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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1500/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 519/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 17/02/2015
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa il
“silenzio rifiuto” della locale Agenzia delle Entrate sulla propria istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF anno 1992.
Il primo Giudice, con sentenza n.519/03/15 del 30.1.2015, accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate proponeva appello che veniva rigettato con sentenza n. 3520/04/19 del 27/5/2019
(cfr. sentenza di appello in atti).
L'Agenzia proponeva, quindi, ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, con Ordinanza n. 2198 del 2023, ha affermato il principio di diritto secondo il quale
(in breve) “ … una volta accertato che il contribuente svolge un'attività economica professionale, il giudice dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE relativo agli aiuti de minimis). A tal fine, egli dovrà: i) non arrestarsi all'importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l'ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti e agevolazioni nell'anno in cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti;
ii) tenere presente che la regola del “de minimis”, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto del quale l'art. 92, n.1 TFUE, può considerarsi inapplicabile, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza;
iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo….” (cfr.
Ordinanza Cassazione citata in atti).
Il Contribuente ha proposto istanza di riassunzione.
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per riassunzione in esame è fondato.
1.- Il Giudice di legittimità ha (in sintesi) disposto che il giudice di merito verifichi il rispetto dei limiti secondo il regolamento “de minimis”.
Osserva questo Collegio che la decisione della Commissione Europea del 4.8.2015 n. C (2015) 5549 (art.1) qualifica “aiuti di Stato” le misure previste dall'art.9 della Legge 27 dicembre 2012 n.289 e ss.mm.ii.
Nel successivo art. 2 la stessa Commissione UE afferma che “ … l'aiuto individuale accordato a norma delle misure di cui all'art.1 non costituisce aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n.1407/2013 o dal regolamento (CE) n.717/2014 …”. 2.- Il Regolamento “de minimis” in parola, in breve, dispone (art.1) che lo stesso trova applicazione per gli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o altri
Stati membri, ecc..
Il successivo art. 3 c. 1 prevede che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
Il secondo comma del citato art. 3 del regolamento (CE) 1407/2013 individua la misura massima dell'aiuto concedibile che ogni stato membro può concedere ad una singola impresa, importo che non deve superare la cifra massima di euro 200.000,00 in tre esercizi finanziari.
3.- Nella fattispecie in esame tale limite risulta rispettato: la somma complessivamente chiesta a rimborso
(Lire 118.426.500, pari ad €.61.162,18) rientra entro il limite fissato dal regolamento "de minimis" applicabile
(cfr. prospetto riassuntivo importi in atti).
Il Contribuente ha prodotto in atti dichiarazione sostitutiva con la quale ha dichiarato di non avere usufruito negli anni 1990 -1991-1992 di alcuna agevolazione o aiuto di Stato.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 26314 dell' 11 settembre 2023) ha ritenuto la validità dell'autocertificazione quale fonte di prova nel processo tributario in tema di aiuti di stato e contributi “de minimis”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
La sopravvenienza giurisprudenziale come sopra richiamata, la complessità e molteplicità delle questioni involte nel presente giudizio, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1500/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 519/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 17/02/2015
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa il
“silenzio rifiuto” della locale Agenzia delle Entrate sulla propria istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF anno 1992.
Il primo Giudice, con sentenza n.519/03/15 del 30.1.2015, accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate proponeva appello che veniva rigettato con sentenza n. 3520/04/19 del 27/5/2019
(cfr. sentenza di appello in atti).
L'Agenzia proponeva, quindi, ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, con Ordinanza n. 2198 del 2023, ha affermato il principio di diritto secondo il quale
(in breve) “ … una volta accertato che il contribuente svolge un'attività economica professionale, il giudice dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE relativo agli aiuti de minimis). A tal fine, egli dovrà: i) non arrestarsi all'importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l'ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti e agevolazioni nell'anno in cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti;
ii) tenere presente che la regola del “de minimis”, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto del quale l'art. 92, n.1 TFUE, può considerarsi inapplicabile, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza;
iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo….” (cfr.
Ordinanza Cassazione citata in atti).
Il Contribuente ha proposto istanza di riassunzione.
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per riassunzione in esame è fondato.
1.- Il Giudice di legittimità ha (in sintesi) disposto che il giudice di merito verifichi il rispetto dei limiti secondo il regolamento “de minimis”.
Osserva questo Collegio che la decisione della Commissione Europea del 4.8.2015 n. C (2015) 5549 (art.1) qualifica “aiuti di Stato” le misure previste dall'art.9 della Legge 27 dicembre 2012 n.289 e ss.mm.ii.
Nel successivo art. 2 la stessa Commissione UE afferma che “ … l'aiuto individuale accordato a norma delle misure di cui all'art.1 non costituisce aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n.1407/2013 o dal regolamento (CE) n.717/2014 …”. 2.- Il Regolamento “de minimis” in parola, in breve, dispone (art.1) che lo stesso trova applicazione per gli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o altri
Stati membri, ecc..
Il successivo art. 3 c. 1 prevede che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
Il secondo comma del citato art. 3 del regolamento (CE) 1407/2013 individua la misura massima dell'aiuto concedibile che ogni stato membro può concedere ad una singola impresa, importo che non deve superare la cifra massima di euro 200.000,00 in tre esercizi finanziari.
3.- Nella fattispecie in esame tale limite risulta rispettato: la somma complessivamente chiesta a rimborso
(Lire 118.426.500, pari ad €.61.162,18) rientra entro il limite fissato dal regolamento "de minimis" applicabile
(cfr. prospetto riassuntivo importi in atti).
Il Contribuente ha prodotto in atti dichiarazione sostitutiva con la quale ha dichiarato di non avere usufruito negli anni 1990 -1991-1992 di alcuna agevolazione o aiuto di Stato.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 26314 dell' 11 settembre 2023) ha ritenuto la validità dell'autocertificazione quale fonte di prova nel processo tributario in tema di aiuti di stato e contributi “de minimis”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
La sopravvenienza giurisprudenziale come sopra richiamata, la complessità e molteplicità delle questioni involte nel presente giudizio, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NA