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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4218 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, c.f. , e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , entrambi Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Mimì Cassano e con domicilio in Castellaneta (TA) alla via Ospedale n. 70, presso il difensore avv. Mimì Cassano;
pec:
Email_1 parti attrici opponenti CONTRO
, quale rappresentante di Controparte_1 quale mandataria di Controparte_2 [...]
c.f. , con il patrocinio dell'avv. Matteo Rignanese e CP_3 P.IVA_1 con domicilio in Foggia alla via A. Salandra n. 1, presso il difensore avv. Matteo Rignanese;
pec: Email_2 parte convenuta opposta
già con il patrocinio Controparte_4 Controparte_5 dell'avv. Marcello Moramarco e con domicilio in Taranto alla via Ciro Giovinazzi n. 5, presso il difensore avv. Marcello Moramarco;
pec:
Email_3 parte convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
1 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto con cui per il tramite CP_3 della , ha intimato loro il pagamento della somma Controparte_2 di € 46.740,66, oltre interessi convenzionali di mora;
somma pretesa a saldo di un contratto di mutuo fondiario stipulato tra gli attori e la CP_5 CP
(poi divenuta oggi , originaria titolare del CP_5 Controparte_7 credito poi ceduto alla . CP_3
In particolare, gli opponenti hanno dedotto:
- che erano debitori nei confronti della dell'importo di € CP_8
63.652,49 in virtù del contratto di mutuo sopracitato e che il solo era, altresì, debitore, quale titolare Parte_1 dell'impresa EL, dell'ulteriore somma di € 20.360,45;
- che, in data 11.02.2016, era stato raggiunto un accordo con l'avv. Marcello Moramarco, legale della per effetto del quale CP_8
avrebbe dovuto dilazionare l'importo di € Parte_1
84.012,84 con il pagamento di una prima rata di € 4.000,00 in data 27.02.2016 e di successive rate mensili di € 700,00, con decorrenza dal 31.03.2016, fino alla completa estinzione del debito;
- che in virtù di detto accordo avevano versato a la CP_8 complessiva somma di € 34.100,00 fino alla rata in scadenza nel mese di settembre del 2019;
- che, dopo aver ricevuto una lettera con cui Controparte_2 gli richiedeva il pagamento della somma di € 51.640,66 in
[...] relazione alla sola posizione debitoria rinveniente dal mutuo, avevano deciso di sospendere i pagamenti per via della confusione venutasi a creare;
- che ne era seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti, nel corso del quale gli aveva comunicato che, a causa della CP_1 irregolarità dei pagamenti, l'accordo transattivo stipulato con la cedente doveva intendersi risolto e che l'importo del CP_5 credito, per la posizione relativa al mutuo, ammontava ad € 40.173,48;
- che anche la società , ovvero per CP_9 CP_10 conto di Hoist Finance, aveva avanzato delle richieste di pagamento in relazione alla posizione debitoria della GIMEL Controparte_11
;
[...]
- che aveva affidato la gestione della pratica alla Dott.ssa CP_1
la quale gli aveva riferito, su indicazione di Persona_1 CP_5 che i versamenti effettuati in esecuzione dell'accordo transattivo erano stati imputati prima alla posizione EL e poi a quella legata al mutuo
2 per cui è causa;
- che, nel corso della corrispondenza intrattenuta, sempre la Dott.ssa Pers gli aveva riferito che l'importo del credito ceduto era pari ad € 51.640,66, comprensivo di interessi, e che, tenuto conto dei pagamenti effettuati, l'esposizione debitoria si era ridotta a complessivi € 40.176,83;
- che, in ragione dei versamenti effettuati nei confronti di CP_5 ammontanti ad € 34.100,00, l'esposizione debitoria residua sarebbe al più pari ad € 29.559,49. Muovendo da tali premesse, hanno eccepito:
- la nullità, per indeterminatezza, dell'atto di precetto, in quanto: non sono indicate con precisione le somme dovute;
non viene precisato se gli interessi da corrispondere decorrano dal 20.07.2019, come indicato in parte motiva, o dal 20.07.2018, come invece precisato nell'intimazione; non è chiarito su quale somma debbano calcolarsi tali interessi, né, infine, quale sia il soggetto destinatario dei pagamenti;
- che il credito per cui è causa non poteva essere oggetto di cessione perché non costituiva un “credito in sofferenza”, essendo pienamente efficace l'atto di transazione in ragione della regolarità dei pagamenti in corso. Gli opponenti hanno citato in giudizio anche la perché chiarisse le CP_5 modalità di imputazione delle somme incassate in virtù del suddetto accordo transattivo, e li tenesse indenni dalle somme da essa incassate ed eventualmente non conteggiate in sede di cessione del credito, sia a CP_3 che a . CP_9
Pertanto, hanno precisato le proprie conclusioni nei seguenti termini:
“1) dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla narrativa, nullo stante la sua indeterminatezza, inefficace e/o, comunque, improduttivo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) in subordine, ridurre, stante le deduzioni di cui alla narrativa che precede, le somme pretese a quelle che saranno ritenute di giustizia;
3) condannare (già , in persona del legale Controparte_7 CP_5 rappresentante pro tempore, a tenere indenni gli attori da ogni e qualsiasi pretesa e/o pagamento gli stessi fossero tenuti a versare alla ovvero a chi per essa, per CP_3 la parte non conteggiata di € 34100,00;
4) condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore e procuratore anticipatario Avv. Mimì Cassano”.
3 Con la comparsa conclusionale, hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva di , asserendo che la stessa non avrebbe dato CP_9 prova di aver acquistato il credito dalla cedente CP_5
Si è costituita in giudizio , quale mandataria di Controparte_2
, deducendo: CP_3
- che la cessione era stata regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, unitamente all'elenco riportante il numero identificativo del rapporto relativo al contratto di mutuo ipotecario in oggetto;
- che il credito derivante dal mutuo ipotecario, alla data del 27.2.2016, era pari ad euro 63.652,49, e da tale somma era stato sottratto l'importo di € 11.900,00 in luogo di quello di € 34.100,00 indicato dagli opponenti, che probabilmente era stato imputato da a CP_5 deconto della posizione debitoria della EL;
- che la dedotta situazione di incertezza non giustifica l'inadempimento degli opponenti e non fa venire meno l'obbligo di pagamento degli interessi moratori stabiliti in contratto. Pertanto ha chiesto di:
“
1. rigettare l'opposizione proposta e la relativa istanza cautelare di sospensione in ragione della loro assoluta infondatezza in fatto ed in diritto;
2. in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'opposizione proposta, condannare quale successore Controparte_7 di a garantire e tenere indenne la deducente ai sensi e per gli effetti Controparte_5 dell'art. 1268 c.c.”.
Si è altresì costituita già deducendo: Controparte_7 CP_5
- che i pagamenti effettuati dagli opponenti in esecuzione dell'accordo transattivo erano stati imputati, per € 5.400,00, alla maggiore esposizione riveniente dalla posizione relativa all'impresa GIMEL, e, per € 19.600,00, alla maggiore esposizione rinveniente dal contratto di mutuo;
- che dette contabilizzazioni erano state effettuate sino al 10.09.2018, posto che il credito era stato poi ceduto alla . CP_3
Pertanto ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e di rigettare ogni domanda avanzata nei propri confronti.
2. Sull'asserito difetto di prova dell'intervenuta cessione. Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione e, in particolare, alla prova dell'esistenza dell'effettiva cessione del credito controverso o della sua
4 inclusione nel pacchetto di crediti ceduti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito i seguenti punti fermi (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944; Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n.22409):
la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma1; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
ai fini della prova può assumere rilievo anche il principio di non contestazione;
qualora venga contestata la sola riconducibilità dello specifico credito a quelli oggetto di cessione, senza che sia messa in discussione l'esistenza della cessione stessa, il cessionario può fornire la relativa prova con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale, solo se le indicazioni in esso contenute sulle caratteristiche dei rapporti ceduti consentano di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli oggetto della cessione in blocco;
se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione potrà comunque essere fornita dal cessionario in altro modo2; 1 Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, (ud. 09/11/2022, dep. 10/02/2023), n.4277
“Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884).” 2Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944 “..il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono
o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione
5 nel caso in cui venga invece contestata direttamente l'esistenza dell'operazione di cessione, il cessionario è tenuto a provare l'esistenza del contratto e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto;
il cessionario può comunque offrire tale prova attraverso la produzione del contratto, se redatto in forma scritta, o con ogni altro mezzo, incluso il ricorso alla prova presuntiva;
tra gli indizi che concorrono a formare la prova presuntiva possono rientrarvi tutte le circostanze ritenute idonee dal giudice del merito, come, ad esempio, la stessa pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, il fatto che tale pubblicazione sia avvenuta per iniziativa del cedente, il possesso in capo al cessionario di documenti inerenti all'operazione di cessione, il comportamento processuale del cedente (laddove risulti costituito insieme al ceduto), la dichiarazione del cedente che conferma l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti, etc. ;
la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario al debitore ceduto con la produzione in giudizio è da considerare come un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello3. Tanto premesso, nel caso di specie, l'acquisto del credito ceduto in capo a può dirsi senz'altro provato. Controparte_3
Al riguardo, va in primo luogo osservato che l'opponente non ha tempestivamente contestato tale circostanza, avendo introdotto la questione solo con la comparsa conclusionale. Nell'atto introduttivo del giudizio, viene dato atto di come gli opponenti si siano interfacciati con la mandataria della cessionaria per comprendere l'ammontare del debito residuo, senza CP_3 porre in discussione l'intervenuta cessione del rapporto. Ad ogni modo, tale cessione può comunque ritenersi presuntivamente provata sulla base delle seguenti circostanze indiziarie:
la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
il possesso da parte di di documenti inerenti alla posizione CP_1
dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)” 3 Cass. civ. n. 10200/2021; Cass., Sez. U. n. 10790/2017.
6 creditoria acquisita dalla mandataria CP_3
il fatto che la cedente , successore universale di Controparte_7 [...]
costituendosi in giudizio, abbia confermato l'esistenza della CP_5 cessione4;
la corrispondenza tra le caratteristiche del credito ceduto e quelli descritti nell'avviso di cessione.
3. Sull'asserita incedibilità del credito. Secondo gli opponenti, il credito non poteva essere oggetto di cessione, in quanto, essendo ancora pienamente efficace l'atto di transazione, la loro posizione debitoria non poteva essere classificata come credito in sofferenza. L'assunto è privo di fondamento. Nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2018, si dà atto che la cessione (datata 20 luglio 2018) ha avuto ad oggetto i crediti i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti). Tale circolare, nella versione all'epoca vigente, definisce “Sofferenze”: “il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.”. Perché un credito possa essere classificato in sofferenza è quindi sufficiente che ricorra lo stato di insolvenza del debitore o una situazione ad esso equiparabile. Proprio in ragione di tale equiparazione, la nozione di insolvenza non coincide con quella propria del diritto fallimentare, riscontrabile in presenza di una definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ma comprende piuttosto tutte quelle situazioni patrimoniali negative valutate come deficitarie o come sintomo di grave difficoltà economica, senza implicazione del concetto di incapienza ovvero di definitiva irrecuperabilità5. Nel caso di specie, può ritenersi provata la classificazione a sofferenza dei
7 debitori ceduti, deponendo in tal senso una serie di circostanze, tra cui il fatto che gli opponenti avessero stipulato una transazione con per CP_5 concordare il progressivo rientro dei debiti, il fatto che la transazione costituisca di per sé un mezzo anomalo di pagamento rispetto agli originari termini contrattuali, e il fatto che l'esposizione debitoria riguardasse sia la posizione personale degli opponenti che quella imprenditoriale di
[...]
, investendo quindi una pluralità di rapporti creditori relativi Parte_1 alle medesime persone.
4. Sull'eccepita nullità del precetto e sulla quantificazione della somma dovuta. Preliminarmente, va rammentato che l'intimazione, con l'atto di precetto, di una somma eccessiva rispetto a quella effettivamente dovuta non dà luogo ad una nullità che colpisce l'intero atto. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”6. Fermo restando che nel caso di specie, gli opponenti non hanno contestato il titolo esecutivo e l'esistenza del debito, dolendosi solo del relativo ammontare, va rilevato, sulla scorta delle deduzioni delle parti e delle prove offerte:
che, all'11 febbraio 2016, fusa per incorporazione in CP_8
(poi in ) vantava, nei confronti di CP_5 Controparte_7 Pt_1
e un credito di € 63.552,42, oltre
[...] Parte_2 interessi, in forza del contratto di mutuo fondiario, e, nei confronti del solo (quale titolare della GIMEL), un credito di € Parte_1
20.360,45 (cfr. accordo transattivo allegato dagli opponenti, cfr. pag. 5 della comparsa di Prelios e pag. 3 della comparsa di – CP_3 trattandosi di circostanza pacifica tra le parti);3
che, in forza dell'accordo transattivo dell'11.02.2016, relativo ad entrambe le suddette posizioni debitorie, gli opponenti hanno provveduto al pagamento, in favore di di un importo CP_8
8 complessivo di € 33.400,00 (ultimo adempimento nel settembre 2019);
che in data 20 luglio 2018 è stata perfezionata la cessione del credito relativo al mutuo, da a , come si evince dalla CP_5 CP_3 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 26 luglio 2018; Cont
che, come dedotto da , già l'importo di € Controparte_7
25.000,00 versato dagli opponenti è stato imputato, per € 5.400,00, all'esposizione debitoria rinveniente dal conto corrente (posizione EL) e, per € 19.600,00, all'esposizione rinveniente dal mutuo;
che dette contabilizzazioni sono state effettuate sino al 10/09/2018, posto che il credito era stato ceduto alla e definito in data CP_3
28/09/2018 con il versamento del corrispettivo da parte della cessionaria;
che la circostanza dell'avvenuta imputazione dei pagamenti nel modo indicato da trova riscontro: nella documentazione Controparte_7 prodotta;
nel fatto che gli opponenti, dopo la sua produzione, non hanno mosso tempestive contestazioni;
nell'assenza di diversa documentazione idonea a smentirla;
nell'allegata attestazione della Banca d'Italia, che, con riferimento alla posizione debitoria della società EL, riporta, all'01.02.2019, un credito in sofferenza in favore della cessionaria di € 15.129,00, che, come CP_12 somma residua, appare in linea con quanto dedotto da
[...]
(€ 20.360,45, esposizione debitoria EL al momento CP_7 dell'accordo transattivo - € 5.400,00, somma imputata all'esposizione debitoria in parola, = € 14.960,45, importo che si discosta di poco dalla somma di € 15.129,00, essendo le differenze verosimilmente imputabili a spese e accessori);
che, dopo l'intervenuta cessione del credito, gli opponenti hanno Cont pagato a (già l'ulteriore somma di € 8.400,00 (cfr. CP_8 attestazione dei pagamenti prodotti dagli opponenti) in esecuzione dell'accordo transattivo. Ciò posto, occorre considerare che, essendo intervenuta la cessione del credito in data 20 luglio 2018, gli opponenti avrebbero dovuto continuare a pagare il debito rinveniente dal mutuo in favore della quale CP_1 mandataria della cessionaria . CP_3
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 della legge n. 130 del 1990 (“
1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21
9 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.”) e dell'art. 58, co. 2, 3 e 4, Tub (“
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”), la cessione diviene efficace nei confronti del debitore ceduto con la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, con la conseguenza che il debitore che continua a pagare nelle mani del cedente non è liberato nei confronti del nuovo creditore cessionario7. La pubblicazione dell'avviso in Gazzetta è quindi idonea a dispensare la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquistati, escludendo l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dal debitore al cedente8. 7 Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4713: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” 8 Cassazione civile sez. I, 17/03/2006, n.5997; Cassazione civile n. 13954/2006 “…l'art.
58, comma 2, dispone che "La banca cessionaria da notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità". Il quarto comma stabilisce poi che
"Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.". In altri termini, derogando al principio sancito dall'art. 1264 c.c., la cessione dei crediti facenti parte dell'azienda ceduta, è opponibile al debitore ceduto dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
10 Pertanto, dall'importo di € 63.552,42 indicato quale somma dovuta, oltre interessi, nell'accordo transattivo (rispetto al quale non vi è contestazione tra le parti), va detratta la somma di € 19.600,00, quale importo versato a deconto del debito prima dell'intervenuta cessione, per un risultato pari ad € 43.952,42. Pers E' peraltro il caso di osservare che l'indicazione, da parte della Dott.ssa della somma di € 40.173,48 quale saldo debitorio non ha una valenza confessoria, in quanto, dal tenore letterale della corrispondenza intrattenuta Pers con il legale degli opponenti, si evince che la stessa Dott.ssa aveva fornito solo un'indicazione di massima. E' in tal senso che vanno lette espressioni del tipo: “…le dico che dal gestionale, salvo errori ed omissioni, mi risulta un'esposizione debitoria ad oggi di euro € 40.173,48, tenendo conto di debito, interessi, spese e anche incassi ricevuti in passato. Tale dichiarazione non funge da riconoscimento del debito” (cfr. mail del 2 luglio 2020), “..abbiamo un'esposizione di euro 40.175,12, salvo errori ed omissioni…” (cfr. mail del 28 luglio 2020) “….abbiamo un'esposizione di euro 40.175,12, salvo errori ed omissioni. Non essendo una non possiamo predisporre CP_5 estratti conto. Quello che le posso dire, e che mi risulta dal gestionale, è che l'importo alla cessione era, tenendo conto del capitale e degli interessi, pari a 51.640, 66 e che, ad oggi, tenendo conto dei pagamenti, seppur non regolari, effettuati si è ridotto a complessivi € 40.176,83” (cfr. mail dell'8 settembre 2020). Alla somma di € 43.952,42 vanno aggiunti gli interessi al tasso convenzionale previsto nel contratto di mutuo9, da calcolare a partire dal 20 luglio 2018, data di avvenuto perfezionamento della cessione. Il fatto che nella parte motiva del precetto si sia fatto riferimento alla data del 20 luglio 2019 può considerarsi un errore materiale che non inficia la validità dell'atto, in quanto il creditore ha inteso richiamare la data dell'intervenuta cessione per la decorrenza degli interessi (avendo la cessione ad oggetto anche gli interessi del credito, come si evince dall'avviso pubblicato in Gazzetta). Infine il precetto non può considerarsi nullo per l'asserita incertezza del
con la conseguenza che il debitore ceduto che paghi dopo tale momento al cedente non è liberato…… Nel caso della cessione di azienda bancaria e della cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale
è sostitutiva della notificazione dell'atto di cessione o dell'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Da tale pubblicazione, infatti, discende la legittimazione del cessionario”. 9 Cassazione civile, sez. un., 19/05/2008, n. 12639.
11 soggetto nei cui confronti vanno effettuati i pagamenti, atteso che nel corpo dell'atto sono stati precisate le varie vicende traslative del credito e il creditore risulta sufficientemente determinato. E' anche il caso di rammentare che la cessione ha avuto ad oggetto il solo credito rinveniente dal mutuo e che non vi è prova del fatto che anche il contratto di transazione sia stato ceduto a , sicché gli aspetti CP_3 relativi a tale rapporto e le eventuali patologie dello stesso ineriscono esclusivamente alle relazioni tra le parti che lo hanno siglato, vale a dire CP_8
oggi , e gli odierni opponenti. Come noto, infatti, il
[...] Controparte_7 contratto produce effetti solo tra le parti, restando i terzi, come CP_3 insensibili alle relative vicende negoziali. In definitiva, gli opponenti sono ancora tenuti a corrispondere in favore di quale mandataria di l'importo di € 43.952,42, oltre gli ulteriori CP_1 CP_3 interessi decorsi dal 20 luglio 2018 al tasso convenzionale previsto nel contratto di mutuo10. Resta assorbita da tale statuizione la domanda di “manleva” promossa da nei confronti di . CP_1 Controparte_7
5. Sull'ulteriore azione avanzata dagli opponenti nei confronti di
. CP_13
Gli opponenti hanno altresì chiesto di condannare oggi CP_5 [...]
, a tenerli indenni da ogni pretesa e/o pagamento che gli stessi CP_7 fossero obbligati a versare alla ovvero a chi per essa, per la Controparte_3 parte non conteggiata di € 34.100,00. Nel corpo dell'atto di citazione, hanno precisato al riguardo che, se CP_3 vantasse nei loro confronti un credito superiore, la differenza dovrebbe essere Cont richiesta direttamente ad che “evidentemente, le ha ceduto un credito maggiore rispetto a quello effettivo, ovvero ha incassato somme su un credito che aveva già ceduto”. Una simile azione è volta sostanzialmente a far sì che il patrimonio degli Cont opponenti venga tenuto indenne da oggi ) e non subisca Controparte_7 quindi un depauperamento rispetto a quanto gli stessi opponenti sono tenuti a pagare in più alla cessionaria a causa degli importi indebitamente CP_3 Cont incassati da La finalità avuta di mira dagli opponenti e il riferimento alle somme incassate Cont da dopo l'intervenuta cessione del credito consentono di qualificare la Cont domanda di condanna, avanzata direttamente nei confronti di in termini
12 di azione di ripetizione dell'importo indebitamente incassato, essendo tale Cont importo (indebitamente percepito da diretto a non intaccare l'integrità del patrimonio degli opponenti. Pertanto la domanda, così interpretata, può trovare accoglimento nei limiti dell'importo di € 8.400,00 (vedi sopra), pari alle somme indebitamente Cont incassate da opo l'intervenuta cessione. Sulla somma non possono essere riconosciuti gli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto gli opponenti non hanno formulato una specifica domanda in tal senso11. E' infine il caso di osservare che è del tutto infondato l'eccepito di difetto di legittimazione passiva sollevato da , atteso che nell'atto di Controparte_7 citazione vi è piena corrispondenza tra il soggetto citato in giudizio e il quello che viene prospettato dall'attore quale soggetto passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
6. Sulle spese del giudizio. Relativamente al rapporto processuale instauratosi tra gli opponenti e CP_3
, le spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento in minima parte
[...] della domanda avanzata nei confronti di (e per essa vanno CP_3 CP_1 compensate nella misura di 3/4. La restante quota di ¼, liquidata in dispositivo ai sensi del d.m. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva, e mediante l'applicazione dei parametri minimi per fase istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della causa e la ripetitività degli assunti difensivi), segue la soccombenza. Vanno regolate nello stesso modo le spese del procedimento volto ad ottenere la sospensione del precetto azionato, con esclusione però della voce relativa alla fase istruttoria. Seguono invece la soccombenza e sono poste a carico di Controparte_7 le spese di lite relative al rapporto processuale instauratosi con gli
[...] opponenti, atteso che, sebbene l'errore nel pagamento sia comunque
13 imputabile agli opponenti, l'istituto di credito non ha dato conto dell'avvenuto pagamento della somma di € 8.400,00 e ha insistito per il rigetto delle domande (spese liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della somma riconosciuta e con l'applicazione dei parametri del D.M. con le modalità sopra indicate). Nessuna statuizione va emessa con riferimento alle spese del procedimento cautelare per quel che concerne il rapporto processuale tra gli opponenti e dal momento che il precetto è stato azionato solo da CP_13 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande spiegate da parte attrice:
dichiara la parziale inefficacia dell'azionato precetto e accerta che l'importo dovuto dagli opponenti a quale mandataria di è CP_1 Controparte_3 pari ad € 43.952,42, oltre agli interessi al saggio convenzionale scaduti dal 20 luglio 2018;
condanna a corrispondere in favore degli opponenti Controparte_7
l'importo di € 8.400,00;
compensa nella misura di ¾ le spese di lite del giudizio di merito e del giudizio cautelare tra gli opponenti e quale mandataria di CP_1 [...]
CP_3
condanna quale mandataria di al pagamento, in CP_1 Controparte_3 favore degli opponenti, della restante quota di 1/4 delle spese di lite del giudizio di merito, che liquida, in € 1.315,25, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore degli opponenti;
condanna quale mandataria di al pagamento, in CP_1 Controparte_3 favore degli opponenti, della restante quota di 1/4 delle spese di lite del procedimento cautelare, che liquida, in € 656,75, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore degli opponenti;
condanna al pagamento in favore degli opponenti delle Controparte_7 spese di lite, che liquida in € 3.387,00, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore degli opponenti.
Così deciso in Taranto, in data 11/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del
14
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cass. 14610/2004 e Cass. 5997/2006 secondo cui la prova dell'intervenuta cessione può ricavarsi dagli atti difensivi del cedente. 5 La nozione di credito in sofferenza è stata ricostruita in termini analoghi dalla giurisprudenza anche ai fini del diverso tema dei presupposti per la segnalazione del debitore presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 30/07/2020, n.16409). 6 Cassazione civile sez. I, 22/07/2024, n.20238. 10 Cassazione civile, sez. un., 19/05/2008, n. 12639 11 Cassazione civile , sez. I , 03/12/2018 , n. 31187: “Pur avendo colui che ha eseguito un pagamento non dovuto diritto, oltre che alla restituzione delle somme pagate anche alla corresponsione degli interessi legali sulle somme stesse, tuttavia, quando l'interessato agisce in giudizio per la restituzione dell'indebito, non si può prescindere da una specifica richiesta degli interessi, non essendovi alcuna ragione che possa giustificare, a questo proposito, una deroga alla regola generale, secondo la quale il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda.”
, c.f. , e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , entrambi Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Mimì Cassano e con domicilio in Castellaneta (TA) alla via Ospedale n. 70, presso il difensore avv. Mimì Cassano;
pec:
Email_1 parti attrici opponenti CONTRO
, quale rappresentante di Controparte_1 quale mandataria di Controparte_2 [...]
c.f. , con il patrocinio dell'avv. Matteo Rignanese e CP_3 P.IVA_1 con domicilio in Foggia alla via A. Salandra n. 1, presso il difensore avv. Matteo Rignanese;
pec: Email_2 parte convenuta opposta
già con il patrocinio Controparte_4 Controparte_5 dell'avv. Marcello Moramarco e con domicilio in Taranto alla via Ciro Giovinazzi n. 5, presso il difensore avv. Marcello Moramarco;
pec:
Email_3 parte convenuta opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
1 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto con cui per il tramite CP_3 della , ha intimato loro il pagamento della somma Controparte_2 di € 46.740,66, oltre interessi convenzionali di mora;
somma pretesa a saldo di un contratto di mutuo fondiario stipulato tra gli attori e la CP_5 CP
(poi divenuta oggi , originaria titolare del CP_5 Controparte_7 credito poi ceduto alla . CP_3
In particolare, gli opponenti hanno dedotto:
- che erano debitori nei confronti della dell'importo di € CP_8
63.652,49 in virtù del contratto di mutuo sopracitato e che il solo era, altresì, debitore, quale titolare Parte_1 dell'impresa EL, dell'ulteriore somma di € 20.360,45;
- che, in data 11.02.2016, era stato raggiunto un accordo con l'avv. Marcello Moramarco, legale della per effetto del quale CP_8
avrebbe dovuto dilazionare l'importo di € Parte_1
84.012,84 con il pagamento di una prima rata di € 4.000,00 in data 27.02.2016 e di successive rate mensili di € 700,00, con decorrenza dal 31.03.2016, fino alla completa estinzione del debito;
- che in virtù di detto accordo avevano versato a la CP_8 complessiva somma di € 34.100,00 fino alla rata in scadenza nel mese di settembre del 2019;
- che, dopo aver ricevuto una lettera con cui Controparte_2 gli richiedeva il pagamento della somma di € 51.640,66 in
[...] relazione alla sola posizione debitoria rinveniente dal mutuo, avevano deciso di sospendere i pagamenti per via della confusione venutasi a creare;
- che ne era seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti, nel corso del quale gli aveva comunicato che, a causa della CP_1 irregolarità dei pagamenti, l'accordo transattivo stipulato con la cedente doveva intendersi risolto e che l'importo del CP_5 credito, per la posizione relativa al mutuo, ammontava ad € 40.173,48;
- che anche la società , ovvero per CP_9 CP_10 conto di Hoist Finance, aveva avanzato delle richieste di pagamento in relazione alla posizione debitoria della GIMEL Controparte_11
;
[...]
- che aveva affidato la gestione della pratica alla Dott.ssa CP_1
la quale gli aveva riferito, su indicazione di Persona_1 CP_5 che i versamenti effettuati in esecuzione dell'accordo transattivo erano stati imputati prima alla posizione EL e poi a quella legata al mutuo
2 per cui è causa;
- che, nel corso della corrispondenza intrattenuta, sempre la Dott.ssa Pers gli aveva riferito che l'importo del credito ceduto era pari ad € 51.640,66, comprensivo di interessi, e che, tenuto conto dei pagamenti effettuati, l'esposizione debitoria si era ridotta a complessivi € 40.176,83;
- che, in ragione dei versamenti effettuati nei confronti di CP_5 ammontanti ad € 34.100,00, l'esposizione debitoria residua sarebbe al più pari ad € 29.559,49. Muovendo da tali premesse, hanno eccepito:
- la nullità, per indeterminatezza, dell'atto di precetto, in quanto: non sono indicate con precisione le somme dovute;
non viene precisato se gli interessi da corrispondere decorrano dal 20.07.2019, come indicato in parte motiva, o dal 20.07.2018, come invece precisato nell'intimazione; non è chiarito su quale somma debbano calcolarsi tali interessi, né, infine, quale sia il soggetto destinatario dei pagamenti;
- che il credito per cui è causa non poteva essere oggetto di cessione perché non costituiva un “credito in sofferenza”, essendo pienamente efficace l'atto di transazione in ragione della regolarità dei pagamenti in corso. Gli opponenti hanno citato in giudizio anche la perché chiarisse le CP_5 modalità di imputazione delle somme incassate in virtù del suddetto accordo transattivo, e li tenesse indenni dalle somme da essa incassate ed eventualmente non conteggiate in sede di cessione del credito, sia a CP_3 che a . CP_9
Pertanto, hanno precisato le proprie conclusioni nei seguenti termini:
“1) dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla narrativa, nullo stante la sua indeterminatezza, inefficace e/o, comunque, improduttivo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) in subordine, ridurre, stante le deduzioni di cui alla narrativa che precede, le somme pretese a quelle che saranno ritenute di giustizia;
3) condannare (già , in persona del legale Controparte_7 CP_5 rappresentante pro tempore, a tenere indenni gli attori da ogni e qualsiasi pretesa e/o pagamento gli stessi fossero tenuti a versare alla ovvero a chi per essa, per CP_3 la parte non conteggiata di € 34100,00;
4) condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore e procuratore anticipatario Avv. Mimì Cassano”.
3 Con la comparsa conclusionale, hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva di , asserendo che la stessa non avrebbe dato CP_9 prova di aver acquistato il credito dalla cedente CP_5
Si è costituita in giudizio , quale mandataria di Controparte_2
, deducendo: CP_3
- che la cessione era stata regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, unitamente all'elenco riportante il numero identificativo del rapporto relativo al contratto di mutuo ipotecario in oggetto;
- che il credito derivante dal mutuo ipotecario, alla data del 27.2.2016, era pari ad euro 63.652,49, e da tale somma era stato sottratto l'importo di € 11.900,00 in luogo di quello di € 34.100,00 indicato dagli opponenti, che probabilmente era stato imputato da a CP_5 deconto della posizione debitoria della EL;
- che la dedotta situazione di incertezza non giustifica l'inadempimento degli opponenti e non fa venire meno l'obbligo di pagamento degli interessi moratori stabiliti in contratto. Pertanto ha chiesto di:
“
1. rigettare l'opposizione proposta e la relativa istanza cautelare di sospensione in ragione della loro assoluta infondatezza in fatto ed in diritto;
2. in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'opposizione proposta, condannare quale successore Controparte_7 di a garantire e tenere indenne la deducente ai sensi e per gli effetti Controparte_5 dell'art. 1268 c.c.”.
Si è altresì costituita già deducendo: Controparte_7 CP_5
- che i pagamenti effettuati dagli opponenti in esecuzione dell'accordo transattivo erano stati imputati, per € 5.400,00, alla maggiore esposizione riveniente dalla posizione relativa all'impresa GIMEL, e, per € 19.600,00, alla maggiore esposizione rinveniente dal contratto di mutuo;
- che dette contabilizzazioni erano state effettuate sino al 10.09.2018, posto che il credito era stato poi ceduto alla . CP_3
Pertanto ha chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e di rigettare ogni domanda avanzata nei propri confronti.
2. Sull'asserito difetto di prova dell'intervenuta cessione. Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione e, in particolare, alla prova dell'esistenza dell'effettiva cessione del credito controverso o della sua
4 inclusione nel pacchetto di crediti ceduti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito i seguenti punti fermi (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944; Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n.22409):
la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma1; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
ai fini della prova può assumere rilievo anche il principio di non contestazione;
qualora venga contestata la sola riconducibilità dello specifico credito a quelli oggetto di cessione, senza che sia messa in discussione l'esistenza della cessione stessa, il cessionario può fornire la relativa prova con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale, solo se le indicazioni in esso contenute sulle caratteristiche dei rapporti ceduti consentano di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli oggetto della cessione in blocco;
se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione potrà comunque essere fornita dal cessionario in altro modo2; 1 Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, (ud. 09/11/2022, dep. 10/02/2023), n.4277
“Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884).” 2Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944 “..il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono
o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione
5 nel caso in cui venga invece contestata direttamente l'esistenza dell'operazione di cessione, il cessionario è tenuto a provare l'esistenza del contratto e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto;
il cessionario può comunque offrire tale prova attraverso la produzione del contratto, se redatto in forma scritta, o con ogni altro mezzo, incluso il ricorso alla prova presuntiva;
tra gli indizi che concorrono a formare la prova presuntiva possono rientrarvi tutte le circostanze ritenute idonee dal giudice del merito, come, ad esempio, la stessa pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, il fatto che tale pubblicazione sia avvenuta per iniziativa del cedente, il possesso in capo al cessionario di documenti inerenti all'operazione di cessione, il comportamento processuale del cedente (laddove risulti costituito insieme al ceduto), la dichiarazione del cedente che conferma l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti, etc. ;
la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario al debitore ceduto con la produzione in giudizio è da considerare come un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello3. Tanto premesso, nel caso di specie, l'acquisto del credito ceduto in capo a può dirsi senz'altro provato. Controparte_3
Al riguardo, va in primo luogo osservato che l'opponente non ha tempestivamente contestato tale circostanza, avendo introdotto la questione solo con la comparsa conclusionale. Nell'atto introduttivo del giudizio, viene dato atto di come gli opponenti si siano interfacciati con la mandataria della cessionaria per comprendere l'ammontare del debito residuo, senza CP_3 porre in discussione l'intervenuta cessione del rapporto. Ad ogni modo, tale cessione può comunque ritenersi presuntivamente provata sulla base delle seguenti circostanze indiziarie:
la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
il possesso da parte di di documenti inerenti alla posizione CP_1
dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)” 3 Cass. civ. n. 10200/2021; Cass., Sez. U. n. 10790/2017.
6 creditoria acquisita dalla mandataria CP_3
il fatto che la cedente , successore universale di Controparte_7 [...]
costituendosi in giudizio, abbia confermato l'esistenza della CP_5 cessione4;
la corrispondenza tra le caratteristiche del credito ceduto e quelli descritti nell'avviso di cessione.
3. Sull'asserita incedibilità del credito. Secondo gli opponenti, il credito non poteva essere oggetto di cessione, in quanto, essendo ancora pienamente efficace l'atto di transazione, la loro posizione debitoria non poteva essere classificata come credito in sofferenza. L'assunto è privo di fondamento. Nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2018, si dà atto che la cessione (datata 20 luglio 2018) ha avuto ad oggetto i crediti i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti). Tale circolare, nella versione all'epoca vigente, definisce “Sofferenze”: “il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.”. Perché un credito possa essere classificato in sofferenza è quindi sufficiente che ricorra lo stato di insolvenza del debitore o una situazione ad esso equiparabile. Proprio in ragione di tale equiparazione, la nozione di insolvenza non coincide con quella propria del diritto fallimentare, riscontrabile in presenza di una definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ma comprende piuttosto tutte quelle situazioni patrimoniali negative valutate come deficitarie o come sintomo di grave difficoltà economica, senza implicazione del concetto di incapienza ovvero di definitiva irrecuperabilità5. Nel caso di specie, può ritenersi provata la classificazione a sofferenza dei
7 debitori ceduti, deponendo in tal senso una serie di circostanze, tra cui il fatto che gli opponenti avessero stipulato una transazione con per CP_5 concordare il progressivo rientro dei debiti, il fatto che la transazione costituisca di per sé un mezzo anomalo di pagamento rispetto agli originari termini contrattuali, e il fatto che l'esposizione debitoria riguardasse sia la posizione personale degli opponenti che quella imprenditoriale di
[...]
, investendo quindi una pluralità di rapporti creditori relativi Parte_1 alle medesime persone.
4. Sull'eccepita nullità del precetto e sulla quantificazione della somma dovuta. Preliminarmente, va rammentato che l'intimazione, con l'atto di precetto, di una somma eccessiva rispetto a quella effettivamente dovuta non dà luogo ad una nullità che colpisce l'intero atto. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”6. Fermo restando che nel caso di specie, gli opponenti non hanno contestato il titolo esecutivo e l'esistenza del debito, dolendosi solo del relativo ammontare, va rilevato, sulla scorta delle deduzioni delle parti e delle prove offerte:
che, all'11 febbraio 2016, fusa per incorporazione in CP_8
(poi in ) vantava, nei confronti di CP_5 Controparte_7 Pt_1
e un credito di € 63.552,42, oltre
[...] Parte_2 interessi, in forza del contratto di mutuo fondiario, e, nei confronti del solo (quale titolare della GIMEL), un credito di € Parte_1
20.360,45 (cfr. accordo transattivo allegato dagli opponenti, cfr. pag. 5 della comparsa di Prelios e pag. 3 della comparsa di – CP_3 trattandosi di circostanza pacifica tra le parti);3
che, in forza dell'accordo transattivo dell'11.02.2016, relativo ad entrambe le suddette posizioni debitorie, gli opponenti hanno provveduto al pagamento, in favore di di un importo CP_8
8 complessivo di € 33.400,00 (ultimo adempimento nel settembre 2019);
che in data 20 luglio 2018 è stata perfezionata la cessione del credito relativo al mutuo, da a , come si evince dalla CP_5 CP_3 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 26 luglio 2018; Cont
che, come dedotto da , già l'importo di € Controparte_7
25.000,00 versato dagli opponenti è stato imputato, per € 5.400,00, all'esposizione debitoria rinveniente dal conto corrente (posizione EL) e, per € 19.600,00, all'esposizione rinveniente dal mutuo;
che dette contabilizzazioni sono state effettuate sino al 10/09/2018, posto che il credito era stato ceduto alla e definito in data CP_3
28/09/2018 con il versamento del corrispettivo da parte della cessionaria;
che la circostanza dell'avvenuta imputazione dei pagamenti nel modo indicato da trova riscontro: nella documentazione Controparte_7 prodotta;
nel fatto che gli opponenti, dopo la sua produzione, non hanno mosso tempestive contestazioni;
nell'assenza di diversa documentazione idonea a smentirla;
nell'allegata attestazione della Banca d'Italia, che, con riferimento alla posizione debitoria della società EL, riporta, all'01.02.2019, un credito in sofferenza in favore della cessionaria di € 15.129,00, che, come CP_12 somma residua, appare in linea con quanto dedotto da
[...]
(€ 20.360,45, esposizione debitoria EL al momento CP_7 dell'accordo transattivo - € 5.400,00, somma imputata all'esposizione debitoria in parola, = € 14.960,45, importo che si discosta di poco dalla somma di € 15.129,00, essendo le differenze verosimilmente imputabili a spese e accessori);
che, dopo l'intervenuta cessione del credito, gli opponenti hanno Cont pagato a (già l'ulteriore somma di € 8.400,00 (cfr. CP_8 attestazione dei pagamenti prodotti dagli opponenti) in esecuzione dell'accordo transattivo. Ciò posto, occorre considerare che, essendo intervenuta la cessione del credito in data 20 luglio 2018, gli opponenti avrebbero dovuto continuare a pagare il debito rinveniente dal mutuo in favore della quale CP_1 mandataria della cessionaria . CP_3
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 della legge n. 130 del 1990 (“
1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21
9 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.”) e dell'art. 58, co. 2, 3 e 4, Tub (“
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”), la cessione diviene efficace nei confronti del debitore ceduto con la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, con la conseguenza che il debitore che continua a pagare nelle mani del cedente non è liberato nei confronti del nuovo creditore cessionario7. La pubblicazione dell'avviso in Gazzetta è quindi idonea a dispensare la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquistati, escludendo l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dal debitore al cedente8. 7 Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4713: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” 8 Cassazione civile sez. I, 17/03/2006, n.5997; Cassazione civile n. 13954/2006 “…l'art.
58, comma 2, dispone che "La banca cessionaria da notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità". Il quarto comma stabilisce poi che
"Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.". In altri termini, derogando al principio sancito dall'art. 1264 c.c., la cessione dei crediti facenti parte dell'azienda ceduta, è opponibile al debitore ceduto dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
10 Pertanto, dall'importo di € 63.552,42 indicato quale somma dovuta, oltre interessi, nell'accordo transattivo (rispetto al quale non vi è contestazione tra le parti), va detratta la somma di € 19.600,00, quale importo versato a deconto del debito prima dell'intervenuta cessione, per un risultato pari ad € 43.952,42. Pers E' peraltro il caso di osservare che l'indicazione, da parte della Dott.ssa della somma di € 40.173,48 quale saldo debitorio non ha una valenza confessoria, in quanto, dal tenore letterale della corrispondenza intrattenuta Pers con il legale degli opponenti, si evince che la stessa Dott.ssa aveva fornito solo un'indicazione di massima. E' in tal senso che vanno lette espressioni del tipo: “…le dico che dal gestionale, salvo errori ed omissioni, mi risulta un'esposizione debitoria ad oggi di euro € 40.173,48, tenendo conto di debito, interessi, spese e anche incassi ricevuti in passato. Tale dichiarazione non funge da riconoscimento del debito” (cfr. mail del 2 luglio 2020), “..abbiamo un'esposizione di euro 40.175,12, salvo errori ed omissioni…” (cfr. mail del 28 luglio 2020) “….abbiamo un'esposizione di euro 40.175,12, salvo errori ed omissioni. Non essendo una non possiamo predisporre CP_5 estratti conto. Quello che le posso dire, e che mi risulta dal gestionale, è che l'importo alla cessione era, tenendo conto del capitale e degli interessi, pari a 51.640, 66 e che, ad oggi, tenendo conto dei pagamenti, seppur non regolari, effettuati si è ridotto a complessivi € 40.176,83” (cfr. mail dell'8 settembre 2020). Alla somma di € 43.952,42 vanno aggiunti gli interessi al tasso convenzionale previsto nel contratto di mutuo9, da calcolare a partire dal 20 luglio 2018, data di avvenuto perfezionamento della cessione. Il fatto che nella parte motiva del precetto si sia fatto riferimento alla data del 20 luglio 2019 può considerarsi un errore materiale che non inficia la validità dell'atto, in quanto il creditore ha inteso richiamare la data dell'intervenuta cessione per la decorrenza degli interessi (avendo la cessione ad oggetto anche gli interessi del credito, come si evince dall'avviso pubblicato in Gazzetta). Infine il precetto non può considerarsi nullo per l'asserita incertezza del
con la conseguenza che il debitore ceduto che paghi dopo tale momento al cedente non è liberato…… Nel caso della cessione di azienda bancaria e della cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale
è sostitutiva della notificazione dell'atto di cessione o dell'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Da tale pubblicazione, infatti, discende la legittimazione del cessionario”. 9 Cassazione civile, sez. un., 19/05/2008, n. 12639.
11 soggetto nei cui confronti vanno effettuati i pagamenti, atteso che nel corpo dell'atto sono stati precisate le varie vicende traslative del credito e il creditore risulta sufficientemente determinato. E' anche il caso di rammentare che la cessione ha avuto ad oggetto il solo credito rinveniente dal mutuo e che non vi è prova del fatto che anche il contratto di transazione sia stato ceduto a , sicché gli aspetti CP_3 relativi a tale rapporto e le eventuali patologie dello stesso ineriscono esclusivamente alle relazioni tra le parti che lo hanno siglato, vale a dire CP_8
oggi , e gli odierni opponenti. Come noto, infatti, il
[...] Controparte_7 contratto produce effetti solo tra le parti, restando i terzi, come CP_3 insensibili alle relative vicende negoziali. In definitiva, gli opponenti sono ancora tenuti a corrispondere in favore di quale mandataria di l'importo di € 43.952,42, oltre gli ulteriori CP_1 CP_3 interessi decorsi dal 20 luglio 2018 al tasso convenzionale previsto nel contratto di mutuo10. Resta assorbita da tale statuizione la domanda di “manleva” promossa da nei confronti di . CP_1 Controparte_7
5. Sull'ulteriore azione avanzata dagli opponenti nei confronti di
. CP_13
Gli opponenti hanno altresì chiesto di condannare oggi CP_5 [...]
, a tenerli indenni da ogni pretesa e/o pagamento che gli stessi CP_7 fossero obbligati a versare alla ovvero a chi per essa, per la Controparte_3 parte non conteggiata di € 34.100,00. Nel corpo dell'atto di citazione, hanno precisato al riguardo che, se CP_3 vantasse nei loro confronti un credito superiore, la differenza dovrebbe essere Cont richiesta direttamente ad che “evidentemente, le ha ceduto un credito maggiore rispetto a quello effettivo, ovvero ha incassato somme su un credito che aveva già ceduto”. Una simile azione è volta sostanzialmente a far sì che il patrimonio degli Cont opponenti venga tenuto indenne da oggi ) e non subisca Controparte_7 quindi un depauperamento rispetto a quanto gli stessi opponenti sono tenuti a pagare in più alla cessionaria a causa degli importi indebitamente CP_3 Cont incassati da La finalità avuta di mira dagli opponenti e il riferimento alle somme incassate Cont da dopo l'intervenuta cessione del credito consentono di qualificare la Cont domanda di condanna, avanzata direttamente nei confronti di in termini
12 di azione di ripetizione dell'importo indebitamente incassato, essendo tale Cont importo (indebitamente percepito da diretto a non intaccare l'integrità del patrimonio degli opponenti. Pertanto la domanda, così interpretata, può trovare accoglimento nei limiti dell'importo di € 8.400,00 (vedi sopra), pari alle somme indebitamente Cont incassate da opo l'intervenuta cessione. Sulla somma non possono essere riconosciuti gli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto gli opponenti non hanno formulato una specifica domanda in tal senso11. E' infine il caso di osservare che è del tutto infondato l'eccepito di difetto di legittimazione passiva sollevato da , atteso che nell'atto di Controparte_7 citazione vi è piena corrispondenza tra il soggetto citato in giudizio e il quello che viene prospettato dall'attore quale soggetto passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
6. Sulle spese del giudizio. Relativamente al rapporto processuale instauratosi tra gli opponenti e CP_3
, le spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento in minima parte
[...] della domanda avanzata nei confronti di (e per essa vanno CP_3 CP_1 compensate nella misura di 3/4. La restante quota di ¼, liquidata in dispositivo ai sensi del d.m. 55 del 2014 (mediante l'applicazione dei parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva, e mediante l'applicazione dei parametri minimi per fase istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della causa e la ripetitività degli assunti difensivi), segue la soccombenza. Vanno regolate nello stesso modo le spese del procedimento volto ad ottenere la sospensione del precetto azionato, con esclusione però della voce relativa alla fase istruttoria. Seguono invece la soccombenza e sono poste a carico di Controparte_7 le spese di lite relative al rapporto processuale instauratosi con gli
[...] opponenti, atteso che, sebbene l'errore nel pagamento sia comunque
13 imputabile agli opponenti, l'istituto di credito non ha dato conto dell'avvenuto pagamento della somma di € 8.400,00 e ha insistito per il rigetto delle domande (spese liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della somma riconosciuta e con l'applicazione dei parametri del D.M. con le modalità sopra indicate). Nessuna statuizione va emessa con riferimento alle spese del procedimento cautelare per quel che concerne il rapporto processuale tra gli opponenti e dal momento che il precetto è stato azionato solo da CP_13 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande spiegate da parte attrice:
dichiara la parziale inefficacia dell'azionato precetto e accerta che l'importo dovuto dagli opponenti a quale mandataria di è CP_1 Controparte_3 pari ad € 43.952,42, oltre agli interessi al saggio convenzionale scaduti dal 20 luglio 2018;
condanna a corrispondere in favore degli opponenti Controparte_7
l'importo di € 8.400,00;
compensa nella misura di ¾ le spese di lite del giudizio di merito e del giudizio cautelare tra gli opponenti e quale mandataria di CP_1 [...]
CP_3
condanna quale mandataria di al pagamento, in CP_1 Controparte_3 favore degli opponenti, della restante quota di 1/4 delle spese di lite del giudizio di merito, che liquida, in € 1.315,25, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore degli opponenti;
condanna quale mandataria di al pagamento, in CP_1 Controparte_3 favore degli opponenti, della restante quota di 1/4 delle spese di lite del procedimento cautelare, che liquida, in € 656,75, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore degli opponenti;
condanna al pagamento in favore degli opponenti delle Controparte_7 spese di lite, che liquida in € 3.387,00, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore degli opponenti.
Così deciso in Taranto, in data 11/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del
14
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cass. 14610/2004 e Cass. 5997/2006 secondo cui la prova dell'intervenuta cessione può ricavarsi dagli atti difensivi del cedente. 5 La nozione di credito in sofferenza è stata ricostruita in termini analoghi dalla giurisprudenza anche ai fini del diverso tema dei presupposti per la segnalazione del debitore presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 30/07/2020, n.16409). 6 Cassazione civile sez. I, 22/07/2024, n.20238. 10 Cassazione civile, sez. un., 19/05/2008, n. 12639 11 Cassazione civile , sez. I , 03/12/2018 , n. 31187: “Pur avendo colui che ha eseguito un pagamento non dovuto diritto, oltre che alla restituzione delle somme pagate anche alla corresponsione degli interessi legali sulle somme stesse, tuttavia, quando l'interessato agisce in giudizio per la restituzione dell'indebito, non si può prescindere da una specifica richiesta degli interessi, non essendovi alcuna ragione che possa giustificare, a questo proposito, una deroga alla regola generale, secondo la quale il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda.”