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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/05/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/05/2025, innanzi al Giudice dott. Filippo Marasà, chiamata la causa R.G. n. 8340 dell'anno 2021 sono presenti l'avv. DI LEO
IGNAZIO quale parte appellante che rappresenta e difende sé stesso ex art. 86 c.p.c. e l'avv. CANNIZZO GIUSEPPE per parte appellata.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente, riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi nonché alle rispettive note conclusive già depositate.
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio per provvedere.
Il Giudice
dott. Filippo Marasà
1
d i c o n s i g l i o , s i p r o v v e d e c o m e d i s e g u i t o : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Filippo
Marasà, all'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8340 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
AVV. DI LEO IGNAZIO, nato a [...] il [...], C.F.
, che rappresenta e difende sé stesso ex art. 86 C.F._1
c.p.c.;
– appellante –
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cannizzo giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
– appellata –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
******
2 Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1119 del
23-26 aprile 2021, dichiara improcedibile l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato alla stessa ad Controparte_1
istanza dell'Avv. Di Leo Ignazio in data 25.5.2020;
- dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia verte sull'appello proposto dall'avvocato Di
Leo Ignazio avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n.
1119/2021 del 23-26 aprile 2021 - emessa nel procedimento R.G. n.
8443/2020 avente ad oggetto l'opposizione proposta in primo grado da all'atto di precetto notificatole il 25.5.2020 ad istanza Controparte_1
dell'Avv. Di Leo unitamente al (ed in forza del) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1314/2020 - con la quale, nella contumacia dell'odierno appellante, è stato dichiarato inefficace e nullo il medesimo atto di precetto unitamente al sopra citato decreto ingiuntivo e con cui quest'ultimo è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
L'Avv. Di Leo ha impugnato la suddetta sentenza per violazione del principio del ne bis in idem e dunque del dettato art. 2909 c.c., ossia, in particolare, per contrasto della statuizione della stessa sentenza con un precedente giudicato, intervenuto tra le odierne parti, con l'emissione
3 della sentenza che aveva in precedenza definito il giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo ed avente quindi ad oggetto la medesima
causa petendi del procedimento di opposizione a precetto.
A sostegno dei motivi di gravame l'appellante ha dedotto in particolare che, con due distinti atti di citazione – entrambi notificati telematicamente in data 10.6.2020 ed introduttivi di due giudizi dinanzi al Giudice di Pace di Palermo – proponeva Controparte_1
opposizione rispettivamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1314/2020 (emesso il 9.4.2020) e al pedissequo atto di precetto, entrambi notificati ad essa dall'avv. Di Leo in data 25.5.2020;
precetto con il quale, in forza del citato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'odierno appellante aveva intimato alla il pagamento della complessiva somma di euro 618,37, di cui CP_1
euro 217,50 per sorte, derivante dal mancato pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2017/002/EM/000003587/0/001 del 4.11.2019 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto la corresponsione dell'imposta di registro, dovuta ex art. 41, comma secondo, del DPR 131/1986.
L'appellante ha specificato che con gli atti di citazione introduttivi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 8442/2020 e del giudizio di opposizione a precetto R.G. n. 8443/2020 la , CP_1
premettendo di aver provveduto in data 15.12.2019 al pagamento dell'imposta di registro, incardinava due giudizi distinti ma aventi identico thema decidendum in quanto in entrambi gli atti di citazione ella articolava le medesime ragioni di opposizione e concludeva per la
4 sospensione e l'annullamento del titolo esecutivo e per l'accertamento dell'insussistenza di un debito nei confronti della controparte.
L'avvocato Di Leo ha inoltre dedotto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n. 8442/2020), ove lo stesso si era ritualmente costituito, si concludeva con sentenza, emessa il 24.11.2020, pubblicata il 3.12.2020 e successivamente notificata all'opposto il 13.1.2021,
declaratoria della cessazione della materia del contendere e di revoca del decreto ingiuntivo n. 1314/2021, mentre, il giudizio di opposizione a precetto (R.G. n. 8443/2020), ove l'odierno appellante era invece rimasto contumace, si concludeva con la sentenza (oggetto di gravame in questa de), emessa il 23.4.2021 e pubblicata in data 26.4.2021, con la quale il
Giudice di Pace di Palermo accoglieva l'opposizione a precetto,
dichiarandolo inefficace e nullo unitamente al decreto ingiuntivo n.
1314/2020 e condannava lo stesso professionista al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza Controparte_1
dei motivi di gravame, chiedendo di dichiararsi improcedibile e inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e degli artt.
339, terzo comma, e 113, secondo comma, c.p.c. e, dunque, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
*****
In via preliminare, è necessario procedere all'esame dell'eccezione,
proposta dalla ai sensi degli artt. 339, comma terzo, e 113, CP_1
comma secondo, c.p.c., di inammissibilità dell'appello perché proposto
5 avverso una sentenza che ha deciso una causa del valore inferiore ad euro 1.100,00.
Orbene, in virtù del dettato normativo del comma terzo dell'art. 339
c.p.c. le sentenze del Giudice di Pace pronunziate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., ed in generale le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedenti i millecento euro, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento,
per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia.
Ebbene, deve rilevarsi che il principio del ne bis in idem dedotto dall'appellante a fondamento dell'odierno gravame costituisce un principio di natura sia sostanziale che processuale, in quanto volto a regolare l'attività svolta dalle parti in giudizio.
A ciò deve aggiungersi che il principio in esame è, altresì, sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
di talché, ogni violazione di esso rientra tra le ipotesi di appellabilità di cui al comma terzo dell'art. 339 c.p.c. delle sentenze rese dal Giudice di Pace.
In ultimo, si osserva al riguardo che quello dedotto da parte appellante costituisce un principio immanente nel nostro ordinamento, ancorato ad altri principi cardine, di natura costituzionale, quali il giusto processo
(art. 111 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata del processo (art. 117 Cost. co. 1 e art. 6 CEDU) (cfr. Corte costituzionale,
sent. n. 284/2003).
Ebbene, sulla scorta della decritta duplice natura processuale e sostanziale del menzionato principio, del suo espresso richiamo
6 all'interno di una norma di derivazione comunitaria e della sua natura di principio immanente nell'ordinamento, deve ritenersi appellabile, ai sensi del comma terzo, dell'art. 339 c.p.c., la sentenza n. 1119/2021
impugnata dall'Avv. Di Leo con l'odierno gravame in quanto, seppur resa dal Giudice di Pace di Palermo in una causa del valore inferiore ad euro
1.100,00, il proposto motivo di appello può sussumersi in quelle ipotesi di violazioni espressamente richiamate nella citata disposizione processuale ai fini dell'ammissibilità del gravame stesso.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Sulla scorta delle doglianze di parte appellante occorre, anzitutto,
verificare se le due opposizioni (a decreto ingiuntivo e all'atto di precetto)
abbiano avuto, o meno, il medesimo oggetto.
Ebbene, dalla produzione documentale in atti risulta che, seppur diversamente denominate, le due azioni di opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e avverso all'atto di precetto –
tenuto conto del contenuto e del tenore delle complessive difese e delle conseguenziali domande articolate con le stesse – abbiano avuto ad oggetto il medesimo petitum (ossia ciò che è stato chiesto) e la medesima
causa petendi (ossia le ragioni in fatto e in diritto costituenti le ragioni della domanda).
Nel dettaglio, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente aveva articolato quattro diversi motivi in diritto,
specificatamente descritti come segue: 1) sulla mancanza di legittimazione passiva dell'avv. Di Leo;
2) sull'adempimento della NO
; 3) sulle spese del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto;
4) CP_1
7 sulla sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo. A sostegno di tali motivi la aveva lamentato l'illegittimità del decreto ingiuntivo CP_1
per intervenuto integrale pagamento all'Erario della sorte capitale, quale fatto anteriormente avvenuto rispetto al deposito del ricorso monitorio.
Dalla documentazione in atti risulta che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Giudice di Pace di Palermo (R.G.
n. 8442/2020) si concludeva con sentenza n. 2510/20 del 24.11.2020,
pubblicata il 3.12.2020, con la quale veniva dichiarata cessata la materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tale precisazione rileva in quanto, con separato atto di citazione in opposizione ad atto di precetto (anch'esso proposto dinanzi al Giudice di
Pace di Palermo, portante R.G. n. 8443/2020), l'odierno appellante formulava le seguenti doglianze: 1) mancanza di legittimazione passiva dell'avv. Di Leo;
2) nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto;
3) non debenza delle spese del decreto ingiuntivo e del precetto;
4) sussistenza della pendenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche in tale caso, a sostegno dei motivi di opposizione, la CP_1
lamentava l'illegittimità del precetto per intervenuto integrale pagamento all'Erario della sorte capitale, quale fatto anteriormente avvenuto rispetto al deposito del ricorso monitorio.
Il giudizio di opposizione a precetto si è concluso con sentenza n.
1119/2021, pubblicata il 26.4.2021, con la quale è stata accolta l'opposizione e, per l'effetto, il precetto ed il decreto ingiuntivo sono stati dichiarati inefficaci e nulli ed il convenuto Avv. Di Leo è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
8 In particolare, con riferimento alle specifiche doglianze avanzate dall'odierna appellata nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto, si osserva che:
i) non ha alcun rilievo decisivo la (apparente) differenza nominalistica tra l'oggetto delle due opposizioni proposte nei diversi giudizi (a decreto ingiuntivo, nel procedimento recante R.G. n. 8442/2020 e a precetto, in quello recante R.G. n. 8443/2020), risultando, invero, evidente, tanto dal contenuto degli atti introduttivi, che dalla sentenza impugnata (resa nel giudizio di opposizione a precetto), che anche in questo caso, come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la - deducendo la CP_1
medesima ragione di infondatezza della pretesa creditoria portata dagli atti impugnati – in via preliminare chiedeva la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e, nel merito, chiedeva l'accertamento dell'insussistenza di un proprio debito nei confronti dell'Avv. Di Leo per avvenuta estinzione della pretesa creditoria;
ii) dalla lettura delle due sentenze risulta oltremodo evidente che entrambi i giudici di prime cure hanno trattato la stessa medesima questione dell'inefficacia/nullità tanto del titolo esecutivo che dell'atto di precetto sulla scorta del medesimo fatto estintivo della pretesa creditoria
(i.e. integrale pagamento da parte dell'opposta dell'imposta di registro dovuta ex art. 41, comma terzo, D.P.R. 131/1986);
iii) a nulla rileva la considerazione avanzata dall'appellata secondo cui
“non tutte le eccezioni e contestazioni al decreto ingiuntivo possono essere
sollevate in sede di opposizione a precetto o all'esecuzione”, poiché, nel caso in esame, manca detta difformità di eccezioni e contestazioni,
9 essendo identica la causa petendi esposta tanto in atto di opposizione a decreto ingiuntivo che in atto di opposizione a precetto, nella specie consistente nell'intervenuto pagamento, prima della formazione del titolo esecutivo, dell'imposta di registro di cui sopra.
La pedissequa coincidenza delle ragioni sostanziali poste a fondamento tanto dell'opposizione a decreto ingiuntivo quanto dell'opposizione all'atto di precetto ((a) mancanza di legittimazione passiva dell'avv. Di Leo;
b)
avvenuto integrale pagamento da parte della e, dunque, nullità CP_1
e/o efficacia degli atti notificati;
c) non debenza all'avv. Di Leo delle spese della fase monitoria e del precetto) conducono a ritenere che in entrambi i casi il bene della vita di cui l'attrice/opponente chiedeva la tutela era il medesimo, ovverosia il diritto a non subire le conseguenze di un titolo esecutivo la cui pretesa creditoria si era estinta prima ancora della sua formazione.
Da quanto sopra detto ne è derivata l'esistenza di due diverse sentenze emesse all'esito di due giudizi aventi il medesimo oggetto.
Orbene, con un unico motivo di appello l'avvocato Di Leo ha eccepito che si sarebbe formato, per effetto della sentenza n. 2510, pubblicata il
3.12.2020, emessa dal Giudice di Pace di Palermo a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo portante R.G. n. 8442/2020
(notificata in data 13.1.2021), giudicato sostanziale sulla cessazione della materia del contendere e sulla compensazione delle spese di lite,
precludendo al Giudice dell'opposizione a precetto – come invero di fatto avvenuto – di emettere pronuncia di merito con condanna alle spese del giudizio. Di conseguenza, secondo la prospettazione di parte appellante,
10 la sentenza impugnata sarebbe stata emessa in violazione del principio del ne bis in idem e, dunque, in violazione dell'art. 2909 c.c.
Occorre, a tal proposito, richiamare i principi affermati dalla Suprema
Corte di Cassazione in tema di giudicato esterno sopravvenuto secondo cui “la necessità di garantire in modo effettivo la non contraddizione tra
giudicati comporta che l'eccezione di giudicato non sia sottoposta alle
preclusioni (anche documentali) previste per le fasi processuali;
l'esistenza
del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce
oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado
anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei
principi del giusto processo” (Consiglio di Stato n. 3754/2023; Cass. n.
9059/2016; Cass. n. 11365/2015).
Ciò perché “il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la
medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma
corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione
dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le
quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del
giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha
provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi
– nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l'intera comunità. Più
in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è
subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso,
i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle
eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro
11 allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito”
(Cass. n. 8607/2017; Cass. S.U. n. 226/2001).
Con riguardo all'identità di oggetto tra due giudizi, si osserva che,
come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità, “qualora due
giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto
giuridico e uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla
soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale
comune ad entrambe le parti, formando la premessa logica indispensabile
della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di
cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e
risolto, e ciò anche se successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle
che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo” (Cass. n. 7415/2017;
Cass. n. 9332/2016).
Ebbene, dalla documentazione in atti, si evince che nel caso di specie i due giudizi hanno avuto ad oggetto il medesimo accertamento compiuto in ordine ad una medesima ed unica questione di fatto, punto fondamentale comune ad entrambe (ossia l'inesistenza della pretesa creditoria per avvenuto integrale pagamento dell'imposta di registro da parte della , effettuato in data antecedente alla formazione del CP_1
titolo esecutivo opposto), con la conseguenza che l'emissione di due distinte statuizioni ha configurato la violazione del principio del ne bis in
idem.
Risulta, poi, documentalmente provato che la sentenza n. 2510/2020,
resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n. 8442/2020)
12 era già stata emessa in data 24.11.2020 e pubblicata in data 3.12.2020
ed era già passata in giudicato (a seguito della notifica della stessa in data 13.1.2021) al momento dell'udienza del 15.3.2021 nella quale il giudizio di opposizione a precetto (R.G. n. 8443/2020) veniva trattenuto per la decisione (poi definito con la sentenza appellata n. 1119/2021). È
infatti pacifico tra le parti è che la sentenza resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, notificata in data 13.1.2021 al procuratore della , non sia mai stata impugnata, con CP_1
conseguente passato in giudicato.
Alla luce di tutto quanto esposto, risulta dunque condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui, avendo i due giudizi identità di parti, petitum
e causa petendi, la pronuncia oggetto di gravame risulta coperta da intervenuto giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. per effetto della sentenza n. 2510/2020 già resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e già notificata in data 13.1.2021, al momento in cui il giudizio di opposizione a precetto veniva trattenuto per la decisione alla successiva data del 15.3.2021.
In ragione di tale ultima considerazione, ritenuta preclusa la prosecuzione ed il conseguente “riesame” della medesima questione accertata e risolta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposizione a precetto proposta dalla con atto di citazione CP_1
introduttivo del secondo giudizio (n. RG R.G. n. 8443/2020del Giudice di
Pace) deve ritenersi improcedibile e ciò, poichè, seppur già incardinata,
soggiace all'impedimento imposto dal principio del ne bis in idem e dalla sussistenza di giudicato esterno sopravvenuto.
13 A tal proposito si rileva che “il principio del ne bis in idem, determina
l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di
controversia già in corso” (Cass. n. 2064/1999).
In ragione di tutto quanto precede, l'appello va accolto e, in integrale riforma della sentenza appellata n. 1119/2020, pubblicata in data
26.4.2021, emessa dal Giudice di Pace di Palermo nel giudizio di opposizione a precetto, si dichiara improcedibile l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificatole ad istanza Controparte_1
dell'Avv. Di Leo il 25.5.2020 per intervenuto giudicato formatosi a seguito dell'emissione della sentenza n. 2510/2020 del 24 novembre-3 dicembre
2020, emessa e già passata in giudicato anteriormente all'emissione di quella appellata.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio possono compensarsi in considerazione della particolarità complessità della questione trattata.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 22/05/2025.
Il Giudice
dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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