,00 oltre spese generali, e oneri riflessi
(CPDEL E . CP_3
Trapani, 4.4.2024
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1863 dell'anno 2023
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Vittorio Parte_1
Gabriele, ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Volturno n.
2, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Scaminaci ed elettivamente all'indirizzo p.e.c.:
giusta procura in atti Email_1
Resistente
***
Con ricorso depositato in data 27.10.23 ha spiegato Parte_1 ricorso in opposizione ex art. 22, l. n. 689/81, avverso:
- l'ordinanza n. 33/2023, del 13.9.2023 – Reg. Generale n. 1725 del
14.9.2023 notificata il 27.9.2023, relativa alla sanzione amministrativa di cui al Verbale di Contestazione per illecito amministrativo n. 15/2018, del 26.9.2018, elevato da Regione
Carabinieri Forestale “Calabria”, per la violazione dell'art. 5, comma 1, D.Lgs n. 209/2003, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.112,27;
- l'ordinanza n. 34/2023, del 13.9.2023 – Reg del valore. Generale
n. 1726 del 14.9.2023, notificata il 27.9.2023, relativa alla sanzione amministrativa di cui al Verbale di Contestazione per illecito amministrativo n. 16/2018, del 26.9.2018, elevato da Regione
Carabinieri Forestale “Calabria”, per la violazione dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n. 209/2003,con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.112,27.
I Militari hanno contestato al la violazione della fattispecie di Parte_1 cui all'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 209/2003, a motivo dell'abbandono di due autoveicoli destinati alla demolizione, uno marca “Suzuki”, modello
“TA”, ed un altro marca “Fiat”, modello “Cinquecento”, entrambi di sua proprietà, come gli accertatori hanno avuto modo di inferire dall'interrogazione della banca dati “ACI”, omettendo così di consegnarle ad un centro di raccolta o a concessionario autorizzato.
Il ricorrente ha eccepito la mancanza dei presupposti per l'emissione del provvedimento di accertamento, ed in particolare l'elemento soggettivo, rappresentando di aver lasciato tali autovetture ben custodite all'interno di immobile di sua proprietà, nella esclusiva disponibilità della sua ex coniuge assegnataria dell'immobile in questione quale casa familiare in forza della sentenza di separazione n. 728/2005 resa dal Tribunale di Trapani. Ha precisato di non aver più fatto accesso presso il suddetto immobile dopo il formale rilascio avvenuto in favore della moglie nell'anno 2004 (producendo all'uopo il relativo verbale, cfr. all. 2) e di aver appreso solo nel 2018, dopo la notifica dei verbali di contestazione summenzionati che le sue autovetture fossero state spostate dall'interno dell'abitazione sita in
Trapani, frazione Xitta, nella via Marsala n. 469 sulla strada antistante l'ingresso della villetta, circostanza a motivo della quale ha sporto denuncia innanzi ai Carabinieri del Nucleo CP_2
2 In punto di diritto, il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3, l. n. 689/81, per l'applicazione della sanzione amministrativa, dovendoglisi applicare l'esimente della buona fede, stante l'inconsapevolezza relativa allo stato di abbandono delle proprie autovetture, che egli ha creduto – per converso – correttamente custodite all'interno dell'ex casa coniugale.
Pertanto, ha, dunque, chiesto dl Tribunale di: “ritenere Parte_1
e dichiarare la nullità delle Ordinanze Ingiunzione 33 e 34 del 14.9.2023 emesse dal notificate in data 27.9.2023 in Controparte_1 quanto l'illecito amministrativo contestato non è addebitabile al Sig. Parte_1
.
[...]
Costituendosi in giudizio, il ha Controparte_1 avversato, sia in un punto di fatto, che in punto di diritto, le deduzioni del ricorrente, sottolineando il dato oggettivo circa lo stato di abbandono delle due autovetture (ritrovate dai Militari entrambe prive di targa, non marcianti, con i pneumatici totalmente sgonfi, e la Suzuki TA priva anche del lunotto posteriore), e la non conformità di tale dato rispetto a quanto dichiarato dal in sede di denunzia, ovvero di avere lasciato le Parte_1 auto con le targhe originali perfettamente funzionanti all'interno dell'immobile di sua proprietà.
Parte resistente ha, dunque, chiesto al Tribunale di: “Rigettare le domande del ricorrente poiché totalmente infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare l'efficacia delle due ordinanze ingiunzione impugnate, condannando il ricorrente al pagamento delle sanzioni irrogate con le stesse ordinanze”.
*****
Con le due ordinanze ingiunzione impugnate è stato contestato al ricorrente la violazione del D. Lgs 24 Giugno 2003 n. 209 art. 5 c. 1, sanzionata dall'art. 13 comma 2, per aver omesso, in qualità di proprietario, la consegna ad un centro raccolta autorizzato rispettivamente di due veicoli a motore accertati come veicoli fuori uso perché in evidente stato di abbandono e quindi rifiuti destinati
3 alla demolizione, come meglio specificati nei due verbali notificati al ricorrente.
Il D. Lgs 24 Giugno 2003 n. 209 e s.m.i., attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, si applica ai veicoli così definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia. L' art. 3 al comma 2 del citato d.lgs. stabilisce che “Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):… d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono”.
Per qualificare un veicolo come "fuori uso" e quindi "rifiuto" è sufficiente che dallo stato in cui si trova si possa desumere la volontà di abbandono da parte del proprietario del veicolo e la oggettiva inidoneità a svolgere la sua funzione
((in tal senso Cass. pen. n.15302/2021; Cass. Pen., sez. III, 20492/2014; Cass.
Pen., sez. III, 21963/2005). La citata normativa si pone l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, affinché siano protette, conservate e migliorate le qualità di questo;
di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;
nonché di determinare presupposti e condizioni che assicurino un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali dei veicoli (cfr. art. 2, D.l.gs. 209/2003). A tal proposito, il legislatore ha previsto che il veicolo destinato alla demolizione debba essere consegnato dal detentore ad un centro di raccolta autorizzato (art. 5, co. 1, D.lgs. 209/2003).
Da tali disposizioni si desume come ciò che rileva ai fini della qualificazione del veicolo come rifiuto e, quindi, della sua destinazione alla demolizione è il fatto oggettivo che esso si trovi in “evidente stato di abbandono”, con conseguente irrilevanza della volontà del proprietario o di chi ha il potere di disporne. In altri termini il veicolo si deve considerare abbandonato e, quindi, destinato alla
4 demolizione non perché lo ha deciso il proprietario ma perché la sua condizione oggettiva è inequivoco indice di tale destinazione.
Nel caso di specie, non è in contestazione la condizione di abbandono in cui sono stati trovati i due veicoli di proprietà del;
non è, dunque, Parte_1 contestata la oggettiva sussumibilità degli stessi nel concetto di “veicoli fuori uso” ex art. 5 citato.
Ciò che è, invece, contestata è la riferibilità soggettiva di tale infrazione all'odierno ricorrente, il quale ha affermato che, pur essendone proprietario, non ne aveva più la disponibilità da anni, ovvero sin da quando, rilasciando l'immobile destinato a casa coniugale alla sua ex coniuge, ha ivi lasciato custodite entrambe le autovetture.
Orbene, ai fini della normativa richiamata per “detentore" si intende, come chiarito dalla lett. c art. 3 co.1, il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo.
Nel caso di specie, va confermata la responsabilità per l'illecito oggetto dell'ordinanza impugnata stante la pacifica qualità di proprietario del veicolo rivestita dal , non essendo stato dimostrato che terzi soggetti ne Parte_1 avessero effettivamente la detenzione.
Il ricorrente non ha allegato alcun titolo dal quale inferire che terzi avessero avuto, nel periodo in cui è stata comminata la sanzione, la giuridica disponibilità.
Vero è poi che nel verbale di rilascio dell'immobile alla ex coniuge nell'anno
004 (cfr. all. 4) è fatta menzione della presenza, all'interno della villetta della
Suzuki di proprietà del ricorrente, ma tale dato non prova che egli non ne fosse tornato nella piena disponibilità, tanto più che a fronte della espressa manifestazione di volontà dello stesso di riprendere possesso della suddetta autovettura al più presto. In seno al predetto verbale, poi, non è stato fatto alcun riferimento alla presenza della Fiat 500.
Non costa, poi, alcun atto dal quale ricavare che il avesse reclamato Parte_1 la consegna delle proprie autovetture, né risultano rinunzie pregresse rispetto a
5 quella presentata solo in data 30.10.2018, ovvero solo dopo i verbali n. 15 e 16 del 26.9.2018.
Conseguentemente, l'odierno opponente, in quanto proprietario dei veicoli in questione e dunque giuridicamente tenuto alla loro custodia, ed in assenza di una prova positiva circa la detenzione degli stessi in capo a terzi, deve ritenersi responsabile dell'infrazione contestata, a nulla rilevando il dato della presenza della autovetture su stradella privata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in ossequio ai parametri dettati dal D.M. 147/2022, oltre spese generali, e oneri riflessi
(CPDEL E ). CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione
- condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 1.278,00 oltre spese generali, e oneri riflessi
(CPDEL E . CP_3
Trapani, 4.4.2024
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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