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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/11/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
Sentenza
- nella causa civile iscritta al n. 5610/19 R.G. introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.25 (sostituita dal deposito di trattazione scritta) pendente
Tra
- in persona del legale rapp.te pro Parte_1
tempore, C.F./P.IVA: rapp.ta e difesa dall'Avv. Margherita Oliva, presso P.IVA_1
il cui studio è elett.te domiciliata in San Marzano sul Sarno (SA) alla via Vittorio
Veneto, 19, giusta procura in atti appellante contro
- , (C.F.: , elett.te dom.to presso lo studio CP_1 C.F._1 dell'avv.to Anna Vaiano, in Pompei (NA) alla via Lepanto I traversa n. 32, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
appellata
Parte
- , domiciliato ex lege presso l' Controparte_2
(appellato contumace)
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, n.
1411/19, depositata il 22.03.2019.
Conclusioni: come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 28.10.2019, la parte appellante conveniva in giudizio e e rassegnava le seguenti conclusioni: "A) CP_1 Controparte_2
accogliere il presente appello, in quanto ammissibile e fondato in fatto e diritto;
B) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e di tutti gli atti processuali conseguenti ivi compresa la sentenza impugnata, per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 126, lett. c), 144, co. III, e 283, co. I, lett. d), del
D.Lgs. n. 209/2005 e dell'art. 102 c.p.c., con conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme incassate in virtù della impugnata sentenza;
C) in via subordinata, rigettare la domanda nei confronti dell'appellante per carenza Parte_1
di legittimazione passiva, non essendo stata fornita la prova del rilascio, da parte della
Compagnia di assicurazioni estera di un Paese aderente alla convenzione internazionale del 1972, della carta verde, ai sensi degli artt. 125 e 126 del D.Lgs. 209/2005 (già
205/2009), con conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme incassate in virtù della impugnata sentenza;
D) condannare parte appellata, altresì, al pagamento delle competenze e delle spese del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge."
L'appello veniva proposto avverso la sentenza n. 1411/19 emessa dal Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, pubblicata in data 22.03.2019 nel procedimento n. 3537/17 R.G.
In data 19.05.20 si costituiva in giudizio e rassegnava le seguenti CP_1 conclusioni: “nel merito, in via principale: rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza in quanto incensurabile sotto ogni profilo sostanziale e formale, con conseguente condanna della parte appellante alla refusione delle spese, competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
non risulta costituito benché regolarmente evocato in giudizio. Controparte_2
pag. 2/10 La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto nell'interesse di nei confronti di CP_1 [...]
e . Controparte_3 Controparte_2
Con tale atto di citazione deduceva: di essere proprietario del veicolo CP_1
VW Passat tg. CT238LC; di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale verificatosi in data 19.12.2015, ore 17,30 circa, alla via Mortellari, allorquando, mentre era alla guida della sua auto veniva urtato alla parte anteriore dal veicolo Alfa
Romeo 156 tg. BR02EFA, di proprietà di , che proveniente dal senso Controparte_2
opposto di marcia invadeva la corsia occupata dal veicolo attoreo;
di aver riportato, a seguito del verificarsi del sinistro, danni al veicolo pari ad € 2.500,00 e di aver al contempo patito lesioni quantificabili in € 3.664,42; di aver allertato la Polizia
Municipale di Scafati che recatasi sul posto redigeva rapporto dell'accaduto. Parte Si costituiva in giudizio l' in persona del l.r.p.t. che contestava la domanda attorea per come formulata in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza medica d'ufficio.
All'esito con sentenza n. 1411/19 il Giudice di Pace di Nocera Inferiore tenuto conto delle risultanze processuali così statuiva :
“ dichiara responsabile del sinistro per cui è causa il conducente dell'Alfa Romeo Parte 156 tg. BR02EFA; per l'effetto condanna in solido con , in Controparte_2 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di di € 4.785,04, oltre CP_1
rivalutazione secondo gli indici Istat dal dì del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
Parte condanna (…) in solido con n persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio che, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo, si liquidano in complessivi € 1.339,00 calcolate sommando gli importi di € 139,00 per esborsi ed €
1.200,00 per le fasi del giudizio, oltre iva e cpa nonché rimborso generale al 15%; Parte condanna (..) in solido con l' n persona del l.r.p.t. a rimborsare a CP_1 le spese di ctu poste provvisoriamente a suo carico”.
pag. 3/10 Parte L' in persona del l.r.p.t. proponeva appello adducendo i motivi di seguito specificati:
- violazione dell'art 116 cpc;
erronea e contraddittoria valutazione della prova, mancata prova della titolarita' della proprieta' del veicolo presunto investitore in capo al convenuto straniero, errata e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 126 lett. c e 144, co. iii, e 283, comma i, lett d, del d. l.vo n.
209/2005 e dell'art. 102 c.p.c;
- violazione dell'art 116 cpc erronea e contraddittoria valutazione della prova in ordine alla legittimazione passiva-carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
per violazione degli artt. 125 e 126 del d.lvo 205/2009 - erronea CP_4
motivazione sul punto.
Successivamente si costituiva in giudizio che concludeva come innanzi CP_1
indicato.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado seguivano una serie di rinvii dettati dal carico del ruolo. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte ed assunta in decisione con ordinanza del 30.06.2025, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito della vicenda bisogna preliminarmente soffermarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell per violazione CP_5
degli artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni private.
In particolare ai sensi dell'art. 125 del Cod. Ass. Private per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve pag. 4/10 essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione. Per
i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) è assolto mediante contratto di assicurazione
"frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l si sia reso garante per il Parte_1
risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio Nazionale di
Assicurazione estero ed accettata dall . Nel caso di specie Parte_1
l'odierno appellato, al fine di dimostrare la sussistenza della legittimazione passiva Parte dell' ha fatto esclusivo riferimento al verbale redatto dalla Polizia Locale di
Scafati intervenuta sul luogo del sinistro.
Tuttavia il richiamo al suddetto verbale non può ritenersi sufficiente. Ed invero non può sottacersi che “ …qualora la compagnia di assicurazione del veicolo estero dichiari che la carta verde esibita dal conducente dello stesso mezzo agli ufficiali verbalizzanti il rapporto non corrisponda ad un suo documento regolarmente emesso, non può attribuirsi soverchio rilievo alla testimonianza dei carabinieri verbalizzanti che abbiano confermato che venne loro mostrata una carta verde che gli appariva regolare, potendo ben darsi che gli stessi si siano trovati difronte ad un documento contraffatto…( Tribunale di Rimini, 21.03.11, n. 307) ”.
Nella fattispecie il rapporto redatto dalla polizia locale intervenuta al momento del sinistro può senz'altro dirsi superato dalle allegazioni prodotte dall'odierno appellante già in primo grado. In particolare dalla documentazione complessivamente in atti
(certificazione rilasciata dal Bureau di cui all'allegato 4 e 5 del fascicolo di primo Parte grado rispettivamente del 02.03.2016 e 21.03.2017; certificazione dell' del
21.03.2016) si evince, infatti, che la targa BRO2EFA, al momento del sinistro,
pag. 5/10 risulta attribuita ad altro veicolo ovvero ad una Dacia 1310 e non già al veicolo Alfa
Romeo 156 tg. BR02EFA. Parte Ne consegue l'assoluta carenza di legittimazione passiva dell stante la mancata corretta identificazione del veicolo investitore e l'assenza di prova che questo fosse immatricolato o registrato all'estero, ovvero munito della documentazione straniera equivalente.
A tal proposito l'odierna parte appellata non si è premurata di fornire alcuna prova in tal senso. Quanto all'onere della prova della sussistenza, in capo al veicolo presunto danneggiante, di una delle condizioni sopra elencate, lo stesso spetta alla parte che agisce in giudizio (ex multis Tribunale di Rimini, Sezione Stralcio, n.1098/2002;
Tribunale di Milano, Sez. XI, 8 Gennaio 2001, n.116; GdP Napoli 17/9/2008; GdP
Milano 20/5/2005 n.7164; GdP Milano 14/2/2005 n.1787; Gdp Milano 27/12/2004
n.13915; GdP Sant'Anastasia 19/5/2004 n.1401; GdP Viterbo n.838/2002; GdP
Roma 23/1/2002 n.2005; GdP Milano 29/1/1999 n.2005; GdP Milano n.1546/1997;
Pret. di Milano 28/2/1985; Pret. di Torre del Greco 9/7/1983; Pret. di Milano 30
Aprile 1982; Pret. di Milano 4/9/1981; Pret. di Milano 26/11/1979; Pret. di Milano
31/1/1979; Pret. di Milano 11/7/1977, in Ass. Internaz. 1987, 71).
Chi voglia convenire in giudizio l' dovrà quindi, alternativamente, allegare Pt_1
elementi che facciano ritenere assolto da parte del conducente del veicolo presunto danneggiante l'obbligo assicurativo, sub specie: esistenza di valida Carta Verde, stipulazione di una polizza di frontiera, immatricolazione del veicolo in questione in un Paese membro della Cee, ovvero terzo, ma a condizione che con tale ultimo stato terzo sia intervenuto un accordo in base al quale l' si sia reso Parte_1
garante per i danni provocati in Italia da un mezzo munito di targa allo stesso appartenente.
Qualora parte attrice non dimostri la sussistenza di uno dei requisiti di cui sopra, la relativa domanda giudiziale non potrà che essere integralmente rigettata per carenza di legittimazione passiva del convenuto, con conseguente eventuale legittimazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ex multisGdP Carinola 3/12/2007
n. 3007; Trib. Roma 23/12/2004 n.34022; Trib. Roma 16/12/2003 n.39852).
pag. 6/10 Dunque la gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all'
Parte a tale gestione non è automatica in quanto è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti per l'appunto indicati dagli artt. 125 e 126 del Codice delle
Assicurazioni privat.
Parte In mancanza di tali requisiti il danneggiato non potrà agire nei confronti dell on l'azione diretta, caratterizzata anche dalla domiciliazione ex lege del danneggiante responsabile civile presso lo stesso ente.
Ciò in quanto l'art. 283, del D.lgs. 209\2005, così come modificato dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 198, al comma d-ter) dispone che qualora il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo nel risarcimento danni causati dalla circolazione stradale interviene il
FGVS della strada.
Ne deriva, dunque, che i danni alle persone e alle cose cagionati da un veicolo estero, ogniqualvolta il veicolo non sia assicurato o abbia una targa non corrispondente al
Parte veicolo stesso, non rientrano nella gestione a sono risarciti dal F.G.V.S. Parte Per contro dalla documentazione prodotta dall' già in primo grado - del tutto genericamente disconosciuta dalla difesa di parte appellata che non ne ha mai specificato le difformità rispetto all'originale e completamente ignorata dal Giudice di prime cure - si evince che la targa indicata nel rapporto redatto dalla Polizia
Locale intervenuta al momento del sinistro non è riferibile al veicolo asseritamente danneggiante ovvero all' Alfa Romeo 156.
Infatti, il Bureau estero ha certificato che la targa BR02EFA è da attribuire al veicolo
Dacia 1310.
Parte Da notare che le attestazioni provenienti dall dai corrispondenti Bureau esteri, non sono mere dichiarazioni di parte, perché non provengono da compagnie di assicurazione, ma da organismi con rilevanza e funzione pubblica e pertanto le loro attestazioni appaiono dotate di alto grado di attendibilità e idoneità probatoria.
(TRIBUNALE DI NAPOLI - Sentenza n. 7270/2023 del 13-07-2023).
Inoltre occorre richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta pag. 7/10 all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. S.U. n. 2951/2016).
Tale onere probatorio si opina non sia stato adeguatamente assolto dalla originaria attrice ..." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 7270/2023 del 13-07-2023).
Parte La domanda spiegata nei confronti dell on merita, pertanto, accoglimento, per difetto dei presupposti che fondano la responsabilità risarcitoria dell'ente.
Per le ragioni suesposte, deve essere accolto l'appello proposto da in CP_6
persona del l.r.p.t. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n.
1411/19 e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto delle domande formulate da in primo grado. CP_1
Consegue che la parte appellante ha diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione di primo grado, maggiorate degli interessi legali dalla data dei pagamenti. Risulta, invero documentato l'avvenuto pagamento della sorte capitale e dei compensi professionali in favore del difensore di . CP_1
Sul punto, la Cassazione ha chiarito “che, nel caso di riforma o annullamento della sentenza costituente titolo esecutivo di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dì indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.” (Cass. 29.09.2002, n. 13752; n. 17157 del 2012; n. 9280/2019); nonché che “in caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio” (Cass. 5.4.2020 -
Cassazione civile sez. III, 12/07/2022, n.21972).
Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito,
pag. 8/10 perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282
c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
Dunque, per le ragioni esposte, va condannato il difensore distrattario alla restituzione dell'importo dallo stesso percepito, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti e sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Per quel che concerne le spese di giudizio, la relativa regolamentazione va effettuata secondo il principio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, non emergendo elementi idonei per derogare a tale principio ( si precisa che per entrambi i gradi di giudizio si applicano i valori minimi senza considerare la fase istruttoria per il solo giudizio di appello).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. In accoglimento del gravame proposto da Parte_1
in integrale riforma della Sentenza n. 1411/19 del Giudice di Pace di
[...]
Nocera Inferiore, rigetta tutte le domande formulate da nel CP_1
Parte giudizio di primo grado nei confronti di
2. Dichiara tenuto e condanna a restituire in favore di tutte le CP_1 Pt_1
somme eventualmente percepite in esecuzione della Sentenza n. 1411/19, oltre interessi legali dalla data del singolo pagamento sino all'effettivo soddisfo.
3. Dichiara tenuto e condanna l'Avv. Anna Vaiano, difensore distrattario di
[...]
, a restituire in favore di le somme percepite a titolo di spese e CP_1 Pt_1
pag. 9/10 competenze legali in virtù della Sentenza n. 1411/19, oltre interessi legali dalla data del singolo pagamento sino all'effettivo soddisfo.
4. Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado del CP_1
giudizio in favore dell'appellante che liquida in complessivi: Pt_1
o Euro 633,00 per il primo grado;
o Euro 1.053,00 (di cui € 852,00 per compensi ed € 201,00 per esborsi)
o oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
Sentenza
- nella causa civile iscritta al n. 5610/19 R.G. introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.25 (sostituita dal deposito di trattazione scritta) pendente
Tra
- in persona del legale rapp.te pro Parte_1
tempore, C.F./P.IVA: rapp.ta e difesa dall'Avv. Margherita Oliva, presso P.IVA_1
il cui studio è elett.te domiciliata in San Marzano sul Sarno (SA) alla via Vittorio
Veneto, 19, giusta procura in atti appellante contro
- , (C.F.: , elett.te dom.to presso lo studio CP_1 C.F._1 dell'avv.to Anna Vaiano, in Pompei (NA) alla via Lepanto I traversa n. 32, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
appellata
Parte
- , domiciliato ex lege presso l' Controparte_2
(appellato contumace)
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, n.
1411/19, depositata il 22.03.2019.
Conclusioni: come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 28.10.2019, la parte appellante conveniva in giudizio e e rassegnava le seguenti conclusioni: "A) CP_1 Controparte_2
accogliere il presente appello, in quanto ammissibile e fondato in fatto e diritto;
B) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e di tutti gli atti processuali conseguenti ivi compresa la sentenza impugnata, per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 126, lett. c), 144, co. III, e 283, co. I, lett. d), del
D.Lgs. n. 209/2005 e dell'art. 102 c.p.c., con conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme incassate in virtù della impugnata sentenza;
C) in via subordinata, rigettare la domanda nei confronti dell'appellante per carenza Parte_1
di legittimazione passiva, non essendo stata fornita la prova del rilascio, da parte della
Compagnia di assicurazioni estera di un Paese aderente alla convenzione internazionale del 1972, della carta verde, ai sensi degli artt. 125 e 126 del D.Lgs. 209/2005 (già
205/2009), con conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme incassate in virtù della impugnata sentenza;
D) condannare parte appellata, altresì, al pagamento delle competenze e delle spese del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge."
L'appello veniva proposto avverso la sentenza n. 1411/19 emessa dal Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, pubblicata in data 22.03.2019 nel procedimento n. 3537/17 R.G.
In data 19.05.20 si costituiva in giudizio e rassegnava le seguenti CP_1 conclusioni: “nel merito, in via principale: rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza in quanto incensurabile sotto ogni profilo sostanziale e formale, con conseguente condanna della parte appellante alla refusione delle spese, competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
non risulta costituito benché regolarmente evocato in giudizio. Controparte_2
pag. 2/10 La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto nell'interesse di nei confronti di CP_1 [...]
e . Controparte_3 Controparte_2
Con tale atto di citazione deduceva: di essere proprietario del veicolo CP_1
VW Passat tg. CT238LC; di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale verificatosi in data 19.12.2015, ore 17,30 circa, alla via Mortellari, allorquando, mentre era alla guida della sua auto veniva urtato alla parte anteriore dal veicolo Alfa
Romeo 156 tg. BR02EFA, di proprietà di , che proveniente dal senso Controparte_2
opposto di marcia invadeva la corsia occupata dal veicolo attoreo;
di aver riportato, a seguito del verificarsi del sinistro, danni al veicolo pari ad € 2.500,00 e di aver al contempo patito lesioni quantificabili in € 3.664,42; di aver allertato la Polizia
Municipale di Scafati che recatasi sul posto redigeva rapporto dell'accaduto. Parte Si costituiva in giudizio l' in persona del l.r.p.t. che contestava la domanda attorea per come formulata in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza medica d'ufficio.
All'esito con sentenza n. 1411/19 il Giudice di Pace di Nocera Inferiore tenuto conto delle risultanze processuali così statuiva :
“ dichiara responsabile del sinistro per cui è causa il conducente dell'Alfa Romeo Parte 156 tg. BR02EFA; per l'effetto condanna in solido con , in Controparte_2 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di di € 4.785,04, oltre CP_1
rivalutazione secondo gli indici Istat dal dì del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
Parte condanna (…) in solido con n persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio che, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo, si liquidano in complessivi € 1.339,00 calcolate sommando gli importi di € 139,00 per esborsi ed €
1.200,00 per le fasi del giudizio, oltre iva e cpa nonché rimborso generale al 15%; Parte condanna (..) in solido con l' n persona del l.r.p.t. a rimborsare a CP_1 le spese di ctu poste provvisoriamente a suo carico”.
pag. 3/10 Parte L' in persona del l.r.p.t. proponeva appello adducendo i motivi di seguito specificati:
- violazione dell'art 116 cpc;
erronea e contraddittoria valutazione della prova, mancata prova della titolarita' della proprieta' del veicolo presunto investitore in capo al convenuto straniero, errata e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 126 lett. c e 144, co. iii, e 283, comma i, lett d, del d. l.vo n.
209/2005 e dell'art. 102 c.p.c;
- violazione dell'art 116 cpc erronea e contraddittoria valutazione della prova in ordine alla legittimazione passiva-carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
per violazione degli artt. 125 e 126 del d.lvo 205/2009 - erronea CP_4
motivazione sul punto.
Successivamente si costituiva in giudizio che concludeva come innanzi CP_1
indicato.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado seguivano una serie di rinvii dettati dal carico del ruolo. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte ed assunta in decisione con ordinanza del 30.06.2025, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito della vicenda bisogna preliminarmente soffermarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell per violazione CP_5
degli artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni private.
In particolare ai sensi dell'art. 125 del Cod. Ass. Private per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve pag. 4/10 essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione. Per
i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) è assolto mediante contratto di assicurazione
"frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l si sia reso garante per il Parte_1
risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio Nazionale di
Assicurazione estero ed accettata dall . Nel caso di specie Parte_1
l'odierno appellato, al fine di dimostrare la sussistenza della legittimazione passiva Parte dell' ha fatto esclusivo riferimento al verbale redatto dalla Polizia Locale di
Scafati intervenuta sul luogo del sinistro.
Tuttavia il richiamo al suddetto verbale non può ritenersi sufficiente. Ed invero non può sottacersi che “ …qualora la compagnia di assicurazione del veicolo estero dichiari che la carta verde esibita dal conducente dello stesso mezzo agli ufficiali verbalizzanti il rapporto non corrisponda ad un suo documento regolarmente emesso, non può attribuirsi soverchio rilievo alla testimonianza dei carabinieri verbalizzanti che abbiano confermato che venne loro mostrata una carta verde che gli appariva regolare, potendo ben darsi che gli stessi si siano trovati difronte ad un documento contraffatto…( Tribunale di Rimini, 21.03.11, n. 307) ”.
Nella fattispecie il rapporto redatto dalla polizia locale intervenuta al momento del sinistro può senz'altro dirsi superato dalle allegazioni prodotte dall'odierno appellante già in primo grado. In particolare dalla documentazione complessivamente in atti
(certificazione rilasciata dal Bureau di cui all'allegato 4 e 5 del fascicolo di primo Parte grado rispettivamente del 02.03.2016 e 21.03.2017; certificazione dell' del
21.03.2016) si evince, infatti, che la targa BRO2EFA, al momento del sinistro,
pag. 5/10 risulta attribuita ad altro veicolo ovvero ad una Dacia 1310 e non già al veicolo Alfa
Romeo 156 tg. BR02EFA. Parte Ne consegue l'assoluta carenza di legittimazione passiva dell stante la mancata corretta identificazione del veicolo investitore e l'assenza di prova che questo fosse immatricolato o registrato all'estero, ovvero munito della documentazione straniera equivalente.
A tal proposito l'odierna parte appellata non si è premurata di fornire alcuna prova in tal senso. Quanto all'onere della prova della sussistenza, in capo al veicolo presunto danneggiante, di una delle condizioni sopra elencate, lo stesso spetta alla parte che agisce in giudizio (ex multis Tribunale di Rimini, Sezione Stralcio, n.1098/2002;
Tribunale di Milano, Sez. XI, 8 Gennaio 2001, n.116; GdP Napoli 17/9/2008; GdP
Milano 20/5/2005 n.7164; GdP Milano 14/2/2005 n.1787; Gdp Milano 27/12/2004
n.13915; GdP Sant'Anastasia 19/5/2004 n.1401; GdP Viterbo n.838/2002; GdP
Roma 23/1/2002 n.2005; GdP Milano 29/1/1999 n.2005; GdP Milano n.1546/1997;
Pret. di Milano 28/2/1985; Pret. di Torre del Greco 9/7/1983; Pret. di Milano 30
Aprile 1982; Pret. di Milano 4/9/1981; Pret. di Milano 26/11/1979; Pret. di Milano
31/1/1979; Pret. di Milano 11/7/1977, in Ass. Internaz. 1987, 71).
Chi voglia convenire in giudizio l' dovrà quindi, alternativamente, allegare Pt_1
elementi che facciano ritenere assolto da parte del conducente del veicolo presunto danneggiante l'obbligo assicurativo, sub specie: esistenza di valida Carta Verde, stipulazione di una polizza di frontiera, immatricolazione del veicolo in questione in un Paese membro della Cee, ovvero terzo, ma a condizione che con tale ultimo stato terzo sia intervenuto un accordo in base al quale l' si sia reso Parte_1
garante per i danni provocati in Italia da un mezzo munito di targa allo stesso appartenente.
Qualora parte attrice non dimostri la sussistenza di uno dei requisiti di cui sopra, la relativa domanda giudiziale non potrà che essere integralmente rigettata per carenza di legittimazione passiva del convenuto, con conseguente eventuale legittimazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ex multisGdP Carinola 3/12/2007
n. 3007; Trib. Roma 23/12/2004 n.34022; Trib. Roma 16/12/2003 n.39852).
pag. 6/10 Dunque la gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all'
Parte a tale gestione non è automatica in quanto è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti per l'appunto indicati dagli artt. 125 e 126 del Codice delle
Assicurazioni privat.
Parte In mancanza di tali requisiti il danneggiato non potrà agire nei confronti dell on l'azione diretta, caratterizzata anche dalla domiciliazione ex lege del danneggiante responsabile civile presso lo stesso ente.
Ciò in quanto l'art. 283, del D.lgs. 209\2005, così come modificato dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 198, al comma d-ter) dispone che qualora il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo nel risarcimento danni causati dalla circolazione stradale interviene il
FGVS della strada.
Ne deriva, dunque, che i danni alle persone e alle cose cagionati da un veicolo estero, ogniqualvolta il veicolo non sia assicurato o abbia una targa non corrispondente al
Parte veicolo stesso, non rientrano nella gestione a sono risarciti dal F.G.V.S. Parte Per contro dalla documentazione prodotta dall' già in primo grado - del tutto genericamente disconosciuta dalla difesa di parte appellata che non ne ha mai specificato le difformità rispetto all'originale e completamente ignorata dal Giudice di prime cure - si evince che la targa indicata nel rapporto redatto dalla Polizia
Locale intervenuta al momento del sinistro non è riferibile al veicolo asseritamente danneggiante ovvero all' Alfa Romeo 156.
Infatti, il Bureau estero ha certificato che la targa BR02EFA è da attribuire al veicolo
Dacia 1310.
Parte Da notare che le attestazioni provenienti dall dai corrispondenti Bureau esteri, non sono mere dichiarazioni di parte, perché non provengono da compagnie di assicurazione, ma da organismi con rilevanza e funzione pubblica e pertanto le loro attestazioni appaiono dotate di alto grado di attendibilità e idoneità probatoria.
(TRIBUNALE DI NAPOLI - Sentenza n. 7270/2023 del 13-07-2023).
Inoltre occorre richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta pag. 7/10 all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. S.U. n. 2951/2016).
Tale onere probatorio si opina non sia stato adeguatamente assolto dalla originaria attrice ..." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 7270/2023 del 13-07-2023).
Parte La domanda spiegata nei confronti dell on merita, pertanto, accoglimento, per difetto dei presupposti che fondano la responsabilità risarcitoria dell'ente.
Per le ragioni suesposte, deve essere accolto l'appello proposto da in CP_6
persona del l.r.p.t. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n.
1411/19 e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente rigetto delle domande formulate da in primo grado. CP_1
Consegue che la parte appellante ha diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione di primo grado, maggiorate degli interessi legali dalla data dei pagamenti. Risulta, invero documentato l'avvenuto pagamento della sorte capitale e dei compensi professionali in favore del difensore di . CP_1
Sul punto, la Cassazione ha chiarito “che, nel caso di riforma o annullamento della sentenza costituente titolo esecutivo di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dì indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.” (Cass. 29.09.2002, n. 13752; n. 17157 del 2012; n. 9280/2019); nonché che “in caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio” (Cass. 5.4.2020 -
Cassazione civile sez. III, 12/07/2022, n.21972).
Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito,
pag. 8/10 perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282
c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
Dunque, per le ragioni esposte, va condannato il difensore distrattario alla restituzione dell'importo dallo stesso percepito, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti e sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Per quel che concerne le spese di giudizio, la relativa regolamentazione va effettuata secondo il principio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, non emergendo elementi idonei per derogare a tale principio ( si precisa che per entrambi i gradi di giudizio si applicano i valori minimi senza considerare la fase istruttoria per il solo giudizio di appello).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. In accoglimento del gravame proposto da Parte_1
in integrale riforma della Sentenza n. 1411/19 del Giudice di Pace di
[...]
Nocera Inferiore, rigetta tutte le domande formulate da nel CP_1
Parte giudizio di primo grado nei confronti di
2. Dichiara tenuto e condanna a restituire in favore di tutte le CP_1 Pt_1
somme eventualmente percepite in esecuzione della Sentenza n. 1411/19, oltre interessi legali dalla data del singolo pagamento sino all'effettivo soddisfo.
3. Dichiara tenuto e condanna l'Avv. Anna Vaiano, difensore distrattario di
[...]
, a restituire in favore di le somme percepite a titolo di spese e CP_1 Pt_1
pag. 9/10 competenze legali in virtù della Sentenza n. 1411/19, oltre interessi legali dalla data del singolo pagamento sino all'effettivo soddisfo.
4. Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado del CP_1
giudizio in favore dell'appellante che liquida in complessivi: Pt_1
o Euro 633,00 per il primo grado;
o Euro 1.053,00 (di cui € 852,00 per compensi ed € 201,00 per esborsi)
o oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pag. 10/10