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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT.SSA MARIA DE VIVO GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 338 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2024, su ricorso proposto da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Caravella (c.f. Parte_1 C.F._1
), con domicilio come in atti;
C.F._2
- Ricorrente;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Casaluce, CORSO UMBERTO I n. 139, nonché del socio illimitatamente responsabile , nato ad [...], il [...] (c.f. Controparte_1
; C.F._3
- Resistenti - contumaci;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di di;
Controparte_1 Controparte_1
Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40
D.lgs. n. 14/2019 nei confronti della società resistente mediante deposito presso la Casa Comunale di
Casaluce in data 18.11.2024, nel rispetto del termine a comparire ex art. 41, comma 2, D.lgs. n. 14/2019 per l'udienza del 19.12.2024, e nei confronti del socio accomandatario ai sensi dell'art. Controparte_1 143 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale del luogo di ultima residenza in data
2.01.2025 e, dunque, nel rispetto del termine a comparire ex art. 41, comma 2, D.lgs. n. 14/2019 per l'udienza successivamente fissata del 6.03.2025.
Considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.lgs.
n. 14/2019;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) D.lgs. n. 14/2019, per come richiamati dall'art. 121 D.lgs. n. 14/2019; in ogni caso deve rilevarsi dagli atti dell'istruttoria emergano debiti iscritti a ruolo da parte di
[...]
, dunque, scaduti, per euro 4.959.904,15; Controparte_2
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da sentenza n. 2820/2023 del Tribunale di Napoli nord, di condanna della società resistente a pagare in favore dell'odierno ricorrente le spese di lite per euro
25.000,00, oltre accessori, nonché ulteriori euro 50.000,00 ex art. 96 c.p.c., rimasto insoddisfatto;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla sussistenza di un'ingente debitoria erariale, pari ad euro 4.959.904,15 quale somma iscritta a ruolo a carico dell'odierna resistente, oltreché dall'omessa produzione di qualsiasi documento utile in causa (ultimi tre bilanci e situazione patrimoniale aggiornata) a prova della solvibilità della resistente a tanto onerata. Gli elementi quantitativi e qualitativi indicati nel loro insieme, pertanto, portano a ritenere la sussistenza della incapacità patrimoniale della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in modo non transitorio
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, D.lgs. n. 14/2019;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. , con sede in Casaluce, CORSO UMBERTO I n.
[...] P.IVA_1
139, nonché del socio illimitatamente responsabile , nato ad [...], il Controparte_1
16.11.1974 (c.f. ); C.F._3
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo e curatore l'avv. Carlo D'Amico, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, con invito ad accettare l'incarico e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 29 settembre 2025 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Maria De Vivo Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT.SSA MARIA DE VIVO GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 338 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2024, su ricorso proposto da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Caravella (c.f. Parte_1 C.F._1
), con domicilio come in atti;
C.F._2
- Ricorrente;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Casaluce, CORSO UMBERTO I n. 139, nonché del socio illimitatamente responsabile , nato ad [...], il [...] (c.f. Controparte_1
; C.F._3
- Resistenti - contumaci;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di di;
Controparte_1 Controparte_1
Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40
D.lgs. n. 14/2019 nei confronti della società resistente mediante deposito presso la Casa Comunale di
Casaluce in data 18.11.2024, nel rispetto del termine a comparire ex art. 41, comma 2, D.lgs. n. 14/2019 per l'udienza del 19.12.2024, e nei confronti del socio accomandatario ai sensi dell'art. Controparte_1 143 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale del luogo di ultima residenza in data
2.01.2025 e, dunque, nel rispetto del termine a comparire ex art. 41, comma 2, D.lgs. n. 14/2019 per l'udienza successivamente fissata del 6.03.2025.
Considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.lgs.
n. 14/2019;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) D.lgs. n. 14/2019, per come richiamati dall'art. 121 D.lgs. n. 14/2019; in ogni caso deve rilevarsi dagli atti dell'istruttoria emergano debiti iscritti a ruolo da parte di
[...]
, dunque, scaduti, per euro 4.959.904,15; Controparte_2
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da sentenza n. 2820/2023 del Tribunale di Napoli nord, di condanna della società resistente a pagare in favore dell'odierno ricorrente le spese di lite per euro
25.000,00, oltre accessori, nonché ulteriori euro 50.000,00 ex art. 96 c.p.c., rimasto insoddisfatto;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla sussistenza di un'ingente debitoria erariale, pari ad euro 4.959.904,15 quale somma iscritta a ruolo a carico dell'odierna resistente, oltreché dall'omessa produzione di qualsiasi documento utile in causa (ultimi tre bilanci e situazione patrimoniale aggiornata) a prova della solvibilità della resistente a tanto onerata. Gli elementi quantitativi e qualitativi indicati nel loro insieme, pertanto, portano a ritenere la sussistenza della incapacità patrimoniale della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in modo non transitorio
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, D.lgs. n. 14/2019;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. , con sede in Casaluce, CORSO UMBERTO I n.
[...] P.IVA_1
139, nonché del socio illimitatamente responsabile , nato ad [...], il Controparte_1
16.11.1974 (c.f. ); C.F._3
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo e curatore l'avv. Carlo D'Amico, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, con invito ad accettare l'incarico e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125, comma 3, D.lgs. n. 14/2019 entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 29 settembre 2025 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Maria De Vivo Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello