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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/11/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. BE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 846 2023 promossa da:
BR NI,
Avv. Massimiliano Bruni - Avv. Stefano Ascolani
Attrice
contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Avv. BE M. Danesi de Luca
Svolgimento del processo
Con atto di citazione BR NI conveniva in giudizio il Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
[...]
per tutte le casuali di cui alle premesse, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
, in persona del e legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3
nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa e, per l'effetto, condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Controparte_2
danni tutti materiali e di quelli subiti alla persona (danno biologico, invalidità temporanea,
pagina 1 di 8 esistenziale, ecc.) in favore della Sig.ra BR NI, oltre il rimborso di tutte le spese mediche sostenute, per la somma complessiva di €.10.794,28=
(eurodiecimilasettecentonovantaquattro/28) o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre personalizzazione del danno e danno morale da liquidarsi secondo Giustizia, anche a seguito di espletanda CTU medico-legale, che sin da ore si chiede, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre Iva Cpa e spese generali come per legge.
Deduceva l'attrice che il giorno 1° novembre 2022, alle ore 15.00 mentre si trovava nel
Cimitero Comunale di per commemorare i propri defunti, Controparte_2
veniva colpita da diversi frammenti di cemento caduti da un solaio, riportando lesioni meglio identificate presso il locale nosocomio a seguito di trasporto con autoambulanza.
Narra, ancora, l'attrice che a seguito dell'evento interveniva la Polizia eseguendo i rilievi sull'accaduto.
L'attrice, riportava, quindi, danni fisici nonché materiali alla propria borsa.
L'attrice, stimolato il procedimento di Negoziazione assistita con esito negativo, adiva l'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti lesi.
- Si costituiva in giudizio il contestando la domanda Controparte_1
di parte attrice, così concludendo: in via principale, insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso;
• in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda di parte attrice e ritenere la esistenza di una condotta pagina 2 di 8 anti-doverosa del a qualsiasi titolo, si chiede che il Controparte_2
Giudice voglia, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico della Sig.ra idoneo a diminuire, in proporzione Parte_1
dell'incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del convenuto CP_1
e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del Controparte_2
, in questo caso con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
[...]
- Nel corso del processo veniva disposta c.t.u. medico legale e non ammessa la prova per testi articolata in quanto le circostanze oggetto della prova risultavano vertenti su fatti pacifici o rappresentati genericamente.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione, con scambio di comparse conclusionali.
Motivi della decisione a) La domanda di parte attrice va qualificata domanda ex art. 2051 cc.
Sotto il profilo della invocata - in via preliminare - responsabilità ex art. 2051 cc da parte dell'attore, , tale particolare forma di responsabilità prescinde dalla pericolosità della cosa, e sussiste in relazione al rapporto che esiste fra custode e cosa, senza che sia necessario che il primo ponga in essere una condotta colposa per poterne essere dichiarato responsabile. Dunque, il danneggiato deve solo provare il nesso di causalità che deve sussistere fra custode e cosa nonché il nesso fra quest'ultima ed il danno lamentato. Il
custode, inoltre, può liberarsi dalla sua responsabilità solo nel momento in cui fornisce prova liberatoria del caso fortuito.
pagina 3 di 8 E' ormai pacificamente ritenuto in giurisprudenza che la normativa in questione possa essere applicata anche alla pubblica amministrazione.
L'orientamento della Corte di cassazione in tema di responsabilità della Pubblica
Amministrazione ex art. 2051 c.c. a seguito della Sentenza 19653/2004, appare ormai consolidato. Si veda anche Cass. 23277/10, 24419/09.
In tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione,
qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto.
Premesso ciò, nessun dubbio appare sussistere sulla titolarità della cosa che ha determinato il danno lamentato;
il cimitero sito in riguarda bene Controparte_1
di titolarità del convenuto. Sul punto, poi, non è stata mossa alcuna contestazione CP_1
della parte convenuta.
A ben vedere le difese del convenuto, rivolte ad una contestazione dei fatti CP_1
rappresentati che può definirsi generica e di stile, si attestavano esclusivamente sull'insussistenza del nesso causale tra evento e danno.
Sul punto, quanto sostenuto dall'attrice nell'atto introduttivo a sostegno della propria domanda trova dai documenti in atti e, segnatamente, dalla relazione della Questura che riporta quanto rilevato dagli agenti.
Nel documento in atti al n. 12 del fascicolo di parte attrice emerge che, in effetti, gli agenti rinvennero calcinacci di piccole e medie dimensioni in terra staccatisi da una zona pagina 4 di 8 particolarmente umida del soffitto;
nel contempo, appurarono la presenza dell'attrice e che sul suo giubbotto e sulla sua borsa risultavano graffi compatibili con il contatto di calcinacci caduti. La dinamica dell'accaduto veniva confermata agli agenti anche dalla signora le cui dichiarazioni venivano generalizzate. Testimone_1
In considerazione degli elementi acquisiti al processo, parte attrice ha fornito la prova non solo dell'avvenuto evento dannoso, ma anche del nesso causale tra evento e danno.
La situazione della manutenzione dei soffitti dei locali adibiti a cimitero di titolarità del convenuto presentava nell'occasione un ammaloramento determinato da CP_1
evidente situazione di umidità e ciò ha comportò la caduta di calcinacci, di piccole e medie dimensioni, fatto compatibile con il danno lamentato da parte attrice.
Dal suo canto, il convenuto non ha dimostrato, e nemmeno allegato invero, alcun CP_1
evento che possa in qualche modo far ritenere che il potere sulla cosa sia stato di cui era titolare sia stato sottratto alla sua disponibilità; così come non è stata provata dal CP_1
convenuto la presenza di caso fortuito nel caso di specie. Come è noto, il caso fortuito,
rappresentato dal fatto naturale o del terzo, è un accadimento imprevedibile ed inevitabile,
da valutarsi dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità
adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e diventano, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere (Cassazione n. 2480/2018). E' da escludere che, nel caso di specie, possa essere invocata dal convenuto la CP_1
sussistenza di elementi atti a far ritenere l'intervento di fattori esterni tali da escludere la responsabilità del custode.
pagina 5 di 8 Il convenuto, poi, ha eccepito in via subordinata la corresponsabilità dell'evento CP_1
alla stessa attrice, eccezione poi rinunciata in sede di prima memoria integrativa.
Ad ogni buon conto, la condotta colposa del danneggiato, quando non è idonea da sola a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita da una cosa in custodia)
ed il danno, può integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione dell'evento dannoso ai fini dell'articolo 1227.1 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, anche piena, secondo l'incidenza della colpa del danneggiato ovvero sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Cassazione n. 10641/2002).
Nel caso di specie, non appaiono sussistere comportamenti addebitabili all'attrice in relazione all'evento dannoso occorso che abbiano potuto determinare un proprio concorso di colpa che abbia inciso alla determinazione del nesso causale tra evento e danno.
La domanda di parte attrice va pertanto accolta dovendosi dichiarare la responsabilità ex art. 2051 cc a carico del convenuto in via integrale per le conseguenze dannose CP_1
patite dall'attrice il giorno dell'evento in questione.
b) Per quanto attiene l'entità del danno patito, in riferimento alle lesioni fisiche soccorrono gli esiti della c.t.u. medico legale, che possono essere fatti propri dal tribunale.
La c.t.u., infatti, appare rispettosa degli elementi formali e sostanziali richiesti, essendo stato rispettato il contraddittorio ed essendo stata fornita adeguata risposta ai quesiti posti.
La valutazione operata dal c.t.u. appare corretta rispetto alla natura delle lesioni patite in occasione dell'evento dannoso per cui è causa, e ciò anche in riferimento alla pregressa sintomatologia dolorosa della paziente.
Il c.t.u. conclude per l'esistenza di un danno biologico pari all'1%, per invalidità
temporanea di giorno 6 al 75%, di giorni 20 al 50% e di giorni 20 al 25%. Il c.t.u. ritiene pagina 6 di 8 congrue le spese mediche affrontate dall'attrice nella misura di euro 628,00, per cui spettano le seguenti voci di danno:
danno non patrimoniale risarcibile 1.052,00; invalidità temporanea parziale al 75%
517,50; invalidità temporanea parziale al 50% 1.150,00; invalidità temporanea parziale al 25% 575,00; spese mediche 628,00, per complessivi euro € 3.922,50.
In conseguenza della natura e dell'entità delle lesioni riportate dall'attrice non si ravvede la necessità di integrare il risarcimento del danno con il c.d. danno da personalizzazione,
ritenendosi soddisfatto ogni danno patito con la liquidazione di natura tabellare eseguita.
c) Per quanto attiene al dedotto danno patrimoniale relativo alla borsa, è stato provato che tale oggetto abbia riportato lievi graffi;
essendo stata fornita la prova del diritto può
procedersi in via equitativa alla liquidazione del danno che appare congruo determinare in considerazione dell'allegata e non contestata tipologia di borsa, nella misura di euro
70,00.
d) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate, per le effettive fasi processuali svolte nel presente processo, nella misura di euro 2.800,00 oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
pagina 7 di 8 - accoglie la domanda di parte attrice e condanna il a Controparte_1
pagare in favore dalla signora BR NI la somma di euro 3.992,50, oltre interessi legali dalla data dell'evento.
- condanna il a rifondere alla signora BR Controparte_1
NI le spese di lite che liquida in euro 2.800,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre le spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico del convenuto. CP_1
Così è deciso in Ascoli Piceno,20/11/2025
Il Giudice
BE RI
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