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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/05/2024, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2137/2023 R.G., promossa
DA
in persona del direttore generale con l'avv. SERRA Parte_1 Parte_2
PAOLA
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. LADU MANUELA e l'avv. PIANA ANTONELLO CP_1
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello averso la sentenza 129 del 2023 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt.127 ter 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha adito il Giudice di pace di Sassari, CP_1
esponendo di aver concluso nel 2014 con (divenuta un Controparte_2 Pt_1
contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto, di cui ha indicato le condizioni (restituzione dell'importo lordo di Euro 17.712,00 in 108 rate di Euro 164,00 ciascuna a fronte dell'erogazione della somma di Euro 10.290,00, TAN del 4,50% e
TAEG del 14,17%, interessi corrispettivi per Euro 3.169,00 e commissioni e spese per
Euro 4.249,00). Ha dichiarato di agire nei confronti di che all'epoca della Pt_1
conclusione del contratto era solo mandataria della contraente, per poi divenire cessionaria del ramo d'azienda delle cessioni del quinto, ed aveva comunque incassato le somme contestate. Ha lamentato una serie di irregolarità contrattuali relative alle commissioni previste in contratto in quanto prive di giustificazione causale, pesantemente incidenti sull'equilibrio tra prestazioni principali ed accessorie e determinanti quasi il raddoppio del costo del credito, senza rispondere né al giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c. né alle esigenze di una chiara e trasparente previsione degli oneri imposti al consumatore. Più in particolare, ha censurato le eccessive spese di istruttoria per Euro 2302,00 che avrebbero dovuto essere provate dalla controparte e ha contestato la debenza delle commissioni post erogazione, non essendo neppure chiaro a quale attività si siano riferite e non essendo intervenuto né noto l'intermediario menzionato. Da tali rilievi ha dedotto l'illegittimità delle commissioni al mediatore creditizio per Euro 442,00 che avrebbero dovuto essere oggetto di un contratto scritto a pena di nullità tra consumatore e mediatore che, operando oltretutto nell'interesse dell'istituto finanziatore, non poteva vantare alcun compenso nei confronti del consumatore. Si è doluta anche dell'incomprensibilità delle voci di quelle commissioni che di fatto hanno determinato l'addebito delle stesse spese di istruttoria per ben quattro volte. Infine, ha sostenuto che le commissioni hanno causato uno squilibrio giuridico rilevante ex art. 33 del codice del consumo e determinato una significativa forbice tra TAN e TAEG;
in particolare, ha sostenuto la vessatorietà delle commissioni sia ex art. 33 lettera n) che ex art. 36 lettera c) del codice del consumo e così chiesto la condanna dell'avversaria alla restituzione della somma di
Euro 4.383,00, di cui Euro 3.983,00 oltre interessi al tasso contrattuale per le commissioni indicate ed Euro 400,00 per spese di mediazione.
Si è costituita la società convenuta che anzitutto ha chiarito che nell'aprile del 2015
l'attrice per il tramite dell'agente Maria Cuccaro si era rivolta alla Controparte_2 divenuta nella veste di mandataria del per ottenere il Pt_1 Org_1
finanziamento, ricevendo prima della sua conclusione la necessaria documentazione precontrattuale comprensiva del cosiddetto modulo Secci, con cui è stata esattamente edotta del tipo di contratto da concludere e dei relativi costi, dettagliatamente indicati.
Ha dedotto come il contratto di finanziamento sia stato concluso attraverso l'intervento dell'agente ed eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, evidenziando di aver agito soltanto in veste di mandataria della società finanziante
. Ha affermato, poi, sulla base dei richiami normativi fatti la totale Org_1
legittimità delle commissioni e richiamato l'art 3.1 delle condizioni generali di contratto che ha previsto le commissioni di istruttoria, le commissioni di post erogazione e le commissioni per l'intermediario del credito, ciascuna delle quali riferita ad una serie di precise attività ben descritte e i cui costi sono stati espressamente quantificati (con conseguente esclusione di qualsiasi vizio di trasparenza) e disciplinati quanto alla loro rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. Ha dedotto come i compensi convenuti siano stati versati direttamente dalla banca all'agente, il cui intervento non avrebbe richiesto la forma scritta, posto che quella figura non è assimilabile ai mediatori creditizi per i quali soltanto si applicherebbe l'art. 125 T.U.B..
Ha negato, poi, che le commissioni abbiano determinato uno squilibrio giuridico rilevante ai fini dell'art. 33 del codice del consumo, non avendo mai provato l'attrice né che i costi non siano stati determinati né che siano stati eccessivamente onerosi, ed ha escluso anche l'applicazione della lettera n) del medesimo articolo, data la prova documentale che il contratto è stato stipulato dopo le trattative con l'intermediario e alle condizioni individuate e chiarite ben prima. Ha escluso anche l'applicabilità dell'art. 36 lettera c) del codice del consumo, dal momento che l'attrice è stata messa in condizione con la sottoscrizione del modulo (che ha preceduto la stipula del Pt_3
finanziamento) di conoscere tutte le condizioni applicate, incluso il costo dell'intervento dell'agente; si è opposta anche alla pretesa di applicazione degli interessi di contratto sulle somme di cui è stata richiesta la restituzione, concludendo in conformità alle sue difese. Con sentenza del 26/01/2023 il Giudice di pace ha accolto le domande di CP_1
In particolare, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, dal momento che divenuta anche se indicata come mandataria del Controparte_2 Pt_1 [...]
, aveva mantenuto tutti i poteri di contrattazione e di gestione dei crediti, Org_1
incluso quello di modificare le condizioni contrattuali, risultando dunque il soggetto al quale giustamente l'attrice aveva rivolto le sue pretese restitutorie. Quanto alle commissioni di istruttoria ha rilevato come effettivamente le stesse fossero, oltre che eccessive, dirette a remunerare le prestazioni tipiche dell'attività bancarie, senza dunque costituire alcuna spesa viva. Quanto all'attività a favore della banca mandataria per l'attività di post erogazione successiva, ha affermato che la stessa era diretta a pagare attività già in realtà compensate con la riscossione degli interessi, mentre le pretese corredate ai rischi descritti nella clausola dovevano ritenersi già coperti dalla stipula obbligatoria per legge delle assicurazioni con conseguente nullità della clausola.
Ha ritenuto, poi, che il costo di Euro 442,80 sia stato diretto a compensare le prestazioni di intermediazione di cui non è stata data alcuna prova, evidenziando anche la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 125 novies T.U.B. Ha evidenziato la vessatorietà e carenza di trasparenza e chiarezza delle condizioni contrattuali e dello stesso ruolo dei soggetti coinvolti dall'operazione.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello censurando la decisione in Pt_1
punto di reiezione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ribadendo di essere stata solo mandataria con rappresentanza del e di aver Org_1
dunque concluso nell'interesse di questa un contratto i cui effetti valevano nei confronti del rappresentato, unico soggetto che avrebbe potuto essere destinatario delle pretese dell'avversaria. Ha rilevato, poi, come i costi di quella commissione di istruttoria siano stati diretti alle attività inerenti alla procedura di finanziamento e quindi al complesso di prestazioni articolate dalle fasi di verifica e controllo dei dati fino alla deliberazione ed erogazione del prestito meritanti una remunerazione, esclusa da ogni valutazione di convenienza economica. Quanto alla commissione di postergazione ha chiarito come la stessa sia andata a remunerare tutti i costi di gestione del finanziamento e tutti i servizi svolti dalla banca in costanza di rapporto. Ha sostenuto, ancora, che le commissioni per l'intermediario siano dovute, essendo state le attività di promozione della conclusione del finanziamento svolte da un soggetto indicato e di cui è stato precisato anche il compenso. Ancora, ai fini del diritto alla commissione degli agenti ha richiamato la previsione di cui al T.U.B. e precisato che l'agente ha svolto la sua attività su mandato della banca a norma dell'articolo 128 quater comma quarto T.U.B., sicché il compenso professionale è stato correttamente convenuto tra il cliente e la banca che ha poi provveduto a versarlo all'agente, come da documento 3 prodotto. Ha ribadito che l'art. 125 T.U.B. può applicarsi solo ai mediatori creditizi e non anche agli agenti e sostenuto l'inconferenza del richiamo agli artt. 33 e 36 del codice del consumo, visto che tutte le condizioni economiche sono state conosciute e conoscibili ben prima della conclusione del contratto. Ha chiesto che in riforma della sentenza impugnata siano rigettate tutte le domande attoree.
All'accoglimento dell'appello ha resistito la difesa della che ha rinnovato le CP_1
argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio.
La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado, è pervenuta alla decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
L'appello è solo in parte fondato.
Quanto al difetto di legittimazione passiva deve confermarsi il rigetto della relativa eccezione. Vertendosi, infatti, in materia di ripetizione di somme indebitamente pagate la pretesa è stata correttamente azionata nei confronti del soggetto accipiens che, stando proprio alle previsioni di contratto, sia quanto alle commissioni di istruttoria sia quanto alla commissione per l'attività di post erogazione, è proprio la mandataria,
[...]
poi divenuta Org_2 Parte_1
Correttamente, dunque, è stato individuato il destinatario delle pretese della CP_1
Devono essere esaminate nel merito le censure relative al giudizio di mancanza di causa e vessatorietà delle clausole che hanno previsto le commissioni che occupano. Esaminando le condizioni di contratto, si rileva come la prima delle commissioni sia prevista per le prestazioni e gli oneri preliminari e conclusivi necessariamente connessi alla concessione del prestito, come l'istruttoria delle pratiche e l'esame della documentazione, la verifica e il controllo dei dati forniti dal cliente, l'elaborazione dei dati in funzione del decreto legislativo 231 del 2007, la valutazione del merito creditizio, la richiesta di emissione delle polizze, la raccolta del benestare, l'eventuale estinzione dei precedenti finanziamenti in corso di ammortamento, le delibere e l'erogazione del prestito.
La seconda, invece, si riferisce alle attività di incasso delle rate dall'ente pensionistico e a tutta la gestione del prestito nelle attività anche contabili successive all'erogazione, inclusa la gestione dei sinistri assicurativi e il recupero dei crediti e l'invio delle comunicazioni all'ente pensionistico, oltre che l'assunzione del rischio per l'evento della perdita di impiego o del decesso del dipendente.
Ora, il contratto di mutuo ben può prevedere dei costi aggiuntivi per il mutuatario (di qui il TAEG), sempre che gli stessi siano diretti a compensare attività ulteriori rispetto a quelle rientranti nello schema negoziale tipico e di cui si avvantaggi il soggetto finanziato che dunque paga in più per avere un quid pluris. Alla luce di tale criterio la pretesa di pagamento delle sopra indicate commissioni non può ritenersi legittima. Più precisamente, i primi costi si riferiscono a tutte le attività ordinariamente funzionali alla manifestazione del consenso e alla conclusione del contratto ed erogazione del prestito e, lungi dal rappresentare quel quid pluris che giustifica un ulteriore onere economico per il consumatore, sono già insite nello schema negoziale tipico del mutuo la cui onerosità sta nella corresponsione degli interessi corrispettivi. Non sono, dunque, oneri sostenuti da una adeguata giustificazione causale. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per le seconde commissioni che ineriscono all'ordinaria attività di esecuzione del contratto e che in parte fanno riferimento anche ad evenienze (come il rischio per l'evento della perdita di impiego o del decesso del dipendente) che trovano già una loro soluzione economica nelle coperture assicurative imposte dal legislatore.
Valga poi la considerazione per cui, come più volte rimarcato dall'odierna appellante, il contraente sostanziale è la banca mandante, cioè il che per una Org_1
sua scelta imprenditoriale ha deciso di avvalersi per lo svolgimento delle attività dirette alla conclusione ed esecuzione del contratto non del suo apparato aziendale, ma di un soggetto terzo, Insomma, dove ha operato è come Controparte_2 Controparte_2
se avesse operato il ma questa sua scelta non può essere fatta Org_1
ricadere sul consumatore che già con il versamento degli interessi corrispettivi va a procurare il ricavo di impresa dal quale vanno dedotti i costi (anche quelli per procacciarsi da un terzo lo svolgimento delle attività che il proprio apparato aziendale potrebbe fornire). Anche quelli della mandataria, a ben vedere, rappresentano per la banca mutuante e mandante dei costi di impresa che dovrebbero già trovare remunerazione negli interessi corrispettivi, determinati in base a tutte le spese che la finanziaria deve affrontare per poter erogare il prestito e per gestire la sua organizzazione aziendale (anche, appunto, avvalendosi di un soggetto terzo) e che andrebbero detratti dai ricavi, intesi come complessive entrate, per quantificare l'effettivo guadagno. Invece, ripartendo i costi d'impresa sulla vasta platea dei consumatori in aggiunta a quanto i mutuatari già devono versare a titolo di interessi corrispettivi si perviene all'ingiusto risultato dell'equivalenza tra gli interessi corrispettivi e il guadagno e sempre senza che – come chiarito – a quei costi aggiuntivi corrisponda un vantaggio ulteriore per il mutuatario.
Va, invece, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva quanto alla commissione per l'intermediario del credito: essendo stata questa percepita da Parte_4
soggetto diverso sia dalla mutuante che dalla mandataria ed effettivo accipiens
[...]
della somma asseritamente mal pagata, come da documentazione versata nel precedente grado di giudizio (in particolare la fattura prodotta), è quella la società a cui avrebbero dovuto essere destinate le pretese restitutorie, di cui dunque non occorre esaminare la legittimità sotto i vari profili esaminati in primo grado.
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata - che nel resto va confermata - la condanna di va limitata alla restituzione in favore di Parte_1
della somma di Euro 3.542,00, oltre interessi dalla mediazione al saldo. CP_1 L'esito complessivo del giudizio giustifica la decisione di condannare la banca la rifusione delle spese di lite nei limiti della quota di tre quarti per entrambi i gradi di giudizio con compensazione della restante quota di un quarto e distrazione in favore dell'avvocato Antonello Piana dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 129 del 2023 del Giudice di pace di Sassari, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1 CP_1
3.542,00, oltre interessi dalla mediazione al saldo;
- condanna alla rifusione della quota di tre quarti delle spese di Parte_1
lite, quota liquidata per il precedente grado di giudizio in Euro 948,75 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e per il presente grado di giudizio in Euro 1.125,00 oltre rimborso forfettario da accessori di legge con compensazione della restante quota di un quarto e distrazione in favore dell'avv. Antonello Piana dichiaratosi antistatario.
Sassari, 23/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2137/2023 R.G., promossa
DA
in persona del direttore generale con l'avv. SERRA Parte_1 Parte_2
PAOLA
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. LADU MANUELA e l'avv. PIANA ANTONELLO CP_1
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello averso la sentenza 129 del 2023 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt.127 ter 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha adito il Giudice di pace di Sassari, CP_1
esponendo di aver concluso nel 2014 con (divenuta un Controparte_2 Pt_1
contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto, di cui ha indicato le condizioni (restituzione dell'importo lordo di Euro 17.712,00 in 108 rate di Euro 164,00 ciascuna a fronte dell'erogazione della somma di Euro 10.290,00, TAN del 4,50% e
TAEG del 14,17%, interessi corrispettivi per Euro 3.169,00 e commissioni e spese per
Euro 4.249,00). Ha dichiarato di agire nei confronti di che all'epoca della Pt_1
conclusione del contratto era solo mandataria della contraente, per poi divenire cessionaria del ramo d'azienda delle cessioni del quinto, ed aveva comunque incassato le somme contestate. Ha lamentato una serie di irregolarità contrattuali relative alle commissioni previste in contratto in quanto prive di giustificazione causale, pesantemente incidenti sull'equilibrio tra prestazioni principali ed accessorie e determinanti quasi il raddoppio del costo del credito, senza rispondere né al giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c. né alle esigenze di una chiara e trasparente previsione degli oneri imposti al consumatore. Più in particolare, ha censurato le eccessive spese di istruttoria per Euro 2302,00 che avrebbero dovuto essere provate dalla controparte e ha contestato la debenza delle commissioni post erogazione, non essendo neppure chiaro a quale attività si siano riferite e non essendo intervenuto né noto l'intermediario menzionato. Da tali rilievi ha dedotto l'illegittimità delle commissioni al mediatore creditizio per Euro 442,00 che avrebbero dovuto essere oggetto di un contratto scritto a pena di nullità tra consumatore e mediatore che, operando oltretutto nell'interesse dell'istituto finanziatore, non poteva vantare alcun compenso nei confronti del consumatore. Si è doluta anche dell'incomprensibilità delle voci di quelle commissioni che di fatto hanno determinato l'addebito delle stesse spese di istruttoria per ben quattro volte. Infine, ha sostenuto che le commissioni hanno causato uno squilibrio giuridico rilevante ex art. 33 del codice del consumo e determinato una significativa forbice tra TAN e TAEG;
in particolare, ha sostenuto la vessatorietà delle commissioni sia ex art. 33 lettera n) che ex art. 36 lettera c) del codice del consumo e così chiesto la condanna dell'avversaria alla restituzione della somma di
Euro 4.383,00, di cui Euro 3.983,00 oltre interessi al tasso contrattuale per le commissioni indicate ed Euro 400,00 per spese di mediazione.
Si è costituita la società convenuta che anzitutto ha chiarito che nell'aprile del 2015
l'attrice per il tramite dell'agente Maria Cuccaro si era rivolta alla Controparte_2 divenuta nella veste di mandataria del per ottenere il Pt_1 Org_1
finanziamento, ricevendo prima della sua conclusione la necessaria documentazione precontrattuale comprensiva del cosiddetto modulo Secci, con cui è stata esattamente edotta del tipo di contratto da concludere e dei relativi costi, dettagliatamente indicati.
Ha dedotto come il contratto di finanziamento sia stato concluso attraverso l'intervento dell'agente ed eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, evidenziando di aver agito soltanto in veste di mandataria della società finanziante
. Ha affermato, poi, sulla base dei richiami normativi fatti la totale Org_1
legittimità delle commissioni e richiamato l'art 3.1 delle condizioni generali di contratto che ha previsto le commissioni di istruttoria, le commissioni di post erogazione e le commissioni per l'intermediario del credito, ciascuna delle quali riferita ad una serie di precise attività ben descritte e i cui costi sono stati espressamente quantificati (con conseguente esclusione di qualsiasi vizio di trasparenza) e disciplinati quanto alla loro rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. Ha dedotto come i compensi convenuti siano stati versati direttamente dalla banca all'agente, il cui intervento non avrebbe richiesto la forma scritta, posto che quella figura non è assimilabile ai mediatori creditizi per i quali soltanto si applicherebbe l'art. 125 T.U.B..
Ha negato, poi, che le commissioni abbiano determinato uno squilibrio giuridico rilevante ai fini dell'art. 33 del codice del consumo, non avendo mai provato l'attrice né che i costi non siano stati determinati né che siano stati eccessivamente onerosi, ed ha escluso anche l'applicazione della lettera n) del medesimo articolo, data la prova documentale che il contratto è stato stipulato dopo le trattative con l'intermediario e alle condizioni individuate e chiarite ben prima. Ha escluso anche l'applicabilità dell'art. 36 lettera c) del codice del consumo, dal momento che l'attrice è stata messa in condizione con la sottoscrizione del modulo (che ha preceduto la stipula del Pt_3
finanziamento) di conoscere tutte le condizioni applicate, incluso il costo dell'intervento dell'agente; si è opposta anche alla pretesa di applicazione degli interessi di contratto sulle somme di cui è stata richiesta la restituzione, concludendo in conformità alle sue difese. Con sentenza del 26/01/2023 il Giudice di pace ha accolto le domande di CP_1
In particolare, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, dal momento che divenuta anche se indicata come mandataria del Controparte_2 Pt_1 [...]
, aveva mantenuto tutti i poteri di contrattazione e di gestione dei crediti, Org_1
incluso quello di modificare le condizioni contrattuali, risultando dunque il soggetto al quale giustamente l'attrice aveva rivolto le sue pretese restitutorie. Quanto alle commissioni di istruttoria ha rilevato come effettivamente le stesse fossero, oltre che eccessive, dirette a remunerare le prestazioni tipiche dell'attività bancarie, senza dunque costituire alcuna spesa viva. Quanto all'attività a favore della banca mandataria per l'attività di post erogazione successiva, ha affermato che la stessa era diretta a pagare attività già in realtà compensate con la riscossione degli interessi, mentre le pretese corredate ai rischi descritti nella clausola dovevano ritenersi già coperti dalla stipula obbligatoria per legge delle assicurazioni con conseguente nullità della clausola.
Ha ritenuto, poi, che il costo di Euro 442,80 sia stato diretto a compensare le prestazioni di intermediazione di cui non è stata data alcuna prova, evidenziando anche la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 125 novies T.U.B. Ha evidenziato la vessatorietà e carenza di trasparenza e chiarezza delle condizioni contrattuali e dello stesso ruolo dei soggetti coinvolti dall'operazione.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello censurando la decisione in Pt_1
punto di reiezione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ribadendo di essere stata solo mandataria con rappresentanza del e di aver Org_1
dunque concluso nell'interesse di questa un contratto i cui effetti valevano nei confronti del rappresentato, unico soggetto che avrebbe potuto essere destinatario delle pretese dell'avversaria. Ha rilevato, poi, come i costi di quella commissione di istruttoria siano stati diretti alle attività inerenti alla procedura di finanziamento e quindi al complesso di prestazioni articolate dalle fasi di verifica e controllo dei dati fino alla deliberazione ed erogazione del prestito meritanti una remunerazione, esclusa da ogni valutazione di convenienza economica. Quanto alla commissione di postergazione ha chiarito come la stessa sia andata a remunerare tutti i costi di gestione del finanziamento e tutti i servizi svolti dalla banca in costanza di rapporto. Ha sostenuto, ancora, che le commissioni per l'intermediario siano dovute, essendo state le attività di promozione della conclusione del finanziamento svolte da un soggetto indicato e di cui è stato precisato anche il compenso. Ancora, ai fini del diritto alla commissione degli agenti ha richiamato la previsione di cui al T.U.B. e precisato che l'agente ha svolto la sua attività su mandato della banca a norma dell'articolo 128 quater comma quarto T.U.B., sicché il compenso professionale è stato correttamente convenuto tra il cliente e la banca che ha poi provveduto a versarlo all'agente, come da documento 3 prodotto. Ha ribadito che l'art. 125 T.U.B. può applicarsi solo ai mediatori creditizi e non anche agli agenti e sostenuto l'inconferenza del richiamo agli artt. 33 e 36 del codice del consumo, visto che tutte le condizioni economiche sono state conosciute e conoscibili ben prima della conclusione del contratto. Ha chiesto che in riforma della sentenza impugnata siano rigettate tutte le domande attoree.
All'accoglimento dell'appello ha resistito la difesa della che ha rinnovato le CP_1
argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio.
La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado, è pervenuta alla decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
L'appello è solo in parte fondato.
Quanto al difetto di legittimazione passiva deve confermarsi il rigetto della relativa eccezione. Vertendosi, infatti, in materia di ripetizione di somme indebitamente pagate la pretesa è stata correttamente azionata nei confronti del soggetto accipiens che, stando proprio alle previsioni di contratto, sia quanto alle commissioni di istruttoria sia quanto alla commissione per l'attività di post erogazione, è proprio la mandataria,
[...]
poi divenuta Org_2 Parte_1
Correttamente, dunque, è stato individuato il destinatario delle pretese della CP_1
Devono essere esaminate nel merito le censure relative al giudizio di mancanza di causa e vessatorietà delle clausole che hanno previsto le commissioni che occupano. Esaminando le condizioni di contratto, si rileva come la prima delle commissioni sia prevista per le prestazioni e gli oneri preliminari e conclusivi necessariamente connessi alla concessione del prestito, come l'istruttoria delle pratiche e l'esame della documentazione, la verifica e il controllo dei dati forniti dal cliente, l'elaborazione dei dati in funzione del decreto legislativo 231 del 2007, la valutazione del merito creditizio, la richiesta di emissione delle polizze, la raccolta del benestare, l'eventuale estinzione dei precedenti finanziamenti in corso di ammortamento, le delibere e l'erogazione del prestito.
La seconda, invece, si riferisce alle attività di incasso delle rate dall'ente pensionistico e a tutta la gestione del prestito nelle attività anche contabili successive all'erogazione, inclusa la gestione dei sinistri assicurativi e il recupero dei crediti e l'invio delle comunicazioni all'ente pensionistico, oltre che l'assunzione del rischio per l'evento della perdita di impiego o del decesso del dipendente.
Ora, il contratto di mutuo ben può prevedere dei costi aggiuntivi per il mutuatario (di qui il TAEG), sempre che gli stessi siano diretti a compensare attività ulteriori rispetto a quelle rientranti nello schema negoziale tipico e di cui si avvantaggi il soggetto finanziato che dunque paga in più per avere un quid pluris. Alla luce di tale criterio la pretesa di pagamento delle sopra indicate commissioni non può ritenersi legittima. Più precisamente, i primi costi si riferiscono a tutte le attività ordinariamente funzionali alla manifestazione del consenso e alla conclusione del contratto ed erogazione del prestito e, lungi dal rappresentare quel quid pluris che giustifica un ulteriore onere economico per il consumatore, sono già insite nello schema negoziale tipico del mutuo la cui onerosità sta nella corresponsione degli interessi corrispettivi. Non sono, dunque, oneri sostenuti da una adeguata giustificazione causale. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per le seconde commissioni che ineriscono all'ordinaria attività di esecuzione del contratto e che in parte fanno riferimento anche ad evenienze (come il rischio per l'evento della perdita di impiego o del decesso del dipendente) che trovano già una loro soluzione economica nelle coperture assicurative imposte dal legislatore.
Valga poi la considerazione per cui, come più volte rimarcato dall'odierna appellante, il contraente sostanziale è la banca mandante, cioè il che per una Org_1
sua scelta imprenditoriale ha deciso di avvalersi per lo svolgimento delle attività dirette alla conclusione ed esecuzione del contratto non del suo apparato aziendale, ma di un soggetto terzo, Insomma, dove ha operato è come Controparte_2 Controparte_2
se avesse operato il ma questa sua scelta non può essere fatta Org_1
ricadere sul consumatore che già con il versamento degli interessi corrispettivi va a procurare il ricavo di impresa dal quale vanno dedotti i costi (anche quelli per procacciarsi da un terzo lo svolgimento delle attività che il proprio apparato aziendale potrebbe fornire). Anche quelli della mandataria, a ben vedere, rappresentano per la banca mutuante e mandante dei costi di impresa che dovrebbero già trovare remunerazione negli interessi corrispettivi, determinati in base a tutte le spese che la finanziaria deve affrontare per poter erogare il prestito e per gestire la sua organizzazione aziendale (anche, appunto, avvalendosi di un soggetto terzo) e che andrebbero detratti dai ricavi, intesi come complessive entrate, per quantificare l'effettivo guadagno. Invece, ripartendo i costi d'impresa sulla vasta platea dei consumatori in aggiunta a quanto i mutuatari già devono versare a titolo di interessi corrispettivi si perviene all'ingiusto risultato dell'equivalenza tra gli interessi corrispettivi e il guadagno e sempre senza che – come chiarito – a quei costi aggiuntivi corrisponda un vantaggio ulteriore per il mutuatario.
Va, invece, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva quanto alla commissione per l'intermediario del credito: essendo stata questa percepita da Parte_4
soggetto diverso sia dalla mutuante che dalla mandataria ed effettivo accipiens
[...]
della somma asseritamente mal pagata, come da documentazione versata nel precedente grado di giudizio (in particolare la fattura prodotta), è quella la società a cui avrebbero dovuto essere destinate le pretese restitutorie, di cui dunque non occorre esaminare la legittimità sotto i vari profili esaminati in primo grado.
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata - che nel resto va confermata - la condanna di va limitata alla restituzione in favore di Parte_1
della somma di Euro 3.542,00, oltre interessi dalla mediazione al saldo. CP_1 L'esito complessivo del giudizio giustifica la decisione di condannare la banca la rifusione delle spese di lite nei limiti della quota di tre quarti per entrambi i gradi di giudizio con compensazione della restante quota di un quarto e distrazione in favore dell'avvocato Antonello Piana dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 129 del 2023 del Giudice di pace di Sassari, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1 CP_1
3.542,00, oltre interessi dalla mediazione al saldo;
- condanna alla rifusione della quota di tre quarti delle spese di Parte_1
lite, quota liquidata per il precedente grado di giudizio in Euro 948,75 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e per il presente grado di giudizio in Euro 1.125,00 oltre rimborso forfettario da accessori di legge con compensazione della restante quota di un quarto e distrazione in favore dell'avv. Antonello Piana dichiaratosi antistatario.
Sassari, 23/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella