Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 99 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Adriana D e Rosa, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Silvia De Cicco, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 10/03/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10/01/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Surbo (LE) l'8/01/2000;
- che dalla loro unione sono nati due figli, , il 6/07/2002 e , il Per_1 Per_2
22/05/2000;
- che il rapporto coniugale è in crisi ed è ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
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1) la casa coniugale proveniente da un atto tra vivi di compravendita, avvenuta in data 03/08/2000 tra il SI. (fratello di ) e Parte_3 Pt_1 Per_3
(cognata di ) parte venditrice e parte
[...] Pt_1 Parte_1 acquirente, innanzi al Notaio dott. n. rep. 9068 n. racc. 2688, Persona_4 rimarrà al SI. ; Pt_1
2) si precisa che tale abitazione è censita nel NCEU di Surbo al foglio 15, p.lle 121 sub 1 via Cavour n. 5 piano T. Cat A/4 cl 3 vani e p.lle 121 sub 2 e 149, via
Cavour n. 5 piano T. Cat. A/4 cl 3 vani 4;
3) si precisa inoltre che la SI.ra (madre del SI. Persona_5 Parte_1 concesse in usufrutto ¾ di tale proprietà alla SI.ra ed il restante Parte_2
¼ al SI. , in data 13/09/2011 a seguito della morte della SI.ra Pt_1
fu registrato il ricongiungimento dell'usufrutto; Persona_5
4) la SI.ra si dichiara disposta a rinunciare ai ¾ di tale usufrutto senza Pt_2 nulla pretendere;
5) i ricorrenti essendo pensionati e quindi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Pt_1 Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Surbo (LE), l'8/01/2000 Parte_2
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2000), alle condizioni di cui in parte motiva.
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/03/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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