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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2730/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2730/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Giuseppe Bove, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pomigliano
D'Arco (NA), alla via Verdi n. 46;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO/CONTUMACE
E
Controparte_2
APPELLATO/CONTUMACE
E
Controparte_3
[...]
APPELLATA/CONTUMACE OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2868/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di proponeva CP_2 Parte_1
opposizione avverso il provvedimento di revisione tecnica della patente di guida
(notificato il 21.02.2019) adottato nei suoi confronti a norma dell'art. 126 bis, comma
6, C.d.S. a seguito di perdita totale del punteggio attribuitogli.
Il ricorrente deduceva, a sostegno dell'iniziativa, l'omesso avviso di avvio del procedimento amministrativo, il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria,
l'omessa notifica dei verbali di accertamento cui seguiva il provvedimento di revisione, nonché la mancata comunicazione delle attestazioni di perdita dei punti.
Il Giudice di Pace di dichiarava la propria incompetenza e disponeva la CP_2
riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
A seguito della tempestiva riassunzione, nella contumacia degli opposti, il Giudice tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 2868/2021, rigettava il ricorso.
Avverso la pronuncia proponeva gravame il quale ne evidenziava Parte_1
l'erroneità a causa dell'esclusa necessità della comunicazione di avvio del procedimento di revisione;
censurava altresì la ritenuta sufficienza della motivazione esposta;
evidenziava che, nello specifico, la pubblica amministrazione evocata in giudizio aveva l'onere di dimostrare la regolare notifica della decurtazione dei punti;
deduceva, infine, la nullità della sentenza per omessa indicazione di una delle parti, ovvero dell CP_4
Chiedeva pertanto la riforma della decisione con accoglimento del ricorso proposto in primo grado e con vittoria delle spese del doppio grado.
Gli appellati restavano contumaci.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati, Controparte_1 [...]
e Controparte_5 Controparte_3
ritualmente citati in giudizio e non costituiti.
[...]
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, dal momento che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt. 342 e 164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa degli appellati.
Passando al merito del gravame, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appellante si duole anzitutto del fatto che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere non necessaria nello specifico la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente che, invece, vista anche la dedotta omissione di notifica delle precedenti infrazioni, avrebbe concesso una migliore difesa al ricorrente, consentendogli di argomentare in proposito ed eventualmente adire gli enti preposti, al fine di accedere alle notifiche.
Il motivo non è fondato.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18174/2016; Cass. n.
13637/2020; Cass. n. 28298/2020) ha ripetutamente affermato che il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale (Cass., Sez. Un., 24.07.2015, n. 15773).
Quindi, “il procedimento di applicazione delle sanzioni di revisione della patente e di ordine di sottoposizione all'esame di idoneità tecnica, per la sua natura sanzionatoria, è retto dai principi sanciti dalla L. n. 689/1981 ed è sottratto all'applicazione della L. n. 241/1990, artt. 7 e 8” (Cass. n. 28298/2020; Cass. n.
4363/2015; Cass. n. 17088/2019).
Del pari infondato è il secondo motivo di appello, volto a contestare la decisione del primo Giudice per aver ritenuto esaustiva la motivazione del provvedimento impugnato.
La statuizione, invero, è immune da cesure in quanto la motivazione è espressa in maniera compiuta, giacché richiama puntualmente sia “la comunicazione dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in data 28/05/2018 dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito” al ricorrente, sia la disciplina di cui all'art. 126 bis, comma 6, C.d.S., in forza del quale “alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui al D.lvo 285/92”, ovvero i presupposti di fatto e le ragioni di diritto su cui lo stesso si fonda.
Neppure può accogliersi il motivo di doglianza circa la mancata notifica dei verbali di accertamento e delle relative attestazioni di perdita dei punti, atteso che “il provvedimento di revisione della patente di guida non rinviene, tra le proprie condizioni di validità, la notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. che comportino, come sanzione accessoria, la progressiva decurtazione dei punti che sfoci eventualmente nell'azzeramento, poiché l'interessato può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dal 126-bis comma 3 C.d.S., ove si rinvia alla infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale” (v. Cass. Ord. n.
24392/2023).
L'art. 126 bis, comma 3, C.d.S., per l'appunto, impone all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di comunicare ogni variazione di punteggio agli interessati, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità previste. Quindi, ogni persona alla quale sia stata contestata un'infrazione ha l'onere di visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero, per iscriversi al quale non è richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, ma è sufficiente l'esibizione della stampa del saldo punti, come previsto dal con circolare Controparte_1
n. 11490 dell'8 maggio 2013.
Del resto, la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, avendo funzione meramente informativa (v. Cass. 28298/2020).
Per le medesime ragioni, dal momento che il provvedimento di revisione trova il proprio presupposto nella perdita totale di punteggio e che ciascuno può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, non costituisce condizione di validità dello stesso la notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. recanti come sanzione accessoria la progressiva decurtazione dei punti, che sfoci eventualmente nell'azzeramento (v. ancora Cass. n. 24392/2023; Cass. 13637/2020; Cass. 18174/2016).
Privo di pregio, infine, è anche il motivo con cui si deduce la nullità della sentenza per mancata indicazione dell'UTG di Napoli, quale parte del giudizio.
Tant'è che secondo la Suprema Corte “deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass. n. 19601 del 2011; Cass. S.U. n. 16415 del 2018; Cass
n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020). Si è ulteriormente precisato che
“l'omessa o inesatta indicazione di una delle parti della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione” e che invece costituisce “mero errore materiale”, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (Cass. n. 16195 del 2019; Cass. n.
9077 del 2001)” (v. Cass. n. 38055/2022).
Calando detti principi nella fattispecie in esame, è di tutta evidenza che l'omessa indicazione dell' nella sentenza gravata non genera incertezza circa i CP_4
soggetti nei cui confronti la stessa è stata resa, giacché dal ricorso introduttivo del giudizio e dagli atti di causa è individuabile la parte pretermessa e può stabilirsi che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti.
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello deve rigettarsi.
Deve dichiararsi assorbita altresì ogni altra questione.
Nulla sulle spese nei confronti degli appellati, stante la contumacia degli stessi.
L'appellante va condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L.
n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2868/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) dichiara la contumacia del della Controparte_1
nonché della Controparte_2 [...]
Controparte_3 2) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese, stante la contumacia degli appellati;
4) condanna l'appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nola, 17.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2730/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Giuseppe Bove, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pomigliano
D'Arco (NA), alla via Verdi n. 46;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO/CONTUMACE
E
Controparte_2
APPELLATO/CONTUMACE
E
Controparte_3
[...]
APPELLATA/CONTUMACE OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2868/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di proponeva CP_2 Parte_1
opposizione avverso il provvedimento di revisione tecnica della patente di guida
(notificato il 21.02.2019) adottato nei suoi confronti a norma dell'art. 126 bis, comma
6, C.d.S. a seguito di perdita totale del punteggio attribuitogli.
Il ricorrente deduceva, a sostegno dell'iniziativa, l'omesso avviso di avvio del procedimento amministrativo, il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria,
l'omessa notifica dei verbali di accertamento cui seguiva il provvedimento di revisione, nonché la mancata comunicazione delle attestazioni di perdita dei punti.
Il Giudice di Pace di dichiarava la propria incompetenza e disponeva la CP_2
riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
A seguito della tempestiva riassunzione, nella contumacia degli opposti, il Giudice tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 2868/2021, rigettava il ricorso.
Avverso la pronuncia proponeva gravame il quale ne evidenziava Parte_1
l'erroneità a causa dell'esclusa necessità della comunicazione di avvio del procedimento di revisione;
censurava altresì la ritenuta sufficienza della motivazione esposta;
evidenziava che, nello specifico, la pubblica amministrazione evocata in giudizio aveva l'onere di dimostrare la regolare notifica della decurtazione dei punti;
deduceva, infine, la nullità della sentenza per omessa indicazione di una delle parti, ovvero dell CP_4
Chiedeva pertanto la riforma della decisione con accoglimento del ricorso proposto in primo grado e con vittoria delle spese del doppio grado.
Gli appellati restavano contumaci.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati, Controparte_1 [...]
e Controparte_5 Controparte_3
ritualmente citati in giudizio e non costituiti.
[...]
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, dal momento che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt. 342 e 164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa degli appellati.
Passando al merito del gravame, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appellante si duole anzitutto del fatto che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere non necessaria nello specifico la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente che, invece, vista anche la dedotta omissione di notifica delle precedenti infrazioni, avrebbe concesso una migliore difesa al ricorrente, consentendogli di argomentare in proposito ed eventualmente adire gli enti preposti, al fine di accedere alle notifiche.
Il motivo non è fondato.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18174/2016; Cass. n.
13637/2020; Cass. n. 28298/2020) ha ripetutamente affermato che il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale (Cass., Sez. Un., 24.07.2015, n. 15773).
Quindi, “il procedimento di applicazione delle sanzioni di revisione della patente e di ordine di sottoposizione all'esame di idoneità tecnica, per la sua natura sanzionatoria, è retto dai principi sanciti dalla L. n. 689/1981 ed è sottratto all'applicazione della L. n. 241/1990, artt. 7 e 8” (Cass. n. 28298/2020; Cass. n.
4363/2015; Cass. n. 17088/2019).
Del pari infondato è il secondo motivo di appello, volto a contestare la decisione del primo Giudice per aver ritenuto esaustiva la motivazione del provvedimento impugnato.
La statuizione, invero, è immune da cesure in quanto la motivazione è espressa in maniera compiuta, giacché richiama puntualmente sia “la comunicazione dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in data 28/05/2018 dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito” al ricorrente, sia la disciplina di cui all'art. 126 bis, comma 6, C.d.S., in forza del quale “alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui al D.lvo 285/92”, ovvero i presupposti di fatto e le ragioni di diritto su cui lo stesso si fonda.
Neppure può accogliersi il motivo di doglianza circa la mancata notifica dei verbali di accertamento e delle relative attestazioni di perdita dei punti, atteso che “il provvedimento di revisione della patente di guida non rinviene, tra le proprie condizioni di validità, la notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. che comportino, come sanzione accessoria, la progressiva decurtazione dei punti che sfoci eventualmente nell'azzeramento, poiché l'interessato può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dal 126-bis comma 3 C.d.S., ove si rinvia alla infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale” (v. Cass. Ord. n.
24392/2023).
L'art. 126 bis, comma 3, C.d.S., per l'appunto, impone all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di comunicare ogni variazione di punteggio agli interessati, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità previste. Quindi, ogni persona alla quale sia stata contestata un'infrazione ha l'onere di visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero, per iscriversi al quale non è richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, ma è sufficiente l'esibizione della stampa del saldo punti, come previsto dal con circolare Controparte_1
n. 11490 dell'8 maggio 2013.
Del resto, la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, avendo funzione meramente informativa (v. Cass. 28298/2020).
Per le medesime ragioni, dal momento che il provvedimento di revisione trova il proprio presupposto nella perdita totale di punteggio e che ciascuno può prendere conoscenza autonomamente delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, non costituisce condizione di validità dello stesso la notifica al titolare dei verbali di contestazione di violazione al C.d.S. recanti come sanzione accessoria la progressiva decurtazione dei punti, che sfoci eventualmente nell'azzeramento (v. ancora Cass. n. 24392/2023; Cass. 13637/2020; Cass. 18174/2016).
Privo di pregio, infine, è anche il motivo con cui si deduce la nullità della sentenza per mancata indicazione dell'UTG di Napoli, quale parte del giudizio.
Tant'è che secondo la Suprema Corte “deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass. n. 19601 del 2011; Cass. S.U. n. 16415 del 2018; Cass
n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020). Si è ulteriormente precisato che
“l'omessa o inesatta indicazione di una delle parti della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione” e che invece costituisce “mero errore materiale”, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (Cass. n. 16195 del 2019; Cass. n.
9077 del 2001)” (v. Cass. n. 38055/2022).
Calando detti principi nella fattispecie in esame, è di tutta evidenza che l'omessa indicazione dell' nella sentenza gravata non genera incertezza circa i CP_4
soggetti nei cui confronti la stessa è stata resa, giacché dal ricorso introduttivo del giudizio e dagli atti di causa è individuabile la parte pretermessa e può stabilirsi che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti.
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello deve rigettarsi.
Deve dichiararsi assorbita altresì ogni altra questione.
Nulla sulle spese nei confronti degli appellati, stante la contumacia degli stessi.
L'appellante va condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L.
n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2868/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) dichiara la contumacia del della Controparte_1
nonché della Controparte_2 [...]
Controparte_3 2) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese, stante la contumacia degli appellati;
4) condanna l'appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nola, 17.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi