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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 280/2024 con OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RIDOLFI Controparte_1 P.IVA_1
LAURA e dell'Avv. MANNINI JESSICA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._1
ROCCHIO FRANCESCO.
APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 734/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 19/07/2023.
CONCLUSIONI
In data 16 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione proposta da
riformare la sentenza n. 734/2023 emessa dal Tribunale di Arez- Controparte_1 zo nel procedimento r.g. n. 2919/2019 promosso da
contro
Controparte_1 CP_3
per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto riformare l'impugnata sen-
[...] tenza nella parte in cui condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 dichiarando, altresì, la compensazione integrale, od in subordine parziale, delle spese del I grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze legali nel presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione, istanza e do- manda disattesa,
- rigettare, poiché manifestamente infondato, l'appello proposto da Controparte_1
e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n° 734/2023 (R.G.
2919/2019) emessa dal Tribunale di Arezzo in data 19.07.2023 e depositata in pari da- ta;
- condannare al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. Controparte_1
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva op- Controparte_1 posizione al decreto ingiuntivo n. 847/2019 del Tribunale di Arezzo con il quale era in- giunto alla stessa il pagamento in favore di – cointestatario di buoni po- CP_2
2 stali fruttiferi serie Q da £ 500.000 (€ 258,23) emessi il 13 ottobre 1987, il 13 giugno
1988 e il 5 luglio 1988 e di due buoni postali fruttiferi serie Q da £ 1.000.000 (€ 516,46) emessi il 13 giugno 1988 e il 9 settembre 1988- dell'importo di euro 23.480,59.
Deduceva che il decreto ingiuntivo era nullo per essere stato emesso senza alcuna diffida ad adempiere in via stragiudiziale e senza alcun rifiuto ad adempiere di
[...]
che la regolamentazione dei buoni postali fruttiferi cointestati era sottopo- CP_4 sta al combinato disposto degli artt. 187 e 203, d.P.R. 256/1989 del vecchio regolamento bancoposta, con conseguente non rimborsabilità dei buoni postali in esame se non in presenza della quietanza liberatoria di tutti gli aventi diritto;
che parte opposta aveva ef- fettuato un'illegittima parcellizzazione del credito ed errato nel calcolare i rendimenti maturati dal 21° al 30° anno.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto e in diritto CP_2
l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa con prove documentali, il Tribunale con sentenza n. 734/2023 pubblicata il 19/07/2023 così statuiva:
“a) revoca il decreto ingiuntivo n. 847/2019 emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 CP_2 somma pari ad euro 19.742,72;
c) condanna alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 CP_2 spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“1. In via preliminare, deve evidenziarsi che non si procede all'esame dei motivi di opposizione relativi alle procedure di liquidazione dei titoli cointestati con soggetto de- funto, avendovi parte opponente rinunciato in sede di comparsa conclusionale.
2. Sempre in via preliminare va invece dichiarato infondato il motivo di opposi- zione con cui ha lamentato l'illegittima parcellizzazione del credito Controparte_1 da parte di , avendo quest'ultimo chiesto ed ottenuto due distinti decreti CP_2 ingiuntivi relativi ai medesimi buoni fruttiferi postali. […]
3
3. Incontestato l'an della pretesa, la presente decisione ha ad oggetto solo il con- teggio delle somme portate dai titoli azionati dalla odierna parte opposta, appartenen- ti alla serie “Q” istituita con D.M. 13 giugno 1986 su stampato conforme alle tabelle previste dal D.M. 13/6/1986 e quindi con l'esatta indicazione dei nuovi saggi
d'interesse. […]
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Essendo incontestato il diritto della parte opposta a ottenere il minor im- porto di euro € 19.742,72, deve essere condannata al pagamento Controparte_1 della suddetta somma in favore di CP_2
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come in CP_1 dispositivo in base al d.m. n.55/2014, attualmente vigente, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento.”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza grava- Controparte_1 ta errata e ingiusta.
Con unico ed articolato motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo che essa non può considerarsi parte soccombente e che pertanto il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto porre le spese del relativo giudizio a integrale carico della stessa.
Per tale ragione veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da parte CP_2 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 16 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
4 Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
3. Con l'unico motivo (“violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”) parte appellante la- menta in sintesi che il giudice di primo grado, pur avendo accolto uno dei motivi di op- posizione, ha condannato alla rifusione integrale delle spese di lite. Controparte_1
Deduce l'appellante che “…appare del tutto evidente che se non possiamo considerare soccombente l'opposto, che ha visto parzialmente accolta la sua domanda, alla stregua non può considerarsi soccombente l'opponente, che ha visto il giudice aderire alla pro- pria posizione con la riduzione dell'importo originariamente richiesto con il decreto in- giuntivo” e pertanto sostiene che dovrebbero essere ritenuti “sussistenti tutti i presup- posti affinchè si possa dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite” o, in su- bordine, parziale.
Il motivo è destituito di fondamento.
Secondo la costante giurisprudenza dei giudici di legittimità, “[…] la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c. sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche mini- ma) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legitti- mamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restitu- zione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvi- soria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente […].” (vedi Cassazione civi- le sez. VI, 27/08/2020, n. 17854; ribadito anche recentemente da Cass. civ., Sez. I, Ordi- nanza, 26/02/2024, n. 4982, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/02/2024, n. 4860), “…con la conseguenza che non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. la sentenza che, in presenza di un accoglimento non integrale della domanda del ricorrente, lasci le spese a carico della parte opponente rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite”
(vedi Cassazione civile sez. I, ordinanza, 04/03/2025, n. 5709).
Nella fattispecie si rileva:
5 - con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, Controparte_1 contestava: 1) la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del provve- dimento;
2) l'avvenuta parcellizzazione del credito;
3) la legittimità della pretesa di ottenere l'intero importo del titolo cointestato con soggetto defunto;
4) la correttezza dell'importo richiesto;
- con ordinanza del 25/11/2020, il Tribunale dava atto che CP_1
“…effettua un proprio riconteggio dando quindi per ammesso un dovuto pari almeno ad € 19.742,72 che diviene somma non contestata”;
- con comparsa conclusionale del 25/01/2023, rinunciava al Controparte_1 quarto motivo di opposizione relativo alle procedure di liquidazione dei titoli cointestati con soggetto defunto (vedi il relativo atto, pagina 2: “Alla luce della giurisprudenza formatasi e delle indicazioni operative fornite dalla società opponente ai propri uffici, non si insiste riguardo al primo motivo di opposi- zione, relativo alle procedure di liquidazione dei titoli cointestati con soggetto defunto…”) limitandosi a contestare la correttezza dei calcoli effettuati dall'opposto per gli importi superiori alla somma incontestata di € 19.742,72;
- il secondo motivo di opposizione (l'illegittima parcellizzazione del credito) è sta- to dichiarato infondato dal giudice di primo grado (su tale punto tra l'altro parte appellante non ha formulato alcuna censura);
- il Tribunale, accogliendo il quarto motivo di appello (costituente sostanzialmen- te a quel punto l'unico oggetto del giudizio), revocava il decreto ingiuntivo, con- dannando però al pagamento in favore della parte opposta Controparte_1 del minor importo di € 19.742,72 (anziché di € 23.480,59) essendo incontestato il diritto di quest'ultima a percepire tale importo.
Sulla base dei principi sopra richiamati, il fatto che l'opposizione veniva parzial- mente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rideterminazio- ne dell'importo ingiunto, non comporta tuttavia l'integrale o parziale compensazione delle spese.
L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a
6 carico del ricorrente, risultato comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cassazione,
Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'interve- nuta revoca del decreto ingiuntivo (vedi anche Cass. civ., Sez. I, ordinanza, 23/02/2024,
n. 4860).
4. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soc- combenza e si liquidano, tenuto conto del valore (importo delle spese liquidate nella sen- tenza di primo grado: € 5.838,55, considerando il rimborso forfetario) e della complessi- tà, in € 1.984,00 (fase di studio € 567,00; fase introduttiva € 461,00; fase decisionale €
956,00) oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la sentenza n. 734/2023 del CP_4 CP_2
Tribunale di Arezzo pubblicata il 19/07/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
7 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 280/2024 con OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RIDOLFI Controparte_1 P.IVA_1
LAURA e dell'Avv. MANNINI JESSICA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._1
ROCCHIO FRANCESCO.
APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 734/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 19/07/2023.
CONCLUSIONI
In data 16 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione proposta da
riformare la sentenza n. 734/2023 emessa dal Tribunale di Arez- Controparte_1 zo nel procedimento r.g. n. 2919/2019 promosso da
contro
Controparte_1 CP_3
per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto riformare l'impugnata sen-
[...] tenza nella parte in cui condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 dichiarando, altresì, la compensazione integrale, od in subordine parziale, delle spese del I grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze legali nel presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione, istanza e do- manda disattesa,
- rigettare, poiché manifestamente infondato, l'appello proposto da Controparte_1
e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n° 734/2023 (R.G.
2919/2019) emessa dal Tribunale di Arezzo in data 19.07.2023 e depositata in pari da- ta;
- condannare al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. Controparte_1
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva op- Controparte_1 posizione al decreto ingiuntivo n. 847/2019 del Tribunale di Arezzo con il quale era in- giunto alla stessa il pagamento in favore di – cointestatario di buoni po- CP_2
2 stali fruttiferi serie Q da £ 500.000 (€ 258,23) emessi il 13 ottobre 1987, il 13 giugno
1988 e il 5 luglio 1988 e di due buoni postali fruttiferi serie Q da £ 1.000.000 (€ 516,46) emessi il 13 giugno 1988 e il 9 settembre 1988- dell'importo di euro 23.480,59.
Deduceva che il decreto ingiuntivo era nullo per essere stato emesso senza alcuna diffida ad adempiere in via stragiudiziale e senza alcun rifiuto ad adempiere di
[...]
che la regolamentazione dei buoni postali fruttiferi cointestati era sottopo- CP_4 sta al combinato disposto degli artt. 187 e 203, d.P.R. 256/1989 del vecchio regolamento bancoposta, con conseguente non rimborsabilità dei buoni postali in esame se non in presenza della quietanza liberatoria di tutti gli aventi diritto;
che parte opposta aveva ef- fettuato un'illegittima parcellizzazione del credito ed errato nel calcolare i rendimenti maturati dal 21° al 30° anno.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto e in diritto CP_2
l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa con prove documentali, il Tribunale con sentenza n. 734/2023 pubblicata il 19/07/2023 così statuiva:
“a) revoca il decreto ingiuntivo n. 847/2019 emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 CP_2 somma pari ad euro 19.742,72;
c) condanna alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 CP_2 spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“1. In via preliminare, deve evidenziarsi che non si procede all'esame dei motivi di opposizione relativi alle procedure di liquidazione dei titoli cointestati con soggetto de- funto, avendovi parte opponente rinunciato in sede di comparsa conclusionale.
2. Sempre in via preliminare va invece dichiarato infondato il motivo di opposi- zione con cui ha lamentato l'illegittima parcellizzazione del credito Controparte_1 da parte di , avendo quest'ultimo chiesto ed ottenuto due distinti decreti CP_2 ingiuntivi relativi ai medesimi buoni fruttiferi postali. […]
3
3. Incontestato l'an della pretesa, la presente decisione ha ad oggetto solo il con- teggio delle somme portate dai titoli azionati dalla odierna parte opposta, appartenen- ti alla serie “Q” istituita con D.M. 13 giugno 1986 su stampato conforme alle tabelle previste dal D.M. 13/6/1986 e quindi con l'esatta indicazione dei nuovi saggi
d'interesse. […]
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Essendo incontestato il diritto della parte opposta a ottenere il minor im- porto di euro € 19.742,72, deve essere condannata al pagamento Controparte_1 della suddetta somma in favore di CP_2
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come in CP_1 dispositivo in base al d.m. n.55/2014, attualmente vigente, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento.”
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza grava- Controparte_1 ta errata e ingiusta.
Con unico ed articolato motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo che essa non può considerarsi parte soccombente e che pertanto il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto porre le spese del relativo giudizio a integrale carico della stessa.
Per tale ragione veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da parte CP_2 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 16 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
4 Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
3. Con l'unico motivo (“violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”) parte appellante la- menta in sintesi che il giudice di primo grado, pur avendo accolto uno dei motivi di op- posizione, ha condannato alla rifusione integrale delle spese di lite. Controparte_1
Deduce l'appellante che “…appare del tutto evidente che se non possiamo considerare soccombente l'opposto, che ha visto parzialmente accolta la sua domanda, alla stregua non può considerarsi soccombente l'opponente, che ha visto il giudice aderire alla pro- pria posizione con la riduzione dell'importo originariamente richiesto con il decreto in- giuntivo” e pertanto sostiene che dovrebbero essere ritenuti “sussistenti tutti i presup- posti affinchè si possa dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite” o, in su- bordine, parziale.
Il motivo è destituito di fondamento.
Secondo la costante giurisprudenza dei giudici di legittimità, “[…] la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c. sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche mini- ma) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legitti- mamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restitu- zione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvi- soria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente […].” (vedi Cassazione civi- le sez. VI, 27/08/2020, n. 17854; ribadito anche recentemente da Cass. civ., Sez. I, Ordi- nanza, 26/02/2024, n. 4982, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/02/2024, n. 4860), “…con la conseguenza che non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. la sentenza che, in presenza di un accoglimento non integrale della domanda del ricorrente, lasci le spese a carico della parte opponente rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite”
(vedi Cassazione civile sez. I, ordinanza, 04/03/2025, n. 5709).
Nella fattispecie si rileva:
5 - con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, Controparte_1 contestava: 1) la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del provve- dimento;
2) l'avvenuta parcellizzazione del credito;
3) la legittimità della pretesa di ottenere l'intero importo del titolo cointestato con soggetto defunto;
4) la correttezza dell'importo richiesto;
- con ordinanza del 25/11/2020, il Tribunale dava atto che CP_1
“…effettua un proprio riconteggio dando quindi per ammesso un dovuto pari almeno ad € 19.742,72 che diviene somma non contestata”;
- con comparsa conclusionale del 25/01/2023, rinunciava al Controparte_1 quarto motivo di opposizione relativo alle procedure di liquidazione dei titoli cointestati con soggetto defunto (vedi il relativo atto, pagina 2: “Alla luce della giurisprudenza formatasi e delle indicazioni operative fornite dalla società opponente ai propri uffici, non si insiste riguardo al primo motivo di opposi- zione, relativo alle procedure di liquidazione dei titoli cointestati con soggetto defunto…”) limitandosi a contestare la correttezza dei calcoli effettuati dall'opposto per gli importi superiori alla somma incontestata di € 19.742,72;
- il secondo motivo di opposizione (l'illegittima parcellizzazione del credito) è sta- to dichiarato infondato dal giudice di primo grado (su tale punto tra l'altro parte appellante non ha formulato alcuna censura);
- il Tribunale, accogliendo il quarto motivo di appello (costituente sostanzialmen- te a quel punto l'unico oggetto del giudizio), revocava il decreto ingiuntivo, con- dannando però al pagamento in favore della parte opposta Controparte_1 del minor importo di € 19.742,72 (anziché di € 23.480,59) essendo incontestato il diritto di quest'ultima a percepire tale importo.
Sulla base dei principi sopra richiamati, il fatto che l'opposizione veniva parzial- mente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rideterminazio- ne dell'importo ingiunto, non comporta tuttavia l'integrale o parziale compensazione delle spese.
L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a
6 carico del ricorrente, risultato comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cassazione,
Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'interve- nuta revoca del decreto ingiuntivo (vedi anche Cass. civ., Sez. I, ordinanza, 23/02/2024,
n. 4860).
4. L'appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soc- combenza e si liquidano, tenuto conto del valore (importo delle spese liquidate nella sen- tenza di primo grado: € 5.838,55, considerando il rimborso forfetario) e della complessi- tà, in € 1.984,00 (fase di studio € 567,00; fase introduttiva € 461,00; fase decisionale €
956,00) oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la sentenza n. 734/2023 del CP_4 CP_2
Tribunale di Arezzo pubblicata il 19/07/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
7 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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