TAR Latina, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 89
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio ritiene fondate le censure per difetto di istruttoria e motivazione, in quanto l'amministrazione non ha confutato le memorie difensive del ricorrente né approfondito la consistenza dell'illecito edilizio. Inoltre, la sanatoria ottenuta nel 2025 dimostra la natura formale delle violazioni.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il Collegio ritiene fondata la censura di difetto di proporzionalità, considerando la lunga carriera del ricorrente e la mancanza di una vera motivazione a supporto della scelta della sanzione di stato. L'amministrazione non ha fornito adeguata giustificazione né indicato il disdoro arrecato alla Forza Armata.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dalla sanzione disciplinare annullata

    Dall'accoglimento del ricorso n. 203/2023 RG e dal conseguente annullamento della sanzione disciplinare, deriva l'accoglimento del presente ricorso, poiché il provvedimento di annullamento della promozione è fondato esclusivamente su tale sanzione.

  • Altro
    Violazione del principio di partecipazione e trasparenza

    I motivi di censura sono assorbiti dall'accoglimento del ricorso principale.

  • Altro
    Insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela

    I motivi di censura sono assorbiti dall'accoglimento del ricorso principale.

  • Altro
    Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza

    I motivi di censura sono assorbiti dall'accoglimento del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 89
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 89
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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