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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 22051/2023 promossa da:
e con gli avv.ti Vito Romaniello e Nicola Arnese Parte_1 Parte_2
che li rappresentano e difendono giusta delega in atti
ATTORI OPPONENTI
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'avv. Alberto Capello che la rappresenta e difende giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto, per difetto di rappresentanza processuale della società ricorrente e nullità della procura ad litem;
3) in subordine, dichiarare l'estinzione della fideiussione ex art. 6 del contratto fatto valere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto fatto valere dalla società opposta, oltre i secondari confluenti, in merito alla determinazione degli interessi ultra pagina 1 di 8 legali ed anatocistici ed all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi, di istruttoria veloce e di tutte le altre non previste per iscritto, e quindi accertare e dichiarare, a mezzo del ricalcolo delle competenze, l'esatto dare - avere tra le parti, sulla base della riclassificazione contabile del dare - avere in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute spese, oneri e commissioni, revocando anche in questo caso il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando, comunque, non dovuti gli interessi convenzionali di mora sul saldo creditorio eventualmente risultante;
5) condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze professionali di lite, oltre accessori come per legge”
Per la convenuta
“In via principale nel merito:
respingersi la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6249/2023 per essere la stessa infondata in fatto di diritto ed in ogni caso per l'effetto condannare gli opponenti Parte_1
e , in solido tra loro, al pagamento a favore di della
[...] Parte_2 CP_1 somma di € 71.156,83, oltre interessi semplici dal 1/10/2017 sino al saldo, come per contratto e nei limiti di cui alla legge 108/1996;
Con vittoria di spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente controversia ha per oggetto l'opposizione promossa dai signori Parte_1
ed al decreto ingiuntivo n. 6249/2023, emesso dal Tribunale di Torino in
[...] Parte_2
data 18.10.2023, con cui sono stati condannati a corrispondere ad
[...]
(d'ora in poi solo la somma di € 71.156,83, oltre Controparte_1 CP_1
interessi e spese, in qualità di fideiussori per le obbligazioni assunte dalla società
[...]
(poi Italia Service S.r.l.) a fronte del contratto di conto corrente n. 56582/90, CP_2
acceso in data 10.3.1999 presso Banca Carige, cedente di CP_1
Gli attori hanno sollevato diversi profili di opposizione, che verranno esaminati nel prosieguo, rilevandosi sin d'ora come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della CP_1 formulata al punto 2 dell'atto di citazione, sia stata rinunciata dagli attori con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., alla luce della documentazione nel frattempo integrata dalla convenuta
(doc. 24 convenuta).
1. Gli attori hanno in primo luogo eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di una valida procura alle liti.
pagina 2 di 8 In particolare, hanno evidenziato come la procura a rogito Notaio del Persona_1
19.7.2023 (doc. 2 monitorio) non prevedesse, tra i poteri in capo al dr. anche quello di Per_2
conferire la procura alle liti.
L'eccezione è destituita di fondamento, posto che la predetta procura attribuiva espressamente al dr. “i poteri di compiere in nome e per conto della Società gli atti di Per_2 seguito descritti ai punti […] 8.10 […]”, ovvero quello di “Nominare e revocare avvocati e consulenti legali, nonché consulenti contabili, per le attività di recupero dei crediti e predisporre le relative convenzioni”.
2. Gli attori hanno poi sostenuto l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 6 delle fideiussioni azionate dalla Banca, che così prevedeva: “In deroga all'art. 1957 Cod. Civ., i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, purchè essa provveda ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”
(docc.
9-13 fasc. monitorio).
Nella tesi attorea, dal momento che con il telegramma del 4.5.2017 la Banca aveva comunicato la revoca degli affidamenti, sollecitando il pagamento del dovuto, da tale data iniziava a decorrere il termine di cinque anni previsto dalle fideiussioni per far valere la garanzia (docc. 16 A e 16 B fasc. monitorio)
Non avendo la Banca agito giudizialmente o in via stragiudiziale per il recupero del credito entro i cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale, da individuarsi nella data di revoca degli affidamenti (4.5.2017) o, al più, nella data di chiusura del conto corrente n.
56582/90 (30.9.2017), la garanzia doveva ritenersi scaduta.
Le doglianze attoree non sono fondate.
Come emerge dal doc. 18 allegato al fascicolo monitorio, il conto corrente n. 56582/90, cui si riferiscono le fideiussioni in esame, veniva chiuso il 30.9.2017.
E' a tale data, dunque, che va individuata la scadenza dell'obbligazione principale.
Ciò premesso, la convenuta ha documentato di essere intervenuta in data 5.7.2022 nell'esecuzione immobiliare n.297/2022 promossa nei confronti del sig. , Parte_1
depositando atto di intervento non titolato, regolarmente notificato al debitore (docc. 23 A) onde ottenere il soddisfacimento del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Dal momento che tale atto di intervento costituisce pacificamente un atto di escussione del fideiussore, compiuto entro il termine di cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione pagina 3 di 8 principale (art. 6 fideiussioni) deve essere respinta l'eccezione di decadenza sollevata dagli attori.
Occorre peraltro osservare come la garanzia non potrebbe ritenersi estinta nemmeno laddove la data di scadenza dell'obbligazione principale venisse collocata al 31.3.2017, data di dichiarazione di fallimento della Italia Service S.r.l. (Cass. n. 24296/2017).
Ed invero, l'art. 7 delle fideiussioni prevedeva espressamente che “il debitore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, anche moratori nella stessa misura dovuta dal debitore principale, spese tasse ed ogni altro accessorio ivi compreso il rischio del cambio nel caso di operazioni sull'estero”.
A prescindere da ogni considerazione circa la sufficienza o meno di tale clausola a qualificare la fideiussione in oggetto quale contratto autonomo di garanzia, vanno in ogni caso richiamate le numerose, e condivisibili, pronunce di merito e legittimità che hanno chiarito che
“la semplice istanza stragiudiziale di pagamento vale in presenza non solo di un contratto autonomo di garanzia, ma anche di un contratto di fideiussione, nel quale sia previsto il pagamento a prima richiesta, clausola che derogando sostanzialmente al beneficium excussionis, vale a porre il garantito in condizioni di poter ottenere la garanzia dietro semplice richiesta, senza necessità di intraprendere azioni legali nei confronti del debitore principale o dello stesso garante. La garanzia, quindi, diventa escutibile non solo mediante azione giudiziale, ma anche con una istanza in via stragiudiziale” (Corte App. Firenze sent.
31/08/2023; cfr. nello stesso senso, Corte App. Milano sent. n. 220/2023; Corte App. Torino
n. 278/2025).
Ancora recentemente la Suprema Corte ha affermato che “in tema di contratto autonomo di garanzia con clausola "a prima richiesta", il rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1, c.c. può essere soddisfatto mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale. Questo principio vale anche per fideiussioni con clausola a prima richiesta che derogano al beneficium excussionis” (Cass.n.9680/2025).
Ne consegue che il telegramma del 4.5.2017, con cui la Banca comunicava al debitore principale e ai garanti la revoca degli affidamenti e la decadenza dal beneficio del termine e intimava a tutti il pagamento, costituisce atto tempestivo e idoneo, ex art. 6 delle fideiussioni.
a consentire l'escussione della garanzia, che, pertanto, non può ritenersi scaduta.
pagina 4 di 8 3. Con un ulteriore motivo di opposizione gli attori hanno contestato il quantum del credito azionato con il decreto ingiuntivo, lamentando come il contratto e gli affidamenti prodotti dalla controparte non contenessero i tassi di interesse, né “altri elementi, sulla cui base desumere
l'entità degli oneri collegati al finanziamento” (cfr. pag. 6 comparsa), con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Tali allegazioni sono destituite di fondamento.
Dall'esame del contratto prodotto dalla Banca sub doc. 3 (fasc. monitorio) emerge chiaramente l'indicazione dei tassi (debitorio e creditorio), del tipo di capitalizzazione, delle spese e delle condizioni dell'apertura di credito, con conseguente infondatezza delle doglianze attoree;
nei singoli contratti di affidamento era poi previsto lo specifico richiamo alle clausole contrattuali (“Per l'utilizzo delle linee di credito Vi preghiamo di aprire -ove necessario- i relativi rapporti a nostro nome, con l'intesa che detti affidamenti saranno regolati come previsto nei relativi contratti – ove accesi -o secondo quanto tempo per tempo concordato in occasione dei singoli utilizzi”).
Non è dunque invocabile, come vorrebbero gli attori, l'applicazione dell'interesse legale “in assenza di valida pattuizione scritta” (pag. 7 citaz.), dovendosi al contrario ritenere validamente determinati gli interessi come da contratto.
A ciò si aggiunga come, pur a fronte di tutti gli estratti conto già prodotti dalla convenuta in sede monitoria, gli attori si sono limitati, con l'atto introduttivo, a contestazioni del tutto generiche in ordine all'importo oggetto del decreto ingiuntivo, quantificando in circa €
15.500,00 le somme asseritamente non dovute alla Banca, senza allegare tempestivamente e in modo chiaro i criteri e le modalità di determinazione di detto importo.
Sono invece condivisibili le contestazioni attoree relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Sul punto hanno evidenziato come la clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a fronte di quella annuale degli interessi attivi, dovesse ritenersi illegittima alla luce dei numerosi interventi della Suprema Corte in materia.
In punto di diritto, va premesso che, con riguardo alle clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR 9/02/2000, la giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. 24418/2010) ha chiarito che esse sono insanabilmente nulle ex art. 1418, I comma, c.c., poiché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, a una norma giuridica.
pagina 5 di 8 Ne deriva che, fino alla delibera CICR del 9/02/2000, deve essere esclusa qualsivoglia capitalizzazione a favore della Banca, stante il divieto posto dall'art. 1283 c.c.
Con la delibera CICR 9/02/2000 (emanata in base all'art. 120, c. 2 Tub, aggiunto dal Dlgs.
342/1999) si è prevista la legittimità della capitalizzazione passiva degli interessi a condizione che il contratto preveda pari periodicità nelle chiusure e che la clausola sia stata specificamente approvata per iscritto dal cliente.
Più precisamente, l'art. 6 della delibera citata prevede: “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. L'art. 7 della delibera CICR 9/02/2000 ha poi dettato una disciplina transitoria stabilendo, a seconda dei casi, la necessità della pubblicazione in
Gazzetta e la comunicazione ai clienti di tali nuove condizioni, oppure la specifica approvazione scritta.
Nella fattispecie in esame, pur a fronte delle argomentazioni mosse dagli attori con l'atto di opposizione, la convenuta si è limitata a contestarne genericamente la fondatezza “non essendo stata allegata all'atto di citazione alcuna documentazione comprovante le doglianze mosse” (pag. 5 comparsa).
Le difese della Banca appaiono tuttavia prive di pregio, essendo già in atti, poiché prodotta con il ricorso monitorio, la documentazione contrattuale dalla quale emerge la diversa periodicità della capitalizzazione e non avendo la Banca neppure allegato una mancata applicazione di tale clausola.
Deve dunque ritenersi idonea a fondare le argomentazioni attoree la perizia di parte prodotta sub doc. 3, con la quale gli interessi anatocistici sono stati quantificati in € 1.327,36, somma non specificatamente contestata dalla convenuta che, con la memoria ex art. 171 ter n. 3
c.p.c. si è limitata a sostenere la “infondatezza della perizia contabile”, senza in alcun modo chiarire, né tanto meno documentare, i motivi di censura.
Dalla somma oggetto del decreto ingiuntivo occorre dunque detrarre l'importo di € 1.327,36.
4. Con l'ultimo motivo di opposizione gli attori hanno infine contestato il pagamento degli interessi di mora, ritenendoli non dovuti attesa l'indeterminatezza delle clausole contrattuali sul punto.
pagina 6 di 8 Tali doglianze non sono fondate, dovendosi richiamare quanto già sopra evidenziato con riguardo alla determinazione degli interessi.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna degli opponenti a corrispondere alla convenuta la somma di 69.829,47 (€ 71.156,83 – 1.327,36), oltre interessi come da domanda su tale importo.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, occorre richiamare il consolidato principio affermato in giurisprudenza, secondo cui “anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione “ (cfr. ex multis Cass. n. 4982/2024); va inoltre considerato che
“la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (Cass. n.
24482/2022).
In applicazione di tali principi e tenuto conto dell'esiguità dell'importo per il quale viene accolta l'opposizione rispetto al totale del credito oggetto del decreto ingiuntivo, le spese di lite devono essere poste a carico degli opponenti.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano in complessivi € 10.000,00, comprensivi del compenso per la fase monitoria e con applicazione, per il presente giudizio di opposizione, dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, nei valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 6249/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 18.10.2023; condanna ed in solido tra loro, a corrispondere alla Parte_1 Parte_2 convenuta la somma di € 69.829,47, oltre interessi come da domanda;
pagina 7 di 8 condanna ed in solido tra loro, a rimborsare alla convenuta Parte_1 Parte_2 le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 10.000,00 per compenso, € 406,50 per anticipazioni del ricorso monitorio, 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 26.5.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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