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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8902/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8902/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Piazza Barbieri Parte_1 C.F._1
n. 12, Pinerolo presso lo studio dell'avv. BERTOLINO DENIS che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in via Beaumont n. 23, Torino CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. LORENZINO SILVIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 3.04.2025. Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VILLAR PEROSA il Parte_1 CP_1
03/11/2007. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.01.2008, il 19 agosto 2011 e il 29 giugno Per_1 Per_3
2014.
Con ricorso depositato il 20/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità di carattere tra gli stessi. Chiedeva quindi l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione e residenza anagrafica di Per_1 Per_ presso il padre e di e presso la madre, cui assegnarsi la casa coniugale, nonché prevedere un Per_3 Per_ assegno di mantenimento per e di € 100 mensili per ciascuna figlia e di regolamentare il Per_3 diritto di visita con l'altro genitore come da ricorso.
pagina 1 di 3 Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione ma instando per CP_1 l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso di sé, con assegnazione della casa coniugale, nonché il versamento di un contributo al mantenimento a carico del padre ed in favore dei figli nella misura di € 600, oltre al 70% delle spese straordinarie ed un contributo al mantenimento nei confronti della medesima di € 300. All'udienza del 3.04.2025 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta conciliativa;
le parti dichiaravano di accettare la proposta del Giudice e chiedevano disporsi in conformità all'accordo raggiunto anche in via provvisoria ed urgente. Il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione dei minori appaia, in base all'art. 337 octies c.c., superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR PEROSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. DISPONE l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a . CP_1 DISPONE che gli incontri fra il papà e , avuto riguardo all'età del minore, avverranno secondo Per_1 il gradimento dello stesso e che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con Per_ sé le figlie e con le seguenti modalità: - Settimana I (week-end: papà):il lunedì e il martedì, Per_3 dalle ore 19:00-19:30, con prelievo presso l'abitazione materna, con riaccompagnamento a scuola/centro estivo il giorno successivo;
dalle ore 19:00-19:30 del venerdì, con prelievo presso l'abitazione materna, sino alle ore 19:30 della domenica (con riaccompagnamento presso l'abitazione materna a cura della sig.ra ; - Settimana II (week-end: mamma): il mercoledì e il giovedì, dalle ore 19:00-19:30, CP_1 con prelievo presso l'abitazione materna, con riaccompagnamento a scuola/centro estivo il giorno pagina 2 di 3 successivo;
- Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, negli anni pari, la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni dispari, dal 25 dicembre al 31 dicembre e, negli anni pari, dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- ad anni alterni Pasqua, le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno delle figlie (Pasqua 2025 con il padre).
PRENDE ATTO che le minori, previo gradimento delle stesse e fatti salvi gli impegni scolastici, trascorreranno con i nonni paterni il periodo di vacanza compreso fra il 10 e il 30 giugno di ciascun anno.
PRENDE ATTO che il cane GR trascorra il secondo weekend del mese di permanenza delle minori presso la madre presso la sig.ra CP_1
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 Per_ mantenimento delle figlie e entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di aprile 2025, Per_3
l'assegno di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà percepito, a partire dal mese di aprile 2025, al 100% dalla sig.ra CP_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8902/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Piazza Barbieri Parte_1 C.F._1
n. 12, Pinerolo presso lo studio dell'avv. BERTOLINO DENIS che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in via Beaumont n. 23, Torino CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. LORENZINO SILVIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 3.04.2025. Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VILLAR PEROSA il Parte_1 CP_1
03/11/2007. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.01.2008, il 19 agosto 2011 e il 29 giugno Per_1 Per_3
2014.
Con ricorso depositato il 20/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità di carattere tra gli stessi. Chiedeva quindi l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione e residenza anagrafica di Per_1 Per_ presso il padre e di e presso la madre, cui assegnarsi la casa coniugale, nonché prevedere un Per_3 Per_ assegno di mantenimento per e di € 100 mensili per ciascuna figlia e di regolamentare il Per_3 diritto di visita con l'altro genitore come da ricorso.
pagina 1 di 3 Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione ma instando per CP_1 l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso di sé, con assegnazione della casa coniugale, nonché il versamento di un contributo al mantenimento a carico del padre ed in favore dei figli nella misura di € 600, oltre al 70% delle spese straordinarie ed un contributo al mantenimento nei confronti della medesima di € 300. All'udienza del 3.04.2025 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta conciliativa;
le parti dichiaravano di accettare la proposta del Giudice e chiedevano disporsi in conformità all'accordo raggiunto anche in via provvisoria ed urgente. Il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione dei minori appaia, in base all'art. 337 octies c.c., superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR PEROSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. DISPONE l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a . CP_1 DISPONE che gli incontri fra il papà e , avuto riguardo all'età del minore, avverranno secondo Per_1 il gradimento dello stesso e che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con Per_ sé le figlie e con le seguenti modalità: - Settimana I (week-end: papà):il lunedì e il martedì, Per_3 dalle ore 19:00-19:30, con prelievo presso l'abitazione materna, con riaccompagnamento a scuola/centro estivo il giorno successivo;
dalle ore 19:00-19:30 del venerdì, con prelievo presso l'abitazione materna, sino alle ore 19:30 della domenica (con riaccompagnamento presso l'abitazione materna a cura della sig.ra ; - Settimana II (week-end: mamma): il mercoledì e il giovedì, dalle ore 19:00-19:30, CP_1 con prelievo presso l'abitazione materna, con riaccompagnamento a scuola/centro estivo il giorno pagina 2 di 3 successivo;
- Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, negli anni pari, la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto e, negli anni dispari, l'ultima settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni dispari, dal 25 dicembre al 31 dicembre e, negli anni pari, dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- ad anni alterni Pasqua, le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno delle figlie (Pasqua 2025 con il padre).
PRENDE ATTO che le minori, previo gradimento delle stesse e fatti salvi gli impegni scolastici, trascorreranno con i nonni paterni il periodo di vacanza compreso fra il 10 e il 30 giugno di ciascun anno.
PRENDE ATTO che il cane GR trascorra il secondo weekend del mese di permanenza delle minori presso la madre presso la sig.ra CP_1
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 Per_ mantenimento delle figlie e entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di aprile 2025, Per_3
l'assegno di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà percepito, a partire dal mese di aprile 2025, al 100% dalla sig.ra CP_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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