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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/07/2024, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.
6617/2023, promosso con ricorso depositato in data 5.12.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Ferri giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Oderzo, calle Eno Bellis n. 1/2;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 25.6.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
a) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, e previa (se ritenuta necessaria) audizione dei figli minori, dichiarare la separazione personale tra e autorizzandoli a vivere separati, con Parte_1 CP_1
obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni:
1. addebito della separazione a ex art. 151 c.c. a fronte del grave contegno di nei confronti dei CP_1 CP_1
figli e del coniuge contrario a doveri genitoriali e matrimoniale;
Per_ 2. affidamento in via super esclusiva o, in subordine esclusiva, dei figli minori e a con Per_1 Parte_1
collocamento e residenza presso di sé;
3. revoca del provvedimento provvisorio di allontanamento dalla casa famigliare e assegnazione della stessa a Pt_1
al fine di poter viverci con i tre figli e ivi fissarvi la residenza familiare;
[...]
4. le spese straordinarie per i figli verranno sostenute per metà da ciascun genitore, comprese le spese per il vestiario;
per
l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, per le modalità di corresponsione delle stesse, nonché per l'eventuale necessità di preventivo accordo, si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Treviso;
5. l'assegno unico verrà percepito da Parte_1
In via subordinata, voglia regolare la separazione con condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori secondo giustizia e ritenute più idonee nell'interesse dei minori.
b) decorso il termine previsto dall'art. 3 l. n. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio tra e alle medesime condizioni di cui sopra;
Parte_1 CP_1
in subordine voglia regolare lo scioglimento del matrimonio con modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori secondo giustizia e alle condizioni ritenute più idonee nell'interesse dei minori.
Spese rifuse.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, nulla si oppone.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2023, il signor proponeva ricorso cumulato per separazione e Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio civile in data 2.9.2000 a Oderzo con la signora e che, dalla loro unione, CP_1
Per_ erano nati i figli l 5.12.2004, in data 28.8.2008 e il 29.11.2011. Per_3 Per_1
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, in ragione delle gravi condotte tenute dalla signora nei confronti della prole ed anche del marito. CP_1
In particolare, nel 2018 il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con provvedimento provvisorio e urgente nell'ambito del procedimento d'ufficio ex artt. 330 e 336 cod. civ., aveva affidato i tre figli minori ai Servizi Sociali, disponendo in via provvisoria l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare. Con successivo provvedimento del 4.7.2018, ai sensi dell'art. 403 cod. civ., il Sindaco di
Gorgo al Monticano aveva ordinava il collocamento dei tre minori presso l'abitazione dei nonni paterni.
All'esito di un lungo e complesso procedimento (ancora non concluso all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio), il Tribunale per i Minorenni – dopo aver confermato la collocazione dei minori presso l'abitazione dei nonni paterni – aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora , mantenendo tuttavia l'affido ai Servizi Sociali dei figli minori. CP_1
In questo quadro, il signor si determinava all'instaurazione del presente procedimento, Pt_1
chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso
(che prevedevano, in particolare, l'addebito della separazione alla moglie e l'affido esclusivo dei figli, oltre che l'assegnazione della casa familiare e la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi).
Con decreto del 19.12.2024, il Presidente fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la signora nonostante la regolare notifica del decreto CP_1
presidenziale e del ricorso.
3 Il ricorrente non depositava memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 14.3.2024, il Presidente dichiarava la contumacia della resistente.
Sentiva, inoltre, il ricorrente personalmente e invitava il procuratore dello stesso a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa, ritenendo superfluo l'espletamento di attività istruttoria.
Con ordinanza del 14.3.2024, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria ritenendo opportuna l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali.
Il presente procedimento veniva riassegnato a questo Giudice relatore in data 2.5.2024.
Convocato il ricorrente all'udienza del 30.5.2024, quest'ultimo rappresentava al Giudice relatore che il
Tribunale per i Minorenni si era definitivamente pronunciato sul procedimento ancora pendente ex art. 330 e seg. cod. civ.
Il Giudice relatore, acquisita la relazione aggiornata dei Servizi Sociali e il provvedimento decisorio del
Tribunale per i Minorenni, fissava udienza per trattenere la causa in decisione ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ. e assegnava alla parte ricorrente termine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni (avendo la stessa rinunciato alla concessione di ulteriore termine per il deposito di comparsa conclusionale).
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla separazione personale dei coniugi
Dal certificato anagrafico di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Oderzo il 2.9.2000 e che l'atto è stato trascritto al n. 53, parte II, serie A, anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune.
Le dichiarazioni rese dal ricorrente ed il comportamento processuale della resistente, non costituitasi né mai comparsa, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151
4 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
La domanda di separazione personale merita dunque accoglimento.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oderzo è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
1.1) Sulla domanda di addebito
Va premesso che la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza
(ex multis: Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185). Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
Nel caso di specie, anche in ragione delle carenti allegazioni del ricorrente sul punto, questo Collegio ritiene non sussistenti i presupposti per addebitare a una o all'altra parte, o ad entrambe, la separazione.
Infatti, la documentazione allegata dal ricorrente attesta inequivocabilmente un quadro di elevata conflittualità tra coniugi, che ha portato all'assunzione – da parte del Tribunale per i Minorenni – di gravi ed incisivi provvedimenti nei confronti di entrambi i genitori.
Del resto, vi è evidenza documentale del fatto che l'allontanamento del signor inizialmente Pt_1
disposto dal T.M. fosse motivato da condotte violente dello stesso, nei confronti della moglie ma perpretrate sotto gli occhi dei tre figli minori.
In un quadro così connotato, pare a questo Collegio veramente difficoltoso attribuire all'uno o all'altro coniuge la responsabilità della fine del matrimonio, poiché la genesi della crisi è ben più risalente ed è difficilmente ricostruibile ex post, con ciò dovendosi rigettare la domanda di addebito formulata dal ricorrente.
Per_ 2) Sull'affidamento dei figli minori e , sulla loro collocazione e sugli incontri con Per_1
la madre
5 Con riferimento all'affidamento dei due figli minori, alla loro collocazione e alla regolamentazione degli incontri tra madre e figli, deve darsi atto che il Tribunale per i Minorenni – investito della questione a fronte di domanda di decadenza dalla Procura presso il T.M. antecedentemente al presente giudizio –
Per_ ha, con provvedimento del 10.5.2024, dichiarato la revoca dell'affido dei minori e al Per_1
Servizio Sociale, affidandoli in via esclusiva al padre (“in capo al quale si è consolidato in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale, già pronunciata precedentemente, della madre”) e collocandoli presso la NA RN . Inoltre, ha conferito incarico al Servizio Persona_4
Sociale di disciplinare i contatti dei minori con la madre nei modi e nelle sedi più opportune.
Orbene, nel regime vigente la proposizione avanti al Tribunale Ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda di separazione o divorzio oppure ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis cod. civ., nella pendenza avanti al Tribunale per i Minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, comporta l'attrazione al Tribunale Ordinario del procedimento de potestate, pur se anteriormente instaurato, mentre non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al Tribunale minorile.
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio, il Tribunale per i Minorenni di Venezia aveva già trattenuto il procedimento in decisione, per cui non vi è stata alcuna trasmissione della domanda de potestate a questo T.O. in virtù della vis atractiva prevista dalla c.d. riforma Cartabia.
Dunque il T.M. si è pronunciato – pur in pendenza del presente giudizio – non solo sulla domanda di decadenza che aveva dato avvio al procedimento del 2018 (decadenza, peraltro, già precedentemente pronunciata), ma anche disciplinando il regime di affidamento, collocazione e regolamentazione degli incontri con la madre.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte, il Tribunale Ordinario deve tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16340).
6 Questo Collegio prende dunque atto della decisione assunta pochi mesi fa dal Tribunale per i
Minorenni, con la quale – a fronte di un lungo iter processuale – la signora è stata dichiarata CP_1
Per_ decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e e questi ultimi Per_1
sono stati affidati in via esclusiva al padre, con collocazione prevalente presso la NA RN.
La decisione è condivisibile e deve essere confermata in questa sede, alla luce delle più recenti relazioni dei Servizi Sociali. Nelle medesime, infatti, si dà atto del virtuoso percorso affrontato dal signor Pt_1
il quale mostra sufficiente capacità educativa e autentico affetto per i figli con cui comunque condivide molto del suo tempo libero dal lavoro, anche organizzando momenti ludici. Gli aggiornamenti confermano una adeguata cura e attenzione della famiglia RN nei confronti dei minori, oltre che l'interesse per la loro salute ed il loro benessere, nonché un atteggiamento empatico della NA RN nei confronti dei nipoti.
Il padre e la NA RN – come evidenziato anche dal Tribunale per i Minorenni – rappresentano le
Per_ due figure maggiormente coinvolte nell'accudimento di ed i quali esprimono nei Per_1
confronti del padre un autentico legame, che si è ulteriormente consolidato.
Il signor ha saputo sperimentare e migliorare il proprio ruolo genitoriale, e questo gli ha Pt_1
permesso di sintonizzarsi meglio sui bisogni psico-evolutivi e affettivi dei propri figli.
Tale contesto positivo e stabilizzato legittima, a parere di questo Collegio, l'affidamento in via esclusiva dei figli minori al padre.
A fronte di tale provvedimento di affido esclusivo al padre, viene meno – evidentemente – il presupposto del provvedimento limitativo adottato nel 2018 nei confronti del signor che deve Pt_1
ritenersi dunque revocato.
Va poi confermato il collocamento dei minori presso l'abitazione della NA RN, che è fondamentale figura di riferimento nonché principale caregiver quando il padre è assente per lavoro.
Quanto alle modalità di incontro dei minori con la madre, il Collegio prende atto della descrizione operata dagli Assistenti sociali in merito agli incontri finora svolti. Pare opportuno, in questa sede,
7 confermare quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni, ovvero l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di disciplinare i contatti dei minori con la madre nei modi e nelle sedi più opportune, con l'auspicio che gli stessi possano riprendere e svolgersi con maggiore serenità
(rimettendo in ogni caso ai Servizi stessi ogni più opportuna valutazione sulla sospensione e/o ripresa degli incontri).
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
Il signor ha richiesto l'assegnazione dell'immobile di Gorgo al Monticano, in via Volta n. 22/4, Pt_1
acquistato in comproprietà dai coniugi nel 1999. Tuttavia, la casa di Gorgo al Monticano non costituisce più habitat di riferimento dei figli, dal momento che da alcuni anni essi risiedono stabilmente presso la casa della NA RN. Tale trasferimento, a seguito del provvedimento sindacale ex art. 403
Per_ cod. civ., ha evidentemente reciso il legame di e con l'ex casa coniugale, e la Per_3 Per_1
stabilità della permanenza presso la casa della NA ha consentito il consolidarsi di un nuovo e differente legame domestico con tale immobile (che, lo si ricorda, è il luogo in cui i minori oggi vivono con le loro principali figure di riferimento, ovvero il padre e la NA RN).
Non è dunque possibile prevedere in questa sede l'assegnazione dell'immobile, come richiesto dal signor poiché esso non costituisce più l'habitat di riferimento dei minori e dunque ha perduto la Pt_1
connotazione di casa familiare. La casa di Gorgo al Monticano è però immobile in comproprietà tra i congiugi, il cui godimento dovrà essere regolato nelle opportune sedi ordinarie.
4) Sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori
8 L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno tale dovere, pertanto anche la signora è tenuta a provvedere – nei limiti delle sue capacità – al mantenimento dei figli. CP_1
Non sono note le condizioni occupazionali e reddituali della signora tuttavia il Collegio prende CP_1
atto che il signor è disponibile ad accollarsi integralmente il mantenimento ordinario dei figli. Pt_1
Peraltro, allo stesso spetterà l'attribuzione integrale dell'Assegno Unico in virtù della decadenza pronunciata nei confronti della signora e dell'affido esclusivo in questa sede confermato. CP_1
A fronte, però, di un dovere costituzionalmente previsto, è necessario stabilire che la madre contribuisca quantomeno alle spese straordiarie per i figli, nella misura del 50%. Tale forma di mantenimento è, a parere di questo Collegio, adeguata in ragione del fatto che i ragazzi sono adolescenti o preadolescenti, e dunque la prevalenza delle loro esigenze quotidiane è costituita appunto da esborsi straordinari (es. percorso scolastico, spese sanitarie, patente, ecc…).
Per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie si fa rinvio a quanto disposto dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
5) Sulle spese di lite del giudizio di separazione
Pur avendo parte ricorrente scelto di avvalersi della possibilità di cumulo oggi prevista dall'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. (e dunque il giudizio deve proseguire per la domanda divorzile), si ritiene
9 necessario regolare le spese di lite con riguardo al giudizio di separazione, conclusosi con la presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite del giudizio di separazione segue la soccombenza prevalente della resistente;
le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (sole fasi di studio e introduttiva, dal momento che non è stata svolta attività istruttoria e che il ricorrente ha rinunciato alla concessione dei termini per gli scritti conclusivi).
* * *
Si rileva nuovamente che il ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi (o del solo ricorrente) di ottenere pronnuncia divorzile alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], coniugatisi a Oderzo il 2.9.2000, atto trascritto al n. 53, parte II, CP_1
serie A, anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
2) rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
3) preso atto della pronuncia di decandenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di , CP_1
Per_ dispone l'affido esclusivo dei figli minori e al padre con conferma del Per_1 Parte_1
collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della NA RN;
4) dispone che eventuali incontri tra madre e figli minori avvengano secondo le modalità meglio descritte in narrativa, con incarico affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
10 5) dà atto che, per effetto dell'affido esclusivo dei minori al padre, sono venuti meno i presupposti del provvedimento limitativo assunto nei confronti di dal Tribunale per i Minorenni nel Parte_1
2018;
6) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal ricorrente;
7) dispone che il padre provveda al mantenimento diretto dei figli maggiorenne ma non ancora Per_3
Per_ economicamente autosufficiente), e e ripartisce tra i genitori – in ragione del 50% Per_1
ciascuno – tutte le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
8) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente da Parte_1
9) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali del giudizio di CP_1 Parte_1
separazione, che liquida in complessivi € 2.905,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oderzo di procedere all'annotazione della sentenza.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25.6.2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.
6617/2023, promosso con ricorso depositato in data 5.12.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Ferri giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Oderzo, calle Eno Bellis n. 1/2;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 25.6.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
a) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, e previa (se ritenuta necessaria) audizione dei figli minori, dichiarare la separazione personale tra e autorizzandoli a vivere separati, con Parte_1 CP_1
obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni:
1. addebito della separazione a ex art. 151 c.c. a fronte del grave contegno di nei confronti dei CP_1 CP_1
figli e del coniuge contrario a doveri genitoriali e matrimoniale;
Per_ 2. affidamento in via super esclusiva o, in subordine esclusiva, dei figli minori e a con Per_1 Parte_1
collocamento e residenza presso di sé;
3. revoca del provvedimento provvisorio di allontanamento dalla casa famigliare e assegnazione della stessa a Pt_1
al fine di poter viverci con i tre figli e ivi fissarvi la residenza familiare;
[...]
4. le spese straordinarie per i figli verranno sostenute per metà da ciascun genitore, comprese le spese per il vestiario;
per
l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, per le modalità di corresponsione delle stesse, nonché per l'eventuale necessità di preventivo accordo, si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Treviso;
5. l'assegno unico verrà percepito da Parte_1
In via subordinata, voglia regolare la separazione con condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori secondo giustizia e ritenute più idonee nell'interesse dei minori.
b) decorso il termine previsto dall'art. 3 l. n. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio tra e alle medesime condizioni di cui sopra;
Parte_1 CP_1
in subordine voglia regolare lo scioglimento del matrimonio con modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori secondo giustizia e alle condizioni ritenute più idonee nell'interesse dei minori.
Spese rifuse.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, nulla si oppone.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2023, il signor proponeva ricorso cumulato per separazione e Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio civile in data 2.9.2000 a Oderzo con la signora e che, dalla loro unione, CP_1
Per_ erano nati i figli l 5.12.2004, in data 28.8.2008 e il 29.11.2011. Per_3 Per_1
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, in ragione delle gravi condotte tenute dalla signora nei confronti della prole ed anche del marito. CP_1
In particolare, nel 2018 il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con provvedimento provvisorio e urgente nell'ambito del procedimento d'ufficio ex artt. 330 e 336 cod. civ., aveva affidato i tre figli minori ai Servizi Sociali, disponendo in via provvisoria l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare. Con successivo provvedimento del 4.7.2018, ai sensi dell'art. 403 cod. civ., il Sindaco di
Gorgo al Monticano aveva ordinava il collocamento dei tre minori presso l'abitazione dei nonni paterni.
All'esito di un lungo e complesso procedimento (ancora non concluso all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio), il Tribunale per i Minorenni – dopo aver confermato la collocazione dei minori presso l'abitazione dei nonni paterni – aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora , mantenendo tuttavia l'affido ai Servizi Sociali dei figli minori. CP_1
In questo quadro, il signor si determinava all'instaurazione del presente procedimento, Pt_1
chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso
(che prevedevano, in particolare, l'addebito della separazione alla moglie e l'affido esclusivo dei figli, oltre che l'assegnazione della casa familiare e la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi).
Con decreto del 19.12.2024, il Presidente fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la signora nonostante la regolare notifica del decreto CP_1
presidenziale e del ricorso.
3 Il ricorrente non depositava memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 14.3.2024, il Presidente dichiarava la contumacia della resistente.
Sentiva, inoltre, il ricorrente personalmente e invitava il procuratore dello stesso a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa, ritenendo superfluo l'espletamento di attività istruttoria.
Con ordinanza del 14.3.2024, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria ritenendo opportuna l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali.
Il presente procedimento veniva riassegnato a questo Giudice relatore in data 2.5.2024.
Convocato il ricorrente all'udienza del 30.5.2024, quest'ultimo rappresentava al Giudice relatore che il
Tribunale per i Minorenni si era definitivamente pronunciato sul procedimento ancora pendente ex art. 330 e seg. cod. civ.
Il Giudice relatore, acquisita la relazione aggiornata dei Servizi Sociali e il provvedimento decisorio del
Tribunale per i Minorenni, fissava udienza per trattenere la causa in decisione ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ. e assegnava alla parte ricorrente termine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni (avendo la stessa rinunciato alla concessione di ulteriore termine per il deposito di comparsa conclusionale).
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
* * *
1) Sulla separazione personale dei coniugi
Dal certificato anagrafico di matrimonio (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Oderzo il 2.9.2000 e che l'atto è stato trascritto al n. 53, parte II, serie A, anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune.
Le dichiarazioni rese dal ricorrente ed il comportamento processuale della resistente, non costituitasi né mai comparsa, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151
4 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
La domanda di separazione personale merita dunque accoglimento.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oderzo è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
1.1) Sulla domanda di addebito
Va premesso che la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza
(ex multis: Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185). Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
Nel caso di specie, anche in ragione delle carenti allegazioni del ricorrente sul punto, questo Collegio ritiene non sussistenti i presupposti per addebitare a una o all'altra parte, o ad entrambe, la separazione.
Infatti, la documentazione allegata dal ricorrente attesta inequivocabilmente un quadro di elevata conflittualità tra coniugi, che ha portato all'assunzione – da parte del Tribunale per i Minorenni – di gravi ed incisivi provvedimenti nei confronti di entrambi i genitori.
Del resto, vi è evidenza documentale del fatto che l'allontanamento del signor inizialmente Pt_1
disposto dal T.M. fosse motivato da condotte violente dello stesso, nei confronti della moglie ma perpretrate sotto gli occhi dei tre figli minori.
In un quadro così connotato, pare a questo Collegio veramente difficoltoso attribuire all'uno o all'altro coniuge la responsabilità della fine del matrimonio, poiché la genesi della crisi è ben più risalente ed è difficilmente ricostruibile ex post, con ciò dovendosi rigettare la domanda di addebito formulata dal ricorrente.
Per_ 2) Sull'affidamento dei figli minori e , sulla loro collocazione e sugli incontri con Per_1
la madre
5 Con riferimento all'affidamento dei due figli minori, alla loro collocazione e alla regolamentazione degli incontri tra madre e figli, deve darsi atto che il Tribunale per i Minorenni – investito della questione a fronte di domanda di decadenza dalla Procura presso il T.M. antecedentemente al presente giudizio –
Per_ ha, con provvedimento del 10.5.2024, dichiarato la revoca dell'affido dei minori e al Per_1
Servizio Sociale, affidandoli in via esclusiva al padre (“in capo al quale si è consolidato in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale, già pronunciata precedentemente, della madre”) e collocandoli presso la NA RN . Inoltre, ha conferito incarico al Servizio Persona_4
Sociale di disciplinare i contatti dei minori con la madre nei modi e nelle sedi più opportune.
Orbene, nel regime vigente la proposizione avanti al Tribunale Ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda di separazione o divorzio oppure ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis cod. civ., nella pendenza avanti al Tribunale per i Minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, comporta l'attrazione al Tribunale Ordinario del procedimento de potestate, pur se anteriormente instaurato, mentre non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al Tribunale minorile.
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio, il Tribunale per i Minorenni di Venezia aveva già trattenuto il procedimento in decisione, per cui non vi è stata alcuna trasmissione della domanda de potestate a questo T.O. in virtù della vis atractiva prevista dalla c.d. riforma Cartabia.
Dunque il T.M. si è pronunciato – pur in pendenza del presente giudizio – non solo sulla domanda di decadenza che aveva dato avvio al procedimento del 2018 (decadenza, peraltro, già precedentemente pronunciata), ma anche disciplinando il regime di affidamento, collocazione e regolamentazione degli incontri con la madre.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte, il Tribunale Ordinario deve tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16340).
6 Questo Collegio prende dunque atto della decisione assunta pochi mesi fa dal Tribunale per i
Minorenni, con la quale – a fronte di un lungo iter processuale – la signora è stata dichiarata CP_1
Per_ decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e e questi ultimi Per_1
sono stati affidati in via esclusiva al padre, con collocazione prevalente presso la NA RN.
La decisione è condivisibile e deve essere confermata in questa sede, alla luce delle più recenti relazioni dei Servizi Sociali. Nelle medesime, infatti, si dà atto del virtuoso percorso affrontato dal signor Pt_1
il quale mostra sufficiente capacità educativa e autentico affetto per i figli con cui comunque condivide molto del suo tempo libero dal lavoro, anche organizzando momenti ludici. Gli aggiornamenti confermano una adeguata cura e attenzione della famiglia RN nei confronti dei minori, oltre che l'interesse per la loro salute ed il loro benessere, nonché un atteggiamento empatico della NA RN nei confronti dei nipoti.
Il padre e la NA RN – come evidenziato anche dal Tribunale per i Minorenni – rappresentano le
Per_ due figure maggiormente coinvolte nell'accudimento di ed i quali esprimono nei Per_1
confronti del padre un autentico legame, che si è ulteriormente consolidato.
Il signor ha saputo sperimentare e migliorare il proprio ruolo genitoriale, e questo gli ha Pt_1
permesso di sintonizzarsi meglio sui bisogni psico-evolutivi e affettivi dei propri figli.
Tale contesto positivo e stabilizzato legittima, a parere di questo Collegio, l'affidamento in via esclusiva dei figli minori al padre.
A fronte di tale provvedimento di affido esclusivo al padre, viene meno – evidentemente – il presupposto del provvedimento limitativo adottato nel 2018 nei confronti del signor che deve Pt_1
ritenersi dunque revocato.
Va poi confermato il collocamento dei minori presso l'abitazione della NA RN, che è fondamentale figura di riferimento nonché principale caregiver quando il padre è assente per lavoro.
Quanto alle modalità di incontro dei minori con la madre, il Collegio prende atto della descrizione operata dagli Assistenti sociali in merito agli incontri finora svolti. Pare opportuno, in questa sede,
7 confermare quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni, ovvero l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di disciplinare i contatti dei minori con la madre nei modi e nelle sedi più opportune, con l'auspicio che gli stessi possano riprendere e svolgersi con maggiore serenità
(rimettendo in ogni caso ai Servizi stessi ogni più opportuna valutazione sulla sospensione e/o ripresa degli incontri).
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
Il signor ha richiesto l'assegnazione dell'immobile di Gorgo al Monticano, in via Volta n. 22/4, Pt_1
acquistato in comproprietà dai coniugi nel 1999. Tuttavia, la casa di Gorgo al Monticano non costituisce più habitat di riferimento dei figli, dal momento che da alcuni anni essi risiedono stabilmente presso la casa della NA RN. Tale trasferimento, a seguito del provvedimento sindacale ex art. 403
Per_ cod. civ., ha evidentemente reciso il legame di e con l'ex casa coniugale, e la Per_3 Per_1
stabilità della permanenza presso la casa della NA ha consentito il consolidarsi di un nuovo e differente legame domestico con tale immobile (che, lo si ricorda, è il luogo in cui i minori oggi vivono con le loro principali figure di riferimento, ovvero il padre e la NA RN).
Non è dunque possibile prevedere in questa sede l'assegnazione dell'immobile, come richiesto dal signor poiché esso non costituisce più l'habitat di riferimento dei minori e dunque ha perduto la Pt_1
connotazione di casa familiare. La casa di Gorgo al Monticano è però immobile in comproprietà tra i congiugi, il cui godimento dovrà essere regolato nelle opportune sedi ordinarie.
4) Sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori
8 L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno tale dovere, pertanto anche la signora è tenuta a provvedere – nei limiti delle sue capacità – al mantenimento dei figli. CP_1
Non sono note le condizioni occupazionali e reddituali della signora tuttavia il Collegio prende CP_1
atto che il signor è disponibile ad accollarsi integralmente il mantenimento ordinario dei figli. Pt_1
Peraltro, allo stesso spetterà l'attribuzione integrale dell'Assegno Unico in virtù della decadenza pronunciata nei confronti della signora e dell'affido esclusivo in questa sede confermato. CP_1
A fronte, però, di un dovere costituzionalmente previsto, è necessario stabilire che la madre contribuisca quantomeno alle spese straordiarie per i figli, nella misura del 50%. Tale forma di mantenimento è, a parere di questo Collegio, adeguata in ragione del fatto che i ragazzi sono adolescenti o preadolescenti, e dunque la prevalenza delle loro esigenze quotidiane è costituita appunto da esborsi straordinari (es. percorso scolastico, spese sanitarie, patente, ecc…).
Per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie si fa rinvio a quanto disposto dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
5) Sulle spese di lite del giudizio di separazione
Pur avendo parte ricorrente scelto di avvalersi della possibilità di cumulo oggi prevista dall'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. (e dunque il giudizio deve proseguire per la domanda divorzile), si ritiene
9 necessario regolare le spese di lite con riguardo al giudizio di separazione, conclusosi con la presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite del giudizio di separazione segue la soccombenza prevalente della resistente;
le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (sole fasi di studio e introduttiva, dal momento che non è stata svolta attività istruttoria e che il ricorrente ha rinunciato alla concessione dei termini per gli scritti conclusivi).
* * *
Si rileva nuovamente che il ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi (o del solo ricorrente) di ottenere pronnuncia divorzile alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], coniugatisi a Oderzo il 2.9.2000, atto trascritto al n. 53, parte II, CP_1
serie A, anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
2) rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
3) preso atto della pronuncia di decandenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di , CP_1
Per_ dispone l'affido esclusivo dei figli minori e al padre con conferma del Per_1 Parte_1
collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della NA RN;
4) dispone che eventuali incontri tra madre e figli minori avvengano secondo le modalità meglio descritte in narrativa, con incarico affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
10 5) dà atto che, per effetto dell'affido esclusivo dei minori al padre, sono venuti meno i presupposti del provvedimento limitativo assunto nei confronti di dal Tribunale per i Minorenni nel Parte_1
2018;
6) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal ricorrente;
7) dispone che il padre provveda al mantenimento diretto dei figli maggiorenne ma non ancora Per_3
Per_ economicamente autosufficiente), e e ripartisce tra i genitori – in ragione del 50% Per_1
ciascuno – tutte le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
8) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente da Parte_1
9) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali del giudizio di CP_1 Parte_1
separazione, che liquida in complessivi € 2.905,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oderzo di procedere all'annotazione della sentenza.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25.6.2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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