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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.1136/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1136/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliata in CC TU (SA) alla
[...]
lo studio dell'avv. Giuseppe Bisantis che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...], C.F.: CP_1 C.F._2 amente domiciliato in CC TU (SA) alla
[...]
lo studio dell'avv. Giuseppe Bisantis che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di scioglimento del matrimonio, es contratto matrimonio in data 15 settembre 1998 in Ucraina con e che dalla CP_1 loro unione era nato un figlio, (18.12.2009). Per_1
In particolare, la ricorrente ril he il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2931/2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la conferma delle condizioni disposte in sede di separazione. Instaurato il contraddittorio, si costitutiva con il medesimo CP_1 difensore della ricorrente e aderiva alle domande avanzate dall'ex coniuge. All'udienza del 12 giugno 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione giudiziale, concluso con un accordo, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Nello specifico, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in data 12.06.2025 che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate, considerato che l'affidamento superesclusivo ivi previsto è stato oggetto di una valutazione da parte del Giudice della separazione in tempi recenti;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- confermare l'affidamento super esclusivo del figlio minore nato il Persona_2
18.12.2009 a Battipaglia (SA) – cf. , di .ra C.F._3 [...]
con collocazione prevalente presso la madre;
Parte_2
l sig. possa incontrare il figlio minore previo CP_1 Per_3 con-senso di quest' rdando direttamente col mede mpi e modalità degli incontri (così come già previsto nella sentenza di separazione);
- confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in CC TU alla via Ugo Foscolo, 21 alla Sig.ra già in godimento della stessa, in quanto Parte_1 pro-prietaria, e del figlio in quanto rispondente all'interesse del Persona_2 figlio minore. -disporre che il sig. Sig. ovrà corrispondere nella misura del 50% tutte CP_1 le spese straordinarie mediche e scolastiche e documentate da sostenersi per il figlio mi-nore sino alla sua indipendenza economica. Persona_2
Devono e le formalità di rito, disponendosi la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC TU (SA) per i relativi adempimenti in caso di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 15 settembre 1998 in Ucraina tra nato a [...] CP_1
(Ucraina) l'8.11.1975, C.F.: , e , nata CodiceFiscale_2 Parte_1
a OH (Ucraina) il 14. CodiceFiscale_1
B) dispone in conformità all'accordo rag hiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC TU (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1136/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliata in CC TU (SA) alla
[...]
lo studio dell'avv. Giuseppe Bisantis che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...], C.F.: CP_1 C.F._2 amente domiciliato in CC TU (SA) alla
[...]
lo studio dell'avv. Giuseppe Bisantis che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025, avanzava Parte_1 richiesta giudiziale di scioglimento del matrimonio, es contratto matrimonio in data 15 settembre 1998 in Ucraina con e che dalla CP_1 loro unione era nato un figlio, (18.12.2009). Per_1
In particolare, la ricorrente ril he il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2931/2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la conferma delle condizioni disposte in sede di separazione. Instaurato il contraddittorio, si costitutiva con il medesimo CP_1 difensore della ricorrente e aderiva alle domande avanzate dall'ex coniuge. All'udienza del 12 giugno 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione giudiziale, concluso con un accordo, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta;
pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Nello specifico, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in data 12.06.2025 che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate, considerato che l'affidamento superesclusivo ivi previsto è stato oggetto di una valutazione da parte del Giudice della separazione in tempi recenti;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- confermare l'affidamento super esclusivo del figlio minore nato il Persona_2
18.12.2009 a Battipaglia (SA) – cf. , di .ra C.F._3 [...]
con collocazione prevalente presso la madre;
Parte_2
l sig. possa incontrare il figlio minore previo CP_1 Per_3 con-senso di quest' rdando direttamente col mede mpi e modalità degli incontri (così come già previsto nella sentenza di separazione);
- confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in CC TU alla via Ugo Foscolo, 21 alla Sig.ra già in godimento della stessa, in quanto Parte_1 pro-prietaria, e del figlio in quanto rispondente all'interesse del Persona_2 figlio minore. -disporre che il sig. Sig. ovrà corrispondere nella misura del 50% tutte CP_1 le spese straordinarie mediche e scolastiche e documentate da sostenersi per il figlio mi-nore sino alla sua indipendenza economica. Persona_2
Devono e le formalità di rito, disponendosi la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC TU (SA) per i relativi adempimenti in caso di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 15 settembre 1998 in Ucraina tra nato a [...] CP_1
(Ucraina) l'8.11.1975, C.F.: , e , nata CodiceFiscale_2 Parte_1
a OH (Ucraina) il 14. CodiceFiscale_1
B) dispone in conformità all'accordo rag hiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC TU (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi