TRIB
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/05/2024, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Alessandria
sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elisabetta Bianco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1271/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Almo Parte_1 C.F._1
Costa (C.F. ) e Massimo Curti (C.F. del foro C.F._2 C.F._3
di Genova ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova via Macaggi
25/21,
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Fabrizio Cassella ( ) del Foro di Torino, con domicilio eletto presso il C.F._4
suo studio in Torino, Via Susa n. 13,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 6.2.2024;
pagina 1 di 10
IN FATTO
1.Con atto di citazione ha svolto opposizione all'atto di pignoramento mobiliare della Parte_1 cassetta di sicurezza deducendo:
- Inesistenza o nullità della notifica del pignoramento;
- Inesistenza o irregolarità o nullità della notifica degli atti prodromici al pignoramento, Con riservando a dopo il deposito della comparsa di e la produzione dei documenti attestanti Con le notifiche ogni miglior difesa, ritenendo che l'onere gravasse su e che nel caso in cui la notifica non fosse regolare ne sarebbe derivata una nullità insanabile;
- In via cautelativa prescrizione e decadenza dei crediti, precisando sul punto di non essere in grado di rilevare la eventuale prescrizione/decadenza, riservandosi di farlo in seguito;
- Illegittimità del pignoramento della cassetta di sicurezza cointestata, affermando di essere proprietario solo dell'orologio LO e dell'orologio in essa contenuti, essendo gli Org_1 altri beni del cointestatario, cui non sarebbe stato notificato il pignoramento.
Deduceva che l'esecuzione era stata sospesa dal GE nella fase cautelare dell'opposizione.
2. Il giudice invitava le parti, nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. a prendere posizione sulla questione della giurisdizione. Con
3. Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande, eccependo il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario e chiedendo nel merito la revoca della sospensione dell'esecuzione disposta dal GE.
4. Sulla questione della giurisdizione, nelle memorie istruttorie parte attrice dapprima insisteva per la sussistenza della giurisdizione del g.o., qualificando la propria domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poi, in terza memoria aderiva all'eccezione di difetto di giurisdizione.
5. Sugli altri motivi, l'attore nella prima memoria precisava la domanda a seguito delle produzioni di Con
della prova delle notifiche, limitandosi a contestare che la notifica di pignoramento e atti prodromici (intimazione di pagamento e cartelle notificate dopo il 31.1.2016) era stata effettuata da un indirizzo PEC ( non risultante dai Email_1 pubblici registri, con conseguente inesistenza della stessa;
chiedeva, poi, ordine di esibizione sulla Con data di inserimento dell'indirizzo PEC di nei registri, asseritamente avvenuta solo nel 2023. Nulla deduceva sulle notifiche delle cartelle effettuate via posta in data anteriore rispetto alle quali Con
aveva prodotto le relative cartoline attestanti la notifica (sub doc da 2 a 12 e 38). Non precisava la domanda di prescrizione e decadenza, pur essendosi riservato in tal senso in Con citazione, neppure dopo le produzioni di cartelle e avvisi da parte di .
6. Il giudice dava atto che, essendosi svolta la fase cautelare davanti al GE prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, la fase di merito doveva seguire la procedura ante Cartabia, dando atto che le memorie 171 ter valevano come memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. Ritenute le istanze istruttorie formulate dal solo attore irrilevanti in quanto vertenti su fatti non contestati, come espressamente riconosciuto dallo stesso istante e, vista la richiesta di entrambe le parti di dichiarare il difetto di giurisdizione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. La causa veniva poi trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
7. Nelle memorie ex art. 190 c.p.c. parte attrice precisava come il difetto di giurisdizione cui aveva aderito nella terza memoria sussistesse solo per le cartelle aventi ad oggetto tributi.
IN DIRITTO pagina 2 di 10
1.Il pignoramento opposto trae origine dall'intimazione di pagamento n. 00120229000169252000 avente ad oggetto diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito di contenuto eterogeneo, essendo riferiti a tributi, a sanzioni per violazioni del codice della strada e della disciplina sugli assegni, al contributo alla cassa commercialisti e alla materia lavoristica.
2. Con riferimento ai crediti tributari va preliminarmente risolta la questione di giurisdizione. Al fine di decidere la questione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario o di quello tributario può essere utile una ricostruzione del dato normativo e giurisprudenziale.
La normativa di riferimento è prevista dagli artt. 2 e 19 D.lgs, 546/1992 e 57 DPR 29 settembre 1973, n. 602 come modificato da Corte Cost. 17 aprile - 31 maggio 2018, n.114 (in G.U. 1ª s.s. 6/6/2018, n. 23). L'art. 2 D.lgs. 546/1992 sull'oggetto della giurisdizione tributaria prevede che:
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, (le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. L'art. 57 del DPR n. 602/1973 prevede che:
“Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”. La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile - 31 maggio 2018, n. 114 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile".
La Corte di Cassazione, interpretando tali norme, con successive pronunce a Sezioni Unite ha affermato che spetta al giudice tributario la controversia avente ad oggetto tributi laddove si contesti l'atto esecutivo in quanto primo atto di esercizio della pretesa tributaria, lamentandosi il difetto di notifica degli atti presupposti ed eccependo la prescrizione dei tributi o la decadenza dall'azione esattoriale avvenuta prima della notifica dell'atto esecutivo.
In particolare, con riferimento al motivo dedotto di vizio del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti: Cassazione civile , sez. un. , 05/06/2017 , n. 13913
pagina 3 di 10 In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Con riferimento al motivo dedotto di prescrizione/decadenza dell'azione:
Cassazione civile sez. un., 10/02/2023, n.4227 Appartiene alla cognizione del giudice tributario la questione sui fatti relativi alla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, nella cognizione del giudice ordinario le questioni relative alla legittimità formale del pignoramento, indipendentemente dalla notifica della cartella, nonché la cognizione relativa ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata iniziata. Nella sopra indicata pronuncia si è chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si può verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”.
Cassazione civile sez. un., 18/10/2022, (ud. 07/06/2022, dep. 18/10/2022), n.30666
1.2. Com'e' noto, la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, è stata risolta da queste
Sezioni Unite, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti pro- dromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass., Sez. Un., 14/04/2020, n.
7822).
Nello stesso senso: Cassazione civile sez. un., 18/01/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 18/01/2022), n.1394 e Cassazione civile sez. un., 8465/2022.
pagina 4 di 10 Nel caso di specie, quindi, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione della domanda rispetto alle seguenti cartelle e avvisi indicate nell'intimazione di pagamento per la parte avente ad oggetto tributi in relazione al motivo di omessa notifica degli atti presupposti (cartelle, avvisi e intimazione di pagamento) e al motivo sulla prescrizione e decadenza:
Cartella 00120140005952285000 16/09/2014 8.486,55 Org_2
Cartella 00120140007024520000 25/11/2014 3.243,74 IRAP
Cartella 00120140009128643000 17/02/2015 3.930,28 IVA Or
Cartella 00120150001403558000 14/05/2015 2.627,75
Cartella 00120150004669070000 11/07/2015 2.850,80 IRAP
Cartella 00120150005499404000 25/06/2015 69.710,85 IRPEF e IVA
Cartella 00120150009078583000 31/01/2016 31.408,31 IRPEF, IRAP e IVA
Cartella 00120160008277251000 27/07/2016 9.858,02 Contributo unificato processo tributario
Cartella 00120160010991740000 24/11/2016 321,26 IRAP
Cartella 00120160012754086000 11/01/2017 606,23 per la parte relativa all'IMPOSTA REGISTRO
Cartella 00120170002984221000 04/04/2017 30.909,10 IRPEF + IVA
Cartella 00120170004954003000 25/07/2017 170.934,01 per la parte relativa a IRPEF + IVA
Cartella 00120170006743138000 29/11/2017 122.467,00 IRAP + IVA + IRPEF
Cartella 00120170007545059000 19/01/2018 1.606,90 IRAP Org
Cartella 00120180000576312000 13/02/2018 1.765,31
Cartella 00120180006105158000 10/04/2018 105.247,46 IRPEF + IVA
Cartella 00120190004299830000 02/05/2019 1.203,40 IRPEF
Cartella 00120190004299931000 02/05/2019 93,13 Org_2
Cartella 00120190005224873000 17/07/2019 81,15 Organizzazione_5
Cartella 00120190008065219000 22/11/2019 42.295,31 IVA + IRAP +IRPEF Org Cartella 00120190008065320000 22/11/2019 1.200,31 Cartella 00120200005906382000 26/02/2020 33.364,78 IRPEF +IVA
Avviso di accertamento TL3012706486/2017 06/12/2018 20.316,74 IVA + IRAP + IRPEF
Avviso di accertamento T7J012D00420/2018 25/03/2019 9.520,80 IVA + IRAP + IRPEF
Avviso di accertamento T7J012D00421/2018 25/03/2019 19.165,50 IVA + IRAP + IRPEF
Avviso di accertamento 25/03/2019 7.741,65 IVA + IRAP + IRPEF CodiceFiscale_5
3. Sussiste, invece, la giurisdizione del g.o. rispetto:
- Alle cartelle tributarie sopra indicate per i soli motivi relativi alla notifica del pignoramento e alla pignorabilità della cassetta di sicurezza, trattandosi di vizi formali dell'atto esecutivo in quanto tale, rientranti quindi nella giurisdizione del g.o.;
- tutti i motivi dedotti in citazione rispetto alle altre cartelle e avvisi opposti non aventi ad oggetto tributi e a quelle in parte coincidenti con quelle sopra indicate per la parte avente ad oggetto pretese non tributarie (Cartella 00120160012754086000 11/01/2017 per la parte relativa alle contravvenzioni CdS e Cartella 00120170004954003000 25/07/2017 per la parte relativa alla cassa commercialisti).
4. Si evidenzia che la domanda per la parte per cui sussiste la giurisdizione del g.o., avendo ad oggetto vizi di notifica del pignoramento e degli atti presupposti nonché vizi relativi al bene pignorato, è da pagina 5 di 10 qualificarsi ex art. 617 c.p.c. come opposizione agli atti esecutivi per la quale, nel riparto di competenza tra Tribunale e giudice di pace, sussiste la competenza funzionale del Tribunale. L'unico motivo che potrebbe qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è il vizio relativo alla prescrizione/decadenza, ma, come evidenziato, si tratta di vizio espressamente dedotto solo in via cautelativa e del tutto generica in citazione, non avendo la parte mai precisato o insistito nel corpo dei successivi atti difensivi su tale motivo. In questo senso, la stessa parte attrice ha qualificato e precisato la propria domanda ex art. 617 c.p.c. Sulla parte di domanda, come sopra individuata, rientrante nella giurisdizione del g.o., si osserva quanto segue.
5. Sul vizio di omessa notifica degli atti presupposti al pignoramento (per le pretese non tributarie), rispetto al quale l'opponente in citazione riservava una miglior difesa in caso di prova delle notifiche Con Con da parte di , si rileva che a seguito delle prove prodotte da sull'avvenuta notifica di tali atti in parte per posta e in parte via PEC, parte opponente ha precisato la domanda eccependo che la notifiche PEC fossero inesistenti in quanto effettuate da indirizzo non presente nei pubblici registri. Non ha invece contestato le notifiche perfezionatesi via posta. Preliminarmente non è contestato che gli atti cui si riferisce l'opponente siano stati notificati via Pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri. Sul punto si ritiene che la notifica non sia inesistente, essendo stata compiuta un'attività notificatoria, peraltro da un valido indirizzo Pec e indirizzata all'indirizzo PEC del destinatario, con ciò escludendo i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per l'inesistenza della notifica (Corte Di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 20 luglio 2016, n.14916). In questi termini si è espressa con diverse pronunce la Cassazione che, nell'escludere in radice che il vizio dedotto integri un'inesistenza della notifica, ha sempre ritenuto sanabile la eventuale irregolarità dedotta, affermando che l'inclusione dell'indirizzo nei pubblici elenchi è prescritta solo per il destinatario o per il mittente che sia un avvocato, escludendo la nullità laddove non sussista alcun margine di incertezza sul mittente o laddove l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. In questo senso:
Cassazione civile sez. trib., 28/02/2024, (ud. 24/01/2024, dep. 28/02/2024), n.5263
5.2. Manifestamente infondata è invece la censura di violazione legge pur contenuta nel primo motivo di assunta inesistenza della notifica PEC della cartella effettuata da un indirizzo PEC del mittente ( t) non risultante nei pubblici registri. Email_2
Invero, come statuito dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 15979 del 2022, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica (del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti) avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente…
pagina 6 di 10
6. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, premessa la non predicabilità dell'inesistenza della notificazione proveniente da un indirizzo PEC non contenuto in pubblici registri, l'ipotizzata irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica- come, nella specie, accertato dalla CTR - ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., sez. un., n. 7665/2016). In particolare, come precisato anche nella sentenza sopra richiamata della Corte, a sezioni unite, n. 15979 del 2022 "la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla (Procura) notificante". Nello stesso senso: Cassazione civile sez. trib., 08/01/2024, (ud. 22/11/2023, dep. 08/01/2024), n.564 CASSAZIONE N 6015/2023; Cassazione civile sez. un., 18/05/2022, n.15979; Corte Giustizia Trib. I grado Roma sez. XXXVI, 19/01/2024, n.846.
La giurisprudenza ha, inoltre, valorizzato il fatto che l'indirizzo PEC usato dal mittente contenga, come nel caso di specie, l'indicazione della denominazione del notificante, così andandosi ad escludere ogni profilo di incertezza sul mittente: Sentenza del 21/11/2022 n. 12993 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma Sezione/Collegio 18 Il motivo non può essere accolto, perché alla luce di quanto stabilito da C. cass. SU 2016/14916, questa Sezione della CTP ha già in più occasioni affermato che la utilizzazione, per l'invio di pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non può costituire motivo d'inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che in base ai principi viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. Con sentenza 2022/15979 le Sezioni Unite si sono poi spinte ancora più avanti, statuendo che l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Tanto premesso e tornando al caso concreto, rimane unicamente da ricordare che l'indirizzo utilizzato dall' conteneva la espressa indicazione della denominazione della notificante. CP_3
Tenuto conto di quanto sopra ed avuto altresì riguardo all'inequivoco tenore dell'atto notificato, pare da escludere che l'impiego dell'indirizzo sopra riportato possa aver provocato una ragionevole incertezza della che, in ogni caso, ha proposto tempestiva ed articolata impugnazione, Parte_2 sanando così ogni eventuale irregolarità.
Ne consegue che la notifica effettuata tramite un indirizzo non risultante dai pubblici registri non è inesistente ma, al limite, affetta da nullità sanabile.
pagina 7 di 10 Escluso, quindi, il vizio dell'inesistenza, si rileva che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la doglianza su un vizio formale non accompagnata da un pregiudizio concreto ne comporta l'inammissibilità. In questo senso e sul caso specifico: Cassazione, ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 982:
“la parte contribuente impugnava una cartella di pagamento di cui la ricorrente assumeva aver appreso conoscenza mediante estratto di ruolo, non essendole stata mai notificata;
la accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Organizzazione_6 [...]
accoglieva l'appello dell' affermando che la circostanza (quand'anche Organizzazione_7 Pt_3 esistente, in quanto la parte non ha dedotto alcun elemento di prova circa l'assenza dell'indirizzo dai pubblici elenchi) in virtù della quale l'indirizzo da cui è stata effettuata la notifica non sarebbe presente nel registro INI-PEC non vizia in radice il procedimento notificatorio non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente… La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC ((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ((Omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici registri ((Omissis)) ma da uno diverso ((Omissis)), CP_1 relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' Controparte_4
(Nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 06/09/2023, (ud. 09/03/2023, dep. 06/09/2023), n.25990; Cassazione civile sez. lav., 19/06/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 19/06/2019), n.16425; Tribunale Di Roma, Sentenza N. 15796/2023 Del 02-11-2023; Tribunale Di Caltanissetta, Sentenza N. 206/2023 Del 16-06-2023).
Ne consegue che, per le ragioni sopra dedotte, tale motivo di opposizione relativo a vizi delle notifiche degli atti prodromici al pignoramento, anche ove ritenute nulle, in assenza di allegazione di un pregiudizio subito, deve essere rigettato perché inammissibile.
6. Lo stesso vale per il motivo sul vizio di notifica del pignoramento (per tutte le cartelle e avvisi), rispetto al quale l'opponente afferma di aver ricevuto la notifica del verbale di pignoramento a mani,
pagina 8 di 10 lamentando tuttavia l'invio via pec del documento prodotto sub D) da indirizzo non risultante dai pubblici registri. In primo luogo, si richiama quanto dedotto sul fatto che tale notifica PEC non sia inesistente e, quindi, in ogni caso, sanabile, come sancito dalla Suprema Corte. Il vizio dedotto è in effetti sanato per raggiungimento dello scopo, avendo la parte avuto conoscenza del pignoramento attraverso la notifica a mani e avendo, comunque, proposto opposizione. Sul punto:
“Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.” (Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33466 del 17/12/2019 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19498 del 23/08/2013).
Inoltre, come già rilevato, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente avrebbe dovuto allegare specificamente quale pregiudizio avrebbe subito in conseguenza del vizio dedotto. In difetto di tale allegazione, il motivo di opposizione è inammissibile anche sotto tale profilo:
“Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11290 del 12/06/2020, nello stesso senso. Cassazione civile, sez. III , 09/01/2024 , n. 903).
7. Quanto al motivo relativo a prescrizione/decadenza della pretesa (per i crediti non tributari), lo stesso non può trovare accoglimento, trattandosi di doglianza proposta espressamente in via cautelativa e generica, avendo la parte affermato in citazione di non essere in grado di eccepirla, riservandosi in seguito ogni deduzione. Tali deduzioni non sono poi mai state riproposte nè tanto meno integrate o precisate negli atti successivi, non avendo la parte neppure indicato i termini di prescrizione/decadenza applicabili, la data di decorrenza ed il termine in cui la pretesa si sarebbe effettivamente prescritta. La domanda, pertanto, stante la sua assoluta genericità non è accoglibile. Sul punto:
“E' generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale”. (Tribunale di Roma, sez. XVII , 02/03/2020, n. 4541);
“L'eccezione di prescrizione è generica quando manchi ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici della sua applicazione”. (Tribunale di Parma, 09/10/2017).
8. Quanto al vizio relativo al pignoramento della cassetta di sicurezza cointestata (per tutte le cartelle e avvisi) si osserva quanto segue. Il fatto che la cassetta sia cointestata è pacifico e risulta dagli atti prodotti da entrambe le parti. L'opponente ha dichiarato che all'interno della cassetta pignorata sono presenti due beni di sua Org_ proprietà (orologio e orologio . Org_8
Ciò basta a rendere legittimo il pignoramento della cassetta quanto meno con riferimento a tali due beni.
pagina 9 di 10 Con Quanto al vizio dedotto, l'attore si è limitato a dedurre che non avrebbe riscontrato la cointestazione e quindi la comproprietà dei beni, deducendo che la cointestataria non avrebbe ricevuto la notifica del pignoramento. Rispetto a tale vizio, ogni doglianza, comprese quelle sulla non pignorabilità dei beni del cointestatario e sull'omessa notifica nei suoi confronti, spetta al cointestatario della cassetta che assuma di essere proprietario di alcuni dei beni ivi contenuti. Sul punto, la legittimazione a proporre opposizione per tali motivi spetta, infatti, esclusivamente al cointestatario non debitore. Il debitore, in quanto asseritamente non proprietario degli altri beni presenti nella cassetta, non ha neppure interesse a dolersi del pignoramento su essi, essendo titolare di tale interesse il cointestatario che, nel caso di specie, non ha proposto opposizione. Anche tale motivo di opposizione deve quindi essere rigettato.
Con
9. Si precisa che la richiesta di di revoca della sospensione dell'esecuzione disposta dal GE non può essere accolta dal giudice del merito, spettando alle parti la riassunzione secondo quanto previsto dall'art. 627 c.p.c.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella seguente misura: valore indeterminabile trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, complessità media, valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per fase istruttoria non essendosi assunte prove e così euro 8.991 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
PQM
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando:
- Dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario territorialmente competente con riferimento alle cartelle e avvisi aventi ad oggetto tributi (indicate al punto 2 della motivazione in diritto) rispetto ai motivi di opposizione sulla mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento e sulla prescrizione e decadenza;
- Conseguentemente, assegna termini di legge per la riassunzione dinanzi al giudice munito di giurisdizione per tali motivi di opposizione in relazione alle cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie;
- Rigetta per il resto l'opposizione in relazione:
o A tutti i crediti per i vizi di notifica del pignoramento e di pignorabilità della cassetta di sicurezza;
o Ai crediti non tributari per i vizi di notifica degli atti prodromici al pignoramento e di prescrizione/decadenza;
- Condanna parte opponente a rifondere le spese del giudizio a parte opposta in euro 8.991 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Alessandria, il 27.5.2024 il Giudice Elisabetta Bianco
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Alessandria
sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elisabetta Bianco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1271/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Almo Parte_1 C.F._1
Costa (C.F. ) e Massimo Curti (C.F. del foro C.F._2 C.F._3
di Genova ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova via Macaggi
25/21,
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Fabrizio Cassella ( ) del Foro di Torino, con domicilio eletto presso il C.F._4
suo studio in Torino, Via Susa n. 13,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 6.2.2024;
pagina 1 di 10
IN FATTO
1.Con atto di citazione ha svolto opposizione all'atto di pignoramento mobiliare della Parte_1 cassetta di sicurezza deducendo:
- Inesistenza o nullità della notifica del pignoramento;
- Inesistenza o irregolarità o nullità della notifica degli atti prodromici al pignoramento, Con riservando a dopo il deposito della comparsa di e la produzione dei documenti attestanti Con le notifiche ogni miglior difesa, ritenendo che l'onere gravasse su e che nel caso in cui la notifica non fosse regolare ne sarebbe derivata una nullità insanabile;
- In via cautelativa prescrizione e decadenza dei crediti, precisando sul punto di non essere in grado di rilevare la eventuale prescrizione/decadenza, riservandosi di farlo in seguito;
- Illegittimità del pignoramento della cassetta di sicurezza cointestata, affermando di essere proprietario solo dell'orologio LO e dell'orologio in essa contenuti, essendo gli Org_1 altri beni del cointestatario, cui non sarebbe stato notificato il pignoramento.
Deduceva che l'esecuzione era stata sospesa dal GE nella fase cautelare dell'opposizione.
2. Il giudice invitava le parti, nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. a prendere posizione sulla questione della giurisdizione. Con
3. Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande, eccependo il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario e chiedendo nel merito la revoca della sospensione dell'esecuzione disposta dal GE.
4. Sulla questione della giurisdizione, nelle memorie istruttorie parte attrice dapprima insisteva per la sussistenza della giurisdizione del g.o., qualificando la propria domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poi, in terza memoria aderiva all'eccezione di difetto di giurisdizione.
5. Sugli altri motivi, l'attore nella prima memoria precisava la domanda a seguito delle produzioni di Con
della prova delle notifiche, limitandosi a contestare che la notifica di pignoramento e atti prodromici (intimazione di pagamento e cartelle notificate dopo il 31.1.2016) era stata effettuata da un indirizzo PEC ( non risultante dai Email_1 pubblici registri, con conseguente inesistenza della stessa;
chiedeva, poi, ordine di esibizione sulla Con data di inserimento dell'indirizzo PEC di nei registri, asseritamente avvenuta solo nel 2023. Nulla deduceva sulle notifiche delle cartelle effettuate via posta in data anteriore rispetto alle quali Con
aveva prodotto le relative cartoline attestanti la notifica (sub doc da 2 a 12 e 38). Non precisava la domanda di prescrizione e decadenza, pur essendosi riservato in tal senso in Con citazione, neppure dopo le produzioni di cartelle e avvisi da parte di .
6. Il giudice dava atto che, essendosi svolta la fase cautelare davanti al GE prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, la fase di merito doveva seguire la procedura ante Cartabia, dando atto che le memorie 171 ter valevano come memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. Ritenute le istanze istruttorie formulate dal solo attore irrilevanti in quanto vertenti su fatti non contestati, come espressamente riconosciuto dallo stesso istante e, vista la richiesta di entrambe le parti di dichiarare il difetto di giurisdizione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. La causa veniva poi trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
7. Nelle memorie ex art. 190 c.p.c. parte attrice precisava come il difetto di giurisdizione cui aveva aderito nella terza memoria sussistesse solo per le cartelle aventi ad oggetto tributi.
IN DIRITTO pagina 2 di 10
1.Il pignoramento opposto trae origine dall'intimazione di pagamento n. 00120229000169252000 avente ad oggetto diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito di contenuto eterogeneo, essendo riferiti a tributi, a sanzioni per violazioni del codice della strada e della disciplina sugli assegni, al contributo alla cassa commercialisti e alla materia lavoristica.
2. Con riferimento ai crediti tributari va preliminarmente risolta la questione di giurisdizione. Al fine di decidere la questione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario o di quello tributario può essere utile una ricostruzione del dato normativo e giurisprudenziale.
La normativa di riferimento è prevista dagli artt. 2 e 19 D.lgs, 546/1992 e 57 DPR 29 settembre 1973, n. 602 come modificato da Corte Cost. 17 aprile - 31 maggio 2018, n.114 (in G.U. 1ª s.s. 6/6/2018, n. 23). L'art. 2 D.lgs. 546/1992 sull'oggetto della giurisdizione tributaria prevede che:
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, (le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. L'art. 57 del DPR n. 602/1973 prevede che:
“Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”. La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile - 31 maggio 2018, n. 114 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile".
La Corte di Cassazione, interpretando tali norme, con successive pronunce a Sezioni Unite ha affermato che spetta al giudice tributario la controversia avente ad oggetto tributi laddove si contesti l'atto esecutivo in quanto primo atto di esercizio della pretesa tributaria, lamentandosi il difetto di notifica degli atti presupposti ed eccependo la prescrizione dei tributi o la decadenza dall'azione esattoriale avvenuta prima della notifica dell'atto esecutivo.
In particolare, con riferimento al motivo dedotto di vizio del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti: Cassazione civile , sez. un. , 05/06/2017 , n. 13913
pagina 3 di 10 In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Con riferimento al motivo dedotto di prescrizione/decadenza dell'azione:
Cassazione civile sez. un., 10/02/2023, n.4227 Appartiene alla cognizione del giudice tributario la questione sui fatti relativi alla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, nella cognizione del giudice ordinario le questioni relative alla legittimità formale del pignoramento, indipendentemente dalla notifica della cartella, nonché la cognizione relativa ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata iniziata. Nella sopra indicata pronuncia si è chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si può verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”.
Cassazione civile sez. un., 18/10/2022, (ud. 07/06/2022, dep. 18/10/2022), n.30666
1.2. Com'e' noto, la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, è stata risolta da queste
Sezioni Unite, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti pro- dromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass., Sez. Un., 14/04/2020, n.
7822).
Nello stesso senso: Cassazione civile sez. un., 18/01/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 18/01/2022), n.1394 e Cassazione civile sez. un., 8465/2022.
pagina 4 di 10 Nel caso di specie, quindi, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione della domanda rispetto alle seguenti cartelle e avvisi indicate nell'intimazione di pagamento per la parte avente ad oggetto tributi in relazione al motivo di omessa notifica degli atti presupposti (cartelle, avvisi e intimazione di pagamento) e al motivo sulla prescrizione e decadenza:
Cartella 00120140005952285000 16/09/2014 8.486,55 Org_2
Cartella 00120140007024520000 25/11/2014 3.243,74 IRAP
Cartella 00120140009128643000 17/02/2015 3.930,28 IVA Or
Cartella 00120150001403558000 14/05/2015 2.627,75
Cartella 00120150004669070000 11/07/2015 2.850,80 IRAP
Cartella 00120150005499404000 25/06/2015 69.710,85 IRPEF e IVA
Cartella 00120150009078583000 31/01/2016 31.408,31 IRPEF, IRAP e IVA
Cartella 00120160008277251000 27/07/2016 9.858,02 Contributo unificato processo tributario
Cartella 00120160010991740000 24/11/2016 321,26 IRAP
Cartella 00120160012754086000 11/01/2017 606,23 per la parte relativa all'IMPOSTA REGISTRO
Cartella 00120170002984221000 04/04/2017 30.909,10 IRPEF + IVA
Cartella 00120170004954003000 25/07/2017 170.934,01 per la parte relativa a IRPEF + IVA
Cartella 00120170006743138000 29/11/2017 122.467,00 IRAP + IVA + IRPEF
Cartella 00120170007545059000 19/01/2018 1.606,90 IRAP Org
Cartella 00120180000576312000 13/02/2018 1.765,31
Cartella 00120180006105158000 10/04/2018 105.247,46 IRPEF + IVA
Cartella 00120190004299830000 02/05/2019 1.203,40 IRPEF
Cartella 00120190004299931000 02/05/2019 93,13 Org_2
Cartella 00120190005224873000 17/07/2019 81,15 Organizzazione_5
Cartella 00120190008065219000 22/11/2019 42.295,31 IVA + IRAP +IRPEF Org Cartella 00120190008065320000 22/11/2019 1.200,31 Cartella 00120200005906382000 26/02/2020 33.364,78 IRPEF +IVA
Avviso di accertamento TL3012706486/2017 06/12/2018 20.316,74 IVA + IRAP + IRPEF
Avviso di accertamento T7J012D00420/2018 25/03/2019 9.520,80 IVA + IRAP + IRPEF
Avviso di accertamento T7J012D00421/2018 25/03/2019 19.165,50 IVA + IRAP + IRPEF
Avviso di accertamento 25/03/2019 7.741,65 IVA + IRAP + IRPEF CodiceFiscale_5
3. Sussiste, invece, la giurisdizione del g.o. rispetto:
- Alle cartelle tributarie sopra indicate per i soli motivi relativi alla notifica del pignoramento e alla pignorabilità della cassetta di sicurezza, trattandosi di vizi formali dell'atto esecutivo in quanto tale, rientranti quindi nella giurisdizione del g.o.;
- tutti i motivi dedotti in citazione rispetto alle altre cartelle e avvisi opposti non aventi ad oggetto tributi e a quelle in parte coincidenti con quelle sopra indicate per la parte avente ad oggetto pretese non tributarie (Cartella 00120160012754086000 11/01/2017 per la parte relativa alle contravvenzioni CdS e Cartella 00120170004954003000 25/07/2017 per la parte relativa alla cassa commercialisti).
4. Si evidenzia che la domanda per la parte per cui sussiste la giurisdizione del g.o., avendo ad oggetto vizi di notifica del pignoramento e degli atti presupposti nonché vizi relativi al bene pignorato, è da pagina 5 di 10 qualificarsi ex art. 617 c.p.c. come opposizione agli atti esecutivi per la quale, nel riparto di competenza tra Tribunale e giudice di pace, sussiste la competenza funzionale del Tribunale. L'unico motivo che potrebbe qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è il vizio relativo alla prescrizione/decadenza, ma, come evidenziato, si tratta di vizio espressamente dedotto solo in via cautelativa e del tutto generica in citazione, non avendo la parte mai precisato o insistito nel corpo dei successivi atti difensivi su tale motivo. In questo senso, la stessa parte attrice ha qualificato e precisato la propria domanda ex art. 617 c.p.c. Sulla parte di domanda, come sopra individuata, rientrante nella giurisdizione del g.o., si osserva quanto segue.
5. Sul vizio di omessa notifica degli atti presupposti al pignoramento (per le pretese non tributarie), rispetto al quale l'opponente in citazione riservava una miglior difesa in caso di prova delle notifiche Con Con da parte di , si rileva che a seguito delle prove prodotte da sull'avvenuta notifica di tali atti in parte per posta e in parte via PEC, parte opponente ha precisato la domanda eccependo che la notifiche PEC fossero inesistenti in quanto effettuate da indirizzo non presente nei pubblici registri. Non ha invece contestato le notifiche perfezionatesi via posta. Preliminarmente non è contestato che gli atti cui si riferisce l'opponente siano stati notificati via Pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri. Sul punto si ritiene che la notifica non sia inesistente, essendo stata compiuta un'attività notificatoria, peraltro da un valido indirizzo Pec e indirizzata all'indirizzo PEC del destinatario, con ciò escludendo i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per l'inesistenza della notifica (Corte Di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 20 luglio 2016, n.14916). In questi termini si è espressa con diverse pronunce la Cassazione che, nell'escludere in radice che il vizio dedotto integri un'inesistenza della notifica, ha sempre ritenuto sanabile la eventuale irregolarità dedotta, affermando che l'inclusione dell'indirizzo nei pubblici elenchi è prescritta solo per il destinatario o per il mittente che sia un avvocato, escludendo la nullità laddove non sussista alcun margine di incertezza sul mittente o laddove l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. In questo senso:
Cassazione civile sez. trib., 28/02/2024, (ud. 24/01/2024, dep. 28/02/2024), n.5263
5.2. Manifestamente infondata è invece la censura di violazione legge pur contenuta nel primo motivo di assunta inesistenza della notifica PEC della cartella effettuata da un indirizzo PEC del mittente ( t) non risultante nei pubblici registri. Email_2
Invero, come statuito dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 15979 del 2022, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica (del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti) avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente…
pagina 6 di 10
6. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, premessa la non predicabilità dell'inesistenza della notificazione proveniente da un indirizzo PEC non contenuto in pubblici registri, l'ipotizzata irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica- come, nella specie, accertato dalla CTR - ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., sez. un., n. 7665/2016). In particolare, come precisato anche nella sentenza sopra richiamata della Corte, a sezioni unite, n. 15979 del 2022 "la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla (Procura) notificante". Nello stesso senso: Cassazione civile sez. trib., 08/01/2024, (ud. 22/11/2023, dep. 08/01/2024), n.564 CASSAZIONE N 6015/2023; Cassazione civile sez. un., 18/05/2022, n.15979; Corte Giustizia Trib. I grado Roma sez. XXXVI, 19/01/2024, n.846.
La giurisprudenza ha, inoltre, valorizzato il fatto che l'indirizzo PEC usato dal mittente contenga, come nel caso di specie, l'indicazione della denominazione del notificante, così andandosi ad escludere ogni profilo di incertezza sul mittente: Sentenza del 21/11/2022 n. 12993 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma Sezione/Collegio 18 Il motivo non può essere accolto, perché alla luce di quanto stabilito da C. cass. SU 2016/14916, questa Sezione della CTP ha già in più occasioni affermato che la utilizzazione, per l'invio di pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi, non può costituire motivo d'inesistenza della notificazione, ma tutt'al più di nullità, che in base ai principi viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. Con sentenza 2022/15979 le Sezioni Unite si sono poi spinte ancora più avanti, statuendo che l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto. Tanto premesso e tornando al caso concreto, rimane unicamente da ricordare che l'indirizzo utilizzato dall' conteneva la espressa indicazione della denominazione della notificante. CP_3
Tenuto conto di quanto sopra ed avuto altresì riguardo all'inequivoco tenore dell'atto notificato, pare da escludere che l'impiego dell'indirizzo sopra riportato possa aver provocato una ragionevole incertezza della che, in ogni caso, ha proposto tempestiva ed articolata impugnazione, Parte_2 sanando così ogni eventuale irregolarità.
Ne consegue che la notifica effettuata tramite un indirizzo non risultante dai pubblici registri non è inesistente ma, al limite, affetta da nullità sanabile.
pagina 7 di 10 Escluso, quindi, il vizio dell'inesistenza, si rileva che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la doglianza su un vizio formale non accompagnata da un pregiudizio concreto ne comporta l'inammissibilità. In questo senso e sul caso specifico: Cassazione, ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 982:
“la parte contribuente impugnava una cartella di pagamento di cui la ricorrente assumeva aver appreso conoscenza mediante estratto di ruolo, non essendole stata mai notificata;
la accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Organizzazione_6 [...]
accoglieva l'appello dell' affermando che la circostanza (quand'anche Organizzazione_7 Pt_3 esistente, in quanto la parte non ha dedotto alcun elemento di prova circa l'assenza dell'indirizzo dai pubblici elenchi) in virtù della quale l'indirizzo da cui è stata effettuata la notifica non sarebbe presente nel registro INI-PEC non vizia in radice il procedimento notificatorio non inficiando la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente… La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC ((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ((Omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici registri ((Omissis)) ma da uno diverso ((Omissis)), CP_1 relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' Controparte_4
(Nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 06/09/2023, (ud. 09/03/2023, dep. 06/09/2023), n.25990; Cassazione civile sez. lav., 19/06/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 19/06/2019), n.16425; Tribunale Di Roma, Sentenza N. 15796/2023 Del 02-11-2023; Tribunale Di Caltanissetta, Sentenza N. 206/2023 Del 16-06-2023).
Ne consegue che, per le ragioni sopra dedotte, tale motivo di opposizione relativo a vizi delle notifiche degli atti prodromici al pignoramento, anche ove ritenute nulle, in assenza di allegazione di un pregiudizio subito, deve essere rigettato perché inammissibile.
6. Lo stesso vale per il motivo sul vizio di notifica del pignoramento (per tutte le cartelle e avvisi), rispetto al quale l'opponente afferma di aver ricevuto la notifica del verbale di pignoramento a mani,
pagina 8 di 10 lamentando tuttavia l'invio via pec del documento prodotto sub D) da indirizzo non risultante dai pubblici registri. In primo luogo, si richiama quanto dedotto sul fatto che tale notifica PEC non sia inesistente e, quindi, in ogni caso, sanabile, come sancito dalla Suprema Corte. Il vizio dedotto è in effetti sanato per raggiungimento dello scopo, avendo la parte avuto conoscenza del pignoramento attraverso la notifica a mani e avendo, comunque, proposto opposizione. Sul punto:
“Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.” (Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33466 del 17/12/2019 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19498 del 23/08/2013).
Inoltre, come già rilevato, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente avrebbe dovuto allegare specificamente quale pregiudizio avrebbe subito in conseguenza del vizio dedotto. In difetto di tale allegazione, il motivo di opposizione è inammissibile anche sotto tale profilo:
“Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11290 del 12/06/2020, nello stesso senso. Cassazione civile, sez. III , 09/01/2024 , n. 903).
7. Quanto al motivo relativo a prescrizione/decadenza della pretesa (per i crediti non tributari), lo stesso non può trovare accoglimento, trattandosi di doglianza proposta espressamente in via cautelativa e generica, avendo la parte affermato in citazione di non essere in grado di eccepirla, riservandosi in seguito ogni deduzione. Tali deduzioni non sono poi mai state riproposte nè tanto meno integrate o precisate negli atti successivi, non avendo la parte neppure indicato i termini di prescrizione/decadenza applicabili, la data di decorrenza ed il termine in cui la pretesa si sarebbe effettivamente prescritta. La domanda, pertanto, stante la sua assoluta genericità non è accoglibile. Sul punto:
“E' generica l'eccezione di prescrizione laddove non sia dato comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizionale”. (Tribunale di Roma, sez. XVII , 02/03/2020, n. 4541);
“L'eccezione di prescrizione è generica quando manchi ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici della sua applicazione”. (Tribunale di Parma, 09/10/2017).
8. Quanto al vizio relativo al pignoramento della cassetta di sicurezza cointestata (per tutte le cartelle e avvisi) si osserva quanto segue. Il fatto che la cassetta sia cointestata è pacifico e risulta dagli atti prodotti da entrambe le parti. L'opponente ha dichiarato che all'interno della cassetta pignorata sono presenti due beni di sua Org_ proprietà (orologio e orologio . Org_8
Ciò basta a rendere legittimo il pignoramento della cassetta quanto meno con riferimento a tali due beni.
pagina 9 di 10 Con Quanto al vizio dedotto, l'attore si è limitato a dedurre che non avrebbe riscontrato la cointestazione e quindi la comproprietà dei beni, deducendo che la cointestataria non avrebbe ricevuto la notifica del pignoramento. Rispetto a tale vizio, ogni doglianza, comprese quelle sulla non pignorabilità dei beni del cointestatario e sull'omessa notifica nei suoi confronti, spetta al cointestatario della cassetta che assuma di essere proprietario di alcuni dei beni ivi contenuti. Sul punto, la legittimazione a proporre opposizione per tali motivi spetta, infatti, esclusivamente al cointestatario non debitore. Il debitore, in quanto asseritamente non proprietario degli altri beni presenti nella cassetta, non ha neppure interesse a dolersi del pignoramento su essi, essendo titolare di tale interesse il cointestatario che, nel caso di specie, non ha proposto opposizione. Anche tale motivo di opposizione deve quindi essere rigettato.
Con
9. Si precisa che la richiesta di di revoca della sospensione dell'esecuzione disposta dal GE non può essere accolta dal giudice del merito, spettando alle parti la riassunzione secondo quanto previsto dall'art. 627 c.p.c.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella seguente misura: valore indeterminabile trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, complessità media, valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per fase istruttoria non essendosi assunte prove e così euro 8.991 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
PQM
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando:
- Dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario territorialmente competente con riferimento alle cartelle e avvisi aventi ad oggetto tributi (indicate al punto 2 della motivazione in diritto) rispetto ai motivi di opposizione sulla mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento e sulla prescrizione e decadenza;
- Conseguentemente, assegna termini di legge per la riassunzione dinanzi al giudice munito di giurisdizione per tali motivi di opposizione in relazione alle cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie;
- Rigetta per il resto l'opposizione in relazione:
o A tutti i crediti per i vizi di notifica del pignoramento e di pignorabilità della cassetta di sicurezza;
o Ai crediti non tributari per i vizi di notifica degli atti prodromici al pignoramento e di prescrizione/decadenza;
- Condanna parte opponente a rifondere le spese del giudizio a parte opposta in euro 8.991 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Alessandria, il 27.5.2024 il Giudice Elisabetta Bianco
pagina 10 di 10