Articolo 16 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 15Articolo 17
Versione
20 maggio 1975
Art. 16.

Nell' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , la quinta categoria dei titoli di carriera e' sostituita dalla seguente:
"Quinta categoria: servizi di ruolo presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 6, da attribuire in analogia con i criteri di ripartizione previsti nella terza categoria; altri servizi non compresi nelle categorie precedenti per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 3, da attribuire secondo la natura e la durata dei servizi stessi".
Nel medesimo articolo i punteggi stabiliti per la valutazione dei titoli di libera docenza e di specializzazione sono modificati nel modo seguente:
"libera docenza in igiene, in medicina sociale, in medicina legale, in medicina preventiva, in malattie infettive punti 3;.
libera docenza in microbiologia, in statistica sanitaria punti 1,50;
libera docenza in altra disciplina punti 0,75;
specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive punti 3;
specializzazione in disciplina affine punti 1,50;
specializzazione in altra disciplina punti 0,75".
Il penultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente comma:
"I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975