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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13227+15255/24 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con autonomi ricorsi depositati, rispettivamente, in data 14 novembre e 27 dicembre 2024, poi riuniti da
Parte_1 in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2 gli avv.ti Andrea Bonanni Caione, Fabrizio D'Onofrio del Foro di Roma e Giulio Borrelli del Foro di Lanciano, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Pescara alla Via Strada Comunale Piana n. 3, ricorrente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Sara Brioschi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Peschiera Borromeo (MI), Via Oriana Fallaci 10/A, giusta procura in calce alla memoria di costituzione. convenuta
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con un primo ricorso depositato in data 14 novembre 2024, la società Parte_1
si è rivolta all'intestato Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti della
[...] signora le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare le violazioni in cui è incorsa la Sig.ra (CF. Controparte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Milanese alla Via Roma n. 5 quale Responsabile della Business Unit della Mobilità
Elettrica, nonché il diritto della a compensare le somme dovute alla Parte_1 lavoratrice per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con le somme dovute dalla stessa in ragione dei danni arrecati per i motivi dedotti in narrativa.
Per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni arrecati quali diretta conseguenza delle violazioni di cui sopra pari ad Euro 38.751,57 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia, al netto di quanto corrisposto e quanto dovuto alla lavoratrice per effetto della compensazione atecnica descritta in atti e, così, condannare la lavoratrice al pagamento della somma di Euro 3.299,15 in favore della a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, sempre oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
Il tutto con condanna alla refusione delle spese di lite”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver, con decorrenza, dal 1 aprile 2017, assunto la signora quale dipendente CP_1
a tempo indeterminato, full time e qualifica di impiegata, responsabile vendite e customer care, livello A2 CCNL Autorimesse e Noleggio mezzi,
-che la ricorrente, nel periodo intercorso dall'assunzione sino al maggio 2024, è stata responsabile della gestione del comporto commerciale e del personale impiegato sulle linee di collegamento Milano-Orio al Serio, Aeroporto Milano-Malpensa;
-che dal 31 maggio, la signora è divenuta responsabile della Business Unit Pt_3 dedicata all'elettrico con inquadramento nel livello A1, con riporto diretto all'Amministratore delegato e aumento della retribuzione;
-che in tale sua veste, la signora si è occupata della supervisione e del Pt_3 coordinamento del settore dell'elettrico (approvvigionamento, gestione del personale e dell'ufficio acquisti);
-di aver sempre informato i propri dipendenti delle possibili truffe on line;
-che la società aveva comunicato alla resistente la propria decisione di procedere all'acquisto di una macchina Microlino e di 5 scooter dopo aver ricevuto il preventivo da parte della società Koelliker pro Mobility;
-di aver, dopo varie trattative, deciso per l'acquisto dei predetti mezzi per un importo di € 38.751,57;
-che, in data 9 luglio 2024, Koelliker pro Mobility aveva emesso le relative fatture inviate alla signora da e per conoscenza al sig. Pt_3 Parte_4 Testimone_1
(doc. 9);
-che il successivo 10 luglio, la signora aveva chiesto le coordinate per Pt_3 procedere al pagamento doc. 10);
-che l'11 luglio, la medesima aveva ricevuto un'email dall'account contenente delle coordinare bancarie sulle quali nello Email_1 stesso giorno, procedeva ad effettuare il bonifico;
Parte_1
-che, nei giorni successivi, la società venditrice riferiva di non aver ricevuto alcun bonifico e comunicava il proprio iban che risultava essere diverso da quello di cui all'email dell'11 luglio;
inoltre si appurava che l'account mittente del messaggio non era riconducibile alla società;
-che il rapporto con la resistente si era interrotto il 1 agosto 2024 per dimissioni della lavoratrice.
Ritenendo che la dipendente avesse, con la sua disattenzione, violato l'obbligo della diligenza nell'espletamento dell'attività, la società ha inteso agire per la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti pari all'importo pagato senza alcuna causale a soggetto ignoto.
Considerato, tuttavia, che la resistente, avendo interrotto il rapporto di lavoro, aveva un credito pari a € 38452,42, ha chiesto la compensazione con condanna per il residuo.
Si è costituita la resistente, escludendo ogni profilo di responsabilità.
Nello specifico, deduceva:
-di essere stata coinvolta nella trattativa dell'acquisto solo a far data dal 26 aprile 2024, mentre in precedenza di ciò si erano interessati l'amministratore delegato Parte_5 ed il responsabile dell'ufficio amministrativo Testimone_1
-che, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'IBAN, da un account non visibile e, come che recava solo il nome della dipendente , con la quale si era già Parte_4 interfacciata, su richiesta degli uffici amministrativi e finanziari, che le chiedevano se il bonifico dovesse essere effettuato in euro o in sterline, aveva girato la richiesta alla società venditrice utilizzando il medesimo account e, ricevuta risposta, girato la stessa agli uffici richiedenti;
-che non rientrava tra le proprie competenze l'autorizzazione ad effettuare i bonifici;
-che, avendo la società omesso il pagamento dell'ultima retribuzione, delle competenze di fine rapporto e del TFR, aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per somma che, dopo la notifica, la società aveva pagato.
Con un secondo ricorso del 27 dicembre 2024, la società ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2938/24 ottenuto dalla signora per la CP_1 somma lorda di € 35452,42 quale saldo della busta paga di agosto 2024, formulando le seguenti conclusioni:
“revocare o, in subordine, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, come indicato in epigrafe, inaudita altera parte o, in subordine, con fissazione udienza ad hoc.
Nel merito, in via principale: accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare illegittimo e comunque privo di qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo opposto e il relativo atto di precetto, come indicati in epigrafe, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
rigettare, in ogni caso, tutte le domande e/o istanze proposte e/o proponente dalla
Dott.ssa
contro
; CP_1 Parte_1
In via riconvenzionale: accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente e conseguentemente accertare e dichiarare le violazioni in cui è incorsa la Sig.ra
(CF. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...] quale Responsabile della Business
Unit della Mobilità Elettrica, della cessazione del rapporto di lavoro con le somme dovute dalla stessa in ragione dei danni arrecati per i motivi dedotti in narrativa. per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni arrecati quali diretta conseguenza delle violazioni di cui sopra pari ad Euro 38.751,57 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia, al netto di quanto corrisposto e quanto dovuto alla lavoratrice per effetto della compensazione atecnica descritta in atti e, così, condannare la lavoratrice al pagamento della somma di Euro 3.299,15 in favore della a titolo di residuo Parte_1 risarcimento del danno, sempre oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
Sempre per l'effetto, ed in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Giudicante dovesse negare il diritto alla compensazione atecnica richiesta in via principale, condannare la Sig.ra al risarcimento del danno arrecato, Controparte_1 quantificato nell'importo di Euro 38.751,57 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Il tutto con condanna alla refusione delle spese di lite”.
Le motivazioni sulle quali si basa l'opposizione sono le stesse di cui al primo dei ricorsi qui riuniti.
Si è costituita la signora opponendo le stesse ragioni già illustrate nella CP_1 memoria di costituzione di cui sopra.
Su richiesta di parte ricorrente, la Presidente di sezione ha disposto la riassegnazione del fascicolo NR 15255/24 alla sottoscritta.
All'udienza del 16 aprile 2024 è stata disposta la riunione dei fascicoli.
Quindi la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il profilo relativo all'eventuale responsabilità della signora CP_1 appare opportuno ricostruire i fatti per come risultano documentati dalle prove offerte.
Nell'ambito della trattativa commerciale tra le società e Koelliker pro Parte_1
Mobility per l'acquisto di una macchiane di cinque scooter, l'8 luglio 2024, la resistente dott.ssa scrive un'email al sig. della Koolliker Pro Mobility CP_1 CP_2 con la quale rappresenta che, per pagare, servono le fatture (doc. 6 parte res.).
Il successivo 9 luglio (stesso documento), dall'account Parte_4
invia un'email alla signora e a nonchè ad Email_2 CP_1 Tes_1 altri per conoscenza, allegando le fatture dei mezzi acquistati.
Lo stesso giorno, alle ore 15.32, la signora gira le fatture ricevute ad Admin, CP_1
(res. amministrativa), (responsabile finanziara), a e a Per_1 Pt_6 CP_3
(impiegati amministrativi) ed a scrivendo “in allegato ordine per la CP_4 Tes_1 macchina microlina per Capri e gli askoll per Milano, sono da pagare per ricevere merce”.
Benchè non vi sia riscontro in atti, la signora ha riferito di aver poi richiesto le CP_1 coordinate per il bonifico in quanto sollecitata dall'ufficio amministrativo.
In effetti, il giorno 10 luglio la medesima scrive un'email all'indirizzo con la quale domanda gli estremi per il bonifico. Email_2 Alle ore 10,33 del giorno 11 luglio, alla sola signora perviene un'email CP_1 dall'indirizzo nella quale sono contenute le Email_1 informazioni relative alla banca di appoggio ed all'Iban.
La resistente ha riferito che, nuovamente richiesta dall'amministrazione con email non più reperibile, utilizzando l'account di destinazione sopra riportato, ha domandato, se il pagamento dovesse avvenire in euro o in sterline.
Tale richiesta è stata inviata anche a ed, alla stessa, è stato risposto “in euro”. Tes_1
Il contenuto della prima delle email citate (quella dell'8 luglio) e di quella del 9 luglio inviata ad Admin, , , di , e con la quale la Per_2 Pt_6 CP_3 CP_4 Tes_1 signora dice “…sono da pagare per ricevere merce”, dimostrano un ruolo della CP_1 resistente ben diverso da quello di mera passacarte, che la stessa ha inteso attribuirsi.
In particolare, la manifestata esigenza delle fatture per poter procedere al pagamento e il monito agli addetti all'ufficio finanziario ed all'ufficio amministrativo che per ricevere la merce era necessario pagare, danno conto di come la dott.ssa fosse CP_1 direttamente coinvolta nell'ordine e, specificatamente, nel tenere i contatti con la società venditrice non solo per assicurarsi che la consegna avvenisse nel posto giusto
(doc. 13 fasc., ric.), ma anche per procedere al pagamento.
Se ciò fosse stato compito precipuo dell'ufficio amministrativo o finanziario, non si comprende per quale ragione tali uffici non abbiano preso contatti diretti, ma si siano interfacciati con la signora e questa sola poi abbia scritto alla società venditrice CP_1 dei mezzi.
La stessa ha escluso di aver o di dover dare l'autorizzazione al bonifico, adempimento di competenza dei predetti uffici. Se non può essere messo in dubbio che l'operazione bancaria sia stata eseguita da questi ultimi, dai documenti risulta anche che la CP_1 ricordò agli uffici che doveva essere fatto il pagamento, diversamente, la merce non sarebbe stata consegnata.
In sede di interrogatorio libero, la parte ha raccontato che il suo ruolo era solo quello di confermare l'interesse della società e dell'amministratore delegato all'acquisto.
L'email di cui sopra inviata il 9 luglio sembra dire qualcosa in più. Ed, invero, laddove nel girare le fatture la stessa scrive “in allegato ordine…sono da pagare per ricevere merce”, pare doversi ricavare non solo una conferma dell'interesse, ma anche un ordine di pagamento.
Considerato che la signora non si è limitata ad un ruolo ancillare, ma ha preso CP_1 attivamente parte agli adempimenti necessari al pagamento ed ha tenuto direttamente e personalmente i contatti con la società Koelliker, è comprensibile che, nel ricevere l'email di comunicazione dell'iban, gli addetti agli uffici amministrativo e finanziario possano aver fatto un certo affidamento. Che tali uffici non avessero o, comunque, non abbiano tenuto contati diretti con la società venditrice è provato dal fatto, questo ammesso dalla stessa che le CP_1 richieste, prima dell'IBAN, poi della valuta, non sono state inoltrate dagli addetti, ma da lei su richiesta degli addetti.
Questo comprova due cose: da un lato, un fattivo coinvolgimento della resistente;
dall'altro lato, che i contatti diretti con la società fornitrice non competevano né all'ufficio amministrativo, né all'ufficio finanziario, ma alla CP_1
Tali assunti hanno come ragionevole conseguenza che la comunicazione da questa e solo da questa ricevuta e inoltrata agli uffici, con la quale veniva comunicato l'iban, deve essere stata intesa come affidabile in quanto ricevuta e girata dalla persona che teneva i contatti con la società.
Pacifico è poi che l'account di provenienza di tale email, come quella con la quale viene comunicata la valuta sia molto diverso da quello ufficiale, dal quale erano state inviate le fatture.
Quest'ultimo si compone del nome.cognome della dipendente, il segno @il nome della E società, il punto e infine ( , il primo Email_2
Email_4
La resistente ha giustificato la disattenzione con l'eccessivo numero di corrispondenza quotidiana e con la mancanza di una formazione relativa agli attacchi hacker.
L'eccessivo carico di corrispondenza è deduzione oltremodo generica e, quindi, priva di rilevanza;
ancorchè la ricezione di un'email proveniente da soggetto estraneo alle precedenti conversazioni e alla trattativa commerciale deve ritenersi frutto di un'abusiva introduzione nel sistema informatico della società, nel caso che si occupa ciò che si rimprovera alla signora è di non aver prestato attenzione all'indirizzo CP_1 di provenienza e non già di non aver saputo contrastare l'hackeraggio.
Diverso sarebbe stato se la truffa informatica fosse stata realizzata come modalità non smascherabili se non attraverso mezzi e strumenti particolarmente sofisticati e, come tali, da apprendere previa formazione. Nel caso di specie, invece, l'intromissione abusiva è avvenuta attraverso una comunicazione email proveniente da un account diverso da quello prima utilizzato e, quindi, che poteva essere smascherato.
Ora, vi è da chiedersi in che modo e con quale grado di diligenza la circostanza potesse essere scoperta.
In premessa, va ricordato che l'email proveniente dall'account “pirata” è giunta solo alla resistente.
La stessa ha riferito di averla letta sul proprio cellulare e non sul Pc e che da tale dispositivo non era visibile l'intero account. La circostanza non trova riscontro, anzi è smentita dal documento sub 6 prodotto dalla stessa resistente nel quale l'indirizzo del mittente è leggibile nella sua interezza.
Si può, invece, convenire con la signora che la dicitura “non si ricevono spesso CP_1 messaggi….” Seguito dall'account “ ” sia poco significativo. CP_5
Ed, invero, la stessa compare anche nelle email di sicura provenienza dalla società fornitrice, sicchè , diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, elemento che poteva, ragionevolmente, non destare sospetto.
Anche a voler credere che la frenesia quotidiana, il rapido susseguirsi, in quei giorni, della corrispondenza con la società fornitrice possano aver allargato le maglie dell'attenzione e indotto la dipendente ad una lettura frettolosa, non da meno tali circostanze non possono servire a giustificare la negligenza ed ad assolverla da ogni censura.
L'art 2104 c.c. impone al lavoratore di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse dell'impresa.
Il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, trattandosi di elemento variabile secondo la peculiarità del singolo rapporto di lavoro, deve essere commisurata mediante l'applicazione di due distinti parametri, entrambi espressamente delineati nella norma in oggetto e costituiti, quali specificazioni del principio generale stabilito dall'art. 1176
c.c., dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa: ove il primo parametro richiama la complessità delle mansioni svolte dal lavoratore, intesa non solo sul piano della difficoltà e dell'impegno di carattere tecnico ma anche su quello dell'assunzione di responsabilità che ad esse è collegata;
mentre il secondo parametro, non esaurendosi nell'interesse del creditore ad un esatto adempimento (come è reso palese dal riferimento all'impresa), pone la necessità di una prestazione che si raccordi alla specifica organizzazione in funzione della quale è resa.
Ciò premesso e considerato che alla ricorrente era stato assegnato il ruolo di responsabile dell'Unit della Mobilità elettrica e che, per stessa ammissione era stata coinvolta per eseguire il pagamento della merce, era, certamente richiesta la diligenza necessaria affinchè il pagamento effettuato dalla società fosse corretto e Parte_1 funzionale all'estinzione del debito verso la società fornitrice.
La disattenzione serbata dalla resistente non richiedeva una preventiva e particolare formazione, ma la sola diligenza media esigibile dal lavoratore specificatamente incaricato di tale compito.
Certo la precedente esperienza quale responsabile delle vendite e del customer care e non da ultimo della Unit della Mobilità elettrica depongono per una professionalità di alto livello e, conseguentemente, per una capacità di controllo e di esame che, si ritiene, la signora possedesse e che, se messa a frutto nel caso in esame, avrebbe CP_1 consentito di avvedersi della diversità dell'account.
La stessa operazione descritta dalla resistente, ovvero di aver utilizzato il sistema
“rispondi” ad un'email già ricevuta, non assolve dall'obbligo della diligenza, anzi forse ne chiede di maggiore.
Ed, invero, mentre il digitare l'indirizzo del destinatario è operazione che, implicando la scrittura comporta di per sé che si presti attenzione a ciò che si scrive, laddove, per velocizzare l'operazione si usi l'opzione “rispondi”, è chiesto al soggetto che si appresta a inviare la risposta uno specifico controllo che la stessa vada all'indirizzo giusto.
Peraltro, nella specie, posto che la risposta alla richiesta degli estremi per il bonifico è stata inoltrata solo alla resistente, ancorchè la stessa nell'usare la funzione “rispondi” non abbia dovuto digitare l'indirizzo del destinatario, avendo voluto mandare la richiesta per conoscenza a ha, certamente, avuto la possibilità di vedere per Tes_1 esteso l'account che compariva nella riga sopra e quindi leggerlo nella sua interezza.
La mera lettura, se fatta con la dovuta attenzione e diligenza, avrebbe dovuto indurre la signora a notare la differenza con l'account con il quale solo il giorno prima CP_1 aveva colloquiato.
Tale disattenzione fonda la colpa per negligenza.
Non vi è poi dubbio che la negligenza addebitabile alla signora sia causalmente CP_1 collegata con il danno subito dalla società ricorrente.
Danno costituito dall'esborso non finalizzato ad estinguere il debito con la società fornitrice e, quindi, effettuato senza alcuna contropartita.
Se, invero, la resistente avesse meglio verificato l'indirizzo dal quale era giunta la comunicazione dell'IBAN, si sarebbe avveduta che non corrispondeva alla società fornitrice dei mezzi, quindi, non l'avrebbe comunicato all'ufficio amministrativo e finanziario per procedere al pagamento.
La sua responsabilità non sta nel non aver verificato la correttezza e genuinità dell'IBAN, quanto nel non aver controllato l'indirizzo di provenienza di tali informazioni.
Indirizzo che, invece, gli uffici amministrativo e finanziario non pare abbiano visto.
Ed, invero, mentre vi è prova documentale dell'inoltro agli uffici della prima email con la quale giungono le fatture (queste dall'account corretto), non vi è evidenza in atti di come la resistente abbia comunicato agli uffici l'IBAN e neppure la valuta.
Ed, invero, nelle email sub doc. 6 dalla stessa prodotte non vi è evidenza. Con il che, non può rimproverarsi loro di non aver controllato l'account.
Quanto poi all'IBAN, questo sì, deve credersi comunicato visto che il pagamento è stato fatto, gli uffici avrebbero dovuto controllarlo, ma è anche vero che, come si è detto, la comunicazione è giunta loro da una responsabile e dalla persona che, fino a quel momento, aveva tenuto i rapporti con la fornitrice, sicchè fonte autorevole e degna della massima affidabilità.
Peraltro che la stessa signora sia stata coinvolta nella trattativa commerciale al CP_1 fine precipuo di effettuare il pagamento è ammesso dalla resistente stessa che, nel dar conto di quanto accaduto nell'email del 17 luglio 2024 (sub doc. 8), espressamente così dice.
Nessun rilievo, per le ragioni sopra poste ha il fatto che la società avesse o non avesse adottato misure anti-hackeraggio considerato, come detto, che la differenza dell'account era ben visibile.
Quanto, infine, alla possibile corresponsabilità di va detto che, benchè sia Tes_1 rimasto contestato il rapporto gerarchico tra lo stesso e la resistente (rapporto negato dalla stessa ed ammesso dalla società), non da meno, è pacifico, per stessa ammissione della resistente che il predetto fosse il responsabile della comunicazione. Certamente, come risulta dagli atti, era persona che ha avuto un ruolo nella trattativa, specie nella scelta dei modelli e dei colori dei mezzi da acquistare, ma quando si è trattato di procedere al pagamento, è la resistente la persona che è stata coinvolta.
Le comunicazioni vedono lei come protagonista sia nell'inviare che nel ricevere le email.
Questo, in uno con il suo ruolo ed il suo profilo (si rammenti la sua qualifica e mansione di responsabile) comportano la sua piena responsabilità che non risulta attenuata o esclusa per il fatto che altri, non specificatamente incaricati di tale fase delle trattative, non abbiano prestato la dovuta attenzione.
In sostanza, se anche il sig. ha ricevuto l'email con l'indicazione dell'account Tes_1 errato, non era lui che doveva occuparsi del pagamento, ma la signora e gli Pt_3 uffici amministrativo e finanziario.
Quindi la disattenzione del sig. non ha lo stesso valore della disattenzione della Tes_1 resistente. Solo da lei, in quanto incaricata di seguire il pagamento, era esigibile il controllo sull'identità dei suoi interlocutori per poi verificare la bontà di quanto comunicato.
Se la signora avesse prestato la dovuta attenzione, il pagamento non sarebbe CP_1 stato effettuato.
Da qui il danno subito dalla società, danno che la resistente deve risarcire. Quanto poi al possibile coinvolgimento di altri, l'eventuale corresponsabilità non vale ad assolvere la resistente né dalla colpa, né dalla possibilità che la società possa rivolgere a lei, quale responsabile in solido, la pretesa risarcitoria. Questo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1292 e 1294 c.c.
Nel giudizio rubricato al numero 13227/24, la società ha chiesto il risarcimento dei danni nella misura di € 38751,57 con eventuale compensazione del controcredito vantato dalla signora per € 38452,42 netti per le competenze di fine rapporto CP_1 di cui al cedolino paga (sub doc. 15), dando atto di un parziale pagamento di € 3000.
Nelle more del predetto giudizio, la signora ha chiesto ed ottenuto un decreto CP_1 ingiuntivo per la somma netta di € 35.452,42, che la società ha pagato.
A seguito del pagamento, il credito della signora si è estinto. CP_1
I motivi sui quali aveva fondato l'opposizione al decreto ingiuntivo non Parte_1 afferivano a vizi formali del provvedimento monitorio, né alla non debenza di quanto chiesto a titolo di spettanze di fine rapporto dalla lavoratrice, quanto solo al diverso credito, avente natura risarcitoria, di cui la società riteneva di essere portatrice e che voleva porre in compensazione.
Per tali considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto va confermato in quanto il credito dal medesimo portato era esistente, liquido ed esigibile.
Ugualmente va accolta la domanda risarcitoria avanzata in via principale nel giudizio sub 13227 e, in via riconvenzionale, nel giudizio sub 15255/24.
Non può farsi luogo, invece, alla compensazione in quanto uno dei due crediti è già stato estinto con il pagamento in favore della signora CP_1
Le ragioni della decisione (fondatezza della domanda risarcitoria ma altresì correttezza del decreto ingiuntivo) e le diverse posizioni delle parti giustificano una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-conferma il decreto ingiuntivo n. 2938/24;
-condanna la signora al risarcimento dei danni arrecati alla società Controparte_1
pari ad Euro 38.751,57 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto Controparte_6 sino al saldo;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 16 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella cause iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con autonomi ricorsi depositati, rispettivamente, in data 14 novembre e 27 dicembre 2024, poi riuniti da
Parte_1 in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2 gli avv.ti Andrea Bonanni Caione, Fabrizio D'Onofrio del Foro di Roma e Giulio Borrelli del Foro di Lanciano, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Pescara alla Via Strada Comunale Piana n. 3, ricorrente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Sara Brioschi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Peschiera Borromeo (MI), Via Oriana Fallaci 10/A, giusta procura in calce alla memoria di costituzione. convenuta
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con un primo ricorso depositato in data 14 novembre 2024, la società Parte_1
si è rivolta all'intestato Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti della
[...] signora le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare le violazioni in cui è incorsa la Sig.ra (CF. Controparte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Milanese alla Via Roma n. 5 quale Responsabile della Business Unit della Mobilità
Elettrica, nonché il diritto della a compensare le somme dovute alla Parte_1 lavoratrice per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con le somme dovute dalla stessa in ragione dei danni arrecati per i motivi dedotti in narrativa.
Per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni arrecati quali diretta conseguenza delle violazioni di cui sopra pari ad Euro 38.751,57 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia, al netto di quanto corrisposto e quanto dovuto alla lavoratrice per effetto della compensazione atecnica descritta in atti e, così, condannare la lavoratrice al pagamento della somma di Euro 3.299,15 in favore della a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, sempre oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
Il tutto con condanna alla refusione delle spese di lite”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver, con decorrenza, dal 1 aprile 2017, assunto la signora quale dipendente CP_1
a tempo indeterminato, full time e qualifica di impiegata, responsabile vendite e customer care, livello A2 CCNL Autorimesse e Noleggio mezzi,
-che la ricorrente, nel periodo intercorso dall'assunzione sino al maggio 2024, è stata responsabile della gestione del comporto commerciale e del personale impiegato sulle linee di collegamento Milano-Orio al Serio, Aeroporto Milano-Malpensa;
-che dal 31 maggio, la signora è divenuta responsabile della Business Unit Pt_3 dedicata all'elettrico con inquadramento nel livello A1, con riporto diretto all'Amministratore delegato e aumento della retribuzione;
-che in tale sua veste, la signora si è occupata della supervisione e del Pt_3 coordinamento del settore dell'elettrico (approvvigionamento, gestione del personale e dell'ufficio acquisti);
-di aver sempre informato i propri dipendenti delle possibili truffe on line;
-che la società aveva comunicato alla resistente la propria decisione di procedere all'acquisto di una macchina Microlino e di 5 scooter dopo aver ricevuto il preventivo da parte della società Koelliker pro Mobility;
-di aver, dopo varie trattative, deciso per l'acquisto dei predetti mezzi per un importo di € 38.751,57;
-che, in data 9 luglio 2024, Koelliker pro Mobility aveva emesso le relative fatture inviate alla signora da e per conoscenza al sig. Pt_3 Parte_4 Testimone_1
(doc. 9);
-che il successivo 10 luglio, la signora aveva chiesto le coordinate per Pt_3 procedere al pagamento doc. 10);
-che l'11 luglio, la medesima aveva ricevuto un'email dall'account contenente delle coordinare bancarie sulle quali nello Email_1 stesso giorno, procedeva ad effettuare il bonifico;
Parte_1
-che, nei giorni successivi, la società venditrice riferiva di non aver ricevuto alcun bonifico e comunicava il proprio iban che risultava essere diverso da quello di cui all'email dell'11 luglio;
inoltre si appurava che l'account mittente del messaggio non era riconducibile alla società;
-che il rapporto con la resistente si era interrotto il 1 agosto 2024 per dimissioni della lavoratrice.
Ritenendo che la dipendente avesse, con la sua disattenzione, violato l'obbligo della diligenza nell'espletamento dell'attività, la società ha inteso agire per la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti pari all'importo pagato senza alcuna causale a soggetto ignoto.
Considerato, tuttavia, che la resistente, avendo interrotto il rapporto di lavoro, aveva un credito pari a € 38452,42, ha chiesto la compensazione con condanna per il residuo.
Si è costituita la resistente, escludendo ogni profilo di responsabilità.
Nello specifico, deduceva:
-di essere stata coinvolta nella trattativa dell'acquisto solo a far data dal 26 aprile 2024, mentre in precedenza di ciò si erano interessati l'amministratore delegato Parte_5 ed il responsabile dell'ufficio amministrativo Testimone_1
-che, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'IBAN, da un account non visibile e, come che recava solo il nome della dipendente , con la quale si era già Parte_4 interfacciata, su richiesta degli uffici amministrativi e finanziari, che le chiedevano se il bonifico dovesse essere effettuato in euro o in sterline, aveva girato la richiesta alla società venditrice utilizzando il medesimo account e, ricevuta risposta, girato la stessa agli uffici richiedenti;
-che non rientrava tra le proprie competenze l'autorizzazione ad effettuare i bonifici;
-che, avendo la società omesso il pagamento dell'ultima retribuzione, delle competenze di fine rapporto e del TFR, aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per somma che, dopo la notifica, la società aveva pagato.
Con un secondo ricorso del 27 dicembre 2024, la società ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2938/24 ottenuto dalla signora per la CP_1 somma lorda di € 35452,42 quale saldo della busta paga di agosto 2024, formulando le seguenti conclusioni:
“revocare o, in subordine, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, come indicato in epigrafe, inaudita altera parte o, in subordine, con fissazione udienza ad hoc.
Nel merito, in via principale: accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare illegittimo e comunque privo di qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo opposto e il relativo atto di precetto, come indicati in epigrafe, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
rigettare, in ogni caso, tutte le domande e/o istanze proposte e/o proponente dalla
Dott.ssa
contro
; CP_1 Parte_1
In via riconvenzionale: accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente e conseguentemente accertare e dichiarare le violazioni in cui è incorsa la Sig.ra
(CF. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...] quale Responsabile della Business
Unit della Mobilità Elettrica, della cessazione del rapporto di lavoro con le somme dovute dalla stessa in ragione dei danni arrecati per i motivi dedotti in narrativa. per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni arrecati quali diretta conseguenza delle violazioni di cui sopra pari ad Euro 38.751,57 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia, al netto di quanto corrisposto e quanto dovuto alla lavoratrice per effetto della compensazione atecnica descritta in atti e, così, condannare la lavoratrice al pagamento della somma di Euro 3.299,15 in favore della a titolo di residuo Parte_1 risarcimento del danno, sempre oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
Sempre per l'effetto, ed in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Giudicante dovesse negare il diritto alla compensazione atecnica richiesta in via principale, condannare la Sig.ra al risarcimento del danno arrecato, Controparte_1 quantificato nell'importo di Euro 38.751,57 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo, ovvero alla diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Il tutto con condanna alla refusione delle spese di lite”.
Le motivazioni sulle quali si basa l'opposizione sono le stesse di cui al primo dei ricorsi qui riuniti.
Si è costituita la signora opponendo le stesse ragioni già illustrate nella CP_1 memoria di costituzione di cui sopra.
Su richiesta di parte ricorrente, la Presidente di sezione ha disposto la riassegnazione del fascicolo NR 15255/24 alla sottoscritta.
All'udienza del 16 aprile 2024 è stata disposta la riunione dei fascicoli.
Quindi la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il profilo relativo all'eventuale responsabilità della signora CP_1 appare opportuno ricostruire i fatti per come risultano documentati dalle prove offerte.
Nell'ambito della trattativa commerciale tra le società e Koelliker pro Parte_1
Mobility per l'acquisto di una macchiane di cinque scooter, l'8 luglio 2024, la resistente dott.ssa scrive un'email al sig. della Koolliker Pro Mobility CP_1 CP_2 con la quale rappresenta che, per pagare, servono le fatture (doc. 6 parte res.).
Il successivo 9 luglio (stesso documento), dall'account Parte_4
invia un'email alla signora e a nonchè ad Email_2 CP_1 Tes_1 altri per conoscenza, allegando le fatture dei mezzi acquistati.
Lo stesso giorno, alle ore 15.32, la signora gira le fatture ricevute ad Admin, CP_1
(res. amministrativa), (responsabile finanziara), a e a Per_1 Pt_6 CP_3
(impiegati amministrativi) ed a scrivendo “in allegato ordine per la CP_4 Tes_1 macchina microlina per Capri e gli askoll per Milano, sono da pagare per ricevere merce”.
Benchè non vi sia riscontro in atti, la signora ha riferito di aver poi richiesto le CP_1 coordinate per il bonifico in quanto sollecitata dall'ufficio amministrativo.
In effetti, il giorno 10 luglio la medesima scrive un'email all'indirizzo con la quale domanda gli estremi per il bonifico. Email_2 Alle ore 10,33 del giorno 11 luglio, alla sola signora perviene un'email CP_1 dall'indirizzo nella quale sono contenute le Email_1 informazioni relative alla banca di appoggio ed all'Iban.
La resistente ha riferito che, nuovamente richiesta dall'amministrazione con email non più reperibile, utilizzando l'account di destinazione sopra riportato, ha domandato, se il pagamento dovesse avvenire in euro o in sterline.
Tale richiesta è stata inviata anche a ed, alla stessa, è stato risposto “in euro”. Tes_1
Il contenuto della prima delle email citate (quella dell'8 luglio) e di quella del 9 luglio inviata ad Admin, , , di , e con la quale la Per_2 Pt_6 CP_3 CP_4 Tes_1 signora dice “…sono da pagare per ricevere merce”, dimostrano un ruolo della CP_1 resistente ben diverso da quello di mera passacarte, che la stessa ha inteso attribuirsi.
In particolare, la manifestata esigenza delle fatture per poter procedere al pagamento e il monito agli addetti all'ufficio finanziario ed all'ufficio amministrativo che per ricevere la merce era necessario pagare, danno conto di come la dott.ssa fosse CP_1 direttamente coinvolta nell'ordine e, specificatamente, nel tenere i contatti con la società venditrice non solo per assicurarsi che la consegna avvenisse nel posto giusto
(doc. 13 fasc., ric.), ma anche per procedere al pagamento.
Se ciò fosse stato compito precipuo dell'ufficio amministrativo o finanziario, non si comprende per quale ragione tali uffici non abbiano preso contatti diretti, ma si siano interfacciati con la signora e questa sola poi abbia scritto alla società venditrice CP_1 dei mezzi.
La stessa ha escluso di aver o di dover dare l'autorizzazione al bonifico, adempimento di competenza dei predetti uffici. Se non può essere messo in dubbio che l'operazione bancaria sia stata eseguita da questi ultimi, dai documenti risulta anche che la CP_1 ricordò agli uffici che doveva essere fatto il pagamento, diversamente, la merce non sarebbe stata consegnata.
In sede di interrogatorio libero, la parte ha raccontato che il suo ruolo era solo quello di confermare l'interesse della società e dell'amministratore delegato all'acquisto.
L'email di cui sopra inviata il 9 luglio sembra dire qualcosa in più. Ed, invero, laddove nel girare le fatture la stessa scrive “in allegato ordine…sono da pagare per ricevere merce”, pare doversi ricavare non solo una conferma dell'interesse, ma anche un ordine di pagamento.
Considerato che la signora non si è limitata ad un ruolo ancillare, ma ha preso CP_1 attivamente parte agli adempimenti necessari al pagamento ed ha tenuto direttamente e personalmente i contatti con la società Koelliker, è comprensibile che, nel ricevere l'email di comunicazione dell'iban, gli addetti agli uffici amministrativo e finanziario possano aver fatto un certo affidamento. Che tali uffici non avessero o, comunque, non abbiano tenuto contati diretti con la società venditrice è provato dal fatto, questo ammesso dalla stessa che le CP_1 richieste, prima dell'IBAN, poi della valuta, non sono state inoltrate dagli addetti, ma da lei su richiesta degli addetti.
Questo comprova due cose: da un lato, un fattivo coinvolgimento della resistente;
dall'altro lato, che i contatti diretti con la società fornitrice non competevano né all'ufficio amministrativo, né all'ufficio finanziario, ma alla CP_1
Tali assunti hanno come ragionevole conseguenza che la comunicazione da questa e solo da questa ricevuta e inoltrata agli uffici, con la quale veniva comunicato l'iban, deve essere stata intesa come affidabile in quanto ricevuta e girata dalla persona che teneva i contatti con la società.
Pacifico è poi che l'account di provenienza di tale email, come quella con la quale viene comunicata la valuta sia molto diverso da quello ufficiale, dal quale erano state inviate le fatture.
Quest'ultimo si compone del nome.cognome della dipendente, il segno @il nome della E società, il punto e infine ( , il primo Email_2
Email_4
La resistente ha giustificato la disattenzione con l'eccessivo numero di corrispondenza quotidiana e con la mancanza di una formazione relativa agli attacchi hacker.
L'eccessivo carico di corrispondenza è deduzione oltremodo generica e, quindi, priva di rilevanza;
ancorchè la ricezione di un'email proveniente da soggetto estraneo alle precedenti conversazioni e alla trattativa commerciale deve ritenersi frutto di un'abusiva introduzione nel sistema informatico della società, nel caso che si occupa ciò che si rimprovera alla signora è di non aver prestato attenzione all'indirizzo CP_1 di provenienza e non già di non aver saputo contrastare l'hackeraggio.
Diverso sarebbe stato se la truffa informatica fosse stata realizzata come modalità non smascherabili se non attraverso mezzi e strumenti particolarmente sofisticati e, come tali, da apprendere previa formazione. Nel caso di specie, invece, l'intromissione abusiva è avvenuta attraverso una comunicazione email proveniente da un account diverso da quello prima utilizzato e, quindi, che poteva essere smascherato.
Ora, vi è da chiedersi in che modo e con quale grado di diligenza la circostanza potesse essere scoperta.
In premessa, va ricordato che l'email proveniente dall'account “pirata” è giunta solo alla resistente.
La stessa ha riferito di averla letta sul proprio cellulare e non sul Pc e che da tale dispositivo non era visibile l'intero account. La circostanza non trova riscontro, anzi è smentita dal documento sub 6 prodotto dalla stessa resistente nel quale l'indirizzo del mittente è leggibile nella sua interezza.
Si può, invece, convenire con la signora che la dicitura “non si ricevono spesso CP_1 messaggi….” Seguito dall'account “ ” sia poco significativo. CP_5
Ed, invero, la stessa compare anche nelle email di sicura provenienza dalla società fornitrice, sicchè , diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, elemento che poteva, ragionevolmente, non destare sospetto.
Anche a voler credere che la frenesia quotidiana, il rapido susseguirsi, in quei giorni, della corrispondenza con la società fornitrice possano aver allargato le maglie dell'attenzione e indotto la dipendente ad una lettura frettolosa, non da meno tali circostanze non possono servire a giustificare la negligenza ed ad assolverla da ogni censura.
L'art 2104 c.c. impone al lavoratore di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse dell'impresa.
Il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, trattandosi di elemento variabile secondo la peculiarità del singolo rapporto di lavoro, deve essere commisurata mediante l'applicazione di due distinti parametri, entrambi espressamente delineati nella norma in oggetto e costituiti, quali specificazioni del principio generale stabilito dall'art. 1176
c.c., dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa: ove il primo parametro richiama la complessità delle mansioni svolte dal lavoratore, intesa non solo sul piano della difficoltà e dell'impegno di carattere tecnico ma anche su quello dell'assunzione di responsabilità che ad esse è collegata;
mentre il secondo parametro, non esaurendosi nell'interesse del creditore ad un esatto adempimento (come è reso palese dal riferimento all'impresa), pone la necessità di una prestazione che si raccordi alla specifica organizzazione in funzione della quale è resa.
Ciò premesso e considerato che alla ricorrente era stato assegnato il ruolo di responsabile dell'Unit della Mobilità elettrica e che, per stessa ammissione era stata coinvolta per eseguire il pagamento della merce, era, certamente richiesta la diligenza necessaria affinchè il pagamento effettuato dalla società fosse corretto e Parte_1 funzionale all'estinzione del debito verso la società fornitrice.
La disattenzione serbata dalla resistente non richiedeva una preventiva e particolare formazione, ma la sola diligenza media esigibile dal lavoratore specificatamente incaricato di tale compito.
Certo la precedente esperienza quale responsabile delle vendite e del customer care e non da ultimo della Unit della Mobilità elettrica depongono per una professionalità di alto livello e, conseguentemente, per una capacità di controllo e di esame che, si ritiene, la signora possedesse e che, se messa a frutto nel caso in esame, avrebbe CP_1 consentito di avvedersi della diversità dell'account.
La stessa operazione descritta dalla resistente, ovvero di aver utilizzato il sistema
“rispondi” ad un'email già ricevuta, non assolve dall'obbligo della diligenza, anzi forse ne chiede di maggiore.
Ed, invero, mentre il digitare l'indirizzo del destinatario è operazione che, implicando la scrittura comporta di per sé che si presti attenzione a ciò che si scrive, laddove, per velocizzare l'operazione si usi l'opzione “rispondi”, è chiesto al soggetto che si appresta a inviare la risposta uno specifico controllo che la stessa vada all'indirizzo giusto.
Peraltro, nella specie, posto che la risposta alla richiesta degli estremi per il bonifico è stata inoltrata solo alla resistente, ancorchè la stessa nell'usare la funzione “rispondi” non abbia dovuto digitare l'indirizzo del destinatario, avendo voluto mandare la richiesta per conoscenza a ha, certamente, avuto la possibilità di vedere per Tes_1 esteso l'account che compariva nella riga sopra e quindi leggerlo nella sua interezza.
La mera lettura, se fatta con la dovuta attenzione e diligenza, avrebbe dovuto indurre la signora a notare la differenza con l'account con il quale solo il giorno prima CP_1 aveva colloquiato.
Tale disattenzione fonda la colpa per negligenza.
Non vi è poi dubbio che la negligenza addebitabile alla signora sia causalmente CP_1 collegata con il danno subito dalla società ricorrente.
Danno costituito dall'esborso non finalizzato ad estinguere il debito con la società fornitrice e, quindi, effettuato senza alcuna contropartita.
Se, invero, la resistente avesse meglio verificato l'indirizzo dal quale era giunta la comunicazione dell'IBAN, si sarebbe avveduta che non corrispondeva alla società fornitrice dei mezzi, quindi, non l'avrebbe comunicato all'ufficio amministrativo e finanziario per procedere al pagamento.
La sua responsabilità non sta nel non aver verificato la correttezza e genuinità dell'IBAN, quanto nel non aver controllato l'indirizzo di provenienza di tali informazioni.
Indirizzo che, invece, gli uffici amministrativo e finanziario non pare abbiano visto.
Ed, invero, mentre vi è prova documentale dell'inoltro agli uffici della prima email con la quale giungono le fatture (queste dall'account corretto), non vi è evidenza in atti di come la resistente abbia comunicato agli uffici l'IBAN e neppure la valuta.
Ed, invero, nelle email sub doc. 6 dalla stessa prodotte non vi è evidenza. Con il che, non può rimproverarsi loro di non aver controllato l'account.
Quanto poi all'IBAN, questo sì, deve credersi comunicato visto che il pagamento è stato fatto, gli uffici avrebbero dovuto controllarlo, ma è anche vero che, come si è detto, la comunicazione è giunta loro da una responsabile e dalla persona che, fino a quel momento, aveva tenuto i rapporti con la fornitrice, sicchè fonte autorevole e degna della massima affidabilità.
Peraltro che la stessa signora sia stata coinvolta nella trattativa commerciale al CP_1 fine precipuo di effettuare il pagamento è ammesso dalla resistente stessa che, nel dar conto di quanto accaduto nell'email del 17 luglio 2024 (sub doc. 8), espressamente così dice.
Nessun rilievo, per le ragioni sopra poste ha il fatto che la società avesse o non avesse adottato misure anti-hackeraggio considerato, come detto, che la differenza dell'account era ben visibile.
Quanto, infine, alla possibile corresponsabilità di va detto che, benchè sia Tes_1 rimasto contestato il rapporto gerarchico tra lo stesso e la resistente (rapporto negato dalla stessa ed ammesso dalla società), non da meno, è pacifico, per stessa ammissione della resistente che il predetto fosse il responsabile della comunicazione. Certamente, come risulta dagli atti, era persona che ha avuto un ruolo nella trattativa, specie nella scelta dei modelli e dei colori dei mezzi da acquistare, ma quando si è trattato di procedere al pagamento, è la resistente la persona che è stata coinvolta.
Le comunicazioni vedono lei come protagonista sia nell'inviare che nel ricevere le email.
Questo, in uno con il suo ruolo ed il suo profilo (si rammenti la sua qualifica e mansione di responsabile) comportano la sua piena responsabilità che non risulta attenuata o esclusa per il fatto che altri, non specificatamente incaricati di tale fase delle trattative, non abbiano prestato la dovuta attenzione.
In sostanza, se anche il sig. ha ricevuto l'email con l'indicazione dell'account Tes_1 errato, non era lui che doveva occuparsi del pagamento, ma la signora e gli Pt_3 uffici amministrativo e finanziario.
Quindi la disattenzione del sig. non ha lo stesso valore della disattenzione della Tes_1 resistente. Solo da lei, in quanto incaricata di seguire il pagamento, era esigibile il controllo sull'identità dei suoi interlocutori per poi verificare la bontà di quanto comunicato.
Se la signora avesse prestato la dovuta attenzione, il pagamento non sarebbe CP_1 stato effettuato.
Da qui il danno subito dalla società, danno che la resistente deve risarcire. Quanto poi al possibile coinvolgimento di altri, l'eventuale corresponsabilità non vale ad assolvere la resistente né dalla colpa, né dalla possibilità che la società possa rivolgere a lei, quale responsabile in solido, la pretesa risarcitoria. Questo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1292 e 1294 c.c.
Nel giudizio rubricato al numero 13227/24, la società ha chiesto il risarcimento dei danni nella misura di € 38751,57 con eventuale compensazione del controcredito vantato dalla signora per € 38452,42 netti per le competenze di fine rapporto CP_1 di cui al cedolino paga (sub doc. 15), dando atto di un parziale pagamento di € 3000.
Nelle more del predetto giudizio, la signora ha chiesto ed ottenuto un decreto CP_1 ingiuntivo per la somma netta di € 35.452,42, che la società ha pagato.
A seguito del pagamento, il credito della signora si è estinto. CP_1
I motivi sui quali aveva fondato l'opposizione al decreto ingiuntivo non Parte_1 afferivano a vizi formali del provvedimento monitorio, né alla non debenza di quanto chiesto a titolo di spettanze di fine rapporto dalla lavoratrice, quanto solo al diverso credito, avente natura risarcitoria, di cui la società riteneva di essere portatrice e che voleva porre in compensazione.
Per tali considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto va confermato in quanto il credito dal medesimo portato era esistente, liquido ed esigibile.
Ugualmente va accolta la domanda risarcitoria avanzata in via principale nel giudizio sub 13227 e, in via riconvenzionale, nel giudizio sub 15255/24.
Non può farsi luogo, invece, alla compensazione in quanto uno dei due crediti è già stato estinto con il pagamento in favore della signora CP_1
Le ragioni della decisione (fondatezza della domanda risarcitoria ma altresì correttezza del decreto ingiuntivo) e le diverse posizioni delle parti giustificano una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-conferma il decreto ingiuntivo n. 2938/24;
-condanna la signora al risarcimento dei danni arrecati alla società Controparte_1
pari ad Euro 38.751,57 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto Controparte_6 sino al saldo;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 16 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia