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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 776/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 776/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Responsabilità ex artt.2049,2050,2051”, vertente:
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
RI ET n. 15, C.F. , rappresentata e difesa sia CodiceFiscale_1 congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Elena Penza e dall'Avv. Gennaro Zuccaro, presso i quali è elett.te dom.ta in Marano di Napoli (NA) alla Via Don Mimì Galluccio n. 21, in virtù di mandato in calce l'atto di citazione;
-Attrice- CONTRO
con sede in Roma, al Viale Giorgio Ribotta 21, Codice Controparte_1
Fiscale E al Registro Imprese , in persona dell'Amministratore CP_2 P.IVA_1
Unico e rappresentante legale p.t. Sig. elettivamente domiciliata in Controparte_3
Napoli alla Via Carlo Poerio n. 15 presso l'Avv. Andrea Cilento (C.F.:
- che la rappresenta e difende giusta procura a margine della C.F._2 comparsa di risposta;
-Convenuto-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.06.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione notificato in data 18.01.21 l'attrice conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, n.q. di gestrice dell'esercizio commerciale n.776/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 12 N. 776/2021 R.G.A.C.
“ , sito in Marano di Napoli (NA) al Corso Italia n. 51, per ivi sentirla CP_4 condannare alla refusione dei danni da ella patiti in relazione all'evento dannoso che asseriva verificatosi in data 12/11/2019 alle ore 10:30 circa, allorché, l'attrice nell'uscire dai locali dell'esercizio commerciale “ sito in Marano di Napoli CP_4
(NA) al Corso Italia n. 51, cadeva rovinosamente al suolo a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla pioggia caduta e priva di corrimano e strisce antiscivolo. Per effetto della dedotta caduta, l'attrice deduceva che, prontamente soccorsa da alcuni passanti, a causa della gravità delle lesioni riportate al polso della mano sinistra, veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale C.T.O. di Napoli, ove somministrate le cure ed effettuati gli esami e le indagini del caso, le veniva diagnosticata la “Frattura della stiloide ulnare e frattura scomposta dell'epifisi distale del radio sinistro” con ricovero nel medesimo ambiente, applicazione di apparecchio gessato e prognosi di 30 giorni s.c. Altresì che, durante la degenza, veniva sottoposta a riduzione cruenta con fissazione di placca volare e viti metalliche, previa disinserzione del muscolo pronatore quadrato, e dimissione definitiva in data 15/11/2019. Seguivano ulteriori visite specialistiche e terapie onde poi sottoporsi a visita medico legale dal dott. all'esito Persona_1 della quale veniva resa la seguente valutazione: “Esame obbiettivo: “Attualmente residuano un esito cicatriziale chirurgico, una marcata sindrome doloroso -disfunzionale a carico del polso e della mano di sinistra con difficoltà alla presa.”; Conclusioni: “Tali esiti sono valutabili in misura del 9 - 10% di danno biologico in ambito RC, mentre sono ascrivibili giorni quaranta di inabilità temporanea assoluta ed ottanta giorni di inabilità temporanea parziale mediamente valutabile al 50%.” Sulla scorta di quanto dedotto e della relazione peritale di parte su menzionata, l'istante lamentava aver subito dall'evento predetto un danno per invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e spese mediche. Adducendo la responsabilità di quanto occorso alla nella Controparte_1 dispiegata qualità di gestrice dell'esercizio commerciale , sito in Marano di CP_4
Napoli (NA) al Corso Italia n. 51, teatro del sinistro, sussumendo la stessa inquadrabile nelle fattispecie di cui agli artt. 2043 cod. civ. e/o art. 2051 cod. civ., per essere tenuta la convenuta alla manutenzione e custodia del predetto punto vendita e per aver colpevolmente non evitato il verificarsi di una situazione di pericolo per gli avventori del locale commerciale, inviava richiesta di risarcimento danni e conseguente messa in mora a mezzo P.E.C. ricevuta il 07/12/2019, che lamentava disattese. Espletato altresì l'invito formale ad intraprendere la procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, a mezzo P.E.C. ricevuta il 27/10/2020, stante l'esito negativo delle richieste stragiudiziali, l'attrice citava la convenuta come in epigrafe rappresentato e difeso, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 10.05.2021 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - Dichiarare che l'incidente si è verificato per responsabilità esclusiva ex art. 2043 cod. civ. e/o ex art. 2051 cod. civ. della
[...] per essere tenuta alla manutenzione e custodia dell'esercizio commerciale CP_1 CP_4 sito in Marano di Napoli (NA) al Corso Italia n. 51, e per aver colpevolmente non evitato il verificarsi di una situazione di pericolo per gli avventori del locale commerciale; -Condannare la convenuta al pagamento della somma che l'On.le Giudice riterrà equo per Controparte_1 le lesioni subite per invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e
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spese mediche, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della sig.ra , nei limiti di € Parte_1
26000,00; - Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari di lite con attribuzione.-Condannarsi, altresì, il convenuto al pagamento Controparte_5 delle spese, spese generali, diritti ed onorari del presente giudizio. Si costituiva in giudizio la convenuta così come sopra Controparte_1 rappresentata, impugnando la domanda ex adverso proposta, in quanto manifestamente infondata in ogni sua articolazione e prospettazione, sia in fatto che in diritto. Parte convenuta preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ed assoluta incertezza del petitum ex art. 163 n.3 e 164 c.p.c. In particolare, eccepiva la richiesta di risarcimento genericamente quantificata, senza corrispondente riferimento alle situazioni giuridiche dedotte, in pregiudizio del suo diritto alla difesa, in violazione al precetto dell'art. 24 della Costituzione. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto, contestando l'assoluta mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi qualificanti l'insidia e/o trabocchetto ex adverso dedotti. Riteneva che dalla descrizione della controparte, emergeva la pretestuosità della domanda, sostenendo che il presunto infortunio di cui si doleva essere stata vittima parte attrice, fosse presumibilmente ascrivibile alla colpa esclusiva della stessa, in forza del principio di auto-responsabilità, normativamente segnata dall'art. 1227 cod. civ. Evidenziava la convenuta società che l'immobile di sua proprietà, sia internamente che esternamente, fosse in perfette condizioni manutentive, la pavimentazione priva di vizi, dissesti, dislivelli e/o eventuali ipotetiche diverse anomalie, come rilevava documentato dai rilievi fotografici versati in atti. Pertanto, ribadiva l'assunto danno lamentato dall'attrice non essere imputabile alla convenuta poiché non causato da nessuna insidia, né da un assunto cattivo stato dei luoghi, né da una assunta inadeguata manutenzione, quanto piuttosto dalla stessa imprudente condotta della danneggiata. All'uopo contestava, che la Sig.ra usciva Pt_1 frettolosamente dall'esercizio commerciale, senza esercitare le dovute cautele, quanto mai necessarie nella fattispecie concreta a fonte delle condizioni meteorologiche avverse. Riteneva che nella specie si trattasse di caduta accidentale, determinata dalla condotta impudente della danneggiata, come deduceva dalla stessa dichiarato in sede di accesso al pronto soccorso, e che i riferimenti ex adverso compiuti alla presunta assenza di corrimano e strisce antiscivolo fossero del tutto prestestuosi, tenuto conto che il dedotto sinistro accadeva al di fuori dei locali della convenuta società, nello spazio antistante l'esercizio commerciale, destinato al parcheggio dei veicoli della clientela, come testimoniato da quanto dichiarato dalla stessa Sig.ra ai sanitari Pt_1 del pronto soccorso, ai quali l'attrice aveva riferito di un incidente in strada. Contestava in ogni caso non potersi definire “insidia e/o trabocchetto” quella ex adverso descritta in pieno giorno e dunque con la massima visibilità della luce diurna. Dunque, evocando ampia giurisprudenza per suffragare l'inapplicabilità al caso di specie della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., nonché del principio del neminem laedere ovvero alterum non laedere ex art. 2043 c.c., censurava la domanda avversa ritenendo assodata la insussistenza nel caso di specie del nesso causale tra la “cosa” e il danno. Segnatamente riteneva che la “cosa” (pavimentazione) avesse svolto solo il ruolo di n. 776/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 12 N. 776/2021 R.G.A.C.
occasione dell'evento, quale mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, integrato dallo stesso comportamento della danneggiata. Rivendicava in sintesi verificatosi il c.d. fortuito incidentale idoneo ad interrompere il collegamento causale (che ribadiva non sussistente e comunque non dimostrato) tra la cosa e il danno. Contestava altresì il quantum debeatur, eccependo la richiesta attrice generica e scollegata da corrispondente riferimento alle situazioni giuridiche (soggettive ed oggettive) di cui chiedeva il ristoro, pertanto, nulla. Concludeva: In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei presupposti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4.- - Rigettare, anche nel merito ed in ogni caso, tutte le domande poste nei confronti della convenuta, in quanto assolutamente infondate, sia in fatto che in diritto.- In via subordinata, e nella sola denegata ipotesi di accoglimento nel merito della domanda attorea in ordine all'an, rigettare ogni avversa richiesta sul quantum, ovvero, in via gradata, dichiarare la concorrente responsabilità della danneggiata nella causazione dei danni subiti (art. 1227 c.c.) e, conseguentemente, escludere e/o ridurre proporzionalmente l'eventuale obbligo risarcitorio a carico della convenuta..- Condannare in ogni caso parte attrice al pagamento delle spese e delle competenze di causa, oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, accolta la richiesta di assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c, la causa veniva rinviata all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 7.02.22. Ammesse ed espletate le prove orali come rispettivamente richieste (alla data del 6.3.2023 comparivano e venivano escussi, per parte attrice il sig. , per parte convenuta la sig.ra Parte_2
alla data del 18.12.2023 comparivano e venivano escussi altresì il teste Parte_3 per parte attrice e la teste per parte convenuta). Testimone_1 Testimone_2
All'esito, veniva all'uopo nominata quale ausiliario del giudicante la dott.ssa Per_2
e rinviata la causa, per il conferimento dell'incarico al CTU, all'udienza del
[...]
18.1.2024. Espletate le operazioni peritali e depositata la relazione peritale, la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2025 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. 2. In via pregiudiziale di rito va respinta, perché palesemente destituita di fondamento, l'eccezione, formulata dalla convenuta società, di nullità della citazione introduttiva del giudizio per asserita genericità della stessa. Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare tanto l'oggetto della domanda attorea, nonché la chiara ed esaustiva esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa appare, pertanto, concretamente ipotizzabile. Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo n. 776/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 12 N. 776/2021 R.G.A.C.
all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. 12 novembre 2003, n. 17023).
Quanto poi alla causa petendi, essa appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 12 ottobre 2012 n. 17408)
3.In via preliminare va osservato che i fatti come esposti nell'atto di citazione, circa le lesioni, le terapie occorse alla parte attrice, risultano provate dalla documentazione relativa, prodotta ed acquisita agli atti. Risulta, altresì, agli atti la pec di messa in mora con la richiesta di risarcimento del danno del 7.12.19, indirizzata da parte attrice alla convenuta, donde poi adire l'autorità giudiziaria, nonché l'invito alla negoziazione assistita del 27.10.20 (cfr. produzione introduttiva parte attrice)
4.Nel merito la domanda attorea si è rilevata fondata e merita accoglimento per quanto in appresso osservato. Alla luce della prospettazione operata da parte attrice, la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ., peraltro invocato dalla stessa sia pure in alternativa all'art. 2043 c.c. In tema di responsabilità da cose in custodia la Corte di Cassazione, in virtù dei principi consolidatisi nel tempo, ha avuto modo di affermare come l'art. 2051 Cc sottintende un criterio di individuazione della responsabilità che esula da qualsivoglia concetto di colpa, pertanto, grava sul danneggiato l'onere di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità o meno della cosa o dalle sue caratteristiche intrinseche;
l'eventuale obiezione afferente ad omissioni, violazioni di legge o a condotte imprudenti del custode rileva ai soli fini dell'imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c., a meno che con la stessa non s'intenda dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di provocare il danno ovvero a supporto del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento dannoso;
il caso fortuito, costituito dal fatto naturale o del terzo, deve risultare oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, senza che possa assumere alcun rilievo la diligenza o meno del custode.
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Tuttavia, l'imprevedibilità risulta comunque concetto necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa e dalla maggiore o minore pericolosità intrinseca della cosa (cfr. Ordinanza n. 18075, II Sezione civile della Corte di Cassazione 10 luglio 2018). Ed invero l'art. 2051 c.c. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In ordine al criterio di imputazione della responsabilità a carico del soggetto che abbia in custodia la cosa, la giurisprudenza più recente (cfr. Cass. nn. 472/2003, 27635/2009, 713/2010, 1768/2012, 7125/2013) ne sottolinea il carattere oggettivo, così superando il precedente orientamento (cfr. Cass. n. 3129/1987) che riconduceva la responsabilità del custode al principio generale della colpa, presunto iuris tantum. “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza; il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito” (Cass. n. 472/2003). La tesi della natura oggettiva della responsabilità in questione merita adesione, anche in considerazione della struttura della norma e della fattispecie ivi prevista;
invero, la norma discorre di danno derivante dalla cosa in quanto tale, prescindendo cioè da un comportamento del custode, che, pertanto, rimane estraneo alla fattispecie. È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su una relazione tra la cosa ed il custode, non già su un comportamento di quest'ultimo. La giurisprudenza ha, altresì, precisato che, ai fini della sussistenza della responsabilità, non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni di per sé, ovvero per suo intrinseco potere, essendo sufficiente che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa stessa, ovvero per l'insorgenza in questa di un meccanismo dannoso, anche se provocato da elementi esterni (sul punto cfr. Cass. nn. 4480/2001 e 5814/1998). Così ricostruita la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ove una persona assuma di aver subito danni da una cosa in custodia altrui, essa sarà tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. La nozione di caso fortuito viene intesa nel senso più ampio, rientrando in essa sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 10556/1998) sia la colpa del danneggiato (Cass. n. 5578/2003), purché intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 4237/1990). Ciò premesso in termini generali, all'esito della istruttoria espletata, i testimoni escussi nel corso del processo, sulla cui attendibilità, intrinseca ed estrinseca, alcun motivo di dubbio è sorto, hanno fornito una ricostruzione della vicenda concorde e coerente, nonché conforme a quanto dedotto dall'istante in citazione. Ed invero , sulla cui capacità a testimoniare non sono emersi elementi Parte_2 di segno contrario ( “marito della sig.ra in regime di separazione dei beni, dalla data del Pt_1 matrimonio”), all'udienza del 6.03.23, dichiarava: “era il 12 novembre 2019, mattina. Eravamo in macchina con mia moglie, in Marano di Napoli al C.so Italia, stavamo andando da CP_4
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pioveva tanto. Abbiamo parcheggiato, io sono rimasto in auto, mia moglie è entrata nel negozio. Nel frattempo,ha smesso di piovere, passava un conoscente quindi, io scesi dalla Testimone_1 macchina per salutarlo, nel frattempo si trova da uscire mia moglie dal negozio, la quale cadde. Preciso che mia moglie era distante circa 5 /6 metri da me. Preciso che ho parcheggiato subito fuori l'area parcheggio;
poi quando sono sceso dall'auto mi sono posizionato di fronte all'uscita del negozio. Preciso di non ricordare se il negozio fosse dotato di porte scorrevoli o a spinta;
Subito dopo la porta di uscita c'era un po' di spazio, circa un metro di ballatoio e poi circa tre gradini. Io ho visto mia moglie scivolare sul suo lato sinistro;
ci siamo avvicinati io e l'amico con cui stavo parlando a prestare i primi soccorsi. Mia moglie per i primi minuti non riusciva ad alzarsi da terra e l'abbiamo aiutata, io personalmente l'ho caricata in macchina per portarla al CTO. Mia moglie lamentava dolore a tutto il suo lato sinistro e in particolare al polso. Preciso che non c'era un corrimano nei pressi dei gradini e gli stessi erano di marmo tipo piastrella, ma non so dire con precisione, non so dire se vi fosse la fuga, era tipo lastra continua. Non ho fatto caso se insieme a mia moglie uscirono altre persone nello stesso momento. Non so dire con precisione se fossero entrate e uscite altre persone prima o dopo. Non accorreva nessuno del negozio. Molto tempo dopo, su per giù dieci minuti che mia moglie era a terra, è uscita una commessa ed ha portato dell'acqua. Non ho ritenuto di dover chiamare ambulanza”. Precisava inoltre il dichiarante che non erano presenti strisce antiscivolo (cfr. verbale udienza del 6.03.23). Le medesime circostanze venivano altresì confermate dalla teste di parte convenuta, che seppur non testimone oculare dell'occorso, ha fornito dettagli in merito alle circostanze di tempo e luogo, oltre che alle caratteristiche del “teatro del sinistro”. Sul punto quale impiegata della ditta S.&G. Parte_3 Controparte_6 all'epoca dei fatti fino all'attualità, interrogata sui capitoli di prova, rispondeva:
“confermo nelle circostanze di tempo e luogo che mi dite che una donna cadde fuori al negozio, In quel momento io ero all'interno del negozio. Siamo state chiamate da persone che erano per strada ad intervenire. Io non ho assistito alla caduta. Preciso che le porte di uscita del negozio sono scorrevoli, subito dopo le porte c'è un po' di spazio di circa un metro e poi ci sono 3 gradini di marmo con la banda antiscivolo. Lo spazio che precede i gradini è sempre in marmo. Non ci sono corrimano; ricordo che quel giorno pioveva. Quando sono uscita la signora era a terra tra il cancelletto e l'esterno del parcheggio;
l'abbiamo aiutata ad alzarsi perché lamentava dolore al polso;
quando sono uscita la signora era da sola;
quando parlo al plurale mi riferisco alle persone che erano fuori al negozio”. Su sollecitazione a prova contraria, la teste riferiva della presenza della banda antiscivolo e non sapeva quantificare la distanza della signora rispetto alle scale, precisando “la signora era in bilico tra il cancelletto e la parte esterna, preciso che il cancelletto delimita il parcheggio” (cfr. verbale udienza del 6.03.23). Alla stessa stregua e conformemente a quanto innanzi riportato nonché alla prospettazione attorea, l'ulteriore teste (cfr. verbale udienza Testimone_1 Cont istruttoria del 18.12.23 “io mi trovavo in Marano al Corso Italia ero andato al supermercato era novembre 2019, pioveva ero a piedi;
ho visto il marito della in auto , è uscito per salutarci , Pt_1 abbiamo scambiato due chiacchiere e mi ha riferito che la moglie stava nel negozio posto nelle CP_4 vicinanze, mentre stavamo parlando, ho visto la moglie che usciva tramite le porte scorrevoli, e ho visto che cadeva non appena usciva;
io mi trovavo a circa 5 metri di distanza dalla signora;
dalla porta di uscita sino alle scale dell' vi è un ballatoio di circa di un metro e poi vengono tre scalini;
CP_4 prima di mettere il piede sullo scalino ho visto la caduta;
io personalmente non
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ero mai entrato al è caduto sul suo lato sinistro;
ha rovinato tutti gli CP_4 scalini; non si riusciva ad alzarsi;
si lamentava del polso sinistro;
non vi era il poggiamano e non vi erano strisce antiscivolo;
i gradini erano fatti di marmo;
ricordo inoltre che di fianco ai predetti gradini vi era una salita per i diversamente abili;
ho dato una mano al marito per farla salire in auto e so che è stata accompagnata al CTO, io poi sono andato via;
non ricordo se la recasse Pt_1 con sé l'ombrello; appena dopo l'uscita non vi è copertura del ballatoio e dei tre gradini, ricordo che fosse bagnato;
”quando lei usciva dal negozio, pioveva”) confermava quanto riferito dal coniuge della parte attrice. Di contro, la teste dipendente della società Testimone_2 convenuta, nulla sapeva riferire in merito alla caduta, dichiarando “ ricordo che di tanto in tanto la sig.ra era già venuta ad effettuare acquisti presso il negozio presso cui io Pt_1 CP_4 lavoro;
non ricordo l'anno o il periodo in cui è accaduto;
io non ho visto la caduta, ero in cassa, sono stata chiamata da una collega che mi avvisava dell'accaduto ad una cliente;
ho sentito solo che la signora urlava;
mi sono affacciata un secondo dalla porta di ingresso la signora stava a terra, stava tra ilo cancello nostro e il marciapiede esterno;
subito dopo le porte scorrevoli ci sta un piccolo spazio dove c'è il tappeto, ci sono degli scalini , tre, sono di marmo, vi è altresì' una rampetta per le persone che hanno difficoltà a deambulare posta sulla destra dei gradini, fatta di materiale antiscivolo;
non vi è un corrimano nei pressi gradini, e non ricordo se vi fossero le strisce antiscivolo;
pioveva in quel momento; è accorsa la mia collega;
sul piccolo Parte_3 ballatoio appena posto dopo l'entrata insiste il balcone dell'appartamento sovrastante, i gradini sono scoperti;
dopo questo episodio la sig.ra non è più tornata.” (cfr. verbale udienza istruttoria del 18.12.23). Orbene, dal racconto fornito dai suddetti testimoni è emerso come l'istante, iniziata la discesa del ballatoio in discorso e dei gradini, in marmo e pertanto intrinsecamente scivoloso a seguito delle avverse e incontestate condizioni metereologiche, in assenza di corrimano ed in assenza di bande antiscivolo, cadde, riportando le lesioni comprovate dalla documentazione in atti (cfr. produzione attrice) . Così ricostruiti gli eventi, non può che essere affermata la responsabilità civile della convenuta, giacché la dinamica dedotta e confermata come innanzi detto, denota una chiara intrinseca (o quantomeno anomala e sopravvenuta) pericolosità della cosa in questione, la quale, avendo direttamente cagionato le lesioni riportate dall'istante nel caso di specie, concretizza una chiara ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta. Sul punto, in diritto appare utile ribadire che la giurisprudenza — tanto di legittimità quanto di merito — oramai costanti e pacifiche, hanno riconosciuto nella responsabilità ex art. 2051 c.c. un classico esempio di responsabilità obiettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode;
ciò comporta che il danneggiato è onerato alla semplice dimostrazione — appunto sul piano meramente obiettivo — della diretta ricollegabilità causale dell'evento di danno alla cosa in sé (cfr., da ultimo, Cass. 11122/2021; Cass. 2481/2018; Cass. 2477/2018). In altri termini, il danneggiato è gravato dell'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (cfr. Cass. 1064/2018; Cass. 12744/2016), nel senso che il contenuto dell'onere probatorio si sostanzia nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o n. 776/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 12 N. 776/2021 R.G.A.C.
successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (cfr. Cass. 7276/1997; Cass. 6407/1987). Al contrario, raggiunta la detta prova della diretta derivabilità eziologica dell'evento di danno dalla cosa, spetterà al custode fornire la dimostrazione dell'eventuale fortuito idoneo a totalmente eludere (sempre dal punto di vista causalistico e obiettivo) la propria responsabilità ex art. 2051 c.c. Nel caso di specie, è stata fornita dall'istante (e per tutto quanto innanzi già osservato) la compiuta prova della diretta derivazione eziologica dell'evento di danno derivato dalla tipologia strutturale in questione;
sarebbe spettato alla convenuta fornire la prova contraria dell'eventuale fortuito, idoneo ad escludere il menzionato rapporto di causalità diretta tra evento di danno e cosa. Prova contraria, tuttavia, disattesa dalla convenuta nel caso di specie. Affermata, dunque, la piena sussistenza della responsabilità civile della convenuta nella produzione dell'evento di danno dedotto in lite, sul piano del danno-conseguenza riportato dall'attore in occasione del medesimo evento, dalla documentazione medica da quest'ultima prodotta in atti e dalla CTU medica svolta nel corso del processo, è emerso che l'istante, riportò “Frattura della stiloide ulnare e frattura Parte_1 scomposta dell'epifisi distale del radio sinistro”, che è stato per lei fonte di un danno biologico permanente quantificabile in otto punti percentuali, nonché di un danno biologico temporaneo” patito - avuto riguardo all' iter clinico descritto e alla natura ed entità delle lesioni –stimato in complessivi sessantuno giorni (61gg.) di cui: tre giorni (3 gg.) di temporanea totale. ventotto giorni (28 gg.) di temporanea parziale al 75%. dieci giorni (10 gg) di temporanea parziale al 50%. venti giorni (20 gg.) di temporanea parziale al 25%., il tutto come analiticamente e logicamente motivato dal CTU nominato nel corso del processo nella depositata relazione tecnica d'ufficio alle cui conclusioni, dunque, il giudicante non può che aderire per la congruità delle argomentazioni offerte ed alla luce dei criteri scientifici adottati ed in assenza di adeguate argomentazioni di segno contrario (cfr. relazione peritale a firma della CTU
, pag.6, in atti). Persona_2
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla L. 57/2001 o al D.Lgs. 209/2005 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Tribunale di aderire a quell'orientamento (invero maggioritario) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. In particolare, il riferimento è ai valori individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano aggiornati dal D.M.
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18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025. (ultime tabelle predisposte dal detto Tribunale e a disposizione di questo Giudice, al fine di pervenire ad una liquidazione del danno — quale tipico esempio di debito di valore — con valori monetari quanto più attuali possibili). Tenuto conto, quindi, dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 40 circa) e della percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro, quantificati dal CTU (come innanzi illustrato) nella misura dell'8% (tre per cento), si ottiene un importo, in relazione al punto base previsto dalle suddette tabelle, di 13.757,35 euro. A tale somma andranno aggiunte, poi, le ulteriori somme a titolo di: Invalidità temporanea totale (3gg) €168,54; Invalidità temporanea parziale al 75% €1.179,78; Invalidità temporanea parziale al 50% € 280,90; Totale danno biologico temporaneo
€1.910,12. Il tutto per un importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale complessivo pari ad € 15.667,47, oltre euro 208,12 per spese vive documentate Quanto, invece, alla liquidazione del danno morale o di c.d. “personalizzazione”, va osservato che, come di recente ancora una volta precisato dalla giurisprudenza di legittimità, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa;
al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) «[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento» (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie. In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico- relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica “sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass. 27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 19189/2020).
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Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attrice non ha dedotto e provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris, non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, tale dall'essere autonomamente valutato ai fini del riconoscimento di un ulteriore ristoro economico autonomo;
per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad ella essere riconosciuta rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità. Per i motivi innanzi esposti, dunque, e in definitiva, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, per le causali innanzi indicate, della Parte_1 somma complessiva di euro 15.875,59. Inoltre, nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che l'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis e per prima Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale ritiene congruo riconoscere i menzionati interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (12/11/2019), sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto devalutato (quale momento in cui l'illecito si è prodotto), in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione) e, quindi, su tale somma rivalutata anno per anno, ed a partire dal 12/11/2019, sempre in base all'indice ISTAT menzionato, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 5.Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al decisum della controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri medi). Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono, nei soli rapporti interni tra le parti,e ferma restando la solidarietà passiva di n. 776/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 12 N. 776/2021 R.G.A.C.
tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 776/2021 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
-in accoglimento della domanda attorea, accerta l'esclusiva responsabilità della convenuta in.p.l.r.pt., nella produzione dell'evento di danno Controparte_1 per cui è causa e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice in atti Parte_1 gen., per le causali indicate in motivazione, della somma complessiva di euro15.875,59, oltre interessi, al tasso e secondo la modalità di calcolo analiticamente indicata in motivazione;
-condanna la convenuta in.p.l.r.pt., al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano Parte_1 in euro 264,00 per spese, ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte attrice, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della c.t.u liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, 22/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 776/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Responsabilità ex artt.2049,2050,2051”, vertente:
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
RI ET n. 15, C.F. , rappresentata e difesa sia CodiceFiscale_1 congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Elena Penza e dall'Avv. Gennaro Zuccaro, presso i quali è elett.te dom.ta in Marano di Napoli (NA) alla Via Don Mimì Galluccio n. 21, in virtù di mandato in calce l'atto di citazione;
-Attrice- CONTRO
con sede in Roma, al Viale Giorgio Ribotta 21, Codice Controparte_1
Fiscale E al Registro Imprese , in persona dell'Amministratore CP_2 P.IVA_1
Unico e rappresentante legale p.t. Sig. elettivamente domiciliata in Controparte_3
Napoli alla Via Carlo Poerio n. 15 presso l'Avv. Andrea Cilento (C.F.:
- che la rappresenta e difende giusta procura a margine della C.F._2 comparsa di risposta;
-Convenuto-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.06.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione notificato in data 18.01.21 l'attrice conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, n.q. di gestrice dell'esercizio commerciale n.776/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 12 N. 776/2021 R.G.A.C.
“ , sito in Marano di Napoli (NA) al Corso Italia n. 51, per ivi sentirla CP_4 condannare alla refusione dei danni da ella patiti in relazione all'evento dannoso che asseriva verificatosi in data 12/11/2019 alle ore 10:30 circa, allorché, l'attrice nell'uscire dai locali dell'esercizio commerciale “ sito in Marano di Napoli CP_4
(NA) al Corso Italia n. 51, cadeva rovinosamente al suolo a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla pioggia caduta e priva di corrimano e strisce antiscivolo. Per effetto della dedotta caduta, l'attrice deduceva che, prontamente soccorsa da alcuni passanti, a causa della gravità delle lesioni riportate al polso della mano sinistra, veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale C.T.O. di Napoli, ove somministrate le cure ed effettuati gli esami e le indagini del caso, le veniva diagnosticata la “Frattura della stiloide ulnare e frattura scomposta dell'epifisi distale del radio sinistro” con ricovero nel medesimo ambiente, applicazione di apparecchio gessato e prognosi di 30 giorni s.c. Altresì che, durante la degenza, veniva sottoposta a riduzione cruenta con fissazione di placca volare e viti metalliche, previa disinserzione del muscolo pronatore quadrato, e dimissione definitiva in data 15/11/2019. Seguivano ulteriori visite specialistiche e terapie onde poi sottoporsi a visita medico legale dal dott. all'esito Persona_1 della quale veniva resa la seguente valutazione: “Esame obbiettivo: “Attualmente residuano un esito cicatriziale chirurgico, una marcata sindrome doloroso -disfunzionale a carico del polso e della mano di sinistra con difficoltà alla presa.”; Conclusioni: “Tali esiti sono valutabili in misura del 9 - 10% di danno biologico in ambito RC, mentre sono ascrivibili giorni quaranta di inabilità temporanea assoluta ed ottanta giorni di inabilità temporanea parziale mediamente valutabile al 50%.” Sulla scorta di quanto dedotto e della relazione peritale di parte su menzionata, l'istante lamentava aver subito dall'evento predetto un danno per invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e spese mediche. Adducendo la responsabilità di quanto occorso alla nella Controparte_1 dispiegata qualità di gestrice dell'esercizio commerciale , sito in Marano di CP_4
Napoli (NA) al Corso Italia n. 51, teatro del sinistro, sussumendo la stessa inquadrabile nelle fattispecie di cui agli artt. 2043 cod. civ. e/o art. 2051 cod. civ., per essere tenuta la convenuta alla manutenzione e custodia del predetto punto vendita e per aver colpevolmente non evitato il verificarsi di una situazione di pericolo per gli avventori del locale commerciale, inviava richiesta di risarcimento danni e conseguente messa in mora a mezzo P.E.C. ricevuta il 07/12/2019, che lamentava disattese. Espletato altresì l'invito formale ad intraprendere la procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, a mezzo P.E.C. ricevuta il 27/10/2020, stante l'esito negativo delle richieste stragiudiziali, l'attrice citava la convenuta come in epigrafe rappresentato e difeso, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 10.05.2021 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: - Dichiarare che l'incidente si è verificato per responsabilità esclusiva ex art. 2043 cod. civ. e/o ex art. 2051 cod. civ. della
[...] per essere tenuta alla manutenzione e custodia dell'esercizio commerciale CP_1 CP_4 sito in Marano di Napoli (NA) al Corso Italia n. 51, e per aver colpevolmente non evitato il verificarsi di una situazione di pericolo per gli avventori del locale commerciale; -Condannare la convenuta al pagamento della somma che l'On.le Giudice riterrà equo per Controparte_1 le lesioni subite per invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale e
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spese mediche, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della sig.ra , nei limiti di € Parte_1
26000,00; - Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari di lite con attribuzione.-Condannarsi, altresì, il convenuto al pagamento Controparte_5 delle spese, spese generali, diritti ed onorari del presente giudizio. Si costituiva in giudizio la convenuta così come sopra Controparte_1 rappresentata, impugnando la domanda ex adverso proposta, in quanto manifestamente infondata in ogni sua articolazione e prospettazione, sia in fatto che in diritto. Parte convenuta preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ed assoluta incertezza del petitum ex art. 163 n.3 e 164 c.p.c. In particolare, eccepiva la richiesta di risarcimento genericamente quantificata, senza corrispondente riferimento alle situazioni giuridiche dedotte, in pregiudizio del suo diritto alla difesa, in violazione al precetto dell'art. 24 della Costituzione. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto, contestando l'assoluta mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi qualificanti l'insidia e/o trabocchetto ex adverso dedotti. Riteneva che dalla descrizione della controparte, emergeva la pretestuosità della domanda, sostenendo che il presunto infortunio di cui si doleva essere stata vittima parte attrice, fosse presumibilmente ascrivibile alla colpa esclusiva della stessa, in forza del principio di auto-responsabilità, normativamente segnata dall'art. 1227 cod. civ. Evidenziava la convenuta società che l'immobile di sua proprietà, sia internamente che esternamente, fosse in perfette condizioni manutentive, la pavimentazione priva di vizi, dissesti, dislivelli e/o eventuali ipotetiche diverse anomalie, come rilevava documentato dai rilievi fotografici versati in atti. Pertanto, ribadiva l'assunto danno lamentato dall'attrice non essere imputabile alla convenuta poiché non causato da nessuna insidia, né da un assunto cattivo stato dei luoghi, né da una assunta inadeguata manutenzione, quanto piuttosto dalla stessa imprudente condotta della danneggiata. All'uopo contestava, che la Sig.ra usciva Pt_1 frettolosamente dall'esercizio commerciale, senza esercitare le dovute cautele, quanto mai necessarie nella fattispecie concreta a fonte delle condizioni meteorologiche avverse. Riteneva che nella specie si trattasse di caduta accidentale, determinata dalla condotta impudente della danneggiata, come deduceva dalla stessa dichiarato in sede di accesso al pronto soccorso, e che i riferimenti ex adverso compiuti alla presunta assenza di corrimano e strisce antiscivolo fossero del tutto prestestuosi, tenuto conto che il dedotto sinistro accadeva al di fuori dei locali della convenuta società, nello spazio antistante l'esercizio commerciale, destinato al parcheggio dei veicoli della clientela, come testimoniato da quanto dichiarato dalla stessa Sig.ra ai sanitari Pt_1 del pronto soccorso, ai quali l'attrice aveva riferito di un incidente in strada. Contestava in ogni caso non potersi definire “insidia e/o trabocchetto” quella ex adverso descritta in pieno giorno e dunque con la massima visibilità della luce diurna. Dunque, evocando ampia giurisprudenza per suffragare l'inapplicabilità al caso di specie della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., nonché del principio del neminem laedere ovvero alterum non laedere ex art. 2043 c.c., censurava la domanda avversa ritenendo assodata la insussistenza nel caso di specie del nesso causale tra la “cosa” e il danno. Segnatamente riteneva che la “cosa” (pavimentazione) avesse svolto solo il ruolo di n. 776/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 12 N. 776/2021 R.G.A.C.
occasione dell'evento, quale mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, integrato dallo stesso comportamento della danneggiata. Rivendicava in sintesi verificatosi il c.d. fortuito incidentale idoneo ad interrompere il collegamento causale (che ribadiva non sussistente e comunque non dimostrato) tra la cosa e il danno. Contestava altresì il quantum debeatur, eccependo la richiesta attrice generica e scollegata da corrispondente riferimento alle situazioni giuridiche (soggettive ed oggettive) di cui chiedeva il ristoro, pertanto, nulla. Concludeva: In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei presupposti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4.- - Rigettare, anche nel merito ed in ogni caso, tutte le domande poste nei confronti della convenuta, in quanto assolutamente infondate, sia in fatto che in diritto.- In via subordinata, e nella sola denegata ipotesi di accoglimento nel merito della domanda attorea in ordine all'an, rigettare ogni avversa richiesta sul quantum, ovvero, in via gradata, dichiarare la concorrente responsabilità della danneggiata nella causazione dei danni subiti (art. 1227 c.c.) e, conseguentemente, escludere e/o ridurre proporzionalmente l'eventuale obbligo risarcitorio a carico della convenuta..- Condannare in ogni caso parte attrice al pagamento delle spese e delle competenze di causa, oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, accolta la richiesta di assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c, la causa veniva rinviata all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del 7.02.22. Ammesse ed espletate le prove orali come rispettivamente richieste (alla data del 6.3.2023 comparivano e venivano escussi, per parte attrice il sig. , per parte convenuta la sig.ra Parte_2
alla data del 18.12.2023 comparivano e venivano escussi altresì il teste Parte_3 per parte attrice e la teste per parte convenuta). Testimone_1 Testimone_2
All'esito, veniva all'uopo nominata quale ausiliario del giudicante la dott.ssa Per_2
e rinviata la causa, per il conferimento dell'incarico al CTU, all'udienza del
[...]
18.1.2024. Espletate le operazioni peritali e depositata la relazione peritale, la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2025 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. 2. In via pregiudiziale di rito va respinta, perché palesemente destituita di fondamento, l'eccezione, formulata dalla convenuta società, di nullità della citazione introduttiva del giudizio per asserita genericità della stessa. Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare tanto l'oggetto della domanda attorea, nonché la chiara ed esaustiva esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa appare, pertanto, concretamente ipotizzabile. Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo n. 776/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 12 N. 776/2021 R.G.A.C.
all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. 12 novembre 2003, n. 17023).
Quanto poi alla causa petendi, essa appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 12 ottobre 2012 n. 17408)
3.In via preliminare va osservato che i fatti come esposti nell'atto di citazione, circa le lesioni, le terapie occorse alla parte attrice, risultano provate dalla documentazione relativa, prodotta ed acquisita agli atti. Risulta, altresì, agli atti la pec di messa in mora con la richiesta di risarcimento del danno del 7.12.19, indirizzata da parte attrice alla convenuta, donde poi adire l'autorità giudiziaria, nonché l'invito alla negoziazione assistita del 27.10.20 (cfr. produzione introduttiva parte attrice)
4.Nel merito la domanda attorea si è rilevata fondata e merita accoglimento per quanto in appresso osservato. Alla luce della prospettazione operata da parte attrice, la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ., peraltro invocato dalla stessa sia pure in alternativa all'art. 2043 c.c. In tema di responsabilità da cose in custodia la Corte di Cassazione, in virtù dei principi consolidatisi nel tempo, ha avuto modo di affermare come l'art. 2051 Cc sottintende un criterio di individuazione della responsabilità che esula da qualsivoglia concetto di colpa, pertanto, grava sul danneggiato l'onere di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità o meno della cosa o dalle sue caratteristiche intrinseche;
l'eventuale obiezione afferente ad omissioni, violazioni di legge o a condotte imprudenti del custode rileva ai soli fini dell'imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c., a meno che con la stessa non s'intenda dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di provocare il danno ovvero a supporto del rapporto di causalità tra la cosa e l'evento dannoso;
il caso fortuito, costituito dal fatto naturale o del terzo, deve risultare oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, senza che possa assumere alcun rilievo la diligenza o meno del custode.
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Tuttavia, l'imprevedibilità risulta comunque concetto necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa e dalla maggiore o minore pericolosità intrinseca della cosa (cfr. Ordinanza n. 18075, II Sezione civile della Corte di Cassazione 10 luglio 2018). Ed invero l'art. 2051 c.c. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In ordine al criterio di imputazione della responsabilità a carico del soggetto che abbia in custodia la cosa, la giurisprudenza più recente (cfr. Cass. nn. 472/2003, 27635/2009, 713/2010, 1768/2012, 7125/2013) ne sottolinea il carattere oggettivo, così superando il precedente orientamento (cfr. Cass. n. 3129/1987) che riconduceva la responsabilità del custode al principio generale della colpa, presunto iuris tantum. “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza; il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito” (Cass. n. 472/2003). La tesi della natura oggettiva della responsabilità in questione merita adesione, anche in considerazione della struttura della norma e della fattispecie ivi prevista;
invero, la norma discorre di danno derivante dalla cosa in quanto tale, prescindendo cioè da un comportamento del custode, che, pertanto, rimane estraneo alla fattispecie. È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su una relazione tra la cosa ed il custode, non già su un comportamento di quest'ultimo. La giurisprudenza ha, altresì, precisato che, ai fini della sussistenza della responsabilità, non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni di per sé, ovvero per suo intrinseco potere, essendo sufficiente che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa stessa, ovvero per l'insorgenza in questa di un meccanismo dannoso, anche se provocato da elementi esterni (sul punto cfr. Cass. nn. 4480/2001 e 5814/1998). Così ricostruita la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ove una persona assuma di aver subito danni da una cosa in custodia altrui, essa sarà tenuta a provare in giudizio solo l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito. La nozione di caso fortuito viene intesa nel senso più ampio, rientrando in essa sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. n. 10556/1998) sia la colpa del danneggiato (Cass. n. 5578/2003), purché intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 4237/1990). Ciò premesso in termini generali, all'esito della istruttoria espletata, i testimoni escussi nel corso del processo, sulla cui attendibilità, intrinseca ed estrinseca, alcun motivo di dubbio è sorto, hanno fornito una ricostruzione della vicenda concorde e coerente, nonché conforme a quanto dedotto dall'istante in citazione. Ed invero , sulla cui capacità a testimoniare non sono emersi elementi Parte_2 di segno contrario ( “marito della sig.ra in regime di separazione dei beni, dalla data del Pt_1 matrimonio”), all'udienza del 6.03.23, dichiarava: “era il 12 novembre 2019, mattina. Eravamo in macchina con mia moglie, in Marano di Napoli al C.so Italia, stavamo andando da CP_4
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pioveva tanto. Abbiamo parcheggiato, io sono rimasto in auto, mia moglie è entrata nel negozio. Nel frattempo,ha smesso di piovere, passava un conoscente quindi, io scesi dalla Testimone_1 macchina per salutarlo, nel frattempo si trova da uscire mia moglie dal negozio, la quale cadde. Preciso che mia moglie era distante circa 5 /6 metri da me. Preciso che ho parcheggiato subito fuori l'area parcheggio;
poi quando sono sceso dall'auto mi sono posizionato di fronte all'uscita del negozio. Preciso di non ricordare se il negozio fosse dotato di porte scorrevoli o a spinta;
Subito dopo la porta di uscita c'era un po' di spazio, circa un metro di ballatoio e poi circa tre gradini. Io ho visto mia moglie scivolare sul suo lato sinistro;
ci siamo avvicinati io e l'amico con cui stavo parlando a prestare i primi soccorsi. Mia moglie per i primi minuti non riusciva ad alzarsi da terra e l'abbiamo aiutata, io personalmente l'ho caricata in macchina per portarla al CTO. Mia moglie lamentava dolore a tutto il suo lato sinistro e in particolare al polso. Preciso che non c'era un corrimano nei pressi dei gradini e gli stessi erano di marmo tipo piastrella, ma non so dire con precisione, non so dire se vi fosse la fuga, era tipo lastra continua. Non ho fatto caso se insieme a mia moglie uscirono altre persone nello stesso momento. Non so dire con precisione se fossero entrate e uscite altre persone prima o dopo. Non accorreva nessuno del negozio. Molto tempo dopo, su per giù dieci minuti che mia moglie era a terra, è uscita una commessa ed ha portato dell'acqua. Non ho ritenuto di dover chiamare ambulanza”. Precisava inoltre il dichiarante che non erano presenti strisce antiscivolo (cfr. verbale udienza del 6.03.23). Le medesime circostanze venivano altresì confermate dalla teste di parte convenuta, che seppur non testimone oculare dell'occorso, ha fornito dettagli in merito alle circostanze di tempo e luogo, oltre che alle caratteristiche del “teatro del sinistro”. Sul punto quale impiegata della ditta S.&G. Parte_3 Controparte_6 all'epoca dei fatti fino all'attualità, interrogata sui capitoli di prova, rispondeva:
“confermo nelle circostanze di tempo e luogo che mi dite che una donna cadde fuori al negozio, In quel momento io ero all'interno del negozio. Siamo state chiamate da persone che erano per strada ad intervenire. Io non ho assistito alla caduta. Preciso che le porte di uscita del negozio sono scorrevoli, subito dopo le porte c'è un po' di spazio di circa un metro e poi ci sono 3 gradini di marmo con la banda antiscivolo. Lo spazio che precede i gradini è sempre in marmo. Non ci sono corrimano; ricordo che quel giorno pioveva. Quando sono uscita la signora era a terra tra il cancelletto e l'esterno del parcheggio;
l'abbiamo aiutata ad alzarsi perché lamentava dolore al polso;
quando sono uscita la signora era da sola;
quando parlo al plurale mi riferisco alle persone che erano fuori al negozio”. Su sollecitazione a prova contraria, la teste riferiva della presenza della banda antiscivolo e non sapeva quantificare la distanza della signora rispetto alle scale, precisando “la signora era in bilico tra il cancelletto e la parte esterna, preciso che il cancelletto delimita il parcheggio” (cfr. verbale udienza del 6.03.23). Alla stessa stregua e conformemente a quanto innanzi riportato nonché alla prospettazione attorea, l'ulteriore teste (cfr. verbale udienza Testimone_1 Cont istruttoria del 18.12.23 “io mi trovavo in Marano al Corso Italia ero andato al supermercato era novembre 2019, pioveva ero a piedi;
ho visto il marito della in auto , è uscito per salutarci , Pt_1 abbiamo scambiato due chiacchiere e mi ha riferito che la moglie stava nel negozio posto nelle CP_4 vicinanze, mentre stavamo parlando, ho visto la moglie che usciva tramite le porte scorrevoli, e ho visto che cadeva non appena usciva;
io mi trovavo a circa 5 metri di distanza dalla signora;
dalla porta di uscita sino alle scale dell' vi è un ballatoio di circa di un metro e poi vengono tre scalini;
CP_4 prima di mettere il piede sullo scalino ho visto la caduta;
io personalmente non
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ero mai entrato al è caduto sul suo lato sinistro;
ha rovinato tutti gli CP_4 scalini; non si riusciva ad alzarsi;
si lamentava del polso sinistro;
non vi era il poggiamano e non vi erano strisce antiscivolo;
i gradini erano fatti di marmo;
ricordo inoltre che di fianco ai predetti gradini vi era una salita per i diversamente abili;
ho dato una mano al marito per farla salire in auto e so che è stata accompagnata al CTO, io poi sono andato via;
non ricordo se la recasse Pt_1 con sé l'ombrello; appena dopo l'uscita non vi è copertura del ballatoio e dei tre gradini, ricordo che fosse bagnato;
”quando lei usciva dal negozio, pioveva”) confermava quanto riferito dal coniuge della parte attrice. Di contro, la teste dipendente della società Testimone_2 convenuta, nulla sapeva riferire in merito alla caduta, dichiarando “ ricordo che di tanto in tanto la sig.ra era già venuta ad effettuare acquisti presso il negozio presso cui io Pt_1 CP_4 lavoro;
non ricordo l'anno o il periodo in cui è accaduto;
io non ho visto la caduta, ero in cassa, sono stata chiamata da una collega che mi avvisava dell'accaduto ad una cliente;
ho sentito solo che la signora urlava;
mi sono affacciata un secondo dalla porta di ingresso la signora stava a terra, stava tra ilo cancello nostro e il marciapiede esterno;
subito dopo le porte scorrevoli ci sta un piccolo spazio dove c'è il tappeto, ci sono degli scalini , tre, sono di marmo, vi è altresì' una rampetta per le persone che hanno difficoltà a deambulare posta sulla destra dei gradini, fatta di materiale antiscivolo;
non vi è un corrimano nei pressi gradini, e non ricordo se vi fossero le strisce antiscivolo;
pioveva in quel momento; è accorsa la mia collega;
sul piccolo Parte_3 ballatoio appena posto dopo l'entrata insiste il balcone dell'appartamento sovrastante, i gradini sono scoperti;
dopo questo episodio la sig.ra non è più tornata.” (cfr. verbale udienza istruttoria del 18.12.23). Orbene, dal racconto fornito dai suddetti testimoni è emerso come l'istante, iniziata la discesa del ballatoio in discorso e dei gradini, in marmo e pertanto intrinsecamente scivoloso a seguito delle avverse e incontestate condizioni metereologiche, in assenza di corrimano ed in assenza di bande antiscivolo, cadde, riportando le lesioni comprovate dalla documentazione in atti (cfr. produzione attrice) . Così ricostruiti gli eventi, non può che essere affermata la responsabilità civile della convenuta, giacché la dinamica dedotta e confermata come innanzi detto, denota una chiara intrinseca (o quantomeno anomala e sopravvenuta) pericolosità della cosa in questione, la quale, avendo direttamente cagionato le lesioni riportate dall'istante nel caso di specie, concretizza una chiara ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta. Sul punto, in diritto appare utile ribadire che la giurisprudenza — tanto di legittimità quanto di merito — oramai costanti e pacifiche, hanno riconosciuto nella responsabilità ex art. 2051 c.c. un classico esempio di responsabilità obiettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode;
ciò comporta che il danneggiato è onerato alla semplice dimostrazione — appunto sul piano meramente obiettivo — della diretta ricollegabilità causale dell'evento di danno alla cosa in sé (cfr., da ultimo, Cass. 11122/2021; Cass. 2481/2018; Cass. 2477/2018). In altri termini, il danneggiato è gravato dell'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (cfr. Cass. 1064/2018; Cass. 12744/2016), nel senso che il contenuto dell'onere probatorio si sostanzia nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o n. 776/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 12 N. 776/2021 R.G.A.C.
successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (cfr. Cass. 7276/1997; Cass. 6407/1987). Al contrario, raggiunta la detta prova della diretta derivabilità eziologica dell'evento di danno dalla cosa, spetterà al custode fornire la dimostrazione dell'eventuale fortuito idoneo a totalmente eludere (sempre dal punto di vista causalistico e obiettivo) la propria responsabilità ex art. 2051 c.c. Nel caso di specie, è stata fornita dall'istante (e per tutto quanto innanzi già osservato) la compiuta prova della diretta derivazione eziologica dell'evento di danno derivato dalla tipologia strutturale in questione;
sarebbe spettato alla convenuta fornire la prova contraria dell'eventuale fortuito, idoneo ad escludere il menzionato rapporto di causalità diretta tra evento di danno e cosa. Prova contraria, tuttavia, disattesa dalla convenuta nel caso di specie. Affermata, dunque, la piena sussistenza della responsabilità civile della convenuta nella produzione dell'evento di danno dedotto in lite, sul piano del danno-conseguenza riportato dall'attore in occasione del medesimo evento, dalla documentazione medica da quest'ultima prodotta in atti e dalla CTU medica svolta nel corso del processo, è emerso che l'istante, riportò “Frattura della stiloide ulnare e frattura Parte_1 scomposta dell'epifisi distale del radio sinistro”, che è stato per lei fonte di un danno biologico permanente quantificabile in otto punti percentuali, nonché di un danno biologico temporaneo” patito - avuto riguardo all' iter clinico descritto e alla natura ed entità delle lesioni –stimato in complessivi sessantuno giorni (61gg.) di cui: tre giorni (3 gg.) di temporanea totale. ventotto giorni (28 gg.) di temporanea parziale al 75%. dieci giorni (10 gg) di temporanea parziale al 50%. venti giorni (20 gg.) di temporanea parziale al 25%., il tutto come analiticamente e logicamente motivato dal CTU nominato nel corso del processo nella depositata relazione tecnica d'ufficio alle cui conclusioni, dunque, il giudicante non può che aderire per la congruità delle argomentazioni offerte ed alla luce dei criteri scientifici adottati ed in assenza di adeguate argomentazioni di segno contrario (cfr. relazione peritale a firma della CTU
, pag.6, in atti). Persona_2
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla L. 57/2001 o al D.Lgs. 209/2005 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Tribunale di aderire a quell'orientamento (invero maggioritario) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. In particolare, il riferimento è ai valori individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano aggiornati dal D.M.
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18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025. (ultime tabelle predisposte dal detto Tribunale e a disposizione di questo Giudice, al fine di pervenire ad una liquidazione del danno — quale tipico esempio di debito di valore — con valori monetari quanto più attuali possibili). Tenuto conto, quindi, dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 40 circa) e della percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro, quantificati dal CTU (come innanzi illustrato) nella misura dell'8% (tre per cento), si ottiene un importo, in relazione al punto base previsto dalle suddette tabelle, di 13.757,35 euro. A tale somma andranno aggiunte, poi, le ulteriori somme a titolo di: Invalidità temporanea totale (3gg) €168,54; Invalidità temporanea parziale al 75% €1.179,78; Invalidità temporanea parziale al 50% € 280,90; Totale danno biologico temporaneo
€1.910,12. Il tutto per un importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale complessivo pari ad € 15.667,47, oltre euro 208,12 per spese vive documentate Quanto, invece, alla liquidazione del danno morale o di c.d. “personalizzazione”, va osservato che, come di recente ancora una volta precisato dalla giurisprudenza di legittimità, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059 c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa;
al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio, patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) «[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento» (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie. In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico- relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018, n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica “sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass. 27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)” (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 19189/2020).
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Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attrice non ha dedotto e provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris, non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, tale dall'essere autonomamente valutato ai fini del riconoscimento di un ulteriore ristoro economico autonomo;
per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad ella essere riconosciuta rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità. Per i motivi innanzi esposti, dunque, e in definitiva, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, per le causali innanzi indicate, della Parte_1 somma complessiva di euro 15.875,59. Inoltre, nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che l'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis e per prima Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale ritiene congruo riconoscere i menzionati interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (12/11/2019), sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto devalutato (quale momento in cui l'illecito si è prodotto), in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione) e, quindi, su tale somma rivalutata anno per anno, ed a partire dal 12/11/2019, sempre in base all'indice ISTAT menzionato, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 5.Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al decisum della controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri medi). Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono, nei soli rapporti interni tra le parti,e ferma restando la solidarietà passiva di n. 776/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 12 N. 776/2021 R.G.A.C.
tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 776/2021 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
-in accoglimento della domanda attorea, accerta l'esclusiva responsabilità della convenuta in.p.l.r.pt., nella produzione dell'evento di danno Controparte_1 per cui è causa e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice in atti Parte_1 gen., per le causali indicate in motivazione, della somma complessiva di euro15.875,59, oltre interessi, al tasso e secondo la modalità di calcolo analiticamente indicata in motivazione;
-condanna la convenuta in.p.l.r.pt., al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano Parte_1 in euro 264,00 per spese, ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte attrice, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della c.t.u liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, 22/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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