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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1559/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CHIRCO MARIA GIOVANNA
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. SCARINGI AGATINO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note congiunte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, premetteva di aver Parte_1
contratto, in data 20.01.2010, matrimonio civile con regolarmente Controparte_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 1, parte I, uff. 1, anno
2010.
Deduceva che dalla loro unione non erano nati figli.
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, dato il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di ricostituire il consorzio matrimoniale. Rappresentava l'indipendenza economica di ciascun coniuge e, dunque, la superfluità di statuizioni di carattere economico.
Si costituiva in giudizio , associandosi alla domanda di separazione Controparte_1
e rappresentando di essersi già accordata sul punto con il marito.
Così, nel corso del procedimento, le parti, con note congiunte (depositate il
27.02.2025), chiedevano la conversione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale ed instavano per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale, “senza alcuna statuizione di carattere economico”.
A questo punto, constatata la convergenza delle posizioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti.
Quanto al regime personale e patrimoniale, non essendo stata sottoposta al Collegio alcuna domanda, considerata anche l'assenza di figli e la allegata indipendenza economica di ciascun coniuge, nulla deve aggiungersi.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate come da accordo.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio civile in data
[...]
20.01.2010, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 1, parte I, uff. 1, anno 2010, alle condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nelle note congiunte del 26.02.2025;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1559/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CHIRCO MARIA GIOVANNA
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. SCARINGI AGATINO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note congiunte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, premetteva di aver Parte_1
contratto, in data 20.01.2010, matrimonio civile con regolarmente Controparte_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 1, parte I, uff. 1, anno
2010.
Deduceva che dalla loro unione non erano nati figli.
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, dato il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di ricostituire il consorzio matrimoniale. Rappresentava l'indipendenza economica di ciascun coniuge e, dunque, la superfluità di statuizioni di carattere economico.
Si costituiva in giudizio , associandosi alla domanda di separazione Controparte_1
e rappresentando di essersi già accordata sul punto con il marito.
Così, nel corso del procedimento, le parti, con note congiunte (depositate il
27.02.2025), chiedevano la conversione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale ed instavano per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale, “senza alcuna statuizione di carattere economico”.
A questo punto, constatata la convergenza delle posizioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.c., come pacifico tra le parti.
Quanto al regime personale e patrimoniale, non essendo stata sottoposta al Collegio alcuna domanda, considerata anche l'assenza di figli e la allegata indipendenza economica di ciascun coniuge, nulla deve aggiungersi.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate come da accordo.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio civile in data
[...]
20.01.2010, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 1, parte I, uff. 1, anno 2010, alle condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nelle note congiunte del 26.02.2025;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo