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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9356/2022 R.G. avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”
e vertente:
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Mignone, giusta mandato in atti. Parte_1
APPELLANTE
E
. Non costituita in giudizio. Controparte_1
APPELLATA
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Lilia Lucia Petrachi, giusta mandato in atti. Controparte_2 costituito in giudizio.
APPELLATA-APPELLANTE
INCIDENTALE
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 30.4.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa assegnazione di termini di giorni 45 per le conclusionali e di giorni 15 per repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato il 9.7.2020, conveniva in giudizio, Controparte_2 davanti al Giudice di Pace di Lecce, la , deducendo: che, a causa Controparte_3 del manto stradale sdrucciolevole, era rimasta coinvolta in un incidente stradale il giorno 27.4.2019, alle ore 17,40 circa, sulla strada provinciale 358 litoranea Santa Cesarea – Porto Badisco, mentre si trovava sul sellino posteriore del motociclo Kavasaki Z 750, targato CW28396, di proprietà del conducente , assicurato presso la Parte_1 [...]
che le lesioni personali riportate in conseguenza dell'incidente avevano CP_3 comportato un danno biologico del 2%, 7 giorni di ITT, 15 giorni di ITT al 75%, 30 giorni di ITT al 50%, oltre al danno morale e le necessarie spese mediche per l'importo di euro 182,00, per cui il danno complessivo ammontava ad euro 4.508,61; che la richiesta di risarcimento inviata alla on aveva sortito alcun effetto;
che, ai sensi dell'art. 141 del codice Controparte_3 delle assicurazioni, il danno subito dal terzo trasportato poteva essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salvo che nell'ipotesi di caso fortuito, nella specie insussistente, avendo la giurisprudenza chiarito che non sussiste caso fortuito ove il sinistro sia stato causato da fondo stradale sdrucciolevole;
che, pertanto, ella aveva interesse a chiedere la condanna della al pagamento della Controparte_3 somma di euro 4.508,61, oltre accessori, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
La , costituitasi in giudizio, eccepiva: che la mancata citazione del Controparte_4 litisconsorte necessario , proprietario e conducente del veicolo sul quale Parte_1
l'attrice viaggiava, comportava la nullità della citazione;
che la domanda proposta dall'attrice ex art. 141 codice delle assicurazioni era inammissibile, sia perché la dinamica dell'incidente come descritta dall'attrice induceva ad ascriverlo a caso fortuito sia perché il centauro era caduto autonomamente, senza che fossero stati coinvolti nel sinistro altri veicoli, mentre l'art. 141 del codice delle assicurazioni era applicabile esclusivamente nell'ipotesi di incidente con due o più veicoli identificati;
che dalle informazioni raccolte era risultato che il centauro aveva perso il controllo della motocicletta per la presenza sull'asfalto di una chiazza di olio e di ghiaia, per cui era evidente il caso fortuito, integrato dal fatto del terzo (l'Ente proprietario della strada che aveva omesso di manutenerla) idoneo a interrompere il nesso di causalità; che, in tale situazione, l'attrice avrebbe dovuto convenire in giudizio ex art. 2051-2043 c.c. l'ente proprietario della strada o ex art. 2054-2043 c.c. il conducente/proprietario della motocicletta e la sua compagnia di assicurazione, ma non la sola compagnia ex art. 141 cod. assicurazioni;
che, in ogni caso, l'ammontare del risarcimento richiesto era esagerato.
Su richiesta dell'attrice, il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa del ad T_ integrazione del contraddittorio e l'attrice provvedeva a tale incombente con atto notificato il 9.12.2020;
Il rimaneva contumace, ma si presentava a rispondere all'interrogatorio formale T_ deferitogli;
la causa veniva poi istruita con l'espletamento di prova testimoniale (di altri motociclisti che seguivano la motocicletta del e consulenza tecnica d'ufficio medico T_ legale;
infine, il giudice adito, con sent. n. 4178/22 del 10.6.2022, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti di , dichiarava il sinistro Controparte_3 verificatosi per colpa esclusiva del condannava lo stesso al pagamento, in favore T_ dell'attrice, della somma di euro 998,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con integrale compensazione delle spese processuali, salvo quelle di consulenza medico legale poste a carico del convenuto, affermando in motivazione: che era inammissibile la domanda nei confronti della compagnia di assicurazione perché l'operatività dell'art. 141 cod. assicurazioni presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli;
che, pertanto, del danno subito dal terzo trasportato doveva rispondere il proprietario della motocicletta, salva la sua eventuale rivalsa ex art. 2051 c.c. nei confronti dell'ente proprietario della strada;
che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (che aveva escluso l'esistenza di postumi permanenti), doveva liquidarsi in favore dell'attrice euro 724,22 per ITP, euro 74,22 per danno morale ed euro 182,00 per esborsi. , con atto di citazione notificato il 30.11.2022, impugnava la sentenza nella Parte_1 parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda attrice nei confronti della compagnia di assicurazione e posto il risarcimento esclusivamente a suo carico.
, con comparsa di risposta depositata il 28.2.2023, aderiva all'appello Controparte_2 proposto dal , a sua volta, spiegava appello incidentale, chiedendo la liquidazione T_ di un maggior risarcimento.
non si costituiva in giudizio. Controparte_3
All'udienza del 30.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è passata in decisione, previa assegnazione del termine di 45 giorni per le conclusionali e di giorni 15 per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due articolati e connessi motivi di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice abbia dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla nei confronti della compagnia di CP_2 assicurazione, ignorando il principio iura novit curia, che gli imponeva di qualificare correttamente la domanda attrice riconducendola nell'ambito dell'art. 144 cod. assicurazioni, anche perché, una volta disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario conducente della motocicletta, il procedimento era stato ricondotto nell'alveo di un ordinario giudizio proposto dal terzo trasportato nei confronti del conducente-proprietario del veicolo e della sua compagnia di assicurazione.
La doglianza è infondata.
E' pacifico in giurisprudenza che “l'azione diretta prevista dall'art. 141 codice assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 codice assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (in questo senso v. (Cass. 7.2.2025, n. 3078).
La stessa Corte Suprema ha altresì precisato che “qualora sia stata rigettata, in primo grado, la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dall'assicurato proprietario del veicolo, vittima di un incidente stradale in quanto terzo trasportato, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 c. ass., il giudice d'appello, investito di specifica impugnazione del danneggiato, ha il potere di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 c. ass. in base ai fatti costitutivi dedotti oppure deve spiegare le ragioni per cui detta qualificazione non è legittima” (Cass. 3078/2025 cit.).
Premesso quindi che l'azione ex art. 141 cod. ass. è diversa da quella prevista dall'art. 144 cod. ass., va chiarito che nella specie era giuridicamente impossibile qualificare la domanda proposta dalla come un'azione ex art. 144 cod. ass. invece che come azione ex art. CP_2
141 cod. ass., posto che l'attrice aveva in citazione fatto espressamente ed esclusivamente riferimento all'azione prevista dall'art. 141 cod. ass., di cui aveva riportato integralmente il contenuto, ne aveva chiarito la finalità di offrire una maggior tutela al terzo trasportato (“perché esclude la necessità di ogni accertamento, in punto di responsabilità, sulle modalità di causazione dell'evento dannoso”) e ne aveva allegato i presupposti di applicabilità (richiamando la giurisprudenza che esclude il caso fortuito nel caso di incidente causato da fondo stradale sdrucciolevole).
In presenza di un atto introduttivo del giudizio avente tale contenuto e della citazione della sola compagnia di assicurazione (e non anche del proprietario della motocicletta), non vi è alcun dubbio che fosse stata proposta un'azione ex art. 141 cod. ass.
Soltanto dopo che il convenuto aveva contestato l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. perché nel sinistro non erano stati coinvolti almeno due veicoli, l'attrice aveva effettuato una tardiva correzione di tiro, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa il proprietario della motocicletta per integrare il contraddittorio e, subito dopo la citazione del insistendo T_
(v. note scritte depositate il 26.3.2021) per la condanna di quest'ultimo e della compagnia di assicurazione al risarcimento del danno.
Tuttavia, è evidente che tale diversa domanda (qualificabile come azione diretta ex art. 144 cod. ass. verso la compagnia di assicurazione e come azione ex art. 2043 e 2054 c.c. verso il conducente-proprietario del veicolo), essendo stata proposta soltanto in corso di causa, era inammissibile, per cui correttamente il primo giudice non ha pronunciato la condanna della compagnia di assicurazione.
A ben vedere, il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a rigettare l'azione di cui all'art. 141 cod. ass. (perché nel sinistro non erano stati coinvolti almeno due veicoli) e dichiarare inammissibile la nuova domanda spiegata contro la compagnia di assicurazione ed il viceversa, il T_
Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'azione ex art. 141 cod. ass. (pur dando atto correttamente in motivazione che non ricorrevano i presupposti per la sua applicazione) e pronunciato sentenza di condanna nei confronti del sebbene a quest'ultimo non Pt_2 fosse stato mai notificato un atto contenente la nuova domanda spiegata nei suoi confronti (ai fini dell'integrazione del contraddittorio gli era stato notificato soltanto l'originario atto introduttivo del giudizio, con la domanda di condanna della compagnia di assicurazione ex art. 141 cod. ass.); tuttavia, siccome il nell'atto di appello non si è lamentato della T_ condanna emessa a suo carico e si è limitato a chiedere che fosse condannata anche la compagnia di assicurazione, tale capo di sentenza non può essere riformato. Pertanto, e concludendo sul punto, va rigettato l'appello principale e confermata la decisione di non pronunciare condanna a carico della compagnia di assicurazione, perché l'azione ex art. 141 cod. ass. (proposta con la citazione introduttiva del giudizio) era infondata e quella ex art. 144 cod. ass. (spiegata soltanto in corso di causa) inammissibile.
Con un solo articolato motivo di appello incidentale la chiede che le sia liquidato un CP_2 maggior risarcimento alla luce della certificazione medica prodotta e della consulenza di parte allegata all'atto introduttivo del giudizio.
La doglianza è infondata.
Infatti, il ctu si è fatto carico di rispondere agli analoghi rilievi critici formulati dalla difesa della già nel corso del giudizio di primo grado, precisando “che i traumi riportati furono di CP_2 natura solo contusiva a decorso ed esito positivo per definizione;
le indagini strumentali non refertarono lesioni di struttura ossea e l'area di sclerosi calcaneare sx rilevata a due giorni dall'evento era da intendersi a genesi traumatica ma degenerativa e quindi preesistente;
l'applicata valva cartonata non è presidio immobilizzante simil gesso da intendersi causa di inabilità assoluta;
il riconosciuto periodo di inabilità temporanea che si conferma, a parere di questo ctu, è consono alla tipologia del trauma contusivo riportato e alla sua naturale evoluzione in termini di lasso temporale utile e necessario per la restitutio ad integrum”.
Reputa il giudicante di dovere recepire integralmente tale motivato parere del ctu, fondato su un approfondito esame della perizianda e sul consolidato insegnamento della scienza medica.
Anche l'appello incidentale va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese per quanto riguarda l'appello principale, non essendosi la compagnia di assicurazione costituita nel presente giudizio di appello;
quanto all'appello incidentale, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese tra la e il CP_2
T_
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato il 30.11.2022, da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_3
e sull'appello incidentale da quest'ultima spiegato con comparsa di Controparte_2 risposta depositata il 28.2.2023, così provvede:
Rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale;
spese di questo grado del giudizio compensate fra la e il CP_2 T_
Così deciso in Lecce il 2.7.2025.
Il Giudice Unico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9356/2022 R.G. avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”
e vertente:
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Mignone, giusta mandato in atti. Parte_1
APPELLANTE
E
. Non costituita in giudizio. Controparte_1
APPELLATA
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Lilia Lucia Petrachi, giusta mandato in atti. Controparte_2 costituito in giudizio.
APPELLATA-APPELLANTE
INCIDENTALE
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 30.4.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa assegnazione di termini di giorni 45 per le conclusionali e di giorni 15 per repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato il 9.7.2020, conveniva in giudizio, Controparte_2 davanti al Giudice di Pace di Lecce, la , deducendo: che, a causa Controparte_3 del manto stradale sdrucciolevole, era rimasta coinvolta in un incidente stradale il giorno 27.4.2019, alle ore 17,40 circa, sulla strada provinciale 358 litoranea Santa Cesarea – Porto Badisco, mentre si trovava sul sellino posteriore del motociclo Kavasaki Z 750, targato CW28396, di proprietà del conducente , assicurato presso la Parte_1 [...]
che le lesioni personali riportate in conseguenza dell'incidente avevano CP_3 comportato un danno biologico del 2%, 7 giorni di ITT, 15 giorni di ITT al 75%, 30 giorni di ITT al 50%, oltre al danno morale e le necessarie spese mediche per l'importo di euro 182,00, per cui il danno complessivo ammontava ad euro 4.508,61; che la richiesta di risarcimento inviata alla on aveva sortito alcun effetto;
che, ai sensi dell'art. 141 del codice Controparte_3 delle assicurazioni, il danno subito dal terzo trasportato poteva essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salvo che nell'ipotesi di caso fortuito, nella specie insussistente, avendo la giurisprudenza chiarito che non sussiste caso fortuito ove il sinistro sia stato causato da fondo stradale sdrucciolevole;
che, pertanto, ella aveva interesse a chiedere la condanna della al pagamento della Controparte_3 somma di euro 4.508,61, oltre accessori, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
La , costituitasi in giudizio, eccepiva: che la mancata citazione del Controparte_4 litisconsorte necessario , proprietario e conducente del veicolo sul quale Parte_1
l'attrice viaggiava, comportava la nullità della citazione;
che la domanda proposta dall'attrice ex art. 141 codice delle assicurazioni era inammissibile, sia perché la dinamica dell'incidente come descritta dall'attrice induceva ad ascriverlo a caso fortuito sia perché il centauro era caduto autonomamente, senza che fossero stati coinvolti nel sinistro altri veicoli, mentre l'art. 141 del codice delle assicurazioni era applicabile esclusivamente nell'ipotesi di incidente con due o più veicoli identificati;
che dalle informazioni raccolte era risultato che il centauro aveva perso il controllo della motocicletta per la presenza sull'asfalto di una chiazza di olio e di ghiaia, per cui era evidente il caso fortuito, integrato dal fatto del terzo (l'Ente proprietario della strada che aveva omesso di manutenerla) idoneo a interrompere il nesso di causalità; che, in tale situazione, l'attrice avrebbe dovuto convenire in giudizio ex art. 2051-2043 c.c. l'ente proprietario della strada o ex art. 2054-2043 c.c. il conducente/proprietario della motocicletta e la sua compagnia di assicurazione, ma non la sola compagnia ex art. 141 cod. assicurazioni;
che, in ogni caso, l'ammontare del risarcimento richiesto era esagerato.
Su richiesta dell'attrice, il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa del ad T_ integrazione del contraddittorio e l'attrice provvedeva a tale incombente con atto notificato il 9.12.2020;
Il rimaneva contumace, ma si presentava a rispondere all'interrogatorio formale T_ deferitogli;
la causa veniva poi istruita con l'espletamento di prova testimoniale (di altri motociclisti che seguivano la motocicletta del e consulenza tecnica d'ufficio medico T_ legale;
infine, il giudice adito, con sent. n. 4178/22 del 10.6.2022, dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti di , dichiarava il sinistro Controparte_3 verificatosi per colpa esclusiva del condannava lo stesso al pagamento, in favore T_ dell'attrice, della somma di euro 998,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con integrale compensazione delle spese processuali, salvo quelle di consulenza medico legale poste a carico del convenuto, affermando in motivazione: che era inammissibile la domanda nei confronti della compagnia di assicurazione perché l'operatività dell'art. 141 cod. assicurazioni presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli;
che, pertanto, del danno subito dal terzo trasportato doveva rispondere il proprietario della motocicletta, salva la sua eventuale rivalsa ex art. 2051 c.c. nei confronti dell'ente proprietario della strada;
che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (che aveva escluso l'esistenza di postumi permanenti), doveva liquidarsi in favore dell'attrice euro 724,22 per ITP, euro 74,22 per danno morale ed euro 182,00 per esborsi. , con atto di citazione notificato il 30.11.2022, impugnava la sentenza nella Parte_1 parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda attrice nei confronti della compagnia di assicurazione e posto il risarcimento esclusivamente a suo carico.
, con comparsa di risposta depositata il 28.2.2023, aderiva all'appello Controparte_2 proposto dal , a sua volta, spiegava appello incidentale, chiedendo la liquidazione T_ di un maggior risarcimento.
non si costituiva in giudizio. Controparte_3
All'udienza del 30.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è passata in decisione, previa assegnazione del termine di 45 giorni per le conclusionali e di giorni 15 per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due articolati e connessi motivi di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice abbia dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla nei confronti della compagnia di CP_2 assicurazione, ignorando il principio iura novit curia, che gli imponeva di qualificare correttamente la domanda attrice riconducendola nell'ambito dell'art. 144 cod. assicurazioni, anche perché, una volta disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario conducente della motocicletta, il procedimento era stato ricondotto nell'alveo di un ordinario giudizio proposto dal terzo trasportato nei confronti del conducente-proprietario del veicolo e della sua compagnia di assicurazione.
La doglianza è infondata.
E' pacifico in giurisprudenza che “l'azione diretta prevista dall'art. 141 codice assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 codice assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (in questo senso v. (Cass. 7.2.2025, n. 3078).
La stessa Corte Suprema ha altresì precisato che “qualora sia stata rigettata, in primo grado, la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dall'assicurato proprietario del veicolo, vittima di un incidente stradale in quanto terzo trasportato, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 c. ass., il giudice d'appello, investito di specifica impugnazione del danneggiato, ha il potere di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 c. ass. in base ai fatti costitutivi dedotti oppure deve spiegare le ragioni per cui detta qualificazione non è legittima” (Cass. 3078/2025 cit.).
Premesso quindi che l'azione ex art. 141 cod. ass. è diversa da quella prevista dall'art. 144 cod. ass., va chiarito che nella specie era giuridicamente impossibile qualificare la domanda proposta dalla come un'azione ex art. 144 cod. ass. invece che come azione ex art. CP_2
141 cod. ass., posto che l'attrice aveva in citazione fatto espressamente ed esclusivamente riferimento all'azione prevista dall'art. 141 cod. ass., di cui aveva riportato integralmente il contenuto, ne aveva chiarito la finalità di offrire una maggior tutela al terzo trasportato (“perché esclude la necessità di ogni accertamento, in punto di responsabilità, sulle modalità di causazione dell'evento dannoso”) e ne aveva allegato i presupposti di applicabilità (richiamando la giurisprudenza che esclude il caso fortuito nel caso di incidente causato da fondo stradale sdrucciolevole).
In presenza di un atto introduttivo del giudizio avente tale contenuto e della citazione della sola compagnia di assicurazione (e non anche del proprietario della motocicletta), non vi è alcun dubbio che fosse stata proposta un'azione ex art. 141 cod. ass.
Soltanto dopo che il convenuto aveva contestato l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. perché nel sinistro non erano stati coinvolti almeno due veicoli, l'attrice aveva effettuato una tardiva correzione di tiro, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa il proprietario della motocicletta per integrare il contraddittorio e, subito dopo la citazione del insistendo T_
(v. note scritte depositate il 26.3.2021) per la condanna di quest'ultimo e della compagnia di assicurazione al risarcimento del danno.
Tuttavia, è evidente che tale diversa domanda (qualificabile come azione diretta ex art. 144 cod. ass. verso la compagnia di assicurazione e come azione ex art. 2043 e 2054 c.c. verso il conducente-proprietario del veicolo), essendo stata proposta soltanto in corso di causa, era inammissibile, per cui correttamente il primo giudice non ha pronunciato la condanna della compagnia di assicurazione.
A ben vedere, il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a rigettare l'azione di cui all'art. 141 cod. ass. (perché nel sinistro non erano stati coinvolti almeno due veicoli) e dichiarare inammissibile la nuova domanda spiegata contro la compagnia di assicurazione ed il viceversa, il T_
Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'azione ex art. 141 cod. ass. (pur dando atto correttamente in motivazione che non ricorrevano i presupposti per la sua applicazione) e pronunciato sentenza di condanna nei confronti del sebbene a quest'ultimo non Pt_2 fosse stato mai notificato un atto contenente la nuova domanda spiegata nei suoi confronti (ai fini dell'integrazione del contraddittorio gli era stato notificato soltanto l'originario atto introduttivo del giudizio, con la domanda di condanna della compagnia di assicurazione ex art. 141 cod. ass.); tuttavia, siccome il nell'atto di appello non si è lamentato della T_ condanna emessa a suo carico e si è limitato a chiedere che fosse condannata anche la compagnia di assicurazione, tale capo di sentenza non può essere riformato. Pertanto, e concludendo sul punto, va rigettato l'appello principale e confermata la decisione di non pronunciare condanna a carico della compagnia di assicurazione, perché l'azione ex art. 141 cod. ass. (proposta con la citazione introduttiva del giudizio) era infondata e quella ex art. 144 cod. ass. (spiegata soltanto in corso di causa) inammissibile.
Con un solo articolato motivo di appello incidentale la chiede che le sia liquidato un CP_2 maggior risarcimento alla luce della certificazione medica prodotta e della consulenza di parte allegata all'atto introduttivo del giudizio.
La doglianza è infondata.
Infatti, il ctu si è fatto carico di rispondere agli analoghi rilievi critici formulati dalla difesa della già nel corso del giudizio di primo grado, precisando “che i traumi riportati furono di CP_2 natura solo contusiva a decorso ed esito positivo per definizione;
le indagini strumentali non refertarono lesioni di struttura ossea e l'area di sclerosi calcaneare sx rilevata a due giorni dall'evento era da intendersi a genesi traumatica ma degenerativa e quindi preesistente;
l'applicata valva cartonata non è presidio immobilizzante simil gesso da intendersi causa di inabilità assoluta;
il riconosciuto periodo di inabilità temporanea che si conferma, a parere di questo ctu, è consono alla tipologia del trauma contusivo riportato e alla sua naturale evoluzione in termini di lasso temporale utile e necessario per la restitutio ad integrum”.
Reputa il giudicante di dovere recepire integralmente tale motivato parere del ctu, fondato su un approfondito esame della perizianda e sul consolidato insegnamento della scienza medica.
Anche l'appello incidentale va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese per quanto riguarda l'appello principale, non essendosi la compagnia di assicurazione costituita nel presente giudizio di appello;
quanto all'appello incidentale, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese tra la e il CP_2
T_
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato il 30.11.2022, da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_3
e sull'appello incidentale da quest'ultima spiegato con comparsa di Controparte_2 risposta depositata il 28.2.2023, così provvede:
Rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale;
spese di questo grado del giudizio compensate fra la e il CP_2 T_
Così deciso in Lecce il 2.7.2025.
Il Giudice Unico