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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
Orlando Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5230/2023 promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Pinciotti ricorrente contro
Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da note scritte depositate il 08.05.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nata in [...], Pinheirinho/Curitiba, il 27.06.1983, adiva il Parte_1
Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadina italiana jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deduceva di essere discendente di Persona_1
(o o , nato il [...] a [...],
[...] Persona_1 Persona_2 figlio di e di cittadino italiano, emigrato e Persona_3 Parte_2 deceduto in Brasile, senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
1 La prima udienza del 06.05.2024 veniva rinviata al 29.11.2024 al fine di consentire la regolarizzazione della documentazione prodotta dalla ricorrente;
tuttavia, con successiva ordinanza del 24.03.2025, la causa doveva essere ulteriormente rinviata al
19.05.2025 ex art. 127 ter cpc dal momento che la ricorrente, in vista della predetta udienza del 29.11.2024, aveva “depositato note scritte relativo ad altro procedimento pendente avanti il Tribunale di Bologna e così anche per la documentazione allegata”; ora, richiamate le conclusioni precisate dalla sola ricorrente il 08.05.2025, la causa va trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ne va dichiarata la contumacia.
Ancora in via preliminare, deve osservarsi che l'avo italiano, Persona_1 [...]
è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come Per_1 noto, nel mese di ottobre del 1866.
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
2 Si deve, pertanto, ritenere che nato prima dell'annessione Persona_1 del Veneto al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 2.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_1 brasiliano e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, che l'ha a propria volta trasmessa ai suoi Persona_4 discendenti, sicché anche questi ultimi sono, a loro volta, cittadini italiani.
Infatti, dall'esame di tale documentazione emerge che vi è stato un caso di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Costituzione: la figlia dell'avo, è nata il [...], si è sposata il Persona_4
12.09.1927, e suo figlio, è nato il [...]. Per_5
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà
3 della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, è stata superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 25.02.2009, che ha affermato “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”; ancora “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio della donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di
4 diritto senza la legge discriminatoria”.
La Suprema Corte parte dalla premessa fondamentale che lo status di cittadino non può in alcun modo definirsi “rapporto esaurito”, posto che trattandosi di uno stato della persona, esso integra una situazione soggettiva permanente. Infatti, lo stato di cittadino “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
Peraltro, il giudizio di “esaurimento” del rapporto non può mai fondarsi sulla legge dichiarata costituzionalmente illegittima, altrimenti continuerebbe a trovare applicazione la stessa legge, in spregio al divieto di dare applicazione alle norme dichiarate incostituzionali (art. 30, comma 3, legge 87/1953).
In assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla Legge n. 555/1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere di tali effetti comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria e contraria ai diritti fondamentali della donna.
Gli effetti prodotti dalla legge dichiarata incostituzionale, laddove perdurino, devono pertanto venire meno dal 01 gennaio 1948, sicché la cittadinanza non va ricollegata all'evento (ed al momento) della nascita, ma al rapporto di filiazione, rapporto che era ed è esistente anche nel 1948, “poiché l'art. 1 della legge n. 555 del 1912 (come
l'art. 1 della legge5 febbraio 1992 n. 91) non include nella fattispecie relativa all'acquisto della cittadinanza la nascita, bensì la situazione di filiazione, deve essere considerato italiano colui che è nato da madre italiana anteriormente al 1° gennaio 1948, data in cui quest'ultima ha acquistato l'idoneità a trasmettere la cittadinanza ai propri figli” ed una tale interpretazione risulta del resto avallata dalla sua compatibilità costituzionale (Tribunale Torino 12 aprile 1999).
La Pubblica Amministrazione, tuttavia, continua a non aderire a tale giurisprudenza, prevedendo, al contrario, che la madre italiana trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione.
Ne consegue che mentre i discendenti di madre italiana nati dopo il 1° gennaio 1948
(data di entrata in vigore della Costituzione) possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza per ius sanguinis direttamente in via amministrativa, laddove invece, come nella specie, la discendenza da madre italiana abbia avuto luogo anche prima
5 del 1948, gli interessati possono vedere accertato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis per via materna, avviando necessariamente un'azione giudiziaria in
Italia.
Pertanto, in conformità a detto principio, cittadina italiana per Persona_4 nascita, non ha perso la cittadinanza per aver contratto matrimonio in Brasile e, al contempo, l'ha trasmessa iure sanguinis a suo figlio, nato in Brasile in [...] precostituzionale (1936), il quale a propria volta l'ha trasmessa al suo discendente sino ad arrivare all'odierna ricorrente.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna della ricorrente e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_1 che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
6 - dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che nata in [...]/ Parte_1
Curitiba il 27/06/1983, residente in [...]/ Curitiba, Rua XX (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_1
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 13/07/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
Orlando Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5230/2023 promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Pinciotti ricorrente contro
Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da note scritte depositate il 08.05.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nata in [...], Pinheirinho/Curitiba, il 27.06.1983, adiva il Parte_1
Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadina italiana jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deduceva di essere discendente di Persona_1
(o o , nato il [...] a [...],
[...] Persona_1 Persona_2 figlio di e di cittadino italiano, emigrato e Persona_3 Parte_2 deceduto in Brasile, senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
1 La prima udienza del 06.05.2024 veniva rinviata al 29.11.2024 al fine di consentire la regolarizzazione della documentazione prodotta dalla ricorrente;
tuttavia, con successiva ordinanza del 24.03.2025, la causa doveva essere ulteriormente rinviata al
19.05.2025 ex art. 127 ter cpc dal momento che la ricorrente, in vista della predetta udienza del 29.11.2024, aveva “depositato note scritte relativo ad altro procedimento pendente avanti il Tribunale di Bologna e così anche per la documentazione allegata”; ora, richiamate le conclusioni precisate dalla sola ricorrente il 08.05.2025, la causa va trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_1 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ne va dichiarata la contumacia.
Ancora in via preliminare, deve osservarsi che l'avo italiano, Persona_1 [...]
è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come Per_1 noto, nel mese di ottobre del 1866.
Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.
Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.
Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.
2 Si deve, pertanto, ritenere che nato prima dell'annessione Persona_1 del Veneto al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 2.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_1 brasiliano e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, che l'ha a propria volta trasmessa ai suoi Persona_4 discendenti, sicché anche questi ultimi sono, a loro volta, cittadini italiani.
Infatti, dall'esame di tale documentazione emerge che vi è stato un caso di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Costituzione: la figlia dell'avo, è nata il [...], si è sposata il Persona_4
12.09.1927, e suo figlio, è nato il [...]. Per_5
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà
3 della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, è stata superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 25.02.2009, che ha affermato “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”; ancora “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio della donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di
4 diritto senza la legge discriminatoria”.
La Suprema Corte parte dalla premessa fondamentale che lo status di cittadino non può in alcun modo definirsi “rapporto esaurito”, posto che trattandosi di uno stato della persona, esso integra una situazione soggettiva permanente. Infatti, lo stato di cittadino “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
Peraltro, il giudizio di “esaurimento” del rapporto non può mai fondarsi sulla legge dichiarata costituzionalmente illegittima, altrimenti continuerebbe a trovare applicazione la stessa legge, in spregio al divieto di dare applicazione alle norme dichiarate incostituzionali (art. 30, comma 3, legge 87/1953).
In assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla Legge n. 555/1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere di tali effetti comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria e contraria ai diritti fondamentali della donna.
Gli effetti prodotti dalla legge dichiarata incostituzionale, laddove perdurino, devono pertanto venire meno dal 01 gennaio 1948, sicché la cittadinanza non va ricollegata all'evento (ed al momento) della nascita, ma al rapporto di filiazione, rapporto che era ed è esistente anche nel 1948, “poiché l'art. 1 della legge n. 555 del 1912 (come
l'art. 1 della legge5 febbraio 1992 n. 91) non include nella fattispecie relativa all'acquisto della cittadinanza la nascita, bensì la situazione di filiazione, deve essere considerato italiano colui che è nato da madre italiana anteriormente al 1° gennaio 1948, data in cui quest'ultima ha acquistato l'idoneità a trasmettere la cittadinanza ai propri figli” ed una tale interpretazione risulta del resto avallata dalla sua compatibilità costituzionale (Tribunale Torino 12 aprile 1999).
La Pubblica Amministrazione, tuttavia, continua a non aderire a tale giurisprudenza, prevedendo, al contrario, che la madre italiana trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione.
Ne consegue che mentre i discendenti di madre italiana nati dopo il 1° gennaio 1948
(data di entrata in vigore della Costituzione) possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza per ius sanguinis direttamente in via amministrativa, laddove invece, come nella specie, la discendenza da madre italiana abbia avuto luogo anche prima
5 del 1948, gli interessati possono vedere accertato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis per via materna, avviando necessariamente un'azione giudiziaria in
Italia.
Pertanto, in conformità a detto principio, cittadina italiana per Persona_4 nascita, non ha perso la cittadinanza per aver contratto matrimonio in Brasile e, al contempo, l'ha trasmessa iure sanguinis a suo figlio, nato in Brasile in [...] precostituzionale (1936), il quale a propria volta l'ha trasmessa al suo discendente sino ad arrivare all'odierna ricorrente.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna della ricorrente e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_1 che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
6 - dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accerta e dichiara che nata in [...]/ Parte_1
Curitiba il 27/06/1983, residente in [...]/ Curitiba, Rua XX (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, Persona_1
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 13/07/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
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