Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2023 REG.RIC.
N. 00331/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Longo, Nello Vittorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – 72° Stormo Ufficio Comando – Sezione personale Militare e Mobilitazione, Ministero della Difesa - Comando Scuola dell'A.M. / 3^ Regione Aerea, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Longo, Nello Vittorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, Ministero della Difesa - Comando Scuola dell'AM / 3^ Regione Aerea, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 203 del 2023
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del Decreto n. -OMISSIS- del 1.2.2023 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale militare – I reparto / 3° divisione disciplina con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 1 (uno) a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, pervenuto al 72° Stormo con Foglio -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-;
- nonché, per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi: la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Scuola dell'A M / 3^ Regine Aerea con la quale è stato trasmesso il Decreto Ministeriale n. -OMISSIS- del 1.2.2023; dell'atto datato 1.8.2022 con il quale il Comandante delle Scuole dell'AM /3^ Regione Aerea ha disposto che il ricorrente fosse sottoposto ad inchiesta formale disciplinare; degli atti della suddetta inchiesta; della proposta di definizione della posizione dell'istante con irrogazione della sanzione disciplinare (atti questi richiamati nel provvedimento disciplinare e già oggetto di istanza di accesso ma non ancora conosciuti nel loro effettivo contenuto); nonché ogni altro atto istruttorio, prodromico e successivo alla adozione e alla notifica del decreto di cui sopra e di cui non si abbia notizia;
- con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito dell'evasione dell'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 4.4.2023;
- con riserva di agire per il risarcimento del danno.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 giugno 2023
- della relazione finale prot. n° -OMISSIS- del 3.11.2022 a firma dell'Ufficiale inquirente Ten. Col. A.-OMISSIS- con la quale è stato ritenuto fondato l'illecito disciplinare contestato;
- della nota prot. -OMISSIS- dell'11.08.2022 con la quale il Comandante del Comando della Scuola dell'A M /3° Regione Aerea ha disposto la sottoposizione del ricorrente ad inchiesta formale al fine di verificare la sussistenza di responsabilità disciplinari e di contestuale nomina del Ten.Col. A.-OMISSIS- quale Ufficiale inquirente;
- della proposta del Comandante del Comando della Scuola dell'A M /3° Regione Aerea del 15.12.2022 con la quale è stata proposta l'irrogazione della sanzione di stato della “sospensione disciplinare dall'impiego per una durata di mesi 1 (uno)”, atti tutti questi ultimi conosciuti in seguito all'evasione dell'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 4.4.2023;
- nonché, per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
- con riserva di agire per il risarcimento del danno;
quanto al ricorso n. 331 del 2023, per l’annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 5.4.2023 di PERSOMIL II Reparto 4^ divisione, notificata al ricorrente dal 72° Stormo dell’Aeronautica Militare in data 12.4.2023, con la quale è stato comunicato il contenuto del Decreto dirigenziale del 28.3.2023;
- del Decreto Dirigenziale -OMISSIS- del 28.3.2023 con il quale è stato decretato l’annullamento, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990 dell’art. 2 del Decreto Dirigenziale n. Atto Sipad -OMISSIS- del 18.11.2022 con il quale era stata disposta la promozione del ricorrente al grado di Colonnello ex art. 1084-bis D.lgs. -OMISSIS-/2010 (doc. B) conosciuto in data 28.4.2023 in seguito all’evasione dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente;
- della Circolare Prot. -OMISSIS- 06-03-2020 - II Rep. Stato Giuridico e avanzamento - Promozione a titolo onorifico ai sensi dell'art. 1084-bis del COM;
- nonché, per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi: nota prot. -OMISSIS- del 1.3.2023 avente ad oggetto “Ten. Col. GArs in SPAD -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-il -OMISSIS- (doc. C); della nota prot. -OMISSIS- del 17.3.2023 avente ad oggetto “Tenente Colonnello del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico in servizio permanente a disposizione -OMISSIS-, nato -OMISSIS-. Richiesta n.o. disciplinare ai fini della promozione a titolo onorifico ai sensi art. 1084-bis del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. -OMISSIS-” (doc. D); della nota prot. -OMISSIS- del 21.3.2023 avente ad oggetto “Ten. Col. GA.r.s. -OMISSIS-, nato -OMISSIS-. Richiesta nulla osta disciplinare per avanzamento” oltre che della nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2023 con la quale è stata decretata la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 1 (uno) a carico del ricorrente e della nota -OMISSIS-del 3.2.2023 avente ad oggetto “Ten.Col. (A.M.) G.A.r.s. -OMISSIS-, classe -OMISSIS-, in servizio presso il 72^Stormo di -OMISSIS-. Inchiesta formale a carico a seguito di giudicato penale”;
- nonché ogni altro atto presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
- con riserva di agire per il risarcimento del danno.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa EL TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n. 203/2023 RG, notificato il 7 aprile 2023 e depositato il 18 aprile successivo, il ricorrente, premettendo di avere prestato servizio presso l’Aeronautica Militare a far data dal 2 maggio 1983, allorché si arruolava quale militare di truppa, fino al collocamento in quiescenza, avvenuto in data 25 marzo 2023, con il grado di Colonnello G.A.r.s., espone quanto segue in fatto:
- in data 12 ottobre 2017 il Comune di -OMISSIS-, in seguito a un sopralluogo, gli notificava l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi prot.n. -OMISSIS- del 27 settembre 2017, contestandogli la realizzazione, in qualità di proprietario e committente, di alcuni interventi edilizi in assenza di titolo abilitativo e in difformità dalla SCIA prot. n. -OMISSIS-;
- le contestazioni così mosse in sede amministrativa determinavano anche l’avvio di un procedimento penale nel cui ambito, in data 14 febbraio 2018, gli veniva notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 44, comma 1 lett. c), 64, 71, 72, 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001 e di cui all’art. 181 d.lgs. 42/2004 per avere, in ipotesi, realizzato, in qualità di proprietario e committente, opere edilizie nella località -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, sul terreno distinto in catasto al F. -OMISSIS-, in assenza dei prescritti titoli abilitativi e nulla-osta regionale e sismico;
- in data 20 febbraio 2018 egli rendeva edotta l’Amministrazione Militare di appartenenza di tale circostanza e il successivo 22 maggio 2018 trasmetteva alla stessa la memoria depositata a seguito all’avviso di conclusione delle indagini preliminari; in tale occasione comunicava, altresì, di avere presentato presso il Comune di -OMISSIS-, in data 30 aprile 2018, al solo fine di non incorrere in ulteriori sanzioni e senza che ciò potesse comportare assunzione di responsabilità, istanza di “permesso di costruire in sanatoria” per le opere oggetto di contestazione;
- il procedimento penale si concludeva in data 11 marzo 2022 con sentenza n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data 12 maggio 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 531 c.p.p., veniva dichiarato non doversi procedere nei propri confronti per intervenuta prescrizione;
- comunicato tale esito all’Amministrazione, quest’ultima disponeva a proprio carico l’apertura di una inchiesta disciplinare nell’ambito della quale egli trasmetteva, in data 12 ottobre 2022, memoria difensiva nella quale rappresentava di avere intrapreso i lavori contestati in forza di regolari titoli edilizi e che l’eventuale difformità nella realizzazione degli stessi non sarebbe stata a lui imputabile, bensì, se mai, al direttore dei lavori appositamente nominato, e che, in ogni, caso, ricevuta la contestazione, aveva disposto la relativa sospensione dei lavori in attesa delle necessarie autorizzazioni;
- ciononostante in data 7 febbraio 2023 il Comando Scuole AM /3^ Regione Aerea gli notificava il Decreto Ministeriale emesso dalla D.G.P.M. in data 1 febbraio 2023, pervenuto al 72° Stormo con foglio -OMISSIS- del 6 febbraio 2023, con il quale gli veniva applicata la sanzione di stato della “sospensione disciplinare dall’impiego” per mesi 1 (uno) a decorrere dalla data di notifica del decreto, con la seguente motivazione: «Ufficiale Superiore del Corpo del Genio Aeronautico “Infrastrutture ed impianti – Edile”, dava corso, in qualità di proprietario e committente di lavori alla realizzazione di opera edilizia in località […], in una zona soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale e ricadente in zona sismica, senza essere in possesso del prescritto permesso a costruire, autorizzazione preventiva, nulla osta regionale, in assenza di valido progetto e senza aver fatto preventiva denuncia agli Uffici competenti. L’indebita condotta, accertata in sede istruttoria e per la quale non si addiveniva ad assoluzione nel merito in sede penale, bensì per il sopravvenuto decorso dei termini prescrizionali, appare censurabile anche sotto l’aspetto disciplinare, in quanto fortemente lesiva del prestigio dell’Istituzione, non consona ai doveri e alla dignità del grado rivestito e delle funzioni ricoperte, nonché gravemente contraria al giuramento prestato, al dovere di esemplarità e al senso di responsabilità, di cui agli artt. 712, 713, 717, 725 e 732 del DPR 15 marzo 2010, n. 90».
2. Avverso il descritto provvedimento sanzionatorio, nonché nei confronti degli atti allo stesso presupposti, il ricorrente ha proposto il ricorso iscritto al n. 203/2023 RG, con il quale ne ha chiesto l’annullamento, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I - « violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 1377 d.lgs. 15.3.2010 n. -OMISSIS- e agli artt. 531 e da 651 a 654 c.p.p. - eccesso di potere per difetto di istruttoria, e di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, errata valutazione dei presupposti e irragionevolezza delle valutazioni. ingiustizia manifesta »; l’istruttoria condotta in sede disciplinare sarebbe del tutto insufficiente, essendo mancata l’acquisizione degli atti dell’indagine e del procedimento penale nonché un’adeguata valorizzazione della conclusione di quest’ultimo con sentenza dichiarativa della prescrizione del reato contestato, neppure adeguatamente accertato nella sua consistenza materiale, ciò che sarebbe stato a maggior ragione necessario in considerazione della mancanza di efficacia di tale pronuncia al di fuori del procedimento penale; non sarebbero state, inoltre, adeguatamente valutate le difese spiegate dal ricorrente nelle quali si era evidenziata la mancanza di rilevanza penale delle difformità contestate, imputabili, se mai, al direttore dei lavori;
II - « violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990. difetto di motivazione - difetto di istruttoria - eccesso di potere - ingiustizia manifesta » in ragione dell’omessa valutazione delle osservazioni prodotte nel procedimento disciplinare;
III - « violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 1352 e 1355 d.lgs. -OMISSIS-/2010. eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza oltre che dei principi di buona fede, leale collaborazione e buon andamento dell’azione amministrativa. difetto di motivazione » in quanto sarebbe stata del tutto omessa una effettiva ponderazione della corretta sanzione da applicare, e i principi di gradualità e proporzionalità sarebbero solo formalisticamente invocati dall’Amministrazione, ma di fatto disattesi, considerate le disposizioni degli artt. 1352 e 1355 del codice dell’ordinamento militare, determinando la sproporzione della sanzione rispetto al fatto contestato alla luce della lunga carriera del ricorrente, entrato in servizio nel 1983 e collocato in quiescenza nel 2023 senza mai essere attinto da alcun precedente di natura disciplinare.
3. Con motivi aggiunti notificati il 7 giugno 2023 e depositati l’8 giugno successivo il ricorrente ha, poi, esteso l’impugnazione agli atti presupposti al provvedimento già gravato, atti dettagliatamente indicati in epigrafe, conosciuti all’esito dell’accesso documentale evaso dall’amministrazione in data 17 aprile 2023, deducendo avverso gli stessi le seguenti ulteriori censure di legittimità:
I) « violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 1377 e 1378 d.lgs. 15.3.2010 n. -OMISSIS- - eccesso di potere per difetto di istruttoria, e di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, errata valutazione dei presupposti e irragionevolezza delle valutazioni »; l’Ufficiale inquirente avrebbe svolto un’istruttoria esclusivamente documentale sulla base degli atti già a sua disposizione, senza acquisire atti ulteriori rispetto a quelli trasmessi dallo stesso ricorrente, redigendo, all’esito, la relazione del 3 novembre 2022 nella quale viene affermata la fondatezza dell’addebito senza tuttavia il previo necessario svolgimento di una istruttoria autonoma ed ulteriore rispetto a quella svolta in sede penale, quindi in mancanza di un concreto accertamento dei fatti ritenuti rilevanti a fini disciplinari, nonché senza valutare le difese articolate da ricorrente né svolgere alcun bilanciamento con l’encomiabile carriera dallo stesso svolta negli anni di servizio, oltre che in mancanza di alcuna valutazione del fatto che dal punto di vista sostanziale, gli interventi edilizi contestati potevano essere realizzati perché conformi alla normativa urbanistica-edilizia vigente;
III - « illegittimità dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti per violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990. difetto di motivazione. difetto di istruttoria. eccesso di potere » in ragione della mancata considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente nell'ambito del procedimento disciplinare;
IV - « illegittimità dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti per violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 1352 e 1355 d.lgs. -OMISSIS-/2010 di quanto disposto nella “guida tecnica – procedure disciplinari” - eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza oltre che dei principi di buona fede, leale collaborazione e buon andamento dell’azione amministrativa. difetto di motivazione » per le ragioni già dedotte nell’ambito del III motivo del ricorso introduttivo.
4. In vista della discussone del merito, per la quale è stata fissata la pubblica udienza del 14 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di -OMISSIS- il 15 maggio 2025 valorizzando, nelle difese conclusionali, come l’emanazione di tale provvedimento confermi la fondatezza delle tesi sostenute, con particolare riferimento alla natura meramente formale dell’illecito edilizio riscontrato.
5. L’Amministrazione resistente ha, parimenti, depositato documentazione e memoria di replica nella quale ha insistito per il rigetto del ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni difensive:
- la definizione del giudizio penale con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione non escluderebbe la responsabilità del ricorrente in relazione al fatto contestato, considerata anche la motivazione della sentenza penale nella quale viene affermato che «la tesi accusatoria ha retto all’esame incrociato delle parti e che la tesi del consulente della difesa, per quanto pregevole, appare poco convincente in considerazione dello stato dei luoghi e dei vincoli ivi esistenti»;
- le memorie difensive prodotte nell’ambito del procedimento disciplinare sarebbero state invero valutate ma, tuttavia, ritenute inidonee a superare la contestazione degli addebiti;
- a prescindere dalla rilevanza penale – comunque non esclusa dall’esito del relativo giudizio - il comportamento tenuto dal ricorrente avrebbe, comunque, indotto un giudizio di disvalore sotto il profilo disciplinare, in quanto lesivo dell’immagine della Forza Armata e tale da giustificare una sanzione di stato;
- il permesso di costruire in sanatoria attesterebbe, per altro verso, la sussistenza della violazione edilizia dapprima contestata, lasciando immutato il giudizio di disvalore sotteso al provvedimento disciplinare; tale sopravvenienza quindi non sarebbe idonea a privare di fondamento l’impugnato provvedimento disciplinare.
4. Con successivo ricorso iscritto al n. RG 331/2023, notificato il 12 giugno 2023 e depositato il 19 giugno successivo, il ricorrente ha poi impugnato i provvedimenti, anch’essi dettagliatamente descritti in epigrafe, e in particolare il Decreto Dirigenziale -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto l’annullamento, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 2 del Decreto Dirigenziale n. Atto Sipad -OMISSIS- del 18 novembre 2022 con il quale era stata disposta la propria promozione al grado di Colonnello, ai sensi dell’art. 1084-bis D.lgs. -OMISSIS-/2010, oltre agli atti presupposti e conseguenziali, tra cui la Circolare Prot. -OMISSIS- 06-03-2020 - II Rep. Stato Giuridico e avanzamento - Promozione a titolo onorifico ai sensi dell'art. 1084-bis del COM.
4.1. Il provvedimento impugnato con il secondo ricorso in esame ha disposto l’annullamento della promozione del ricorrente al grado di Colonnello in quanto l’adozione della sanzione disciplinare impugnata nell’ambito del ricorso n. 203/2023 avrebbe determinato, nella valutazione svolta dall’Amministrazione, il venir meno delle condizioni di merito per l’attribuzione della promozione al grado superiore, ai sensi dell’art. 1084-bis del d.lgs. 15 marzo 2010, n. -OMISSIS-.
4.2. Dello stesso il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendone sia l’illegittimità derivata dalla sanzione disciplinare che ne costituisce l’unico presupposto, sia vizi autonomi, quali:
I - « violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 7 e ss. l. 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza. violazione dei principi di partecipazione e trasparenza della pubblica amministrazione. violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 costituzione. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. eccesso di potere per difetto di istruttoria », in ragione dell’omissione della comunicazione di avvio del procedimento;
II - « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per insufficiente motivazione - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza - violazione del principio di affidamento - violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c. violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione. eccesso di potere per carenza e sviamento di potere - difetto di istruttoria e di motivazione », stante l’insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’autotutela (anche sub specie di revoca), per mancanza sia di alcun interesse pubblico all’adozione dell’atto, sia di alcun profilo di illegittimità del provvedimento annullato;
III - « violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 1084 bis del d.lgs. 15.3.2010 n. -OMISSIS-. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, errata valutazione dei presupposti. ingiustizia manifesta. violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza » in quanto i fatti contestati nell’ambito del procedimento penale prima, e disciplinare poi, risalirebbero ad un periodo anteriore all’ultimo quinquennio del servizio, l’unico rilevante ai fini del conseguimento dell’avanzamento al grado di Colonnello, e non potrebbero pertanto validamente supportare il giudizio di demerito posto a fondamento del provvedimento impugnato.
5. Anche nell’ambito del ricorso in esame si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa, depositando documentazione e memoria difensiva nella quale la difesa erariale ha valorizzato il fatto che la sottoposizione del ricorrente alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, integrando il “demerito” al ricorrere del quale non può essere disposto l’avanzamento al grado superiore del militare (ancorché onorifico), avrebbe natura vincolata.
6. Per la discussione dei due ricorsi è stata fissata la pubblica udienza del 14 gennaio 2026 all’esito della quale gli stessi sono stati trattenuti in decisione.
7. Riassunto nei termini che precedono lo svolgimento dei due giudizi all’esame, deve, in via preliminare, esserne disposta la riunione, stante l’evidente connessione soggettiva e soggettiva che li avvince e l’opportunità di definire in via unitaria la vicenda che ne costituisce oggetto.
8. Ciò posto, deve procedersi con l’esame del ricorso n 203/2023, con il quale è chiesto l’annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese inflitta al ricorrente.8.1.
8.1. Il Collegio reputa opportuno, per ragioni di sintesi redazionale, nonché in considerazione della interrelazione logico-giuridica da cui sono avvinti, trattare congiuntamente i motivi di censura veicolati nell’ambito del ricorso introduttivo.
8.2. Essi sono fondati, nei termini e limiti che si procede ad esporre.
8.3. È pacifico che il ricorrente sia stato coinvolto sia in un procedimento amministrativo, sia in un processo penale, nel cui ambito gli è stata contestata la realizzazione di talune opere edilizie in mancanza del prescritto titolo abilitativo.
8.4. Egli non solo non ha celato tali circostanze all’Amministrazione Militare in cui prestava servizio, ma ha, anzi, doverosamente informato quest’ultima dapprima della conclusione delle indagini preliminari a suo carico e, successivamente, della definizione del giudizio con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
8.5. Deve in proposito rilevarsi –convenendo, sul punto, con le difese spiegate dall’Avvocatura dello Stato – che la conclusione del procedimento penale con sentenza che pronuncia non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione, non avendo contenuto assolutorio, non impedisce all’Amministrazione di valutare in modo autonomo i fatti emersi in sede penale né di ritenere gli stessi disciplinarmente rilevanti, purché ciò avvenga all’esito di un’adeguata istruttoria e il provvedimento sanzionatorio risulti munito di idonea motivazione.
8.5.1. La giurisprudenza è, infatti, in proposito consolidata nell’affermare che « L'intervenuta prescrizione in sede penale, se è idonea ad estinguere il reato e dunque ad escludere la potestà punitiva penale, non incide sul dato fattuale oggettivo e sulla sua rilevanza in sede disciplinare. Pertanto, al fine di irrogare al pubblico dipendente una sanzione disciplinare, non occorre che sul procedimento penale avviato per i medesimi fatti a lui imputati si sia formato il giudicato di condanna, in quanto, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico. Nelle rimanenti ipotesi di conclusione del giudizio, per le quali non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato sulla commissione dei fatti di carattere assolutorio e l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere » (TAR Puglia, sez. I, 17 gennaio 2025, n. 59, che sul punto richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 3125 del 14 maggio 2019; Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3324; Sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5344).
8.5.2. Tanto più che, nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, emessa all’esito di istruttoria dibattimentale nella quale sono stati escussi dei testimoni nonché acquisite prove documentali, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’odierno ricorrente (per intervenuta estinzione per prescrizione dei reati a lui ascritti) non di meno precisando che « la tesi accusatoria ha retto all’esame incrociato delle parti » e che « la tesi del consulente della difesa, per quanto pregevole, appare poco convincente in considerazione dello stato dei luoghi e dei vincoli ivi esistenti », in applicazione dell’art. 129, comma II, del codice di procedura penale (a tenore del quale « Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta »).
8.6. Del tutto correttamente, ed anzi doverosamente, l’Amministrazione Militare ha, dunque, proceduto all’istruttoria del procedimento disciplinare nonostante sia mancato, in sede penale, l’accertamento della sussistenza dei fatti contestati e della relativa illiceità.
8.7. In tale evenienza tuttavia l’Amministrazione stessa, come affermato dalla richiamata giurisprudenza, è tenuta ad effettuare una propria ed autonoma analisi critica circa i riferiti elementi, proprio in quanto non sussiste alcun accertamento che spieghi efficacia di giudicato anche in sede amministrativa in ordine alla consistenza materiale dei fatti contestati ed alla rilevanza disciplinare degli stessi.
8.8. Nel caso in esame, successivamente alla conclusione del procedimento penale l’Amministrazione ha, in sede disciplinare:
- preso atto del riferito tenore della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-;
- rilevato che il ricorrente, in quanto proprietario dell’immobile presso il quale è stata rilevata l’esecuzione di opere edilizie carenti delle necessarie autorizzazioni, nonché committente delle stesse, doveva necessariamente ritenersi responsabile di tale difformità anche in ragione della propria appartenenza al Corpo del Genio Aeronautico, categoria “infrastrutture ed impianti”, specialità “edile”, quindi presumibilmente in possesso delle competenze tecniche necessarie a cogliere l’illiceità del fatto (cf. Relazione Finale del 3 novembre 2022 a firma dell’ufficiale Inquirente);
- ritenuto, di conseguenza, che «la vicenda che ha visto protagonista il T.Col. -OMISSIS-, avvenuta in un contesto del tutto estraneo al servizio, presenta elementi di responsabilità disciplinari valutabili con l’adozione di una sanzione di stato», proprio in considerazione della riferita specializzazione posseduta dal ricorrente, e che «sebbene i fatti penali non siano stati sanzionati penalmente per il sopravvenuto decorso dei termini prescrizionali, appaia congrua l’adozione di un provvedimento sanzionatorio di stato, risultando evidente la contrarietà ai principi ai cui sempre deve ispirarsi l’agire di un militare ed essendo altresì evidente la lesione del prestigio e dell’immagine della Forza Armata, acuita dall’essere un Ufficiale Superiore competente nella materia oggetto di reato penale» (Cfr. proposta del Comandante del Scuola dell’A.M. 3^ Regione Aerea del 15 dicembre 2022).
8.8.1. Nell’ambito di tale ultimo atto viene, peraltro, specificato che il ricorrente aveva presentato una memoria difensiva nella quale aveva sostenuto di essere in possesso dei titoli abilitativi necessari all’esecuzione delle opere e che tutte le modifiche apportate in corso d’opera dovevano considerarsi varianti non essenziali, mentre era stata disposta la sospensione dei lavori in relazione a talune opere costituenti variante essenziale ai titoli citati (nella specie, realizzazione di una serra bio-climatica e un impianto fotovoltaico), facendo altresì presente che la competenza in materia di opere militari non comporta necessariamente una perfetta conoscenza della normativa edilizia civile, per garantire il rispetto della quale aveva peraltro nominato un direttore dei lavori.
8.9. Ciò posto, rileva il Collegio che né nel provvedimento finale, che recepisce gli esiti della citata proposta del 15 dicembre 2022, e nemmeno nell’ambito di quest’ultima, l’Amministrazione procedente ha confutato, nemmeno in via sintetica, le articolate memorie presentate dal ricorrente, peraltro corredate da copiosa documentazione attestante i vari atti di assenso dallo stesso acquisiti per la realizzazione dei lavori in questione, limitandosi a citare l’avvenuta presentazione, senza quindi svolgere – per quanto è dato evincere dalla motivazione dei citati provvedimenti - alcuna analisi della rilevanza delle argomentazioni difensive svolte dal ricorrente.
8.10. Per altro verso, nessun approfondimento risulta essere stato svolto neppure in merito alla consistenza delle opere effettivamente autorizzate e di quelle eventualmente eseguite in assenza di titolo e, quindi, sulla effettiva sussistenza e rilevanza dell’illecito edilizio/paesaggistico contestato, non evincibile, per quanto detto dalla sentenza del Tribunale penale di -OMISSIS-.
8.11. Tale analisi era, ad avviso del Collegio, vieppiù necessaria nel caso di specie anche in ragione dell’avvenuta comunicazione da parte del ricorrente, fin dal 2018, dell’avvenuta presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria relativamente alle opere non coperte da un titolo autorizzatorio, sanatoria poi, in effetti, ottenuta dal ricorrente nel 2025 (e dallo stesso prodotta in atti).
8.12. L’emanazione di tale provvedimento da parte del Comune di -OMISSIS- comprova, infatti, che le violazioni commesse nel corso dell’esecuzione delle opere edilizie fossero di natura esclusivamente formale, potendo il titolo ex art. 36 d.P.R. 380/2001 - come noto - essere rilasciato solo nel caso in cui l’Amministrazione ne accerti la c.d. «doppia conformità», e cioè la regolarità urbanistico-edilizia sia al momento della realizzazione che all’atto del rilascio della sanatoria; per le opere in questione (consistenti nella realizzazione di «opere su un fabbricato in ristrutturazione in parziale difformità dai titoli edilizi P.d.C. n. -OMISSIS- e S.C.LA. prot. -OMISSIS-») risultano, peraltro, come si evince dal testo dell’atto, anche essere stati rilasciate l’autorizzazione paesaggistica e sismica.
8.13. In ragione dei superiori rilievi, il Collegio ritiene fondate le censure sollevate nel primo e nel secondo motivo di ricorso, che si manifestano, quindi, meritevoli di accoglimento.
8.14. Devono, parimenti, essere favorevolmente apprezzate anche le doglianze veicolate nel terzo motivo del ricorso introduttivo, nelle quali si lamenta il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto contestato.
Sul punto va ricordato l’orientamento costante della giurisprudenza secondo cui « la determinazione relativa all'entità della sanzione disciplinare costituisce manifestazione di una tipica valutazione discrezionale della pubblica amministrazione datrice di lavoro, insindacabile di per sé dal giudice amministrativo - tranne nei casi in cui essa appaia manifestamente anomala o sproporzionata o particolarmente severa » (per tutte, Cons. Stato, sez, VII, 24 ottobre 2024, n. 8510), facendo, tuttavia, parimenti presente che «Nell'ambito del giudizio disciplinare militare, la sanzione della sospensione dal servizio, particolarmente affittiva, deve essere inflitta nel caso di compimento di fatti gravi da parte del militare» (TAR Toscana sez. I, 14 maggio 2024, n. 552).
8.14.1. Ciò posto, reputa il Collegio che nel caso di specie, considerato il lungo ed impeccabile servizio svolto nell’Aeronautica Militare dal ricorrente (il quale, entrato nella Forza Armata quale militare di truppa si è congedato, dopo quarant’anni nei quali ha ricevuto encomi vari e onorificenze con il grado di Colonnello) non vi è, nel provvedimento, una vera motivazione a supporto della scelta dell’applicazione della sanzione di stato della sospensione dal servizio, come detto particolarmente afflittiva, se non l’apodittica ed insufficiente affermazione secondo cui tale risposta sanzionatoria sarebbe opportuna e bilanciata rispetto al «profilo sostanzialmente positivo del militare», affermazione che, oltre non rappresentare adeguata motivazione della scelta della specifica sanzione applicata, appare anche poco coerente rispetto al profilo professionale del militare, prestando quindi il fianco alla censura di eccesso di potere per difetto di proporzionalità.
8.14.2. Ed invero l’Amministrazione, pur in presenza di un curriculum oggettivamente ottimo e nonostante la particolare tenuità del fatto, ha escluso radicalmente l’applicazione di una sanzione di corpo senza, tuttavia, darne un’adeguata giustificazione, né ha fornito alcuna indicazione su quale sarebbe il disdoro arrecato dalla condotta contestata al ricorrente alla Forza Armata, indicazione che sarebbe stata vieppiù necessaria in ragione del fatto che la stessa, del tutto pacificamente, non ha avuto alcuna risonanza esterna né mediatica.
8.15. I motivi veicolati con il ricorso introduttivo si rivelano, pertanto, fondati nei termini sopra esposti e devono, quindi, essere accolti, con conseguente annullamento del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del ricorrente.
9. Procedendo, di seguito, all’esame del ricorso n. 331/2023 RG, rileva il Collegio che tramite il provvedimento con lo stesso impugnato, alla luce della comunicazione datata 1° marzo 2023, con la quale il Comando 72° Stormo di -OMISSIS-, a modifica di quanto precedentemente comunicato, ha reso noto che in capo al citato Ufficiale sono venute meno le condizioni di merito per l’attribuzione della promozione al grado superiore, ai sensi dell’art. 1084-bis del d.lgs. 15 marzo 2010, n. -OMISSIS-, è stato disposto l’annullamento dell’articolo 2 del Decreto Dirigenziale n. Atto Sipad -OMISSIS- del 18 novembre 2022, recante la promozione del ricorrente al grado di Colonnello.
9.1. L’atto è motivato con esclusivo riferimento al fatto che con il Decreto DGPM prot. n. -OMISSIS- del 3 febbraio 2023 era stata irrogata al ricorrente la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 1 (uno), a decorrere dal 7 febbraio 2023, con conseguente emersione, secondo quanto previsto dalla Circolare DGPM prot. n. 0111327 del 06/03/2020, del «demerito» al ricorrere del quale il citato art. 1084-bis del d.lgs. 15 marzo 2010, n. -OMISSIS- impedisce l’attribuzione della promozione al grado superiore.
9.2. Il beneficio già concesso al ricorrente è stato, dunque, in altre parole, annullato sull’unico, determinante presupposto dell’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
10. Ciò posto, reputa il Collegio che dall’accoglimento del ricorso n. 203/2023 RG e dal conseguente annullamento della sanzione disciplinare con esso impugnata non possa che derivare l’accoglimento anche del secondo ricorso all’esame con il quale, oltre a reiterare le censure già veicolate avverso la sospensione dal servizio, il ricorrente deduce l’illegittimità derivata del provvedimento di annullamento della promozione al grado di Colonnello, in quanto fondato esclusivamente sul «demerito» derivante dall’avere riportato la sospensione dal servizio, profilo che il Collegio ritiene palesemente fondato e che determina, di per sé, l’accoglimento del ricorso all’esame e l’annullamento del provvedimento con lo stesso impugnato.
11. In applicazione del criterio della ragione più liquida, e in omaggio al principio di sinteticità che deve ispirare la redazione degli atti delle parti e del giudice, devono, quindi, essere assorbiti gli ulteriori motivi di censura veicolati nei motivi aggiunti.
12. In conclusione, il ricorso 203/2023 RG deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati e regressione del procedimento alla fase istruttoria, affinché nella stessa possa essere effettuata una nuova valutazione dei fatti contestati al ricorrente, da condursi alla stregua dei principi affermati nella presente decisione.
12.1. Deve, parimenti, essere accolto il ricorso 331/2023 RG e, per l’effetto, disposto l’annullamento del Decreto Dirigenziale del -OMISSIS- recante l’annullamento della promozione del ricorrente al grado di Colonnello ex art. 1084-bis D.lgs. -OMISSIS-/2010.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti 203/2023 e 331/2023 RG, e relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei termini e con gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese dei due giudizi, che liquida nella somma complessiva di euro 3.500,00 nonché al rimborso del contributo unificato versato per ciascun ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
EL TR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TR | ON CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.