Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01321/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2024, proposto da
GI OJ, rappresenta e difesa dall'avvocato Marco Boccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, recante n.r.g. 2203/2023, del 10.1.2024, n. 14.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti il difensore di parte ricorrente il quale ha dichiarato che, in data 14.10.2024, è intervenuto il pagamento di quanto richiesto, residuando esclusivamente l’interesse per il riconoscimento delle spese di lite.
Considerato che, in ragione di quanto dichiarato dal difensore alla udienza del 4 giugno 2025, emerge che, nelle more del presente giudizio, l’amministrazione intimata ha provveduto alla ottemperanza del menzionato titolo;
Ritenuto, quindi, che il pagamento operato dalla amministrazione resistente sia pienamente satisfattivo e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, nondimeno, debba disporsi la condanna alle spese di lite a carico della intimata amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo, in considerazione della condotta della medesima, che ha ottemperato alla sentenza in epigrafe solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale, configurandosi, pertanto, l’ipotesi di soccombenza virtuale (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5083, secondo cui “ la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 828,00, per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge, e il rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO