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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2930/2022 del ruolo generale lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Maselli presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli alla via del Parco Margherita n. 34 (il procuratore ha dichiarato i seguenti recapiti per le comunicazioni e notificazioni: fax Email_1
081/7643911
Appellante
E
, codice fiscale e partita IVA n. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, in persona del Direttore Generale, CP_1
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Servillo (C.F. Controparte_2
, pec: mail: C.F._2 Email_2 fax 081 40 26 37, in forza di mandato in atti ed elettivamente Email_3 domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita n. 49, presso lo studio del suo procuratore
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1369/2022 pubblicata il giorno 25.05.2022
FATTO E DIRITTO Con atto di appello, depositato in data 22 novembre 2022, ha impugnato Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, respinse la domanda proposta dallo stesso istante e diretta ad ottenere: a) l'accertamento dello svolgimento dell'incarico di dirigente di struttura semplice presso l'U.O.V. del distretto 33 a far tempo dal 4.04.2002 con conseguente Parte condanna dell' in epigrafe al pagamento dell'importo di euro 4.263,71 a titolo di differenze maturate in ragione dell'entità dell'indennità di posizione, indebitamente decurtata nel mese di giugno 2018 fino ad aprile 2019; b) l'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'incarico effettuata con la delibera n. 290 del 9.03.2018 con conseguente Parte condanna dell' al pagamento delle differenze maturate dalla revoca alla naturale scadenza del rapporto;
c) in via subordinata, l'accertamento del solo diritto al riconoscimento dell'indennità di posizione.
A fondamento della propria decisione il giudice di prime cure osservò che:
a) Mancava la prova del valido conferimento al dell'incarico di dirigente di Parte_1 struttura semplice, di cui alla delibera indicata dal ricorrente, in quanto le parti non avevano stipulato un contratto individuale costituente presupposto indispensabile per la costituzione del rapporto;
b) La domanda subordinata, relativa all'accertamento dello svolgimento di fatto delle mansioni di cui all'incarico di Dirigente di Struttura a far data dal 2002, CP_3 doveva essere disattesa perché le allegazioni di cui al ricorso risultavano generiche ed inidonee a sostenere ogni tipo di approfondimento istruttorio.
Con il ricorso sopra indicato, il ha lamentato l'erroneità della decisione Parte_1 evidenziando che l'assenza del contratto individuale non aveva impedito ad esso istante di svolgere in concreto le funzioni dirigenziali che erano state retribuite regolarmente, come dimostrato dalla delibera di revoca dell'incarico che diversamente non avrebbe avuto senso. Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza con il conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate sin dal primo grado.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio l
[...]
che ha resistito al gravame di cui ha chiesto disporsi il rigetto. CP_4
Nel corso del giudizio di appello è stata ammessa la prova testimoniale assunta all'udienza del 30.01.2025
Successivamente è tata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Quindi, acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio, all'esito la Corte ha deciso nei termini di seguito espressi. Preliminarmente la Corte osserva come il rigetto della domanda di adempimento contrattuale, disposto dal giudice di prime cure in considerazione della mancata prova dell'esistenza del contratto individuale intercorso tra le parti, sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Invero, con l'atto di appello ha esclusivamente lamentato come il Parte_1 primo giudice abbia erroneamente disatteso la domanda subordinata di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della decurtazione dell'indennità di posizione, pur a fronte della prova dello svolgimento in concreto dell'attività di dirigente di struttura semplice, comprovata dalla delibera di revoca dell'incarico e dalle buste paga in atti .
A fronte di tale censura, e considerata la sussistenza di un'allegazione difensiva adeguata, la Corte ha ritenuto di dare ingresso alla prova testimoniale, onde accertare l'attività in concreto espletata dal nel periodo indicato in atti. Parte_1
Ebbene, le prove hanno sconfessato la tesi sostenuta dall'appellante.
Il teste ha dichiarato: “Non sono in grado di rispondere perché non so se Testimone_1 il dott, abbia svolto incarico di direttore di struttura semplice né sono in Parte_1 grado di riferire quali sono le sue mansioni”.
Il teste , particolarmente attendibile in quanto dipendente della stessa Testimone_2 azienda sanitaria ed esercente l'attività presso lo stesso servizio del dottor , Parte_1 ha dichiarato: “Nego che il dottor all'attualità svolga l'incarico di dirigente di Parte_1 struttura semplice. Anche in passato il ricorrente non era dirigente struttura semplice.
Che io sappia non ha avuto incarichi di dirigente di struttura semplice. Conosco la delibera del 9 Marzo 2018 perché ha riguardato anche me in quanto sono stati revocati o sospesi tutti gli incarichi fino ad allora assegnati, Con la delibera in questione mi venne revocato l'incarico di farmacosorveglianza veterinaria. Non so perché non ricordo quale incarico svolgesse fino al 2018 il dottor e se sia stato oggetto Parte_1 della revoca. Non credo che il dottor abbia svolto mai un incarico a Parte_1
PI MA in quanto prima era a Marcianise e poi a . Non incontro CP_1 fisicamente il dottor perché siamo in uffici diversi”. Parte_1
Il compendio delle prove raccolte, quindi, non è in grado di supportare né la domanda principale di adempimento contrattuale – in assenza della prova del contratto individuale , come rilevato dal primo giudice e non contestato dall'appellante- né la domanda di corresponsione delle differenze retributive in ragione dello svolgimento di fatto dell'incarico di Direttore di Struttura semplice, dato che le testimonianze assunte non hanno corroborato la scarna produzione documentale ( delibera di revoca, peraltro non indirizzata all'appellante; due buste paga).
Per tali motivi l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione dell'attività espletate e del valore della controversia (euro 13.178,74).
In considerazione dell'esito del giudizio deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, così confermando la sentenza gravata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro
2.906, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
Ed infatti appartengono alla categoria B: "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite a/le proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione",
Tra i i profili professionali, l'Operatore tecnico specializzato (cat. BS) "svolge attività
'particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere con l'ausilio di apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemnplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore,
L'autista di autoambulanza , '.
Appartengono, invece, alla categoria C: "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base,capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni,autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti".
Tra i profili professionali del personale amministrativo, l' Assistente Tecnico
"esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività, quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo L'osservanza delle norme di sicurezza;
assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche ".
Ebbene nel ricorso di primo grado l'originario ricorrente ha affermato di aver svolto sin dal 1989 funzioni di Responsabile dell'accettazione vitto e precisamente di addetto alla predisposizione, con l'assistenza della sig. , dell' elenco dei CP_5 pasti mensili per ciascun reparto e per ciascun degente in relazione alle patologie, alla compilazione del bilancio dei pasti mensili, alla comunicazione alla ditta fornitrice delle richieste del vitto che giungono dai singoli reparti, al controllo dei pasti consegnati dalla
, anche quanto al rispetto delle norme igieniche, infine, al controllo che i singoli CP_6 carrelli siano smistati nei reparti. .
Lo svolgimento dei compiti descritti, viene confermato anche dalla documentazione Parte versata in atti dall' e consistente in una serie di note ed ordini di servizio in cui il viene espressamente definito Responsabile dell'Accettazione Vitto Persona_1 dell'Ospedale di Nola (cfr. nota prot. n. 6993 del 4.06.2005 e successiva n. 4160 del
30.03.2006)
Ed allora non può non convenirsi con il Tribunale il quale ha ritenuto che le mansioni descritte non sono nemmeno astrattamente idonee ad essere ricomprese nella categoria C del C.C.N.L. Comparto Sanità per il profilo di assistente tecnico, essendo invece congruenti con la declaratoria della categoria B super di appartenenza.
Ed infatti dalla descrizione del lavoro svolto dalla odierno appellante, emerge con chiarezza che non è fatta alcuna menzione degli elementi specifici caratterizzanti la cat.C, rispetto alla BS di appartenenza dell'appellante .
Le mansioni descritte in ricorso appaiono infatti prive di qualsiasi connotato di specializzazione, non vi è alcun riferimento al fatto che il fosse Persona_1 titolare di conoscenze teoriche "specialistiche" di base o di capacità tecniche
"elevate" o che fosse addetto al "coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità di risultati conseguiti", non essendo, a ben vedere, neppure dedotta l'esecuzione di operazioni di rilevanza tecnica quali "indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche" o "la tenuta delle prescritte documentazioni ,. o la sovraintendenza alla "esecuzione dei lavori assegnati" anche
"garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza", nonché l'assistenza al personale delle posizioni superiori "nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di ne/odi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche ".
Con apprezzamento immune da censure il Tribunale ha evidenziato come i compiti svolti dal ricorrente si sostanziassero nella compilazione di documenti ( predisposizione con l'assistenza di altro dipendente dell'elenco dei pasti per ciascun reparto , tenuto conto delle tipologie dei singoli degenti ) da trasmettere all'amministrazione ; nei rapporti con la ditta appaltatrice del servizio mensa ( comunicazione alla stessa delle richieste di vitto provenienti dai vari reparti), nel controllo del numero dei pasti consegnati dalla ditta , nel controllo dell'integrità dei vassoi e del rispetto delle norme igieniche
Trattasi, come è evidente, di compiti che si attagliano appieno alla declaratoria contrattuale di appartenenza poiché non implicano l'uso di conoscenze specialistiche e il possesso di capacità tecniche elevante né i comportano un Parte qualche profilo di discrezionalità del ricorrente di impegnare direttamente l' attraverso le sue scelte e le sue valutazioni in quanto i compiti di intrattenere rapporti con la ditta appaltatrice del servizio mensa , cui l'appellante pone richiamo nelle sue difese, devono ritenersi meramente attuativi di accordi intervenuti a monte tra la medesima e l'amministrazione. CP_6
A fronte di tali emergenze processuali bene ha fatto il Tribunale a non dare ingresso ai mezzi istruttori in quanto le circostanze esposte in ricorso, anche se provate, non avrebbero mai potuto portare all'accoglimento della domanda.
Gli ulteriori rilievi svolti dalla difesa dell'appellante all'odierna udienza di discussione( v. verbale di udienza ) si rivelano del tutto inconferenti ed irrilevanti involgendo profili del tutto estranei al presente thema decidendum.
In conclusione con apprezzamento sovrapponibile a quello espresso dal giudice di prima istanza deve quindi affermarsi che le mansioni espletate dal Persona_1 rientrano in quelle della cat. BS, in cui è inquadrato, e non possono essere riconosciute allo stesso le differenze retributive proprie della cat. C.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2930/2022 del ruolo generale lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Maselli presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli alla via del Parco Margherita n. 34 (il procuratore ha dichiarato i seguenti recapiti per le comunicazioni e notificazioni: fax Email_1
081/7643911
Appellante
E
, codice fiscale e partita IVA n. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, in persona del Direttore Generale, CP_1
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Servillo (C.F. Controparte_2
, pec: mail: C.F._2 Email_2 fax 081 40 26 37, in forza di mandato in atti ed elettivamente Email_3 domiciliata in Napoli alla Via del Parco Margherita n. 49, presso lo studio del suo procuratore
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1369/2022 pubblicata il giorno 25.05.2022
FATTO E DIRITTO Con atto di appello, depositato in data 22 novembre 2022, ha impugnato Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, respinse la domanda proposta dallo stesso istante e diretta ad ottenere: a) l'accertamento dello svolgimento dell'incarico di dirigente di struttura semplice presso l'U.O.V. del distretto 33 a far tempo dal 4.04.2002 con conseguente Parte condanna dell' in epigrafe al pagamento dell'importo di euro 4.263,71 a titolo di differenze maturate in ragione dell'entità dell'indennità di posizione, indebitamente decurtata nel mese di giugno 2018 fino ad aprile 2019; b) l'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'incarico effettuata con la delibera n. 290 del 9.03.2018 con conseguente Parte condanna dell' al pagamento delle differenze maturate dalla revoca alla naturale scadenza del rapporto;
c) in via subordinata, l'accertamento del solo diritto al riconoscimento dell'indennità di posizione.
A fondamento della propria decisione il giudice di prime cure osservò che:
a) Mancava la prova del valido conferimento al dell'incarico di dirigente di Parte_1 struttura semplice, di cui alla delibera indicata dal ricorrente, in quanto le parti non avevano stipulato un contratto individuale costituente presupposto indispensabile per la costituzione del rapporto;
b) La domanda subordinata, relativa all'accertamento dello svolgimento di fatto delle mansioni di cui all'incarico di Dirigente di Struttura a far data dal 2002, CP_3 doveva essere disattesa perché le allegazioni di cui al ricorso risultavano generiche ed inidonee a sostenere ogni tipo di approfondimento istruttorio.
Con il ricorso sopra indicato, il ha lamentato l'erroneità della decisione Parte_1 evidenziando che l'assenza del contratto individuale non aveva impedito ad esso istante di svolgere in concreto le funzioni dirigenziali che erano state retribuite regolarmente, come dimostrato dalla delibera di revoca dell'incarico che diversamente non avrebbe avuto senso. Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza con il conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate sin dal primo grado.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio l
[...]
che ha resistito al gravame di cui ha chiesto disporsi il rigetto. CP_4
Nel corso del giudizio di appello è stata ammessa la prova testimoniale assunta all'udienza del 30.01.2025
Successivamente è tata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Quindi, acquisite le note di trattazione ed espletata la camera di consiglio, all'esito la Corte ha deciso nei termini di seguito espressi. Preliminarmente la Corte osserva come il rigetto della domanda di adempimento contrattuale, disposto dal giudice di prime cure in considerazione della mancata prova dell'esistenza del contratto individuale intercorso tra le parti, sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Invero, con l'atto di appello ha esclusivamente lamentato come il Parte_1 primo giudice abbia erroneamente disatteso la domanda subordinata di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della decurtazione dell'indennità di posizione, pur a fronte della prova dello svolgimento in concreto dell'attività di dirigente di struttura semplice, comprovata dalla delibera di revoca dell'incarico e dalle buste paga in atti .
A fronte di tale censura, e considerata la sussistenza di un'allegazione difensiva adeguata, la Corte ha ritenuto di dare ingresso alla prova testimoniale, onde accertare l'attività in concreto espletata dal nel periodo indicato in atti. Parte_1
Ebbene, le prove hanno sconfessato la tesi sostenuta dall'appellante.
Il teste ha dichiarato: “Non sono in grado di rispondere perché non so se Testimone_1 il dott, abbia svolto incarico di direttore di struttura semplice né sono in Parte_1 grado di riferire quali sono le sue mansioni”.
Il teste , particolarmente attendibile in quanto dipendente della stessa Testimone_2 azienda sanitaria ed esercente l'attività presso lo stesso servizio del dottor , Parte_1 ha dichiarato: “Nego che il dottor all'attualità svolga l'incarico di dirigente di Parte_1 struttura semplice. Anche in passato il ricorrente non era dirigente struttura semplice.
Che io sappia non ha avuto incarichi di dirigente di struttura semplice. Conosco la delibera del 9 Marzo 2018 perché ha riguardato anche me in quanto sono stati revocati o sospesi tutti gli incarichi fino ad allora assegnati, Con la delibera in questione mi venne revocato l'incarico di farmacosorveglianza veterinaria. Non so perché non ricordo quale incarico svolgesse fino al 2018 il dottor e se sia stato oggetto Parte_1 della revoca. Non credo che il dottor abbia svolto mai un incarico a Parte_1
PI MA in quanto prima era a Marcianise e poi a . Non incontro CP_1 fisicamente il dottor perché siamo in uffici diversi”. Parte_1
Il compendio delle prove raccolte, quindi, non è in grado di supportare né la domanda principale di adempimento contrattuale – in assenza della prova del contratto individuale , come rilevato dal primo giudice e non contestato dall'appellante- né la domanda di corresponsione delle differenze retributive in ragione dello svolgimento di fatto dell'incarico di Direttore di Struttura semplice, dato che le testimonianze assunte non hanno corroborato la scarna produzione documentale ( delibera di revoca, peraltro non indirizzata all'appellante; due buste paga).
Per tali motivi l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in considerazione dell'attività espletate e del valore della controversia (euro 13.178,74).
In considerazione dell'esito del giudizio deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, così confermando la sentenza gravata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro
2.906, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
Ed infatti appartengono alla categoria B: "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite a/le proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione",
Tra i i profili professionali, l'Operatore tecnico specializzato (cat. BS) "svolge attività
'particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere con l'ausilio di apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemnplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore,
L'autista di autoambulanza , '.
Appartengono, invece, alla categoria C: "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base,capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni,autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti".
Tra i profili professionali del personale amministrativo, l' Assistente Tecnico
"esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività, quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo L'osservanza delle norme di sicurezza;
assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche ".
Ebbene nel ricorso di primo grado l'originario ricorrente ha affermato di aver svolto sin dal 1989 funzioni di Responsabile dell'accettazione vitto e precisamente di addetto alla predisposizione, con l'assistenza della sig. , dell' elenco dei CP_5 pasti mensili per ciascun reparto e per ciascun degente in relazione alle patologie, alla compilazione del bilancio dei pasti mensili, alla comunicazione alla ditta fornitrice delle richieste del vitto che giungono dai singoli reparti, al controllo dei pasti consegnati dalla
, anche quanto al rispetto delle norme igieniche, infine, al controllo che i singoli CP_6 carrelli siano smistati nei reparti. .
Lo svolgimento dei compiti descritti, viene confermato anche dalla documentazione Parte versata in atti dall' e consistente in una serie di note ed ordini di servizio in cui il viene espressamente definito Responsabile dell'Accettazione Vitto Persona_1 dell'Ospedale di Nola (cfr. nota prot. n. 6993 del 4.06.2005 e successiva n. 4160 del
30.03.2006)
Ed allora non può non convenirsi con il Tribunale il quale ha ritenuto che le mansioni descritte non sono nemmeno astrattamente idonee ad essere ricomprese nella categoria C del C.C.N.L. Comparto Sanità per il profilo di assistente tecnico, essendo invece congruenti con la declaratoria della categoria B super di appartenenza.
Ed infatti dalla descrizione del lavoro svolto dalla odierno appellante, emerge con chiarezza che non è fatta alcuna menzione degli elementi specifici caratterizzanti la cat.C, rispetto alla BS di appartenenza dell'appellante .
Le mansioni descritte in ricorso appaiono infatti prive di qualsiasi connotato di specializzazione, non vi è alcun riferimento al fatto che il fosse Persona_1 titolare di conoscenze teoriche "specialistiche" di base o di capacità tecniche
"elevate" o che fosse addetto al "coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità di risultati conseguiti", non essendo, a ben vedere, neppure dedotta l'esecuzione di operazioni di rilevanza tecnica quali "indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche" o "la tenuta delle prescritte documentazioni ,. o la sovraintendenza alla "esecuzione dei lavori assegnati" anche
"garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza", nonché l'assistenza al personale delle posizioni superiori "nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di ne/odi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche ".
Con apprezzamento immune da censure il Tribunale ha evidenziato come i compiti svolti dal ricorrente si sostanziassero nella compilazione di documenti ( predisposizione con l'assistenza di altro dipendente dell'elenco dei pasti per ciascun reparto , tenuto conto delle tipologie dei singoli degenti ) da trasmettere all'amministrazione ; nei rapporti con la ditta appaltatrice del servizio mensa ( comunicazione alla stessa delle richieste di vitto provenienti dai vari reparti), nel controllo del numero dei pasti consegnati dalla ditta , nel controllo dell'integrità dei vassoi e del rispetto delle norme igieniche
Trattasi, come è evidente, di compiti che si attagliano appieno alla declaratoria contrattuale di appartenenza poiché non implicano l'uso di conoscenze specialistiche e il possesso di capacità tecniche elevante né i comportano un Parte qualche profilo di discrezionalità del ricorrente di impegnare direttamente l' attraverso le sue scelte e le sue valutazioni in quanto i compiti di intrattenere rapporti con la ditta appaltatrice del servizio mensa , cui l'appellante pone richiamo nelle sue difese, devono ritenersi meramente attuativi di accordi intervenuti a monte tra la medesima e l'amministrazione. CP_6
A fronte di tali emergenze processuali bene ha fatto il Tribunale a non dare ingresso ai mezzi istruttori in quanto le circostanze esposte in ricorso, anche se provate, non avrebbero mai potuto portare all'accoglimento della domanda.
Gli ulteriori rilievi svolti dalla difesa dell'appellante all'odierna udienza di discussione( v. verbale di udienza ) si rivelano del tutto inconferenti ed irrilevanti involgendo profili del tutto estranei al presente thema decidendum.
In conclusione con apprezzamento sovrapponibile a quello espresso dal giudice di prima istanza deve quindi affermarsi che le mansioni espletate dal Persona_1 rientrano in quelle della cat. BS, in cui è inquadrato, e non possono essere riconosciute allo stesso le differenze retributive proprie della cat. C.