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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/10/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8223/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Pecile che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Matteo Turconi Sormani che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Cogliate il 4.6.2016, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cogliate al n.8, Serie A, P II ordinare al Comune di Cogliate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio dichiarare compensate le spese legali omologare le seguenti condizioni
1)essendo economicamente indipendenti, nessun contributo di mantenimento sarà versato da un coniuge all'altro.”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
pagina 1 di 2 Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 170/25 emessa dal Tribunale di Monza il 30.1.2025 e pubblicata il 3.2.2025, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cogliate il 4.6.2016 (trascritto al n. 8 Parte II Serie A del registro atti di Parte_2 matrimonio di quel Comune anno 2016) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogliate affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8223/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Pecile che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Matteo Turconi Sormani che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Cogliate il 4.6.2016, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cogliate al n.8, Serie A, P II ordinare al Comune di Cogliate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio dichiarare compensate le spese legali omologare le seguenti condizioni
1)essendo economicamente indipendenti, nessun contributo di mantenimento sarà versato da un coniuge all'altro.”
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
pagina 1 di 2 Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 170/25 emessa dal Tribunale di Monza il 30.1.2025 e pubblicata il 3.2.2025, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cogliate il 4.6.2016 (trascritto al n. 8 Parte II Serie A del registro atti di Parte_2 matrimonio di quel Comune anno 2016) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogliate affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2