Art. 2.
Il Ministro per la sanita', quando non sia possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici, puo' conferire l'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui all'articolo 1 a medici, scelti preferibilmente fra i medici specialisti in igiene o abilitati alle funzioni di medico di bordo o che abbiano specifica esperienza nel settore. L'incarico e' annuale ed e' conferito attraverso avviso pubblico, con criteri selettivi stabiliti con apposita ordinanza ministeriale.
Il Ministro per la sanita' e' altresi' autorizzato a conferire, con le stesse modalita' previste nel comma precedente, nel numero massimo di trenta, l'incarico di medico coadiutore presso i suddetti uffici.
L'incarico puo' avere durata anche inferiore ad un anno.
((La facolta' di conferire gli incarichi di cui ai precedenti commi e' limitata al 31 dicembre 1977, per una durata massima di un anno))
Spetta anche al Ministro per la sanita' il conferimento dell'incarico ai medici delegati e coadiutori, di cui agli articoli 2 e 19 del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 , ed all' articolo 2 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045 , che disimpegnano il servizio negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre.
L'incarico e' annuale per i medici delegati e puo' avere durata inferiore ad un anno per i medici coadiutori.
Per l'espletamento dell'incarico di cui al primo comma e' corrisposto dal Ministero della sanita' un compenso mensile di importo pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 307, ridotto a L. 100.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.
Per l'espletamento degli incarichi di cui al secondo e ((quarto comma)) il compenso e' corrisposto in misura pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 257, ridotto a L. 80.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.
I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni altra retribuzione per prestazioni per conto e nell'interesse dello Stato.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1976, N.862))
Il Ministro per la sanita', quando non sia possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici, puo' conferire l'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui all'articolo 1 a medici, scelti preferibilmente fra i medici specialisti in igiene o abilitati alle funzioni di medico di bordo o che abbiano specifica esperienza nel settore. L'incarico e' annuale ed e' conferito attraverso avviso pubblico, con criteri selettivi stabiliti con apposita ordinanza ministeriale.
Il Ministro per la sanita' e' altresi' autorizzato a conferire, con le stesse modalita' previste nel comma precedente, nel numero massimo di trenta, l'incarico di medico coadiutore presso i suddetti uffici.
L'incarico puo' avere durata anche inferiore ad un anno.
((La facolta' di conferire gli incarichi di cui ai precedenti commi e' limitata al 31 dicembre 1977, per una durata massima di un anno))
Spetta anche al Ministro per la sanita' il conferimento dell'incarico ai medici delegati e coadiutori, di cui agli articoli 2 e 19 del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 , ed all' articolo 2 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045 , che disimpegnano il servizio negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre.
L'incarico e' annuale per i medici delegati e puo' avere durata inferiore ad un anno per i medici coadiutori.
Per l'espletamento dell'incarico di cui al primo comma e' corrisposto dal Ministero della sanita' un compenso mensile di importo pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 307, ridotto a L. 100.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.
Per l'espletamento degli incarichi di cui al secondo e ((quarto comma)) il compenso e' corrisposto in misura pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 257, ridotto a L. 80.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico.
I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni altra retribuzione per prestazioni per conto e nell'interesse dello Stato.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1976, N.862))