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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1) Dott. MI De RI Presidente
2) Dott. CI CA Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°867 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adriana Giovanna
RI e RI AZ PA, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via
Laurana 59, presso i locali dell'ufficio legale dell'Istituto
Appellante CONTRO
, elett.te domiciliata in Palermo, Piazza Leoni n.49 presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Erasmo Tarantino, che la rappresenta e difende.
Appellata
OGGETTO: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione del 2 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
-I-
Con sentenza n.567/2023, emessa in data 21 febbraio 2023, il Tribunale G.L. di
Palermo, ha accolto la domanda proposta da volta a contestare il Controparte_1 diritto dell a ripetere la somma di € 14.550,22, a dire dell'Istituto indebitamente Pt_1 erogata, dopo l' esito negativo della visita di revisione del 7.01.2019 con cui era stata accertata l'insussistenza del necessario requisito sanitario, dal mese di febbraio 2019 al maggio 2021, a titolo di ratei dell'indennità di accompagnamento (prestazione di cui era titolare a decorrere dal 14.02.2018), richiestale con nota dell'1 giugno 2021,
1 dichiarando che nulla era dovuto stante il legittimo affidamento dell'assistita, non risultando dal verbale di visita di revisione che l avesse comunicato la revoca Pt_1 della prestazione, in epoca anteriore alla nota impugnata.
Ha condannato, inoltre, l alla restituzione di quanto ricevuto Pt_1 ratealmente dalla ricorrente.
Costituendosi l aveva precisato che l'indebito nasceva dalla riscossione di Pt_1 ratei di indennità di accompagnamento successivamente alla perdita del diritto a seguito di verbale di revisione sanitaria del 7 gennaio 2019, ritualmente comunicato all'assistita il 21.01.2019. Aveva contestato la sussistenza di un affidamento incolpevole rilevando l'omessa tempestiva impugnazione di detto verbale di verifica e che il dolo della percettrice della prestazione indebita era desumibile dalla circostanza che le era stato regolarmente notificato il verbale della visita di revisione e che, dunque, la stessa era a conoscenza, da tale momento, che non le sarebbe più spettata l'indennità di accompagnamento nonostante l'istituto, per errore, avesse continuato a erogare i ratei.
Il Tribunale ha premesso che, in tema di indebito assistenziale l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38
Cost., esclude la ripetizione,” soltanto “quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”, (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 24133 del 7 settembre 2021, Cass.n.28771/2018 e
Cass. sentenza n.29419/2018), principio di affidamento incolpevole immanente nel sistema positivo e posto a base dei principi fondamentali del diritto dell'Unione europea che ha, in tal caso, reputato non proporzionato l'intervento, pur legittimo della P.A., specie nell'ipotesi in cui tale affidamento era stato rafforzato dal lungo tempo trascorso tra l'insorgere del diritto alla restituzione e la richiesta fatta al privato. (Corte E.D.U. sez.1^ sentenza Cassarin c. Italia 11.02.2021, r.g.
n.4893/2013).
Ha osservato che nella fattispecie era pacifico che nel relativo verbale della visita medica di revisione non veniva indicata l'intervenuta revoca dell'indennità di accompagnamento per il venir meno dei requisiti sanitari, non desumibile dalla generica formula impiegata dall' nella lettera accompagnatoria, sicché la Pt_1 ricorrente, aveva fatto affidamento sull'esattezza degli importi corrisposti dall' Pt_1 non avendo ricevuto alcuna comunicazione, prima di quella di cui alla nota impugnata, del fatto che una prestazione non le era più dovuta.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato in Cancelleria il 18 agosto 2023.
2 Con unico articolato motivo deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, il dolo della percipiente della prestazione indebita avrebbe dovuto desumersi dalla circostanza che le era stato regolarmente notificato il verbali della visita di revisione del 7 gennaio 2019, contenente l'accertamento del mutato quadro sanitario, e che, dunque, la stessa era a conoscenza, da tale momento, che non le sarebbe più spettata l'indennità di accompagnamento;
né il dolo avrebbe potuto escludersi in virtù della revoca solo parziale della prestazione da invalidità, non avendo il primo giudice valutato che la riduzione, conseguente alla revoca dell'indennità di accompagnamento (rimanendo solo il diritto alla prestazione di invalidità) sarebbe stata particolarmente consistente (ammontando l'indennità di accompagnamento ad un importo quasi doppio rispetto alla pensione di invalidità), non potendo, dunque, la sua indebita erogazione essere in alcun modo equivocata dalla pensionata.
Ribadisce, invece, l'appellata la sua buona rimarcando che l' , solo col Pt_1 provvedimento del 1° giugno 2021, cioè dopo oltre 2 anni rispetto alla visita di revisione del 7.01.2019 - nella quale era stato confermato il giudizio di invalidità civile al 100%, ma non il diritto all'indennità di accompagnamento - aveva chiesto la restituzione della somma ritenuta indebita, inducendola in errore per avere continuato a versare la prestazione sino al mese di maggio 2019, radicando la legittima convinzione che il suo diritto non fosse venuto meno.
Rileva la decadenza dall'azione di recupero in quanto l' non aveva Pt_1 agito, come suo onere, ai sensi dell'art.37 c.8 della L.n.448/1998, disponendo, venuto meno il requisito sanitario, la sospensione dell'erogazione del beneficio e non aveva provveduto, entro i 90 giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica, rimarcando come si fosse creata una situazione di affidamento che si era sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Pt_1
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
-II-
L'appello è fondato e va accolto.
Pacifici i fatti di causa e precisato che oggetto del contendere è la ripetibilità dei ratei dell'indennità di accompagnamento erogati dall' in epoca successiva Pt_1 alla visita di revisione del 7 gennaio 2019, in esito alla quale non vennero più riconosciuti i requisiti sanitari per godere della prestazione in discorso da febbraio
2017 sino al maggio 2019, occorre qui richiamare i principi cardine che si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale e di tutela dell'affidamento.
3 È, difatti, indubbia la natura assistenziale della prestazione in esame oggetto di recupero, trattandosi di un beneficio (indennità di accompagnamento) privo di copertura contributiva e assicurativa.
Orbene, quanto all'indebito assistenziale, la riespansione - rispetto alla speciale disciplina delineata dall'art. 52 L. n. 88/1989 per l'indebito previdenziale - della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”(Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015 e molte successive conformi tra cui n. 13223/2020).
È stato, dunque, affermato, quanto alla tutela dell'affidamento, che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra
(...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte
4 motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche sentenze
Cass. nn.28771/2018 e 10642/2019); ed è stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004). Deve aggiungersi, con particolare riferimento alle prestazioni erogate dopo la visita di verifica – della cui ripetibilità qui si controverte – che la stessa Corte Cost.
(ord. n. 448/2000) ha evidenziato, anche in questo caso, l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' , esigenza cui è funzionale proprio il meccanismo di sospensione Pt_1 dei termini per la revoca, previsti dall'art. 37, comma 8, L n 448 /1998, con cui si vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione".
E' proprio sulla scorta di tali ragioni (per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita) che la Consulta ha ravvisato la compatibilità della disciplina sottoposta al suo scrutinio con l'art. 38 primo comma, Cost..
Ne consegue che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che consente la revoca della prestazione solo a far data dall'accertamento del venir meno delle condizioni di legge, non può escludersi a priori l'esigenza di tutelare l'affidamento del percettore in buona fede anche laddove, sulla scorta di specifiche circostanze concrete, lo stesso si sia protratto dopo l'accertamento del venir meno dei presupposti sanitari della prestazione assistenziale.
Quanto alla decorrenza del diritto alla ripetizione dei ratei indebitamente versati, sono ormai consolidati i principi affermati dalla Suprema Corte.
Si è, infatti, statuito (sin da Cass. sez. lav. n. 16260 del 29/10/2003 che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in
L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n.
5 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a Cass. sez. lav. n. 6091 del 26/4/2002). Infatti, il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità civile), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del 23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto
1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica" (così in parte motiva
Cassazione n.26162/16 – cfr. anche Cass. n.4279/17, Cass. n.2056/2004, Cass
n.6091/2002 e, da ultimo, Cass. sez.6, L. ordinanza n.34013/2019).
Nella fattispecie in esame è pacifico che l' non ha agito secondo le Pt_1 regole dell'art. 37, comma 8, L n 448 /1998 che, una volta venuto meno il requisito sanitario, impone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e prevede che l' debba provvedere, entro i novanta giorni successivi, alla Pt_1 revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell' al contrario, lo stesso ha continuato ad erogare Pt_1
l'indennità di accompagnamento per un lungo lasso di tempo, protrattosi per 27 mesi dopo l'accertamento del venir meno dei suoi presupposti. Tuttavia, pur dovendosi escludere, nella fattispecie, l'addebitabilità all'assistita dell'errore dell'Istituto e dell'erogazione indebita – la stessa, infatti, non si è sottratto
6 alla visita di revisione – deve nondimeno osservarsi come faccia altresì difetto, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva di affidamento incolpevole che potrebbe ostare alla ripetibilità dell'indebito. Al riguardo giova rilevare che “rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 547 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (Cass. n. 4668/2021 cit.). Nel caso in esame tale legittimo affidamento deve escludersi in virtù della pacifica (e documentata) circostanza dell'avvenuta notifica del verbale della visita di revisione al pensionato. (v. doc. n. 4 e cartolina A.R.).
La lettura di tale verbale, invero, non poteva lasciare adito a dubbi circa il fatto che la situazione invalidante fosse soltanto quella corrispondente ad un giudizio di invalidità civile al 100%, non invece quella caratterizzata dagli ulteriori requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in precedenza individuati nell'accertata “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” e “ impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita (v. verbale del 9 agosto 2018- doc. A3 fasc. ricorrente); requisito, questo, non più sussistente in occasione della visita di revisione, all'esito delle quali era emerso
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L
118/71. Verifica 10.12.2020 .(v. verbale del 7 gennaio 2019- doc. A4).
L'acquisita consapevolezza della modifica delle condizioni invalidanti accertate dalla commissione medica e, dunque, del carattere indebito dell'indennità di accompagnamento che, nonostante la predetta modifica, l aveva continuato ad Pt_1 erogare, consente dunque di escludere, nella fattispecie, la ricorrenza, in capo alla beneficiaria della prestazione, di un'ipotesi di affidamento incolpevole o legittimo che appaia meritevole di tutela.
Ella avrebbe dovuto configurarsi, secondo canoni di logicità metodologica, la possibilità che un più accurata verifica amministrativa avrebbe potuto condurre ad una revoca della prestazione previdenziale in godimento per difetto del prescritto requisito sanitario (come è in effetti avvenuto).
Ne consegue che le elargizioni indebitamente erogate possono ritenersi ripetibili a far data dalla visita di revisione e, in particolare dal mese di febbraio 2019, come ritenuto dall' con la conseguenza che quanto già trattenuto dall in Pt_1 Pt_1 seguito al piano di rateizzazione del 23.06.2021 (v. doc.A6 in fasc. ricorrente) non deve essere restituito alla . CP_1
7 Posta, dunque, l'irrilevanza della mancata sospensione e revoca nel termine di
90 giorni, è pacifico che la ricorrente, essendo perfettamente consapevole del venir meno del requisito sanitario sin dal gennaio 2017 – per avere ricevuto il verbale di visita - non poteva nutrire alcun legittimo affidamento in ordine alle somme
(comunque) corrispostele a titolo di indennità di accompagnamento sino al mese di maggio 2019; né la buona fede può dirsi radicata nella convinzione che per le condizioni patologiche riscontrate, attestanti un'invalidità del 100%, l' dovesse Pt_1 erogarle la prestazione, nonostante l'evidente venir meno, per il suddetto arco temporale, del requisito sanitario dell'impossibilità di deambulazione e di svolgere gli atti quotidiani in maniera autonoma e senza ausilio di terzi condizioni, invece, ben descritte nel precedente verbale del 2018 con il quale il diritto al beneficio era stato riconosciuto.
Di talché, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta con il ricorso di primo gravo va respinta.
Malgrado la soccombenza, l'appellata non può essere assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo ella reso la dichiarazione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.567/2023 emessa il 21 febbraio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Dichiara irripetibili le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, il 2 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
CI CA MI De RI
8
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1) Dott. MI De RI Presidente
2) Dott. CI CA Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°867 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adriana Giovanna
RI e RI AZ PA, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via
Laurana 59, presso i locali dell'ufficio legale dell'Istituto
Appellante CONTRO
, elett.te domiciliata in Palermo, Piazza Leoni n.49 presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Erasmo Tarantino, che la rappresenta e difende.
Appellata
OGGETTO: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione del 2 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
-I-
Con sentenza n.567/2023, emessa in data 21 febbraio 2023, il Tribunale G.L. di
Palermo, ha accolto la domanda proposta da volta a contestare il Controparte_1 diritto dell a ripetere la somma di € 14.550,22, a dire dell'Istituto indebitamente Pt_1 erogata, dopo l' esito negativo della visita di revisione del 7.01.2019 con cui era stata accertata l'insussistenza del necessario requisito sanitario, dal mese di febbraio 2019 al maggio 2021, a titolo di ratei dell'indennità di accompagnamento (prestazione di cui era titolare a decorrere dal 14.02.2018), richiestale con nota dell'1 giugno 2021,
1 dichiarando che nulla era dovuto stante il legittimo affidamento dell'assistita, non risultando dal verbale di visita di revisione che l avesse comunicato la revoca Pt_1 della prestazione, in epoca anteriore alla nota impugnata.
Ha condannato, inoltre, l alla restituzione di quanto ricevuto Pt_1 ratealmente dalla ricorrente.
Costituendosi l aveva precisato che l'indebito nasceva dalla riscossione di Pt_1 ratei di indennità di accompagnamento successivamente alla perdita del diritto a seguito di verbale di revisione sanitaria del 7 gennaio 2019, ritualmente comunicato all'assistita il 21.01.2019. Aveva contestato la sussistenza di un affidamento incolpevole rilevando l'omessa tempestiva impugnazione di detto verbale di verifica e che il dolo della percettrice della prestazione indebita era desumibile dalla circostanza che le era stato regolarmente notificato il verbale della visita di revisione e che, dunque, la stessa era a conoscenza, da tale momento, che non le sarebbe più spettata l'indennità di accompagnamento nonostante l'istituto, per errore, avesse continuato a erogare i ratei.
Il Tribunale ha premesso che, in tema di indebito assistenziale l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38
Cost., esclude la ripetizione,” soltanto “quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”, (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 24133 del 7 settembre 2021, Cass.n.28771/2018 e
Cass. sentenza n.29419/2018), principio di affidamento incolpevole immanente nel sistema positivo e posto a base dei principi fondamentali del diritto dell'Unione europea che ha, in tal caso, reputato non proporzionato l'intervento, pur legittimo della P.A., specie nell'ipotesi in cui tale affidamento era stato rafforzato dal lungo tempo trascorso tra l'insorgere del diritto alla restituzione e la richiesta fatta al privato. (Corte E.D.U. sez.1^ sentenza Cassarin c. Italia 11.02.2021, r.g.
n.4893/2013).
Ha osservato che nella fattispecie era pacifico che nel relativo verbale della visita medica di revisione non veniva indicata l'intervenuta revoca dell'indennità di accompagnamento per il venir meno dei requisiti sanitari, non desumibile dalla generica formula impiegata dall' nella lettera accompagnatoria, sicché la Pt_1 ricorrente, aveva fatto affidamento sull'esattezza degli importi corrisposti dall' Pt_1 non avendo ricevuto alcuna comunicazione, prima di quella di cui alla nota impugnata, del fatto che una prestazione non le era più dovuta.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato in Cancelleria il 18 agosto 2023.
2 Con unico articolato motivo deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, il dolo della percipiente della prestazione indebita avrebbe dovuto desumersi dalla circostanza che le era stato regolarmente notificato il verbali della visita di revisione del 7 gennaio 2019, contenente l'accertamento del mutato quadro sanitario, e che, dunque, la stessa era a conoscenza, da tale momento, che non le sarebbe più spettata l'indennità di accompagnamento;
né il dolo avrebbe potuto escludersi in virtù della revoca solo parziale della prestazione da invalidità, non avendo il primo giudice valutato che la riduzione, conseguente alla revoca dell'indennità di accompagnamento (rimanendo solo il diritto alla prestazione di invalidità) sarebbe stata particolarmente consistente (ammontando l'indennità di accompagnamento ad un importo quasi doppio rispetto alla pensione di invalidità), non potendo, dunque, la sua indebita erogazione essere in alcun modo equivocata dalla pensionata.
Ribadisce, invece, l'appellata la sua buona rimarcando che l' , solo col Pt_1 provvedimento del 1° giugno 2021, cioè dopo oltre 2 anni rispetto alla visita di revisione del 7.01.2019 - nella quale era stato confermato il giudizio di invalidità civile al 100%, ma non il diritto all'indennità di accompagnamento - aveva chiesto la restituzione della somma ritenuta indebita, inducendola in errore per avere continuato a versare la prestazione sino al mese di maggio 2019, radicando la legittima convinzione che il suo diritto non fosse venuto meno.
Rileva la decadenza dall'azione di recupero in quanto l' non aveva Pt_1 agito, come suo onere, ai sensi dell'art.37 c.8 della L.n.448/1998, disponendo, venuto meno il requisito sanitario, la sospensione dell'erogazione del beneficio e non aveva provveduto, entro i 90 giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica, rimarcando come si fosse creata una situazione di affidamento che si era sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Pt_1
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
-II-
L'appello è fondato e va accolto.
Pacifici i fatti di causa e precisato che oggetto del contendere è la ripetibilità dei ratei dell'indennità di accompagnamento erogati dall' in epoca successiva Pt_1 alla visita di revisione del 7 gennaio 2019, in esito alla quale non vennero più riconosciuti i requisiti sanitari per godere della prestazione in discorso da febbraio
2017 sino al maggio 2019, occorre qui richiamare i principi cardine che si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale e di tutela dell'affidamento.
3 È, difatti, indubbia la natura assistenziale della prestazione in esame oggetto di recupero, trattandosi di un beneficio (indennità di accompagnamento) privo di copertura contributiva e assicurativa.
Orbene, quanto all'indebito assistenziale, la riespansione - rispetto alla speciale disciplina delineata dall'art. 52 L. n. 88/1989 per l'indebito previdenziale - della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”(Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015 e molte successive conformi tra cui n. 13223/2020).
È stato, dunque, affermato, quanto alla tutela dell'affidamento, che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra
(...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte
4 motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche sentenze
Cass. nn.28771/2018 e 10642/2019); ed è stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004). Deve aggiungersi, con particolare riferimento alle prestazioni erogate dopo la visita di verifica – della cui ripetibilità qui si controverte – che la stessa Corte Cost.
(ord. n. 448/2000) ha evidenziato, anche in questo caso, l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' , esigenza cui è funzionale proprio il meccanismo di sospensione Pt_1 dei termini per la revoca, previsti dall'art. 37, comma 8, L n 448 /1998, con cui si vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione".
E' proprio sulla scorta di tali ragioni (per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita) che la Consulta ha ravvisato la compatibilità della disciplina sottoposta al suo scrutinio con l'art. 38 primo comma, Cost..
Ne consegue che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che consente la revoca della prestazione solo a far data dall'accertamento del venir meno delle condizioni di legge, non può escludersi a priori l'esigenza di tutelare l'affidamento del percettore in buona fede anche laddove, sulla scorta di specifiche circostanze concrete, lo stesso si sia protratto dopo l'accertamento del venir meno dei presupposti sanitari della prestazione assistenziale.
Quanto alla decorrenza del diritto alla ripetizione dei ratei indebitamente versati, sono ormai consolidati i principi affermati dalla Suprema Corte.
Si è, infatti, statuito (sin da Cass. sez. lav. n. 16260 del 29/10/2003 che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in
L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n.
5 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a Cass. sez. lav. n. 6091 del 26/4/2002). Infatti, il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità civile), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del 23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto
1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica" (così in parte motiva
Cassazione n.26162/16 – cfr. anche Cass. n.4279/17, Cass. n.2056/2004, Cass
n.6091/2002 e, da ultimo, Cass. sez.6, L. ordinanza n.34013/2019).
Nella fattispecie in esame è pacifico che l' non ha agito secondo le Pt_1 regole dell'art. 37, comma 8, L n 448 /1998 che, una volta venuto meno il requisito sanitario, impone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e prevede che l' debba provvedere, entro i novanta giorni successivi, alla Pt_1 revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell' al contrario, lo stesso ha continuato ad erogare Pt_1
l'indennità di accompagnamento per un lungo lasso di tempo, protrattosi per 27 mesi dopo l'accertamento del venir meno dei suoi presupposti. Tuttavia, pur dovendosi escludere, nella fattispecie, l'addebitabilità all'assistita dell'errore dell'Istituto e dell'erogazione indebita – la stessa, infatti, non si è sottratto
6 alla visita di revisione – deve nondimeno osservarsi come faccia altresì difetto, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva di affidamento incolpevole che potrebbe ostare alla ripetibilità dell'indebito. Al riguardo giova rilevare che “rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 547 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (Cass. n. 4668/2021 cit.). Nel caso in esame tale legittimo affidamento deve escludersi in virtù della pacifica (e documentata) circostanza dell'avvenuta notifica del verbale della visita di revisione al pensionato. (v. doc. n. 4 e cartolina A.R.).
La lettura di tale verbale, invero, non poteva lasciare adito a dubbi circa il fatto che la situazione invalidante fosse soltanto quella corrispondente ad un giudizio di invalidità civile al 100%, non invece quella caratterizzata dagli ulteriori requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in precedenza individuati nell'accertata “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” e “ impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita (v. verbale del 9 agosto 2018- doc. A3 fasc. ricorrente); requisito, questo, non più sussistente in occasione della visita di revisione, all'esito delle quali era emerso
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L
118/71. Verifica 10.12.2020 .(v. verbale del 7 gennaio 2019- doc. A4).
L'acquisita consapevolezza della modifica delle condizioni invalidanti accertate dalla commissione medica e, dunque, del carattere indebito dell'indennità di accompagnamento che, nonostante la predetta modifica, l aveva continuato ad Pt_1 erogare, consente dunque di escludere, nella fattispecie, la ricorrenza, in capo alla beneficiaria della prestazione, di un'ipotesi di affidamento incolpevole o legittimo che appaia meritevole di tutela.
Ella avrebbe dovuto configurarsi, secondo canoni di logicità metodologica, la possibilità che un più accurata verifica amministrativa avrebbe potuto condurre ad una revoca della prestazione previdenziale in godimento per difetto del prescritto requisito sanitario (come è in effetti avvenuto).
Ne consegue che le elargizioni indebitamente erogate possono ritenersi ripetibili a far data dalla visita di revisione e, in particolare dal mese di febbraio 2019, come ritenuto dall' con la conseguenza che quanto già trattenuto dall in Pt_1 Pt_1 seguito al piano di rateizzazione del 23.06.2021 (v. doc.A6 in fasc. ricorrente) non deve essere restituito alla . CP_1
7 Posta, dunque, l'irrilevanza della mancata sospensione e revoca nel termine di
90 giorni, è pacifico che la ricorrente, essendo perfettamente consapevole del venir meno del requisito sanitario sin dal gennaio 2017 – per avere ricevuto il verbale di visita - non poteva nutrire alcun legittimo affidamento in ordine alle somme
(comunque) corrispostele a titolo di indennità di accompagnamento sino al mese di maggio 2019; né la buona fede può dirsi radicata nella convinzione che per le condizioni patologiche riscontrate, attestanti un'invalidità del 100%, l' dovesse Pt_1 erogarle la prestazione, nonostante l'evidente venir meno, per il suddetto arco temporale, del requisito sanitario dell'impossibilità di deambulazione e di svolgere gli atti quotidiani in maniera autonoma e senza ausilio di terzi condizioni, invece, ben descritte nel precedente verbale del 2018 con il quale il diritto al beneficio era stato riconosciuto.
Di talché, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta con il ricorso di primo gravo va respinta.
Malgrado la soccombenza, l'appellata non può essere assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo ella reso la dichiarazione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.567/2023 emessa il 21 febbraio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Dichiara irripetibili le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, il 2 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
CI CA MI De RI
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