CASS
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 20936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20936 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OP GI nato a [...] il [...] TA GI nato a [...] il [...] LA MU IM nato a [...] il [...] AC LO nato a [...] il [...] CH LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 05/02/2024 DEla CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal ONsigliere MARIA TERESA ARENA;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO, che conclude per l'annullamento DEla sentenza impugnata nei confronti di TA GI limitatamente all'entità DEla pena base e all'aumento per la continuazione con rinvio ad altra sezione DEla Corte di Appello di Napoli, con dichiarazione di irrevocabilità DEl'affermazione di responsabilità e il rigetto DE ricorso nel resto;
per il rigetto dei ricorsi proposti da CO GI e CH LE;
per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da LA MU IM e AC LO. Udito l'avv. ANTONINO NOBILE DE foro di FROSINONE, per DEega orale DEl'avv. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20936 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 14/03/2025 2 CALOGERO NOBILE DE foro di FROSINONE, difensore di LE CH, quale sostituto processuale DEl'avvocato FABIO GRECO DE foro di NAPOLI, difensore di GI TA, come da DEega scritta ai sensi DEl'art. 102 c.p.p. e per DEega orale DEl'avv. GIOVANNI TORTORA DE foro di ANNUNZIATA TORRE, difensore di LO AC e DEl'avv. GABRIELE FORESTE DE foro di NAPOLI, difensore di GI OP che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. In data 5 febbraio 2024, la Corte di appello di Napoli in parziale riforma DEla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, previo riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati oggi ricorrenti, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2. Il Tribunale di Napoli, sulla scorta DE compendio probatorio costituito dalle trascrizioni DEle intercettazioni, dalla "perizia" fonica, dall'informativa dei Carabinieri DE R.O.N.I. DE Comando provinciale di Napoli, dai provvedimenti giurisdizionali acquisiti, alcuni dei quali non ancora irrevocabili, resi nell'ambito DElo stesso procedimento nei confronti dei coimputati che avevano optato per il giudizio abbreviato, dalle deposizioni rese dai testi di P.G. oltre che dai periti nominati nonché, infine, dall'esame degli imputati, aveva ritenuto provata la responsabilità dei seguenti imputati: a) OR SA in relazione al reato di cui all'art.74 d.P.R. n. 309/90 con il ruolo di partecipe, in qualità di custode DE denaro DEle compravendite, DElo stupefacente occultato nel box di pertinenza DEla sua abitazione e dei libri contabili relativi alla commercializzazione DElo stupefacente effettuata da ES SE e AN D'ON, quest'ultimo suo compagno, entrambi posti in posizione di vertice con il ruolo di organizzatori e gestori DEla distribuzione di sostanza stupefacente nel territorio di Marano e nel frosinate (capo A); b) US TO in relazione ai reati di cui ai capi AD), AI) e AM) con il ruolo di intermediario svolto per la cessione da parte DE D'ON nel primo caso ad un soggetto non meglio identificato e poi ad ES CA di sostanza stupefacente. Nei primi due casi (1'11.12.2015 e il 19.12.2015) si sarebbe trattato di un chilogrammo di hashish, nel secondo, di sostanza DEla quale non è stato possibile identificare tipo e quantità; c) US GR in relazione ai reati ascritti ai capi Y) e AJ). Nel primo caso si contestava a SE e D'ON di avere acquistato sostanza stupefacente DE tipo hashish (20 chilogrammi) da ES De LU, al fine di cederla a LU SS e US GR che la acquistavano per rivenderla a terzi. Nel secondo caso si trattava di sostanza stupefacente DElo stesso tipo che SE e D'ON avrebbero acquistato da RA EN (8 chilogrammi) cedendone una quantità imprecisata a GR;
t 3 d) UE DI in relazione ai reati di cui ai capi W) e AH) relativamente all'acquisto di sostanza stupefacente DE tipo hashish DE peso di 1,200 chilogrammi che SE e D'ON cedevano per il tramite di ELLA e nel secondo caso, DEl'acquisto di tre chilogrammi DEla stessa sostanza stupefacente, avvenuta dopo circa due settimane e che prevedeva la restituzione DElo stupefacente consegnato in precedenza perché rivelatosi di scarsa qualità; e) CO Le UR è stato ritenuto responsabile DE reato di cui al capo 3) relativamente alla cessione di un quantitativo non accertato di sostanza stupefacente DE tipo marijuana a ELLA che la occultava a bordo di un'autovettura per portarla a D'ON e SE, a Marano di Napoli. 3. E' stata ritenuta accertata l'esistenza e l'operatività di una associazione dedita al narcotraffico, operante nel territorio di Marano, riuscendo anche a travalicare i confini regionali alla quale avrebbero preso parte alcuni degli imputati. 3.1. Tra costoro è stata ritenuta partecipe OR SA, compagna di AN D'ON, ritenuto al vertice DE sodalizio, presso l'abitazione DEla quale, la notte DE 26 e 27 gennaio 2016, venivano sequestrati 49,200 chilogrammi di hashish. La donna, oltre che occuparsi di occultare lo stupefacente, era solita parlare di affari riferiti alla vendita di droga ed era destinataria DEla consegna di somme di denaro. La Corte territoriale ha respinto i rilievi mossi dalla difesa DEla SA circa la sua esclusione dalla partecipazione al sodalizio criminoso ritenendo gli elementi probatori convergenti nel dimostrare una fattiva partecipazione di costei al programma illecito perseguito dalla consorteria ricavandolo dalle intercettazioni da cui si desumeva che la donna, lungi dall'offrire un apporto occasionale, avrebbe fornito un contributo stabile e fattivo nelle attività prodromiche, contestuali e successive alle transazioni illecite. Venivano, tuttavia, riconosciute alla SA le circostanze attenuanti generiche e la pena era conseguentemente rideterminata. 3.2 GR era stato ritenuto responsabile DE reato di cui al capo Y) ricavando, dalle intercettazioni, il suo coinvolgimento nella cessione di 20 chilogrammi di hashish a fronte di un corrispettivo di circa 15 mila euro. I fatti si svolgevano il 4 dicembre 2015 e vedevano coinvolti anche la coppia SE/D'ON e SS LU. I venditori, raggiunto l'accordo con l'acquirente SS, e non avendo la disponibilità DE quantitativo di 4 stupefacente richiesto, si attivavano per ottenerlo rivolgendosi a più persone. Nell'ultima fase, compariva il GR il quale insieme a SS prelevava lo stupefacente. GR era stato ritenuto responsabile anche DE reato di cui al capo A3), ossia la cessione di marijuana effettuata da SE e D'ON in favore DE GR dopo averla acquistata da EN RA. La sentenza DE Tribunale muove dall'intercettazione DEle conversazioni telefoniche n. 9470 e 9509 DEl'8 gennaio 2016 e da quelle ambientali n. 2842 e 2844 dalle quali emergeva che il GR risultava avere acquistato lo stupefacente da destinare a terzi. La Corte territoriale ha respinto le censure mosse dalla difesa DE GR ritenendo non necessaria la rinnovazione istruttoria richiesta quanto al capo Y) poiché il Collegio, in sentenza, dava atto di aver proceduto in camera di consiglio all'ascolto DEla conversazione in cui si percepiva la frase PP "con le lenti", espressione questa che era riportata nell'informativa acquisita con il consenso DEle parti e non, invece, nella trascrizione operata dal perito trascrittore. Quanto al capo A3) la Corte territoriale respingeva l'assunto difensivo secondo cui l'assoluzione in separato giudizio di RA avrebbe dovuto determinare l'assoluzione anche per il GR ritenendo provato che la coppia SE/D'ON avesse comunque rifornito il ricorrente al quale, tuttavia, venivano concesse le circostanze attenuanti generiche in relazione all'epoca di commissione dei reati e al corretto comportamento processuale. 3.3 DI è stato condannato in relazione al capo W) per l'acquisto in concorso con ELLA e D'ON di kg. 1,700 di hashish come risultava dalle captazioni attivate nei confronti di ELLA, condannato con separato giudizio per avere preso parte all'associazione con il ruolo di corriere. DI era, altresì, condannato per il reato di cui al capo AH) laddove gli si contestava la cessione di kg. 3 di hashish consegnati a ELLA il 18 dicembre 2015, anche in sostituzione DEla prima partita di droga ceduta, risultata di scarsa qualità. La Corte territoriale ha confermato il giudizio espresso in punto di responsabilità rispetto ai reati di cui ai capi W) e AH) e respinto i motivi di appello circa la nullità DEla sentenza, per essere la motivazione mutuata dall'informativa, circa l'esatta identificazione DEl'imputato e la riconducibilità allo stesso DEle condotte contestate. Anche in questo caso, tuttavia, la Corte territoriale ha riconosciuto le circostanze 5 attenuanti generiche e rideterminato la pena (anni tre di reclusione ed euro 5.000 di multa). 3.4. Quanto a TO è stata ritenuta provata dal giudice di primo grado la responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi AD), AI) e AM). TO, pur non essendo direttamente sottoposto a intercettazioni, veniva registrato nei contatti e negli incontri con SE e D'ON ed emergeva così il suo ruolo di intermediario nelle cessioni di droga di cui ai detti capi di imputazione, ricevendo nelle rispettive occasioni il compenso di 50 euro. E' stato, inoltre, confermato il suo ruolo di mediatore nel passaggio di stupefacente dal venditore all'acquirente, respingendo le censure mosse con l'atto di appello. La rideterminazione DEla pena per effetto DE riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche ha determinato, in capo al TO, la concessione DE beneficio DEla sospensione condizionale DEla pena. 3.5. Le UR era condannato per il reato di cui al capo 3) DEla rubrica relativo alla cessione di sostanza stupefacente DE tipo marijuana alla coppia SE/D'ON. Il riferimento è alle conversazioni captate la notte tra il 29 e il 30 ottobre 2015 finalizzate a organizzare degli incontri, uno dei quali presso l'abitazione di Le UR, aventi come finalità il procacciamento DElo stupefacente. Anche con riferimento all'imputato La UR, la Corte ha respinto l'eccezione di nullità DEla sentenza per "carenza grafica" DEla motivazione oltre che la mancanza di prova DE coinvolgimento DE La UR, richiamando i contatti telefonici intercorsi tra il 20 e il 30 ottobre 2015 aventi ad oggetto la programmazione di incontri oltre che risultati DEle intercettazioni che denotavano l'intervenuto passaggio di droga e di denaro. Anche in questo caso la pena è stata rideterminata per effetto DE riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche. 4. Avverso la sentenza sono stati proposti ricorsi nell'interesse degli imputati sopra indicati. 4.1. Il ricorso proposto nell'interesse di OR SA è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce vizio di motivazione, mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla stessa in relazione alla richiesta di esclusione DEla partecipazione al sodalizio criminoso. La SA, compagna DE D'ON, è stata ritenuta partecipe per essersi occupata di occultare il denaro e la droga. Costei, sull'auto DEl'allora compagno 6 era solita parlare di affari riferiti alla vendita DEla droga con taluni imputati. La Corte di appello, ripercorrendo lo schema già DEibato dal giudice di primo grado, ha affermato che la SA avrebbe partecipato al sodalizio sulla scorta di alcune intercettazioni ambientali che, peraltro, sarebbero state fraintese. Poiché nel procedimento in esame, stralcio DE principale a carico DE D'ON, sono confluite centinaia di intercettazioni telefoniche e ambientali in nessuna DEle quali risulta provato l'intervento DEla SA, mai citata da altri coimputati, avrebbe dovuto ricavarsi che la SA si interfacciava esclusivamente con il compagno, subendone passivamente i comandi. La Corte poi afferma che la SA offriva consigli al compagno in merito alle attività logistiche utilizzando un passaggio (pag. 25) in cui si parla di contrabbando di sigarette, che esula dal presente processo e dal quale non può inferirsi la partecipazione DEla donna al sodalizio criminoso. Ancora la Corte territoriale evoca l'intercettazione n. 3358 allorquando SE parlava di un regalo in denaro da fare alla SA e D'ON rispondeva di non preoccuparsi che la donna "viveva appresso" a lui. Non si è considerato che la SA conviveva in casa propria con il D'ON il quale usava l'abitazione in libertà, fatto questo che si è ritorto contro di lei. La Corte non fornisce prove concrete da cui desumere la coscienza e volontà DEla SA di porsi al servizio DEl'associazione. Si sostiene che la condotta posta in essere dalla SA mirasse alla crescita personale ed economica DE compagno, pur inserito in ambienti malavitosi piuttosto che al supporto sinergico e fattuale al programma criminoso di una associazione dedita al narcotraffico. 4.2. E' stato proposto ricorso nell'interesse di GR US articolando tre motivi. 4.2.1. ON il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudizio di responsabilità espresso quanto al capo Y) è fondato sull'uso illegittimo DEle conversazioni compendiate nell'informativa di P.G. acquisita al fascicolo DE dibattimento benché DEla stessa fosse consentita la lettura solo nella parte descrittiva. La difesa aveva chiesto la rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale contestando il ricorso DE Tribunale all'uso DEla fonia quale prova per individuare il ricorrente in quel PP che concorre nel conteggio DE denaro a bordo DEl'auto in uso a SE e D'ON. LA Corte territoriale nel rigettare il motivo si sarebbe limitata a richiamare la sentenza n. 46566/2017 DEla Suprema Corte e a ridurre la doglianza 7 difensiva alla mera critica DEla utilizzabilità dei supporti quale prova, a discapito DEla perizia trascrittiva. La Corte sarebbe incorsa nel medesimo errore metodologico in cui è incappato il Tribunale, ritenendo la valenza probatoria dei supporti contenenti conversazioni intercettate e ritenendo legittimo l'ascolto DEle stesse senza considerare che la prova deve formarsi nel contraddittorio DEle parti. Un ulteriore vulnus motivazionale è rappresentato dalla mancata indicazione degli strumenti tecnici usati per l'ascolto. ELintero materiale intercettivo, costituito da centinaia di conversazioni telefoniche e ambientali di cui è stata disposta la trascrizione solo per il passaggio che riguarda l'individuazione DE ricorrente, si è reso necessario il riascolto che avrebbe dovuto essere disposto in udienza, ricorrendo a mezzi adeguati o affidando a un perito, un ulteriore incarico di trascrizione. 4.2.2. ON il secondo motivo la difesa si duole DEl'apparente motivazione posta a fondamento DE giudizio di responsabilità espresso con riferimento al reato di cui al capo AJ) Si lamenta, innanzitutto, la violazione DEl'art. 521 cod. proc. pen. in quanto a GR era stato contestato l'acquisto da SE e D'ON di una quantità imprecisata di stupefacente DE tipo marijuana che questi ultimi avrebbero a loro volta acquistato dal coimputato RA. Nel corso DEle indagini non è stato possibile accertare l'esistenza e la disponibilità DElo stupefacente né da parte DE RA né da parte di SE e D'ON, eccezion fatta per un campione;
né dalle immagini è stato possibile documentare uno scambio tra questi ultimi e l'odierno ricorrente. Tutto ciò va rapportato alla sentenza irrevocabile di assoluzione DEl'imputato RA è stato assolto, sul presupposto che mancasse la prova non solo DEla cessione DEla droga a SE e D'ON ma anche la disponibilità DEla stessa da parte DE RA. La sentenza rappresenta un accertamento DE fatto da cui non si può prescindere e tanto il Tribunale quanto la Corte, errando, hanno valutato come irrilevante sia l'effettiva disponibilità da parte DE primo fornitore sia l'individuazione DElo stesso perché senza sostanza non ci poteva essere trattativa. Detta doglianza non ha trovato risposta. Entrambi i giudicanti hanno ritenuto provata l'astratta ipotesi accusatoria nella modalità DEl'accordo sull'acquisto, piuttosto che nella consegna effettiva come contestato nel capo di impugnazione. Dalla conversazione riportata non si ricava neppure che l'accordo tra le parti si sia perfezionato in quanto al contatto è seguito non un appuntamento ma un preallarme al 8 RA come mera eventualità. In concreto manca la prova che il campione sia stato mostrato e apprezzato dal GR. 4.2.3. ON il terzo motivo si contesta il trattamento sanzionatorio anche in ragione DEl'aumento di pena apportato per la continuazione tra i reati. 4.3.E' stato proposto ricorso nell'interesse di TO affidandolo a cinque motivi. 4.3.1. ON il primo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo AD), avente ad oggetto la cessione di un chilogrammo di hashish suddiviso in due panetti. Si contestava a TO di avere svolto un ruolo di intermediazione nella cessione di un chilogrammo di hashish mettendo a disposizione la propria officina. La Corte non indica in che cosa sia consistita la partecipazione DE TO né spiega da cosa derivi la sua consapevolezza o, ancora, la causale DEla elargizione di 50 euro senza specificazione alcuna. TO, come risulta dalla informativa era dipendente e non titolare DEl'officina, dunque, non si comprende come potesse mettere la struttura a disposizione dato che, tra l'altro, in sentenza viene indicato un bar quale luogo di scambio. Ripercorrendo la frase intercettata tra SE e D'onofrio, in cui si afferma "gli ho dato 50 euro a PP, gli ho detto PP stanno 100 euro di guadagno, te li stiamo dando a te lo sai perché? Siccome sei un compagno, ti stai mettendo a disposizione" si rileva l'inverosimiglianza DEl'affermazione secondo cui un chilogrammo di hashish consenta il guadagno di soli cento euro. E', dunque, probabile che la frase si riferisse all'attività di meccanico svolta dal ricorrente. Non è dato sapere chi fosse l'acquirente né è certo che TO abbia ricevuto tale somma di denaro men che meno che la persona che TO stava per presentare avesse intenzione di acquistare droga. 4.3.2. ON il secondo motivo si contesta la mancanza e contraddittorietà DEla motivazione quanto alla responsabilità penale DEl'imputato in relazione al reato di cui al capo AI). La condanna si fonda sulla intercettazione di una conversazione registrata il 19.12.2015 nella quale il TO invita il SE a prendere un caffè e subito dopo D'ON contatta tale ES riferendogli "il tipo di sostanza". Dopo l'incontro sarebbe giunto l'imputato il quale avrebbe ricevuto l'importo di 50 euro. A fronte DE motivo di appello proposto, il giudice ha omesso di fornire una motivazione logica e coerente con quanto accertato. Si evidenzia che SE e D'ON parlavano liberamente con l'acquirente, 9 identificato nel CA e davano l'impressione di conoscersi. Non vi era, dunque, alcuna necessità di intermediari. TO non era presente allo scambio ma giungeva dopo che CA si era allontanato. La conversazione con il TO riguarda la riparazione DEl'auto di un tale IZ che non aveva ancora pagato la cifra pattuita per la riparazione DEl'auto tanto che SE lo contattava dicendogli che l'auto era pronta. Poiché SE diceva a TO che "non stanno facendo niente" e "non è neppure il nostro" non è improbabile che i cinquanta euro costituiscano una parte DE denaro che IZ avrebbe dovuto dare al meccanico. 4.3.3. ON il terzo motivo si deducono vizi di motivazione con riferimento al giudizio espresso in relazione al capo AM). Anche in questo caso la motivazione è fondata solo sulla consegna a TO di 50 euro Ancora una volta non si comprende il motivo per il quale il ricorrente avrebbe dovuto fare da intermediario tra SE e D'ON e il CA che conoscevano e che nei messaggi inviatigli, D'ON chiama "amore". Evidenzia la difesa che CA è stato assolto dalla Corte di appello di Napoli dal reato in questione sul presupposto che non sarebbe emerso il quantitativo di stupefacente acquistato il che non consente di escludere che la droga fosse destinata all'uso personale. Non si comprende, secondo la difesa il motivo per il quale la somma di 50 euro non possa essere imputato a titolo di acconto alla riparazione DEl'auto Mercedes DE SE, per un totale di 600 euro, dato che come riferito dal mar.11o Menale detta auto era stata ferma in riparazione. 4.3.4 ON il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nell'ipotesi di cui al comma 5 DEl'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Non si comprende da cosa TO avrebbe dovuto ricavare la consapevolezza che i coimputati SE e D'ON avessero un'ampia disponibilità di sostanze stupefacenti. Quanto al ritenuto ruolo non marginale rivestito nelle vicende TO è evidente che costui non aveva alcun potere decisionale, non svolgeva alcuna attività rilevante, non presenziava agli scambi né parlava DEla commercializzazione. La sentenza è contraddittoria laddove per un verso descrive il ruolo marginale di un intermediario che riceve 50 euro e poi lo considera elemento di rilievo, senza il quale l'affare non si sarebbe concluso. 4.3.5. ON il quinto motivo si deduce la violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione DEla legge penale e vizio di motivazione. La Corte pur concedendo le circostanze attenuanti generiche ha irrogato una pena sproporzionata al fatto senza motivare 1 0 fatta eccezione per il riferimento alla "gravità DEla condotta, tenuto conto DE fatto che il TO svolgeva regolare attività lavorativa": 4.4. E' stato proposto ricorso nell'interesse di CO Le UR articolando un unico motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento DEl'ipotesi attenuata di cui al comma 5 DEl'art. 73 d.P.R. n. 309/90 richiamando giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che ai fini DEl'accertamento DE fatto di lieve entità il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma in una valutazione globale e unitaria dei diversi indicatori DEla lieve entità DE fatto. Nel caso in esame non vi è prova né DEla quantità né DE principio attivo;
si tratterebbe solo di marijuana;
non vi sono stati sequestri. I giudici di secondo grado fanno solo riferimento a contatti telefonici tra l'imputato e il coimputato DEl'LA registrati il 20 e il 30 ottobre 2015 e ad una intercettazione DE 5 novembre 2015 in cui il SE e il D'ON parlavano di un tale OS che si accompagnava a Cristiano il quale era andato a riscuotere i soldi DEl'erba e nel corso DEla quale non si specifica mai l'eventuale dato quantitativo DEla droga. 4.5. E' stato proposto ricorso nell'interesse di DI UE affidandolo a cinque motivi di ricorso. 5.4.1 ON il primo si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione. Secondo la difesa la Corte ha obliterato le plurime emergenze probatorie da cui emergeva l'estraneità DE DI nelle vicende di narcotraffico oggetto DE processo. La Corte che pure avrebbe potuto integrare la motivazione di primo grado DEla quale era stata eccepita la nullità DEla motivazione, a tanto non ha provveduto, limitandosi ad affermare che la sentenza di primo grado si fonda sugli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale e su quelli acquisiti con il consenso DEle parti, senza dare conto di quali fossero. Vi è, inoltre, un travisamento DEle prove nella parte in cui la Corte territoriale afferma che si era proceduto a una perizia fonica, mai compiuta. La Corte confonde la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero con la perizia di cui all'art. 220 cod. proc. pen. 4.5.2. ON il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui, a fronte DEle censure mosse con l'atto di appello con le quali si lamentava che il Tribunale non avesse indicato gli argomenti dotati di efficacia persuasiva che lo avevano condotto ad affermare la responsabilità DEl'imputato, in relazione ai reati di cui ai capi W) e AH), 11 benché assolto tanto dai reato associativo di cui al capo A) quanto dai reati satellite di cui ai capi C) e G) per non essere stato provato che la voce intercettata al momento DEle cessioni fosse la sua. La Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado ritenendo l'identificazione DEl'imputato dimostrata dalla "perizia fonica" oltre che dal fatto che prima DEla consegna DE 18 novembre il ELLA contattava ripetutamente l'utenza intestata alla Società Cooperativa AN senza ricevere risposta, società per la quale prestava attività lavorativa DI. Il ragionamento DEla Corte territoriale muove dalla premessa che ELLA contatta a novembre 2015, il giorno prima DEla cessione, l'utenza intestata alla soc. coop. AN e non riceve risposta;
ad aprile 2016 ELLA contatta tale utenza per l'acquisto di materiale edile;
sull'utenza, ad aprile risponde DI e la conversazione tra i due sarebbe confidenziale. Da tali premesse la Corte ha dedotto che DI era presente al momento DEla cessione DElo stupefacente DE 28/30 novembre 2015. Inoltre non può inferirsi dalla telefonata avvenuta che DI fosse l'esclusivo utilizzatore DEl'utenza intestata alla cooperativa e dunque nel novembre 2015. Né la Corte spiega le ragioni per le quali ELAcqua con quella telefonata intendesse contattare proprio UE DI e non il fratello AV con il quale erano stati registrati tentativi di contatto oltre che l'invio di sms. Le conversazioni captate depongono al contrario nel senso che gli episodi di cessione coinvolgono solo il fratello DE ricorrente. 4.5.3 ON il terzo motivo si deduce violazione di legge e il travisamento DEle prove. La Corte territoriale non ha preso in esame gli argomenti difensivi con i quali era stato dedotto che le emergenze acquisite consentivano di ritenere provato il coinvolgimento DE solo AV DI come si ricavava dalle intercettazioni riportate a pag. 8 DE ricorso. E' tra l'altro emersa la prova DEla presenza di un altro fratello più grande, AT, gravato da precedenti specifici che, all'atto DEl'esecuzione DEla ordinanza cautelare è stato trovato in possesso di stupefacente DElo stesso tipo di quello per il quale si è proceduto laddove la Corte ha ricavato il coinvolgimento DE "fratello più grande" dal fatto che DI AV ha un fratellastro di nome UE, destinatario DEle precedenti forniture DE 20 e DE 26 ottobre 2015, come si legge nell'informativa. Eppure DI UE è stato assolto non solo dal reato associativo ma anche dai reati contestati ai capi C) e G). Inoltre è emerso il coinvolgimento di altri soggetti che risiedono nella zona di Frosinone e uno di questi abita in una zona in cui 12 si trova la cella agganciata dal cellulare di ELLA al momento in cui avvenivano le cessioni. La Corte territoriale, oltre a non confrontarsi con una serie di elementi che costituivano prove decisive a sostegno DEl'atto di appello ha fondato la propria pronuncia di condanna su dati probatori che il Tribunale non aveva esaminato e cioè: a) l'interlocutore anonimo DEle conversazioni nn. 5563 e 5564 sarebbe stato DI UE;
2) che prima DEla consegna DElo stupefacente DE 18.11.2015 ELLA avrebbe contattato l'utenza intestata alla soc. coop. AN senza ricevere risposta;
3) che DI prestava attività lavorativa presso la detta società; 4) che DEl'LA, ad aprile 2016, contattava UE DI sull'utenza intestata alla società cooperativa;
5) che nella conversazione n. 565 si fa riferimento ad un "fratello più grande" che deve identificarsi nell'odierno ricorrente. Si tratta di un travisamento DEle emergenze processuali laddove si assume che l'imputato sarebbe stato identificato in maniera certa. Le conversazioni nn. 5563 e 55694 afferivano all'acquisto di pannelli coibentati, merce venduta dalla cooperativa AN come confermato dal m.11o Ametrano. Tutti i contatti telefonici sono intercorsi tra ELLA e DI AV e mai con UE né è stato accertato che costui fosse l'esclusivo utilizzatore DEl'utenza intestata alla cooperativa AN. Inoltre il consulente tecnico DEla difesa aveva appurato che la voce anonima DEle conversazioni di cui ai progr.5563 e 5594 presentava DEle affinità timbriche alla voce DE DI ma era "distante" dalla stessa motivo per cui concludeva che non poteva a costui essere ricondotta. Quanto al capo AH) deduce la difesa che anche in questo caso, ELaquila contattava prima IA e lo richiamava anche dopo l'episodio di cessione. Ciò avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad escludere il coinvolgimento DE ricorrente. 4.5.4. ON il quarto motivo si osserva che è stato accertato che la droga ceduta il 28 novembre 2015 era di pessima qualità, tanto che veniva restituita. Da ciò doveva discendere che non vi era prova DEl'efficacia drogante DEla stessa. Nonostante ciò i giudici di merito hanno ritenuto di condannare l'imputato pur in assenza DE rinvenimento DEla droga e DEla possibilità di valutarne l'efficacia drogante. 4.5.5. ON il quinto motivo si contesta la motivazione posta a fondamento DE rigetto DEla richiesta volta a inquadrare il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. n. 309/90. 5. All'udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe. 1 :3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va innanzitutto rilevato che la sentenza di appello oggetto dei ricorsi in relazione alla affermazione DEla responsabilità degli imputati costituisce una c.d. doppia conforme DEla decisione di primo grado con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro DE richiamo da parte DEla sentenza d'appello a quella DE Gup, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione DEle prove (Sezione 2, n. 6560 DE 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2. Questa Corte ha affermato che deve essere esclusa la sussistenza DE vizio di travisamento DEla prova che, come è noto, non solo richiede che vengano specificamente e puntualmente indicati gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà DEla motivazione, rispetto ad essi sia immediatamente apprezzabile, a nulla rilevando eventuali minime incongruenze (Sez. 3 n. 18521 DE 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6 n. 25255 DE 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 — 01) e che richiede che gli argomenti spesi dalla difesa siano dotati di una capacità dimostrativa che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno incompatibilità tali da vanificarlo sotto il profilo logico motivazionale. Il controllo demandato a questa Corte, per sua natura è destinato a tradursi in una valutazione di carattere unitario e globale sulla esistenza DEla motivazione e sulla permanenza DEla "resistenza" logica DE ragionamento DE giudice. Rimane, infatti, preclusa al giudice di legittimità, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti, preferiti rispetto a quello adottati dai giudici di merito, perché magari ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. 3. I ricorsi sono inammissibili. 4. Va preliminarmente rilevato che i reati per i quali si è proceduto non risultavano prescritti al momento DEla decisione poiché, come si ricava dalla stessa sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, deve 14 tenersi conto DE periodo di sospensione DEla prescrizione in primo grado pari a mesi sette e giorni dieci in primo grado e sessanta nel giudizio di appello. 5. La Corte territoriale ha esaminato le convergenti risultanze istruttorie condividendo, per la parte che qui rileva, l'apprezzamento già operato dal Tribunale e confutando le obiezioni difensive. La sentenza impugnata ha identificato l'esistenza di una associazione dedita al narcotraffico confermata, peraltro, dalla sentenza definitiva pronunciata nei confronti dei coimputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, in grado di procurarsi ingenti quantitativi di droga attraverso diversi canali di approvvigionamento con una stabile organizzazione per lo smercio DEle partite di droga acquistata, con base a Marano di Napoli facente capo a AN D'ON e ES SE, operante anche nella zona DE frosinate. Le prove sono costituite soprattutto dalle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui è stata offerta una dettagliata e puntuale ricostruzione. Sul fondamento di responsabilità preme ricordare che, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento DEle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie (Sez. 2, n. 19712 DE 06/02/2015, Rv. 263544; Sez. 4, n. 48008 DE 18/11/2009, Rv. 245738; Sez. 4, n. 20129 DE 25/06/2020, Rv. 279251), quali, come avvenuto nel caso di specie, le intercettazioni. Sul punto va ricordato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità ed irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 DE 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 DE 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). I rilievi formulati nei ricorsi non sono idonei a disarticolare i dati oggettivi che si ricavano dai ragionamenti esplicativi resi dal Tribunale prima e dalla Corte di merito poi, da leggersi unitariamente a fronte DE fatto che si versa quanto agli odierni imputati in ipotesi di c.d. doppia conforme e che si risolvono in non consentite censure in fatto alle quali è 15 stata data risposta congrua, oltre che nella rilettura di passaggi di conversazioni intercorse tra i protagonisti DEle vicende passate in rassegna. Sovente i motivi di ricorso si risolvono in una analisi atomistica di questioni di merito, che rimangono precluse dinanzi a questa Corte di legittimità che non risultano idonee a disarticolare i passaggi logico argomentativi attraverso i quali si snodano le sentenze di merito. 4.11 ricorso proposto nell'interesse DEla SA è manifestamente infondato. ONtrariamente a quanto assume la difesa, la ricorrente non è stata ritenuta intranea all'associazione solo in quanto compagna DE D'ON ma perché, dal compendio intercettivo, è emersa una piena condivisione dei traffici illeciti di costui, DEle scelte strategiche oltre che DEla risoluzione dei problemi via via sorti, in sede esecutiva. Il Tribunale prima e la Corte poi hanno messo in evidenza che la SA non solo era disponibile a detenere all'interno DEl'abitazione ben 49 chilogrammi di sostanza stupefacente ma era custode DE denaro (si pensi al richiamo operato ai 4.500 euro rinvenuti in occasione DEla perquisizione che ha condotto al suo arresto) e ad occuparsi DEle annotazioni "contabili", come si ricavava dalle annotazioni sulla agenda di sua proprietà. Già il primo giudice, passando in rassegna le conversazioni intercettate ha ricostruito anche l'episodio in cui ELLA, senza che la ricorrente venisse prima avvisata, veniva mandato dal D'ON a consegnarle DE denaro mettendo così in luce, peraltro, come la SA non solo nella circostanza avesse piena consapevolezza DEl'attività illecita svolta dal compagno, insieme a SE, ma anche DE SE stesso oltre che di ELLA il quale spiegava alla donna le ragioni per le quali quel denaro era meno di quanto avrebbe dovuto essere dato che alcune persone "lo avevano lasciato appeso". Nell'occasione la SA si confrontava anche con SE ed era pronta a intervenire fornendo il proprio contributo allorquando il D'ON la informava DEla necessità di dovere occultare l'autovettura carica di stupefacente. Il ricorso con tutto questo non si confronta limitandosi a muovere censure che sono reiterative dei motivi proposti con l'atto di gravame, motivatamente respinti dalla Corte territoriale che, peraltro, attengono al merito DEla vicenda senza che alcuno degli argomenti proposti scalfisca l'oggettività degli apporti forniti alla consorteria criminale oltre che alla 16 consapevolezza di contribuire con gli stessi al mantenimento DEla associazione. A tale proposito va rammentato che il reato di partecipazione alla associazione dedita al narcotraffico è reato a forma libera che può assumere contenuti variabili ed è sufficiente qualsiasi condotta, idonea ad arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico, purché caratterizzata, come nel caso in esame dalla apprezzabilità e dalla concretezza per l'esistenza o per il rafforzamento DEl'associazione (Sez. 4, n. 28167 DE 16/06/2021, Rv. 281736; Sez. 3, n. 35975 DE 26/05/2021, Rv. 282139). A fronte DEla motivazione posta dalla Corte distrettuale, confermativa DEla sentenza di primo grado, quanto alla adesione DEla ricorrente al sodalizio, la tesi proposta non offre una prospettiva idonea a sovvertire il giudizio espresso né la dimostrazione di una evidenza, "travisata" dai giudici di secondo grado, dotata di univoca e immediata valenza esplicativa e, comunque, tale da disarticolare l'impianto motivazionale posto a fondamento DE giudizio espresso. 5. Del pari inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di US GR. 5.1. ON riferimento al primo motivo, la Corte, con motivazione adeguata al dettato normativo, non manifestamente illogica e aderente ai principi giurisprudenziali in subiecta materia ha rilevato che la prova non è costituita dalle trascrizioni che altro non sono che la trasposizione grafica DE contenuto DEle bobine oltre che dai verbali. Non è, dunque, precluso il loro utilizzo indipendentemente dalla trascrizione procedendo all'ascolto diretto o disponendo, ove lo si ritenga assolutamente necessario - il che non è avvenuto nel caso di specie - disponendo una perizia. Nè d'altra parte è consentito alla parte di dedurre l'inutilizzabilità DEle intercettazioni non accompagnando l'argomento relativo alla difformità tra il contenuto DEle intercettazioni e il contenuto trascritto (Sez. 6 n. 13213 DE 15/03/2016, Giorgini, non massinnata) Questa Corte, in proposito, ha avuto modo di affermare che la trascrizione DEle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e l'attività trascrittiva è attinente ad un mezzo di ricerca DEla prova e non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata DEla prova stessa;
pertanto, il rinvio DEl'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. all'osservanza 17 DEle forme, dei modi e DEle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione DEle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Ne consegue che non può essere sollevato un problema di utilizzabilità DEle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto DEle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate (Sez. 1 n. 7342 DE 06/02/2007, Mangone, Rv. 236361; Sez. 5, n. 47270 DE 15/07/2019, Rv. 277649 -01 che prevede l'utilizzo dei brogliacci DEla polizia senza che questo determini l'inutilizzabilità DEle conversazioni valorizzate nel provvedimento giudiziario). Di recente, inoltre, è stato ribadito che in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni è sempre consentito al giudice l'ascolto in camera di consiglio DEle registrazioni ritualmente acquisite e trascritte, contenute su supporti analogici o digitali e l'utilizzo ai fini DEla decisione dei risultati DEl'ascolto medesimo, anche a seguito DE rigetto DEla richiesta DEla difesa di audizione dei nastri in dibattimento, non essendo ravvisabile alcuna violazione DE diritto al contraddittorio (Sez. 2, n. 37089 DE 17/03/2023, Procopio, Rv. 284795). In—ossequio ai principi sopra riportati la Corte territoriale ha proceduto all'ascolto diretto DEla "fonia" dando atto che si evinceva "chiaramente" il riferimento a "PP con le lenti". D'altra parte, a ben vedere, la difesa, nel lamentarsi DEl'ascolto diretto avvenuto in camera di consiglio, non mette in luce alcun elemento dal quale dovrebbe trarsi che la Corte non avrebbe ricostruito l'episodio nel modo corretto quanto alla interpretazione DEl'ascolto. Per converso le sentenze di merito ricostruiscono in maniera logica l'episodio in questione facendo espresso richiamo alle emergenze intercettive dalle quali si evinceva che il cessionario DEla droga era "PP con le lenti" il quale veniva definito "il numero uno sopra a questo fatto, sopra all'erba", Veniva messo peraltro in evidenza come i contatti con GR fossero avvenuti tramite un telefono intestato a un cittadino pakistano, che veniva trovato in possesso DE ricorrente in occasione DE suo arresto. un numero di telefono intestato a un cittadino pakistano che veniva trovato in possesso DE ricorrente in occasione DE suo arresto. 5.2. E' parimenti inammissibile il secondo motivo con cui si deduce la violazione DEl'art. 521 cod. proc. pen senza, tuttavia, tenere conto dei principi consolidati che sul punto questa Corte di legittimità ha enunciato secondo cui l'indagine volta ad accertare la violazione DE 18 suddetto principio non può risolversi in un mero confronto letterale tra la contestazione e la sentenza poiché la violazione non sussiste allorquando l'imputato, attraverso l'iter DE processo, non si sia trovato nella condizione di difendersi in relazione all'oggetto DEla imputazione (Sez. U. n. 31617 DE 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438). Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte è stato ripetutamente affermato che per aversi mutamento DE fatto è necessaria una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, DEla fattispcie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge sicché si configuri una incertezza sull'oggetto DEl'imputazione da cui derivi un reale pregiudizio dei diritti di difesa. E' stato affermato che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi, sicché il mutamento, ritenuto in sentenza, DE dato qualitativo e quantitativo DEla sostanza stupefacente oggetto di contestazione, a fronte DEl'identità DE nucleo essenziale DEla condotta (nella specie, trasporto di ovuli di sostanza stupefacente occultati nell'intestino dall'imputato) non viola il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa DEl'imputato, ove lo stesso non ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine» (Sez. 3 n. 7146 DE 04/02/2021, Rv. 281477 - 01) . Diversamente, quando la descrizione DE fatto rispetto al quale l'imputato si trovi in rapporto di incompatibilità, eterogeneità ed eccentricità rispetto alla originaria accusa, poiché in tal caso, pur avendo avuto accesso al materiale processuale utilizzabile, la sua difesa risulta essersi concentrata sul fatto come descritto nel capo d'imputazione che costituisce specifica rappresentazione DEla condotta che gli viene addebitata (Sez. 1, n. 28877 DE 04/06/2013, Col Rv. 256785). Nel caso in esame nelle sentenze conformi, avuto riguardo alla ampia e argomentata ricostruzione DEla vicenda che ha riguardato l'imputato, non si ravvisa il vizio dedotto come pure compiutamente è stata motivata la irrilevanza DEla assoluzione DE coimputato RA in procedimento separato. A ben vedere dalla formulazione DE capo Aj) a GR era stato contestato l'acquisto di marijuana da SE e da D'onofrio, mentre RA veniva individuato come colui che a costoro l'aveva in precedenza ceduta. 19 Come già evidenziato dal giudice di prime cure, dal materiale intercettivo nel primo caso si sarebbe evinta la cessione di una ingente quantità di hashish DE peso di venti chilogrammi a fronte di 14.850 euro intercorsa tra D'ON e SE e SS LU, in occasione DEla quale interveniva, sia pure nelle battute finali il GR per conto di un soggetto rimasto non identificato. Nel secondo caso, in maniera fortuita SE e D'ON ottenevano la possibilità di commercializzare una partita di marijuana di ottima qualità denominata "green passion" che decidevano di offrire a GR che avrebbe potuto "fiutare" l'affare, come effettivamente avveniva. In proposito esaminando le conversazioni la Corte territoriale ha rappresentato la soddisfazione DE duo D'ON e SE dopo l'incontro con il GR con il campione di marijuana in tasca, a conferma DEl'accordo perfezionato. Non si ravvisa alcun vulnus difensivo dato che la vicenda aveva trovato ampia trattazione nel giudizio di primo grado dove l'imputato aveva potuto muovere le proprie osservazioni, nella sentenza di primo grado avverso le quali l'imputato ha articolato le proprie censure e che deve essere letta in uno alla sentenza impugnata (Sez. 6, n. 422 DE 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380 DE 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204). 5.3 Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il primo giudice ha posto l'accento sulle modalità DEla condotta oltre che sulla gravità DEla stessa rapportata alla quantità di stupefacente (20 chilogrammi di hashish) mettendo in luce la "professionalità e scaltrezza" nell'agire oltre che la capacità di rapportarsi con contesti criminali in maniera seria ed efficace. La Corte ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche e ha preso le mosse dalla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 15 mila di multa, l'ha ridotta a tre anni di reclusione ed euro 10 mila di multa e ha apportato un aumento di mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa. 6. Anche il ricorso proposto nell'interesse di TO è inammissibile. 6.1.Quanto ai primi tre motivi dedotti, non si tiene conto DEl'insegnamento di questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione DE linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione DE 20 giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nel solco DEla dictum DEle Sezioni Unite è stato ripetutamente affermato che costituisce questione di fatto rimessa alla esclusiva competenza DE giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità ed irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 DE 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Come pure si è avuta occasione di affermare che il giudice di merito è libero di ritenere, in tema di intercettazioni, che l'espressione adoperata assuma, nel contesto DE dialogo, un significato criptico, specie allorquando non palesi un senso logico nel contesto in cui è usato o quando dall'intero compendio probatorio, determinati termini vengano utilizzati per indicarne altri, anche tenuto conto DE contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 DE 17/05/2016, Folino, Rv. 267650). E' poi il caso di ricordare che tra le condotte illecite descritte dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 rientra anche quella di intermediazione e con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi (Sez. 6 n. 46367 DEl'11/10/2023, S., Rv. 285882). Le sentenze conformi hanno atto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra richiamati offrendo, dalla lettura DE materiale acquisito, un percorso logico giuridico che evidenzia il ruolo di mediatore DE TO, in cambio DEla somma di denaro di 50 euro, ricevuta di volta in volta. La Corte territoriale, replicando ai motivi di appello, ha congruamente ritenuto che i dialoghi captati avessero ad oggetto sostanza stupefacente, a dispetto DEl'allusività dei termini utilizzati e rispetto ai quali, peraltro, non è stata offerta una concreta e seria lettura alternativa. Così, quanto al capo AD) la Corte territoriale argomenta che non si comprende perché si sarebbe dovuto parlare di "roba fetente" per riferirsi alla riparazione di un'auto né perché si sarebbe dovuto "dividere" il guadagno rispetto a lavori di meccanica, peraltro, mai dimostrati attraverso documentazioni che attestino una eventuale riparazione. La Corte di appello, poi, non ha mancato di evidenziare che, contrariamente a quanto assume la difesa, TO arriva durante 21 l'appuntamento procurato con il CA e che nel corso dei dialoghi non si fa mai riferimento alla riparazione di automobili. Che poi il luogo di scambio sia da individuarsi nell'officina o nei pressi DE bar non è circostanza idonea a travolgere l'argomentazione posta a sostegno DE giudizio espresso non foss'altro che dalla conversazione tra SE e D'ON risulta che entrambi erano "passati" all'officina. Analogamente irrilevante è il fatto che TO fosse titolare o dipendente DEla detta officina, circostanza peraltro, meramente allegata ma non dimostrata ON riferimento al capo AI) dai dialoghi si evince il medesimo compenso di 50 euro da corrispondere all'imputato. Nel caso in esame, peraltro, detta somma è stata pure giustificata con il dire che le richieste erano modeste ("non stiamo facendo niente... non è il nostro pure") e non, come pure si intende sostenere con allegazioni meramente labiali, a una somma corrisposta a titolo di corrispettivo per un lavoro meccanico DE TO su un mezzo. E d'altra parte, se TO fosse stato solo un dipendente, come pure in altri passaggi DE ricorso si è sostenuto, non si comprende perché il corrispettivo dovesse essere dato a lui piuttosto che al titolare DEl'officina. ONsiderazioni analoghe a quelle sin qui svolte valgono con riferimento al capo AM) con riferimento alla esclusione DE collegamento tra la consegna di 50 euro a TO e un lavoro meccanico da costui eseguito. La sentenza, tra l'altro, offre una motivazione affatto illogica circa l'assoluzione di CA ES, per la medesima imputazione, in un separato giudizio. 6.2. E' manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso che attiene alla possibilità di riqualificare i reati contestati nella previsione di cui al comma 5 DEl'art. 73 d.P.R. 309/1990. La Corte di appello, con motivazione lineare e coerente con il materiale acquisito ha escluso la possibilità di inquadrare le condotte nell'alveo DEla fattispecie invocata ponendo l'accento non solo sulla reiterazione DEle condotte ma vieppiù DEla consapevolezza DEla DEl'ampia disponibilità di sostanze stupefacenti da parte di SE e D'ON oltre che DE ruolo non propriamente marginale ricoperto dal TO, come pure si tenta di sostenere nel ricorso. 6.3. Generico e come tale inammissibile il quinto motivo di ricorso afferente il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha posto l'accento, con argomenti non manifestamente 22 illogici, sulla gravità DEle condotte poste in essere dal TO, a fronte di una regolare attività lavorativa svolta. 7. Manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di CO Le UR. A fronte di una motivazione chiara e corposa vengono dedotti argomenti in fatto che non scalfiscono le acquisizioni probatorie, sulla scorta DEle quali la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riqualificare il fatto di cui al capo 3) nella previsione di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990, evidenziando l'elevato quantitativo di droga fatto oggetto di commercializzazione che denota l'esistenza di un vasto giro di affari e costituisce sintomo di una attività ben organizzata e non certo occasionale che l'imputato apprestava, al punto da poter rifornire i venditori. La Corte territoriale, inoltre, non ha mancato di descrivere la particolare cura e professionalità nell'organizzazione DEl'attività illecita e il coinvolgimento, nella vicenda in esame di coimputati appartenenti al sodalizio criminoso, che erano soliti movimentare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. 8. Manifestamente infondato è anche il ricorso proposto nell'interesse di DI. 8.1. Quanto al primo motivo non può non rammentarsi che ai fini DE controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa DEla sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quanto, come nel caso in esame, i giudici DE gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli DE primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici DEla prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento DEla decisione (Sez. 3, n. 44418 DE 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). In adesione a tale pacifico principio la Corte di merito ha legittimamente integrato la motivazione DEla sentenza di primo grado, fornendo un'analitica spiegazione relativamente all'identificazione di DI UE e descrivendo accuratamente gli elementi probatori acquisiti a carico DEl'imputato. Né il dato DEla mancanza di valutazione può essere desunto dalla imprecisa indicazione DE "perito" piuttosto che DE "consulente" avuto altresì riguardo alla circostanza la difesa non muove specifiche criticità in merito ad eventuali criticità occorse nella 23 identificazione DE ricorrente con riferimento alle conclusioni cui si è pervenuti con l'elaborato. 8.2. Quanto al secondo e al terzo motivo valgono gli argomenti spesi al punto 6.2. sui limiti alla possibilità di censurare le intercettazioni in questa sede. A tale proposito la motivazione posta con riferimento ai capi W) e AH) da pag. 30 e ss si presenta non manifestamente illogica e immune dalle censure mosse. Questa Corte ha più volte ribadito che fuoriesce dal perimetro operativo di legittimità il controllo tra la prova e la decisione poiché esso si sostanzia nel solo accertamento DEla congruità e coerenza DEl'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso DE processo e non al suo contenuto valutativo. La Corte ha evidenziato, al netto DEla identificazione DEl'imputato mediante la consulenza fonica, la telefonata che prima DEla consegna DElo stupefacente DE 18 novembre 2015; il ELLA contattava ripetutamente l'utenza n. 3710172613 intestata alla società cooperativa AN, non ricevendo risposta evidenziando che si tratta proprio DEla società presso la quale prestava attività lavorativa IO UE con il quale ELLA intrattiene contattandolo sempre su una utenza in uso alla società, con tono confidenziale, nel mese di aprile 2016. Alcune conversazioni aventi ad oggetto forniture di materiale edile. La Corte, contrariamente a quanto assume la difesa, ha anche affrontato l'argomento "DEl'altro fratello DE DI", oltre AV coinvolto nell'indagine e Manuel, all'epoca tredicenne, a nome AT ritenendolo DE tutto rilevante avuto riguardo alla identificazione ritenuta certa DElo stesso. 8.3. Il quarto motivo non è consentito poiché si tratta di motivo non dedotto nell'atto di appello. Sul punto, questa Corte ha affermato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivo di gravame dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto DEla decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione DE giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 DE 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 DE 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 8.4. Il quinto motivo non si confronta con l'apparato argomentativo posto dalla sentenza impugnata a fondamento DEla esclusione DEla ricorrenza, nel caso in esame, DEla fattispecie di cui al quinto comma 24 La ON iera est. Il Presi i ente v() RI FA RE ES DEl'art. 73 d.P.R. 309/1990 che fa riferimento ai quantitativi di droga trattati, alla reiterazione DEle condotte, ai rapporti con i fornitori, elementi questi, tutti ritenuti indicativi DEla non occasionalità DEl'attività illecita oltre che DEla capacità organizzativa dimostrata. 9. Alla inammissibilità segue la condanna degli imputati al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila ciascuno in favore DEla Cassa DEle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità dei rispettivi ricorsi (cfr. Corte cost. n. 186 DE 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila ciascuno in favore DEla Cassa DEle ammende. Deciso il 14 marzo 2025 •
udita la relazione svolta dal ONsigliere MARIA TERESA ARENA;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO, che conclude per l'annullamento DEla sentenza impugnata nei confronti di TA GI limitatamente all'entità DEla pena base e all'aumento per la continuazione con rinvio ad altra sezione DEla Corte di Appello di Napoli, con dichiarazione di irrevocabilità DEl'affermazione di responsabilità e il rigetto DE ricorso nel resto;
per il rigetto dei ricorsi proposti da CO GI e CH LE;
per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da LA MU IM e AC LO. Udito l'avv. ANTONINO NOBILE DE foro di FROSINONE, per DEega orale DEl'avv. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20936 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 14/03/2025 2 CALOGERO NOBILE DE foro di FROSINONE, difensore di LE CH, quale sostituto processuale DEl'avvocato FABIO GRECO DE foro di NAPOLI, difensore di GI TA, come da DEega scritta ai sensi DEl'art. 102 c.p.p. e per DEega orale DEl'avv. GIOVANNI TORTORA DE foro di ANNUNZIATA TORRE, difensore di LO AC e DEl'avv. GABRIELE FORESTE DE foro di NAPOLI, difensore di GI OP che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. In data 5 febbraio 2024, la Corte di appello di Napoli in parziale riforma DEla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, previo riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati oggi ricorrenti, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2. Il Tribunale di Napoli, sulla scorta DE compendio probatorio costituito dalle trascrizioni DEle intercettazioni, dalla "perizia" fonica, dall'informativa dei Carabinieri DE R.O.N.I. DE Comando provinciale di Napoli, dai provvedimenti giurisdizionali acquisiti, alcuni dei quali non ancora irrevocabili, resi nell'ambito DElo stesso procedimento nei confronti dei coimputati che avevano optato per il giudizio abbreviato, dalle deposizioni rese dai testi di P.G. oltre che dai periti nominati nonché, infine, dall'esame degli imputati, aveva ritenuto provata la responsabilità dei seguenti imputati: a) OR SA in relazione al reato di cui all'art.74 d.P.R. n. 309/90 con il ruolo di partecipe, in qualità di custode DE denaro DEle compravendite, DElo stupefacente occultato nel box di pertinenza DEla sua abitazione e dei libri contabili relativi alla commercializzazione DElo stupefacente effettuata da ES SE e AN D'ON, quest'ultimo suo compagno, entrambi posti in posizione di vertice con il ruolo di organizzatori e gestori DEla distribuzione di sostanza stupefacente nel territorio di Marano e nel frosinate (capo A); b) US TO in relazione ai reati di cui ai capi AD), AI) e AM) con il ruolo di intermediario svolto per la cessione da parte DE D'ON nel primo caso ad un soggetto non meglio identificato e poi ad ES CA di sostanza stupefacente. Nei primi due casi (1'11.12.2015 e il 19.12.2015) si sarebbe trattato di un chilogrammo di hashish, nel secondo, di sostanza DEla quale non è stato possibile identificare tipo e quantità; c) US GR in relazione ai reati ascritti ai capi Y) e AJ). Nel primo caso si contestava a SE e D'ON di avere acquistato sostanza stupefacente DE tipo hashish (20 chilogrammi) da ES De LU, al fine di cederla a LU SS e US GR che la acquistavano per rivenderla a terzi. Nel secondo caso si trattava di sostanza stupefacente DElo stesso tipo che SE e D'ON avrebbero acquistato da RA EN (8 chilogrammi) cedendone una quantità imprecisata a GR;
t 3 d) UE DI in relazione ai reati di cui ai capi W) e AH) relativamente all'acquisto di sostanza stupefacente DE tipo hashish DE peso di 1,200 chilogrammi che SE e D'ON cedevano per il tramite di ELLA e nel secondo caso, DEl'acquisto di tre chilogrammi DEla stessa sostanza stupefacente, avvenuta dopo circa due settimane e che prevedeva la restituzione DElo stupefacente consegnato in precedenza perché rivelatosi di scarsa qualità; e) CO Le UR è stato ritenuto responsabile DE reato di cui al capo 3) relativamente alla cessione di un quantitativo non accertato di sostanza stupefacente DE tipo marijuana a ELLA che la occultava a bordo di un'autovettura per portarla a D'ON e SE, a Marano di Napoli. 3. E' stata ritenuta accertata l'esistenza e l'operatività di una associazione dedita al narcotraffico, operante nel territorio di Marano, riuscendo anche a travalicare i confini regionali alla quale avrebbero preso parte alcuni degli imputati. 3.1. Tra costoro è stata ritenuta partecipe OR SA, compagna di AN D'ON, ritenuto al vertice DE sodalizio, presso l'abitazione DEla quale, la notte DE 26 e 27 gennaio 2016, venivano sequestrati 49,200 chilogrammi di hashish. La donna, oltre che occuparsi di occultare lo stupefacente, era solita parlare di affari riferiti alla vendita di droga ed era destinataria DEla consegna di somme di denaro. La Corte territoriale ha respinto i rilievi mossi dalla difesa DEla SA circa la sua esclusione dalla partecipazione al sodalizio criminoso ritenendo gli elementi probatori convergenti nel dimostrare una fattiva partecipazione di costei al programma illecito perseguito dalla consorteria ricavandolo dalle intercettazioni da cui si desumeva che la donna, lungi dall'offrire un apporto occasionale, avrebbe fornito un contributo stabile e fattivo nelle attività prodromiche, contestuali e successive alle transazioni illecite. Venivano, tuttavia, riconosciute alla SA le circostanze attenuanti generiche e la pena era conseguentemente rideterminata. 3.2 GR era stato ritenuto responsabile DE reato di cui al capo Y) ricavando, dalle intercettazioni, il suo coinvolgimento nella cessione di 20 chilogrammi di hashish a fronte di un corrispettivo di circa 15 mila euro. I fatti si svolgevano il 4 dicembre 2015 e vedevano coinvolti anche la coppia SE/D'ON e SS LU. I venditori, raggiunto l'accordo con l'acquirente SS, e non avendo la disponibilità DE quantitativo di 4 stupefacente richiesto, si attivavano per ottenerlo rivolgendosi a più persone. Nell'ultima fase, compariva il GR il quale insieme a SS prelevava lo stupefacente. GR era stato ritenuto responsabile anche DE reato di cui al capo A3), ossia la cessione di marijuana effettuata da SE e D'ON in favore DE GR dopo averla acquistata da EN RA. La sentenza DE Tribunale muove dall'intercettazione DEle conversazioni telefoniche n. 9470 e 9509 DEl'8 gennaio 2016 e da quelle ambientali n. 2842 e 2844 dalle quali emergeva che il GR risultava avere acquistato lo stupefacente da destinare a terzi. La Corte territoriale ha respinto le censure mosse dalla difesa DE GR ritenendo non necessaria la rinnovazione istruttoria richiesta quanto al capo Y) poiché il Collegio, in sentenza, dava atto di aver proceduto in camera di consiglio all'ascolto DEla conversazione in cui si percepiva la frase PP "con le lenti", espressione questa che era riportata nell'informativa acquisita con il consenso DEle parti e non, invece, nella trascrizione operata dal perito trascrittore. Quanto al capo A3) la Corte territoriale respingeva l'assunto difensivo secondo cui l'assoluzione in separato giudizio di RA avrebbe dovuto determinare l'assoluzione anche per il GR ritenendo provato che la coppia SE/D'ON avesse comunque rifornito il ricorrente al quale, tuttavia, venivano concesse le circostanze attenuanti generiche in relazione all'epoca di commissione dei reati e al corretto comportamento processuale. 3.3 DI è stato condannato in relazione al capo W) per l'acquisto in concorso con ELLA e D'ON di kg. 1,700 di hashish come risultava dalle captazioni attivate nei confronti di ELLA, condannato con separato giudizio per avere preso parte all'associazione con il ruolo di corriere. DI era, altresì, condannato per il reato di cui al capo AH) laddove gli si contestava la cessione di kg. 3 di hashish consegnati a ELLA il 18 dicembre 2015, anche in sostituzione DEla prima partita di droga ceduta, risultata di scarsa qualità. La Corte territoriale ha confermato il giudizio espresso in punto di responsabilità rispetto ai reati di cui ai capi W) e AH) e respinto i motivi di appello circa la nullità DEla sentenza, per essere la motivazione mutuata dall'informativa, circa l'esatta identificazione DEl'imputato e la riconducibilità allo stesso DEle condotte contestate. Anche in questo caso, tuttavia, la Corte territoriale ha riconosciuto le circostanze 5 attenuanti generiche e rideterminato la pena (anni tre di reclusione ed euro 5.000 di multa). 3.4. Quanto a TO è stata ritenuta provata dal giudice di primo grado la responsabilità in relazione ai reati di cui ai capi AD), AI) e AM). TO, pur non essendo direttamente sottoposto a intercettazioni, veniva registrato nei contatti e negli incontri con SE e D'ON ed emergeva così il suo ruolo di intermediario nelle cessioni di droga di cui ai detti capi di imputazione, ricevendo nelle rispettive occasioni il compenso di 50 euro. E' stato, inoltre, confermato il suo ruolo di mediatore nel passaggio di stupefacente dal venditore all'acquirente, respingendo le censure mosse con l'atto di appello. La rideterminazione DEla pena per effetto DE riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche ha determinato, in capo al TO, la concessione DE beneficio DEla sospensione condizionale DEla pena. 3.5. Le UR era condannato per il reato di cui al capo 3) DEla rubrica relativo alla cessione di sostanza stupefacente DE tipo marijuana alla coppia SE/D'ON. Il riferimento è alle conversazioni captate la notte tra il 29 e il 30 ottobre 2015 finalizzate a organizzare degli incontri, uno dei quali presso l'abitazione di Le UR, aventi come finalità il procacciamento DElo stupefacente. Anche con riferimento all'imputato La UR, la Corte ha respinto l'eccezione di nullità DEla sentenza per "carenza grafica" DEla motivazione oltre che la mancanza di prova DE coinvolgimento DE La UR, richiamando i contatti telefonici intercorsi tra il 20 e il 30 ottobre 2015 aventi ad oggetto la programmazione di incontri oltre che risultati DEle intercettazioni che denotavano l'intervenuto passaggio di droga e di denaro. Anche in questo caso la pena è stata rideterminata per effetto DE riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche. 4. Avverso la sentenza sono stati proposti ricorsi nell'interesse degli imputati sopra indicati. 4.1. Il ricorso proposto nell'interesse di OR SA è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce vizio di motivazione, mancanza, contraddittorietà e illogicità DEla stessa in relazione alla richiesta di esclusione DEla partecipazione al sodalizio criminoso. La SA, compagna DE D'ON, è stata ritenuta partecipe per essersi occupata di occultare il denaro e la droga. Costei, sull'auto DEl'allora compagno 6 era solita parlare di affari riferiti alla vendita DEla droga con taluni imputati. La Corte di appello, ripercorrendo lo schema già DEibato dal giudice di primo grado, ha affermato che la SA avrebbe partecipato al sodalizio sulla scorta di alcune intercettazioni ambientali che, peraltro, sarebbero state fraintese. Poiché nel procedimento in esame, stralcio DE principale a carico DE D'ON, sono confluite centinaia di intercettazioni telefoniche e ambientali in nessuna DEle quali risulta provato l'intervento DEla SA, mai citata da altri coimputati, avrebbe dovuto ricavarsi che la SA si interfacciava esclusivamente con il compagno, subendone passivamente i comandi. La Corte poi afferma che la SA offriva consigli al compagno in merito alle attività logistiche utilizzando un passaggio (pag. 25) in cui si parla di contrabbando di sigarette, che esula dal presente processo e dal quale non può inferirsi la partecipazione DEla donna al sodalizio criminoso. Ancora la Corte territoriale evoca l'intercettazione n. 3358 allorquando SE parlava di un regalo in denaro da fare alla SA e D'ON rispondeva di non preoccuparsi che la donna "viveva appresso" a lui. Non si è considerato che la SA conviveva in casa propria con il D'ON il quale usava l'abitazione in libertà, fatto questo che si è ritorto contro di lei. La Corte non fornisce prove concrete da cui desumere la coscienza e volontà DEla SA di porsi al servizio DEl'associazione. Si sostiene che la condotta posta in essere dalla SA mirasse alla crescita personale ed economica DE compagno, pur inserito in ambienti malavitosi piuttosto che al supporto sinergico e fattuale al programma criminoso di una associazione dedita al narcotraffico. 4.2. E' stato proposto ricorso nell'interesse di GR US articolando tre motivi. 4.2.1. ON il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudizio di responsabilità espresso quanto al capo Y) è fondato sull'uso illegittimo DEle conversazioni compendiate nell'informativa di P.G. acquisita al fascicolo DE dibattimento benché DEla stessa fosse consentita la lettura solo nella parte descrittiva. La difesa aveva chiesto la rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale contestando il ricorso DE Tribunale all'uso DEla fonia quale prova per individuare il ricorrente in quel PP che concorre nel conteggio DE denaro a bordo DEl'auto in uso a SE e D'ON. LA Corte territoriale nel rigettare il motivo si sarebbe limitata a richiamare la sentenza n. 46566/2017 DEla Suprema Corte e a ridurre la doglianza 7 difensiva alla mera critica DEla utilizzabilità dei supporti quale prova, a discapito DEla perizia trascrittiva. La Corte sarebbe incorsa nel medesimo errore metodologico in cui è incappato il Tribunale, ritenendo la valenza probatoria dei supporti contenenti conversazioni intercettate e ritenendo legittimo l'ascolto DEle stesse senza considerare che la prova deve formarsi nel contraddittorio DEle parti. Un ulteriore vulnus motivazionale è rappresentato dalla mancata indicazione degli strumenti tecnici usati per l'ascolto. ELintero materiale intercettivo, costituito da centinaia di conversazioni telefoniche e ambientali di cui è stata disposta la trascrizione solo per il passaggio che riguarda l'individuazione DE ricorrente, si è reso necessario il riascolto che avrebbe dovuto essere disposto in udienza, ricorrendo a mezzi adeguati o affidando a un perito, un ulteriore incarico di trascrizione. 4.2.2. ON il secondo motivo la difesa si duole DEl'apparente motivazione posta a fondamento DE giudizio di responsabilità espresso con riferimento al reato di cui al capo AJ) Si lamenta, innanzitutto, la violazione DEl'art. 521 cod. proc. pen. in quanto a GR era stato contestato l'acquisto da SE e D'ON di una quantità imprecisata di stupefacente DE tipo marijuana che questi ultimi avrebbero a loro volta acquistato dal coimputato RA. Nel corso DEle indagini non è stato possibile accertare l'esistenza e la disponibilità DElo stupefacente né da parte DE RA né da parte di SE e D'ON, eccezion fatta per un campione;
né dalle immagini è stato possibile documentare uno scambio tra questi ultimi e l'odierno ricorrente. Tutto ciò va rapportato alla sentenza irrevocabile di assoluzione DEl'imputato RA è stato assolto, sul presupposto che mancasse la prova non solo DEla cessione DEla droga a SE e D'ON ma anche la disponibilità DEla stessa da parte DE RA. La sentenza rappresenta un accertamento DE fatto da cui non si può prescindere e tanto il Tribunale quanto la Corte, errando, hanno valutato come irrilevante sia l'effettiva disponibilità da parte DE primo fornitore sia l'individuazione DElo stesso perché senza sostanza non ci poteva essere trattativa. Detta doglianza non ha trovato risposta. Entrambi i giudicanti hanno ritenuto provata l'astratta ipotesi accusatoria nella modalità DEl'accordo sull'acquisto, piuttosto che nella consegna effettiva come contestato nel capo di impugnazione. Dalla conversazione riportata non si ricava neppure che l'accordo tra le parti si sia perfezionato in quanto al contatto è seguito non un appuntamento ma un preallarme al 8 RA come mera eventualità. In concreto manca la prova che il campione sia stato mostrato e apprezzato dal GR. 4.2.3. ON il terzo motivo si contesta il trattamento sanzionatorio anche in ragione DEl'aumento di pena apportato per la continuazione tra i reati. 4.3.E' stato proposto ricorso nell'interesse di TO affidandolo a cinque motivi. 4.3.1. ON il primo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo AD), avente ad oggetto la cessione di un chilogrammo di hashish suddiviso in due panetti. Si contestava a TO di avere svolto un ruolo di intermediazione nella cessione di un chilogrammo di hashish mettendo a disposizione la propria officina. La Corte non indica in che cosa sia consistita la partecipazione DE TO né spiega da cosa derivi la sua consapevolezza o, ancora, la causale DEla elargizione di 50 euro senza specificazione alcuna. TO, come risulta dalla informativa era dipendente e non titolare DEl'officina, dunque, non si comprende come potesse mettere la struttura a disposizione dato che, tra l'altro, in sentenza viene indicato un bar quale luogo di scambio. Ripercorrendo la frase intercettata tra SE e D'onofrio, in cui si afferma "gli ho dato 50 euro a PP, gli ho detto PP stanno 100 euro di guadagno, te li stiamo dando a te lo sai perché? Siccome sei un compagno, ti stai mettendo a disposizione" si rileva l'inverosimiglianza DEl'affermazione secondo cui un chilogrammo di hashish consenta il guadagno di soli cento euro. E', dunque, probabile che la frase si riferisse all'attività di meccanico svolta dal ricorrente. Non è dato sapere chi fosse l'acquirente né è certo che TO abbia ricevuto tale somma di denaro men che meno che la persona che TO stava per presentare avesse intenzione di acquistare droga. 4.3.2. ON il secondo motivo si contesta la mancanza e contraddittorietà DEla motivazione quanto alla responsabilità penale DEl'imputato in relazione al reato di cui al capo AI). La condanna si fonda sulla intercettazione di una conversazione registrata il 19.12.2015 nella quale il TO invita il SE a prendere un caffè e subito dopo D'ON contatta tale ES riferendogli "il tipo di sostanza". Dopo l'incontro sarebbe giunto l'imputato il quale avrebbe ricevuto l'importo di 50 euro. A fronte DE motivo di appello proposto, il giudice ha omesso di fornire una motivazione logica e coerente con quanto accertato. Si evidenzia che SE e D'ON parlavano liberamente con l'acquirente, 9 identificato nel CA e davano l'impressione di conoscersi. Non vi era, dunque, alcuna necessità di intermediari. TO non era presente allo scambio ma giungeva dopo che CA si era allontanato. La conversazione con il TO riguarda la riparazione DEl'auto di un tale IZ che non aveva ancora pagato la cifra pattuita per la riparazione DEl'auto tanto che SE lo contattava dicendogli che l'auto era pronta. Poiché SE diceva a TO che "non stanno facendo niente" e "non è neppure il nostro" non è improbabile che i cinquanta euro costituiscano una parte DE denaro che IZ avrebbe dovuto dare al meccanico. 4.3.3. ON il terzo motivo si deducono vizi di motivazione con riferimento al giudizio espresso in relazione al capo AM). Anche in questo caso la motivazione è fondata solo sulla consegna a TO di 50 euro Ancora una volta non si comprende il motivo per il quale il ricorrente avrebbe dovuto fare da intermediario tra SE e D'ON e il CA che conoscevano e che nei messaggi inviatigli, D'ON chiama "amore". Evidenzia la difesa che CA è stato assolto dalla Corte di appello di Napoli dal reato in questione sul presupposto che non sarebbe emerso il quantitativo di stupefacente acquistato il che non consente di escludere che la droga fosse destinata all'uso personale. Non si comprende, secondo la difesa il motivo per il quale la somma di 50 euro non possa essere imputato a titolo di acconto alla riparazione DEl'auto Mercedes DE SE, per un totale di 600 euro, dato che come riferito dal mar.11o Menale detta auto era stata ferma in riparazione. 4.3.4 ON il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nell'ipotesi di cui al comma 5 DEl'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Non si comprende da cosa TO avrebbe dovuto ricavare la consapevolezza che i coimputati SE e D'ON avessero un'ampia disponibilità di sostanze stupefacenti. Quanto al ritenuto ruolo non marginale rivestito nelle vicende TO è evidente che costui non aveva alcun potere decisionale, non svolgeva alcuna attività rilevante, non presenziava agli scambi né parlava DEla commercializzazione. La sentenza è contraddittoria laddove per un verso descrive il ruolo marginale di un intermediario che riceve 50 euro e poi lo considera elemento di rilievo, senza il quale l'affare non si sarebbe concluso. 4.3.5. ON il quinto motivo si deduce la violazione DEl'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione DEla legge penale e vizio di motivazione. La Corte pur concedendo le circostanze attenuanti generiche ha irrogato una pena sproporzionata al fatto senza motivare 1 0 fatta eccezione per il riferimento alla "gravità DEla condotta, tenuto conto DE fatto che il TO svolgeva regolare attività lavorativa": 4.4. E' stato proposto ricorso nell'interesse di CO Le UR articolando un unico motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento DEl'ipotesi attenuata di cui al comma 5 DEl'art. 73 d.P.R. n. 309/90 richiamando giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che ai fini DEl'accertamento DE fatto di lieve entità il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma in una valutazione globale e unitaria dei diversi indicatori DEla lieve entità DE fatto. Nel caso in esame non vi è prova né DEla quantità né DE principio attivo;
si tratterebbe solo di marijuana;
non vi sono stati sequestri. I giudici di secondo grado fanno solo riferimento a contatti telefonici tra l'imputato e il coimputato DEl'LA registrati il 20 e il 30 ottobre 2015 e ad una intercettazione DE 5 novembre 2015 in cui il SE e il D'ON parlavano di un tale OS che si accompagnava a Cristiano il quale era andato a riscuotere i soldi DEl'erba e nel corso DEla quale non si specifica mai l'eventuale dato quantitativo DEla droga. 4.5. E' stato proposto ricorso nell'interesse di DI UE affidandolo a cinque motivi di ricorso. 5.4.1 ON il primo si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione. Secondo la difesa la Corte ha obliterato le plurime emergenze probatorie da cui emergeva l'estraneità DE DI nelle vicende di narcotraffico oggetto DE processo. La Corte che pure avrebbe potuto integrare la motivazione di primo grado DEla quale era stata eccepita la nullità DEla motivazione, a tanto non ha provveduto, limitandosi ad affermare che la sentenza di primo grado si fonda sugli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale e su quelli acquisiti con il consenso DEle parti, senza dare conto di quali fossero. Vi è, inoltre, un travisamento DEle prove nella parte in cui la Corte territoriale afferma che si era proceduto a una perizia fonica, mai compiuta. La Corte confonde la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero con la perizia di cui all'art. 220 cod. proc. pen. 4.5.2. ON il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui, a fronte DEle censure mosse con l'atto di appello con le quali si lamentava che il Tribunale non avesse indicato gli argomenti dotati di efficacia persuasiva che lo avevano condotto ad affermare la responsabilità DEl'imputato, in relazione ai reati di cui ai capi W) e AH), 11 benché assolto tanto dai reato associativo di cui al capo A) quanto dai reati satellite di cui ai capi C) e G) per non essere stato provato che la voce intercettata al momento DEle cessioni fosse la sua. La Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado ritenendo l'identificazione DEl'imputato dimostrata dalla "perizia fonica" oltre che dal fatto che prima DEla consegna DE 18 novembre il ELLA contattava ripetutamente l'utenza intestata alla Società Cooperativa AN senza ricevere risposta, società per la quale prestava attività lavorativa DI. Il ragionamento DEla Corte territoriale muove dalla premessa che ELLA contatta a novembre 2015, il giorno prima DEla cessione, l'utenza intestata alla soc. coop. AN e non riceve risposta;
ad aprile 2016 ELLA contatta tale utenza per l'acquisto di materiale edile;
sull'utenza, ad aprile risponde DI e la conversazione tra i due sarebbe confidenziale. Da tali premesse la Corte ha dedotto che DI era presente al momento DEla cessione DElo stupefacente DE 28/30 novembre 2015. Inoltre non può inferirsi dalla telefonata avvenuta che DI fosse l'esclusivo utilizzatore DEl'utenza intestata alla cooperativa e dunque nel novembre 2015. Né la Corte spiega le ragioni per le quali ELAcqua con quella telefonata intendesse contattare proprio UE DI e non il fratello AV con il quale erano stati registrati tentativi di contatto oltre che l'invio di sms. Le conversazioni captate depongono al contrario nel senso che gli episodi di cessione coinvolgono solo il fratello DE ricorrente. 4.5.3 ON il terzo motivo si deduce violazione di legge e il travisamento DEle prove. La Corte territoriale non ha preso in esame gli argomenti difensivi con i quali era stato dedotto che le emergenze acquisite consentivano di ritenere provato il coinvolgimento DE solo AV DI come si ricavava dalle intercettazioni riportate a pag. 8 DE ricorso. E' tra l'altro emersa la prova DEla presenza di un altro fratello più grande, AT, gravato da precedenti specifici che, all'atto DEl'esecuzione DEla ordinanza cautelare è stato trovato in possesso di stupefacente DElo stesso tipo di quello per il quale si è proceduto laddove la Corte ha ricavato il coinvolgimento DE "fratello più grande" dal fatto che DI AV ha un fratellastro di nome UE, destinatario DEle precedenti forniture DE 20 e DE 26 ottobre 2015, come si legge nell'informativa. Eppure DI UE è stato assolto non solo dal reato associativo ma anche dai reati contestati ai capi C) e G). Inoltre è emerso il coinvolgimento di altri soggetti che risiedono nella zona di Frosinone e uno di questi abita in una zona in cui 12 si trova la cella agganciata dal cellulare di ELLA al momento in cui avvenivano le cessioni. La Corte territoriale, oltre a non confrontarsi con una serie di elementi che costituivano prove decisive a sostegno DEl'atto di appello ha fondato la propria pronuncia di condanna su dati probatori che il Tribunale non aveva esaminato e cioè: a) l'interlocutore anonimo DEle conversazioni nn. 5563 e 5564 sarebbe stato DI UE;
2) che prima DEla consegna DElo stupefacente DE 18.11.2015 ELLA avrebbe contattato l'utenza intestata alla soc. coop. AN senza ricevere risposta;
3) che DI prestava attività lavorativa presso la detta società; 4) che DEl'LA, ad aprile 2016, contattava UE DI sull'utenza intestata alla società cooperativa;
5) che nella conversazione n. 565 si fa riferimento ad un "fratello più grande" che deve identificarsi nell'odierno ricorrente. Si tratta di un travisamento DEle emergenze processuali laddove si assume che l'imputato sarebbe stato identificato in maniera certa. Le conversazioni nn. 5563 e 55694 afferivano all'acquisto di pannelli coibentati, merce venduta dalla cooperativa AN come confermato dal m.11o Ametrano. Tutti i contatti telefonici sono intercorsi tra ELLA e DI AV e mai con UE né è stato accertato che costui fosse l'esclusivo utilizzatore DEl'utenza intestata alla cooperativa AN. Inoltre il consulente tecnico DEla difesa aveva appurato che la voce anonima DEle conversazioni di cui ai progr.5563 e 5594 presentava DEle affinità timbriche alla voce DE DI ma era "distante" dalla stessa motivo per cui concludeva che non poteva a costui essere ricondotta. Quanto al capo AH) deduce la difesa che anche in questo caso, ELaquila contattava prima IA e lo richiamava anche dopo l'episodio di cessione. Ciò avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad escludere il coinvolgimento DE ricorrente. 4.5.4. ON il quarto motivo si osserva che è stato accertato che la droga ceduta il 28 novembre 2015 era di pessima qualità, tanto che veniva restituita. Da ciò doveva discendere che non vi era prova DEl'efficacia drogante DEla stessa. Nonostante ciò i giudici di merito hanno ritenuto di condannare l'imputato pur in assenza DE rinvenimento DEla droga e DEla possibilità di valutarne l'efficacia drogante. 4.5.5. ON il quinto motivo si contesta la motivazione posta a fondamento DE rigetto DEla richiesta volta a inquadrare il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. n. 309/90. 5. All'udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe. 1 :3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va innanzitutto rilevato che la sentenza di appello oggetto dei ricorsi in relazione alla affermazione DEla responsabilità degli imputati costituisce una c.d. doppia conforme DEla decisione di primo grado con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro DE richiamo da parte DEla sentenza d'appello a quella DE Gup, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione DEle prove (Sezione 2, n. 6560 DE 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2. Questa Corte ha affermato che deve essere esclusa la sussistenza DE vizio di travisamento DEla prova che, come è noto, non solo richiede che vengano specificamente e puntualmente indicati gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà DEla motivazione, rispetto ad essi sia immediatamente apprezzabile, a nulla rilevando eventuali minime incongruenze (Sez. 3 n. 18521 DE 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6 n. 25255 DE 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 — 01) e che richiede che gli argomenti spesi dalla difesa siano dotati di una capacità dimostrativa che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno incompatibilità tali da vanificarlo sotto il profilo logico motivazionale. Il controllo demandato a questa Corte, per sua natura è destinato a tradursi in una valutazione di carattere unitario e globale sulla esistenza DEla motivazione e sulla permanenza DEla "resistenza" logica DE ragionamento DE giudice. Rimane, infatti, preclusa al giudice di legittimità, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti, preferiti rispetto a quello adottati dai giudici di merito, perché magari ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. 3. I ricorsi sono inammissibili. 4. Va preliminarmente rilevato che i reati per i quali si è proceduto non risultavano prescritti al momento DEla decisione poiché, come si ricava dalla stessa sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, deve 14 tenersi conto DE periodo di sospensione DEla prescrizione in primo grado pari a mesi sette e giorni dieci in primo grado e sessanta nel giudizio di appello. 5. La Corte territoriale ha esaminato le convergenti risultanze istruttorie condividendo, per la parte che qui rileva, l'apprezzamento già operato dal Tribunale e confutando le obiezioni difensive. La sentenza impugnata ha identificato l'esistenza di una associazione dedita al narcotraffico confermata, peraltro, dalla sentenza definitiva pronunciata nei confronti dei coimputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, in grado di procurarsi ingenti quantitativi di droga attraverso diversi canali di approvvigionamento con una stabile organizzazione per lo smercio DEle partite di droga acquistata, con base a Marano di Napoli facente capo a AN D'ON e ES SE, operante anche nella zona DE frosinate. Le prove sono costituite soprattutto dalle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui è stata offerta una dettagliata e puntuale ricostruzione. Sul fondamento di responsabilità preme ricordare che, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento DEle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie (Sez. 2, n. 19712 DE 06/02/2015, Rv. 263544; Sez. 4, n. 48008 DE 18/11/2009, Rv. 245738; Sez. 4, n. 20129 DE 25/06/2020, Rv. 279251), quali, come avvenuto nel caso di specie, le intercettazioni. Sul punto va ricordato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità ed irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 DE 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 DE 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). I rilievi formulati nei ricorsi non sono idonei a disarticolare i dati oggettivi che si ricavano dai ragionamenti esplicativi resi dal Tribunale prima e dalla Corte di merito poi, da leggersi unitariamente a fronte DE fatto che si versa quanto agli odierni imputati in ipotesi di c.d. doppia conforme e che si risolvono in non consentite censure in fatto alle quali è 15 stata data risposta congrua, oltre che nella rilettura di passaggi di conversazioni intercorse tra i protagonisti DEle vicende passate in rassegna. Sovente i motivi di ricorso si risolvono in una analisi atomistica di questioni di merito, che rimangono precluse dinanzi a questa Corte di legittimità che non risultano idonee a disarticolare i passaggi logico argomentativi attraverso i quali si snodano le sentenze di merito. 4.11 ricorso proposto nell'interesse DEla SA è manifestamente infondato. ONtrariamente a quanto assume la difesa, la ricorrente non è stata ritenuta intranea all'associazione solo in quanto compagna DE D'ON ma perché, dal compendio intercettivo, è emersa una piena condivisione dei traffici illeciti di costui, DEle scelte strategiche oltre che DEla risoluzione dei problemi via via sorti, in sede esecutiva. Il Tribunale prima e la Corte poi hanno messo in evidenza che la SA non solo era disponibile a detenere all'interno DEl'abitazione ben 49 chilogrammi di sostanza stupefacente ma era custode DE denaro (si pensi al richiamo operato ai 4.500 euro rinvenuti in occasione DEla perquisizione che ha condotto al suo arresto) e ad occuparsi DEle annotazioni "contabili", come si ricavava dalle annotazioni sulla agenda di sua proprietà. Già il primo giudice, passando in rassegna le conversazioni intercettate ha ricostruito anche l'episodio in cui ELLA, senza che la ricorrente venisse prima avvisata, veniva mandato dal D'ON a consegnarle DE denaro mettendo così in luce, peraltro, come la SA non solo nella circostanza avesse piena consapevolezza DEl'attività illecita svolta dal compagno, insieme a SE, ma anche DE SE stesso oltre che di ELLA il quale spiegava alla donna le ragioni per le quali quel denaro era meno di quanto avrebbe dovuto essere dato che alcune persone "lo avevano lasciato appeso". Nell'occasione la SA si confrontava anche con SE ed era pronta a intervenire fornendo il proprio contributo allorquando il D'ON la informava DEla necessità di dovere occultare l'autovettura carica di stupefacente. Il ricorso con tutto questo non si confronta limitandosi a muovere censure che sono reiterative dei motivi proposti con l'atto di gravame, motivatamente respinti dalla Corte territoriale che, peraltro, attengono al merito DEla vicenda senza che alcuno degli argomenti proposti scalfisca l'oggettività degli apporti forniti alla consorteria criminale oltre che alla 16 consapevolezza di contribuire con gli stessi al mantenimento DEla associazione. A tale proposito va rammentato che il reato di partecipazione alla associazione dedita al narcotraffico è reato a forma libera che può assumere contenuti variabili ed è sufficiente qualsiasi condotta, idonea ad arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico, purché caratterizzata, come nel caso in esame dalla apprezzabilità e dalla concretezza per l'esistenza o per il rafforzamento DEl'associazione (Sez. 4, n. 28167 DE 16/06/2021, Rv. 281736; Sez. 3, n. 35975 DE 26/05/2021, Rv. 282139). A fronte DEla motivazione posta dalla Corte distrettuale, confermativa DEla sentenza di primo grado, quanto alla adesione DEla ricorrente al sodalizio, la tesi proposta non offre una prospettiva idonea a sovvertire il giudizio espresso né la dimostrazione di una evidenza, "travisata" dai giudici di secondo grado, dotata di univoca e immediata valenza esplicativa e, comunque, tale da disarticolare l'impianto motivazionale posto a fondamento DE giudizio espresso. 5. Del pari inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di US GR. 5.1. ON riferimento al primo motivo, la Corte, con motivazione adeguata al dettato normativo, non manifestamente illogica e aderente ai principi giurisprudenziali in subiecta materia ha rilevato che la prova non è costituita dalle trascrizioni che altro non sono che la trasposizione grafica DE contenuto DEle bobine oltre che dai verbali. Non è, dunque, precluso il loro utilizzo indipendentemente dalla trascrizione procedendo all'ascolto diretto o disponendo, ove lo si ritenga assolutamente necessario - il che non è avvenuto nel caso di specie - disponendo una perizia. Nè d'altra parte è consentito alla parte di dedurre l'inutilizzabilità DEle intercettazioni non accompagnando l'argomento relativo alla difformità tra il contenuto DEle intercettazioni e il contenuto trascritto (Sez. 6 n. 13213 DE 15/03/2016, Giorgini, non massinnata) Questa Corte, in proposito, ha avuto modo di affermare che la trascrizione DEle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e l'attività trascrittiva è attinente ad un mezzo di ricerca DEla prova e non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata DEla prova stessa;
pertanto, il rinvio DEl'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. all'osservanza 17 DEle forme, dei modi e DEle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione DEle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Ne consegue che non può essere sollevato un problema di utilizzabilità DEle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto DEle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate (Sez. 1 n. 7342 DE 06/02/2007, Mangone, Rv. 236361; Sez. 5, n. 47270 DE 15/07/2019, Rv. 277649 -01 che prevede l'utilizzo dei brogliacci DEla polizia senza che questo determini l'inutilizzabilità DEle conversazioni valorizzate nel provvedimento giudiziario). Di recente, inoltre, è stato ribadito che in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni è sempre consentito al giudice l'ascolto in camera di consiglio DEle registrazioni ritualmente acquisite e trascritte, contenute su supporti analogici o digitali e l'utilizzo ai fini DEla decisione dei risultati DEl'ascolto medesimo, anche a seguito DE rigetto DEla richiesta DEla difesa di audizione dei nastri in dibattimento, non essendo ravvisabile alcuna violazione DE diritto al contraddittorio (Sez. 2, n. 37089 DE 17/03/2023, Procopio, Rv. 284795). In—ossequio ai principi sopra riportati la Corte territoriale ha proceduto all'ascolto diretto DEla "fonia" dando atto che si evinceva "chiaramente" il riferimento a "PP con le lenti". D'altra parte, a ben vedere, la difesa, nel lamentarsi DEl'ascolto diretto avvenuto in camera di consiglio, non mette in luce alcun elemento dal quale dovrebbe trarsi che la Corte non avrebbe ricostruito l'episodio nel modo corretto quanto alla interpretazione DEl'ascolto. Per converso le sentenze di merito ricostruiscono in maniera logica l'episodio in questione facendo espresso richiamo alle emergenze intercettive dalle quali si evinceva che il cessionario DEla droga era "PP con le lenti" il quale veniva definito "il numero uno sopra a questo fatto, sopra all'erba", Veniva messo peraltro in evidenza come i contatti con GR fossero avvenuti tramite un telefono intestato a un cittadino pakistano, che veniva trovato in possesso DE ricorrente in occasione DE suo arresto. un numero di telefono intestato a un cittadino pakistano che veniva trovato in possesso DE ricorrente in occasione DE suo arresto. 5.2. E' parimenti inammissibile il secondo motivo con cui si deduce la violazione DEl'art. 521 cod. proc. pen senza, tuttavia, tenere conto dei principi consolidati che sul punto questa Corte di legittimità ha enunciato secondo cui l'indagine volta ad accertare la violazione DE 18 suddetto principio non può risolversi in un mero confronto letterale tra la contestazione e la sentenza poiché la violazione non sussiste allorquando l'imputato, attraverso l'iter DE processo, non si sia trovato nella condizione di difendersi in relazione all'oggetto DEla imputazione (Sez. U. n. 31617 DE 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438). Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte è stato ripetutamente affermato che per aversi mutamento DE fatto è necessaria una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, DEla fattispcie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge sicché si configuri una incertezza sull'oggetto DEl'imputazione da cui derivi un reale pregiudizio dei diritti di difesa. E' stato affermato che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi, sicché il mutamento, ritenuto in sentenza, DE dato qualitativo e quantitativo DEla sostanza stupefacente oggetto di contestazione, a fronte DEl'identità DE nucleo essenziale DEla condotta (nella specie, trasporto di ovuli di sostanza stupefacente occultati nell'intestino dall'imputato) non viola il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa DEl'imputato, ove lo stesso non ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine» (Sez. 3 n. 7146 DE 04/02/2021, Rv. 281477 - 01) . Diversamente, quando la descrizione DE fatto rispetto al quale l'imputato si trovi in rapporto di incompatibilità, eterogeneità ed eccentricità rispetto alla originaria accusa, poiché in tal caso, pur avendo avuto accesso al materiale processuale utilizzabile, la sua difesa risulta essersi concentrata sul fatto come descritto nel capo d'imputazione che costituisce specifica rappresentazione DEla condotta che gli viene addebitata (Sez. 1, n. 28877 DE 04/06/2013, Col Rv. 256785). Nel caso in esame nelle sentenze conformi, avuto riguardo alla ampia e argomentata ricostruzione DEla vicenda che ha riguardato l'imputato, non si ravvisa il vizio dedotto come pure compiutamente è stata motivata la irrilevanza DEla assoluzione DE coimputato RA in procedimento separato. A ben vedere dalla formulazione DE capo Aj) a GR era stato contestato l'acquisto di marijuana da SE e da D'onofrio, mentre RA veniva individuato come colui che a costoro l'aveva in precedenza ceduta. 19 Come già evidenziato dal giudice di prime cure, dal materiale intercettivo nel primo caso si sarebbe evinta la cessione di una ingente quantità di hashish DE peso di venti chilogrammi a fronte di 14.850 euro intercorsa tra D'ON e SE e SS LU, in occasione DEla quale interveniva, sia pure nelle battute finali il GR per conto di un soggetto rimasto non identificato. Nel secondo caso, in maniera fortuita SE e D'ON ottenevano la possibilità di commercializzare una partita di marijuana di ottima qualità denominata "green passion" che decidevano di offrire a GR che avrebbe potuto "fiutare" l'affare, come effettivamente avveniva. In proposito esaminando le conversazioni la Corte territoriale ha rappresentato la soddisfazione DE duo D'ON e SE dopo l'incontro con il GR con il campione di marijuana in tasca, a conferma DEl'accordo perfezionato. Non si ravvisa alcun vulnus difensivo dato che la vicenda aveva trovato ampia trattazione nel giudizio di primo grado dove l'imputato aveva potuto muovere le proprie osservazioni, nella sentenza di primo grado avverso le quali l'imputato ha articolato le proprie censure e che deve essere letta in uno alla sentenza impugnata (Sez. 6, n. 422 DE 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380 DE 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204). 5.3 Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il primo giudice ha posto l'accento sulle modalità DEla condotta oltre che sulla gravità DEla stessa rapportata alla quantità di stupefacente (20 chilogrammi di hashish) mettendo in luce la "professionalità e scaltrezza" nell'agire oltre che la capacità di rapportarsi con contesti criminali in maniera seria ed efficace. La Corte ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche e ha preso le mosse dalla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 15 mila di multa, l'ha ridotta a tre anni di reclusione ed euro 10 mila di multa e ha apportato un aumento di mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa. 6. Anche il ricorso proposto nell'interesse di TO è inammissibile. 6.1.Quanto ai primi tre motivi dedotti, non si tiene conto DEl'insegnamento di questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione DE linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione DE 20 giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nel solco DEla dictum DEle Sezioni Unite è stato ripetutamente affermato che costituisce questione di fatto rimessa alla esclusiva competenza DE giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti DEla manifesta illogicità ed irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 DE 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Come pure si è avuta occasione di affermare che il giudice di merito è libero di ritenere, in tema di intercettazioni, che l'espressione adoperata assuma, nel contesto DE dialogo, un significato criptico, specie allorquando non palesi un senso logico nel contesto in cui è usato o quando dall'intero compendio probatorio, determinati termini vengano utilizzati per indicarne altri, anche tenuto conto DE contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 DE 17/05/2016, Folino, Rv. 267650). E' poi il caso di ricordare che tra le condotte illecite descritte dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 rientra anche quella di intermediazione e con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi (Sez. 6 n. 46367 DEl'11/10/2023, S., Rv. 285882). Le sentenze conformi hanno atto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra richiamati offrendo, dalla lettura DE materiale acquisito, un percorso logico giuridico che evidenzia il ruolo di mediatore DE TO, in cambio DEla somma di denaro di 50 euro, ricevuta di volta in volta. La Corte territoriale, replicando ai motivi di appello, ha congruamente ritenuto che i dialoghi captati avessero ad oggetto sostanza stupefacente, a dispetto DEl'allusività dei termini utilizzati e rispetto ai quali, peraltro, non è stata offerta una concreta e seria lettura alternativa. Così, quanto al capo AD) la Corte territoriale argomenta che non si comprende perché si sarebbe dovuto parlare di "roba fetente" per riferirsi alla riparazione di un'auto né perché si sarebbe dovuto "dividere" il guadagno rispetto a lavori di meccanica, peraltro, mai dimostrati attraverso documentazioni che attestino una eventuale riparazione. La Corte di appello, poi, non ha mancato di evidenziare che, contrariamente a quanto assume la difesa, TO arriva durante 21 l'appuntamento procurato con il CA e che nel corso dei dialoghi non si fa mai riferimento alla riparazione di automobili. Che poi il luogo di scambio sia da individuarsi nell'officina o nei pressi DE bar non è circostanza idonea a travolgere l'argomentazione posta a sostegno DE giudizio espresso non foss'altro che dalla conversazione tra SE e D'ON risulta che entrambi erano "passati" all'officina. Analogamente irrilevante è il fatto che TO fosse titolare o dipendente DEla detta officina, circostanza peraltro, meramente allegata ma non dimostrata ON riferimento al capo AI) dai dialoghi si evince il medesimo compenso di 50 euro da corrispondere all'imputato. Nel caso in esame, peraltro, detta somma è stata pure giustificata con il dire che le richieste erano modeste ("non stiamo facendo niente... non è il nostro pure") e non, come pure si intende sostenere con allegazioni meramente labiali, a una somma corrisposta a titolo di corrispettivo per un lavoro meccanico DE TO su un mezzo. E d'altra parte, se TO fosse stato solo un dipendente, come pure in altri passaggi DE ricorso si è sostenuto, non si comprende perché il corrispettivo dovesse essere dato a lui piuttosto che al titolare DEl'officina. ONsiderazioni analoghe a quelle sin qui svolte valgono con riferimento al capo AM) con riferimento alla esclusione DE collegamento tra la consegna di 50 euro a TO e un lavoro meccanico da costui eseguito. La sentenza, tra l'altro, offre una motivazione affatto illogica circa l'assoluzione di CA ES, per la medesima imputazione, in un separato giudizio. 6.2. E' manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso che attiene alla possibilità di riqualificare i reati contestati nella previsione di cui al comma 5 DEl'art. 73 d.P.R. 309/1990. La Corte di appello, con motivazione lineare e coerente con il materiale acquisito ha escluso la possibilità di inquadrare le condotte nell'alveo DEla fattispecie invocata ponendo l'accento non solo sulla reiterazione DEle condotte ma vieppiù DEla consapevolezza DEla DEl'ampia disponibilità di sostanze stupefacenti da parte di SE e D'ON oltre che DE ruolo non propriamente marginale ricoperto dal TO, come pure si tenta di sostenere nel ricorso. 6.3. Generico e come tale inammissibile il quinto motivo di ricorso afferente il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha posto l'accento, con argomenti non manifestamente 22 illogici, sulla gravità DEle condotte poste in essere dal TO, a fronte di una regolare attività lavorativa svolta. 7. Manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di CO Le UR. A fronte di una motivazione chiara e corposa vengono dedotti argomenti in fatto che non scalfiscono le acquisizioni probatorie, sulla scorta DEle quali la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riqualificare il fatto di cui al capo 3) nella previsione di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990, evidenziando l'elevato quantitativo di droga fatto oggetto di commercializzazione che denota l'esistenza di un vasto giro di affari e costituisce sintomo di una attività ben organizzata e non certo occasionale che l'imputato apprestava, al punto da poter rifornire i venditori. La Corte territoriale, inoltre, non ha mancato di descrivere la particolare cura e professionalità nell'organizzazione DEl'attività illecita e il coinvolgimento, nella vicenda in esame di coimputati appartenenti al sodalizio criminoso, che erano soliti movimentare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. 8. Manifestamente infondato è anche il ricorso proposto nell'interesse di DI. 8.1. Quanto al primo motivo non può non rammentarsi che ai fini DE controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa DEla sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quanto, come nel caso in esame, i giudici DE gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli DE primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici DEla prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento DEla decisione (Sez. 3, n. 44418 DE 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). In adesione a tale pacifico principio la Corte di merito ha legittimamente integrato la motivazione DEla sentenza di primo grado, fornendo un'analitica spiegazione relativamente all'identificazione di DI UE e descrivendo accuratamente gli elementi probatori acquisiti a carico DEl'imputato. Né il dato DEla mancanza di valutazione può essere desunto dalla imprecisa indicazione DE "perito" piuttosto che DE "consulente" avuto altresì riguardo alla circostanza la difesa non muove specifiche criticità in merito ad eventuali criticità occorse nella 23 identificazione DE ricorrente con riferimento alle conclusioni cui si è pervenuti con l'elaborato. 8.2. Quanto al secondo e al terzo motivo valgono gli argomenti spesi al punto 6.2. sui limiti alla possibilità di censurare le intercettazioni in questa sede. A tale proposito la motivazione posta con riferimento ai capi W) e AH) da pag. 30 e ss si presenta non manifestamente illogica e immune dalle censure mosse. Questa Corte ha più volte ribadito che fuoriesce dal perimetro operativo di legittimità il controllo tra la prova e la decisione poiché esso si sostanzia nel solo accertamento DEla congruità e coerenza DEl'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso DE processo e non al suo contenuto valutativo. La Corte ha evidenziato, al netto DEla identificazione DEl'imputato mediante la consulenza fonica, la telefonata che prima DEla consegna DElo stupefacente DE 18 novembre 2015; il ELLA contattava ripetutamente l'utenza n. 3710172613 intestata alla società cooperativa AN, non ricevendo risposta evidenziando che si tratta proprio DEla società presso la quale prestava attività lavorativa IO UE con il quale ELLA intrattiene contattandolo sempre su una utenza in uso alla società, con tono confidenziale, nel mese di aprile 2016. Alcune conversazioni aventi ad oggetto forniture di materiale edile. La Corte, contrariamente a quanto assume la difesa, ha anche affrontato l'argomento "DEl'altro fratello DE DI", oltre AV coinvolto nell'indagine e Manuel, all'epoca tredicenne, a nome AT ritenendolo DE tutto rilevante avuto riguardo alla identificazione ritenuta certa DElo stesso. 8.3. Il quarto motivo non è consentito poiché si tratta di motivo non dedotto nell'atto di appello. Sul punto, questa Corte ha affermato che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivo di gravame dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto DEla decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione DE giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 DE 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 DE 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 8.4. Il quinto motivo non si confronta con l'apparato argomentativo posto dalla sentenza impugnata a fondamento DEla esclusione DEla ricorrenza, nel caso in esame, DEla fattispecie di cui al quinto comma 24 La ON iera est. Il Presi i ente v() RI FA RE ES DEl'art. 73 d.P.R. 309/1990 che fa riferimento ai quantitativi di droga trattati, alla reiterazione DEle condotte, ai rapporti con i fornitori, elementi questi, tutti ritenuti indicativi DEla non occasionalità DEl'attività illecita oltre che DEla capacità organizzativa dimostrata. 9. Alla inammissibilità segue la condanna degli imputati al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila ciascuno in favore DEla Cassa DEle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità dei rispettivi ricorsi (cfr. Corte cost. n. 186 DE 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila ciascuno in favore DEla Cassa DEle ammende. Deciso il 14 marzo 2025 •