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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 7459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7459 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PO SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro all' udienza del 16.10.2025 con trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 12104/2024 Tra
Il sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Nazionale n. 177 C.F. , rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura in calce al presente atto, dall' Avv.to Giuseppe Lauro (C.F.:
) del Foro di Nocera Inferiore, ed unitamente allo stesso domicilia C.F._2 in Scafati (SA) alla Via Passanti n. 49. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente procedimento al fax 081/3443689 oppure all'indirizzo PEC: Email_1 _ RICORRENTE E
Controparte_1
( I. N. A. I. L. ) C. F. in persona del per
[...] P.IVA_1 Controparte_2 la Campania, pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia ( , PEC - fax 0622798276 presso C.F._3 Email_2 il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar i Napoli in data 18.06.2014 Per_1 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 RESISTENTE Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data il ricorrente conveniva in giudizio l' per ottenere il CP_3 riconoscimento della natura professionale della patologia contratta. PREMESSO CHE
1. il ricorrente è lavoratore marittimo dal 1990 iscritto nelle matricole della Gente di mare di Seconda Categoria del Compartimento Marittimo di Torre Del EC al n. 15133, come si evince dall'estratto di matricola mercantile e dall'estratto del libretto;
(all.1)
2. dall'anno 1990 con continuità negli anni e sino ad oggi, ha prestato servizio, con la mansione dapprima di piccolo di camera, poi di garzone di camera e poi alle dipendenze dapprima della , poi della società (oggi Controparte_4 Controparte_5 CP_6
con sede legale in Milano Via Larga 26 – CAP 20122 e Sede operativa e
[...] amministrativa: Livorno Piazzale dei Marmi,12– CAP 57123 P.IVA (all.2) P.IVA_2
1 La mansione svolta dal ricorrente è presente tra quelle classificate al 8.1.4.1.0 - Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi in cui si legge: “Le professioni classificate in questa unità curano il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni negli alberghi o altri servizi di alloggio e nelle navi;
provvedono alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.” in data 15/05/2023 il ricorrente sbarcava dal mezzo denominato “R. Rubattino”, nave iscritta nel compartimento di Napoli (imbarco avvenuto in data 24/03/2023); (all. 3) il lavoro marittimo, qualunque sia l'effettiva mansione, è intrinsecamente connotato da una serie di rischi specifici per la salute del lavoratore dovuti sia al luogo di lavoro, la nave, sia alle particolari modalità di svolgimento dello stesso. In sintesi, il lavoro marittimo prevede lunghi periodi di imbarco ininterrotto, durante i quali il lavoratore abita la nave ed è sottoposto a fattori di rischio legati alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, all'organizzazione di questo ed alle specifiche modalità con cui il lavoro deve essere svolto in via esemplificativa si riportano alcuni di quelli notoriamente connaturanti tale tipo speciale di lavoro subordinato:
le vibrazioni trasmesse a corpo intero e il forte rumore continuativo, sia di giorno che di notte, proveniente dei motori e dai macchinari presenti sul mezzo nonché dal moto ondoso;
l'esposizione prolungata alle inclemenze climatiche (temperatura, umidità, vento);
gli orari di lavoro irregolari a bordo delle navi e le esigenze dell'ambiente operativo che spesso superano la capacità dei lavoratori di fare loro fronte (o di controllarle);
le specifiche attività svolte a bordo delle imbarcazioni, come ad esempio la movimentazione dei carichi non occasionale in assenza di ausili efficaci (a mano o con altre parti del corpo) ed i movimenti ripetitivi degli arti superiori, che possono essere causa di disturbi all'apparato muscolo-scheletrico. Presente è poi il cd. fattore di fatica, previsto dal d.lgs. 271/1999, legato essenzialmente alla impossibilità di un effettivo riposo a bordo e a fattori di rischio di tipo organizzativo- psicologico come la vita collettiva coatta o la lontananza fisica dal nucleo familiare.
1. Il ricorrente è stato impiegato, con la mansione di cameriere o piccolo di camera in imbarchi di media-lunga percorrenza della durata di 55/60 giorni, su diversi mezzi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come quelli denominati ” “Rubattino” Per_2 Per_3 etc… esercenti le seguenti tratte PO -> , <-> , Per_4 Persona_5 Per_6
<-> etc… ; Per_7 Persona_8
2. le mansioni specifiche di piccolo di camera, garzone di camera e cameriere svolte dal Sig. prevedono la lavorazione specifica di movimentazione manuale di carichi in Pt_1 assenza di ausili efficaci in maniera non occasionale. Lo svolgimento di tale lavorazione veniva dal ricorrente svolta in maniera sistematica, tutti i giorni e caratterizza intrinsecamente la mansione svolta a bordo della nave.
3. L'orario di lavoro osservato dal sig. è articolato in sette giorni su sette durante Pt_1 tutto il periodo di imbarco, dai 50 ai 55 giorni per 10 ore giornaliere fino alle 14 ore giornaliere, come previsto dalla normativa vigente in tema di lavoro nautico (legge 271/99), con un ora di pausa;
4. La lavorazione principale a cui era, ed è, adibito il sig. nell'esercizio delle Pt_1 proprie mansioni, consiste nella movimentazione manuale, in assenza di ausili, di grossi pacchi di biancheria da letto (lenzuola, copriletti, coprimaterasso, federe, etc.) del peso variabile dai 6kg ai 10 kg in numero variabile dai 200 ai 300, a seconda della nave, al giorno;
5. Il sig. dapprima carica dal locale biancheria i pacchi su grossi carrelli in Pt_1 metallo, dell'altezza di circa 2 metri e dal peso senza carico di circa 60 kg. I carrelli, dotati di
2 4 piccole ruote, una volta caricati con circa 50/60 pacchi biancheria vengono spinti da poppa a prua, per una distanza totale di circa 200 metri al fine di raggiungere le singole cabine da governare. Il carrello viene, dunque, dal sig. movimentato (attraverso spinta o trascinamento) dal Pt_1 locale lavanderia, attraverso gli angusti corridoi della nave ricoperti in moquette, fino alle cabine di destinazione. Tale operazione è particolarmente faticosa a causa sia del peso e della struttura del carrello sia del rivestimento in moquette del pavimento della nave La mansione a cui è adibito il ricorrente prevede il disfacimento ed il rifacimento dei singoli lettini presenti nelle cabine. All'uopo il ricorrente disfa singolarmente il letto, preleva dal carrello la biancheria da letto precedentemente caricata, e confeziona il letto secondo lo schema aziendale. Tale operazione, effettuata nelle anguste cabine della nave, costringe il lavoratore a chinarsi di continuo, a torcere il busto ed in generale ad assumere posture incongrue per la colonna vertebrale. Le navi su cui viene imbarcato il ricorrente hanno un numero di cabine capaci di accogliere almeno 1000 ospiti per altrettanti letti. La squadra di marittimi destinata al rifacimento delle cabine è composta da 2 o 3 lavoratori a seconda della stagione. Il ricorrente viene assegnato a governare solitamente 240 cabine al giorno, ergo, si occupa di disfare e preparare un numero di almeno 600 singoli letti nell'arco del turno lavorativo giornaliero. Esemplificando con riferimento alla sola lavorazione di movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci, il ricorrente sistematicamente quindi: Movimenta un numero complessivo variabile dai 200 ai 300 pacchi di biancheria da letto dal peso medio di 8/10 kg durante il carico e lo scarico dei carrelli;
Movimenta attraverso spinta e trascinamento i carrelli biancheria dal peso complessivo, comprensivo dei pacchi caricati, di oltre 300kg attraverso gli angusti corridoi della nave in navigazione, per tutta la lunghezza della nave, circa 200 metri dalle 4 alle 5 volte al giorno;
Movimenta i carrelli suddetti con la biancheria da letto “sporca” fino al locale lavanderia preparandoli per il giorno successivo;
Tale lavorazione viene svolta dal ricorrente tutti i giorni di imbarco su grosse navi adibite al trasporto di persone che per loro natura emettono forti vibrazioni provocate sia dai motori/ macchinari presenti che dal moto ondoso. In definitiva, le descritte lavorazioni, prevedono, in maniera non occasionale, l'assunzione di posture incongrue e le movimentazioni di carichi in assenza di ausili efficaci, che risultano connotare la mansione del ricorrente e che, ripetute durante tutto il turno di lavoro, di solito dalle 10 fino alle 14 ore e sommandosi alle vibrazioni dello scafo ed al cd. “beccheggio” della nave, impattano gravemente sull'apparato muscoloscheletrico del lavoratore causando, progressivamente, l'usura delle strutture funzionali ed in particolare della colonna vertebrale;
I rischi specifici connessi alla lavorazione sono puntualmente indicati e certificati nella documentazione estratta dalla Cartella Sanitaria e di rischio del lavoratore redatta dai medici competenti dell'azienda (all.4). Si rappresenta, a tal fine che ai sensi del D. lgs 81/08 vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria solo quei rischi idonei a cagionare danno alla salute del lavoratore (All.4) il ricorrente, nell'anno 2023, per la comparsa di lombalgia con fenomeni sciatalgici, resistente alla farmacoterapia, che causava gravi limitazioni funzionali, effettuava, su indicazione del medico curante, RMN al rachide lombosacrale presso il Centro Medico Ascione di Torre Del EC che mostrava: “piccola ernia subarticolare destra del disco L1-L2, protrusione posteriore diffusa dei dischi L-2-L-3-L4, L4-L5" e EMG arti inferiori presso la CP_7
[...] di he mostrava “nei muscoli esplorati segni iniziali di sofferenza
[...] CP_8 muscolare neurogena, di verosimile natura radicolare (radici da L4 a S1); (all.5) il sig. sostenendo l'origine professionale delle patologie di cui sopra, in data Pt_1 25/05/2023, inoltrava denuncia di malattia professionale alla sede competente per CP_3 territorio (caso n. 518208446); (all.5) l' , all'esito di sommaria istruttoria, con nota datata 27/07/2023, emetteva CP_1 provvedimento negativo con cui archiviava la pratica con la seguente motivazione: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata”. (All.6) avverso il suddetto provvedimento, il giorno 21/02/2024 veniva proposta dal ricorrente l'opposizione amministrativa ex art. 104 D.P.R. 1124/65, inoltrata dalla scrivente difesa a mezzo posta elettronica certificata, al fine di far riesaminare il caso dall'Istituto ed essere sottoposto a nuova visita anche congiunta;
(all.7); a seguito dell'opposizione proposta il ricorrente non veniva convocato a nuova visita ne tampoco veniva emesso un provvedimento espresso di rigetto. Deduceva che nell'attuale sistema assicurativo delle malattie professionali, cd. sistema misto, instauratosi a seguito della sentenza n.179 del 1988 della Corte Costituzionale, il regime delle patologie tabellari (D.M. 12 luglio 2000), ossia quelle per le quali in presenza di patologie tabellate connesse a lavorazioni tabellate denunciate entro il termine massimo di indennizzabilità previsto, l'eziologia professionale è presunta per legge, viene integrato ed affiancato dalla possibilità dell'assicurato di provare in giudizio l'origine professionale della propria patologia quando il caso concreto si discosti dal tipo previsto dalle suddette tabelle. Si ritiene che il caso odierno rientri perfettamente nello schema tabellare per cui debba operare la cd. presunzione legale d'origine su cui è intervenuta più volte la Suprema corte di Cassazione sezione lavoro, tra le altre, con sent. N.23653 del 21/11/2016. Sempre sul tema del nesso causale : Cassazione civ., sez. lav., n. 23653 del 21.11.2016; Corte di Appello di Catania sentenza 13 maggio 2019, n. 480 Nel caso del sig. è tabellata sia la patologia da cui è affetto, ossia “ernia discale Pt_1 lombare”, sia le lavorazioni a cui è stato adibito che, come visto, rientrano perfettamente tra le
“attività di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” e le “vibrazioni” a corpo intero cosi come previsto dal codice M51.2 della nuova tabella delle malattie professionali in industria ed agricoltura introdotta con il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 (all.12) e la denuncia della malattia professionale è avvenuta entro il termine massimo di indennizzabilità, per cui si ritiene debba pienamente operare il cd. principio di presunzione legale d'origine restando in capo al ricorrente solo l'onere di provare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver sviluppato la patologia e di aver denunciato nel termine prescritto dalla legge dalla cessazione dell'attività lavorativa (nel caso di specie 1 anno). Affermava che offriva prove documentali circa la circostanza di aver sviluppato la patologia tabellata (all.5) e di aver denunciato entro il termine massimo di indennizzabilità (all.6). Con riferimento alla prova di essere stato adibito alla lavorazione morbigena, nei limiti di disponibilità della prova del lavoratore ricorrente i giudizi di idoneità alla mansione redatti dal medico competente (all.4) da cui si evince l'adibizione non occasionale a movimentazione manuale di carichi in ambiente lavorativo caratterizzato dalle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Inoltre, pare potersi ricondurre a fatto notorio la circostanza secondo cui il cameriere svolga le lavorazioni descritte nella premessa e codificate dall'ISTAT. Nella denegata ipotesi non si ritenesse raggiunta la prova circa le lavorazioni svolte dal ricorrente si indicano nelle
4 richieste istruttorie i nominativi di due colleghi/ex colleghi al fine di richiedere all'Ill.mo giudicante di essere ammessi alla prova testimoniale. Per altro verso, sempre nella denegata ipotesi, non si volesse considerare il caso di dell'odierno ricorrente tra quelli in cui opera la presunzione legale d'origine si rimanda alle considerazioni tecniche circa il nesso causale tra patologia contratta e attività lavorativa svolta specificate all'interno della relazione medico legale di parte che costituisce parte integrante del presente ricorso (all.10). In particolare si evidenzia come le spondilo-disco-artropatie e le ernie del rachide lombare sono annoverate tra quelle patologie cronico-degenerative alle quali l'ambiente di lavoro assume il ruolo di causa diretta ed efficiente per tutte quelle attività lavorative che impegnino la colonna vertebrale in lunghe posture incongrue, deleterie per la stessa, che prevedano la movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci o che siano svolte su mezzi che trasmettano vibrazioni a corpo intero. Deduceva che tutti rischi impattano gravemente sulla salute della colonna vertebrale e sono idonei a causare patologie a carico del rachide lombare come quella che affligge il ricorrente. Per vero, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente è idonea a causare la patologia in oggetto oltre che sul piano qualitativo anche su quello quantitativo, avendo il sig.
si svolto la mansione dapprima da piccolo di camera e poi da cameriere, in Pt_1 maniera continuativa per più di quarant'anni, come si ben evince dall'estratto conto previdenziale. Conseguentemente, non essendo il ricorrente affetto da patologie sistemiche di rilievo, non essendo in età avanzata, non avendo mai svolto attività extra-lavorative o sportive gravose sul piano biomeccanico, vi è una ragionevole e rilevante probabilità scientifica che la patologia di cui sopra è conseguente all'attività lavorativa svolta, tenuto conto che il ricorrente svolge una lavorazione gravata da rischi specifici idonei a causare la patologia denunciata. Alla luce di quanto detto e avuto riguardo all'entità della sopra diagnosticata patologia ed al relativo quadro anatomo-patologico e clinico-funzionale, riteneva che l'Istituto non abbia svolto tutti gli accertamenti necessari con cui sicuramente avrebbe dovuto riconoscere l'origine professionale della patologia da cui è affetto il sig. ed erogargli le relative Pt_2 prestazioni. Richiamava le valutazioni svolte dal medico legale di parte nella relazione allegata, sussistono evidenze di carattere tecnico-scientifico per cui si ritiene che non possa essere negata l'eziologia professionale della patologia da cui è affetto il ricorrente e, considerando la compartecipazione delle menomazioni ivi descritte, seguendo un ragionamento analogico- proporzionale, al CTP (all.10) appare congruo attribuire una percentuale pari al 12% di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica giusta la “Tabella delle Menomazioni” (D.M.12 luglio 2000 e successive modificazioni) Concludeva chiedendo
- Accertare e dichiarare che il sig. è affetto dalla seguente malattia di origine Parte_1 professionale: ernia discale lombare a carico del disco L1-L2 e protrusioni discali a livello dei dischi L2-L3, L3-L4 ed L4-L5, generanti conflitto radicolare strumentalmente accertato;
- Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta tecnopatia presenta una riduzione dell'integrità psico-fisica permanente, giusta la tabella delle menomazioni istituita con il D.M. 12 luglio 2000, nella misura del 12% o nella percentuale maggiore o minore e che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che sin d'ora si richiede, e per l'effetto
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_3 corresponsione delle prestazioni economico/assistenziali di cui ha diritto il ricorrente a seguito
5 della malattia professionale contratta dal ricorrente, in misura corrispondente alla percentuale di danno biologico accertato giusta la tabella delle menomazioni istituita con il D.M. 12 luglio 2000 e che sarà meglio quantificato a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, sino all'effettivo soddisfo.
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l' chiedendo di rigettare il ricorso CP_3 mancando i requisiti in fatto e in diritto, con vittoria di spesa di lite. In particolare, eccepiva che la malattia professionale non è riconducibile alla mansione svolta dall'istante e che non sussiste il nesso di causalità materiale per il riconoscimento della malattia professionale, trattandosi di patologia comune. All' esito della prova testimoniale, richiesta dal ricorrente ed ammessa dal giudice, veniva nominato il CTU, , il quale prestava giuramento onde verificare la natura professionale della malattia ed il nesso causale tra la stessa e l' attività lavorativa svolta . All'esito della CTU , all' udienza del 16.10.2025 , tenutasi a mezzo trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva con sentenza. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto . Va premesso che la disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato prevede che:
-per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25 .7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva ai sensi del D. Lvo 38/2000.
è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero;
b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di malattia denunciata il 25/5/2023 Il ricorrente svolgeva mansioni specifiche di piccolo di camera, garzone di camera e cameriere che prevedono la lavorazione specifica di movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci non occasionale. Il ricorrente affermava che lo svolgimento di tale lavorazione veniva svolta in maniera sistematica tutti i giorni e caratterizza intrinsecamente la mansione svolta a bordo della nave. L'orario di lavoro osservato dal sig. è articolato Pt_1 in sette giorni su sette durante tutto il periodo di imbarco, dai 50 ai 55 giorni per con la mansione dapprima di piccolo di camera, poi garzone di camera ed infine di cameriere come previsto dalla normativa vigente in tema di lavoro nautico (legge 271/99) con una ora di pausa. La lavorazione principale a cui era ed è adibito il sig. nell'esercizio delle proprie Pt_1 mansioni, consiste nella movimentazione manuale, in assenza di ausili, di grossi pacchi di biancheria da letto All' esito della prova testimoniale espletata risulta acclarato lo svolgimento della prestazione lavorativa nei precisi termini allegati in ricorso , in quanto il teste escusso ha confermato l' attività svolta dal ricorrente nell' esercizio delle mansioni ad esso affidate In particolare, il teste di parte ricorrente ha dichiarato : . Parte_3
“ADR eravamo imbarcati con mansioni di cameriere per imbarchi della durata di 60/65 giorni su diversi mezzi;
eravamo addetti alla movimentazione manuale di carichi di biancheria con
6 l'ausilio di carrelli. Nel periodo invernale una o due volte al giorno, nel periodo estivo tre o quattro volte al giorno. Le ore giornaliere di lavoro oscillavano dalle 12 alle 14 in base alla nave.
ADR il peso dei pacchi andavano dai 20 ai 25 chili a pacco e il carrello veniva riempito fino alla cima e doveva essere spostato lungo tutto il corridoio della nave per tutte le cabine. Si cammina con due carrelli, uno vuoto per le lenzuola sporche più quello carico. Le cabine sono circa 600 o 700 e ognuno di noi era addetto a circa 200 cabine, per un totale di 600 letti a testa.
ADR effettuavamo un numero di minimo tre e massimo quattro imbarchi all'anno
ADR le navi erano di grosse dimensioni con grosse vibrazioni
ADR conseguenze fisiche ne abbiamo riportate in termini di dolori articolari, mi risulta che anche il ricorrente abbia riportato questi dolori. Facciamo la fila dal medico per le siringhe. Io ho iniziato nel 2010, so che il ricorrente lavorava già d prima, e abbiamo spesso lavorato sulle stesse navi “
Conclusivamente dalle risultanze della prova testimoniale è emerso che il ricorrente per il tipo di attività svolta sulle navi, , era addetto alla movimentazione manuale di carichi di biancheria con l'ausilio di carrelli, nel periodo invernale una o due volte al giorno, nel periodo estivo tre o quattro volte al giorno per circa 10 ore giornaliere in base alla nave. Peraltro, la CTU, disposta all' esito della prova, riconosceva il nesso di tra la malattia dell'istante e la sua attività lavorativa Nella CTU infatti il consulente osservava “ Il sig. è affetto da iniziale artrosi Parte_1 del rachide lombare con protrusioni discali posteriori a livello dei dischi L2-L3, L4-L5 e piccola ernia discale subarticolare a destra a livello L1-L2; non vi è compressione midollare con normale canale vertebrale ( referto RMN del 20-03-2023).; le protrusioni dei dischi intervertebrali verosimilmente impegnano i forami di coniugazione all'interno dei quali decorrono le fibre nervose emergenti dal midollo ( prevalenti alle radici da L4 a S1 - referto Elettroneuromiografia del 18-12-2023), tributarie degli arti inferiori, determinando dolore lombare, episodiche sciatalgie, e persistenti parestesie per il coinvolgimento della radice sensitiva. Dal punto di vista funzionale il ricorrente alla visita medica ha presentato solo una lieve limitazione antalgica nella flesso-estensione (difficoltosa è stata l'azione di riallacciare le scarpe flettendo il tronco) ed una manovra di LA (che esplora il territorio del nervo sciatico, tributario degli arti inferiori) debolmente positiva bilateralmente, maggiore a destra con risentimento anche a livello del bacino, all'articolazione sacroiliaca. Non si sono riscontrate turbe tonico-trofiche dei muscoli degli arti inferiori. Si ritengono utili brevi considerazioni sulla patologia osteoarticolare riscontrata nel ricorrente. L'artrosi è un'affezione cronica degenerativa delle articolazioni, caratterizzata dall'usura delle cartilagini con infiammazione cronica e conseguente riduzione degli spazi inter-articolari. Questo processo si verifica a livello di tutte le articolazioni dello scheletro con accelerazione ed ingravescenza a livello dei distretti maggiormente sottoposti a lavoro fisico ed usura. A livello del rachide lombosacrale, con importante funzione di fulcro dei movimenti della colonna vertebrale, il processo artrosico si caratterizza per l'interessamento non solo delle cartilagini dei somi vertebrali ma anche dei dischi intervertebrali. Questi subiscono un graduale processo di disidratazione con perdita della funzione di cuscinetto ammortizzatore che esercitano tra i somi vertebrali. Nel caso di sollecitazioni meccaniche persistenti il disco intervertebrale può perdere i rapporti articolari anatomici e protrudere dallo spazio intervertebrale con impegno dei forami intervertebrali e/o del canale vertebrale con compressione del sacco durale e/o del midollo.
7 Nel sig. , di anni 54 non si riscontrano obiettivamente limitazioni articolari a Parte_1 livello di altre articolazioni dello scheletro portante (rachide cervico-dorsale, bacino, ginocchia), è un soggetto normopeso, e dall'anamnesi fisiologica non si riconoscono altri fattori di rischio extra-lavorativi ( mai traumi, né attività sportiva di tipo non- e/o agonistica. L'attività lavorativa svolta dal sig. , marittimo dal 1989 ( dall'età di 17 anni) , Parte_1 nella mansione di cameriere di bordo , lo ha esposto, come per i lavoratori marittimi, alle vibrazioni meccaniche continue che derivano sia dai motori delle imbarcazioni sia dal moto ondoso del mare;
le vibrazioni vengono trasmesse al corpo umano determinando sollecitazioni articolari sia statiche che dinamiche, spesso aggravate da posture non congrue ed in ambienti angusti: il sig. è ed è sempre stato addetto al riordino (disfare e rifare letti) e pulizia Pt_1 delle cabine ( anche tre volte al giorno in caso di frequenti sbarchi ed imbarchi di passeggeri), alla movimentazione della biancheria organizzata in pacchi da trasportare su carrelli. Come già evidenziato, è prevalentemente il tratto lombare della colonna vertebrale, ad essere maggiormente interessato dal sovraccarico biomeccanico del lavoro svolto. Il meccanismo patogenetico è rappresentato da una primitiva alterazione trofica del disco intervertebrale attraverso fenomeni di disidratazione del nucleo polposo e perdita dell'elasticità con fissurazioni dell'anello fibroso;
nel caso in esame si è verificata la protrusione dell'anello fibroso dei dischi da L2 ad L5, con il rispetto dell'integrità del nucleo polposo eccetto a livello del disco L1-L2 a destra dove si è verificata una piccola ernia discale. Nella valutazione del rischio nel sig. è inoltre importante la durata Parte_1 dell'esposizione; si ritiene che la durata del turno lavorativo (spesso superiore anche alle 12 ore) e il lungo periodo di tempo trascorso sulle navi (dal 1989 a tutt'oggi), abbiano determinato una concreta probabilità di sviluppo della patologia disco-artrosica lombare. In conclusione, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro e dei tempi complessivi di imbarco, della ripetitività delle sollecitazioni biomeccaniche sul rachide in presenza di posture spesso non congrue e/o statiche protratte, e per l'assenza di cause extra-lavorative, si ritiene che la malattia denunciata dal sig. , possa essere attribuita a causa di servizio, Parte_1 che ne ha rappresentato causa preponderante e necessaria. Ai fini valutativi, la patologia riscontrata non è Tabellata per i Marittimi , ma nell'Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche e integrazioni (G.U. del 13-01- 2024) , nella Lista II Gruppo 2 – Malattie da agenti fisici – sono incluse le Spondilodiscopatie del tratto lombare ( codice identificativo II.2.03 – M47.8); tra le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero rientra senza alcun dubbio anche l'attività a bordo di natanti. Ai fini della valutazione del danno biologico, la spondilodiscoartrosi lombare con riferimento al Testo Unico contenuto nel Decreto del 30 giugno 1965 integrato successivamente dal D. Leg. N.38 del 2000, è ascrivibile, alla voce tabellare n. 213: Ernia Discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti che assegna una percentuale di danno biologico fino a 12%. Ma, tenuto conto del lieve deficit funzionale articolare riscontrato all'esame obiettivo alla visita medica nel corso delle operazioni peritali, della iniziale sofferenza muscolare (accertata con esame EMG), della persistente sintomatologia parestesica riferita, delle episodiche lombosciatalgie, si ritiene congruo il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 4% (quattro percento) a decorrere dalla data della denuncia di Malattia Professionale del 25-05-2023.
8 Quindi a seguito delle osservazioni mosse alla CTU dal CTP DOTT.
[...] che rilevava nella perizia medico legale della Ctu una sottostima della patologia Per_9 a carico del rachide lombare ritenendo che ella abbia preso in considerazione solo l'ernia discale L1-L2 (con stima di danno biologico pari al 4% - voce tabellare n. 213: Ernia Discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti), laddove alla RMN del 20-03-2023 vengono refertate multiple protrusioni posteriori a carico dei dischi L2-L3, L3-L4, L4-L5; inoltre i disturbi trofico-sensitivi agli arti inferiori sono di grado lieve ma conseguenti a marcata perdita di unità motorie con segni iniziali di sofferenza muscolare neurogena, di verosimile natura radicolare (radici da L4 a S1)”, (Elettroneurografia del 18-12-2023) . la Ctu riteneva opportuno rivedere la sua valutazione conclusiva sicchè concludeva valutando il danno biologico permanente subito dalla ricorrente nella misura del 6% (sei percento” ) dalla data della denuncia di Malattia Professionale del 25-05-2023.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, fondate su retti criteri tecnici e correttamente motivate, possono essere condivise, sia pure nei limiti di seguito indicati, da questo Tribunale e poste a fondamento della decisione. Pertanto è in detta misura che deve riconoscersi l'indennizzo per danno biologico del 6% a far data dal 25/5/2023 in capo alal ricorrente come conseguenza della malattia professionale . Conclusivamente deve, pertanto, dichiararsi la natura professionale della patologia sofferta dal ricorrente con un danno biologico permanente de 6 % ex D.L.ivo 38/2000 sin dall'epoca della denuncia. con condanna dell' al pagamento dell' indennizzo per danno biologico a far CP_3 data dal 25.5.2023
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca , definitivamente decidendo cogni contraria istanza disattesa e reietta così provvede : 1) Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della malattia professionale con invalidità permanente pari all' 6%;
2) Condanna l' in persona del legale Rappresentante p.t. a corrispondere in favore CP_3 della ricorrente l' indennizzo per danno biologico pari all' 6% dal 25/5/2023, data della denuncia di malattia professionale
3) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro CP_3 2600,00 oltre rimborso forfettario IVA e Cpa come per legge con attribuzione;
Si comunichi Napoli 16/10/2025 . Il Giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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