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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7473 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nata a [...] il [...], c.f./p.iva Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA DELLA BELLARIVA 3 C.F._1
FIRENZE presso lo studio dell'avv.to DONATTI GIANFRANCO dal quale è rappresentata e difesa;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale procuratore speciale Avv. , CP_1 Controparte_2 nato a [...], il [...], (C.F. ), c.f./p.iva , C.F._2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana 15presso lo studio dell'avv.to FABRIZIO
CH LZ dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, reiectis contrariis, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvedere: - accertare e dichiarare la condotta illegittima posta in essere dal;
- accertare e dichiarare che a causa Controparte_3
della predetta condotta, l'odierna attrice ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali
(biologico, morale e relazionale), da determinarsi secondo equità e comunque pari almeno ad Euro 2000,00, e danni patrimoniale di euro 48.000,00 il tutto oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento e per l'effetto condannare al pagamento la TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
con sede in Via Paleocapa Pietro nr 3 cap 20121 Milano c.f. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione.” P.IVA_1
Parte convenuta: “In via preliminare - accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in narrativa il difetto di legittimazione passiva in capo a;
- disporre, per CP_1
l'effetto, l'estromissione dal giudizio dell'odierna convenuta con ogni consequenziale provvedimento, ovvero, comunque, il rigetto della domanda in quanto inammissibile;
in subordine, nel merito - salva ed impregiudicata ogni superiore eccezione, e senza rinuncia alle stesse, né accettazione del contraddittorio, rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili, prima ancora che infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e non provate, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento”.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato 09.05.2025 ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno CP_1 asseritamente da lei subito in ragione della condotta della convenuta.
In particolare la ha esposto che in data 13/11/2024 alle ore 13.00 sul Pt_1 canale televisivo durante un servizio giornalistico riguardante il decesso di una CP_3
donna durante un intervento di rinoplastica, venivano mandate in onda delle sue immagini – totalmente scollegate dall'argomento del servizio – nel mentre eseguiva un trattamento estetico per conto del brand CP_4
L'attrice ha infatti esposto di svolgere l'attività di estetista e che non ha mai svolto alcuna attività medico chirurgica. Conseguentemente l'esposizione televisiva della sua immagine non aveva alcun collegamento di sorta con l'oggetto del servizio.
Ritenendo tale condotta lesiva della sua reputazione e dell'onorabilità professionale ha convenuto la per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza CP_1 della condotta della convenuta.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Costituitasi in giudizio con memoria del 16.07.2025 la convenuta ha contestato in via preliminare la sua legittimazione passiva e nel merito la fondatezza delle richieste attoree.
Ritenuta la causa meramente documentale, svolte le verifiche preliminari la stessa è stata chiamata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del
27.11.2025.
Orbene seguendo l'ordine logico delle questioni da affrontare nel presente giudizio appare necessario soffermarsi in primo luogo sull'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1
Al riguardo occorre premettere che nelle sue conclusioni l'attrice ha identificato il telegiornale di canale 5 quale soggetto danneggiante.
A ciò , ha risposto sostenendo di non essere titolare delle concessioni CP_1
televisive del “TG5”, atteso che essa è una mera società holding che controlla altre aziende, le quali sono del tutto indipendenti ed autonome sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista organizzativo.
Rispetto a detta osservazione l'attrice con la prima memoria istruttoria ha sostenuto l'utilizzo abusivo dello strumento della , ed anche che “ pur conoscendo Pt_2 CP_1
il reale legittimato passivo, che è al sottoscritto sconosciuto, perché non appare in nessun documento fruibile, non ha alcuna contezza di chi possa essere la società che controlla il TG5 perché non è indicata in alcun luogo e pertanto non può che essere legittimata passiva, come
è a conoscenza della maggioranza dei cittadini italiani, la oggi convenuta” (cfr CP_1
p. 2 della memoria istruttoria dell'attrice), ha quindi chiesto di chiamare in causa senza specificare chi fosse la società che gestisce i diritti di trasmissione del TG5.
Sul punto occorre osservare che “la difesa del convenuto estrinsecantesi, nella deduzione della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, si traduce nella proposizione di una questione non già di legittimazione passiva "ad causam", ma di difetto della condizione dell'azione, che consistendo nell'identificabilità del convenuto medesimo quale soggetto nei cui confronti la legge conferisce il diritto azionato, è regolata dagli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ.. Ne consegue che spetta
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
all'attore di dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto” (cfr. Cass. Civ. n. 3843 del 22/04/1994).
Ne valgono le contestazioni mosse da parte attrice in ordine all'impossibilità di individuare il soggetto. Giova a riguardo evidenziare che già normativamente viene individuato il soggetto passivo responsabile per ogni lesione legata alla diffusione di immagini offensive dai telegiornali.
Infatti l'art. 35 D.Lgs 8 novembre 2021, n. 208 stabilisce che “ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici la rettifica”.
Il soggetto passivo della pretesa è il fornitore di servizi media audiovisivi ed è individuabile o mediante le procedure di cui all'art. 29 del suddetto D.Lgs e nella cui attuazione è stata adottata la delibera di Attribuzione della numerazione automatica dei canali con riferimento ai servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro (Delibera
AGCOM 116/21/CONS) ai sensi dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 7 ottobre
2021, il tutto ovviamente dotato di pubblicità e quindi facilmente accessibile dall'attrice.
Da ciò deriva che l'attrice non ha assolto il proprio onere di identificazione del soggetto passivo della pretesa e la sua richiesta deve essere respinta. Non appare del resto conferente il richiamo al principio dell'abuso del diritto sub specie abuso dello strumento della holding in quanto proprio la pubblicità e la trasparenza assicurata dal Decreto Legislativo di cui sopra consente la corretta e facile individuazione del soggetto passivo della condotta, il che evita il verificarsi del fenomeno dello schermo societario.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro : Parte_1 CP_1
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da Parte_1
ontro per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...] CP_1
2. condanna l pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore di che quantifica in complessivi €7.500,00, per onorari CP_1
di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 27/11/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
5
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7473 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nata a [...] il [...], c.f./p.iva Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA DELLA BELLARIVA 3 C.F._1
FIRENZE presso lo studio dell'avv.to DONATTI GIANFRANCO dal quale è rappresentata e difesa;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale procuratore speciale Avv. , CP_1 Controparte_2 nato a [...], il [...], (C.F. ), c.f./p.iva , C.F._2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana 15presso lo studio dell'avv.to FABRIZIO
CH LZ dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, reiectis contrariis, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvedere: - accertare e dichiarare la condotta illegittima posta in essere dal;
- accertare e dichiarare che a causa Controparte_3
della predetta condotta, l'odierna attrice ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali
(biologico, morale e relazionale), da determinarsi secondo equità e comunque pari almeno ad Euro 2000,00, e danni patrimoniale di euro 48.000,00 il tutto oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento e per l'effetto condannare al pagamento la TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
con sede in Via Paleocapa Pietro nr 3 cap 20121 Milano c.f. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione.” P.IVA_1
Parte convenuta: “In via preliminare - accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in narrativa il difetto di legittimazione passiva in capo a;
- disporre, per CP_1
l'effetto, l'estromissione dal giudizio dell'odierna convenuta con ogni consequenziale provvedimento, ovvero, comunque, il rigetto della domanda in quanto inammissibile;
in subordine, nel merito - salva ed impregiudicata ogni superiore eccezione, e senza rinuncia alle stesse, né accettazione del contraddittorio, rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili, prima ancora che infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e non provate, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento”.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato 09.05.2025 ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno CP_1 asseritamente da lei subito in ragione della condotta della convenuta.
In particolare la ha esposto che in data 13/11/2024 alle ore 13.00 sul Pt_1 canale televisivo durante un servizio giornalistico riguardante il decesso di una CP_3
donna durante un intervento di rinoplastica, venivano mandate in onda delle sue immagini – totalmente scollegate dall'argomento del servizio – nel mentre eseguiva un trattamento estetico per conto del brand CP_4
L'attrice ha infatti esposto di svolgere l'attività di estetista e che non ha mai svolto alcuna attività medico chirurgica. Conseguentemente l'esposizione televisiva della sua immagine non aveva alcun collegamento di sorta con l'oggetto del servizio.
Ritenendo tale condotta lesiva della sua reputazione e dell'onorabilità professionale ha convenuto la per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza CP_1 della condotta della convenuta.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Costituitasi in giudizio con memoria del 16.07.2025 la convenuta ha contestato in via preliminare la sua legittimazione passiva e nel merito la fondatezza delle richieste attoree.
Ritenuta la causa meramente documentale, svolte le verifiche preliminari la stessa è stata chiamata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del
27.11.2025.
Orbene seguendo l'ordine logico delle questioni da affrontare nel presente giudizio appare necessario soffermarsi in primo luogo sull'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1
Al riguardo occorre premettere che nelle sue conclusioni l'attrice ha identificato il telegiornale di canale 5 quale soggetto danneggiante.
A ciò , ha risposto sostenendo di non essere titolare delle concessioni CP_1
televisive del “TG5”, atteso che essa è una mera società holding che controlla altre aziende, le quali sono del tutto indipendenti ed autonome sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista organizzativo.
Rispetto a detta osservazione l'attrice con la prima memoria istruttoria ha sostenuto l'utilizzo abusivo dello strumento della , ed anche che “ pur conoscendo Pt_2 CP_1
il reale legittimato passivo, che è al sottoscritto sconosciuto, perché non appare in nessun documento fruibile, non ha alcuna contezza di chi possa essere la società che controlla il TG5 perché non è indicata in alcun luogo e pertanto non può che essere legittimata passiva, come
è a conoscenza della maggioranza dei cittadini italiani, la oggi convenuta” (cfr CP_1
p. 2 della memoria istruttoria dell'attrice), ha quindi chiesto di chiamare in causa senza specificare chi fosse la società che gestisce i diritti di trasmissione del TG5.
Sul punto occorre osservare che “la difesa del convenuto estrinsecantesi, nella deduzione della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, si traduce nella proposizione di una questione non già di legittimazione passiva "ad causam", ma di difetto della condizione dell'azione, che consistendo nell'identificabilità del convenuto medesimo quale soggetto nei cui confronti la legge conferisce il diritto azionato, è regolata dagli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ.. Ne consegue che spetta
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
all'attore di dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto” (cfr. Cass. Civ. n. 3843 del 22/04/1994).
Ne valgono le contestazioni mosse da parte attrice in ordine all'impossibilità di individuare il soggetto. Giova a riguardo evidenziare che già normativamente viene individuato il soggetto passivo responsabile per ogni lesione legata alla diffusione di immagini offensive dai telegiornali.
Infatti l'art. 35 D.Lgs 8 novembre 2021, n. 208 stabilisce che “ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici la rettifica”.
Il soggetto passivo della pretesa è il fornitore di servizi media audiovisivi ed è individuabile o mediante le procedure di cui all'art. 29 del suddetto D.Lgs e nella cui attuazione è stata adottata la delibera di Attribuzione della numerazione automatica dei canali con riferimento ai servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro (Delibera
AGCOM 116/21/CONS) ai sensi dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 7 ottobre
2021, il tutto ovviamente dotato di pubblicità e quindi facilmente accessibile dall'attrice.
Da ciò deriva che l'attrice non ha assolto il proprio onere di identificazione del soggetto passivo della pretesa e la sua richiesta deve essere respinta. Non appare del resto conferente il richiamo al principio dell'abuso del diritto sub specie abuso dello strumento della holding in quanto proprio la pubblicità e la trasparenza assicurata dal Decreto Legislativo di cui sopra consente la corretta e facile individuazione del soggetto passivo della condotta, il che evita il verificarsi del fenomeno dello schermo societario.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro : Parte_1 CP_1
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da Parte_1
ontro per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...] CP_1
2. condanna l pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore di che quantifica in complessivi €7.500,00, per onorari CP_1
di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 27/11/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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