Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 402 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. GUARCELLO MARIA TERESA ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
-resistente-
OGGETTO: obbligo contributivo iap;
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 12/12/2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 04/03/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito CP_1
59920230002152741000 concernente contributi IATP anno 2022.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto riunirsi il procedimento a quello n. 342/2024 rg tra le sptesse parti riguardante lo steso oggetto con diversa annualità e , nel merito, la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio contributivo.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Preliminarmente va respinta l'istanza di riunione dell' , in quanto da tale CP_1
provvedimento deriverebbe un rallentamento non conveniente in ragione della natura
1
Invero, va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie il provvedimento del 16/9/2024 recante annullamento totale dell'avviso, è quindi statisfattivo della pretesa della parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto della omessa richiesta di cancellazione per sopravvenuta carenza del requisito normativo (art 5 bis d.lgs 99/2004).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2.compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 03/01/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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