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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2275/2024 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Maggiolo
e
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Andrea Paesano
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/1/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28/5/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in San NC (LI) il giorno 15.05.2010.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione esprimendo la volontà di non riconciliarsi.
1 I procuratori delle parti mediante note scritte depositate in cancelleria, dato atto del parere contrario manifestato dal P.M. quanto al diritto di visita del padre con il figlio minore concordato dalle parti nel ricorso in ragione Per_1 delle vicende penali che hanno nel tempo interessato il nucleo familiare (tra l'altro) anche per accertate condotte maltrattanti assunte dal signor alla Pt_1 presenza del figlio, rilevando una limitazione già in essere del diritto di frequentazione padre/figlio stabilita già in fase di separazione durante la quale il Giudice, nell'assumere provvedimenti provvisori nell'interesse del minore, aveva tenuto conto di tali vicende penali e rispetto ai quali, tra l'altro, il P.M. interpellato non ebbe a manifestare dissenso, si opponevano alle indicazioni fornite dal P.M. chiedendo al Giudice di accogliere le conclusioni riportate nel ricorso riguardanti il regime di frequentazione padre/figlio, modificato rispetto a quello previsto ed accolto in sede di separazione solo nell'orario.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni così rassegnate.
Con successiva ordinanza il Tribunale, sentito il Giudice Relatore, rilevato di dover tener conto invero di quanto riscontrato dal P.M. con riferimento anche alle vicende occorse successivamente alla pronuncia di separazione tra i coniugi, dava mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di relazionare in ordine all'effettiva modalità di frequentazione padre/figlio al fine di fornire elementi utili alla determinazione della rispondenza degli accordi consensualmente assunti dalle parti rispetto all'interesse del figlio minore. Allo stesso fine veniva disposto l'ascolto del minore, delegato alla
Dott.ssa Chiara Todaro, alla quale veniva parimenti assegnato un termine per il deposito di un report. La causa veniva quindi rinviata per la sua prosecuzione all'udienza del 9.1.2025. Il Giudice relatore, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria così disposta, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il termine di Legge dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
5.3.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio minore
. Per_1
Sul punto, il Collegio osserva quanto segue.
Dall'esame della relazione depositata dal Servizio Sociale emerge una situazione familiare allo stato adeguatamente stabilizzata, con relazioni autonome e serene del figlio con entrambi i genitori, e con la presenza di una rete familiare allargata che appare capace di costituire per il minore un valido punto di riferimento.
Inoltre, valutato quanto relazionato dalla dott.ssa Todaro, risulta avere Per_1 con entrambi i genitori un rapporto equilibrato, consapevole dei limiti e delle risorse di ciascuno, e appare aver mentalmente integrato le vicende familiari pregresse, coltivando allo stato col padre un rapporto sicuro, con chiaro bisogno di rendere tale rapporto più continuativo e calato nella quotidianità.
Va ulteriormente osservato che le parti non hanno riscontrato problematiche relative all'organizzazione della frequentazione padre/figlio come già disciplinata in sede di separazione, né un tale elemento è emerso dall'esame condotto dalla dott.ssa Todaro.
La regolamentazione allo stato prevista (con affido esclusivo del minore alla madre e con frequentazione padre/figlio libera, ma limitata sul piano orario e senza previsione di pernotto) risulta dunque, per un verso, tutelante nei confronti del minore alla luce delle vicende intercorse e delle condotte del signor e, per altro verso, rispondente all'interesse, fortemente espresso dal Pt_1 ragazzo adolescente, di progressivo recupero della relazione col padre, pur nella consapevolezza di quanto accaduto e delle reciproche rispettive risorse e fragilità di entrambi i genitori.
L'accordo concluso tra le parti può dunque essere in questa sede integralmente recepito.
Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa. Spese di onorario di CTU da porsi a carico delle parti nella misura del 50%.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in San NC (LI) il giorno
15.05.2010 tra e e trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1 stato civile del Comune di San NC (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010 n. 2010/5/1.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1)I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2) Il figlio minore resterà affidato in via esclusiva alla Persona_2 madre;
CP_1
3) l'abitazione familiare posta in San NC (LI), via Pisa, viene assegnata in via esclusiva e definitiva alla IG.ra quale abitazione propria e CP_1 del figlio minore . Il IG. dovrà dunque, ove Persona_2 Parte_1 non lo abbia ancora fatto, trasferire altrove la propria residenza anagrafica;
4) il minore verrà collocato presso la madre in via prevalente mentre il padre potrà tenerlo con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore
21.30, quando lo riporterà alla madre, compatibilmente con gli impegni del bimbo, scolastici e ricreativi oltre fine settimana alternati al mese, con la precisazione che nei giorni di sabato e domenica il minore starà col padre dall'ora di pranzo alle 21.30. Il suddetto calendario è da intendersi indicativo e quindi i genitori potranno concordare in qualunque momento, eventuali nuove e diverse modalità di incontro con il figlio ovvero prendere tra loro accordi diversi in merito all'individuazione dei giorni infrasettimanali, anche in considerazione della compatibilità con gli impegni scolastici/sportivi/sociali futuri di e comunque nel rispetto dei tempi minimi stabiliti;
Per_1
5) il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ciascun mese un assegno mensile di € 200,00 rivalutabile Istat, quale contributo al mantenimento del figlio minore;
Persona_2
6) l'assegno unico a sostegno della famiglia verrà attribuito nella misura del
100% in favore della IG.ra ; CP_1
7) i genitori provvederanno nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio secondo il protocollo C.N.F. che dovrà essere seguito dai genitori anche al fine di concordarle;
8) Le parti dichiarano altresì di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto economico/patrimoniale pendente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
9) Spese legali integralmente compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San NC (LI) per le annotazioni e
4 le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 17/1/2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2275/2024 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Maggiolo
e
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Andrea Paesano
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/1/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28/5/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in San NC (LI) il giorno 15.05.2010.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione esprimendo la volontà di non riconciliarsi.
1 I procuratori delle parti mediante note scritte depositate in cancelleria, dato atto del parere contrario manifestato dal P.M. quanto al diritto di visita del padre con il figlio minore concordato dalle parti nel ricorso in ragione Per_1 delle vicende penali che hanno nel tempo interessato il nucleo familiare (tra l'altro) anche per accertate condotte maltrattanti assunte dal signor alla Pt_1 presenza del figlio, rilevando una limitazione già in essere del diritto di frequentazione padre/figlio stabilita già in fase di separazione durante la quale il Giudice, nell'assumere provvedimenti provvisori nell'interesse del minore, aveva tenuto conto di tali vicende penali e rispetto ai quali, tra l'altro, il P.M. interpellato non ebbe a manifestare dissenso, si opponevano alle indicazioni fornite dal P.M. chiedendo al Giudice di accogliere le conclusioni riportate nel ricorso riguardanti il regime di frequentazione padre/figlio, modificato rispetto a quello previsto ed accolto in sede di separazione solo nell'orario.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni così rassegnate.
Con successiva ordinanza il Tribunale, sentito il Giudice Relatore, rilevato di dover tener conto invero di quanto riscontrato dal P.M. con riferimento anche alle vicende occorse successivamente alla pronuncia di separazione tra i coniugi, dava mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di relazionare in ordine all'effettiva modalità di frequentazione padre/figlio al fine di fornire elementi utili alla determinazione della rispondenza degli accordi consensualmente assunti dalle parti rispetto all'interesse del figlio minore. Allo stesso fine veniva disposto l'ascolto del minore, delegato alla
Dott.ssa Chiara Todaro, alla quale veniva parimenti assegnato un termine per il deposito di un report. La causa veniva quindi rinviata per la sua prosecuzione all'udienza del 9.1.2025. Il Giudice relatore, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria così disposta, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il termine di Legge dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
5.3.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio minore
. Per_1
Sul punto, il Collegio osserva quanto segue.
Dall'esame della relazione depositata dal Servizio Sociale emerge una situazione familiare allo stato adeguatamente stabilizzata, con relazioni autonome e serene del figlio con entrambi i genitori, e con la presenza di una rete familiare allargata che appare capace di costituire per il minore un valido punto di riferimento.
Inoltre, valutato quanto relazionato dalla dott.ssa Todaro, risulta avere Per_1 con entrambi i genitori un rapporto equilibrato, consapevole dei limiti e delle risorse di ciascuno, e appare aver mentalmente integrato le vicende familiari pregresse, coltivando allo stato col padre un rapporto sicuro, con chiaro bisogno di rendere tale rapporto più continuativo e calato nella quotidianità.
Va ulteriormente osservato che le parti non hanno riscontrato problematiche relative all'organizzazione della frequentazione padre/figlio come già disciplinata in sede di separazione, né un tale elemento è emerso dall'esame condotto dalla dott.ssa Todaro.
La regolamentazione allo stato prevista (con affido esclusivo del minore alla madre e con frequentazione padre/figlio libera, ma limitata sul piano orario e senza previsione di pernotto) risulta dunque, per un verso, tutelante nei confronti del minore alla luce delle vicende intercorse e delle condotte del signor e, per altro verso, rispondente all'interesse, fortemente espresso dal Pt_1 ragazzo adolescente, di progressivo recupero della relazione col padre, pur nella consapevolezza di quanto accaduto e delle reciproche rispettive risorse e fragilità di entrambi i genitori.
L'accordo concluso tra le parti può dunque essere in questa sede integralmente recepito.
Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa. Spese di onorario di CTU da porsi a carico delle parti nella misura del 50%.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in San NC (LI) il giorno
15.05.2010 tra e e trascritto nei registri dello CP_1 Parte_1 stato civile del Comune di San NC (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010 n. 2010/5/1.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1)I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2) Il figlio minore resterà affidato in via esclusiva alla Persona_2 madre;
CP_1
3) l'abitazione familiare posta in San NC (LI), via Pisa, viene assegnata in via esclusiva e definitiva alla IG.ra quale abitazione propria e CP_1 del figlio minore . Il IG. dovrà dunque, ove Persona_2 Parte_1 non lo abbia ancora fatto, trasferire altrove la propria residenza anagrafica;
4) il minore verrà collocato presso la madre in via prevalente mentre il padre potrà tenerlo con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore
21.30, quando lo riporterà alla madre, compatibilmente con gli impegni del bimbo, scolastici e ricreativi oltre fine settimana alternati al mese, con la precisazione che nei giorni di sabato e domenica il minore starà col padre dall'ora di pranzo alle 21.30. Il suddetto calendario è da intendersi indicativo e quindi i genitori potranno concordare in qualunque momento, eventuali nuove e diverse modalità di incontro con il figlio ovvero prendere tra loro accordi diversi in merito all'individuazione dei giorni infrasettimanali, anche in considerazione della compatibilità con gli impegni scolastici/sportivi/sociali futuri di e comunque nel rispetto dei tempi minimi stabiliti;
Per_1
5) il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ciascun mese un assegno mensile di € 200,00 rivalutabile Istat, quale contributo al mantenimento del figlio minore;
Persona_2
6) l'assegno unico a sostegno della famiglia verrà attribuito nella misura del
100% in favore della IG.ra ; CP_1
7) i genitori provvederanno nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio secondo il protocollo C.N.F. che dovrà essere seguito dai genitori anche al fine di concordarle;
8) Le parti dichiarano altresì di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto economico/patrimoniale pendente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
9) Spese legali integralmente compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San NC (LI) per le annotazioni e
4 le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 17/1/2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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